16.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 190/1


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1205 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2019

che concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2019) 5180]

(I testi in lingua neerlandese e francese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione di esecuzione (UE) 2015/1499 della Commissione (2), è stata concessa al Belgio una deroga che consente di autorizzare la regione delle Fiandre, a talune condizioni, ad applicare al terreno fino a 250 kg di azoto per ettaro l'anno proveniente da effluente di allevamento in parcelle coltivate a superfici prative e superfici coltivate a mais e intercalate da praticoltura, erbe falciate seguite da mais e segale falciata seguita da mais e fino a 200 kg di azoto per ettaro l'anno proveniente da effluente di allevamento in particelle coltivate a frumento autunnale e triticale seguiti da una coltura miglioratrice e con barbabietola da zucchero o da foraggio.

(2)

La deroga concessa con la decisione di esecuzione (UE) 2015/1499 riguardava circa 2 870 agricoltori e 94 280 ettari di terreno ed è scaduta il 31 dicembre 2018.

(3)

Il 21 dicembre 2018 il Belgio ha presentato alla Commissione una domanda di nuova deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE in relazione alla regione delle Fiandre.

(4)

La deroga richiesta riguarda l'intenzione del Belgio di consentire l'applicazione al terreno in aziende specifiche delle Fiandre di un quantitativo massimo annuo per ettaro di 250 kg di azoto proveniente da effluente di bestiame erbivoro e da effluente trattato in superfici prative, in parcelle a praticoltura, coltivate a mais e intercalate da praticoltura ed erbe o segale falciate e seguite da mais, e di un quantitativo massimo annuo per ettaro di 200 kg di azoto proveniente da effluente di allevamento e da effluente trattato in parcelle coltivate a frumento autunnale o a triticale seguiti da colture miglioratrici e bieticoltura.

(5)

Le informazioni fornite dal Belgio nell'ambito della deroga concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1499 indicano che la deroga non ha comportato un deterioramento della qualità dell'acqua. Dalla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE per il periodo 2012-2015 (3), emerge che nella regione delle Fiandre, circa l'81 % delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee ha rilevato concentrazioni medie di nitrati inferiori a 50 mg/l e il 63 % delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee ha rilevato concentrazioni medie di nitrati inferiori a 25 mg/l. I dati del monitoraggio hanno mostrato una tendenza alla diminuzione della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee rispetto al precedente periodo di riferimento (2008-2011). Per le acque superficiali, il 95 % delle stazioni di monitoraggio ha rilevato concentrazioni medie di nitrati inferiori a 50 mg/l e il 75 % di tali stazioni ha rilevato concentrazioni medie di nitrati inferiori a 25 mg/l. La maggior parte dei punti di monitoraggio delle acque superficiali ha mostrato una tendenza alla diminuzione delle concentrazioni di nitrati. Nel periodo di riferimento 2012-2015, circa il 76 % dei fiumi è stato classificato come eutrofico o ipertrofico, situazione simile al periodo di riferimento precedente (2008-2011).

(6)

Dati più recenti forniti dal Belgio per la regione delle Fiandre dimostrano che la qualità delle acque sotterranee e superficiali delle Fiandre per quanto riguarda la contaminazione da nitrati non è migliorata dal 2015.

(7)

Le Fiandre intendono raggiungere i seguenti obiettivi di qualità delle acque nell'ambito del programma d'azione per il periodo 2019-2022 per tutti i bacini idrografici: per le acque superficiali, una riduzione dello scostamento medio dall'obiettivo di 4 mg di nitrato per litro con una concentrazione media superiore allo scostamento dall'obiettivo di 20 mg di nitrato per litro; per le acque sotterranee a bassa profondità, che hanno un tasso di recupero più lento, una tendenza complessiva decrescente di almeno 3 mg di nitrato per litro in tutti i bacini che hanno una concentrazione media superiore a 50 mg di nitrato per litro o tra 40 e 50 mg di nitrato per litro con tendenza crescente.

(8)

Per realizzare questi obiettivi le Fiandre hanno stabilito un programma d'azione rafforzato per il periodo 2019-2022. Per la fine del 2020 è previsto un riesame della designazione dei tipi di zone in cui sono in vigore misure rafforzate, sulla base dei risultati del monitoraggio della qualità delle acque superficiali durante gli inverni 2018-2019 e 2019-2020 e della qualità delle acque sotterranee durante gli anni 2018 e 2019. La normativa che recepisce la direttiva 91/676/CEE per la regione delle Fiandre, ossia il «Decreto relativo alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» (4) (nel prosieguo denominato «decreto effluenti di allevamento»), è stata modificata il 24 maggio 2019, conformemente al programma d'azione per il periodo 2019-2022, e si applica in combinato disposto con la presente decisione.

