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12.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 187/43 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1195 DELLA COMMISSIONE
del 10 luglio 2019
che modifica le decisioni 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE, 2011/354/UE e le decisioni di esecuzione 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 e (UE) 2017/2451 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione e il rappresentante per l'immissione in commercio di soia, cotone, colza e granturco geneticamente modificati
[notificata con il numero C(2019) 5093]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Bayer CropScience AG, con sede in Germania, è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi geneticamente modificati (soia, cotone, colza e granturco) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, oggetto delle decisioni 2008/730/CE (2), 2008/837/CE (3), 2009/184/CE (4) e 2011/354/UE (5) della Commissione e delle decisioni di esecuzione 2012/81/UE (6), 2013/327/UE (7), (UE) 2015/690 (8), (UE) 2015/697 (9), (UE) 2015/699 (10) e (UE) 2016/1215 (11) della Commissione. |
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(2) |
Bayer CropScience N.V., con sede in Belgio, è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un alimento e mangime geneticamente modificato (cotone) e rappresenta Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti, per l'autorizzazione a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/1208 della Commissione (12). |
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(3) |
Bayer CropScience N.V., con sede in Belgio, è il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un alimento e mangime geneticamente modificato (soia) e rappresenta M.S. Technologies LLC, con sede negli Stati Uniti, per l'autorizzazione a norma della decisione di esecuzione (UE) 2017/2451 della Commissione (13). |
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(4) |
Con lettera del 1o agosto 2018 Bayer CropScience AG, Germania, Bayer CropScience N.V., Belgio, e Bayer CropScience LP, Stati Uniti, hanno chiesto alla Commissione di trasferire a BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, con sede negli Stati Uniti, i loro diritti e obblighi relativi a tutte le autorizzazioni e a tutte le domande pendenti concernenti prodotti geneticamente modificati. |
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(5) |
Con lettera del 19 ottobre 2018 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC ha confermato il suo consenso a tale trasferimento e ha autorizzato BASF SE, con sede in Germania, ad agire come suo rappresentante UE. |
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(6) |
L'11 ottobre 2018 M.S. Technologies LLC ha confermato per iscritto il proprio accordo alla modifica del suo rappresentante. |
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(7) |
Gli allegati delle decisioni 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE e 2011/354/UE contengono link alle pagine web dell'American Oil Chemists' Society, dove sono disponibili materiali di riferimento per il metodo di rilevazione collegati a Bayer; tali link dovrebbero pertanto essere adattati di conseguenza. |
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(8) |
Le modifiche proposte delle decisioni di autorizzazione sono di natura puramente amministrativa e non comportano una nuova valutazione dei prodotti in questione. Lo stesso vale per i destinatari delle decisioni di autorizzazione, che a loro volta dovrebbero essere adattati di conseguenza. |
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(9) |
L'attuazione delle modifiche richieste comporta la modifica delle decisioni che autorizzano l'immissione in commercio dei prodotti geneticamente modificati per i quali Bayer CropScience AG e Bayer CropScience N.V. sono i titolari dell'autorizzazione. In particolare, è opportuno modificare di conseguenza le seguenti decisioni: decisioni 2008/730/CE, 2008/837/CE, 2009/184/CE, 2011/354/UE e decisioni di esecuzione 2012/81/UE, 2013/327/UE, (UE) 2015/690, (UE) 2015/697, (UE) 2015/699, (UE) 2016/1215, (UE) 2017/1208 e (UE) 2017/2451. |
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(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifica della decisione 2008/730/CE
La decisione 2008/730/CE è così modificata:
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1) |
all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»; |
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2) |
all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen»; |
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3) |
nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione
Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»; |
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4) |
nell'allegato, lettera d), il terzo trattino è sostituito dal seguente:
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Articolo 2
Modifica della decisione 2008/837/CE
La decisione 2008/837/CE è così modificata:
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1) |
all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»; |
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2) |
all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»; |
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3) |
nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione
Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.»; |
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4) |
nell'allegato, lettera d), il terzo trattino è sostituito dal seguente:
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Articolo 3
Modifica della decisione 2009/184/CE
La decisione 2009/184/CE è così modificata:
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1) |
all'articolo 7, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»; |
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2) |
all'articolo 9, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, 40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»; |
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3) |
nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione
Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania.»; |
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4) |
nell'allegato, lettera d), il terzo trattino è sostituito dal seguente:
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Articolo 4
Modifica della decisione 2011/354/UE
La decisione 2011/354/UE è così modificata:
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1) |
all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»; |
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2) |
all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»; |
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3) |
nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione
Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, D-67063 Ludwigshafen, Germania.»; |
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4) |
nell'allegato, lettera d), il terzo trattino è sostituito dal seguente:
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Articolo 5
Modifica della decisione di esecuzione 2012/81/UE
La decisione di esecuzione 2012/81/UE è così modificata:
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1) |
all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»; |
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2) |
all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, 40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»; |
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3) |
nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione
Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.» |
Articolo 6
Modifica della decisione di esecuzione 2013/327/UE
La decisione di esecuzione 2013/327/UE è così modificata:
