7.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/151


DECISIONE (UE) 2019/700 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

relativa all'aiuto di stato SA.34914 (2013/C) attuato dal Regno Unito in relazione al regime di tassazione delle imprese a Gibilterra

[notificata con il numero C(2018) 7848]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 1o giugno 2012 la Commissione ha ricevuto una denuncia da parte delle autorità spagnole riguardante la nuova legge sull'imposta sul reddito in vigore a Gibilterra, la «Income Tax Act 2010» (in appresso: «ITA 2010»).

(2)

Il 16 ottobre 2013 la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale al fine di verificare se l'esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties, prevista nell'ITA 2010, favorisca in maniera selettiva talune imprese, in violazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato (nel presente documento la decisione adottata per avviare tale procedimento è denominata «prima decisione di avvio») (2).

(3)

Il 4 dicembre 2013 le autorità del Regno Unito («UK») hanno trasmesso alla Commissione una nota sull'esenzione delle royalties, unitamente a un progetto di atto legislativo preparato dal governo di Gibilterra che modifica l'ITA 2010 al fine di tassare il reddito derivante da royalties a Gibilterra. Su richiesta, tali informazioni sono state integrate dalle autorità di Gibilterra tramite e-mail del 6, 12 e 16 dicembre 2013.

(4)

Il 16 dicembre 2013 Gibilterra ha chiesto una proroga fino al 17 gennaio 2014 del termine per presentare osservazioni in merito alla prima decisione di avvio. Il medesimo giorno tale richiesta è stata accettata dalla Commissione.

(5)

Il 20 dicembre 2013 il Regno Unito ha presentato osservazioni in merito all'apertura del procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato. Alla Commissione sono pervenute osservazioni di terzi su tale procedura dalla Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (CEOE) (3), Germania, Spagna e governo di Gibilterra, rispettivamente il 27 dicembre 2013, il 27 dicembre 2013, il 6 gennaio 2014 e il 17 gennaio 2014.

(6)

Con messaggio di posta elettronica del 7 gennaio 2014 le autorità di Gibilterra hanno trasmesso alla Commissione una copia della legge (di modifica) sull'imposta sul reddito del 2013, datata 24 dicembre 2013, che ha introdotto una modifica dell'ITA 2010 in relazione alla tassazione di royalties.

(7)

Con lettera del 16 aprile 2014, la Commissione ha invitato il Regno Unito a presentare osservazioni sulle osservazioni formulate da terzi in merito all'avvio del procedimento formale. Il Regno Unito ha risposto con lettera del 2 giugno 2014 entro la scadenza del termine prorogato.

(8)

Il 1o ottobre 2014 la Commissione ha informato il Regno Unito della sua decisione (4) di estendere la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato al fine di includere la prassi del ruling fiscale a Gibilterra (nel presente documento tale decisione è denominata «la decisione di estendere il procedimento»).

(9)

Il 10 novembre 2014 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni in merito alla prassi del ruling fiscale a Gibilterra. Tali informazioni sono state fornite dal Regno Unito l'8 dicembre 2014.

(10)

Il 4 marzo 2015 è stata comunicata al Regno Unito una rettifica della decisione di estendere il procedimento.

(11)

Il 23 marzo 2015 la Commissione ha richiesto ulteriori informazioni in merito alla prassi del ruling fiscale. Il 23 aprile 2015 il Regno Unito ha fornito tali informazioni.

(12)

Il 31 marzo 2015 il Regno Unito ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione di estendere il procedimento.

(13)

A seguito di un messaggio di posta elettronica inviato dal Regno Unito il 9 marzo 2015 con proposte per un progetto di atto legislativo e note orientative in relazione tanto al principio di territorialità quanto al ruling fiscale, con lettera del 3 settembre 2015 la Commissione ha fornito al Regno Unito una serie di suggerimenti a tale proposito.

(14)

Il 19 ottobre 2015 il Regno Unito ha fornito alla Commissione un progetto riveduto di regolamento e note orientative sulla prassi del ruling fiscale nonché 20 riesami di ruling fiscali. L'11 novembre 2015 la Commissione ha richiesto informazioni su 2 299 imprese con reddito maturato o avente origine a Gibilterra. Il 24 novembre 2015 il Regno Unito ha fornito le informazioni richieste. Ulteriori riesami di ruling fiscali sono stati inviati alla Commissione il 3 dicembre 2015, il 19 febbraio 2016 e il 31 agosto 2016.

(15)

Il 14 luglio 2016 è stata inviata al Regno Unito una nuova richiesta di informazioni sulla prassi del ruling fiscale e sull'esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties. Il Regno Unito ha risposto con lettera del 31 agosto 2016.

(16)

Il 7 ottobre 2016 la decisione di estendere il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5).

(17)

A ottobre e novembre del 2016 sei parti interessate, tra cui Gibilterra e la Spagna, hanno presentato le loro osservazioni sulla decisione di estendere il procedimento.

(18)

Il 9 novembre 2016 Gibilterra ha presentato una domanda di annullamento della decisione di estendere il procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea (6).

(19)

Il 7 dicembre 2016 la Commissione ha invitato il Regno Unito a presentare osservazioni su quelle pervenute da terzi. Il Regno Unito ha presentato le sue osservazioni il 31 gennaio 2017.

(20)

Il 16 febbraio 2017 la Commissione ha richiesto ulteriori chiarimenti al Regno Unito in merito ai ruling fiscali di Gibilterra. Le autorità del Regno Unito hanno risposto il 31 marzo 2017 e hanno presentato ulteriori informazioni il 3 maggio 2017, entro il termine prorogato.

(21)

Il 29 novembre 2017 il Regno Unito ha presentato una copia di tutte le relazioni redatte dalle autorità fiscali di Gibilterra a seguito dei riesami effettuati in relazione ai 165 ruling fiscali elencati nella decisione di estendere il procedimento.

(22)

In risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione il 7 dicembre 2017, il 18 gennaio 2018 il Regno Unito ha fornito ulteriori informazioni, inclusi un progetto di atto legislativo e note orientative.

(23)

Il 9 febbraio 2018 la Commissione ha richiesto ulteriori chiarimenti sul progetto di atto legislativo inviato dal Regno Unito. Ha inoltre richiesto spiegazioni supplementari sugli aspetti fattuali o giuridici di alcuni dei riesami di ruling fiscali presentati dal Regno Unito nel novembre 2017.

(24)

Con lettera del 21 febbraio 2018 il Regno Unito ha risposto alla richiesta di informazioni. Con messaggio di posta elettronica del 1o marzo 2018, la Commissione ha invitato il Regno Unito a fornire chiarimenti su taluni ruling fiscali specifici. Il Regno Unito ha risposto a tale richiesta il 15 marzo 2018. A seguito di una richiesta della Commissione del 3 maggio 2018, il 24 maggio 2018 il Regno Unito ha fornito ulteriori chiarimenti sulle medesime questioni.

(25)

La Commissione ha tenuto incontri con il Regno Unito, unitamente a rappresentanti delle autorità di Gibilterra, il 5 dicembre 2013, il 12 marzo 2015, il 28 maggio 2015, il 29 novembre 2017 e il 5 ottobre 2018.

2.   DESCRIZIONE DELLE MISURE

(26)

Gibilterra è un territorio d'oltremare britannico. Ha piena autonomia interna in materia fiscale, mentre il governo del Regno Unito è competente per le sue relazioni internazionali, ad esempio per la negoziazione di convenzioni fiscali.

2.1.   Descrizione generale del regime di tassazione delle imprese a Gibilterra

(27)

La legge ITA 2010 (7) è entrata in vigore il 1o gennaio 2011 e ha sostituito la precedente legge sull'imposta sul reddito del 1952 («ITA 1952»). Ha introdotto un'aliquota del 10 % per l'imposta generale sul reddito che si applica alle imprese dell'intera economia di Gibilterra, ad eccezione delle imprese di servizi pubblici, di quelle che offrono servizi di telecomunicazione e delle imprese che godono e abusano di una posizione dominante sul mercato, le quali sono soggette a un'aliquota del 20 %.

a)   Contribuenti aziendali

(28)

Tanto un'impresa (8) abitualmente residente (9) a Gibilterra quanto un'impresa non abitualmente residente a Gibilterra possono essere un contribuente di Gibilterra, tuttavia, in quest'ultimo caso, l'impresa è considerata tale soltanto se svolge un'attività commerciale a Gibilterra attraverso una filiale o un'agenzia (10).

b)   Base imponibile

Il reddito imponibile è specificato in maniera esaustiva nelle tabelle A, B e C dell'allegato 1 all'ITA 2010. Ciò si applica tanto alle persone giuridiche quanto alle persone fisiche. Al momento dell'approvazione dell'ITA 2010, le tabelle A, B e C specificavano le seguenti categorie di reddito:

tabella A: reddito da attività commerciale, attività economica, attività professionale, attività di formazione professionale e proprietà immobiliari;

tabella B: reddito da lavoro dipendente e lavoro autonomo;

tabella C: altri redditi (dividendi (11), reddito da fondi, reddito da diritti, pensioni e una «Classe di inclusione» generale in relazione agli elementi di reddito rilevati in base alle disposizioni antielusione di cui all'articolo 40 e all'allegato 4 all'ITA 2010).

(29)

Ai fini del calcolo della base imponibile per le imprese, l'articolo 16 dell'ITA 2010 prevede che, fatte salve alcune eccezioni, gli utili o i guadagni imponibili di un'impresa per un periodo contabile siano costituiti dell'intero ammontare degli utili o dei guadagni di tale impresa per detto periodo contabile, applicando la base impositiva territoriale di cui ai considerando da 30 a 32.

c)   Base territoriale

(30)

L'ITA 2010 si basa su un regime territoriale di tassazione, il che significa che gli utili o i guadagni sono tassati soltanto se il reddito «matura o ha origine» a Gibilterra. Secondo l'articolo 74 dell'ITA 2010, la circostanza di «maturato o avente origine a» va definita facendo riferimento all'ubicazione delle attività (12) che danno origine agli utili, di norma determinata caso per caso. Tale disposizione considera inoltre che le attività richiedenti una licenza e un regolamento ai sensi di qualsiasi legge di Gibilterra si svolgano a Gibilterra.

(31)

L'applicazione da parte delle autorità fiscali di Gibilterra dei concetti di maturazione e origine trova la sua fonte anche in principi derivati dalla giurisprudenza del Judicial Committee of the Privy Council (13) (Comitato giudiziario del Consiglio privato) in diversi casi di riferimento, quali Hang Seng (14) e HK-TVB (15), entrambi relativi all'applicazione del principio di territorialità a Hong Kong. Sebbene le sentenze del Comitato giudiziario del Consiglio privato relative a giurisdizioni diverse da Gibilterra non siano vincolanti per Gibilterra, gli organi giurisdizionali di Gibilterra possono invocarle qualora siano ritenute pertinenti. Secondo il parere del Regno Unito, ciò sarebbe chiaramente il caso per le sentenze di cui al presente considerando in ragione della somiglianza della legislazione nelle due giurisdizioni (16).

(32)

Secondo la giurisprudenza di cui al considerando 31, nel decidere se gli utili di qualsiasi persona maturino e abbiano origine a Gibilterra, le autorità fiscali di Gibilterra dovrebbero esaminare ciò che tale persona ha fatto, o si propone di fare, per guadagnare gli utili in questione e dove tale persona lo abbia fatto o come intenda farlo. Di conseguenza, l'obiettivo consiste nello stabilire l'ubicazione geografica dell'attività che ha prodotto gli utili per le operazioni pertinenti. Per quanto concerne la fornitura di servizi da parte di una società, le autorità di Gibilterra hanno indicato che si affiderebbero in particolare all'ubicazione geografica presso la quale si svolgono tutte le attività che generano il reddito (e non semplicemente le funzioni di back-office o di sostegno amministrativo) ai fini della determinazione del luogo nel quale vengono eseguiti i servizi che danno diritto alla riscossione di imposte.

2.2.   Esenzione fiscale degli interessi passivi e del reddito derivante da royalties

(33)

Ai sensi dell'ITA 2010, nella sua versione originariamente emanata, gli interessi passivi e le royalties non erano soggetti a tassazione (17), indipendentemente dalla fonte di tale reddito o dall'applicazione del principio di territorialità. La nozione di interessi passivi si riferisce principalmente agli interessi da prestiti infragruppo. Al contrario, gli interessi erano soggetti a imposta se era considerato reddito da attività commerciali, ossia se costituivano parte integrante del flusso di entrate di un'impresa (18).

(34)

L'ITA 2010 è stata modificata nel mese di giugno del 2013, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2013, al fine di rendere tutti gli interessi relativi a prestiti infragruppo (di provenienza tanto nazionale quanto estera) soggetti a imposta secondo un'aliquota generale pari al 10 % nella misura in cui gli interessi percepiti o da percepire da ogni impresa creditrice superavano 100 000 GBP l'anno (19). Per quanto concerne il reddito derivante da royalties, il 24 dicembre 2013 è stato emanato un ulteriore atto legislativo che assoggettava le royalties (percepite o da percepire da un'impresa registrata a Gibilterra) a un'aliquota di imposta pari al 10 % a decorrere dal 1o gennaio 2014 (20).

(35)

Ai sensi della tabella C dell'allegato 1 all'ITA 2010, i dividendi pagati o pagabili da una impresa a un'altra non sono soggetti a tassazione. Questa è la norma generale indipendentemente dall'ubicazione dell'impresa e indipendentemente dall'attività delle imprese coinvolte (società holding o società commerciali attive). Lo stesso si applica ai dividendi percepiti da una stabile organizzazione (sita a Gibilterra) di un'impresa non residente.

2.3.   Prassi del ruling fiscale

(36)

Il sovraintendente di Gibilterra per l'imposta sul reddito ha la facoltà di concedere ruling fiscali in base al suo dovere generale di assicurare la debita amministrazione della legge sull'imposta sul reddito e alla sua competenza in termini di valutazione e riscossione dell'imposta sul reddito a Gibilterra. Tali poteri generali derivano dall'articolo 2, primo e secondo comma, dell'ITA 2010.

(37)

Per quanto concerne i ruling fiscali elencati nella decisione di estendere il procedimento, nella maggior parte dei casi, le richieste di ottenimento degli stessi sono volte a confermare se un'impresa residente è soggetta o meno ad imposizione fiscale a Gibilterra in considerazione dei principi di base della tassazione previsti dalla legge, ossia quelli della maturazione e dell'origine dei redditi in conformità con il regime di territorialità.

(38)

Inoltre, l'articolo 42 dell'ITA 2010 prevede una procedura specifica per l'autorizzazione in relazione a questioni antievasione. Tali ruling possono essere concessi soltanto allo scopo di determinare se specifiche operazioni o specifici accordi sono tassabili in conformità con l'articolo 40 o dell'allegato 4 all'ITA 2010, ossia di stabilire se un accordo è artificioso o fittizio e mira alla cancellazione o alla riduzione dell'ammontare dell'imposta da versare.

3.   RAGIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

3.1.   L'esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties

(39)

Nella prima decisione di avvio, la Commissione ha concluso in via preliminare che l'esenzione fiscale a favore degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties stabilita dall'ITA 2010 costituiva un aiuto di Stato ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e ha espresso dubbi circa la sua compatibilità con il mercato interno.

(40)

Per quanto concerne la selettività materiale della misura, la Commissione ha riscontrato che l'esenzione a favore del reddito passivo (interessi, royalties e dividendi) era prima facie selettiva. Tuttavia, in riferimento ai dividendi, ha rilevato che l'esenzione era giustificata dalla logica di evitare una doppia imposizione. Al contrario, la Commissione non ha individuato alcuna giustificazione per l'esenzione a favore degli interessi da prestiti infragruppo o del reddito da royalties. In particolare, la Commissione non si è detta concorde in merito al fatto che l'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo di provenienza estera derivi dalla logica del regime territoriale di tassazione. Inoltre non ha accolto l'argomento secondo cui l'esenzione a favore degli interessi da prestiti infragruppo di provenienza nazionale sarebbe giustificata da preoccupazioni di gestibilità (costi eccessivi per la riscossione dell'imposta). Infine, per quanto concerne l'esenzione delle royalties, la Commissione non ha accettato come giustificazione valida per l'esenzione la necessità di rendere il regime di tassazione di Gibilterra semplice ed efficace.

(41)

In via preliminare, la Commissione ha altresì concluso che la misura era finanziata mediante risorse statali, conferiva un vantaggio economico alle imprese, incideva sugli scambi tra Stati membri e minacciava di falsare la concorrenza favorendo talune imprese. Di conseguenza ha ritenuto che l'esenzione fiscale a favore di interessi da prestiti infragruppo e royalties costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(42)

La Commissione ha inoltre concluso che tali aiuti costituivano «nuovo aiuto» poiché l'esenzione per gli interessi da prestiti infragruppo ai sensi dell'ITA 1952 non veniva concessa automaticamente e richiedeva una valutazione della territorialità. Inoltre, l'ITA 2010 ha introdotto un'esenzione a favore delle royalties che in precedenza non esisteva ai sensi della legge ITA 1952. A tale riguardo la Commissione ha osservato che l'applicazione del regime di territorialità implica che tutti i redditi derivanti da royalties percepiti da un'impresa di Gibilterra sono maturati e hanno origine a Gibilterra.

(43)

Infine, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla compatibilità con il mercato interno della norma di esenzione per i redditi derivanti da interessi da prestiti infragruppo e da royalties. In particolare, non ha individuato alcun possibile motivo di compatibilità ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato.

3.2.   La prassi del ruling fiscale

(44)

Con la decisione di estendere il procedimento, la Commissione ha deciso di estendere il procedimento di indagine formale al fine di includere 165 ruling fiscali concessi dalle autorità fiscali di Gibilterra tra il periodo compreso tra il 2011 e il mese di agosto del 2013 (rispetto a un totale di 340 ruling concessi durante tale periodo).

(45)

La Commissione ha ritenuto che le quattro condizioni per qualificare una misura come aiuto di Stato fossero in linea di massima soddisfatte. In particolare, ha concluso in via preliminare che le misure di ruling fiscali erano materialmente selettive in quanto le autorità fiscali di Gibilterra in genere si astenevano dal condurre una valutazione adeguata degli obblighi fiscali dell'impresa, esercitando i loro poteri di discrezionalità. Secondo la Commissione, tale linea di condotta è stata resa possibile dal fatto che le disposizioni giuridiche sono state formulate in maniera vaga. La Commissione ha inoltre concluso in via preliminare che, in taluni casi, le autorità fiscali di Gibilterra hanno emesso ruling fiscali in contrasto con le disposizioni fiscali applicabili.

(46)

Al fine di sostenere i suoi pareri preliminari sulla natura selettiva delle misure di ruling fiscale in ragione dell'esistenza di prassi discrezionali, dell'errata applicazione delle norme o dell'assenza di un'adeguata verifica in merito al luogo di effettivo svolgimento delle attività, la Commissione ha individuato sette categorie tipiche di casi sulla scorta di tipi diversi di ruling, attività o reddito.

(47)

In via preliminare, la Commissione ha ritenuto che, accordando tali ruling fiscali soltanto a talune imprese multinazionali, contrariamente ad altre imprese puramente nazionali che non hanno chiesto un ruling fiscale, le autorità fiscali trattassero in maniera differente imprese che si trovavano in una situazione fattuale e giuridica analoga. Di conseguenza, prima facie tali misure sono state considerate essere selettive. Inoltre, la Commissione non ha individuato una giustificazione accettabile basata sulla natura o sulla struttura generale del sistema di riferimento (cfr. considerando 57 della decisione di estendere il procedimento). A tale riguardo, essa ha indicato altresì che ogni possibile giustificazione richiederebbe l'esistenza di adeguate procedure di controllo e monitoraggio (21) (al fine di garantire un'applicazione coerente del regime di tassazione), che sembrava mancare nel caso di specie.

(48)

Nella sua conclusione in via preliminare, la Commissione ha riscontrato altresì che le misure di ruling fiscale erano concesse ricorrendo a risorse statali, conferivano un vantaggio economico alle imprese, incidevano sugli scambi tra Stati membri e minacciavano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese. Ha inoltre espresso dubbi in merito alla compatibilità di tali misure con il mercato interno. Di conseguenza ha concluso in via preliminare che le misure di ruling fiscale costituivano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Ha inoltre ritenuto che tale aiuto di Stato costituisse un «nuovo aiuto».

(49)

Il procedimento esteso riguardava non soltanto i 165 singoli ruling fiscali, ma anche più in generale la prassi del ruling fiscale ai sensi dell'ITA 2010 che sembrava applicare reiteratamente in maniera erronea le disposizioni dell'ITA 2010.

(50)

Per quanto concerne la compatibilità con il mercato interno dei 165 ruling fiscali e la prassi generale del ruling fiscale, la Commissione non ha individuato alcun motivo possibile di compatibilità basato sulle eccezioni di cui all'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato.

(51)

In conclusione, la Commissione ha espresso il parere preliminare secondo il quale i 165 ruling fiscali elencati nell'allegato alla decisione di estendere il procedimento e la prassi del ruling fiscale di Gibilterra costituiscono aiuti di Stato ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, nonché dubbi in merito alla loro compatibilità con il mercato interno. La Commissione ha altresì invitato il Regno Unito e le autorità di Gibilterra a fornirle prove di controlli ex post. Infine ha invitato il Regno Unito a spiegare se e per quali motivi la prassi del ruling fiscale o uno qualsiasi dei 165 ruling fiscali valutati potevano essere ritenuti compatibili.

4.   OSSERVAZIONI DEL REGNO UNITO

4.1.   Osservazioni sull'esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties

(52)

Le osservazioni presentate dal Regno Unito il 20 dicembre 2013 possono essere sintetizzate come segue:

(1)

l'ITA 2010 applica il principio territoriale secondo il quale gli utili delle imprese sono tassati a Gibilterra soltanto se il reddito «matura o ha origine» a Gibilterra. Questa situazione si verificava anche ai sensi della legge ITA 1952;

(2)

l'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties non può essere considerata selettiva in quanto tali disposizioni sono aperte a tutte le imprese e si applicano in generale a tutti i settori dell'industria, della finanza e del commercio. La disponibilità dell'esenzione non è limitata in alcun modo, ad alcuna categoria di imprese o ad alcuna tipologia di attività. Il fatto che talune imprese beneficino di una norma fiscale più di altre non la rende selettiva. Inoltre, non è possibile individuare alcun gruppo particolare di imprese che beneficiano della misura. Non vi sono altre imprese a Gibilterra che si trovano in situazioni fattuali o giuridiche analoghe nei confronti delle quali tali misure non si applicherebbero;

(3)

non è corretto affermare che l'esenzione favorisca in maniera selettiva, in particolare, le imprese che percepiscono royalties per diritti di proprietà intellettuale e interessi infragruppo versati da imprese non aventi sede a Gibilterra. Nessuna disposizione del regime di tassazione porta alla definizione di una particolare proporzione di imprese non aventi sede a Gibilterra né conferisce alcun privilegio a imprese che concedono prestiti a imprese straniere;

(4)

il riferimento alle «società offshore» di cui al considerando 37 della prima decisione di avvio è troppo ambiguo e non correlato al trattamento fiscale del reddito passivo. Inoltre, l'argomento secondo il quale la misura ripristinerebbe il precedente regime di imprese esenti è irrilevante in quanto non influenza la valutazione della selettività dell'esenzione;

(5)

per quanto concerne la selettività di fatto, non è stato possibile individuare come beneficiario nessun gruppo o categoria identificabile di imprese. la modalità con cui una determinata norma opera nella pratica di volta in volta non la rende selettiva, a meno che i termini della misura o qualche caratteristica individuabile e stabile delle circostanze specifiche alle quali tale norma si applica facciano sì che soltanto una categoria limitata di imprese ne benefici. Nel caso in esame, il numero di imprese che beneficiano effettivamente o potenzialmente delle disposizioni non è limitato in alcun modo, di diritto o di fatto. Di conseguenza la disposizione non è selettiva;

(6)

l'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del regime di tassazione di Gibilterra. Innanzitutto la mancata tassazione degli interessi da prestiti infragruppo di provenienza estera deriva dal principio di territorialità che si basa sull'obiettivo di evitare una doppia imposizione. In secondo luogo, l'esenzione per gli interessi e le royalties di provenienza gibilterriana è giustificata dalla logica di qualsiasi regime di tassazione, in considerazione del fatto che il costo della riscossione non deve superare le entrate previste;

(7)

qualora la Commissione dovesse concludere che il trattamento degli interessi da prestiti di provenienza estera è selettivo, dovrebbe considerarlo un aiuto «esistente». La nozione di «nuovo aiuto» potrebbe riguardare soltanto gli importi degli interessi da prestiti infragruppo «che erano imponibili prima dell'entrata in vigore dell'ITA 2010», mentre secondo l'ITA 1952 gli interessi da prestiti di provenienza estera non erano imponibili in ragione della norma del «situs del prestito» (22). Ciò significa che di fatto il «situs» degli interessi da prestiti infragruppo di provenienza estera è rimasto il medesimo di quello previsto nella legislazione precedente. Di conseguenza, era giuridicamente scorretto che la Commissione avviasse un procedimento di indagine formale su questo particolare aspetto del regime di tassazione di Gibilterra;

(8)

il governo di Gibilterra ha introdotto un atto legislativo, avente efficacia a decorrere dal 1o luglio 2013, a norma del quale tutti i redditi da interessi per prestiti infragruppo superiori a 100 000 GBP l'anno, di provenienza tanto nazionale quanto estera, sono soggetti a imposte. In tale sede è stato altresì fatto riferimento all'ulteriore atto legislativo emanato il 24 dicembre 2013 ed entrato in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2014 che rende tassabili anche le royalties;

(9)

inoltre, qualora la Commissione dovesse concludere che il trattamento fiscale degli interessi e delle royalties era un «nuovo» aiuto, secondo la comprensione da parte del Regno Unito del punto di vista di Gibilterra, il recupero dei periodi pertinenti sarebbe difficile o impossibile per motivi pratici;

(10)

infine, la Commissione si è discostata dalla prassi normale ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (23) («il regolamento di procedura») in quanto ha avviato un'indagine formale su un aspetto specifico del regime di tassazione di Gibilterra parallelamente a un esame preliminare continuato relativo al medesimo regime di tassazione.

