28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/49


DECISIONE (UE) 2019/863 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO), e che abroga la decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della NAFO

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CEE) n. 3179/78 (1), del Consiglio l'Unione europea ha concluso la convenzione sulla cooperazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (2) («convenzione NAFO»), che ha istituito l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO). Conformemente alla decisione 2010/717/UE del Consiglio (3), l'Unione ha concluso la quarta modifica della convenzione NAFO che ha istituito la commissione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (4) («commissione NAFO»).

(2)

La commissione NAFO è responsabile dell'adozione di misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nella zona della convenzione NAFO e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare gradualmente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate nonché a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone specificamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi applicati dall'Unione nella conduzione delle sue relazioni esterne in materia di pesca.

(4)

Come indicato nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, se del caso, migliorarne la governance è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi.

(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia dell'UE per la plastica in un'economia circolare» menziona misure specifiche per ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della commissione NAFO per il periodo 2019-2023 e abrogare la decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito del NAFO, poiché le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla NAFO saranno vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 (6) e n. 1224/2009 (7) del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(7)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione NAFO e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della commissione NAFO, dovrebbero essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della commissione NAFO avviene in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione riportata nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della commissione NAFO del 2024.

Articolo 4

La decisione del Consiglio del 26 maggio 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) è abrogata.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

(2)  GU L 378 del 30.12.1978, pag. 16.

(3)  Decisione 2010/717/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 321 del 7.12.2010, pag. 1).

(4)  GU L 321 del 7.12.2010, pag. 2.

(5)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(6)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


ALLEGATO I

Posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)

1.   PRINCIPI

Nell'ambito della NAFO, l'Unione:

a)

agisce in conformità degli obiettivi e dei principi perseguiti dall'Unione nel quadro della politica comune della pesca (PCP), in particolare grazie all'approccio precauzionale, e degli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi e atto a limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e sui relativi habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore alieutico dell'Unione economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

b)

si adopera ai fini di un adeguato coinvolgimento delle parti interessate nella fase di preparazione delle misure della NAFO e garantisce che le misure adottate nell'ambito della commissione NAFO siano conformi alla convenzione NAFO;

c)

garantisce che le misure adottate nell'ambito della commissione NAFO siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

d)

promuove posizioni conformi alle migliori pratiche adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) nella stessa zona;

e)

persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

f)

garantisce il rispetto degli impegni assunti dall'Unione a livello internazionale;

g)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1);

h)

mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona di regolamentazione della convenzione NAFO, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

i)

agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della NAFO e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni;

j)

se del caso, promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e, a seconda dei casi, la cooperazione con le organizzazioni internazionali nell'ambito dei loro mandati;

k)

promuove, tra le ORGP di specie diverse dal tonno, meccanismi di cooperazione simili al cosiddetto processo di Kobe per le ORGP del tonno.

2.   ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della NAFO:

a)

misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona di regolamentazione NAFO basate sui migliori pareri scientifici disponibili e sull'approccio precauzionale, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti o misure volte a regolamentare lo sforzo di pesca per le risorse biologiche marine disciplinate dalla NAFO, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, per gli stock eccessivamente sfruttati verranno prese in esame misure specifiche intese ad adeguare lo sforzo di pesca alle possibilità di pesca disponibili;

b)

misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona di regolamentazione, compreso l'elenco delle navi INN;

c)

misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico;

d)

misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona di regolamentazione NAFO per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della NAFO;

e)

misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di regolamentazione conformemente alla convenzione NAFO, tenendo conto degli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

f)

misure volte a ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi nell'oceano e a facilitare l'identificazione e il recupero di tali attrezzi;

g)

misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e che impongano che tutti gli squali siano sbarcati con le pinne attaccate al corpo;

h)

approcci comuni con altre ORGP, se del caso, in particolare quelle coinvolte nella gestione delle attività di pesca nella stessa regione;

i)

sviluppare approcci per affrontare gli effetti delle attività diverse dalla pesca sulle risorse biologiche marine nella zona di regolamentazione;

j)

raccomandazioni, ove opportuno e per quanto consentito dai pertinenti atti costitutivi, che promuovono l'applicazione della Convenzione sul lavoro nella pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

k)

misure tecniche supplementari basate sui pareri degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della NAFO.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1 of 24.3.2017.

(3)  JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.


ALLEGATO II

Definizione annuale della posizione dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale

Prima di ogni riunione della commissione NAFO, quando tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici sull'Unione, vengono prese tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti che figurano nell'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione della commissione NAFO, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione della commissione NAFO, sia impossibile raggiungere un accordo, anche sul posto, che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.