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12.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 103/50 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/605 DELLA COMMISSIONE
dell’11 aprile 2019
che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano
[notificata con il numero C(2019) 2840]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»). |
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(2) |
La decisione 2007/777/CE della Commissione (3) stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, di tale decisione («i prodotti in questione»), e comprende un elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione. |
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(3) |
L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE reca un elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione, purché siano stati sottoposti al trattamento pertinente indicato in tale parte dell'allegato II. Tali trattamenti mirano a eliminare determinati rischi per la salute degli animali legati ai prodotti in questione specifici. La parte 4 di detto allegato stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», enumerati in ordine decrescente di rigorosità rispetto al rischio per la salute degli animali legato al prodotto specifico. |
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(4) |
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui alla decisione 2007/777/CE per l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti destinati al consumo umano sottoposti al trattamento «A» continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi. |
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(5) |
Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco dei paesi terzi o parti dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE autorizzati a introdurre nell'Unione partite dei prodotti in questione. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2007/777/CE. |
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(7) |
La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.
Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019.
Per la Commissione
Jyrki KATAINEN
Vicepresidente
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).
(3) Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).
ALLEGATO
La tabella di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è così modificata:
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a) |
dopo la voce relativa all'Etiopia, sono inserite le righe seguenti:
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b) |
dopo la voce relativa all'Islanda, è inserita la riga seguente:
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