25.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/39


DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

del 16 aprile 2019

sulla sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca europea per gli investimenti mediante sottoscrizioni da parte dei restanti Stati membri [2019/655]

IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI,

VISTI gli Articoli 4, paragrafo 3 e 5, paragrafo 2 dello Statuto,

CONSIDERANDO che il recesso del Regno Unito dall'UE a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea è previsto per il 30 marzo 2019;

CONSIDERANDO che, conformemente all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i membri della Banca europea per gli investimenti sono gli Stati membri;

CONSIDERANDO che con il recesso del Regno Unito dall'Unione europea il Regno Unito cesserebbe di essere membro della Banca europea per gli investimenti e cesserebbe la sua partecipazione al capitale sottoscritto della stessa,

CONSIDERANDO che il recesso del Regno Unito dalla Banca europea non dovrebbe incidere negativamente sulle attività di finanziamento e sul modello di business della Banca europea per gli investimenti,

CONSIDERANDO che, per poter mantenere il proprio livello di capitale, la Banca necessita di un aumento delle sottoscrizioni da parte dei restanti Stati membri;

CONSIDERANDO che la parte versata di tale aumento del capitale sottoscritto dai restanti Stati membri dovrebbe ammontare a 3 495 903 950 EUR, interamente finanziato dalle riserve supplementari della Banca, al fine di mantenere la parte versata del capitale sottoscritto totale al livello attuale,

CONSIDERANDO che è opportuno combinare il mantenimento del capitale sottoscritto dai rimanenti Stati membri con un ulteriore rafforzamento della governance della Banca;

CONSIDERANDO che la funzione del Consiglio di amministrazione dovrebbe essere potenziata attraverso la possibilità di designare ulteriori membri sostituti e che sarebbe inoltre opportuno un miglior utilizzo dei membri sostituti del Consiglio di amministrazione e degli esperti senza diritto di voto, dando loro modo di contribuire maggiormente al processo decisionale del Consiglio di amministrazione stesso, in particolare per quanto attiene all'analisi delle proposte di finanziamento;

CONSIDERANDO che il voto a maggioranza qualificata nel Consiglio di amministrazione e nel Consiglio dei governatori dovrebbe essere esteso ad ambiti cruciali, nella fattispecie la decisione sul Piano di attività della Banca, la nomina di membri del Comitato direttivo e l'approvazione del Regolamento interno;

CONSIDERANDO che la Banca dovrebbe adottare — così come previsto dalle migliori pratiche bancarie — ulteriori iniziative in vista dell'applicazione del principio delle «tre linee di difesa» a tutti i pertinenti livelli interni, compreso nel Comitato direttivo;

CONSIDERANDO che, conformemente alle attese degli Stati membri, i volumi di finanziamento dovrebbero mantenersi a livelli sostenibili e che occorre sviluppare maggiormente un quadro che determini il livello di sostenibilità dei finanziamenti;

CONSIDERANDO che la funzione del Comitato di verifica deve essere rafforzata — assicurando che nel Comitato vi siano membri che abbiano conoscenze di questioni di vigilanza — occorre esplorare il processo di selezione dei membri del Comitato di verifica in modo da garantire, ad esempio, che tra di essi figurino sempre personalità provenienti da autorità di vigilanza bancaria sia interne che esterne all'area dell'euro;

CONSIDERANDO che il Consiglio è invitato ad adottare parallelamente le necessarie modifiche allo Statuto della Banca, conformemente all'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

CONSIDERANDO che alcuni Stati membri hanno manifestato interesse ad aumentare le loro rispettive sottoscrizioni al capitale della Banca, e che il Consiglio dei governatori invita il Consiglio di amministrazione a presentare una proposta in materia al più tardi per la Seduta annuale del 2019,

IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI HA PERTANTO DECISO ALL'UNANIMITÀ QUANTO SEGUE:

1.

Alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, il capitale sottoscritto dai restanti Stati membri sarà aumentato di 39 195 022 000 EUR, proporzionalmente alle rispettive quote di capitale sottoscritto di ciascun Stato membro nel capitale sottoscritto complessivo di 204 089 132 500 EUR. ll capitale sottoscritto della Banca sarà dunque ripristinato a 243 284 154 500 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri saranno le seguenti:

Germania

46 722 369 149

Francia

46 722 369 149

Italia

46 722 369 149

Spagna

28 033 421 847

Belgio

12 951 115 777

Paesi Bassi

12 951 115 777

Svezia

8 591 781 713

Danimarca

6 557 521 657

Austria

6 428 994 386

Polonia

5 980 679 827

Finlandia

3 693 702 498

Grecia

3 512 961 713

Portogallo

2 263 904 037

Cechia

2 206 922 328

Ungheria

2 087 849 195

Irlanda

1 639 379 073

Romania

1 513 926 692

Croazia

1 062 312 542

Slovacchia

751 236 149

Slovenia

697 455 090

Bulgaria

510 041 217

Lituania

437 633 208

Lussemburgo

327 878 318

Cipro

321 508 011

Lettonia

267 076 094

Estonia

206 248 240

Malta

122 381 664

2.

Alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, le riserve supplementari della Banca per un importo di 3 495 903 950 EUR saranno prelevate dalle riserve disponibili e trasformate in capitale versato mediante trasferimento dalle riserve supplementari della Banca al suo capitale. L'importo è attribuito al capitale versato degli Stati membri e ripartito in proporzione alla quota di ciascuno Stato membro nell'importo totale di 243 284 154 500 EUR.

3.

Di conseguenza, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, l'articolo 4 paragrafo 1, primo comma, dello Statuto della Banca è modificato come segue:

«ll capitale della Banca è di 243 284 154 500 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:

Germania

46 722 369 149

Francia

46 722 369 149

Italia

46 722 369 149

Spagna

28 033 421 847

Belgio

12 951 115 777

Paesi Bassi

12 951 115 777

Svezia

8 591 781 713

Danimarca

6 557 521 657

Austria

6 428 994 386

Polonia

5 980 679 827

Finlandia

3 693 702 498

Grecia

3 512 961 713

Portogallo

2 263 904 037

Cechia

2 206 922 328

Ungheria

2 087 849 195

Irlanda

1 639 379 073

Romania

1 513 926 692

Croazia

1 062 312 542

Slovacchia

751 236 149

Slovenia

697 455 090

Bulgaria

510 041 217

Lituania

437 633 208

Lussemburgo

327 878 318

Cipro

321 508 011

Lettonia

267 076 094

Estonia

206 248 240

Malta

122 381 664 »

4.

La presente decisione entra in vigore alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.Essa sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Per il Consiglio dei governatori

Il presidente

E.O. TEODOROVICI

La segretaria

M. SANTONI