4.2.   Osservazioni sulla prassi del ruling fiscale

(53)

Gli argomenti addotti dal Regno Unito il 31 marzo 2015 nei confronti della decisione di estendere il procedimento possono essere sintetizzati come segue:

(1)

non vi è alcuna prova che alcun ruling fiscale sia selettivo. La prassi del ruling fiscale a Gibilterra non ha mai comportato alcun elemento di trattamento individuale o speciale o alcun elemento di negoziazione, né alcuna influenza o considerazione se non quelli derivanti dai termini della normativa fiscale applicabile a Gibilterra. Un ruling fiscale è semplicemente una dichiarazione del sovraintendente di Gibilterra per l'imposta sul reddito attestante, sulla base dei fatti spiegati al sovraintendente e secondo l'interpretazione normale e corretta della legislazione applicabile, che l'impresa in questione non è soggetta all'imposta sul reddito in relazione al reddito o ai ricavi descritti. Non vi è alcuna prova che alcun ruling fiscale si sia discostato in alcun modo dall'interpretazione normale e corretta della legislazione in materia fiscale. Inoltre, le autorità fiscali non esercitano alcun potere discrezionale, né esistono prove del fatto che esse si siano mai astenute consapevolmente e deliberatamente dall'effettuare valutazioni adeguate o si siano deliberatamente discostate dalla legislazione fiscale nazionale applicabile. Le sette categorie di ruling fiscale individuate dalla Commissione nella decisione di avvio non sono selettive se confrontate con altri ruling fiscali in quanto nessuno di tali ruling si discosta dalle disposizioni fiscali nazionali applicabili;

(2)

non vi è alcuna prova che alcuno dei ruling fiscali abbia distorto la concorrenza. Una misura può provocare distorsioni della concorrenza soltanto nel settore nel quale si applica o in un settore strettamente correlato. I ruling fiscali oggetto della decisione si applicano in un gran numero di settori diversi. La Commissione non ha suggerito che alcun singolo ruling fiscale abbia falsato la concorrenza nel settore in cui si applicava, ma si è limitata semplicemente ad indicare che vi è un effetto sugli scambi tra gli Stati membri che minaccia di falsare la concorrenza, senza considerare se alcun specifico ruling abbia effettivamente determinato tale circostanza;

(3)

esistono prove chiare del fatto che i ruling menzionati nella decisione di estendere il procedimento sono soltanto una parte di una prassi coerente avviata molto tempo prima che il Regno Unito aderisse all'Unione. Tale prassi si fondava sull'articolo 3, primo comma, dell'ITA 1952, ora riprodotto in forma praticamente identica all'articolo 2, primo e secondo comma, dell'ITA 2010. Di conseguenza, qualora si dovesse riscontrare qualsiasi elemento di aiuto di Stato, si tratterebbe necessariamente di aiuti «esistenti» e non di «nuovi» aiuti;

(4)

la decisione di estendere il procedimento si basa su una comprensione errata di fatti significativi. La Commissione è stata informata, purtroppo erroneamente, dalle autorità del Regno Unito per conto del governo di Gibilterra del fatto che la procedura che consente al sovraintendente di Gibilterra di concedere ruling fiscali che confermino se un'impresa residente è soggetta a imposizione a Gibilterra o meno è definita dall'articolo 42 dell'ITA 2010, introdotto da tale legge e non esistente ai sensi dell'ITA 1952, anziché essere informata del fatto che l'articolo 42 ha semplicemente introdotto una base legislativa esplicita per un determinato tipo di ruling non pertinente per il caso in esame e che l'applicazione del regime di territorialità esisteva sin dal 1952, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'ITA 1952 o dell'articolo 2, primo e secondo comma, dell'ITA 2010. Sebbene tale fraintendimento sia dovuto a informazioni inesatte fornite dalle autorità del Regno Unito, quest'ultimo ritiene che presumibilmente tali informazioni errate abbiano indotto la Commissione a presumere che i ruling fiscali concessi sin dal 2010 si possano considerare come «nuovi aiuti»;

(5)

la decisione di estendere il procedimento suggerisce che la Commissione ritiene che tale prassi potrebbe essere un «regime» di aiuti e implicare uno o più aiuti di Stato individuali. Non vi sono prove a sostegno di nessuno di questi due punti di vista. Tale incertezza mette in discussione la decisione da un punto di vista procedurale, quanto meno in parte, dal momento che il carattere di regime della prassi del ruling fiscale non può essere trattato tramite la procedura scelta, poiché si tratterebbe palesemente di un aiuto esistente anche qualora si concludesse che si tratta effettivamente di un aiuto. Inoltre non vi sono prove che suggeriscano che i ruling fiscali fossero destinati ad essere nient'altro che la normale e corretta interpretazione e applicazione della normativa fiscale in vigore;

(6)

la decisione di estendere il procedimento è stata adottata prima che la Commissione disponesse di tutte le informazioni necessarie per valutare appieno la situazione relativa ai ruling fiscali. In particolare, vi sono stati soltanto due scambi tra la Commissione e il Regno Unito sulla prassi del ruling fiscale prima che la Commissione adottasse la decisione di estendere il procedimento. Durante tale periodo, la Commissione non ha mai suggerito su quale base qualsiasi ruling fiscale possa essere considerato una distorsione della concorrenza in alcun modo.

5.   OSSERVAZIONI DA PARTE DEGLI INTERESSATI

5.1.   Osservazioni sull'esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties

(54)

Alla Commissione sono pervenute osservazioni da quattro parti interessate: Gibilterra, la Spagna, la Germania e la Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (CEOE).

5.1.1.   Osservazioni di Gibilterra

(55)

Nelle sue osservazioni, Gibilterra ha sostenuto l'argomento addotto dal Regno Unito secondo cui la misura non sarebbe selettiva in quanto viene applicata universalmente ed è aperta a tutti i tipi di beni, servizi e imprese e che, qualora fosse giudicata selettiva, dovrebbe essere considerata giustificata dalla logica e dalla natura generale del regime come conseguenza del principio di territorialità. Ha inoltre sottolineato che l'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties è giustificata dalle preoccupazioni sulla buona gestione amministrativa, dal momento che si prevede che i costi associati alla riscossione dell'imposta siano superiori alle entrate fiscali effettive.

(56)

Riguardo all'esenzione per i redditi derivanti da royalties, Gibilterra ha inoltre sostenuto che l'esenzione non può essere considerata selettiva in quanto le imprese che hanno ricevuto royalties durante il triennio nel quale era in vigore la non imponibilità fiscale erano attive in settori diversi, quali vendita di prodotti alimentari al dettaglio, abbigliamento di alto livello, giochi e assicurazioni. Inoltre, il tipo di royalties in questione era altrettanto diversificato dato che includeva diritti d'autore, marchi commerciali, know-how e brevetti.

(57)

Gibilterra ha inoltre sostenuto che, qualora la misura venisse comunque considerata selettiva, la si dovrebbe ritenere essere un «aiuto esistente» in quanto si tratterebbe di fatto di una continuazione del vecchio regime in base al quale gli interessi di provenienza estera erano esenti da imposte, sulla base di un'analisi del «situs del prestito». Per questo motivo, la misura potrebbe essere considerata un «nuovo aiuto» soltanto nella misura in cui ha riguardato il reddito da interessi di provenienza nazionale.

(58)

Per quanto concerne qualsiasi potenziale recupero, Gibilterra ha altresì affermato che gli importi del mancato gettito fiscale si attesterebbero su valori inferiori alla soglia de minimis stabilita dal regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione (24). In particolare, Gibilterra ha sostenuto che le informazioni raccolte da 18 imprese beneficiarie di reddito derivante da royalties che, congiuntamente, rappresentavano 90 milioni di GBP di tale tipologia di reddito, hanno dimostrato che il totale netto dei redditi derivanti da royalties, a seguito delle spese deducibili, non era superiore a 18 milioni di GBP. Inoltre, per quanto concerne gli interessi da prestiti infragruppo aventi origine a Gibilterra, il gettito fiscale massimo ammonterebbe a circa 250 000 GBP, ripartiti su almeno 17 imprese. Inoltre, Gibilterra ritiene che sia probabilmente impossibile effettuare un recupero per motivi pratici e in considerazione delle difficoltà insormontabili che incontrerebbe in ragione del carattere mobile dei fondi delle imprese in questione e alla luce del principio di diritto internazionale secondo il quale gli organi giurisdizionali di uno Stato non consentono o danno esecuzione a crediti fiscali per conto di un altro Stato.

(59)

Per quanto concerne il procedimento, Gibilterra ha affermato che la Commissione si è discostata dalla prassi normale prevista dal regolamento di procedura, adducendo argomenti analoghi a quelli asseriti dalle autorità del Regno Unito.

5.1.2.   Osservazioni della Spagna, della Germania e di CEOE

(60)

Nelle loro osservazioni, Spagna, Germania e CEOE hanno sostenuto l'analisi della Commissione secondo la quale la misura costituiva un aiuto di Stato in quanto escludeva determinati tipi di reddito dalla tassazione, aveva un effetto negativo sugli scambi all'interno dell'Unione e creava distorsioni della concorrenza.

(61)

Inoltre, la Spagna ha espresso preoccupazione sull'efficacia della modifica del 7 giugno 2013 in materia di tassazione degli interessi da prestiti infragruppo, dato che le imprese esentate a Gibilterra che avevano percepito reddito da tali interessi non erano soggette ad alcun obbligo di compilazione e consegna di dichiarazioni dei redditi. Secondo la Spagna ciò ostacolerebbe l'individuazione dei potenziali beneficiari della misura e i controlli ex post in materia di segnalazione e tassazione dei redditi derivanti da interessi.

(62)

La Spagna ha inoltre sostenuto che la nuova soglia di 100 000 GBP introdotta dalla modifica del 2013 è elevata. In aggiunta, la disposizione antiabuso, che richiede l'aggregazione degli interessi ricevuti da imprese collegate, non si applica al livello delle imprese beneficiarie. Di conseguenza la disposizione relativa alla soglia potrebbe essere facilmente aggirata attraverso una semplice ristrutturazione del gruppo di società creando diverse imprese gibilterriane e distribuendo gli interessi ricevuti tra le stesse.

(63)

Per quanto concerne l'esenzione dei dividendi, la Spagna ha contestato la giustificazione della prevenzione della doppia imposizione formulata dalla Commissione. Secondo la Spagna, contrariamente alle note orientative del gruppo «Codice di condotta» relative al pacchetto di lavoro 2011 sulla tassazione delle imprese, Gibilterra non ha emanato una disposizione antiabuso efficace per garantire la tassazione. In particolare, ha ritenuto che la legislazione di Gibilterra non imponesse che l'impresa in questione fosse soggetta a imposizione fiscale (a Gibilterra o in un paese straniero) per beneficiare dell'esenzione. Secondo la Spagna, tale mancanza dava adito a un rischio di doppia non imposizione.

(64)

Per quanto riguarda il trattamento fiscale delle royalties, le autorità spagnole hanno ritenuto che tale esenzione favorisse selettivamente le imprese che percepivano redditi derivanti da royalties e che tale esenzione non poteva essere giustificata dall'intento di evitare una doppia imposizione.

(65)

Tanto le autorità spagnole quanto CEOE hanno altresì fatto riferimento al fatto che l'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties deve essere esaminata alla luce degli effetti generali dell'ITA 2010. A loro avviso, l'intenzione dell'ITA 2010 consisteva nel continuare a ottenere gli effetti del precedente regime di tassazione (già dichiarato costituire aiuto di Stato dalla Corte di giustizia) a favore delle imprese offshore rispetto a quelle residenti a Gibilterra.

(66)

Infine, la Spagna ha altresì contestato la valutazione effettuata dalla Commissione in merito alla selettività regionale, distinguendo tra lo status della provincia delle Azzorre (al quale la Commissione ha fatto riferimento nella sua analisi di cui alla prima decisione di avvio) e lo status di Gibilterra. In particolare, le autorità spagnole hanno ritenuto che, oltre all'esame dei tre criteri dell'autonomia istituzionale, procedurale e finanziaria, andrebbe esaminato anche il criterio implicito relativo all'armonizzazione fiscale (che, secondo le autorità spagnole, chiaramente non esiste a Gibilterra). Anche la Spagna ha fatto riferimento a una serie di altre questioni fiscali, come il numero di società di comodo situate a Gibilterra non soggette a imposte.

5.2.   Osservazioni sulla prassi del ruling fiscale

(67)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da sei parti interessate, ossia Gibilterra, la Spagna, la Gibraltar Society of Accountants e tre imprese elencate come possibili destinatari di ruling fiscali nella decisione di estendere il procedimento.

5.2.1.   Osservazioni di Gibilterra

(68)

Le osservazioni formulate da Gibilterra riguardano tanto la procedura quanto la sostanza. Le osservazioni seguono gli argomenti espressi dal Regno Unito e possono essere sintetizzate come segue:

(1)

non si dovrebbe avviare un procedimento in materia di aiuti di Stato, a meno che non vi siano prove concrete che la misura in questione conferisce un vantaggio economico e che quest'ultimo sia selettivo e falsi o minacci di falsare la concorrenza. Nel caso di specie non vi è alcuna prova a sostegno di tali punti. Le osservazioni della Commissione sui ruling si limitano ad affermare che la Commissione ritiene che sarebbe stato necessario reperire maggiori informazioni. Tale parere non costituisce la prova di un vantaggio, della sua selettività o di una distorsione della concorrenza;

(2)

la Commissione ha commesso un errore manifesto nell'affermare nella decisione di estendere il procedimento che la prassi del ruling fiscale a Gibilterra è stata introdotta dall'articolo 42 dell'ITA 2010;

(3)

la procedura di ruling fiscale è in vigore dagli anni '60 e, in quanto tale, qualora si dovesse ritenere che si tratti di un aiuto, lo si dovrebbe considerare come un «aiuto esistente»;

(4)

non vi è alcuna prova del fatto che alcuno dei ruling fiscali sia stato selettivo o abbia distorto la concorrenza. Ciascun ruling è legato all'interpretazione dei fatti presentati nella richiesta. La mancanza di un'analisi dettagliata non può di per sé essere considerata indicativa di selettività;

(5)

la prassi del ruling fiscale a Gibilterra non ha mai comportato alcun elemento di trattamento individuale o speciale o alcun elemento di negoziazione, né alcuna influenza o considerazione se non nella misura derivante dai termini della normativa fiscale applicabile a Gibilterra;

(6)

il debito fiscale delle imprese interessate sarebbe identico indipendentemente dal fatto che richiedessero o meno un ruling fiscale;

(7)

nell'effettuare l'esame della territorialità, le autorità fiscali non godono di discrezionalità e sono vincolate dalla legislazione e dalla giurisprudenza applicabili a tale riguardo;

(8)

lo sforzo della Commissione di raggruppare i 165 ruling in sette categorie distinte al fine di stabilire la selettività in base ai singoli gruppi non è immotivato in quanto non vi sono elementi che indicherebbero che questi gruppi presentino caratteristiche particolari rispetto ad altri ruling non contestati concessi durante il medesimo periodo o prima dello stesso.

5.2.2.   Osservazioni della Spagna

(69)

Le osservazioni presentate dalle autorità spagnole il 30 novembre 2016 possono essere sintetizzate come segue:

(1)

le autorità spagnole non contestano il principio di territorialità in sé, quanto piuttosto l'interpretazione che ne danno le autorità di Gibilterra. Tale norma generale, associata alla mancanza di una valutazione, di un monitoraggio e di un'applicazione delle disposizioni fiscali in maniera adeguata da parte dell'amministrazione fiscale di Gibilterra (tanto ex ante quanto ex post), si traduce in un trattamento fiscale arbitrario e favorevole nei confronti di un ampio numero di imprese nel territorio;

(2)

oltre alle 165 imprese elencate nell'allegato della decisione di estendere il procedimento, anche le società di intermediazione che operano a Gibilterra in veste di società di consulenza, fiduciarie e studi legali specializzati nella pianificazione fiscale e nella gestione fiscale beneficiano indirettamente dell'aiuto;

(3)

la Spagna ha ribadito ancora una volta il suo punto di vista secondo il quale la questione dovrebbe essere analizzata anche dal punto di vista della selettività regionale, che a suo parere dovrebbe affrontare anche l'argomento secondo il quale la misura costituisce un aiuto esistente.

5.2.3.   Osservazioni della Gibraltar Society of Accountants

(70)

Il 3 novembre 2016, la Gibraltar Society of Accountants, il principale organo rappresentativo per i professionisti contabili che lavorano a Gibilterra, ha presentato le sue osservazioni sulla decisione di estendere il procedimento. Tali osservazioni possono essere sintetizzate come segue:

(1)

i ruling elencati non sono stati richiesti né emessi ai sensi dell'articolo 42 dell'ITA 2010;

(2)

i ruling selezionati coprono una vasta gamma di circostanze e tematiche e mancano dell'aspetto di «condivisione di elementi comuni» a cui si riferisce la decisione di estendere il procedimento;

(3)

ruling fiscali di questo tipo sono stati richiesti ed emessi a Gibilterra sin dal lontano 1950 e il regime, qualora venisse considerato un aiuto di Stato, dovrebbe essere ritenuto un aiuto esistente;

(4)

i ruling sono interpretazioni della normativa fiscale di Gibilterra. Non si tratta di «accordi» negoziati o concessioni. Il rilascio di un ruling non conferisce un trattamento favorevole. La decisione di estendere il procedimento non fornisce alcuna prova del fatto che l'interpretazione sarebbe diversa in assenza di una richiesta di ruling;

(5)

non risulta essere dimostrato che alcuno dei criteri richiesti per constatare la presenza di aiuti di Stato sia soddisfatto. La misura non è concessa mediante risorse statali e non conferisce un vantaggio economico alle imprese in quanto non vi è alcuna perdita di gettito fiscale poiché il trattamento fiscale in assenza di ruling sarebbe il medesimo. La misura non è selettiva e non vi sono prove del fatto che la misura falsi o minacci di falsare la concorrenza o incida sugli scambi all'interno dell'Unione;

(6)

tutti i 165 ruling elencati nella decisione di estendere il procedimento tranne sei sono stati emessi in un momento in cui i redditi da interessi da prestiti infragruppo non erano tassabili ai sensi dell'ITA 2010. Di conseguenza la stragrande maggioranza dei ruling non avrebbe potuto generare alcun reddito da interessi tassabile.

5.2.4.   Osservazioni formulate da o per conto di imprese elencate come destinatarie di ruling fiscali nella decisione di estendere il procedimento

(71)

La Commissione ha altresì ricevuto osservazioni da o per conto di tre imprese alle quali è stato concesso un ruling fiscale, individuate nella decisione di estendere il procedimento, ossia: International Power Ltd; un rappresentante di un'impresa potenziale al momento della richiesta di ruling; e Hastings Insurance Group Ltd. Le loro osservazioni possono essere sintetizzate come segue:

(1)

i ruling erano destinati a ottenere la conferma del regime fiscale applicabile e non rappresentavano un modo per ottenere benefici fiscali. La richiesta di ruling veniva presentata principalmente per garantire la certezza del diritto sull'applicazione delle norme fiscali generali e non per concordare un trattamento fiscale alternativo specifico per l'impresa;

(2)

i ruling fiscali consentono agli Stati membri di fornire ai loro contribuenti la certezza del diritto e la prevedibilità in merito all'applicazione delle norme fiscali generali. Considerare la prassi del ruling fiscale di Gibilterra come un regime di aiuti di Stato impedirebbe alle autorità fiscali di Gibilterra di garantire la certezza del diritto e penalizzerebbe i contribuenti che cercano tale certezza, ignorando nel contempo i contribuenti che beneficiano del medesimo trattamento ma decidono di non chiedere conferma riguardo alla precisa applicazione della legge;

(3)

le richieste di ruling non sono state presentate sulla base dell'articolo 42 dell'ITA 2010, bensì erano piuttosto volte a richiedere una conferma generale sul trattamento fiscale applicabile ai sensi di legge;

(4)

i ruling non costituiscono un vantaggio per le imprese in quanto hanno soltanto confermato il trattamento fiscale che sarebbe stato applicato in base alla normativa applicabile a Gibilterra;

(5)

il contenuto delle richieste di ruling e i ruling stessi indicano che le autorità fiscali di Gibilterra hanno tenuto in adeguata considerazione tutti i fattori pertinenti prima di emettere i ruling.

6.   RISPOSTA DEL REGNO UNITO ALLE OSSERVAZIONI DI TERZI

6.1.   Osservazioni sull'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties

(72)

Il 16 aprile 2014 la Commissione ha trasmesso al Regno Unito le osservazioni pervenute da interessati in merito all'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties. La risposta del Regno Unito a tali osservazioni può essere sintetizzata come segue:

(1)

non è stata fornita alcuna prova che dimostri distorsioni della concorrenza o un effetto sugli scambi;

(2)

l'esenzione in relazione ai dividendi è giustificata al fine di evitare la doppia imposizione ed è un risultato diretto del principio di territorialità;

(3)

a seguito della modifica del giugno 2013, tutte le imprese registrate a Gibilterra che percepiscono reddito da interessi da prestiti infragruppo sono soggette all'imposta sul reddito e sono tenute a presentare una dichiarazione dei redditi;

(4)

rispetto alla soglia di 100 000 GBP imposta dalla normativa, le autorità fiscali di Gibilterra hanno condotto un'analisi che ha dimostrato che soltanto l'1 % del reddito da interessi da prestiti infragruppo si attesterà al di sotto della soglia e non sarà quindi soggetto a tassazione. I risultati dell'analisi sono stati presentati al gruppo «Codice di condotta» e alla Commissione prima della promulgazione della modifica del 2013 al fine di spiegare i motivi dell'introduzione del limite e di quantificare eventuali perdite di gettito fiscale;

(5)

per quanto concerne le osservazioni della Spagna secondo cui l'esenzione per i redditi derivanti da royalties favorisce in maniera selettiva un gruppo di imprese che ricevono royalties, non esiste alcun simile settore o raggruppamento. Tutte le imprese che ricevono royalties sono trattate nel medesimo modo;

(6)

non vi è alcuna variazione o discrezione in relazione al concetto di territorialità che è applicato in maniera coerente nell'ITA 2010 a tutte le imprese;

(7)

le osservazioni della Spagna in merito a parti della normativa fiscale di Gibilterra in relazione alle quali la Commissione non ha avviato un procedimento di indagine sono irrilevanti e l'indagine della Commissione dovrebbe essere limitata alle questioni per le quali il procedimento è stato avviato;

(8)

infine, il Regno Unito ha presentato osservazioni in merito allo status di Gibilterra come territorio d'oltremare britannico, al suo governo indipendente in termini di potere esecutivo, legislativo e giudiziario, dimostrando così che la misura non può essere considerata un aiuto regionale.

6.2.   Osservazioni sulla prassi del ruling fiscale

(73)

Il 7 dicembre 2016 la Commissione ha trasmesso al Regno Unito le osservazioni formulate da interessati in merito alla prassi del ruling fiscale, come indicato nella decisione di estendere il procedimento. La risposta del Regno Unito a tali osservazioni può essere sintetizzata come segue:

(1)

le osservazioni formulate dai tre destinatari dei ruling fiscali confermano le osservazioni presentate dalle autorità del Regno Unito alla Commissione durante il procedimento di indagine e costituiscono ulteriori prove a sostegno della legalità della prassi del ruling fiscale a Gibilterra e del fatto che tale prassi non costituisce un aiuto di Stato;

(2)

il governo di Gibilterra ha effettuato approfonditi riesami di tutti i 165 ruling elencati nella decisione di estendere il procedimento che, secondo il Regno Unito, confermano che nessuno di tali 165 ruling ha esentato il destinatario da imposte che sarebbero state altrimenti dovute o ha determinato una perdita di gettito fiscale per Gibilterra;

(3)

i riesami effettuati confermano che nessuno dei ruling elencati nella decisione di estendere il procedimento è selettiva e pertanto nessuno di essi costituisce un aiuto di Stato su tale base;

(4)

14 dei ruling elencati nella decisione di estendere il procedimento hanno riguardato operazioni che non si sono mai concretizzate e altri tre ruling riguardavano la tassazione dei redditi e/o delle prestazioni in natura dei dipendenti e nessuna di tali categorie solleva preoccupazioni in materia di aiuti di Stato;

(5)

la posizione espressa da Gibilterra secondo cui le sue autorità fiscali non godono di ampia discrezionalità in relazione all'emissione di un ruling e non emettono ruling senza verificare o valutare le richieste, è corretta. I ruling non determinano un'applicazione selettiva del regime fiscale in quanto applicano semplicemente la legge come disposto dall'ITA 2010.

