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8.5.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 120/1 |
DECISIONE (UE) 2019/702 DEL CONSIGLIO
del 15 aprile 2019
concernente la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea e degli Stati membri, l'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra («accordo») conformemente alla decisione del Consiglio che ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati. |
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(2) |
L'accordo è stato firmato il 17 e 18 dicembre 2009, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione 2010/417/CE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio (2). |
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(3) |
L'accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri, ad eccezione della Repubblica di Croazia. Resta inteso che la Repubblica di Croazia aderirà all'accordo conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011. |
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(4) |
È opportuno che l'accordo sia ora approvato a nome dell'Unione. |
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(5) |
Gli articoli 3 e 4 della decisione 2010/417/CE contengono disposizioni sul processo decisionale e sulla rappresentazione in merito a varie questioni contenute nell'accordo. Alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12, è opportuno sospendere l'applicazione di dette disposizioni. Visti i trattati, non sono necessarie nuove disposizioni in materia né disposizioni in materia di obblighi di informazione degli Stati membri, come quelle di cui all'articolo 5 della decisione 2010/417/CE. Gli articoli 3, 4 e 5 della decisione 2010/417/CE dovrebbero pertanto cessare di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra, è approvato a nome dell'Unione (3).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 23 dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo (4) ed effettua la seguente notifica:
«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all'“Unione europea”.»
Articolo 3
Gli articoli 3, 4 e 5 della decisione 2010/417/CE cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2019
Per il Consiglio
Il presidente
P. DAEA
(1) Approvazione del 2 ottobre 2018(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione 2010/417/CE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada, dall'altro (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 30).
(3) L'accordo è stato pubblicato nella GU L 207 del 6 agosto 2010, pag. 32 unitamente alla decisione sulla firma.
(4) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale a cura del segretariato generale del Consiglio.