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22.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 80/1 |
DECISIONE (UE) 2019/476 DEL CONSIGLIO EUROPEO
adottata d'intesa con il Regno Unito
del 22 marzo 2019
che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE
IL CONSIGLIO EUROPEO,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («Euratom») a norma dell'articolo 50 TUE, che si applica all'Euratom in virtù dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. |
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(2) |
Il 22 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Regno Unito per un accordo sulle modalità del suo recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. |
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(3) |
I negoziati si sono svolti alla luce degli orientamenti del 29 aprile e del 15 dicembre 2017 e del 23 marzo 2018 adottati dal Consiglio europeo allo scopo principale di garantire il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom. |
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(4) |
Il 14 novembre 2018 il presidente della Commissione europea ha trasmesso al presidente del Consiglio europeo il progetto di accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), riguardo al quale il governo del Regno Unito aveva indicato la propria approvazione. Il 22 novembre 2018 il presidente della Commissione europea ha presentato al presidente del Consiglio europeo il progetto di dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («dichiarazione politica»), concordato a livello di negoziatori e concordato in linea di principio a livello politico, fatta salva l'approvazione dei leader. |
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(5) |
Il 25 novembre 2018 il Consiglio europeo ha approvato l'accordo di recesso e la dichiarazione politica. |
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(6) |
L'11 marzo 2019 il presidente della Commissione europea ha trasmesso al presidente del Consiglio europeo lo strumento relativo all'accordo di recesso e la dichiarazione congiunta integrativa della dichiarazione politica concordati tra la prima ministra May e il presidente della Commissione europea Juncker e approvati dalla Commissione europea il medesimo giorno. Il 21 marzo 2019 il Consiglio europeo ha approvato entrambi i documenti. |
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(7) |
Conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, i trattati cessano di essere applicabili allo Stato che recede a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine. |
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(8) |
Con lettera del 20 marzo 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di proroga del termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 30 giugno 2019, al fine di portare a termine la ratifica dell'accordo di recesso. |
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(9) |
Il 21 marzo 2019 il Consiglio europeo ha acconsentito – a condizione che l'accordo di recesso sia approvato dalla Camera dei Comuni la settimana successiva – a una proroga fino al 22 maggio 2019. In caso contrario, il Consiglio europeo ha acconsentito a una proroga fino al 12 aprile 2019 e ha indicato di attendersi che il Regno Unito indichi prima del 12 aprile 2019 il percorso da seguire, in vista del suo esame. |
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(10) |
Tale proroga comporterà che il Regno Unito rimanga uno Stato membro soggetto a tutti i diritti e obblighi sanciti dai trattati e dal diritto dell'Unione. Se il 23-26 maggio 2019 sarà ancora uno Stato membro, il Regno Unito sarà soggetto all'obbligo di tenere le elezioni del Parlamento europeo conformemente al diritto dell'Unione. Occorre osservare che il Regno Unito, al fine di tenere dette elezioni, dovrebbe pubblicare l'avviso di convocazione delle elezioni entro il 12 aprile 2019. |
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(11) |
Tale proroga esclude qualsivoglia riapertura dell'accordo di recesso. Ogni impegno, dichiarazione o altro atto unilaterale da parte del Regno Unito dovrebbe essere compatibile con la lettera e lo spirito dell'accordo di recesso. |
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(12) |
Conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, TUE, il Regno Unito non ha partecipato né alle deliberazioni del Consiglio europeo che riguardano la presente decisione né all'adozione della stessa. Tuttavia, come indicato nella lettera del rappresentante permanente del Regno Unito presso l'Unione europea, Sir Tim Barrow, in data 22 marzo 2019, il Regno Unito ha acconsentito, conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, alla proroga del termine di cui a detto articolo e alla presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Qualora l'accordo di recesso sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 22 maggio 2019.
Qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. In tal caso il Regno Unito indicherà prima del 12 aprile 2019 il percorso da seguire, in vista del suo esame.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2019
Per il Consiglio europeo
Il presidente
D. TUSK