7.   VALUTAZIONE DELL'ESENZIONE DEGLI INTERESSI DA PRESTITI INFRAGRUPPO E DEL REDDITO DERIVANTE DA ROYALTIES

(74)

Nella prima decisione di avvio, la Commissione ha concluso in via preliminare che l'esenzione fiscale per i redditi da interessi da prestiti infragruppo e da royalties costituiva un aiuto di Stato e ha espresso dubbi sulla sua compatibilità con il mercato interno.

(75)

A partire dal 1o luglio 2013 il reddito da interessi da prestiti infragruppo è stato assoggettato a imposta (nella misura in cui gli interessi percepiti o da percepire per ciascuna impresa di provenienza superino l'importo di 100 000 GBP l'anno). A decorrere dal 1o gennaio 2014 il reddito derivante da royalties (che un'impresa registrata a Gibilterra ha percepito o deve percepire) è stato assoggettato a imposta.

(76)

L'ambito di applicazione della presente decisione (sezione 7) è limitato alla valutazione dei redditi da interessi da prestiti infragruppo e derivati da royalties percepiti o da percepire tra l'entrata in vigore dell'ITA 2010 (1o gennaio 2011) e il 30 giugno 2013 (per quanto concerne gli interessi) o il 31 dicembre 2013 (per quanto concerne le royalties) (25).

7.1.   Esistenza di un aiuto

(77)

La classificazione di una misura nazionale come aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, richiede che siano soddisfatte le seguenti condizioni. Innanzitutto deve esserci un intervento da parte dello Stato o attraverso risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (26).

7.1.1.   Risorse statali e imputabilità allo Stato

(78)

Per costituire un aiuto di Stato, una misura deve essere imputabile a uno Stato membro e finanziata mediante risorse statali.

(79)

Poiché l'esenzione deriva da una legge del parlamento di Gibilterra, può essere considerata imputabile a Gibilterra.

(80)

Per quanto riguarda il finanziamento dell'esenzione mediante risorse statali, secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia, una misura con la quale le pubbliche autorità accordano a determinate imprese un trattamento fiscale vantaggioso che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi i beneficiari in una situazione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti costituisce aiuto di Stato (27). Ai sensi della misura fiscale in questione Gibilterra rinuncia alle entrate fiscali che avrebbe altrimenti avuto il diritto di riscuotere da società ivi residenti che percepivano interessi da prestiti infragruppo o royalties. Rinunciando a tali entrate, la misura fiscale comporta una perdita di risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (28).

7.1.2.   Vantaggio

(81)

Secondo la giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione, il concetto di aiuto vale a designare non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa (29). Un vantaggio può essere concesso attraverso tipi diversi di riduzione dell'onere fiscale di un'impresa e, in particolare, attraverso una riduzione dell'aliquota fiscale applicabile, della base imponibile o dell'importo dell'imposta dovuta (30). Una misura che comporta una riduzione di un'imposta dà luogo a un vantaggio in quanto colloca le imprese a cui si applica in una posizione finanziaria più favorevole rispetto ad altri contribuenti e si traduce in una perdita di entrate per lo Stato (31).

(82)

Nel caso in esame, la misura è in contraddizione con il principio generale secondo il quale l'imposta sul reddito delle società viene riscossa da tutti i soggetti passivi che percepiscono un reddito avente origine o maturato a Gibilterra. In linea con tale principio, i redditi derivanti da interessi da prestiti infragruppo e da royalties dovrebbero di norma rientrare nell'ambito di applicazione della tassazione, subordinatamente all'applicazione del principio di territorialità. Per quanto concerne le royalties, occorre osservare che il principio di territorialità considera i redditi derivanti da royalties percepiti da una società a Gibilterra come maturati e aventi origine a Gibilterra. Per quanto riguarda i redditi da interessi da prestiti infragruppo, la tassabilità di tali redditi nell'ambito del regime di territorialità dipende dall'applicazione della regola del «situs del prestito» che si basa su quattro criteri cumulativi (32) incentrati sulla fonte del reddito. Di conseguenza, in un certo numero di casi, i redditi da interessi da prestiti infragruppo di provenienza estera possono, anche in assenza dell'esenzione fiscale contestata, non essere soggetti all'imposta sul reddito a Gibilterra in virtù del regime di territorialità. Tuttavia, l'esenzione dalla tassazione ai sensi del principio di territorialità non è automatica e devono essere presi in considerazione criteri diversi dalla fonte degli interessi (ad esempio l'ubicazione del titolo del debito) al fine di stabilire se gli interessi sono stati maturati o hanno avuto origine a Gibilterra in conformità con la norma del «situs del prestito».

(83)

Di conseguenza l'esenzione introduce un'attenuazione di un onere che le imprese che beneficiano dell'esenzione dovrebbero altrimenti sostenere. Ciò dà origine a un vantaggio in quanto le imprese sono esentate dai costi inerenti alle loro attività economiche e sono pertanto collocate in una posizione finanziaria più favorevole rispetto ad altri contribuenti (che percepiscono reddito attivo).

7.1.3.   Selettività

(84)

Per essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, una misura deve essere riscontrata essere selettiva nel senso che favorisce talune imprese o talune produzioni.

(85)

In via preliminare, in relazione alle osservazioni formulate dalla Spagna sulla selettività regionale, occorre rilevare che, nella prima decisione di avvio, la Commissione non ha espresso dubbi in merito alla selettività regionale e ha ritenuto che l'ambito di riferimento per la valutazione dell'esenzione fosse limitato esclusivamente al territorio geografico di Gibilterra (33). La Commissione ribadisce il proprio parere secondo il quale l'esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties non implica una selettività regionale. In particolare, risultano soddisfatti i tre criteri cumulativi di autonomia (autonomia istituzionale, procedurale ed economica) messi a punto dalla Corte di giustizia nelle cause Azzorre (34) e Union General de Trabajadores de la Rioja (35). Di conseguenza le autorità di Gibilterra sono considerate sufficientemente autonome dal governo centrale del Regno Unito e l'ambito di riferimento corrisponde pertanto ai limiti geografici del territorio di Gibilterra (36).

(86)

Ai fini della determinazione della selettività materiale, secondo la giurisprudenza costante, occorre innanzitutto individuare il regime di tassazione comune o normale applicabile nella circoscrizione fiscale pertinente («il sistema di riferimento»). In secondo luogo, si deve determinare se una data misura introduca differenziazioni tra operatori che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito da tale sistema. Qualora ciò sia il caso, la misura viene quindi considerata selettiva prima facie (37). Successivamente, nella terza fase dell'esame è necessario stabilire se tale selettività prima facie è giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema (di riferimento) (38). Se una misura selettiva prima facie è giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema, non sarà considerata selettiva e non rientrerà quindi nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(87)

In questo contesto, è altresì importante osservare che, affinché una misura fiscale sia considerata selettiva, non è necessario che il regime di tassazione sia concepito in maniera tale che le imprese che beneficiano di un vantaggio selettivo siano, in generale, assoggettate agli stessi oneri fiscali delle altre imprese, ma godano di deroghe, di guisa che il vantaggio selettivo corrisponda alla differenza tra l'onere fiscale normale e quello sopportato da tali prime imprese (39).

(88)

In effetti, una tale comprensione della selettività significherebbe che soltanto un regime di tassazione concepito secondo una determinata tecnica regolamentare potrebbe essere qualificato come selettivo e che le norme fiscali nazionali concepite in maniera diversa sfuggirebbero al controllo degli aiuti di Stato, pur producendo i medesimi effetti giuridici o di fatto. Ciò andrebbe contro la giurisprudenza consolidata, secondo la quale, nel valutare la selettività, l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non distingue le misure con riferimento alle loro cause o ai loro obiettivi, ma le definisce invece in funzione dei loro effetti e, dunque, indipendentemente dalle tecniche impiegate (40).

7.1.3.1.   Sistema di riferimento

(89)

Il sistema di riferimento costituisce il parametro di riferimento rispetto al quale viene valutata la selettività di una misura e si compone di un insieme coerente di norme che generalmente si applicano, sulla base di criteri oggettivi, a tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione definito dal suo obiettivo. Queste norme definiscono non solo il campo di applicazione del sistema ma anche le condizioni alle quali viene applicato, i diritti e gli obblighi delle imprese ad esso assoggettate e le modalità tecniche di funzionamento del sistema stesso (41). Nel caso delle imposte, il sistema di riferimento si basa su elementi quali la base imponibile, i soggetti passivi, l'evento imponibile e le aliquote fiscali (42).

(90)

Nel caso di specie, il sistema di riferimento è l'ITA 2010. Il lungo titolo di tale atto lo descrive come «una legge per imporre la tassazione sul reddito e disciplinarne la riscossione» (43). Per quanto concerne la base imponibile per le imprese, l'articolo 16 dell'ITA 2010 prevede che «fatto salvo quanto diversamente previsto in appresso, gli utili o i guadagni imponibili di un'impresa corrisponderanno all'importo complessivo degli utili o i guadagni dell'impresa per qualsiasi periodo contabile di tale periodo». Di conseguenza, fatte salve le eventuali rettifiche al rialzo o al ribasso stabilite dall'ITA 2010, gli utili contabili devono costituire la base imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle società a Gibilterra.

(91)

Al contrario, come sottolineato dalle autorità del Regno Unito (44), il fatto che tutti i redditi, tanto attivi quanto passivi, provenienti da fuori Gibilterra non rientrino nell'ambito di applicazione della tassazione di Gibilterra e rimangano soggetti a imposizione nella giurisdizione nella quale tali redditi sono maturati o hanno avuto origine rientra nella logica intrinseca del regime territoriale di tassazione di Gibilterra.

(92)

Definire il regime generale di tassazione delle imprese di Gibilterra come «l'ambito di riferimento» è in linea con la giurisprudenza della Corte, che ha costantemente affermato che, nel caso di misure relative alla determinazione del debito per l'imposta sul reddito delle società, il sistema di riferimento da considerare è il regime di tassazione delle imprese dello Stato membro in questione che si applica alle imprese in generale, e non le disposizioni specifiche di tale regime applicabili soltanto a taluni contribuenti o a talune operazioni. Ad esempio, nella causa World Duty Free, riguardante le norme che disciplinano gli investimenti in partecipazioni azionarie, la Corte ha confermato la posizione della Commissione secondo la quale il sistema di riferimento era il regime spagnolo di tassazione delle imprese e non le norme specifiche che disciplinavano il trattamento fiscale di tali investimenti (45).

(93)

Sebbene l'obiettivo dell'ITA 2010 fosse quello di riscuotere entrate da contribuenti tassabili a Gibilterra (ad esempio, i contribuenti che percepiscono redditi maturati o aventi origine a Gibilterra) (46), l'allegato 1 a tale atto non includeva talune categorie di reddito tra quelle imponibili a Gibilterra (47). Di conseguenza l'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties non derivava da una deroga formale al regime di tassazione, quanto piuttosto dalla mancata inclusione di tali redditi nelle categorie di reddito che rientrano nell'ambito di applicazione del regime di tassazione di Gibilterra (esenzione implicita).

7.1.3.2.   Trattamento fiscale diverso di imprese in situazioni analoghe

(94)

In conformità con il regime territoriale di tassazione generalmente applicabile a Gibilterra (48), soltanto il reddito avente origine o maturato a Gibilterra è soggetto all'imposta sul reddito delle società. L'ITA 2010, tuttavia, alla sua entrata in vigore, ha previsto un'esenzione automatica dall'imposta sul reddito delle società per i redditi derivanti da interessi da prestiti infragruppo e da royalties, senza che fosse necessario prendere in considerazione gli elementi che sono di norma pertinenti ai fini della determinazione del campo di applicazione territoriale della tassazione a Gibilterra, in linea con il principio di territorialità. A questo proposito, è particolarmente pertinente osservare che, in assenza dell'esenzione per i redditi derivanti da royalties, il regime territoriale di tassazione considererebbe tali redditi percepiti da un'impresa di Gibilterra come maturati e aventi origine sempre a Gibilterra (49). Per quanto concerne gli interessi da prestiti infragruppo, sarebbe necessaria una valutazione caso per caso del principio di territorialità al fine di determinare l'ubicazione delle attività che danno origine al reddito e quindi l'esistenza o meno di un reddito imponibile.

(95)

Nella prima decisione di avvio, la Commissione ha constatato che l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società a favore degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties, operando una distinzione tra imprese che si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga, dovrebbe essere considerata prima facie selettiva alla luce dell'obiettivo dell'ITA 2010 che consiste nel tassare il reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

(96)

Nella prima decisione di avvio la Commissione ha altresì osservato che l'esenzione sembrava favorire in maniera significativa un gruppo di 529 imprese che percepivano interessi da prestiti infragruppo e reddito derivante da royalties, in particolare interessi provenienti da altre imprese del medesimo gruppo o reddito derivante da royalties. La Commissione ha inoltre rilevato che la maggior parte degli interessi da prestiti percepiti da imprese di Gibilterra derivava da prestiti infragruppo concessi a entità di gruppi stranieri (50).

(97)

In un caso come questo in cui la misura non deriva da una deroga formale al regime di tassazione, la Commissione è del parere che, nel valutare la selettività, sia particolarmente importante considerare gli effetti della misura al fine di valutare se essa favorisca in maniera significativa un determinato gruppo di imprese.

(98)

Per quanto concerne le royalties, dall'analisi effettuata dalla Commissione in relazione agli effetti della misura (51) emerge che soltanto 10 imprese (su 8 003 imprese attive operanti a Gibilterra) hanno beneficiato della misura, tutte facenti parte di gruppi multinazionali. Inoltre, sembra che almeno 8 di loro appartengano a grandi multinazionali che operano in tutto il mondo. Al contrario, nessuna impresa autonoma è risultata percepire reddito derivante da royalties a Gibilterra.

(99)

Per quanto concerne gli interessi, le informazioni fornite dalle autorità del Regno Unito mostrano che, dell'importo totale del reddito da interessi da prestiti infragruppo percepiti da imprese di Gibilterra (1 400 milioni di GBP), il 99,8 % deriva da prestiti concessi a imprese straniere (o ad imprese appartenenti a gruppi stranieri). Per contro, soltanto due imprese di Gibilterra, che rappresentavano non oltre 3 256 834 GBP (222 169 GBP in termini di mancato gettito fiscale) (corrispondenti allo 0,2 % dell'importo totale dei prestiti infragruppo), hanno beneficiato di interessi di provenienza nazionale.

(100)

Tali dati dimostrano che la misura ha favorito in maniera notevole le imprese appartenenti a gruppi multinazionali incaricate di determinate funzioni (la concessione di prestiti infragruppo e/o il diritto di utilizzare diritti di proprietà intellettuale). In particolare, della misura hanno beneficiato: i) un esiguo numero di imprese multinazionali, la maggior parte delle quali appartengono a grandi gruppi multinazionali che operano in tutto il mondo (riceventi reddito derivante da royalties); e ii) imprese che sono parte di gruppi multinazionali e concedono prestiti ad imprese straniere che fanno parte del loro gruppo. Alla luce dell'obiettivo dell'ITA 2010 (ossia tassare il reddito maturato o avente origine a Gibilterra), tali imprese si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga a tutte le altre imprese di Gibilterra che generano reddito maturato o avente origine a Gibilterra (o che svolgono attività che richiedono una licenza ai sensi del diritto di Gibilterra, quali quelle del settore bancario, delle assicurazioni o dei giochi d'azzardo).

(101)

Le autorità del Regno Unito e di Gibilterra ritengono che l'esenzione costituisca una misura generale applicata a tutte le imprese che si trovano in una situazione analoga, indipendentemente dal settore. Sottolineano inoltre che il fatto che sia possibile individuare talune imprese che beneficiano di una norma fiscale più di altre non rende tale norma di per sé selettiva. Tale norma sarebbe selettiva soltanto se fosse intrinsecamente suscettibile di fornire benefici a una categoria individuabile di imprese. Secondo le autorità del Regno Unito e di Gibilterra, ciò non si verifica in relazione alla misura in esame poiché non vi sono altre imprese in una situazione fattuale o giuridica analoga a Gibilterra alle quali l'esenzione in questione non si applichi.

(102)

La Commissione ritiene che l'affermazione del Regno Unito secondo la quale la misura si applicherebbe prima facie a tutte le imprese, indipendentemente dal loro settore o dalla loro attività, non sia pertinente ai fini della valutazione della selettività. Secondo la giurisprudenza costante, la circostanza che il numero di imprese che possono pretendere di beneficiare di una misura nazionale sia assai rilevante, o che tali imprese appartengano a settori di attività diversi, non è sufficiente per far venir meno il carattere selettivo della misura medesima (52).

(103)

Una misura che opera una distinzione tra imprese che, alla luce dell'obiettivo perseguito dal regime giuridico interessato, si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga, è selettiva a priori. Nel caso di specie, è stato stabilito che l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società a favore degli interessi da prestiti infragruppo e dei redditi derivanti da royalties offre principalmente benefici ai gruppi multinazionali. Come indicato al considerando 100, alla luce dell'obiettivo del regime di tassazione di riferimento (ITA 2010), ossia tassare il reddito maturato o avente origine a Gibilterra, i gruppi multinazionali si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga a tutte le altre imprese di Gibilterra che generano reddito maturato o avente origine a Gibilterra. Di conseguenza l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società a favore degli interessi da prestiti infragruppo e dei redditi derivanti da royalties è prima facie selettiva.

(104)

Inoltre occorre osservare che la circostanza che l'esenzione offra benefici principalmente a gruppi multinazionali non è una conseguenza casuale del regime in causa (53). L'esenzione, in una piccola circoscrizione fiscale come Gibilterra, non prendendo in considerazione il luogo in cui sono state svolte le attività di ricerca e sviluppo, ha offerto per definizione maggiori opportunità a gruppi internazionali i quali, grazie alla loro struttura e dimensione internazionali, sono facilmente in grado di spostare beni immateriali e capitale (e quindi di concedere prestiti e/o il diritto di utilizzare diritti di proprietà intellettuale) all'interno del gruppo. Tali risultanze dimostrano a sufficienza che la misura è stata concepita per attrarre o favorire le imprese appartenenti a gruppi e, in particolare, a gruppi multinazionali, incaricate di svolgere talune attività (la concessione di prestiti infragruppo e/o del diritto di utilizzare diritti di proprietà intellettuale). Su tale base, la Commissione conclude che la misura è prima facie selettiva poiché i suoi effetti, che hanno favorito in maniera notevole una particolare categoria di imprese, sono la conseguenza inevitabile della modalità di concezione della misura stessa.

7.1.3.3.   Assenza di giustificazioni per la misura

(105)

Una misura che è prima facie selettiva può essere giustificata dalla natura o dalla struttura generale del regime di tassazione, se deriva direttamente dai suoi principi informatori o basilari inerenti o se è il risultato di meccanismi inerenti necessari per il suo funzionamento e per la sua efficacia. Ciò può accadere nel caso del principio di neutralità, dell'obiettivo di ottimizzare il recupero di debiti fiscali o della buona gestione amministrativa.

(106)

Le autorità del Regno Unito hanno sostenuto che l'esenzione è la conseguenza logica del principio di territorialità, che si basa sull'obiettivo di evitare la doppia imposizione. A tale riguardo, la Commissione osserva che l'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties introdotta nell'ITA 2010 non può essere considerata come una mera applicazione del principio di territorialità. In particolare, come già spiegato nella sezione 7.1.3.2, occorre osservare che il regime territoriale di tassazione considera i redditi derivanti da royalties percepiti da una società a Gibilterra come maturati e aventi origine a Gibilterra. Per quanto concerne gli interessi, è necessaria una valutazione caso per caso del principio di territorialità al fine di determinare l'ubicazione delle attività che danno origine al reddito e quindi l'esistenza o meno di un reddito imponibile. Di conseguenza l'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties, così come introdotta nell'ITA 2010, non può essere considerata rispecchiare semplicemente l'applicazione del principio di territorialità.

(107)

Inoltre, l'argomento secondo cui l'applicazione del principio di territorialità si baserebbe sulla necessità di evitare la doppia imposizione non è sostenibile poiché l'entità (estera) che effettua il pagamento ha di norma diritto a dedurre gli interessi o le royalties ai fini fiscali (54). Inoltre, nel quadro della direttiva 2003/49/CE del Consiglio (55) sui pagamenti di interessi e di canoni (royalties), taluni pagamenti di interessi infragruppo e royalties sono esentati dalle ritenute alla fonte (a livello dell'entità estera che effettua il pagamento) sulla base delle norme nazionali che recepiscono detta direttiva nel diritto nazionale. Di conseguenza, in considerazione del rischio limitato di doppia imposizione, una misura di esenzione completa e automatica è sproporzionata e la prevenzione della doppia imposizione non può essere ritenuta una giustificazione accettabile.

(108)

Inoltre, nel contesto dell'indagine formale, le autorità del Regno Unito hanno altresì sostenuto che l'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties è giustificata da ragioni di buona gestione amministrativa, poiché le entrate dell'imposta non sarebbero sufficienti a giustificare l'onere amministrativo di applicare la tassazione sugli interessi da prestiti infragruppo e sui redditi derivanti da royalties. Tali autorità hanno osservato a questo proposito che gli interessi di provenienza estera sarebbero in ogni caso esentati in base al consueto principio di territorialità di Gibilterra. Per quanto riguarda gli interessi e le royalties di provenienza gibilterriana, tali autorità ritengono che l'esenzione fiscale sia giustificata dal fatto che il costo della riscossione supererebbe le entrate previste.

(109)

La Commissione ha invitato le autorità del Regno Unito a dimostrare, con elementi concreti, l'affermazione secondo cui i costi di amministrazione dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle società in relazione a interessi da prestiti infragruppo e royalties sarebbero superiori alle entrate derivanti. Tuttavia, le autorità del Regno Unito non hanno presentato alcun elemento concreto a sostegno della loro affermazione. In mancanza di prove, la Commissione non può accettare l'affermazione secondo la quale l'esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties è giustificata da ragioni di buona gestione amministrativa.

7.1.3.4.   Conclusione sulla selettività

(110)

Alla luce delle considerazioni esposte nella presente sezione la Commissione ritiene che la misura sia selettiva in quanto favorisce in maniera significativa un determinato gruppo di imprese appartenenti a gruppi multinazionali incaricate di svolgere talune funzioni (la concessione di prestiti infragruppo o il diritto di utilizzo di diritti di proprietà intellettuale), rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga in considerazione dell'obiettivo intrinseco dell'ITA 2010.

7.1.4.   Potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi all'interno dell'Unione

(111)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per costituire un aiuto di Stato, una misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e deve incidere sugli scambi all'interno dell'Unione.

(112)

Nel corso dell'indagine è stato stabilito che la maggior parte delle imprese che hanno beneficiato dell'esenzione per gli interessi da prestiti infragruppo e il reddito derivante da royalties fanno parte di gruppi internazionali di imprese attive in settori nei quali si verificano scambi all'interno dell'Unione (56).

(113)

Anche se le imprese di Gibilterra soggette all'esenzione non fossero direttamente coinvolte in tali scambi, la Corte di giustizia ha sostenuto che quando l'aiuto concesso a un'impresa ne rafforza la posizione rispetto ad altre imprese impegnate negli scambi all'interno dell'Unione, la misura va considerata incidere sugli scambi e creare distorsioni della concorrenza (57).

(114)

Inoltre occorre osservare che l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società concessa a favore degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties non è collegata ad alcun investimento specifico e semplicemente esonera i beneficiari dai costi che avrebbero dovuto normalmente sostenere nelle loro attività quotidiane. Di conseguenza, qualora si constatasse che l'esenzione comporta un aiuto di Stato, si tratterebbe di un aiuto al funzionamento. È più probabile che un aiuto al funzionamento falsi o minacci di falsare la concorrenza in quanto non affronta una particolare carenza del mercato e non è limitato nel tempo.

(115)

Le autorità del Regno Unito e di Gibilterra hanno altresì sostenuto che qualsiasi aiuto derivante dall'esenzione delle royalties sarebbe un aiuto de minimis e non rientrerebbe nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013. Nel contesto dell'indagine formale, le autorità del Regno Unito sono state invitate a dimostrare il soddisfacimento, per tutte le imprese interessate, delle condizioni per considerare la misura un aiuto de minimis e, quindi, non rientrante nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tuttavia, le informazioni fornite hanno riguardato soltanto un piccolo numero di imprese e le autorità del Regno Unito non hanno motivato la loro affermazione secondo la quale le condizioni per gli aiuti de minimis sarebbero soddisfatte per tutti i beneficiari dell'aiuto. Pertanto, la Commissione non può accettare l'argomento secondo il quale l'esenzione non comporterebbe aiuti in quanto il vantaggio ottenuto sarebbe sempre de minimis.

(116)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la misura falsi o minacci di falsare la concorrenza e incida sugli scambi all'interno dell'Unione.

7.1.5.   Conclusione in merito all'esistenza di un aiuto di Stato

(117)

Poiché sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione conclude che il regime di esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties, così come esistente prima dell'entrata in vigore delle pertinenti modifiche apportate nel 2013, costituisce un aiuto di Stato ai sensi di tale articolo.

7.2.   Carattere di «nuovo aiuto» della misura

(118)

Ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del regolamento di procedura, il termine «nuovi aiuti» indica tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti. Gli «aiuti esistenti» si riferiscono ad aiuti autorizzati o ad aiuti che si presumono autorizzati ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento di procedura.