(9)

Il decreto effluenti di allevamento si applica in tutto il territorio della regione delle Fiandre.

(10)

Il decreto effluenti di allevamento fissa limiti per l'applicazione al terreno sia di azoto, sia di fosforo.

(11)

La frazione solida risultante dal trattamento dell'effluente deve essere consegnata a impianti autorizzati per essere riciclata allo scopo di ridurre gli odori e le altre emissioni, migliorarne le proprietà agronomiche e igieniche, facilitarne la gestione e incrementare il recupero dell'azoto e del fosfato.

(12)

Dai documenti giustificativi trasmessi dal Belgio relativamente alla regione delle Fiandre risulta che il quantitativo annuale proposto di azoto da effluente di allevamento rispettivamente di 250 e 200 kg per ettaro è giustificato in base a criteri oggettivi, quali la presenza di lunghe stagioni vegetative e di colture con elevato assorbimento di azoto.

(13)

Gli ultimi dati forniti dal Belgio per le Fiandre per il periodo 2015-2017 indicano una diminuzione del 4,7 % del patrimonio suino. Il numero di volatili mostra un aumento del 14,3 % tra il 2014 e il 2017. Il numero di bovini è rimasto stabile. Per evitare che l'applicazione della deroga richiesta porti a un'intensificazione dell'allevamento, le autorità competenti limiteranno il numero di capi che possono essere presenti in una singola azienda agricola (diritti di emissione da nutrienti) nella regione delle Fiandre, conformemente alle disposizioni del decreto effluenti di allevamento.

(14)

I dati comunicati dal Belgio relativamente alla regione delle Fiandre per il periodo 2012-2015 hanno mostrato una diminuzione del 4,9 % nell'utilizzo di azoto da effluente di allevamento nel periodo 2012-2014 rispetto al periodo 2004-2007. Gli ultimi dati disponibili per il 2015, 2016 e 2017 mostrano un'ulteriore diminuzione dell'utilizzo di azoto da effluente di allevamento del 4,0 % tra il 2014 e il 2017, fino a un quantitativo di 90 600 tonnellate nel 2017. Nel corso del periodo di riferimento 2012-2015, l'utilizzo di azoto minerale è risultato simile a quello del periodo 2008-2011. Gli ultimi dati disponibili per il 2015, 2016 e 2017 mostrano che l'utilizzo di azoto minerale è aumentato a 48 600 tonnellate nel 2017, con un aumento del 21 % rispetto al 2014.

(15)

Nelle parcelle con terreni con bassa disponibilità di fosforo (classe I) e terreni compresi nella zona obiettivo (classe II), potrebbe essere necessario applicare fosfato aggiuntivo da fertilizzanti chimici. Tali fertilizzanti non devono essere utilizzati su terreni con moderata disponibilità di fosforo (classe III) e su terreni con elevata disponibilità di fosforo (classe IV).

(16)

La regione delle Fiandre dispone di una fitta rete di stazioni di monitoraggio della qualità delle acque. Tale rete può essere utilizzata in alternativa all'attuale rete di monitoraggio prevista dalla deroga e dovrebbe consentire di osservare le prestazioni delle aziende agricole che beneficiano di un'autorizzazione conformemente alla deroga richiesta dal Belgio rispetto alle aziende che non beneficiano di tale autorizzazione e di verificare se gli obiettivi della direttiva 91/676/CEE sono stati raggiunti. Ulteriori ricerche dovrebbero essere effettuate per comprendere meglio il nesso tra le perdite di nitrati a livello delle parcelle e la concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee a livello di (sotto)bacino idrografico, al fine di calibrare e convalidare il modello di emissione da nutrienti

(17)

Previa disamina della domanda, si può ritenere che i quantitativi annui proposti di 250 e 200 kg di azoto per ettaro, rispettivamente da effluente di allevamento e da effluente trattato, non pregiudichino il conseguimento degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE, purché siano rigorosamente rispettate alcune condizioni, da applicare oltre alle misure rafforzate adottate con il programma d'azione per il periodo 2019-2022.

