24.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 167/32 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1030 DELLA COMMISSIONE
del 21 giugno 2019
che posticipa la data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
(1) |
Il principio attivo indoxacarb è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 e, a norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della citata direttiva. |
(2) |
L'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 scadrà il 31 dicembre 2019. Il 28 giugno 2018 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'approvazione dell'indoxacarb in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(3) |
Il 12 novembre 2018 l'autorità di valutazione competente della Francia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. In conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 l'autorità di valutazione competente svolge una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida. |
(4) |
L'autorità di valutazione competente può, se del caso, chiedere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali. |
(5) |
Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012. |
(6) |
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 scada prima che sia stata adottata una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Considerando i limiti di tempo consentiti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia, è opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione al 30 giugno 2022. |
(7) |
Fatta eccezione per la data di scadenza dell'approvazione, l'indoxacarb rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La data di scadenza dell'approvazione dell'indoxacarb ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 è posticipata al 30 giugno 2022.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).