(119)

Le autorità del Regno Unito e di Gibilterra sostengono che qualora l'esenzione degli interessi di provenienza estera costituisca un aiuto di Stato, si tratterebbe di un aiuto esistente poiché lo status di tali interessi è rimasto il medesimo di fatto in termini di esenzione rispetto a quanto previsto nella precedente normativa del 1952 (come conseguenza del principio di territorialità).

(120)

A tal riguardo, la Commissione osserva che, nel regime territoriale di tassazione, sarebbe necessario effettuare una valutazione caso per caso del reddito derivante da interessi al fine di determinare se si tratti di un reddito imponibile. Ciò non comporterebbe un'esenzione automatica del reddito pertinente. Di conseguenza l'esenzione dei redditi da interessi da prestiti infragruppo (prima del 1o luglio 2013), così come introdotta nel contesto dell'ITA 2010, differisce sostanzialmente dal trattamento fiscale del reddito da interessi da prestiti infragruppo in vigore prima dell'ITA 2010 e non può essere considerata avere il medesimo effetto che aveva l'applicazione del principio di territorialità.

(121)

Inoltre, qualora il principio di territorialità determinasse in maniera efficace l'esenzione degli interessi di provenienza estera, ciò non sarebbe sufficiente per constatare la natura di «aiuto esistente» della misura in quanto la precedente esenzione non era limitata ai redditi da interessi di provenienza estera (copriva infatti gli interessi di provenienza tanto estera quanto nazionale). Qualsiasi giustificazione possibile per l'esenzione (e la sua conformità con il principio di territorialità) deve essere basata su un ragionamento applicabile a tutti i redditi da interessi, non soltanto a una parte specifica (interessi di provenienza estera).

7.3.   Compatibilità dell'aiuto con il mercato interno

(122)

Un aiuto di Stato è considerato compatibile con il mercato interno se rientra in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato (58) e può essere considerato compatibile con il mercato interno, se rientra in una delle categorie elencate dall'articolo 107, paragrafo 3, del trattato (59). Tuttavia, spetta allo Stato membro che concede l'aiuto provare che gli aiuti di Stato da esso concessi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato (60).

(123)

La Commissione osserva che le autorità del Regno Unito non hanno fornito alcuna argomentazione sul motivo per cui l'esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties debba essere considerata compatibile con il mercato interno. In particolare, il Regno Unito non ha formulato osservazioni sui dubbi espressi nella prima decisione di avvio in merito alla compatibilità della misura.

(124)

La Commissione stessa non ha individuato alcun possibile motivo di compatibilità e ritiene che non si applichi nessuna delle eccezioni di cui all'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato, poiché la misura non sembra mirare a conseguire nessuno degli obiettivi elencati in tali disposizioni. Inoltre, poiché l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società concessa a favore degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties non è collegata ad alcun investimento specifico e semplicemente esonera i beneficiari da costi che avrebbero dovuto normalmente sostenere nelle loro attività quotidiane, tale esenzione è considerata comportare un aiuto al funzionamento. Come norma generale, un tale aiuto non può di norma essere considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, in quanto non facilita lo sviluppo di talune attività o di taluni settori economici. Inoltre, i vantaggi fiscali in questo caso non sono limitati nel tempo, decrescenti o proporzionati rispetto a ciò che è necessario per porre rimedio a una specifica carenza del mercato o per soddisfare qualsiasi obiettivo di interesse generale nei settori interessati. Di conseguenza, la misura non può essere considerata compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato.

8.   VALUTAZIONE DELLA PRASSI DEL RULING FISCALE A GIBILTERRA

(125)

In via preliminare, occorre ricordare che «data l'assenza di regolamentazione dell'Unione in materia, rientra nella competenza fiscale degli Stati membri o delle entità infrastatali dotate di autonomia fiscale determinare i criteri d'imposizione e la ripartizione della pressione fiscale sui diversi fattori di produzione e settori economici» (61). Allo stesso tempo, in linea con la giurisprudenza consolidata, «l'esercizio dei poteri che gli Stati si sono riservati non può quindi giustificare l'adozione unilaterale di misure vietate dal trattato» (62).

(126)

In particolare, la Commissione non mette in discussione la concessione di ruling fiscali da parte delle amministrazioni fiscali degli Stati membri. Riconosce l'importanza dei ruling preventivi come strumento per fornire certezza del diritto ai contribuenti. A condizione che non concedano un vantaggio selettivo a determinati operatori economici, i ruling fiscali non sollevano problemi ai sensi della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato (63).

(127)

Tuttavia, qualora avalli un esito che non corrisponda adeguatamente a quanto risulta dalla normale applicazione del regime fiscale generale, un ruling può conferire un vantaggio selettivo al destinatario, nella misura in cui il trattamento selettivo comporta una riduzione del debito tributario dovuto dal destinatario nello Stato membro rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione di diritto e di fatto analoga (64).

8.1.   Introduzione

(128)

Nella decisione di estendere il procedimento, con riferimento a 165 ruling fiscali concessi dalle autorità fiscali di Gibilterra tra il mese di gennaio del 2011 e il mese di agosto del 2013, la Commissione ha concluso in via preliminare che i ruling fiscali erano materialmente selettivi in quanto le autorità fiscali di Gibilterra si sono in genere astenute dall'effettuare una valutazione degli obblighi fiscali delle imprese, esercitando i loro poteri discrezionali. La Commissione ha inoltre concluso in via preliminare che, in taluni casi, le autorità fiscali di Gibilterra avrebbero emesso ruling fiscali in contrasto con le disposizioni fiscali applicabili (65).

(129)

In via preliminare, la Commissione ha ritenuto che, accordando tali ruling fiscali soltanto a talune imprese multinazionali, contrariamente ad altre imprese puramente nazionali che non hanno chiesto un ruling fiscale, le autorità fiscali trattassero in maniera differente imprese che si trovavano in una situazione fattuale e giuridica analoga. Di conseguenza, prima facie tali misure sono state considerate essere selettive. Inoltre, la Commissione non ha individuato alcuna giustificazione accettabile derivante dalla natura o dalla struttura generale dell'ITA 2010.

(130)

Nell'ambito dell'indagine formale, la Commissione ha analizzato la documentazione pertinente fornita dalle autorità del Regno Unito in relazione ai 165 ruling che rientrano nell'ambito di applicazione dell'indagine, al fine di individuare eventuali prassi discrezionali, l'applicazione erronea delle norme o l'assenza di controlli adeguati in merito all'ubicazione di svolgimento delle attività. La documentazione valutata dalla Commissione ha incluso quanto segue:

(1)

i 165 ruling stessi e le domande corrispondenti;

(2)

relazioni di verifica ex post preparate dalle autorità di Gibilterra nel 2015 per quanto riguarda tutti i beneficiari dei 165 ruling. Tali verifiche (o riesami) sono state svolte con l'obiettivo di valutare se una qualsiasi delle disposizioni dell'ITA 2010 fosse stata applicata in maniera erronea. Le relazioni di verifica comprendono informazioni di base sulle imprese interessate e sulle loro attività, nonché eventuali modifiche dell'organizzazione, delle attività e delle funzioni delle stesse verificatesi dal momento della concessione del ruling, nonché talune informazioni fattuali sulle attività delle imprese e una valutazione giuridica della tassabilità delle imprese e/o delle attività in conformità con l'ITA 2010. L'aspetto principale valutato dalle verifiche era la soddisfazione, da parte di eventuali redditi derivanti dalle attività, delle condizioni per considerare gli stessi come maturati o aventi origine a Gibilterra. Tali verifiche si sono basate su ricerche approfondite di tutti i documenti depositati dalle imprese sottoposte a verifica, risposte a questionari, visite in loco e incontri con le imprese o i loro rappresentanti. Sono state persino fornite informazioni finanziarie più dettagliate relative a 25 imprese, inclusi conti finanziari e, per alcune di esse, copie delle loro dichiarazioni dei redditi;

(3)

informazioni fattuali relative a tutti i 165 ruling allo scopo di valutare se l'affermazione secondo cui tali imprese non svolgono attività a Gibilterra sia sufficientemente corroborata, nonché informazioni sul numero di membri del personale e di amministratori, su spese personali, costi di ammortamento, altre spese di esercizio relative a operazioni a Gibilterra e spese di esercizio non correlate ad attività svolte a Gibilterra.

(131)

L'analisi di tali informazioni ha consentito alla Commissione di valutare se le imprese interessate abbiano generato redditi imponibili a Gibilterra in conformità con il regime territoriale di tassazione e/o se un ruling fiscale fosse stato concesso o attuato in modo incoerente con le disposizioni fiscali applicabili.

8.2.   I ruling fiscali non problematici

(132)

Nella grande maggioranza dei casi (160 dei 165 ruling fiscali oggetto di indagine), tale analisi non ha dimostrato che i ruling erano stati concessi in maniera non coerente con le norme fiscali generali applicabili. Nella maggior parte dei casi, il reddito generato dalle imprese in questione non soddisfaceva i requisiti territoriali per essere considerati imponibili a Gibilterra. In particolare, le relazioni di verifica e gli altri documenti forniti dalle autorità del Regno Unito hanno dimostrato che le attività delle imprese svolte a Gibilterra erano limitate e in generale non potevano indurre le autorità fiscali a concludere che le attività generatrici di reddito avessero effettivamente avuto luogo a Gibilterra. In altre parole, vi erano prove sufficienti del fatto che le attività che davano origine ai profitti non erano state svolte a Gibilterra. Diversi ruling hanno confermato la non imposizione di interessi da prestiti infragruppo, royalties e/o dividendi in maniera coerente con le disposizioni fiscali applicabili, poiché, al momento della concessione di ruling fiscali, le disposizioni fiscali applicabili non prevedevano la tassazione dei redditi derivanti da royalties e interessi da prestiti infragruppo. Come indicato nei considerando da 145 a 147, in relazione agli altri casi sono state fornite opportune giustificazioni. Le conclusioni di cui sopra sono illustrate dai seguenti esempi che riflettono le varie categorie di attività aziendale (oggetto dei 165 ruling fiscali) individuate nella decisione di estendere il procedimento (66).

(133)

Il primo esempio riguarda un ruling concesso a un'impresa che fornisce servizi di gestione e consulenza ad alberghi e casinò in Africa. La relazione di verifica ha concluso che i servizi erano forniti in Africa attraverso il personale impiegato dall'impresa in Africa. La verifica ha dimostrato che l'impresa non svolgeva attività commerciali a o da Gibilterra. L'attività dell'impresa a Gibilterra si limitava al sostegno amministrativo di base fornito da un unico membro del personale avente funzione di segretario amministrativo, senza lo svolgimento di alcuna attività significativa a Gibilterra. Tali mansioni di segreteria di base non sono risultate costituire attività generatrici di reddito a Gibilterra. Tale constatazione è stata corroborata da una visita in loco presso gli stabilimenti dell'impresa a Gibilterra, che è risultata costituita da una struttura adibita esclusivamente ad uffici destinata ad ospitare le riunioni del consiglio di amministrazione. La sorveglianza dei locali svolta in altri giorni da parte delle autorità fiscali ha dimostrato che i locali non erano utilizzati per altre finalità. Su tale base la relazione ha concluso che la società non rientrava nell'ambito di applicazione della tassazione a Gibilterra in ragione del fatto che non vi erano redditi maturati o aventi origine a Gibilterra (poiché l'impresa non esercitava attività generatrici di reddito a Gibilterra).

(134)

Nel secondo esempio, è stato concesso un ruling a un'impresa che fornisce a clienti servizi di intermediazione nel settore navale per conto di armatori. La verifica ha confermato che i servizi sono stati eseguiti presso o da varie sedi del gruppo a Londra, Singapore, Australia o Monaco, senza che alcuna attività generatrice di reddito avesse luogo a Gibilterra. La verifica non ha constatato l'esistenza di alcuna prova indicante che l'impresa svolgeva attività a Gibilterra. Su tale base la relazione di verifica ha ritenuto che l'impresa non disponesse di una presenza o di una stabile organizzazione a Gibilterra ad eccezione del suo server. Di conseguenza, la relazione ha concluso che l'impresa non rientrava nell'ambito di applicazione della tassazione a Gibilterra in ragione del fatto che non vi erano redditi maturati o aventi origine a Gibilterra (poiché l'impresa non esercitava attività generatrici di reddito a Gibilterra).

(135)

Il terzo esempio riguarda un ruling concesso a un'impresa fornitrice di servizi amministrativi e di sostegno a una impresa collegata del Lussemburgo. I servizi erano svolti da due dei suoi amministratori residenti a Gibilterra. L'impresa deteneva inoltre prestiti concessi a varie imprese del gruppo ubicate principalmente nei Paesi Bassi. Il titolo e la garanzia per tali prestiti erano detenuti al di fuori di Gibilterra (67). Il riesame condotto nel 2015 nel contesto dell'indagine ha concluso che l'impresa disponeva di una presenza fisica a Gibilterra in virtù di servizi di gestione professionali svolti dai suoi amministratori residenti, che prendono decisioni in materia di gestione. Fino al 30 giugno 2013 l'impresa è stata soggetta a tassazione unicamente per il reddito derivante da servizi amministrativi e di sostegno in quanto gli interessi da prestiti infragruppo non erano imponibili a Gibilterra (68) (in linea con l'esenzione per tali interessi ai sensi dell'ITA 2010). Dal 1o luglio 2013 anche il reddito derivante da tali interessi dell'impresa è stato soggetto ad imposta (classe 1 A, tabella C dell'allegato 1 dell'ITA 2010) a seguito della modifica che ha comportato l'inclusione deli interessi da prestiti infragruppo nell'ambito di applicazione della tassazione ai sensi dell'ITA 2010. Dal 1o luglio la situazione dell'impresa è stata completamente regolarizzata per tutti i fini fiscali a Gibilterra.

(136)

Come quarto esempio, è stato concesso un ruling a un'impresa che, ai sensi di un accordo di joint venture, ha stipulato contratti con terzi stabiliti al di fuori di Gibilterra per la fornitura di servizi di pubblicità, marketing e promozione in relazione ad attività di gioco a distanza, comprensivi del riconoscimento e dello sviluppo del marchio. L'impresa ha ricevuto una quota delle entrate generate dall'attività di gioco a distanza svolte a Malta dalla controparte dell'accordo di joint venture. Il riesame che ha compreso una visita in loco e un'indagine itinerante intrapresa dai funzionari delle autorità fiscali di Gibilterra in relazione ai settori finanziario, bancario e dei locali degli uffici a Gibilterra ha dimostrato che l'impresa non disponeva di una presenza fisica o una stabile organizzazione a Gibilterra e che i suoi amministratori aziendali non avevano svolto attività generatrici di reddito in o da Gibilterra. La relazione ha concluso che l'impresa non rientrava nell'ambito di applicazione della tassazione in ragione del fatto che non vi erano redditi maturati o aventi origine a Gibilterra. Il 17 luglio 2015 il ruling è stato revocato dalle autorità fiscali di Gibilterra in quanto i rappresentanti dell'impresa hanno confermato in occasione dell'incontro in loco di non avere più alcuna relazione con l'impresa.

(137)

Nel quinto esempio, un ruling è stato concesso a un'impresa attiva nell'approvvigionamento di prodotti petroliferi direttamente dalle raffinerie in Asia e nello stoccaggio, nel trasporto e nella consegna successivi di tali prodotti dai terminali di stoccaggio dell'impresa situati in Asia a clienti in Italia, Grecia, Israele e Turchia. Dal riesame è emerso che l'impresa non disponeva di alcuna presenza fisica o stabile organizzazione a Gibilterra e che il suo amministratore unico non aveva svolto attività generatrici di reddito a o da Gibilterra. Il riesame ha inoltre riscontrato che, come mostrato dal sito web del gruppo del quale l'impresa faceva parte, l'attività di negoziazione era svolta in varie località geografiche attraverso uffici situati a Hong Kong, nel Regno Unito, a Dubai, in Oman e in Afghanistan. Su tale base, il riesame ha concluso che l'impresa non rientrava nell'ambito di applicazione della tassazione ai sensi dell'articolo 11 dell'ITA 2010 in ragione del fatto che non vi erano redditi maturati o aventi origine a Gibilterra.

(138)

Nel sesto esempio, è stato concesso un ruling a un'impresa che commerciava prodotti medici e sanitari non farmaceutici dalla Corea del Sud alla Germania. La verifica ha mostrato che le decisioni gestionali e commerciali erano esternalizzate a una persona residente in Namibia. La verifica ha altresì constatato che l'amministratore unico dell'impresa residente a Gibilterra forniva servizi di consulenza generale all'impresa e non era coinvolto attivamente nelle attività di commercializzazione quotidiane intraprese dall'impresa. Sulla base di una visita in loco, di un incontro con l'impresa, di risposte a ulteriori domande scritte e di verifiche sistematiche condotte sul web non è stato possibile accertare l'esistenza di alcuna presenza fisica a Gibilterra. Il riesame condotto durante l'indagine ha ritenuto che l'impresa non avesse prestato un servizio a o da Gibilterra e ha quindi concluso che l'impresa non presentava fonti di reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

(139)

Nel settimo esempio, l'impresa era attiva nella gestione di giochi su Internet tramite un sito web. Il reddito dell'impresa comprendeva gli importi ricevuti da utenti finali per caratteristiche e diritti non di base, commissioni ricevute dalla negoziazione di scommesse su licenza offerta a fornitori terzi e dalla vendita di prodotti relativi ai giochi. Dall'analisi delle informazioni disponibili è emerso che, fino al 1o gennaio 2014, tutte le attività erano svolte fuori da Gibilterra. In particolare, lo sviluppo del software è stato effettuato dalla filiale dell'impresa sita in un altro Stato membro, mentre il server ospite (host) era situato in Svizzera. La funzione di assistenza clienti è stata svolta da tre persone fisiche indipendenti in un altro Stato membro e in un paese terzo. I canoni di abbonamento erano trattati invece nei Paesi Bassi. In tale contesto, il riesame condotto durante l'indagine ha ritenuto che l'impresa non fosse soggetta a imposta sui redditi generati fino al 1o gennaio 2014 (69). A partire dal 2 gennaio 2014, l'impresa dispone di una presenza fisica a Gibilterra e presenta redditi maturati e aventi origine a Gibilterra, deposita dichiarazioni dei redditi complete ed esaustive e risulta aver completamente regolarizzato la sua posizione per tutti i fini fiscali a Gibilterra. Il ruling fiscale è stato revocato nel mese di gennaio del 2014.

(140)

Nell'ottavo esempio, la verifica ha confermato che l'impresa effettuava scambi di prodotti chimici agricoli dall'Ungheria, dal Belgio e da Israele verso clienti nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, in Bosnia-Erzegovina e in Slovacchia. Dopo aver esaminato tutti i documenti depositati dall'impresa, nonché ulteriori informazioni fornite da quest'ultima per iscritto e nel contesto di un incontro con i rappresentanti dell'impresa (e sulla base di altre funzioni investigative), la verifica ha rilevato che nessuna attività generatrice di reddito aveva avuto luogo a Gibilterra (in assenza di servizi resi a o da Gibilterra o di attività svolte a o da Gibilterra) e, pertanto, è stato concluso che l'impresa non rientrava nell'ambito di tassazione ai sensi dell'articolo 11 dell'ITA 2010.

(141)

Il nono ed ultimo esempio è relativo a un ruling concesso a un'impresa che svolgeva attività di noleggio di uno yacht di lusso (immatricolato nel Regno Unito) nelle Isole Vergini britanniche. L'azienda disponeva di un sito web che mostrava che il noleggio era effettuato nei Caraibi. Il riesame condotto dalle autorità fiscali di Gibilterra ha dimostrato che l'impresa non effettuava alcuna attività commerciale a Gibilterra e non disponeva di alcuna presenza fisica o stabile organizzazione a Gibilterra. Di conseguenza, è stato concluso che non vi erano attività generatrici di reddito che rendevano l'impresa soggetta ad imposta in ragione del principio di territorialità. Il ruling è scaduto nell'ottobre 2015 in quanto l'impresa era stata cancellata dal registro delle imprese dal conservatore di tale registro a Gibilterra.

(142)

Questi nove esempi sono soltanto illustrativi. La Commissione ha valutato le informazioni e i documenti disponibili in relazione a tutti i 160 ruling con l'obiettivo di garantire che gli stessi fossero stati concessi in conformità con le norme fiscali applicabili a Gibilterra e che le attività svolte dalle imprese in questione riflettessero fedelmente le attività descritte nella domanda di ruling.

(143)

Di tali 160 ruling fiscali, 98 riguardavano in effetti il principio di territorialità (e i riesami condotti dalle autorità fiscali di Gibilterra hanno riscontrato che nessuna attività generatrice di reddito veniva esercitata a Gibilterra). Di conseguenza, i ricavi generati dalle imprese interessate non rientravano in ogni caso nel regime territoriale di tassazione di Gibilterra.

(144)

In 34 casi, i destinatari ricevevano interessi da prestiti infragruppo, royalties e/o dividendi (70) e sembra che le loro situazioni siano state regolarizzate o che le loro attività siano cessate in seguito alle modifiche del 2013. Tuttavia, nella misura in cui il trattamento fiscale di queste imprese è il risultato dell'attuazione del regime di aiuti esaminato nella sezione 7 della presente decisione, la Commissione rimanda a tale sezione. Di conseguenza, qualsiasi aiuto concesso sulla base di tali ruling (durante il periodo antecedente l'entrata in vigore delle modifiche del 2013) è trattato nella parte operativa della presente decisione come facente parte del regime di aiuti individuato nella sezione 7.

(145)

In 19 casi l'impresa non era stata costituita oppure le attività descritte nelle richieste di ruling fiscali non si sono concretizzate oppure l'impresa non era operativa. Di conseguenza, in tali casi, non vi era nulla da tassare e, indipendentemente dalla posizione assunta dalle autorità fiscali, i ruling non hanno potuto comportare la concessione di alcun vantaggio alle imprese interessate.

(146)

In altri quattro casi, i ruling hanno concluso che il reddito pertinente era stato maturato e aveva origine a Gibilterra ed era pertanto imponibile ai sensi dell'articolo 11 dell'ITA 2010. A questo proposito, è importante osservare che, in tali casi, le relazioni di verifica delle autorità fiscali di Gibilterra hanno sottolineato che i ruling fiscali erano stati revocati a seguito di modifiche legislative o materiali. Risulta inoltre che le revoche non erano il risultato delle verifiche condotte nel 2015 bensì di esami precedenti, risalenti ad esempio al momento in cui sono entrate in vigore le modifiche del 2013 relative al reddito derivante da interessi da prestiti infragruppo e da royalties. In altre parole, in tali quattro casi, le imprese interessate erano soggette a imposta sui loro redditi maturati o aventi origine a Gibilterra.

(147)

I restanti cinque ruling riguardano questioni in materia di imposta sul reddito personale come la tassazione di dipendenti. Tali ruling non incidono sul livello di tassazione delle imprese interessate e, pertanto, non rientrano nell'ambito della tassazione dei redditi delle imprese.

(148)

La tabella di cui nell'allegato, fornisce una panoramica delle conclusioni della Commissione in relazione ai 160 ruling fiscali non problematici, con riferimento alle categorie descritte nella presente sezione. Tale tabella evidenzia che non è stato riscontrato alcun caso in cui un ruling non era coerente con la normale applicazione del regime di tassazione di Gibilterra (71).

(149)

Di conseguenza, anche qualora si accertasse che le autorità di Gibilterra hanno emesso tali 160 ruling fiscali senza seguire alcuna procedura designata o senza condurre un'analisi sostanziale al momento della concessione dei ruling, ciò non avrebbe avuto alcuna incidenza nella pratica e non avrebbe comportato la concessione di alcun vantaggio dato che le attività (o la loro assenza) delle imprese non hanno generato reddito soggetto a imposta in conformità con le norme in materia di imposta sul reddito di Gibilterra (72).

(150)

Di conseguenza, dopo aver esaminato attentamente le prove fornite dalle autorità del Regno Unito, la Commissione è giunta alla conclusione che tali 160 ruling fiscali riflettevano in maniera affidabile ciò che sarebbe risultato da una normale applicazione del regime di tassazione ordinario di Gibilterra, senza comportare alcuna applicazione errata della legge o alcuna altra indicazione dell'esistenza di aiuti di Stato. Ne consegue che la concessione e l'attuazione di tali ruling non solleva alcuna questione in materia di aiuti di Stato (73).

8.3.   I ruling fiscali contestati

(151)

L'indagine della Commissione ha dimostrato che cinque ruling concessi a soci aziendali di Gibilterra di società in accomandita semplice neerlandesi (Commanditaire vennootschap o «CV») hanno sollevato questioni in merito alle norme in materia di aiuti di Stato.

(152)

I ruling pertinenti sono stati concessi nel 2011 o nel 2012 e hanno confermato che le royalties (e il reddito da interessi da prestiti infragruppo in misura minore) generati a livello delle CV neerlandesi non erano imponibili ai sensi dell'ITA 2010. Tali ruling sono rimasti in vigore e non sono stati revocati dalle autorità fiscali a seguito delle modifiche dell'ITA 2010 del 2013 che hanno incluso tali interessi e royalties all'interno dell'ambito di applicazione della tassazione o a seguito delle verifiche condotte nel 2015.