(18)

La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce norme generali per l'istituzione dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea ai fini delle politiche ambientali unionali e delle politiche o delle attività suscettibili di ripercuotersi sull'ambiente. Laddove applicabile, le informazioni territoriali raccolte nel contesto della presente decisione dovrebbero essere conformi alle disposizioni di detta direttiva. Al fine di ridurre l'onere amministrativo e rafforzare la coerenza dei dati, il Belgio, nel raccogliere i dati necessari nell'ambito della presente decisione, dovrebbe, se del caso, avvalersi delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(19)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroga

Alle condizioni stabilite negli articoli da 4 a 12 della presente decisione, è concessa la deroga richiesta dal Belgio, a nome della regione delle Fiandre, finalizzata a consentire l'applicazione al terreno di un quantitativo di azoto da effluente di allevamento superiore a quello previsto dall'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La deroga concessa ai sensi dell'articolo 1 si applica a specifiche parcelle di un'azienda agricola coltivate a colture con elevato assorbimento di azoto e con lunghe stagioni vegetative e per le quali è stata concessa un'autorizzazione a norma degli articoli da 4 a 7.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)

«azienda agricola», un'azienda agricola che pratica o no l'allevamento;

b)

«parcella», un singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione;

c)

«superficie prativa», una zona destinata a prato in via permanente o temporanea (il termine temporaneo in genere copre un periodo inferiore a quattro anni);

d)

«colture con lunghe stagioni vegetative e con elevato assorbimento di azoto», una delle colture seguenti:

i)

superficie prativa;

ii)

superficie prativa con percentuale di trifoglio inferiore al 50 %;

iii)

superfici coltivate a mais, prima o dopo la raccolta, con erbe falciate e rimosse dal campo aventi il ruolo di coltura miglioratrice;

iv)

superficie prativa o segale falciate seguite da mais;

v)

frumento autunnale o triticale seguiti da colture miglioratrici;

vi)

barbabietola da zucchero o da foraggio;

e)

«bestiame erbivoro», i bovini (tranne i vitelli da carne bianca), gli ovini, i caprini e gli equini;

f)

«trattamento dell'effluente», il processo di trattamento dell'effluente in due frazioni, una solida e l'altra liquida, realizzato per migliorarne l'applicazione sui terreni e migliorare il recupero dell'azoto e del fosforo;

g)

«effluente trattato», la frazione liquida derivata dal trattamento dell'effluente;

h)

«effluente a basso tenore di azoto e fosfato», l'effluente trattato con un contenuto di azoto massimo pari a 1 kg per tonnellata di effluente e un contenuto massimo di fosfato pari a 1 kg per tonnellata di effluente;

i)

«profilo del suolo», lo strato di suolo fino a 0,90 metri dalla superficie, a meno che il livello medio più elevato delle acque sotterranee non sia inferiore; in quest'ultimo caso si prenderà come riferimento il livello medio più elevato delle acque sotterranee.

j)

«piano di fertilizzazione», calcolo preliminare circa la prevista utilizzazione e disponibilità di nutrienti;

k)

«registro di fertilizzazione», bilancio dei nutrienti sulla base del loro uso e del loro assorbimento effettivi.

Articolo 4

Domanda e impegno annuali

1.   Gli agricoltori desiderosi di beneficiare della deroga ai sensi della presente decisione presentano annualmente domanda alle autorità competenti entro il 15 febbraio. Per l'anno 2019 la domanda annuale è presentata entro il 31 luglio.

2.   Congiuntamente alla domanda annuale di cui al paragrafo 1, gli agricoltori si impegnano per iscritto a rispettare le condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Articolo 5

Rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni ad applicare un quantitativo maggiore di azoto da effluente di allevamento sono concesse subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.

Articolo 6

Condizioni riguardanti il trattamento dell'effluente

1.   Le autorità competenti garantiscono che la frazione solida derivante dal trattamento dell'effluente sia consegnata a impianti autorizzati per essere riciclata.

Gli impianti autorizzati presentano ogni anno alle autorità competenti i quantitativi di effluente ricevuto per il trattamento e la destinazione della frazione solida e dell'effluente trattato, nonché il relativo tenore di azoto e fosforo.

2.   Gli agricoltori che beneficiano della deroga e che effettuano il trattamento dell'effluente presentano ogni anno alle autorità competenti i dati relativi ai quantitativi di effluente inviato al trattamento e ai quantitativi di effluente trattato ricevuto, nonché al relativo tenore di azoto e fosforo.

