2.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/9


DECISIONE (UE) 2019/683 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 2019

che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 8,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive («convenzione») è stata adottata a Saint-Denis il 3 luglio 2016 e da allora è aperta alla firma e alla ratifica.

(2)

La convenzione mira a fornire un contesto protetto, sicuro e accogliente in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive.

(3)

L'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, della convenzione, che attiene ai punti nazionali d'informazione sul calcio, può incidere su norme comuni o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), poiché tali disposizioni coincidono con taluni obblighi previsti dalla decisione 2002/348/GAI del Consiglio (2).

(4)

Il sostegno dell'Unione alla convenzione è importante per combattere la violenza collegata alle manifestazioni sportive e sarebbe complementare rispetto agli sforzi già compiuti in tale settore attraverso il sostegno a progetti nell'ambito del capitolo Sport del programma Erasmus+, istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)

L'Unione non può aderire alla convenzione in quanto solo gli Stati possono aderirvi.

(6)

È opportuno pertanto autorizzare gli Stati membri a firmare e a ratificare la convenzione, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, per le parti della convenzione che rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.

(7)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2002/348/GAI e partecipano pertanto all'adozione della presente decisione.

(8)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati ad aderire alla convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218) per quanto attiene all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 9 aprile 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Approvazione del 12 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).]

(2)  Decisione 2002/348/GAI del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (GU L 121 dell'8.5.2002, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).