(153)

Le situazioni alle quali si fa riferimento nelle richieste di ruling hanno in genere comportato la seguente struttura:

Image 1

Socio accomandatario 99 %

Socio accomandante 1%

I02GIB

Royalty

Licenza

CV neerlandese Detiene diritti PI

BV neerlandese Sfrutta i diritti PI

I01GIB

(154)

Ai sensi del diritto neerlandese, una CV è una società in accomandita semplice, che è generalmente considerata un'entità trasparente ai fini fiscali e, di conseguenza, non soggetta all'imposta sul reddito delle società nei Paesi Bassi (74). Di conseguenza, il reddito della CV non è tassato nei Paesi Bassi a livello di CV bensì a livello dei partecipanti alla CV, in base alla quota da essi detenuta nella CV. In altre parole, nei Paesi Bassi una responsabilità fiscale in relazione al reddito di tali CV si concretizza soltanto se uno o più partecipanti alla CV sono persone o imprese residenti nei Paesi Bassi.

(155)

Per quanto concerne il trattamento fiscale a Gibilterra, dalle osservazioni del Regno Unito emerge che, in assenza di norme specifiche nell'ITA 2010, Gibilterra applica principi del diritto comune e considera pertanto le CV neerlandesi come entità trasparenti in conformità con le norme e la giurisprudenza applicabili nel Regno Unito (75). La quota pertinente di qualsiasi reddito percepito dalle CV sarà quindi considerata essere percepita direttamente dalle imprese di Gibilterra aventi una partecipazione nella CV neerlandese.

(156)

In assenza di una convenzione fiscale bilaterale tra Gibilterra e i Paesi Bassi, la tassabilità a Gibilterra dipenderebbe in linea di principio dalla circostanza che la quota del reddito pertinente generato dalla CV neerlandese ricada o meno nell'ambito di applicazione della tassazione ai sensi dell'ITA 2010. Poiché i redditi derivanti da interessi da prestiti infragruppo e royalties non erano soggetti a imposta fino al mese di giugno del 2013 (nel caso di tali interessi) e fino al mese di gennaio del 2014 (nel caso delle royalties), tali redditi percepiti dalla CV neerlandese non erano imponibili a livello di soci di Gibilterra. Al contrario, a seguito delle modifiche apportate all'ITA 2010 che hanno assoggettato a imposta il reddito derivante da interessi da prestiti infragruppo e da royalties a prescindere dalla sua fonte (classi 1 A e 3 A, tabella C dell'allegato 1 all'ITA 2010), una corretta applicazione delle norme fiscali di Gibilterra avrebbe dovuto indurre le autorità fiscali di Gibilterra a considerare le royalties pertinenti (percepite a partire dal 1o gennaio 2014) e gli interessi da prestiti infragruppo (percepiti a partire dal 1o luglio 2013) come reddito imponibile a livello dei soci di Gibilterra (76).

(157)

Nelle loro osservazioni del 21 febbraio 2018, le autorità del Regno Unito hanno confermato che l'Ufficio delle entrate di Gibilterra considera le CV neerlandesi come entità fiscalmente trasparenti. Tuttavia, hanno concluso che a Gibilterra non è prevista alcuna tassazione poiché non vi è alcuna disposizione specifica nell'ITA 2010 che definisca e prescriva le modalità di tassazione dei soci di Gibilterra. La ragione di ciò è da ricondurre alla definizione di «persona» di cui all'articolo 74 dell'ITA 2010 nella quale non si fa esplicito riferimento alle società in accomandita semplice neerlandesi e, pertanto, non esiste alcun meccanismo specifico sulle modalità di tassazione del reddito derivante da partecipazioni detenute in una CV.

(158)

La Commissione non comprende il ragionamento delle autorità del Regno Unito e di Gibilterra per i motivi illustrati in appresso. Innanzitutto, la questione pertinente non è se le CV neerlandesi debbano essere tassate a Gibilterra o meno, quanto piuttosto se i soci aziendali (residenti a Gibilterra) di tali CV debbano essere tassati sulla loro quota del reddito generato da tali CV. Poiché le CV sono considerate trasparenti ai fini fiscali a Gibilterra (secondo i principi del diritto comune), i soci aziendali residenti a Gibilterra dovrebbero essere tassati in relazione alla loro quota del reddito delle CV nella misura in cui tale reddito rientri nell'ambito di applicazione della tassazione ai sensi dell'ITA 2010 (per il reddito da interessi ciò avverrebbe dal 1o luglio 2013, mentre per le royalties dal 1o gennaio 2014) (77). La Commissione ha espresso dubbi sul ragionamento illustrato dal Regno Unito, tuttavia non ha ricevuto argomenti convincenti a sostegno di tale ragionamento.

(159)

In secondo luogo anche se la definizione di «persona» di cui all'articolo 74 fosse pertinente per i casi in esame (secondo la Commissione ciò si applica alle imprese pertinenti di Gibilterra che detengono partecipazioni soltanto in CV neerlandesi, non per le CV neerlandesi di per sé), occorre osservare che la definizione di cui all'articolo 74 (78) è molto generica e sufficientemente ampia da includere una CV neerlandese.

(160)

I beneficiari dei cinque ruling fiscali contestati sono i seguenti:

(1)

MJN Holdings (Gibraltar) Limited (ruling n. 144, concesso l'11 settembre 2012);

(2)

Heidrick & Struggles (Gibraltar) Holdings Limited (79) (ruling n. 83, concesso il 2 giugno 2011);

(3)

Heidrick & Struggles (Gibraltar) Limited (80) (ruling n. 84, concesso il 2 giugno 2011);

(4)

Ash (Gibraltar) One Limited (ruling n. 139, concesso l'8 maggio 2012);

(5)

Ash (Gibraltar) Two Limited (ruling n. 140, concesso l'8 maggio 2012).

(161)

L'ammontare degli utili realizzati a livello di CV e le relative quote di detti utili imponibili a livello di tali cinque beneficiari (conformemente alle rispettive partecipazioni nelle CV) per il periodo 2014-2016 (81) sono le seguenti (82):

Impresa di Gibilterra

Partecipazione nella CV

(%)

2014

2015

2016

Utile della CV (interessi e royalties)

(USD)

Quota degli utili della CV (utile × partecipazione %)

(USD)

Utile della CV (interessi e royalties)

(USD)

Quota degli utili della CV (utile × partecipazione %)

(USD)

Utile della CV (interessi e royalties)

Quota degli utili della CV (utile × partecipazione %)

MJN Holdings (Gibraltar) Ltd

99,99

330 819 000,00

330 785 918,10

254 354 000,00

254 328 564,60

232 398 464,00 USD

232 375 224,15 USD

Heidrick & Struggles (Gibraltar) Holdings Ltd

95,00

1 290 000,00

1 225 500,00

586 000,00

556 700,00

25 682 000,00 USD

24 397 900,00 USD

Heidrick & Struggles (Gibraltar) Ltd

5,00

1 290 000,00

64 500,00

586 000,00

29 300,00

25 682 000,00 USD

1 284 100,00 USD

Ash (Gibraltar) One Ltd

98,79

– 3 053 497,00

– 3 016 549,69

3 860 930,00

3 814 212,75

– 1 785 671,00 EUR

– 1 764 064,38 EUR

Ash (Gibraltar) Two Ltd

1,21

– 3 053 497,00

– 36 947,31

3 860 930,00

46 717,25

– 1 785 671,00 EUR

– 21 606,62 EUR

(162)

Le quote pertinenti degli importi di utili di cui alla tabella precedente avrebbero dovuto essere incluse nella base imponibile delle cinque imprese di Gibilterra ed essere tassate conformemente alle normali norme fiscali di Gibilterra.

8.3.1.   Esistenza di un aiuto

8.3.1.1.   Condizioni per la valutazione degli aiuti di Stato

(163)

Come già sottolineato al considerando 77, affinché una misura sia classificata come aiuto di Stato, deve esserci innanzitutto un intervento da parte dello Stato o mediante risorse statali; in secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri; in terzo luogo, deve conferire un vantaggio selettivo a un'impresa e, in quarto luogo, deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (83).

(164)

Per quanto concerne l'intervento da parte dello Stato o mediante risorse statali, i ruling fiscali contestati sono stati emessi dalle autorità fiscali di Gibilterra che costituiscono parte del governo di Gibilterra. I ruling fiscali equivalevano all'accettazione da parte di tali autorità di un trattamento fiscale particolare. Sulla base di tali ruling, i beneficiari dei ruling hanno determinato il proprio debito in termini di imposta sul reddito delle società a Gibilterra (per ciascun esercizio fiscale). Se il beneficiario era tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi (84), il ruling fiscale veniva successivamente utilizzato da tale beneficiario per compilare la sua dichiarazione dei redditi e tali dichiarazioni sono state accettate dalle autorità fiscali di Gibilterra come corrispondenti al debito del beneficiario in termini di imposta sul reddito delle società a Gibilterra. Anche laddove non vi era l'obbligo di presentare una dichiarazione dei redditi in ragione dell'assenza di reddito imponibile a seguito del ruling, non è emerso alcun debito fiscale. Qualsiasi vantaggio fiscale concesso sulla base dei ruling fiscali contestati è pertanto imputabile a Gibilterra.

(165)

Per quanto riguarda il finanziamento delle misure mediante risorse statali, secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia, una misura con la quale le pubbliche autorità accordano a determinate imprese un trattamento fiscale vantaggioso che, pur non implicando un trasferimento di risorse da parte dello Stato, collochi tali imprese in una situazione finanziaria più favorevole rispetto agli altri contribuenti costituisce aiuto di Stato (85). Nel caso di specie i ruling fiscali contestati confermano che la quota pertinente del reddito derivante da royalties e da interessi generati dalle società in accomandita neerlandesi non è tassabile a livello di imprese residenti a Gibilterra aventi partecipazioni in tali società. Pertanto, si può affermare che il trattamento fiscale concesso sulla base dei ruling fiscali contestati riduca il debito in termini di imposta sul reddito delle società a Gibilterra dei beneficiari di tali ruling e quindi determini una perdita di risorse statali. Ciò in quanto qualsiasi esenzione concessa a seguito dei ruling fiscali contestati determina una perdita di gettito fiscale che sarebbe stato altrimenti disponibile per Gibilterra in assenza di tale esenzione (86). Pertanto, le misure sono finanziate attraverso risorse statali.

(166)

Per quanto riguarda la necessità di constatare che la misura incida sugli scambi, le cinque società che hanno beneficiato dei ruling fiscali contestati fanno parte di gruppi multinazionali che operano su vari mercati in diversi Stati membri, pertanto qualsiasi aiuto a loro favore può incidere sugli scambi all'interno dell'Unione. Allo stesso modo, offrendo un trattamento fiscale favorevole alle società di gruppi multinazionali pertinenti, Gibilterra ha potenzialmente attratto investimenti sottraendoli agli Stati membri che non possono o non intendono offrire un trattamento fiscale altrettanto favorevole. Poiché rafforzano la competitività dei beneficiari rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi all'interno dell'Unione, i ruling fiscali contestati devono essere considerati tali da incidere su detti scambi (87).

(167)

Analogamente, per quanto concerne la necessità di constatare l'esistenza di distorsione della concorrenza, una misura concessa da uno Stato è considerata falsare o minacciare di falsare la concorrenza, quando è tale da migliorare la posizione concorrenziale del suo beneficiario rispetto ad altre imprese con le quali compete (88).

(168)

Le autorità del Regno Unito sostengono che non vi sia alcuna prova del fatto che alcuno dei ruling fiscali abbia distorto la concorrenza. A loro avviso, una misura può provocare distorsioni della concorrenza soltanto nel settore nel quale si applica o in un settore strettamente correlato. Una siffatta distorsione non risulta evidente dalla decisione di estendere il procedimento in quanto i ruling fiscali si applicano in un gran numero di settori diversi.

(169)

Dall'indagine è emerso che i beneficiari dei cinque ruling fiscali contestati sono tutti attivi in mercati globali quali la nutrizione pediatrica, la ricerca di dirigenti, i prodotti chimici per applicazioni industriali e nei beni al consumo, in diversi Stati membri e in paesi terzi. Si tratta in tutti i casi di mercati nei quali tali beneficiari sono soggetti a concorrenza da parte di altre imprese. Il trattamento fiscale concesso sulla base dei ruling fiscali contestati solleva i beneficiari da un debito fiscale che sarebbero stati altrimenti tenuti a sostenere nella gestione quotidiana delle loro attività normali. Di conseguenza l'aiuto concesso sulla base dei ruling fiscali dovrebbe essere considerato falsare o minacciare di falsare la concorrenza in quanto rafforza la posizione finanziaria dei beneficiari nei mercati nei quali operano. Esonerando tali imprese da un debito fiscale che avrebbero altrimenti dovuto sostenere e che le imprese concorrenti sono tenute a sostenere, il trattamento fiscale concesso in base al ruling fiscale contestato libera risorse che le imprese beneficiarie potrebbero utilizzare, ad esempio, per investire nelle loro operazioni aziendali, per intraprendere ulteriori investimenti o per migliorare la remunerazione degli azionisti, distorcendo in tal modo la concorrenza sui mercati nei quali operano. Di conseguenza, anche in questo caso è soddisfatta la quarta condizione per la constatazione di un aiuto di Stato.

8.3.1.2.   Vantaggio selettivo

(170)

Per quanto riguarda la terza condizione (l'esistenza di un vantaggio selettivo) occorre ricordare che la funzione di un ruling fiscale consiste nel confermare anticipatamente le modalità di applicazione del regime di tassazione ordinario a un caso particolare in considerazione dei suoi fatti e delle sue circostanze specifici. Tuttavia, al pari di qualsiasi altra misura fiscale, il trattamento fiscale concesso sulla base di un ruling fiscale deve rispettare le norme in materia di aiuti di Stato. Come già spiegato al considerando 127, qualora un ruling fiscale approvi un trattamento fiscale che non riflette ciò che deriverebbe da una normale applicazione del regime di tassazione ordinario, senza giustificazione, la misura conferisce un vantaggio selettivo al suo beneficiario nella misura in cui tale trattamento migliora la situazione finanziaria di tale impresa nello Stato membro rispetto ad altre imprese in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell'obiettivo del regime di tassazione.

(171)

Qualora una misura adottata da uno Stato migliori la posizione finanziaria netta di un'impresa, si è in presenza di un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (89). Nel determinare l'esistenza di un vantaggio, occorre tener conto dell'effetto della misura stessa (90). Nel caso delle misure fiscali, un vantaggio può essere concesso attraverso tipi diversi di riduzione dell'onere fiscale di un'impresa, in particolare, attraverso una riduzione della base imponibile o dell'importo dell'imposta dovuta (91).

(172)

I ruling fiscali contestati, concessi nel 2011 o nel 2012, hanno confermato che i redditi derivanti da royalties e interessi da prestiti infragruppo percepiti dalle imprese di Gibilterra attraverso le loro partecipazioni nelle CV pertinenti non erano imponibili ai sensi dell'ITA 2010. Tale trattamento fiscale stabiliva il debito di tali imprese in termini di imposta sul reddito delle società a Gibilterra durante il periodo oggetto dei ruling fiscali contestati (92) ed ha potuto quindi fornire un vantaggio selettivo.

(173)

L'articolo 107, paragrafo 1, del trattato vieta soltanto gli aiuti che «favor[iscono] talune imprese o talune produzioni», ossia vieta le misure che conferiscono un vantaggio selettivo (93). Come indicato al considerando 86, ai fini della valutazione della selettività, è necessario stabilire l'ambito di riferimento e una deroga dallo stesso che non sia giustificata dalla logica del regime di tassazione.

(174)

Di conseguenza, l'analisi dell'esistenza di un vantaggio selettivo deve iniziare individuando il sistema di riferimento applicabile nello Stato membro o, nel caso di specie, nel territorio d'oltremare in questione. Successivamente è necessario stabilire se la misura costituisce una deroga a tale sistema di riferimento, che dà luogo a un trattamento più favorevole rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito da detto regime comune (selettività prima facie) (94). Infine, una misura fiscale che costituisce una deroga rispetto al sistema di riferimento può comunque essere giustificata qualora lo Stato membro possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del suo sistema tributario (95). Se questo è il caso, la misura fiscale non è selettiva.

Sistema di riferimento

(175)

Come già illustrato al considerando 89, un sistema di riferimento si compone di un insieme coerente di norme che generalmente si applicano, sulla base di criteri oggettivi, a tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione definito dal suo obiettivo.

(176)

Per quanto concerne l'applicazione delle norme in materia di imposta sul reddito delle società a Gibilterra, come già indicato al considerando 90, il sistema di riferimento è l'ITA 2010, il cui obiettivo consiste nel riscuotere entrate dai contribuenti che percepiscono reddito maturato o avente origine a Gibilterra. La sezione 7.1.3.1 definisce il sistema di riferimento con maggior dettaglio.

(177)

L'articolo 16, primo comma, dell'ITA 2010 prevede che, fatte salve le altre disposizioni dell'ITA 2010, gli utili o i guadagni imponibili di un'impresa a Gibilterra per un periodo contabile corrispondano all'importo complessivo degli utili o dei guadagni dell'impresa per tale periodo contabile. In conformità con le norme del diritto comune (96), quando si tratta di utili o guadagni derivati da una società in accomandita (della quale l'impresa di Gibilterra è socia), è necessario considerare la quota di utili o guadagni di tale società in accomandita alla quale l'impresa di Gibilterra ha diritto e valutare tali utili o guadagni in conformità con le disposizioni dell'ITA 2010, come se tale quota costituisse utili o guadagni dell'impresa di Gibilterra.

Deroga dal sistema di riferimento

(178)

In una seconda fase, è necessario stabilire se la misura deroghi rispetto alla normale applicazione delle norme del sistema di riferimento a favore di talune imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga a quella di altre imprese, tenuto conto dell'obiettivo intrinseco del sistema di riferimento.

(179)

Nelle sue osservazioni sulla decisione di estendere il procedimento, la Gibraltar Society of Accountants ha affermato che la maggior parte dei ruling elencati in tale decisione è stata emessa in un momento in cui il reddito da interessi da prestiti infragruppo non era tassabile ai sensi dell'ITA 2010 e che, pertanto, la grande maggioranza di tali ruling non potrebbe dar luogo ad alcun reddito da interessi da prestiti infragruppo imponibile.

(180)

Come già spiegato al considerando 156, è in effetti vero che, al momento della concessione dei ruling fiscali, gli stessi erano coerenti con le disposizioni fiscali applicabili poiché queste ultime non prevedevano la tassazione del reddito derivante da royalties e da interessi da prestiti infragruppo.

(181)

Tuttavia, come stabilito nella sezione 7 della presente decisione, tale esenzione risultante dalla normativa di Gibilterra costituiva un regime di aiuti di Stato. Di conseguenza, l'argomento addotto dalla Gibraltar Society of Accountants dimostra che il trattamento fiscale previsto da tali ruling costituiva un aiuto di Stato. In effetti, l'applicazione ai singoli casi di un regime di aiuti costituisce una misura di aiuto individuale.

(182)

Inoltre, consentendo ai beneficiari dei ruling di continuare a beneficiare degli stessi in seguito all'entrata in vigore delle modifiche del 2013 relative agli interessi da prestiti infragruppo e alle royalties, le autorità fiscali di Gibilterra hanno prorogato l'esistenza di tale regime in cinque casi specifici. Inoltre, hanno persino omesso di rispettare le norme nazionali. La proroga di tale trattamento fiscale favorevole costituisce chiaramente una deroga al regime di tassazione ordinario.

(183)

Per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 (entrata in vigore dell'ITA 2010) e il giorno precedente l'entrata in vigore delle modifiche relative agli interessi da prestiti infragruppo e alle royalties (rispettivamente il 30 giugno 2013 e il 31 dicembre 2013), la parte dei ruling fiscali che riguardava l'esenzione per tali redditi si è limitata a confermare l'applicazione delle disposizioni fiscali applicabili all'epoca (97), ossia che tali redditi non rientravano nell'ambito di applicazione della tassazione a Gibilterra. Di conseguenza, l'esenzione concessa ai sensi dei ruling fiscali pertinenti (durante il periodo precedente alle modifiche del 2013) dovrebbe pertanto essere considerata parte dell'aiuto di Stato individuato nella sezione 7.

(184)

A decorrere rispettivamente dal 1o luglio 2013 e dal 1o gennaio 2014, il reddito da interessi da prestiti infragruppo e da royalties sono entrati a far parte delle categorie di reddito soggette a tassazione a Gibilterra (98). Di conseguenza, qualsiasi esenzione concessa alle cinque imprese di Gibilterra sulla loro quota del reddito generato dalle CV neerlandesi non riflette la normale applicazione del regime di tassazione ordinario. La prosecuzione dell'applicazione dei ruling fiscali, anche in seguito all'entrata in vigore delle modifiche che hanno assoggettato a imposta gli interessi e le royalties, e persino dopo le verifiche condotte dalle autorità di Gibilterra nel 2015 destinate a valutare se il trattamento fiscale delle imprese interessate rispettasse le norme fiscali applicabili, hanno dato luogo a un vantaggio selettivo a favore di tali cinque imprese.

(185)

Anche se le suddette esenzioni fossero il risultato di una mera errata applicazione della legge attraverso una prosecuzione di fatto dei precedenti regimi di esenzione e non fossero il risultato diretto dei cinque ruling fiscali in quanto tali, ciò non modificherebbe la presente conclusione poiché gli effetti della misura sarebbero i medesimi.

(186)

Alla luce dell'obiettivo del regime di tassazione delle imprese di Gibilterra (tassazione del reddito maturato o avente origine a Gibilterra), le cinque imprese interessate si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga a quella di tutte le imprese contribuenti (con reddito maturato o avente origine a Gibilterra) soggette all'imposta sul reddito delle società a Gibilterra. I ruling fiscali in questione si riferiscono a imprese che hanno percepito reddito derivante da royalties e interessi da prestiti infragruppo che erano assoggettati ad imposta in tutti i casi (subordinatamente alla soglia di 100 000 GBP in relazione agli interessi) in seguito all'entrata in vigore delle modifiche legislative pertinenti. A tale riguardo non è possibile operare alcuna distinzione rispetto ad altre imprese che percepivano le medesime categorie di redditi o che percepivano altre categorie di redditi soggetti a tassazione (anche quando tali redditi erano percepiti attraverso una struttura fiscalmente trasparente). Il fatto che il reddito sia stato ottenuto tramite partecipazioni in CV neerlandesi non fa differenza dato che le norme fiscali di Gibilterra, che si basano su principi del diritto comune in assenza di norme specifiche per la tassazione delle società in accomandita, prevedono la tassazione di tali redditi a livello dei soci di Gibilterra. Di conseguenza, il trattamento fiscale concesso sulla base dei ruling fiscali contestati conferisce un vantaggio a tali cinque imprese rispetto a tutte le altre imprese contribuenti che percepivano redditi maturati o aventi origine a Gibilterra, dato che queste ultime si trovano in una situazione giuridica e fattuale analoga alla luce dell'obiettivo perseguito dall'imposta sul reddito delle società di Gibilterra.

(187)

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che i vantaggi concessi sulla base dei ruling fiscali contestati sono selettivi prima facie.

Assenza di giustificazioni per la misura

(188)

Secondo la giurisprudenza costante, la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese e, pertanto, selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema, circostanza questa che spetta allo Stato membro interessato dimostrare (99).

(189)

Una misura in deroga rispetto all'applicazione del sistema fiscale generale può essere giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema tributario qualora lo Stato membro interessato possa dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del suo sistema tributario o se deriva da meccanismi inerenti necessari per il funzionamento e l'efficacia del sistema stesso (100). In proposito va operata una distinzione fra, da un lato, gli obiettivi che persegue un determinato regime fiscale e che sono ad esso esterni e, dall'altro, i meccanismi inerenti al sistema tributario stesso, necessari per il raggiungimento di tali obiettivi (101).

(190)

Nella misura in cui il trattamento fiscale delle cinque imprese di Gibilterra aventi partecipazioni in CV neerlandesi è il risultato dell'attuazione del regime di aiuti esaminato nella sezione 7 della presente decisione, la Commissione rimanda alla parte di tale sezione relativa alle presunte giustificazioni di tale regime.

(191)

Inoltre, né il Regno Unito né terzi hanno avanzato alcuna possibile giustificazione per il trattamento favorevole approvato dai ruling fiscali contestati a favore delle cinque imprese di Gibilterra che hanno partecipazioni in CV neerlandesi. La Commissione ricorda, a questo proposito, che l'onere di stabilire una siffatta giustificazione spetta allo Stato membro. Pertanto, in assenza di qualsiasi giustificazione formulata dal Regno Unito, la Commissione deve concludere che il vantaggio fiscale concesso ai cinque beneficiari dei ruling fiscali in questione non possa essere giustificato dalla natura o dalla struttura generale del regime di tassazione delle imprese di Gibilterra.

(192)

In ogni caso, la Commissione non è stata in grado di individuare alcun possibile motivo per giustificare il trattamento preferenziale concesso alle cinque imprese interessate che si potrebbe affermare discendere direttamente dai principi informatori o basilari inerenti al sistema di riferimento o essere il risultato di meccanismi inerenti al sistema e necessari per il suo funzionamento e la sua efficacia (102).

(193)

Inoltre, i motivi addotti dalle autorità del Regno Unito per non tassare il reddito generato a livello di CV neerlandesi (ossia l'assenza di una disposizione specifica nell'ITA 2010 che definisca e prescriva le modalità di tassazione di un socio di Gibilterra di una CV), non sono conformi alle norme fiscali di Gibilterra applicabili (e ai principi applicabili del diritto comune) e non possono essere considerati una giustificazione discendente direttamente dai principi informatori o basilari inerenti al sistema di riferimento.

