10.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 99/39


DECISIONE (UE) 2019/569 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2019

sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Rispetto dello Stato di diritto all'interno dell'Unione europea»

[notificata con il numero C(2019) 2314]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Rispetto dello Stato di diritto all'interno dell'Unione europea» è la «creazione di un meccanismo di valutazione oggettiva e imparziale mirante a verificare l'applicazione dei valori dell'Unione europea da parte di tutti gli Stati membri».

(2)

Gli obiettivi di questa proposta di iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «a) dotare l'Unione europea di una legislazione di carattere generale che permetta di verificare in maniera oggettiva l'applicazione concreta delle disposizioni nazionali riguardanti lo Stato di diritto, allo scopo di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e di facilitare l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7 del TUE relative ad eventuali violazioni dei valori dell'Unione; b) agevolare l'applicazione delle norme europee relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale (ad esempio, quelle concernenti il mandato d'arresto europeo)».

(3)

L'allegato della proposta di iniziativa dei cittadini menziona il rafforzamento del ruolo dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, che potrebbe essere consultata al fine di garantire la massima oggettività nelle decisioni adottate dalle istituzioni dell'Unione, in particolare nel settore della cooperazione in materia di polizia e di sicurezza.

(4)

Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.

(5)

A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile.

(6)

Ai fini dell'applicazione dei trattati possono essere adottati atti legislativi dell'Unione per:

misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco, sulla base dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

modifiche del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (2), sulla base dell'articolo 352 del TFUE.

(7)

Per contro, non possono essere adottati, ai fini dell'applicazione dei trattati, atti legislativi dell'Unione miranti a modificare la procedura di cui all'articolo 7 del TUE.

(8)

Mirando all'adozione, da parte della Commissione, di proposte di atti legislativi dell'Unione che definiscono le modalità di realizzazione di una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità nazionali, delle politiche dell'Unione riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e che modificano il regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la proposta di iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento.

(9)

Inoltre, la costituzione del comitato di cittadini e la designazione dei referenti sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta di iniziativa dei cittadini non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del TUE.

(10)

È pertanto opportuno registrare la proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Rispetto dello Stato di diritto all'interno dell'Unione europea»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È registrata la proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Rispetto dello Stato di diritto all'interno dell'Unione europea».

2.   Per tale proposta di iniziativa dei cittadini è possibile raccogliere dichiarazioni di sostegno, sulla base del presupposto che essa mira alla presentazione, da parte della Commissione, di proposte di atti legislativi miranti a:

definire le modalità di realizzazione di una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità nazionali, delle politiche dell'Unione riguardanti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

modificare il regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore l'8 aprile 2019.

Articolo 3

Destinatari della presente decisione sono gli organizzatori (membri del comitato di cittadini) della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Rispetto dello Stato di diritto all'interno dell'Unione europea», rappresentati da Pier Virgilio DASTOLI e Marco CAPPATO, in veste di referenti.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2019

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Il vicepresidente


(1)  GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).