3.   Le autorità competenti definiscono e aggiornano con cadenza regolare le metodologie per determinare la composizione dell'effluente trattato, le variazioni di composizione e l'efficienza di trattamento per ogni azienda agricola che beneficia di una deroga individuale.

4.   Le autorità competenti garantiscono che l'ammoniaca e le altre emissioni derivate dal trattamento dell'effluente siano raccolte e trattate in modo da ridurre l'impatto ambientale e altri inconvenienti per gli impianti che generano emissioni superiori a quelle di riferimento, ossia lo stoccaggio e l'utilizzo sul terreno di effluente di allevamento non trattato.

5.   Le autorità competenti garantiscono l'istituzione e l'aggiornamento regolare di un elenco degli impianti che necessitano di trattamento delle emissioni.

Articolo 7

Condizioni per l'applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

1.   Subordinatamente alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 11, il quantitativo di effluente proveniente da bestiame erbivoro, di effluente trattato e di effluente a basso tenore di azoto e fosfato, applicato ogni anno, compreso l'effluente applicato dallo stesso bestiame, non supera i seguenti valori:

a)

250 kg di azoto per ettaro per anno su parcelle coltivate come segue:

i)

superficie prativa e superfici coltivate a mais e intercalate da praticoltura;

ii)

superficie prativa falciata seguita da mais;

iii)

segale falciata seguita da mais;

iv)

superficie prativa con percentuale di trifoglio inferiore al 50 %;

b)

200 kg di azoto per ettaro per anno su parcelle coltivate come segue:

i)

frumento autunnale seguito da una coltura miglioratrice;

ii)

triticale seguito da una coltura miglioratrice;

iii)

barbabietola da zucchero o da foraggio.

2.   L'effluente trattato può essere applicato unicamente se il rapporto azoto/fosfato (N/P2O5) è almeno pari a 3,3 a 1, a meno che non possieda i requisiti di effluente a basso tenore di azoto e fosfato.

3.   L'applicazione complessiva al terreno di azoto e fosfato corrisponde al fabbisogno di nutrienti della coltura considerata e tiene conto dell'azoto rilasciato dal suolo nonché della maggiore disponibilità di azoto da effluente dovuta al trattamento. Essa non supera i quantitativi massimi stabiliti nel decreto effluenti di allevamento per l'applicazione al terreno di fosfato e azoto.

4.   Il fosfato da fertilizzanti chimici non può essere applicato, fatta eccezione per i terreni con bassa disponibilità di fosforo (classe I) e i terreni della zona obiettivo (classe II).

5.   Ogni azienda agricola elabora e conserva un piano di fertilizzazione per la sua intera superficie.

Il piano di fertilizzazione contiene i seguenti elementi:

a)

il numero dei capi di bestiame;

b)

la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti;

c)

il calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente (al netto delle perdite subite durante la stabulazione e lo stoccaggio) prodotti nell'azienda;

d)

la descrizione del trattamento dell'effluente e le caratteristiche attese dell'effluente trattato;

e)

la quantità, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

f)

la rotazione delle colture e la superficie in ettari delle parcelle adibite a colture con lunghe stagioni vegetative e con grado elevato di assorbimento di azoto nonché le parcelle con altre colture;

g)

il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture, per ciascuna parcella;

h)

i risultati di eventuali analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell'azoto e del fosforo;

i)

il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente su ciascuna parcella;

j)

il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascuna parcella.

k)

i calcoli per determinare l'osservanza delle norme relative all'applicazione di azoto e di fosforo.

I piani di fertilizzazione sono disponibili presso l'azienda agricola per ogni anno civile entro il 15 febbraio dello stesso anno. Sono aggiornati entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole.

6.   Ogni azienda tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti. Il registro è presentato alle autorità competenti per ogni anno civile entro il 15 marzo dell'anno civile successivo.

7.   Il registro delle applicazioni di fertilizzanti contiene i seguenti dati:

a)

le superfici coltivate;

b)

il numero di capi e il tipo di bestiame;

c)

la produzione di effluente per capo di bestiame;

d)

il quantitativo di fertilizzanti importato dall'azienda;

e)

il quantitativo di effluente ceduto dall'azienda e l'identificazione del ricevente.

8.   I risultati dell'analisi relativa alla presenza di azoto e fosforo nel suolo sono messi a disposizione di ciascuna azienda ammessa a beneficiare della deroga.