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1) |
all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»; |
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2) |
all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, 40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»; |
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3) |
nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione
Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.» |
Articolo 7
Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/690
La decisione di esecuzione (UE) 2015/690 è così modificata:
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1) |
all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata da BASF SE, Germania»; |
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2) |
all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»; |
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3) |
nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione
Rappresentata da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.» |
Articolo 8
Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/697
La decisione di esecuzione (UE) 2015/697 è così modificata:
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1) |
all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»; |
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2) |
all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience, AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»; |
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3) |
nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione
Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.» |
Articolo 9
Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/699
La decisione di esecuzione (UE) 2015/699 è così modificata:
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1) |
all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata da BASF SE, Germania»; |
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2) |
all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»; |
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3) |
nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione
Rappresentata da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.» |
Articolo 10
Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2016/1215
La decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 è così modificata:
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1) |
all'articolo 6, i termini «Bayer CropScience AG» sono sostituiti dai termini «BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata dalla BASF SE, Germania»; |
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2) |
all'articolo 8, i termini «Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim am Rhein» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen»; |
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3) |
nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Richiedente e titolare dell'autorizzazione
Rappresentata dalla BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.» |
Articolo 11
Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/1208
La decisione di esecuzione (UE) 2017/1208 è così modificata:
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1) |
l'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Titolare dell'autorizzazione Il titolare dell'autorizzazione è BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Stati Uniti, rappresentata da BASF SE, Germania.»; |
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2) |
all'articolo 8, la frase «Bayer CropScience NV, J.E. è destinataria della presente decisione. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgio.» è sostituita dalla frase «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania, è destinataria della presente decisione.»; |
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3) |
nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Titolare dell'autorizzazione
Rappresentata da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania.» |
Articolo 12
Modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/2451
La decisione di esecuzione (UE) 2017/2451 è così modificata:
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1) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 Titolari dell'autorizzazione I titolari dell'autorizzazione sono:
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2) |
all'articolo 9, i termini «Bayer CropScience N.V., J.E. Mommaertslaan 14, 1831, Diegem, Belgio» sono sostituiti dai termini «BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania»; |
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3) |
nell'allegato, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Richiedenti e titolari dell'autorizzazione
Rappresentata da BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania; e
Per conto di M.S. Technologies LLC, 103, Avenue D, West Point, Iowa 52656, Stati Uniti.» |
Articolo 13
Destinatario
BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Germania, è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.
(2) Decisione 2008/730/CE della Commissione, dell'8 settembre 2008, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 247 del 16.9.2008, pag. 50).
(3) Decisione 2008/837/CE della Commissione, del 29 ottobre 2008, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o fabbricati a partire da «LLCotton25» geneticamente modificato (ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 36).
(4) Decisione 2009/184/CE della Commissione, del 10 marzo 2009, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti che contengono colza T45 o che sono prodotti a partire da colza T45 (ACS-BNØØ8-2) geneticamente modificata risultato della commercializzazione di tale colza nei paesi terzi fino al 2005, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 13.3.2009, pag. 28).
(5) Decisione 2011/354/UE della Commissione, del 17 giugno 2011, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 (BCS-GHØØ2-5) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 90).
(6) Decisione di esecuzione 2012/81/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti soia geneticamente modificata A5547-127 (ACS-GMØØ6-4), o da essa costituiti o ottenuti, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 40 del 14.2.2012, pag. 10).
(7) Decisione di esecuzione 2013/327/UE della Commissione, del 25 giugno 2013, che autorizza la commercializzazione di alimenti contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, o alimenti e mangimi prodotti a partire da organismi geneticamente modificati di cui al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 57).
(8) Decisione di esecuzione (UE) 2015/690 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614×LLCotton25 (BCS-GHØØ2-5×ACS-GHØØ1-3) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 35).
(9) Decisione di esecuzione (UE) 2015/697 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato T25 (ACS-ZMØØ3-2) e che rinnova i prodotti di granturco T25 (ACS-ZMØØ3-2) esistenti a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 66).
(10) Decisione di esecuzione (UE) 2015/699 della Commissione, del 24 aprile 2015, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato T304-40 (BCS-GHØØ4-7) in virtù del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 77).
(11) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 della Commissione, del 22 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 26.7.2016, pag. 16).
(12) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1208 della Commissione, del 4 luglio 2017, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 23).
(13) Decisione di esecuzione (UE) 2017/2451 della Commissione, del 21 dicembre 2017, che autorizza l'immissione sul mercato dei prodotti che contengono, sono costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 346 del 28.12.2017, pag. 20).