27.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 139/13


DECISIONE (UE) 2019/852 DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 2019

che determina la composizione del Comitato delle regioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 300 del trattato stabilisce le regole circa la composizione del Comitato delle regioni.

(2)

La decisione 2014/930/UE (1) del Consiglio ha adattato la composizione del Comitato delle regioni in seguito all'adesione della Croazia. Il numero di membri di Estonia, Cipro e Lussemburgo è stato ridotto di uno per ciascuno di essi al fine di correggere la discrepanza fra il numero massimo di membri del Comitato delle regioni stabilito dall'articolo 305, primo comma, del trattato e il numero di membri del Comitato delle regioni in seguito all'adesione della Croazia.

(3)

Il preambolo della decisione 2014/930/UE contempla una revisione di tale decisione in tempo utile per il mandato del Comitato delle regioni che inizia nel 2020.

(4)

Il 3 luglio 2018 il Comitato delle regioni ha adottato raccomandazioni alla Commissione e al Consiglio in merito alla propria futura composizione.

(5)

L'attuale equilibrio nella composizione del Comitato delle regioni dovrebbe, nella misura del possibile, essere mantenuto, poiché è il risultato di diverse conferenze intergovernative.

(6)

Il recesso del Regno Unito dall'Unione si tradurrebbe in 24 seggi vacanti in seno al Comitato delle regioni. Pertanto, è opportuno ripristinare l'equilibrio nell'assegnazione dei seggi che esistevano prima dell'adozione della decisione 2014/930/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il numero dei membri del Comitato delle regioni è il seguente:

Belgio

12

Bulgaria

12

Cechia

12

Danimarca

9

Germania

24

Estonia

7

Irlanda

9

Grecia

12

Spagna

21

Francia

24

Croazia

9

Italia

24

Cipro

6

Lettonia

7

Lituania

9

Lussemburgo

6

Ungheria

12

Malta

5

Paesi Bassi

12

Austria

12

Polonia

21

Portogallo

12

Romania

15

Slovenia

7

Slovacchia

9

Finlandia

9

Svezia

12

2.   Nel caso in cui il Regno Unito sia ancora uno Stato membro dell'Unione alla data di applicazione della presente decisione, il numero dei membri del Comitato delle regioni sarà quella prevista all'articolo 1 della decisione 2014/930/UE, fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione non sarà divenuto giuridicamente efficace. Dalla data in cui il recesso del Regno Unito dall'Unione sarà divenuto giuridicamente efficace, il numero dei membri del Comitato delle regioni sarà quello previsto al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 26 gennaio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Decisione 2014/930/UE del Consiglio del 16 dicembre 2014 che determina la composizione del Comitato delle regioni (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 143).