(194)

In conclusione, il vantaggio fiscale concesso ai cinque beneficiari dei ruling fiscali non può essere giustificato dalla natura e dalla logica del sistema.

8.3.1.3.   Conclusione in merito all'esistenza di un vantaggio selettivo

(195)

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che i vantaggi fiscali concessi alle cinque imprese di cui al considerando 160 sulla base dei ruling fiscali contestati hanno natura selettiva.

8.3.1.4.   Conclusione in merito all'esistenza di un aiuto

(196)

Dato che il trattamento fiscale concesso sulla base dei cinque ruling fiscali contestati soddisfa tutte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, occorre ritenere che l'esenzione dalla tassazione dei redditi derivanti da royalties e da interessi da prestiti infragruppo concessa ai beneficiari dei cinque ruling fiscali (facenti parte dei 165 ruling individuati nella decisione di estendere il procedimento) che ricevevano tali redditi attraverso la loro partecipazione a CV neerlandesi costituisce un aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione, sulla base della valutazione di cui alla sezione 7 della presente decisione (per quanto concerne i vantaggi ottenuti dai beneficiari dei ruling fiscali problematici prima dell'entrata in vigore delle modifiche del 2013) oppure sulla scorta della sezione 8 (per quanto concerne i vantaggi concessi in seguito all'entrata in vigore delle modifiche del 2013).

8.3.2.   Beneficiari dell'aiuto

(197)

La Commissione osserva che tutte e cinque le imprese di Gibilterra che hanno beneficiato dei ruling fiscali contestati fanno parte di grandi gruppi multinazionali. La Commissione rileva altresì che l'organizzazione societaria del gruppo che comprende la CV neerlandese, la BV neerlandese e il socio di Gibilterra, come illustrato nel considerando 153, conferisce benefici al proprietario dei soci di Gibilterra («la società madre»). Anziché sfruttare direttamente i diritti di proprietà intellettuale, la società madre colloca tali diritti nel contesto di una complessa struttura aziendale (che coinvolge una società neerlandese, una società in accomandita neerlandese e una o due società holding di Gibilterra) che consente alla società madre di generare utili dallo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale senza che tali utili vengano tassati. Data la natura (fiscalmente) trasparente della CV neerlandese e il fatto che le imprese di Gibilterra non svolgono altre attività se non detenere la partecipazione nella CV neerlandese, il beneficiario finale degli utili non tassati derivanti dallo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale è la società madre.

(198)

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, entità giuridiche separate possono essere considerate costituire un'unità economica. Tale unità economica è quindi considerata l'impresa rilevante beneficiaria della misura di aiuto. Come già sostenuto dalla Corte di giustizia, «[n]ell'ambito del diritto della concorrenza la nozione d'impresa dev'essere intesa nel senso ch'essa si riferisce ad un'unità economica […] anche se sotto il profilo giuridico quest'unità economica è costituita da più persone, fisiche o giuridiche» (103). Per determinare se diverse entità costituiscono un'unità economica, la Corte di giustizia esamina l'esistenza di una partecipazione di controllo e di legami funzionali, economici od organici (104). Nel caso di specie, l'organizzazione societaria delle entità neerlandesi e gibilterriane è stabilita e interamente controllata dalla società madre ai fini dello sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale e dell'ottimizzazione fiscale. Di conseguenza, l'intera struttura societaria, vale a dire la BV neerlandese, la CV neerlandese, i soci di Gibilterra e la società madre costituiscono una singola unità economica e dovrebbero essere considerati tutti congiuntamente come le imprese che beneficiano della misura di aiuto.

(199)

Di conseguenza, oltre ai soci aziendali di Gibilterra delle CV neerlandesi che sono i beneficiari dell'aiuto, la Commissione ritiene che anche le BV neerlandesi, le CV neerlandesi e le società madri dei soci di Gibilterra siano beneficiari dell'aiuto di Stato concesso sulla base dei ruling fiscali contestati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

8.3.3.   Carattere di «nuovo aiuto» delle misure

(200)

Le autorità del Regno Unito così come quelle di Gibilterra, la Gibraltar Society of Accountants e terzi che rappresentano talune delle imprese elencate nella decisione di estendere il procedimento sostengono che quest'ultima decisione si basa su una comprensione errata del quadro giuridico applicabile in relazione alla procedura di ruling fiscale. Sebbene riconoscano che tale fraintendimento sia dovuto a informazioni inesatte fornite dalle autorità del Regno Unito (l'incorretto riferimento alla sezione 42 dell'ITA 2010), le autorità del Regno Unito e Gibilterra ritengono che tali informazioni errate abbiano indotto la Commissione a presumere che si possa ritenere che i ruling fiscali concessi sin dal 2010 siano «nuovi aiuti».

(201)

A questo proposito, occorre innanzitutto osservare che solo dopo l'adozione della decisione di estendere il procedimento il Regno Unito e Gibilterra hanno informato la Commissione che la prassi del ruling si basava sull'articolo 2 dell'ITA 2010. Poiché l'articolo 2 non conferisce esplicitamente al sovraintendente il potere di emettere i ruling, non era evidente alla Commissione che tale facoltà derivasse dai poteri generali di amministrazione dell'ITA 2010 stabiliti in tale disposizione.

(202)

In secondo luogo, secondo la Commissione, è irrilevante ai fini del procedimento di indagine nel caso di specie che la prassi del ruling fiscale fosse basata sull'articolo 42 dell'ITA 2010 o sul potere generale del sovraintendente di Gibilterra per le imposte di amministrare tale legge. La decisione ha chiaramente individuato la prassi del ruling fiscale e i 165 singoli ruling fiscali ai quali si riferiva. Di conseguenza, il riferimento all'articolo 42 dell'ITA (2010) non può aver indotto in errore gli interessati riguardo alle misure che sarebbero state esaminate nel procedimento di indagine formale.

(203)

Ancora più importante, in nessun punto di tale decisione si fa affidamento sul fatto che non vi era alcuna disposizione nell'ITA 1952 corrispondente all'articolo 42 dell'ITA 2010 come motivo per sostenere la conclusione secondo la quale la prassi del ruling fiscale e i 165 singoli ruling fiscali costituivano «nuovi aiuti».

(204)

Le autorità del Regno Unito sostengono inoltre che i ruling costituiscono soltanto una parte di una pratica costante iniziata molto tempo prima dell'adesione del Regno Unito alle Comunità europee nel 1973. Tale prassi si fondava sull'articolo 3, primo comma, dell'ITA 1952, ora riprodotto in forma praticamente identica all'articolo 2, primo e secondo comma, dell'ITA 2010, che conferisce al sovraintendente per le imposte sul reddito il potere generale per assicurare la dovuta amministrazione delle leggi per la valutazione e la riscossione dell'imposta sul reddito a Gibilterra. Di conseguenza, secondo il Regno Unito, qualora si dovesse riscontrare qualsiasi elemento di aiuto di Stato, si tratterebbe necessariamente di «aiuti esistenti» e non di «nuovi aiuti». Inoltre, gli effetti economici, giuridici e finanziari dei ruling sarebbero sempre stati basati sulla comprensione da parte del sovraintendente della legge applicabile e i ruling antecedenti al 2010 erano sostanzialmente identici sotto ogni aspetto rispetto a quelli emessi in seguito alla promulgazione dell'ITA 2010. Osservazioni simili sono state formulate dalle autorità di Gibilterra e dalla Gibraltar Society of Accountants.

(205)

Gli argomenti addotti dal Regno Unito e da taluni interessati presumono che la decisione di estendere il procedimento si riferisca alla prassi dell'emissione di ruling fiscali in quanto tali. La Commissione non concorda con tale convinzione poiché dal testo di tale decisione risulta che essa riguarda i 165 ruling fiscali emessi nel periodo 2011-2013 menzionato nell'allegato a tale decisione e alla prassi del ruling fiscale ai sensi dell'ITA 2010 evidenziata da tali ruling. Nella decisione di estendere il procedimento, la Commissione ha concluso in via preliminare che i ruling fiscali costituivano un aiuto di Stato in quanto: i) sono stati forniti senza una procedura designata per la richiesta di informazioni da parte delle autorità fiscali di Gibilterra; e ii) le autorità fiscali di Gibilterra si sono astenute dal condurre un'adeguata valutazione degli obblighi fiscali delle imprese, esercitando i loro poteri discrezionali. La Commissione ha inoltre concluso in via preliminare che, in taluni casi, le autorità fiscali di Gibilterra hanno emesso ruling fiscali in contrasto con le disposizioni fiscali applicabili.

(206)

Per poter affermare che la prassi in esame costituisce un «aiuto esistente», le autorità del Regno Unito o gli interessati dovrebbero stabilire che, prima del 1o gennaio 1973, esisteva una prassi, che costituiva di fatto un regime di aiuti, di concessione di ruling fiscali che applicava in maniera erronea l'ITA 1952. Le autorità del Regno Unito non hanno fornito alcuna indicazione del fatto che tale prassi esistesse prima dell'adesione del Regno Unito.

(207)

Di conseguenza, anche se i ruling antecedenti all'adesione erano basati sul potere generale del sovraintendente di Gibilterra di amministrare la legge sull'imposta sul reddito, che esiste dal 1953, tali ruling non costituiscono chiaramente parte delle misure descritte nella decisione di estendere il procedimento. In tale contesto occorre sottolineare che il quadro giuridico in base al quale è stato concesso l'aiuto (ITA 2010) si differenzia in maniera sostanziale dall'ITA 1952. Le modifiche includono la non tassazione dei redditi passivi ai sensi dell'ITA 2010 e l'abrogazione delle misure a favore di «imprese esenti» e di «imprese qualificate», che esisteva ai sensi dell'ITA 1952.

8.3.4.   Compatibilità dell'aiuto con il mercato interno

(208)

Un aiuto di Stato è considerato compatibile con il mercato interno se rientra in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato e può essere considerato compatibile con il mercato interno, se la Commissione ritiene che esso rientri in una delle categorie elencate dall'articolo 107, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, spetta allo Stato membro che concede l'aiuto provare che gli aiuti di Stato da esso concessi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato.

(209)

Il Regno Unito non ha invocato alcuno dei motivi per la constatazione della compatibilità ai sensi di una qualsiasi di tali disposizioni in relazione all'aiuto di Stato che ha concesso sulla base dei ruling fiscali contestati. Anche terzi non hanno invocato alcuno di tali motivi.

(210)

Inoltre, poiché il trattamento fiscale concesso sulla base dei ruling fiscali contestati esonera le imprese pertinenti da un debito fiscale che sarebbero state altrimenti obbligate a sostenere nella gestione quotidiana delle loro normali attività, l'aiuto concesso sulla base di tali ruling fiscali costituisce un aiuto al funzionamento. Come norma generale, un tale aiuto non viene di norma considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, in quanto non facilita lo sviluppo di talune attività o di taluni settori economici. Inoltre, i vantaggi fiscali in questo caso non sono limitati nel tempo, decrescenti o proporzionati rispetto a ciò che è necessario per porre rimedio a una specifica carenza del mercato o per soddisfare qualsiasi obiettivo di interesse generale nei settori interessati. Pertanto, non possono essere considerati compatibili.

(211)

Di conseguenza, l'aiuto di Stato concesso alle cinque imprese interessate dalle autorità fiscali di Gibilterra è incompatibile con il mercato interno.

8.4.   Assenza di un regime di aiuti

(212)

Nella decisione di estendere il procedimento, la Commissione ha espresso dubbi non soltanto in relazione ai 165 singoli ruling individuati nell'allegato di tale decisione, bensì, più in generale, anche in relazione alla prassi del ruling fiscale ai sensi dell'ITA 2010. Ciò è dovuto al fatto che le autorità fiscali di Gibilterra sembravano applicare erroneamente le disposizioni dell'ITA 2010 su base ricorrente. A tale proposito la Commissione ha espresso il parere preliminare secondo il quale i 165 ruling fiscali e la prassi del ruling fiscale di Gibilterra costituivano misure di aiuto di Stato ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, oltre ad esprimere dubbi in merito alla loro compatibilità con il mercato interno.

(213)

Sebbene la Commissione fosse legittimata a nutrire dubbi al momento dell'apertura del procedimento di indagine formale, occorre osservare che le conclusioni di cui alle sezioni 8.3.1 e 8.3.2 non sono sufficienti per dimostrare l'esistenza di un regime di aiuti basato sulla prassi del ruling fiscale a Gibilterra. In particolare, tali conclusioni non indicano una prassi ricorrente di errata applicazione dell'ITA 2010 attraverso la concessione di ruling fiscali.

(214)

Inoltre, le modifiche legislative e normative emanate da Gibilterra in relazione alla procedura del ruling fiscale, al principio di territorialità e alla disposizione antielusione (cfr. sezione 11 della presente decisione) riducono il livello di discrezionalità delle autorità fiscali di Gibilterra nel concedere ruling fiscali e nell'applicare le norme in materia di imposta sul reddito delle società.

(215)

Di conseguenza, la Commissione conclude che la prassi del ruling fiscale, come esaminata nel contesto del presente caso, non implica l'esistenza di un regime di aiuti.

9.   ILLEGITTIMITÀ DELL'AIUTO

(216)

Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione progetti diretti a istituire aiuti (obbligo di notifica) e non possono dare esecuzione alle misure di aiuto progettate prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale sull'aiuto in questione (obbligo di sospensione).

(217)

La Commissione osserva che il Regno Unito non ha notificato alla Commissione alcun progetto di concessione di un'esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties o i ruling fiscali contestati, né ha rispettato l'obbligo di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Di conseguenza, conformemente all'articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589, l'esenzione a favore degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties che esisteva ai sensi dell'ITA 2010 e il trattamento fiscale concesso sulla base dei ruling fiscali contestati costituiscono un aiuto illegale, attuato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

10.   RECUPERO DELL'AIUTO

(218)

In conformità con il trattato e la giurisprudenza costante della Corte, la Commissione è tenuta a decidere se lo Stato membro interessato deve sopprimere o modificare l'aiuto per il quale essa ha constatato l'incompatibilità con il mercato interno (105). In diverse occasioni la Corte ha inoltre statuito che l'obbligo per uno Stato di sopprimere un aiuto che la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato interno mira al ripristino della situazione preesistente (106).

(219)

La Corte ha precisato che tale obiettivo è raggiunto quando il destinatario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegittimi, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito rispetto ai suoi concorrenti sul mercato e la situazione antecedente al pagamento dell'aiuto risulta ripristinata (107).

(220)

In linea con la giurisprudenza, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di procedura statuisce che «[n]el caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario […]».

(221)

Pertanto, dato che le misure in questione sono state attuate in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e sono considerate costituire un aiuto incompatibile e illegale, lo Stato membro è tenuto a recuperare tale aiuto al fine di ristabilire la situazione di mercato antecedente la sua concessione. Il recupero deve coprire il periodo dalla data in cui è stato conferito un vantaggio al beneficiario, ossia dal momento in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, fino all'avvenuto recupero effettivo dello stesso, e le somme da recuperare devono produrre interessi fino al recupero effettivo.

(222)

Nessuna disposizione del diritto dell'Unione impone alla Commissione, all'atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno, di quantificare l'importo esatto dell'aiuto da recuperare. Piuttosto, è sufficiente che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario della decisione di determinare senza difficoltà eccessive tale importo (108).

(223)

In relazione agli aiuti di Stato illegittimi sotto forma di misure fiscali, l'importo da recuperare deve essere calcolato sulla base di un raffronto tra le imposte effettivamente pagate e l'importo che avrebbe dovuto essere versato in assenza del trattamento fiscale preferenziale.

(224)

In questo caso, al fine di ottenere l'ammontare dell'imposta che avrebbe dovuto essere versato in assenza del trattamento fiscale preferenziale, le autorità del Regno Unito devono riesaminare il debito fiscale delle entità che hanno beneficiato delle misure in questione per ciascun esercizio fiscale per il quale hanno beneficiato di tali misure.

(225)

Gli aiuti individuali vanno considerati essere stati messi a disposizione del beneficiario alla data di scadenza effettiva, in assenza di tali misure, del pagamento del mancato gettito fiscale, per ciascun esercizio fiscale.

(226)

L'ammontare del mancato gettito fiscale rispetto a un esercizio fiscale specifico va calcolato come segue:

innanzitutto, le autorità del Regno Unito devono stabilire gli utili complessivi dell'impresa interessata per l'esercizio fiscale considerato (includendo gli utili risultanti dal reddito derivante da royalties e/o da interessi da prestiti infragruppo);

sulla base di tali utili, le autorità del Regno Unito devono calcolare la base imponibile dell'impresa pertinente per tale esercizio fiscale;

la base imponibile va quindi moltiplicata per l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società applicabile per tale esercizio fiscale;

infine, le autorità del Regno Unito devono detrarre l'imposta sul reddito delle società già versata dall'impresa per tale esercizio fiscale (se del caso).

(227)

Per quanto concerne gli aiuti concessi mediante l'esenzione fiscale degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties, le autorità del Regno Unito e di Gibilterra hanno sostenuto che il recupero è probabilmente impossibile per motivi pratici, in ragione della natura mobile dei fondi delle imprese in questione e del principio del diritto internazionale secondo il quale gli organi giurisdizionali di uno Stato non consentono o danno esecuzione a crediti fiscali per conto di un altro Stato. Tuttavia, né il Regno Unito né le autorità di Gibilterra hanno fornito prove concrete di difficoltà pratiche che potrebbero portare alla conclusione che sia assolutamente impossibile recuperare l'aiuto. Infatti, secondo la giurisprudenza costante, la condizione relativa all'esistenza di una «impossibilità assoluta» di esecuzione di una decisione non è soddisfatta quando lo Stato membro si limiti a comunicare alla Commissione difficoltà di natura giuridica, politica o pratica che l'esecuzione della decisione in questione presenta, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di recuperare l'aiuto e senza proporre alla Commissione modalità alternative di esecuzione di tale decisione che consentano di sormontare tali difficoltà (109). Di conseguenza, la Commissione conclude che le autorità del Regno Unito e di Gibilterra non hanno dimostrato l'esistenza di una impossibilità assoluta di recupero dell'aiuto concesso mediante l'esenzione.

10.1.   Recupero dell'aiuto concesso mediante l'esenzione

(228)

Qualsiasi mancato gettito fiscale derivante dall'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties tra il 1o gennaio 2011 e il giorno precedente l'entrata in vigore dei rispettivi emendamenti che hanno reso tassabili gli interessi da prestiti infragruppo e le royalties deve essere recuperato nella misura in cui si tratti di redditi maturati o aventi origine a Gibilterra (110).

(229)

Come spiegato nel considerando 82, il reddito derivante da royalties percepito da un'impresa di Gibilterra si ritiene maturato e avente origine a Gibilterra. Le autorità del Regno Unito sono pertanto tenute a recuperare il mancato gettito fiscale presso qualsiasi impresa di Gibilterra che abbia percepito reddito derivante da royalties nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013.

(230)

Per quanto riguarda il reddito da interessi da prestiti infragruppo percepito da imprese di Gibilterra nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 30 giugno 2013, al fine di determinare se tali redditi siano stati maturati o abbiano avuto origine a Gibilterra, le autorità del Regno Unito devono applicare la norma del «situs del prestito» descritta nel considerando 82, in linea con il principio di territorialità.

(231)

Qualora le autorità del Regno Unito concludano che il reddito da interessi da prestiti infragruppo sia stato maturato o abbia avuto origine a Gibilterra, occorre recuperare presso l'impresa in questione il mancato gettito fiscale imputabile alla non tassazione di tale reddito.

10.2.   Recupero dell'aiuto concesso alle cinque imprese di Gibilterra in relazione alla loro partecipazione nelle CV neerlandesi

(232)

Le autorità del Regno Unito sono tenute ad abolire la pratica della non tassazione della quota di ciascuna impresa di Gibilterra, individuata nel considerando 160, dei redditi derivanti da royalties e da interessi da prestiti infragruppo generati dalla CV neerlandese della quale tale impresa detiene una partecipazione.

(233)

Le autorità del Regno Unito sono inoltre tenute a recuperare il mancato gettito fiscale determinato da tali cinque imprese di Gibilterra a seguito della non tassazione delle loro quote di reddito derivante da royalties e dagli interessi da prestiti infragruppo generati dalle CV in questione.

(234)

Il recupero deve coprire il mancato gettito fiscale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e la data in cui le autorità del Regno Unito aboliscono la pratica di non tassare il reddito delle imprese di Gibilterra derivanti dalla loro partecipazione alle CV neerlandesi di cui al considerando 232.

(235)

Per quanto concerne il reddito derivante da royalties delle imprese di Gibilterra derivanti dalla loro partecipazione in CV neerlandesi, le autorità del Regno Unito devono recuperare gli importi corrispondenti al mancato gettito fiscale in relazione a tali redditi durante l'intero periodo definito nel considerando precedente.

(236)

Per quanto concerne il reddito da interessi da prestiti infragruppo delle imprese di Gibilterra derivanti dalla loro partecipazione in CV neerlandesi, l'aiuto va recuperato presso tali imprese come segue:

per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 30 giugno 2013, le autorità del Regno Unito devono stabilire innanzitutto se gli interessi sono stati maturati o hanno avuto origine a Gibilterra. Tale valutazione va effettuata applicando la norma del «situs del prestito» descritta al considerando 82. Nella misura in cui il reddito da interessi è maturato o ha avuto origine a Gibilterra, le autorità del Regno Unito devono recuperare il mancato gettito fiscale dovuto alla non tassazione di tali redditi;

per il periodo dal 1o gennaio 2014, le autorità del Regno Unito devono recuperare il mancato gettito fiscale dovuto alla non tassazione di tali redditi, qualora questi ultimi ammontino ad almeno 100 000 GBP l'anno per impresa di provenienza.

(237)

Alla luce delle osservazioni di cui ai considerando della sezione 8.3.2, la Commissione ritiene che il Regno Unito debba, innanzitutto, recuperare l'aiuto illegale e incompatibile concesso alle imprese di Gibilterra presso queste ultime. Qualora non fosse possibile recuperare l'intero importo dell'aiuto da un'impresa di Gibilterra pertinente, il Regno Unito deve recuperare l'importo residuo di tale aiuto da altre entità che costituiscono una singola unità economica con tale società di Gibilterra, ossia la BV neerlandese, la CV neerlandese o la società madre pertinenti dell'impresa di Gibilterra, in modo da garantire che il vantaggio concesso sia eliminato e la situazione preesistente sul mercato sia ripristinata attraverso il recupero.

11.   MODIFICHE LEGISLATIVE E NORMATIVE PROMULGATE DA GIBILTERRA

(238)

Sebbene nella maggior parte dei casi la concessione di ruling fiscali che rientrano nell'ambito del procedimento formale non abbia comportato la concessione di aiuti di Stato, dall'indagine della Commissione è emerso che nel regime di tassazione applicato a Gibilterra erano presenti carenze che potrebbero essere sfruttate dalle multinazionali per finalità di pianificazione fiscale. In particolare, è stato riscontrato che il regime territoriale di tassazione gestito a Gibilterra potrebbe creare opportunità per la pianificazione fiscale transfrontaliera (con un rischio significativo di non tassazione degli utili delle imprese interessate sia a Gibilterra sia nei paesi in cui le attività vengono effettivamente svolte). Inoltre, da tale indagine è emerso che il regime di territorialità può potenzialmente conferire una discrezionalità troppo ampia alle autorità fiscali in assenza di linee guida chiare su come applicare concretamente il principio di territorialità.

(239)

Inoltre, l'inchiesta ha messo in luce talune carenze nella procedura per la concessione di ruling fiscali, in particolare l'assenza di procedure specifiche che prevedano requisiti chiari tanto per il richiedente quanto per le autorità fiscali e l'assenza di adeguate procedure di controllo ex ante ed ex post.

(240)

Infine, sono state individuate carenze anche in relazione alla disposizione generale antielusione, nonché alle norme sui prezzi di trasferimento, previste all'articolo 40 dell'ITA 2010 poiché l'applicazione della disposizione è subordinata all'esistenza di un «accordo artificioso».

(241)

Nessuna di queste carenze costituisce un aiuto di Stato di per sé. Tuttavia, in mancanza di misure appropriate per porre rimedio a tali carenze, le autorità fiscali possono godere di un eccessivo livello di discrezionalità nell'applicazione delle norme, circostanza questa che può aumentare il rischio di concessione di aiuti di Stato. Inoltre, tali carenze hanno contribuito ai dubbi sollevati dalla Commissione nella decisione di estendere il procedimento.

(242)

Al fine di affrontare tali carenze, il governo di Gibilterra ha convenuto di introdurre modifiche legislative e normative in relazione alla propria procedura di ruling fiscale, al principio di territorialità e alle norme antiabuso/sui prezzi di trasferimento. Secondo la Commissione, le modifiche, adottate nell'ottobre del 2018, costituiscono un significativo passo avanti nel miglioramento della trasparenza e nella riduzione della discrezionalità nell'applicazione delle norme in materia di imposte sul reddito di Gibilterra.

