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26.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 84/4 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/488 DELLA COMMISSIONE
del 25 marzo 2019
che modifica, per quanto riguarda le stazioni GSS di Ascensione e Falkland, la decisione di esecuzione (UE) 2016/413 della Commissione che fissa la sede dell'infrastruttura terrestre del sistema nato dal programma Galileo, prevede le misure necessarie a garantirne il funzionamento e abroga la decisione di esecuzione 2012/117/UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera c),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/413 della Commissione (2) dispone la realizzazione di stazioni GSS ad Ascensione e alle Falkland, territori dipendenti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (qui di seguito «il Regno Unito»). |
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(2) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Di conseguenza il Regno Unito diventerà un paese terzo e il diritto dell'Unione non sarà più applicabile a quest'ultimo a decorrere dal 30 marzo 2019 oppure a decorrere da un'altra data fissata nell'accordo di recesso o decisa all'unanimità dal Consiglio europeo di comune accordo con il Regno Unito. |
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(3) |
La maggior parte delle stazioni GSS è ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione principalmente per motivi di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. La realizzazione e il funzionamento di stazioni GSS nel territorio di un paese terzo non sono tuttavia esclusi, ma presuppongono la stipulazione di accordi appropriati con tale paese, in particolare per quanto riguarda la sicurezza. |
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(4) |
Poiché il Regno Unito diventerà un paese terzo a decorrere dal 30 marzo 2019, o a un'altra data fissata nell'accordo di recesso o decisa all'unanimità dal Consiglio europeo di comune accordo con il Regno Unito, e in assenza di accordi appropriati con il Regno Unito a decorrere da tale data, è opportuno sopprimere le stazioni GSS situate ad Ascensione e alle Falkland. Inoltre, anche se la data di recesso del Regno Unito fosse successiva al 30 marzo 2019, è indispensabile tenere conto dei tempi di trasferimento e di spostamento delle diverse attrezzature che fanno parte delle due stazioni. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/413. |
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(6) |
Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in applicazione dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1285/2013, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/413, alla riga relativa alle stazioni GSS, nella colonna «Sede e misure di realizzazione per garantire il funzionamento», i termini «ad Ascensione» e «alle Falkland» sono soppressi.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 30 marzo 2019.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/413 della Commissione, del 18 marzo 2016, che fissa la sede dell'infrastruttura terrestre del sistema nato dal programma Galileo, prevede le misure necessarie a garantirne il funzionamento e abroga la decisione di esecuzione 2012/117/UE (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 45).