Il campionamento e l'analisi di fosforo e azoto sono effettuati entro il 31 maggio e almeno una volta ogni quattro anni per ogni area omogenea dell'azienda agricola sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture.

Si esegue almeno un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

9.   La concentrazione dei nitrati nel profilo del suolo è misurata da laboratori riconosciuti ogni anno tra il 1o ottobre e il 15 novembre, su almeno il 6 % di tutte le parcelle beneficiarie di un'autorizzazione a norma dell'articolo 5 e su almeno l'1 % delle altre parcelle usate da aziende agricole beneficiarie di tale autorizzazione, in modo da interessare almeno l'85 % di tali aziende. Per ogni due ettari di terreno agricolo di un'azienda sono prelevati almeno tre campioni rappresentativi di tre differenti strati del suolo nel medesimo profilo di suolo.

10.   Fra il 1o settembre di ciascun anno e il 15 febbraio dell'anno seguente, sulle parcelle beneficiarie di un'autorizzazione a norma dell'articolo 5, è vietato l'uso di effluente, effluente trattato o effluente a basso tenore di azoto e fosfato con un contenuto di azoto totale superiore a 0,60 kg di azoto per tonnellata, di fertilizzanti chimici e altri fertilizzanti.

11.   Almeno due terzi del quantitativo di azoto da effluente, fatta eccezione per l'azoto prodotto da effluente di bestiame erbivoro, sono applicati entro il 1o giugno di ogni anno.

Articolo 8

Condizioni relative alla gestione dei terreni

1.   Gli agricoltori che beneficiano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 arano le superfici prative tra il 15 febbraio e il 30 aprile. L'aratura delle superfici prative per il rinnovo e l'aratura delle stesse su suoli argillosi può essere effettuata anche tra il 15 settembre e il 30 ottobre.

2.   Gli agricoltori che beneficiano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 seminano le colture con elevato assorbimento di azoto entro due settimane dall'aratura delle superfici prative, ad eccezione dei suoli argillosi arati tra il 15 settembre e il 30 ottobre.

3.   In caso di aratura di superfici prative permanenti, non si applica alcuna fertilizzazione, salvo per i cereali, la colza, le barbabietole, le superfici prative e i cavoletti di Bruxelles, previa analisi del suolo che tenga conto dell'azoto minerale e di altri parametri di riferimento per la stima delle emissioni di azoto dalla mineralizzazione della materia organica del suolo.

4.   La rotazione delle colture non comprende le leguminose o altri vegetali fissatori dell'azoto atmosferico. Tuttavia, la rotazione delle colture può comprendere il trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 %.

5.   Le colture miglioratrici sono seminate entro due settimane dopo il raccolto di grano autunnale e triticale e non oltre il 15 settembre;

6.   Le colture miglioratrici non sono arate prima del 15 febbraio.

Articolo 9

Provvedimenti relativi alla produzione e al trasporto di effluente

1.   Le autorità competenti garantiscono il rispetto del limite del numero di capi di bestiame che possono essere presenti in una singola azienda agricola (diritti di emissione da nutrienti) nella regione delle Fiandre, conformemente alle disposizioni del decreto effluenti di allevamento.

2.   Le autorità competenti garantiscono che il trasporto di effluente eseguito da trasportatori autorizzati sia registrato mediante sistemi di posizionamento geografico per tutti i trasporti.

3.   Le autorità competenti accertano che prima di ciascun trasporto sia verificata la composizione dell'effluente, per quanto concerne le concentrazioni di azoto e fosforo. Campioni di effluente sono analizzati da laboratori riconosciuti e i risultati delle analisi sono comunicati alle autorità competenti e all'agricoltore destinatario dell'effluente.

4.   Le autorità competenti dispongono affinché durante il trasporto sia a disposizione un documento nel quale si specifica il quantitativo di effluente trasportato, nonché il relativo contenuto di azoto e fosforo.

Articolo 10

Monitoraggio

1.   Le autorità competenti accertano che le mappe indicanti la percentuale delle aziende agricole, il numero di parcelle, la percentuale di bestiame, la percentuale di superficie agricola e di uso locale del terreno interessate da un'autorizzazione a norma dell'articolo 5 siano stilate per ogni comune e aggiornate ogni anno.

2.   I dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole adottate nelle aziende che beneficiano di deroghe individuali sono raccolti e aggiornati ogni anno a cura dell'autorità competente.