(243)

Le modifiche, che sono state pubblicate e adottate il 25 ottobre 2018, possono essere sintetizzate come segue:

adozione di una nota orientativa (111) sull'applicazione del principio di territorialità che fornisca esempi concreti su un'ampia serie di attività e introduca requisiti di monitoraggio espliciti in relazione alle imprese non soggette a tassazione a Gibilterra;

adozione di atti legislativi e normativa (112) in relazione agli aspetti procedurali dei ruling fiscali, che comprendano i seguenti requisiti: 1) la domanda di ruling fiscale deve comprendere una descrizione dettagliata delle attività aziendali, accompagnata da una indicazione chiara di dove si svolgono le attività; 2) il ruling può essere concesso soltanto per un periodo massimo di tre anni e deve includere una dichiarazione completa dei motivi che ne giustificano la concessione, compresa, se del caso, un'analisi completa dei prezzi di trasferimento; 3) introduzione di un sistema di controllo che preveda verifiche tanto ex ante quanto ex post sui ruling fiscali; e 4) pubblicazione da parte delle autorità fiscali almeno una volta l'anno di raccolte anonimizzate di ruling fiscali o sintesi;

adozione di atti legislativi destinati a modificare l'ITA 2010 (113) al fine di garantire che la disposizione antielusione e le norme in materia di prezzi di trasferimento si applichino indipendentemente dal fatto che l'accordo pertinente sia o meno artificioso.

(244)

Infine, è altresì importante osservare che Gibilterra ha approvato una modifica dell'articolo 29 dell'ITA 2010 (114) avente l'obiettivo di imporre a tutte le imprese registrate a Gibilterra di presentare una dichiarazione dei redditi, a prescindere dal fatto che esse dispongano di reddito maturato o avente origine a Gibilterra e indipendentemente dal fatto che esse chiedano o meno un ruling fiscale. Tale modifica è entrata in vigore il 1o gennaio 2016.

12.   CONCLUSIONE

(245)

La Commissione ritiene che il Regno Unito abbia attuato illegittimamente il regime di esenzione a favore del reddito derivante da interessi da prestiti infragruppo e da royalties a Gibilterra, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. La Commissione constata inoltre che tale regime costituisce un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(246)

La Commissione ritiene che il trattamento fiscale concesso dal governo di Gibilterra sulla base dei ruling fiscali a favore di cinque imprese di Gibilterra aventi partecipazioni in società in accomandita semplice neerlandesi (Commanditaire Vennootschappen) che hanno ricevuto reddito derivante da royalties e da interessi da prestiti infragruppo si configuri come singole misure di aiuto di Stato, attuate illegittimamente in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e incompatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

(247)

Il Regno Unito è tenuto a recuperare tale aiuto di Stato presso i beneficiari conformemente all'articolo 16 del regolamento di procedura. Il Regno Unito deve altresì garantire che nessun aiuto supplementare sia concesso in futuro ai beneficiari o a una qualsiasi delle società del loro gruppo in ragione dell'esenzione del reddito derivante da interessi da prestiti infragruppo e da royalties o del trattamento fiscale stabilito nei ruling fiscali contestati.

(248)

Poiché il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di lasciare l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, i trattati cesseranno di essere applicati al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in sua mancanza, due anni dopo la notifica, fatto salvo il caso in cui il Consiglio europeo, in accordo con il Regno Unito, decida di prorogare tale termine. Di conseguenza, e fatta salva qualsiasi disposizione dell'accordo di recesso, la presente decisione si applica soltanto fino a quando il Regno Unito cesserà di essere uno Stato membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il regime di aiuti di Stato sotto forma di esenzione fiscale del reddito da interessi da prestiti infragruppo applicabile a Gibilterra ai sensi della legge sull'imposta sul reddito del 2010 tra il 1o gennaio 2011 e il 30 giugno 2013 e attuato illegittimamente da Gibilterra in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

2.   Il regime di aiuti di Stato sotto forma di esenzione fiscale del reddito derivante da royalties applicabile a Gibilterra ai sensi della legge sull'imposta sul reddito del 2010 tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013 e attuato illegittimamente da Gibilterra in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 2

Gli aiuti di Stato individuali concessi dal governo di Gibilterra, in base ai ruling fiscali (di cui nell'allegato, ruling n. 83, 84, 139, 140 e 144) concessi a favore di cinque imprese di Gibilterra aventi partecipazioni in società in accomandita semplice neerlandesi (Commanditaire Vennootschappen) che hanno ricevuto reddito derivante da royalties e da interessi da prestiti infragruppo, attuati illegittimamente dal Regno Unito in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, sono incompatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 3

1.   La pratica del ruling fiscale ai sensi della legge sull'imposta sul reddito del 2010 non costituisce un regime di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

2.   I 126 ruling, di cui nell'allegato della presente decisione, diversi dai cinque ruling di cui all'articolo 2 e dai 34 ruling di cui al considerando 144 (115), non costituiscono aiuti di Stato individuali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 4

1.   Gli articoli 1 e 2 della presente decisione non si applicano agli aiuti individuali concessi sulla base dei regimi di aiuti di cui all'articolo 1 o sulla base dei ruling fiscali di cui all'articolo 2 se, al momento della concessione di tali aiuti individuali, gli stessi soddisfacevano le condizioni stabilite dal regolamento adottato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (116) che era applicabile al momento della concessione degli aiuti.

2.   Ai fini del presente articolo e dell'articolo 5, si ritiene che gli aiuti individuali siano stati messi a disposizione dei beneficiari, per quanto riguarda ciascun esercizio fiscale, alla data in cui, in assenza del regime di aiuti di cui all'articolo 1 o dei ruling fiscali di cui all'articolo 2, avrebbe dovuto essere versata l'imposta cui l'amministrazione ha rinunciato a causa di tale regime o di tali ruling.

Articolo 5

1.   Il Regno Unito procede al recupero di tutti gli aiuti incompatibili concessi sulla base dei regimi di aiuti di cui all'articolo 1 o dei ruling fiscali di cui all'articolo 2, presso i beneficiari degli stessi.

2.   Qualsiasi aiuto individuale concesso sulla base dei ruling fiscali di cui all'articolo 2 che non possa essere recuperato dall'impresa di Gibilterra in questione è recuperato da altre entità costituenti una singola unità economica con tale società di Gibilterra, ossia la BV neerlandese, la CV neerlandese o la società madre pertinenti dell'impresa di Gibilterra.

3.   Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.

4.   Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 (117) della Commissione.

5.   Il Regno Unito cessa di concedere l'aiuto sulla base dei regimi di aiuti di cui all'articolo 1 o dei ruling fiscali di cui all'articolo 2, con effetto a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 6

1.   Il recupero dell'aiuto conformemente all'articolo 5 è immediato ed effettivo.

2.   Il Regno Unito garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della notifica.

Articolo 7

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno Unito trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:

a)

una valutazione, per ciascuna impresa di Gibilterra che ha generato reddito da interessi da prestiti infragruppo nel periodo tra il 1o gennaio 2011 e il 30 giugno 2013, indicante se tali redditi da interessi siano stati maturati o abbiano avuto origine a Gibilterra, in conformità con la norma del «situs del prestito»;

b)

un elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti sulla base dei regimi di aiuto di cui all'articolo 1, unitamente alle seguenti informazioni per ciascuno di essi e per ciascun esercizio fiscale pertinente:

l'ammontare degli utili conseguiti (indicando separatamente gli utili derivanti da reddito da royalties e quelli derivanti da reddito da interessi da prestiti infragruppo), la base imponibile, l'aliquota dell'imposta sul reddito applicabile, l'ammontare dell'imposta sul reddito versata e l'importo del mancato gettito fiscale;

l'importo complessivo dell'aiuto ricevuto;

c)

le seguenti informazioni per ciascuna delle cinque imprese di Gibilterra che hanno beneficiato di aiuti in ragione dei ruling fiscali di cui all'articolo 2 e per ciascun esercizio fiscale pertinente:

l'ammontare degli utili conseguiti (indicando separatamente gli utili derivanti da reddito da royalties e quelli derivanti da reddito da interessi da prestiti infragruppo), la base imponibile, l'aliquota dell'imposta sul reddito applicabile, l'ammontare dell'imposta sul reddito versata e l'importo del mancato gettito fiscale;

l'importo complessivo dell'aiuto ricevuto;

d)

l'importo totale (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso ciascun beneficiario (per tutti gli esercizi fiscali soggetti a recupero);

e)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione;

f)

documenti che comprovino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l'aiuto.

2.   Il Regno Unito tiene informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al completamento del recupero conformemente all'articolo 5. Su richiesta della Commissione, trasmette informazioni a quest'ultima sulle misure nazionali già adottate e su quelle pianificate per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 8

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)  GU C 348 del 28.11.2013, pag. 184 e GU C 369 del 7.10.2016, pag. 55.

(2)  GU C 348 del 28.11.2013, pag. 184.

(3)  Confederacion Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

(4)  C(2014) 6851 final.

(5)  GU C 369 del 7.10.2016, pag. 55.

(6)  Ricorso proposto il 9 novembre 2016, governo di Gibilterra/Commissione, T-783/16, ECLI:EU:T:2019:127.

(7)  L'ITA 2010 tassa il reddito (maturato o avente origine a Gibilterra) di una «persona». La definizione del termine «persona» è riportata all'articolo 74 dell'ITA 2010 come segue: «il termine “persona” include qualsiasi impresa, aggregata o singola, qualsiasi club, società o altro organismo oppure una o più persone di qualsiasi età, di genere maschile o femminile, e include qualsiasi azienda e associazione di persone».

(8)  Il termine «impresa» è definito all'articolo 74 dell'ITA 2010 come qualsiasi società costituita o registrata ai sensi di qualsiasi legge in vigore a Gibilterra o altrove.

(9)  La nozione di «abitualmente residente», in relazione a un'impresa, è definita all'articolo 74 dell'ITA 2010 per indicare un'impresa avente gestione e controllo siti a Gibilterra oppure un'impresa avente gestione e controllo esercitati al di fuori di Gibilterra da persone abitualmente residenti a Gibilterra ai fini dell'ITA 2010.

(10)  In conformità con l'articolo 11, quarto comma, dell'ITA 2010, se un'impresa abitualmente residente a Gibilterra svolge un'attività commerciale a Gibilterra attraverso una filiale o un'agenzia, gli utili imponibili sono calcolati facendo riferimento a qualsiasi reddito commerciale derivante attraverso o dalla filiale o agenzia e, nella misura in cui sia tassabile, a qualsiasi reddito derivante da proprietà o diritti utilizzati da o detenuti da o per tale filiale o agenzia.

(11)  Tuttavia, i dividendi pagati o pagabili da un'impresa a un'altra non sono soggetti a tassazione.

(12)  L'articolo 74, secondo la versione originariamente emanata, si riferiva all'ubicazione delle attività o alla preponderanza delle attività, tuttavia il riferimento alla preponderanza delle attività è stato eliminato dalla legge (di modifica) sull'imposta sul reddito del 2013.

(13)  Il Comitato giudiziario del Consiglio privato ha sede a Londra e costituisce la massima corte d'appello a Gibilterra. Le sue sentenze sulla legislazione di Gibilterra vincolano l'Ufficio delle entrate di Gibilterra e gli altri organi giurisdizionali di Gibilterra.

(14)  Commissioner of Inland Revenue (sovraintendente dell'Agenzia delle entrate)/Hang Seng Bank Ltd [1991] 1 AC 306.

(15)  Commissioner of Inland Revenue/HK-TVB International Ltd [1992] 2 AC 397.

(16)  Osservazioni del Regno Unito, del 14.11.2013, pag. 2.

(17)  La tabella C dell'allegato 1 dell'ITA 2010, nella sua versione originariamente emanata, non includeva questa categoria di reddito.

(18)  Ciò si applica alle imprese che svolgono attività di prestito di denaro al pubblico in generale o a imprese che ricevono interessi su fondi derivanti da attività di raccolta dei depositi.

(19)  Regolamento (di modifica) sull'imposta sul reddito 2013, pubblicato nel secondo supplemento della Gazzetta di Gibilterra n. 4006 del 6 giugno 2013.

(20)  Legge (di modifica) sull'imposta sul reddito 2013, pubblicata nel primo supplemento della Gazzetta di Gibilterra n. 4049 del 24 dicembre 2013.

(21)  Cfr. ad esempio sentenza dell'8 settembre 2011, Paint Graphos e altri, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punti 73 e seguenti.

(22)  Questa norma è stata applicata al fine di determinare se i redditi da interessi fossero imponibili a seguito del principio di territorialità. Tale valutazione si basa sui seguenti criteri cumulativi: a) il luogo di residenza del debitore; b) la fonte dalla quale vengono versati gli interessi; c) il luogo in cui vengono versati gli interessi; e d) la natura e l'ubicazione del titolo per il debito.

(23)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(24)  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

(25)  Di conseguenza gli argomenti presentati dal Regno Unito e dagli interessati riguardanti altri redditi passivi oppure un periodo successivo all'entrata in vigore degli emendamenti del 2013 non sono trattati nella presente decisione.

(26)  Cfr., tra l'altro, la sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e altri, C-20/15 P e C-21/15 P, ECLI:EU:C:2016:981, punto 53.

(27)  Cfr. sentenza del 15 novembre 2011, Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata.

(28)  Cfr. sentenza del 17 novembre 2009, presidente del Consiglio dei ministri/Regione Sardegna, C-169/08 ECLI:EU:C:2009:709, punto 58.

(29)  Sentenza dell'8 novembre 2001, Adria-Wien Pipeline, C-143/99, ECLI:EU:C:2001:598, punto 38.

(30)  Cfr. sentenza del 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, C-66/02, ECLI:EU:C:2005:768, punto 78; sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 132; sentenza del 9 ottobre 2014, Ministerio de Defensa and Navantia, C-522/13, ECLI:EU:C:2014:2262, punti da 21 a 31.

(31)  Sentenza del 15 giugno 2006, Air Liquide Industries Belgium SA, cause riunite C-393/04 e C-41/05, ECLI:EU:C:2006:403, punto 30 e sentenza del 15 marzo 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, ECLI:EU:C:1994:100, punto 14.

(32)  Tale valutazione si basa sui seguenti criteri cumulativi: a) il luogo di residenza del debitore; b) la fonte dalla quale vengono versati gli interessi; c) il luogo in cui vengono versati gli interessi; e d) la natura e l'ubicazione del titolo per il debito (se del caso).

(33)  Prima decisione di avvio, considerando da 48 a 57.

(34)  Sentenza del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, punti 57 e seguenti.

(35)  Sentenza dell'11 settembre 2008, Unión General de Trabajadores de La Rioja e altri, cause riunite da C-428/06 a C-434/06, ECLI:EU:C:2008:488, punti 47 e seguenti.

(36)  Tale valutazione della selettività regionale è stata confermata dal Tribunale nella sentenza del 18 dicembre 2008, Government of Gibraltar e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Commissione, cause riunite T-211/04 e T-215/04, ECLI:EU:T:2008:595, punti 76-116. Sebbene tale sentenza sia stata impugnata, la valutazione della selettività regionale non è stata esaminata dalla Corte di giustizia.

(37)  Cfr. sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group, cause riunite C-20/15 P e C-21/15 P, ECLI:EU:C:2016:981, punto 57 e giurisprudenza ivi citata.

(38)  Cfr. sentenza dell'8 settembre 2011, Paint Graphos, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punto 65.

(39)  Sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, punto 91; sentenza del 28 giugno 2018, Lowell Financial Services GmbH/Commissione, C-219/16 P, ECLI:EU:C:2018:508, punto 92.

(40)  Sentenza del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C-487/06 P, ECLI:EU:C:2008:757, punti 85 e 89 e la giurisprudenza ivi citata, nonché la sentenza dell'8 settembre 2011Commissione/Regno dei Paesi Bassi (NOx), C-279/08 P, ECLI:EU:C:2011:551, punto 51.

(41)  Cfr. Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1), punto 133.

(42)  Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato, punto 134.

(43)  http://www.gibraltarlaws.gov.gi/articles/2010-21o.pdf, cfr. pag. 16.

(44)  Osservazioni del Regno Unito del 14 settembre 2012.

(45)  Cfr. a tale proposito la sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group, cause riunite C-20/15 P e C-21/15 P, ECLI:EU:C:2016:981, punto 92: «[n]elle decisioni controverse, infatti, la Commissione, al fine di qualificare la misura contestata come misura selettiva, ha fatto valere la circostanza che del vantaggio fiscale attribuito da tale misura non beneficiavano senza distinzione tutti gli operatori economici che si trovavano oggettivamente in una situazione analoga, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dal regime tributario comune spagnolo, giacché le imprese residenti che realizzavano acquisizioni di partecipazioni azionarie del medesimo tipo in società fiscalmente domiciliate in Spagna non potevano ottenere siffatto vantaggio» (corsivo aggiunto dalla Commissione); secondo questa stessa logica, cfr. punti 22 e 68. Analogamente, cfr. sentenza del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione, C-217/03, ECLI:EU:C:2005:266, punto 95; sentenza del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, punto 56; sentenza del 17 settembre 2009, Commissione/Koninklijke FrieslandCampina, C-519/07 P, ECLI:EU:C:2009:556, punti da 2 a 7; e sentenza dell'8 settembre 2011, Paint Graphos, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punto 50. Cfr. anche la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato, punto 134.

(46)  Nella loro osservazione del 18 aprile 2013, le autorità del Regno Unito hanno confermato che il sistema di riferimento ai sensi dell'ITA 2010 è il regime territoriale di tassazione in base al quale il reddito maturato o avente origine a Gibilterra è soggetto a imposte a Gibilterra. Tali autorità hanno altresì affermato che tale regime si applica a tutte le imprese afferenti a tutti i settori dell'industria, della finanza e del commercio ed è universale in termini di applicazione.

(47)  Prima dell'entrata in vigore delle modifiche che hanno assoggettato a tassazione gli interessi da prestiti infragruppo e le royalties, tali tipologie di reddito non erano comprese in alcuno dei tipi di reddito specificati nell'allegato 1 dell'ITA 2010 e, pertanto, non erano soggette a tassazione a Gibilterra.

(48)  Articolo 11, primo comma, e articolo 74, dell'ITA 2010.

(49)  Osservazioni delle autorità del Regno Unito presentate il 14 settembre 2012.

(50)  Cfr. decisione della Commissione del 16 ottobre 2013 nel caso di aiuti di Stato SA.34914 (2013/C) (ex 2013/NN) — regime di tassazione delle imprese in Gibilterra (GU C 348 del 28.11.2013, pag. 184).

(51)  Per le ragioni illustrate nella sezione 8.3.1.2., l'analisi delle imprese riceventi reddito derivante da royalties ha compreso le cinque imprese di Gibilterra, alle quali sono stati concessi ruling fiscali, inclusi nei 165 ruling rientranti nell'ambito del procedimento esteso aperto nell'ottobre del 2014, e che hanno beneficiato di reddito derivante da royalties e da interessi attraverso la loro partecipazione in società in accomandita neerlandesi.

(52)  Cfr. sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group, cause riunite C-20/15 P e C-21/15 P, EU:C:2016:981, punto 80.

(53)  Cfr. sentenza del 15 novembre 2011, Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, punto 106.

(54)  In determinate situazioni, a seconda delle norme fiscali applicabili, la deducibilità dei pagamenti di interessi o royalties può essere limitata al livello dell'impresa che effettua il pagamento in ragione di norme di limitazione degli interessi, norme sui prezzi di trasferimento o altre norme antiabuso.

(55)  Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 49), come modifica da ultimo dalla direttiva 2013/13/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di fiscalità a motivo dell'adesione della Repubblica di Croazia (GU L 141 del 28.5.2013, pag. 30).

(56)  Il Regno Unito ha affermato che l'esenzione si applica in generale a tutti i settori dell'industria, della finanza e del commercio e non favorisce alcun settore economico particolare. Inoltre, con particolare riferimento all'esenzione a favore del reddito da royalties, Gibilterra ha indicato che le imprese che hanno ricevuto royalties durante il triennio nel quale era in vigore la non imponibilità fiscale erano attive in settori diversi quali la vendita di prodotti alimentari al dettaglio, abbigliamento di alto livello, giochi e assicurazioni. Tali settori sono settori liberalizzati, soggetti a concorrenza e che comportano scambi all'interno dell'Unione. Anche le informazioni accessibili al pubblico in relazione ai beneficiari dell'esenzione a favore del reddito da royalties dimostrano che le imprese beneficiarie fanno parte di gruppi attivi sui mercati dell'Unione.

(57)  Sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech/The Parking Adjudicator, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, punto 66; sentenza dell'8 maggio 2013, Libert e altri, cause riunite C-197/11 e C-203/11, ECLI:EU:C:2013:288, punto 77; e sentenza del 25 luglio 2018, Commissione/Lico Leasing SA e altri, C-128/16 P, ECLI:EU:C:2018:591, punto 84.

(58)  Le eccezioni di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato riguardano: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; e c) gli aiuti concessi a talune regioni della Repubblica federale di Germania.

(59)  Le eccezioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato riguardano: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di talune regioni; b) gli aiuti destinati a promuovere progetti importanti di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio; ed e) gli aiuti determinati con decisione del Consiglio.

(60)  Sentenza del 12 settembre 2007, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione, T-68/03, ECLI:EU:T:2007:253, punto 34.

(61)  Cfr. sentenza del 26 aprile 2018, ANGED/Diputación General de Aragón, cause riunite C-236/16 e C-237/16, ECLI:EU:C:2018:291 punto 38 e sentenza del 15 novembre 2011, Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, punto 97.

(62)  Cfr. sentenza del 10 dicembre 1969, Commissione/Francia, cause riunite 6/69 e 11/69, ECLI:EU:C:1969:68, punto 17 e sentenza del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, 173/73 ECLI:EU:C:1974:71, punto 13. Sentenza del 22 giugno 2006, Regno del Belgio e Forum 187 ASBL/Commissione, cause riunite C-182/03 e C-217/03, ECLI:EU:C:2006:416, punto 81; Sentenza del 15 novembre 2011, Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732; sentenza del 29 marzo 2012, 3M Italia, C-417/10, ECLI:EU:C:2012:184, punto 25 e ordinanza del 29 marzo 2012, Safilo, C-529/10, ECLI:EU:C:2012:188, punto 18. Cfr. anche sentenza del 25 marzo 2015, Belgio/Commissione, T-538/11, ECLI:EU:T:2015:188, punto 66.

(63)  Cfr. documento di lavoro interno della DG Concorrenza sugli aiuti di Stato e i ruling fiscali, punto 5, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/working_paper_tax_rulings.pdf (in inglese).

(64)  Cfr. comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato («comunicazione sulla nozione di aiuto») (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1, punto 170).

(65)  Tali dubbi sono illustrati in dettaglio al considerando 32 di detta decisione.

(66)  Cfr. in particolare il considerando 53 della decisione di estendere il procedimento.

(67)  La fonte del reddito e l'ubicazione del titolo sono di particolare rilevanza ai fini della determinazione del fatto che il reddito da interessi sia maturato o abbia origine a Gibilterra (applicazione della norma del «situs del prestito»).

(68)  In assenza dell'esenzione dei redditi da interessi da prestiti infragruppo a norma dell'ITA 2010, il reddito sarebbe stato soggetto al principio di territorialità e, di conseguenza, alla norma del «situs del prestito». Data la provenienza estera di tali interessi e l'ubicazione del titolo del prestito, molto probabilmente il reddito derivante da interessi da prestiti infragruppo sarebbe stato considerato maturato o avente origine al di fuori di Gibilterra.

(69)  Osservazioni presentate dal Regno Unito in data 21.2.2018.

(70)  I ruling relativi alla tassazione di tali redditi rientrano potenzialmente nell'ambito di applicazione del procedimento di indagine in relazione all'esenzione degli interessi da prestiti infragruppo e del reddito derivante da royalties (in particolare per quanto concerne gli interessi da prestiti infragruppo e le royalties generate rispettivamente prima del 1o luglio 2013 e del 1o gennaio 2014) e qualsiasi mancato gettito fiscale derivante dall'esenzione di tali redditi può essere soggetto a recupero conformemente alla sezione 10 della presente decisione. Tali 34 ruling sono riportati nell'allegato come i ruling n. 7, 33, 35, 45, 47, 57, 58, 81, 82, 86, 89, 95, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131 e 158.

(71)  Conformemente al considerando 144, ciò non pregiudica gli eventuali aiuti concessi in relazione ai 34 ruling relativi a reddito passivo a seguito dell'attuazione del regime di aiuti esaminato nella sezione 7 della presente decisione.

(72)  Conformemente al considerando 144, ciò non pregiudica gli eventuali aiuti concessi in relazione ai 34 ruling relativi a reddito passivo a seguito dell'attuazione del regime di aiuti esaminato nella sezione 7 della presente decisione.

(73)  Conformemente al considerando 144, ciò non pregiudica gli eventuali aiuti concessi in relazione ai 34 ruling relativi a reddito passivo a seguito dell'attuazione del regime di aiuti esaminato nella sezione 7 della presente decisione.

(74)  In realtà, ai sensi del diritto neerlandese, occorre operare una distinzione tra CV aperte e CV chiuse. Tale distinzione dipende dal fatto che l'accesso di nuovi soci e il trasferimento delle quote di partecipazione siano subordinati all'autorizzazione di tutti gli altri soci o meno. Mentre una CV aperta è considerata di per sé un soggetto passivo (opaco), una CV chiusa è considerata un'entità trasparente e, quindi, non soggetta a imposta sul reddito delle società. Nel caso di specie, le CV pertinenti sono CV chiuse. Tale classificazione è tuttavia irrilevante ai fini del trattamento fiscale a Gibilterra della CV (conformemente ai principi del diritto comune).

(75)  Cfr. in particolare il manuale interno pubblicato dall'HM Revenue & Customs (agenzia delle entrate fiscali e doganali del Regno Unito) in materia di Classificazione delle entità straniere ai fini fiscali nel Regno Unito, come aggiornato da ultimo il 9 gennaio 2018, https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm180010).

(76)  Per quanto concerne il reddito derivante da interessi da prestiti infragruppo, ciò si applicherebbe soltanto nella misura in cui gli interessi percepiti o da percepire da qualsiasi singola impresa sia pari ad almeno 100 000 GBP.

(77)  La classe 3 A, lettera b), tabella C dell'allegato 1 prevede che le royalties siano considerate maturare e avere origine a Gibilterra laddove l'impresa che percepisce il reddito derivante da royalties sia un'impresa registrata a Gibilterra. Tale norma non pregiudica la conclusione secondo la quale le imprese pertinenti registrate a Gibilterra sono soggette a imposta sulla loro quota di redditi derivanti da royalties generati a livello di CV neerlandesi, in quanto la quota pertinente di qualsiasi reddito percepito dalle CV è considerata ricevuta direttamente dalle imprese di Gibilterra che detengono una partecipazione nelle CV neerlandesi.

(78)  L'articolo 74 definisce la nozione di persone come «qualsiasi impresa, aggregata o singola, qualsiasi club, società o altro organismo oppure una o più persone di qualsiasi età, di genere maschile o femminile, e include qualsiasi azienda e associazione di persone, nonché qualsiasi altra entità definita nei regolamenti emessi ai sensi della presente legge».

(79)  Denominata «impresa potenziale» nella decisione di estendere il procedimento.

(80)  Denominata «impresa potenziale» nella decisione di estendere il procedimento.

(81)  Gli importi degli utili realizzati dalle CV pertinenti per gli esercizi fiscali 2012, 2013 e 2017 non sono noti.

(82)  I conti annuali delle CV pertinenti sono denominati in USD. L'esercizio fiscale per MJN Holdings (Gibraltar) Ltd., Heidrick & Struggles (Gibraltar) Holdings Ltd. ed Heidrick & Struggles (Gibraltar) Ltd. si chiude al 31 dicembre. Al contrario, quello per Ash (Gibraltar) One Ltd. e Ash (Gibraltar) Two Ltd. si chiude al 30 settembre.

(83)  Sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Deutsche Post, C-399/08 P, ECLI:EU:C:2010:481, punto 39 e giurisprudenza ivi citata.

(84)  Fino al 31 dicembre 2015 un'impresa di Gibilterra che non presentava redditi imponibili, ad esempio perché riceveva soltanto dividendi da un'altra impresa, non era tenuta a depositare una dichiarazione dei redditi.

(85)  Cfr. sentenza del 15 novembre 2011, Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata.

(86)  Cfr. sentenza del 15 novembre 2011,Commissione/Government of Gibraltar e Regno Unito, cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, ECLI:EU:C:2011:732, punto 72 e la giurisprudenza ivi citata.

(87)  Sentenza del 20 novembre 2003, GEMO SA, C-126/01, ECLI:EU:C:2003:622, punto 41 e giurisprudenza citata.

(88)  Sentenza del 17 settembre 1980, Phillip Morris, 730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11 e sentenza del 15 giugno 2000, Alzetta ECLI:EU:T:2000:151, cause riunite T-298/97, T-312/97 ecc., punto 80.

(89)  Cfr. comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («nozione di aiuto di Stato») (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1), punto 67 e giurisprudenza citata.

(90)  Sentenza del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, 173/73, ECLI:EU:C:1974:71, punto 13.

(91)  Cfr. sentenza del 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, C-66/02, ECLI:EU:C:2005:768, punto 78; sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 132; sentenza del 9 ottobre 2014, Ministerio de Defensa and Navantia, C-522/13, ECLI:EU:C:2014:2262, punti da 21 a 31.

(92)  Tali ruling erano ancora in vigore nel momento in cui sono state svolte le verifiche.

(93)  Cfr. sentenza del 18 luglio 2013, P Oy, C-6/12, ECLI:EU:C:2013:525, punto 17; sentenza del 9 ottobre 2014, Ministerio de Defensa and Navantia, C-522/13, ECLI:EU:C:2014:2262, punto 32.

(94)  Cfr. sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group, cause riunite C-20/15 P e C-21/15 P, ECLI:EU:C:2016:981, punto 57 e giurisprudenza ivi citata.

(95)  Cfr. sentenza dell'8 settembre 2011, Paint Graphos, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2011:550, punto 65.

(96)  Cfr. in particolare il manuale interno pubblicato dall'HM Revenue & Customs (agenzia delle entrate fiscali e doganali del Regno Unito) in materia di Classificazione delle entità straniere ai fini fiscali nel Regno Unito, come aggiornato da ultimo il 9 gennaio 2018, https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm180010

(97)  Seppur molto concisi, i cinque ruling pertinenti sembrano fondarsi sul fatto che il reddito passivo (comprese le royalties) non era soggetto a imposizione ai sensi dell'ITA 2010.

(98)  Dal 1o luglio 2013 i redditi da interessi da prestiti infragruppo sono soggetti a tassazione nella misura in cui l'importo percepito o da percepire da qualsiasi fonte sia almeno pari a 100 000 GBP l'anno.

(99)  Sentenza del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, punti 52 e 80 e la giurisprudenza ivi citata.

(100)  Sentenza dell'8 settembre 2011, Paint Graphos, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2009:550, punto 69.

(101)  Sentenza del 6 settembre 2006, Portogallo/Commissione, C-88/03, ECLI:EU:C:2006:511, punto 81.

(102)  Sentenza dell'8 settembre 2011, Paint Graphos, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, ECLI:EU:C:2009:550, punto 69.

(103)  Sentenza del 12 luglio 1984, Hydrotherm, C-170/83, ECLI:EU:C:1984:271, punto 11. Cfr. anche sentenza del 14 ottobre 2004, Pollmeier Malchow/Commissione, T-137/02, ECLI:EU:T:2004:304, punto 50.

(104)  Sentenza del 16 dicembre 2010, Acea Electrabel Produzione SpA/Commissione, C-480/09 P, ECLI:EU:C:2010:787, punti da 47 a 55; sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 112.

(105)  Sentenza del 12 luglio 1973, Commissione/Germania, ECLI:EU:C:1973:87, punto 13.

(106)  Cfr. sentenza del 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325, punto 75.

(107)  Cfr. sentenza del 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, punti 64 e 65.

(108)  Cfr. sentenza del 18 ottobre 2007, Commissione/Francia, C441/06, ECLI:EU:C:2007:616, punto 29 e la giurisprudenza ivi citata.

(109)  Cfr. sentenza del 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commissione, C-622/16 P, ECLI:EU:C:2018:873, punto 91; sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/Francia, C-37/14, ECLI:EU:C:2015:90, punto 66; sentenza del 12 dicembre 2013, Commissione/Italia, C-411/12, ECLI:EU:C:2013:832, punto 37.

(110)  Come spiegato nel considerando 144 della presente decisione, qualsiasi aiuto concesso sulla base dei 34 ruling relativi al trattamento fiscale del reddito passivo (durante il periodo precedente l'entrata in vigore delle modifiche del 2013) è considerato parte dell'aiuto individuato nella sezione 7 e può comportare un aiuto che deve essere recuperato conformemente ai considerando 229 e 230.

(111)  Cfr. «Guidance Accrued and Derived 2018» [Orientamenti sul reddito maturato e avente origine 2018]. Il testo completo è disponibile all'indirizzo: https://www.gibraltar.gov.gi/new/downloads-ito.

(112)  Cfr. «Income Tax (Tax Rulings) Rules 2018» [Norme (sui ruling fiscali) in materia di imposta sul reddito 2018]. Il testo completo è disponibile all'indirizzo: http://www.gibraltarlaws.gov.gi/articles/2018s227.pdf. Cfr. anche «Guidance on Tax Rulings (Procedure) 2018» [Orientamenti in materia di (procedura dei) ruling fiscali 2018], il cui testo completo è disponibile all'indirizzo: https://www.gibraltar.gov.gi/new/downloads-ito.

(113)  Cfr. «Income Tax (Amendment) Regulations 2018» [Regolamento (di modifica) sull'imposta sul reddito 2018]. Il testo completo è disponibile all'indirizzo: http://www.gibraltarlaws.gov.gi/articles/2018=228.pdf.

(114)  Income Tax (Amendment) Act 2015 [legge (di modifica) dell'imposta sul reddito 2015] del 6 agosto 2015.

(115)  I 34 ruling (di cui nell'allegato, ruling n. 7, 33, 35, 45, 47, 57, 58, 81, 82, 86, 89, 95, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131 e 158) riguardano il trattamento fiscale di reddito passivo. L'aiuto in relazione a tali ruling (durante il periodo antecedente l'entrata in vigore delle modifiche del 2013) è trattato ai sensi dell'articolo 1 della presente decisione.

(116)  Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

(117)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO

Denominazione sociale dell'impresa

Data di concessione

Descrizione delle attività

Classificazione del ruling (alla luce della sezione 8.2.1)

1.

KaiRo Management Limited

7.1.2011

Servizi, consulenza aziendale

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

2.

Thurlestone Shipping (Overseas) Limited

10.1.2011

Servizi, intermediario nel settore navale

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

3.

Mina Corp Limited

10.1.2011

Commercio, vendita di prodotti petroliferi

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

4.

Red Star Enterprises Limited

10.1.2011

Commercio, vendita di prodotti petroliferi

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

5.

BO (Middle East) Limited

12.1.2011

Commercio, importazione di mobili

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

6.

THE One (Middle East) Limited

12.1.2011

Commercio, importazione di mobili

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

7.

THE One Retail Network (International) Limited

12.1.2011

Holding, concessione in licenza di proprietà intellettuale

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

8.

THE One Music Limited

12.1.2011

Commercio, produzione e vendita di CD

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

9.

Impresa potenziale

12.1.2011

Holding, concessione in licenza di proprietà intellettuale

L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.

10.

Link Holdings (Gibraltar) Limited

14.1.2011

Commercio, reddito da canoni di locazione

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

11.

European Mail Union Limited

28.1.2011

Commercio, fornitura di servizi di inoltro di posta

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

12.

Ansellia Aviation Limited

31.1.2011

Impresa proprietaria di beni, proprietà (aeromobili)

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

13.

Impresa potenziale

4.2.2011

Beneficiario in un trust

L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.

14.

Impresa potenziale

7.2.2011

Erogazione di prestiti

L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.

15.

Zartello Limited

7.2.2011

Commercio, marketing e servizi correlati

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

16.

Gol International Limited

10.2.2011

Commercio, agente sportivo

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

17.

Graf Von Bismark and Associated Limited

21.2.2011

Commercio, fornitura di gestori di patrimoni

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

18.

Medifour Limited

25.2.2011

Commercio, vendita di prodotti medici

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

19.

Current Technology (Europe) Limited

25.2.2011

Commercio, marketing

L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.

20.

Corporate Consultants Limited

25.2.2011

Servizi, consulenza

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

21.

Alphasol Limited

25.2.2011

Servizi, consulenza

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

22.

Akasha Charters Limited

25.2.2011

Commercio, noleggio di yacht

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

23.

Osato Industries Limited

28.2.2011

Servizi, consulenza

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

24.

Gambit Management Services Limited

1.3.2011

Impresa proprietaria di beni immobili e consulenza

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

25.

Greatheart Underwriting Limited

4.3.2011

Holding di investimento

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

26.

UNILOG, United Logistics & Shipping Operators Limited

9.3.2011

Commercio, gestione di una linea marittima

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

27.

Continental Maritime Limited

15.3.2011

Erogazione di prestiti

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

28.

Baby Basics Limited

15.3.2011

Commercio, marketing

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

29.

Baby Basics (Iberia) Limited

15.3.2011

Commercio, marketing e vendite, formazione

L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.

30.

Baby Basics (International) Limited

15.3.2011

Commercio, distribuzione di prodotti

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

31.

Baby Basics (Asia) Limited

15.3.2011

Commercio, marketing e vendite, formazione

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

32.

Family Roots Limited

15.3.2011

Commercio, marketing

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

33.

Western Mediterranean Holdings Limited

16.3.2011

Holding di investimento

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

34.

M. Benady & Company (Gibraltar) Limited

16.3.2011

Commercio, servizi di gestione

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

35.

Prime Ideas Limited

18.3.2011

Titolare di diritti di proprietà intellettuale

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

36.

Hattrick Limited

21.3.2011

Servizi, consulenza

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

37.

Tubingen Limited

22.3.2011

Impresa proprietaria di beni, yacht a motore

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

38.

Channel Energy (Eire) Limited

24.3.2011

Commercio, stoccaggio e trasporto di petrolio

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

39.

Crane Trading Corporation Limited

24.3.2011

Commercio, motori

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

40.

Europe Income Real Estate Limited

25.3.2011

Erogazione di prestiti

L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.

41.

IMAAG Limited

25.3.2011

Servizi, consulenza

L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.

42.

Impresa potenziale

28.3.2011

Commercio, servizi di marketing

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

43.

Jonsden Properties Limited

28.3.2011

Commercio, servizi di marketing

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

44.

Ellise Trading Group Limited

28.3.2011

Holding, proprietà intellettuale

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

45.

Kamakura Investments Limited

29.3.2011

Holding di investimento

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

46.

Impresa potenziale

1.4.2011

Commercio, pubblicità

L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.

47.

Roxbury Limited

1.4.2011

Impresa proprietaria di brevetti e marchi

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

48.

Roger Bullivant Holdings Limited

1.4.2011

Holding di gruppo

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

49.

Horizon Ventures Limited

1.4.2011

Servizi, consulenza

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

50.

Nidham Holdings Limited

1.4.2011

Servizi, consulenza

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

51.

AMD Limited

1.4.2011

Commercio, vendita di prodotti agricoli

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

52.

Cookstown Properties Limited

5.4.2011

Holding, azioni societarie

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

53.

Burlington English Limited

7.4.2011

Servizi, consulenza

L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.

54.

Burlington Marketing Limited

7.4.2011

Servizi, consulenza

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

55.

Burlington English Limited

11.4.2011

Servizi, consulenza

L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.

56.

Burlington Marketing Limited

11.4.2011

Servizi, consulenza

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

57.

Eastcheap Trading Corporation Limited

14.4.2011

Erogazione di prestiti

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

58.

Horizon Ventures Limited

14.4.2011

Servizi, consulenza

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

59.

Keystone Shipping Limited

4.5.2011

Commercio, noleggio a scafo nudo

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

60.

World Rugby League (Europe) Limited

6.5.2011

Commercio, servizi di marketing

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

61.

World Rugby League Limited

6.5.2011

Commercio, servizi di marketing

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

62.

Lobric Properties Limited

6.5.2011

Commercio, vendita di prodotti agricoli

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

63.

Bushman Limited

6.5.2011

Servizi, consulenza

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

64.

Key Retail Technologies Limited

9.5.2011

Servizi, gestione e consulenza

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

65.

Kinsman Trustees Limited

11.5.2011

Servizi, messa a disposizione di amministratori fiduciari

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

66.

Amicus Trustees Limited

11.5.2011

Servizi, messa a disposizione di amministratori fiduciari

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

67.

Benamara Limited

11.5.2011

Holding di investimento

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

68.

Halstead Investments Limited

11.5.2011

Holding di investimento

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

69.

Nightingale Investments Limited

11.5.2011

Commercio, fornitura di attrezzature per petrolio e gas

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

70.

JST (International) Company Limited

11.5.2011

Servizi, consulenza

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

71.

The Consultants Limited

11.5.2011

Servizi, consulenza

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

72.

Birchall Properties A diffusione limitata

17.5.2011

Erogazione di prestiti

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

73.

Cookstown Properties Limited

19.5.2011

Holding di investimento e detentrice di beni immobili

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

74.

Paramount Healthcare Consulting Limited

20.5.2011

Servizi, consulenza

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

75.

Swerford Holdings Limited

20.5.2011

Commercio, giochi

Ruling relativo all'imposta sul reddito personale che non coinvolge un'impresa soggetta all'imposta sul reddito delle società

76.

Orios Limited

23.5.2011

Commercio, rivenditore al dettaglio online di fiori e articoli da regalo

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

77.

Bushman Limited

23.5.2011

Servizi, consulenza

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

78.

Nautilus Limited

1.6.2011

Impresa proprietaria di beni, yacht a motore

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

79.

Salamba Shipping Limited

1.6.2011

Impresa proprietaria di beni, yacht a motore

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

80.

Repset Limited

1.6.2011

Holding di gruppo

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

81.

McWane (Gibraltar) Holdings Limited

2.6.2011

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

82.

McWane (Gibraltar) Limited

2.6.2011

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

83.

Heidrick and Struggles (Gibraltar) Holdings Limited.

2.6.2011

Erogazione di prestiti

Ruling contestato

84.

Heidrick and Struggles (Gibraltar) Limited.

Limited, GibCo2

2.6.2011

Erogazione di prestiti

Ruling contestato

85.

Walstead Limited

8.6.2011

Commercio, marketing, vendite e ricerca

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

86.

Meritas (Gibraltar) Holdings Limited

8.6.2011

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

87.

Perpetual Systems Limited

9.6.2011

Commercio a Gibilterra

Ruling relativo all'imposta sul reddito personale che non coinvolge un'impresa soggetta all'imposta sul reddito delle società

88.

Loksys (International) Limited

15.6.2011

Commercio a Gibilterra

Ruling relativo all'imposta sul reddito personale che non coinvolge un'impresa soggetta all'imposta sul reddito delle società

89.

Lawnsvale Investments Limited

16.6.2011

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

90.

Oilcom Agency Limited

24.6.2011

Commercio, acquisto e vendita di abbigliamento

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

91.

CT Marketing Limited

30.6.2011

Servizi, consulenza e marketing

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

92.

Navigia Limited

5.7.2011

Servizi, consulenza

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

93.

Ocean Pride Shipping Co. Limited

5.7.2011

Impresa proprietaria di beni, yacht a motore

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

94.

Equilibrium Management Limited

11.7.2011

Erogazione di prestiti

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

95.

Taylan Limited

11.7.2011

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

96.

Impresa potenziale

12.7.2011

Commercio, cambio valuta

L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.

97.

Galva Investments Limited

13.7.2011

Holding di investimento

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

98.

Uniphos Limited

13.7.2011

Servizi, consulenza e marketing

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

99.

Impresa potenziale di consulenza a responsabilità limitata

14.7.2011

Erogazione di prestiti

L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.

100.

Impresa potenziale

22.7.2011

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

101.

Impresa potenziale

5.8.2011

Commercio, marketing

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

102.

Hastings Insurance Group Limited

11.8.2011

Holding di gruppo

Ruling relativo all'imposta sul reddito personale che non coinvolge un'impresa soggetta all'imposta sul reddito delle società

103.

Patron Capital G.P. III Limited

17.8.2011

Erogazione di prestiti

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

104.

Vantini Spur Limited

14.9.2011

Impresa titolare di proprietà intellettuale

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

105.

Tubman (International) Limited

14.9.2011

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

106.

Tubman (Holdings) Limited

14.9.2011

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

107.

Broadstreet (Gibraltar) Limited

30.9.2011

Servizi, consulenza e interessi su prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

108.

Biomet (International) Limited

6.10.2011

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

109.

Biomet (Gibraltar) Holdings Limited

6.10.2011

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

110.

Biomet Inc

6.10.2011

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

111.

Biomet S.a.r.l

6.10.2011

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

112.

Waterside (International) Limited

8.11.2011

Servizi, consulenza aziendale

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

113.

Impresa potenziale - studio legale internazionale

16.11.2011

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

114.

Infor (Gibraltar) Limited

22.11.2011

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

115.

Miller International Limited

24.11.2011

Commercio, vendita di prodotti di movimentazione terra

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

116.

Tipico Services Limited

29.11.2011

Servizi, sostegno amministrativo

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

117.

Select Sports Management Limited

16.12.2011

Servizi, consulenza, agente nel settore del calcio

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

118.

Allabroad Limited

16.12.2011

Commercio, corsi di vela e noleggio di yacht

Effettivamente soggetta a imposta. Redditi maturati e aventi origine a Gibilterra e, quindi, tassabili a Gibilterra

119.

Impresa potenziale

16.12.2011

Servizi, sostegno amministrativo

L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.

120.

Delphi Automotive Services (Gibraltar) A diffusione limitata

20.12.2011

Società controllata

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

121.

8F Leasing (Gibraltar) Limited

22.12.2011

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

122.

8F Leasing SA

22.12.2011

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

123.

8F leasing (Bermuda) Limited

22.12.2011

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

124.

Scan Truck & Trailer Rental Limited

3.1.2012

Commercio, noleggio di autocarri e rimorchi

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

125.

Matterhorn Holdings Limited

16.1.2012

Commercio, vendita di materiali informatici

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

126.

8F Leasing (Gibraltar) Limited

3.2.2012

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

127.

8F Leasing (Bermuda) Limited

3.2.2012

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

128.

8F Leasing SA.

3.2.2012

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

129.

8F Leasing (Gibraltar) Limited

20.2.2012

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

130.

8F Leasing (Bermuda) Limited

20.2.2012

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

131.

8F Leasing SA.

20.2.2012

Erogazione di prestiti

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

132.

Zaida Company Limited

2.3.2012

Commercio, diritti e commissioni su pagamenti

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

133.

Rowan Gorilla V (Gibraltar) Limited

29.3.2012

Commercio, piattaforma di trivellazione petrolifera (noleggio)

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

134.

Rowan Gorilla VII (Gibraltar) Limited

29.3.2012

Commercio, piattaforma di trivellazione petrolifera (noleggio)

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

135.

Rowan Cayman Limited

29.3.2012

Commercio, piattaforma di trivellazione petrolifera (noleggio)

L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.

136.

Rowan Drilling (Gibraltar) Limited

29.3.2012

Commercio, piattaforma di trivellazione petrolifera (noleggio)

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

137.

Rowan Drilling Norway AS

29.3.2012

Commercio, piattaforma di trivellazione petrolifera (noleggio)

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

138.

Kiluya Employment Management Limited

3.5.2012

Servizi, messa a disposizione di ingegneri

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

139.

Ash (Gibraltar) One Limited

8.5.2012

Controllata di un'impresa chimica

Ruling contestato

140.

Ash (Gibraltar) Two Limited

8.5.2012

Controllata di un'impresa chimica

Ruling contestato

141.

Impresa potenziale

12.6.2012

Impresa titolare di proprietà intellettuale

L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.

142.

Partner Invest Limited

21.8.2012

Commercio, costituzione di società

Effettivamente soggetta a imposta. Redditi maturati e aventi origine a Gibilterra e, quindi, tassabili a Gibilterra

143.

Partner Invest Limited

21.8.2012

Commercio, costituzione di società

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

144.

MJN Holdings (Gibraltar) Limited

11.9.2012

Controllata nella struttura del gruppo

Ruling contestato

145.

Fidux Trust Company Limited

9.10.2012

Commercio, erogazione di servizi di trust

Effettivamente soggetta a imposta. Redditi maturati e aventi origine a Gibilterra e, quindi, tassabili a Gibilterra

146.

OED Limited

4.1.2013

Commercio, sviluppo di software

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

147.

Sunbreeze Limited

12.2.2013

Commercio, intermediario online

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

148.

Impresa potenziale

12.4.2013

Impresa titolare di proprietà intellettuale

L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.

149.

Promo 6000 International Limited

22.4.2013

Commercio, marketing e pubblicità

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

150.

Visavi 5x5 Limited

22.4.2013

Commercio, portali di siti web

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

151.

Visavi Activities Limited

22.4.2013

Titolare di quote societarie

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

152.

Visavi Spins Limited

22.4.2013

Commercio, portali di siti web

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

153.

Visavi Portals Limited

22.4.2013

Commercio, portali di siti web

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

154.

Impresa potenziale

10.5.2013

Impresa titolare di proprietà intellettuale

L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.

155.

Scanlan Worldwide Limited

21.5.2013

Commercio, acquisto, importazione ed esportazione

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

156.

Rebecca (Holdings) Limited

10.6.2013

Erogazione di prestiti

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

157.

IAPA (Global) Limited

24.6.2013

Commercio, copertura assicurativa polizze master

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

158.

Collinson Group (Trademarks) Limited

24.6.2013

Impresa titolare di proprietà intellettuale

Esenzione del reddito passivo. Situazione regolarizzata in seguito alle modifiche legislative o cessazione delle attività.

159.

Rebecca (Holdings) Limited

28.6.2013

Erogazione di prestiti

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

160.

Innophus (Gibraltar) Limited

2.8.2013

Commercio, produzione industriale

L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.

161.

Stabalis Limited

22.11.2013

Servizi, prestazione di servizi di consulenza infragruppo

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

162.

J Domains Limited

20.12.2013

Servizi, gestione di vendite di domini

Applicazione del principio di territorialità. Nessun reddito maturato o avente origine a Gibilterra.

163.

Impresa potenziale

23.12.2013

Commercio, fornitura di merci

L'impresa non è stata costituita, le attività non si sono concretizzate o l'impresa non era operativa.

164.

Immigrato potenziale

23.12.2013

Dipendenti

Ruling relativo all'imposta sul reddito personale che non coinvolge un'impresa soggetta all'imposta sul reddito delle società

165.

Isole Vergini britanniche Società

23.12.2013

Commercio, fornitura di prodotti digitali quali corsi di formazione online

Effettivamente soggetta a imposta. Redditi maturati e aventi origine a Gibilterra e, quindi, tassabili a Gibilterra

Nota: la numerazione delle imprese segue la numerazione dell'allegato della decisione di estendere il procedimento.

Per completezza, la tabella include i cinque ruling fiscali contestati ai numeri 83, 84, 139, 140 e 144.