3.   Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della decisione 2008/64/CE della Commissione (7) si mantiene una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque superficiali e sotterranee a bassa profondità, finalizzata a valutare l'impatto della deroga sulla qualità delle acque. La rete di monitoraggio comprende il monitoraggio del nitrato e del fosfato nei fiumi che alimentano il Mare del Nord. Durante il periodo di validità della presente decisione il numero iniziale di siti di monitoraggio non è ridotto e l'ubicazione di tali siti non è modificata.

4.   Nei bacini di drenaggio agricoli in suoli sabbiosi si effettua un monitoraggio più rigoroso.

5.   I siti di monitoraggio, corrispondenti ad almeno 150 aziende agricole, istituiti a norma della decisione 2008/64/CE, sono mantenuti fino alla loro sostituzione, a partire dal 2020, con un monitoraggio mirato per fornire indicazioni sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche di fertilizzazione, sulle acque sotterranee, sull'azoto minerale nel profilo del suolo in autunno e sullo stato fosforico del suolo e sulle corrispondenti perdite di azoto dalla zona radicale, sia in regime di deroga sia in regime normale. Congiuntamente al monitoraggio specifico di cui al paragrafo 8, le nuove disposizioni consentono di valutare le prestazioni ambientali delle aziende agricole che beneficiano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della presente decisione rispetto alle aziende che non beneficiano di tale autorizzazione e di verificare che gli obiettivi della direttiva 91/676/CEE siano raggiunti.

I siti di monitoraggio comprendono le principali tipologie di suolo (argilloso, limoso, sabbioso e loess), di pratiche di fertilizzazione e di colture.

6.   Sono raccolti annualmente dati sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture, sulle pratiche agricole, sull'uso di nutrienti e sulla produzione di effluente nelle aziende agricole che beneficiano di deroghe individuali.

7.   I dati di cui al presente articolo, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 7 sono impiegati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità della lisciviazione dei nitrati e delle perdite di fosforo dai terreni cui sono applicati ogni anno effluente di bestiame erbivoro ed effluente trattato contenenti fino a 250 kg o fino a 200 kg di azoto per ettaro.

8.   Le acque sotterranee a bassa profondità, le acque nel suolo, le acque di drenaggio e i corsi d'acqua di aziende agricole facenti parte della rete di monitoraggio forniscono indicazioni sulla concentrazione di azoto e di fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.

9.   L'autorità competente attua un monitoraggio specifico per area a partire dal 2020 a titolo di progetto pilota di ricerca in almeno due (sotto)bacini idrografici, per comprendere meglio il nesso tra le perdite di nitrati a livello delle parcelle e la concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee a livello di (sotto)bacino idrografico, al fine di calibrare e convalidare il modello di emissione da nutrienti. Tale progetto pilota di ricerca è combinato con un progetto pilota sul monitoraggio continuo di azoto e fosforo nei corsi d'acqua.

Articolo 11

Controlli e ispezioni

1.   Tutte le domande di deroga sono oggetto di un controllo amministrativo delle autorità competenti. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 non sono rispettate, il richiedente ne è informato. In tale caso la domanda si considera respinta.

2.   Le autorità competenti stabiliscono un programma di ispezioni in loco basato sull'analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull'esito dei controlli casuali a carattere generale relativi all'applicazione della normativa che recepisce la direttiva 91/676/CEE.

3.   Le ispezioni in loco sono effettuate in almeno il 7 % delle aziende agricole che beneficiano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5, per valutare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.

4.   Qualora si accerti che un'azienda agricola beneficiaria di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 non abbia soddisfatto in un qualsiasi anno le condizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, il titolare dell'autorizzazione è sanzionato conformemente alla normativa nazionale e non ha diritto a beneficiare dell'autorizzazione l'anno successivo.

5.   I risultati delle misurazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 8, sono soggetti a verifica. Qualora dalla verifica risulti un mancato rispetto, compreso il superamento della soglia di base quale definita dal decreto effluenti di allevamento, il richiedente ne è informato e la domanda di autorizzazione per l'anno successivo relativa alla/e parcella/e è respinta.

6.   Le autorità competenti si assicurano che siano effettuati controlli in loco almeno sul 2 % delle operazioni di trasporto di effluente sulla base di una valutazione del rischio e dei risultati dei controlli amministrativi di cui al paragrafo 1.

7.   I controlli contemplano la verifica del rispetto degli obblighi in materia di accreditamento, il controllo dei documenti di accompagnamento, la verifica dell'origine e della destinazione dell'effluente nonché il campionamento dell'effluente trasportato.

8.   Il campionamento dell'effluente può essere effettuato, se opportuno, durante le operazioni di carico, utilizzando strumenti automatici di campionamento montati sul veicolo.

9.   I campioni di effluente sono analizzati da laboratori riconosciuti dalle autorità competenti e i risultati delle analisi sono comunicati agli agricoltori che inviano l'effluente e agli agricoltori destinatari.

10.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare la conformità alle condizioni per la concessione di un'autorizzazione a norma della presente decisione.

Articolo 12

Relazioni

Ogni anno, entro il 30 giugno, le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le seguenti informazioni:

a)

mappe che mostrano la percentuale di aziende agricole, la percentuale di bestiame, la percentuale di superficie agricola e di uso locale del terreno, nonché i dati relativi alla rotazione delle colture e alle pratiche agricole delle aziende beneficiarie di un'autorizzazione a norma dell'articolo 5, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1;

b)

i risultati del monitoraggio delle acque, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque sotterranee, superficiali e delle acque che alimentano il Mare del Nord, nonché un'analisi dell'impatto della deroga sulla qualità delle acque di cui all'articolo 10, paragrafo 3;

c)

una valutazione del residuo di nitrati nel profilo del suolo in autunno per le parcelle che beneficiano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 e un confronto con i dati relativi al residuo di nitrati e la loro evoluzione nelle parcelle che non beneficiano di tale autorizzazione, per le rotazioni analoghe di colture. Le parcelle che non beneficiano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 comprendono le parcelle presso aziende agricole che beneficiano di tale autorizzazione e le parcelle di altre aziende agricole;

d)

una valutazione dello stato fosforico del suolo per le parcelle che beneficiano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 e per le parcelle che non beneficiano di tale autorizzazione;

e)

le informazioni sulla concentrazione di nitrati e fosforo nelle acque che lasciano la zona radicale di cui articolo 10, paragrafo 5;

f)

i dati raccolti sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture, sulle pratiche agricole, sull'uso di nutrienti e sulla produzione di effluente, nonché i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità della lisciviazione di nitrati e fosforo dalle aziende che beneficiano di un'autorizzazione a norma dell'articolo 5, di cui all'articolo 10, paragrafo 6;

g)

una valutazione dell'attuazione delle condizioni d'autorizzazione sulla base dei controlli presso l'azienda agricola e sulla parcella, unitamente ai controlli sul trasporto di effluente, nonché delle informazioni sulle aziende risultate non conformi in sede di controlli amministrativi e di ispezioni in loco;

h)

informazioni sul trattamento dell'effluente, incluso l'ulteriore trattamento e l'utilizzo delle frazioni solide, nonché dati dettagliati relativi alle caratteristiche dei sistemi di trattamento, la loro efficienza e la composizione dell'effluente trattato;

i)

informazioni sul numero di aziende agricole che beneficiano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 e sul numero di parcelle nelle quali sono stati applicati effluente trattato ed effluente a basso tenore di azoto e fosfati, nonché sui volumi di tali effluenti;

j)

le metodologie, di cui all'articolo 6, paragrafo 3, per determinare la composizione dell'effluente trattato, le variazioni della composizione e l'efficienza di trattamento per ciascuna azienda agricola beneficiaria di un'autorizzazione a norma dell'articolo 5;

k)

l'elenco degli impianti di trattamento dell'effluente di cui all'articolo 6, paragrafo 5;

l)

una sintesi e una valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio specifico per area di cui all'articolo 10, paragrafo 5;

m)

l'evoluzione del numero dei capi per categoria di bestiame nella regione delle Fiandre e nelle aziende agricole che beneficiano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5.

I dati territoriali contenuti nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari il Belgio si avvale, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 13

Periodo di applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2022.

Articolo 14

Destinatario

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2019

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1499 della Commissione, del 3 settembre 2015, che concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 234 dell'8.9.2015, pag. 10).

(3)  Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 4 maggio 2018, sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, elaborata in base alle relazioni presentate dagli Stati membri per il periodo 2012-2015 (COM(2018) 257 final).

(4)  Decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen. (Belgisch Staatsblad del 29 dicembre 2006, pag. 76368).

(5)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(7)  Decisione 2008/64/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, che concede una deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 16 del 19.1.2008, pag. 28).