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19.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/105 |
DECISIONE (UE) 2019/435 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2019
sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Housing for all»
[notificata con il numero C(2019) 2004]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'oggetto della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Housing for all» (Una casa per tutti) è il seguente: «La presente proposta di iniziativa dei cittadini intende creare condizioni quadro giuridiche e finanziarie che facilitino, per tutti, l'accesso a un alloggio in Europa.» |
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(2) |
Gli obiettivi di questa proposta di iniziativa dei cittadini sono i seguenti: «Invitiamo l'Unione europea ad intraprendere azioni che facilitino, per tutti, l'accesso a un alloggio in Europa, tra cui: un accesso facilitato, per tutti, agli alloggi popolari e a prezzi accessibili, la non applicazione dei criteri di Maastricht agli investimenti pubblici riguardanti l'edilizia popolare e a prezzi accessibili, un miglior accesso ai finanziamenti dell'UE per chi promuove l'edilizia sostenibile e senza scopo di lucro, norme sociali basate sulla concorrenza per la locazione breve e l'elaborazione di statistiche sulle esigenze abitative in Europa.» |
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(3) |
L'allegato della proposta di iniziativa dei cittadini indica, nello specifico, una serie di obiettivi da perseguire mediante atti giuridici dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, in particolare:
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(4) |
Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei. |
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(5) |
A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiarne la partecipazione e rendere l'Unione più accessibile. |
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(6) |
La Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati per quanto riguarda i seguenti aspetti:
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(7) |
Per i suddetti motivi, mirando all'adozione da parte della Commissione di proposte di atti legislativi dell'Unione che, ai fini dell'applicazione dei trattati, perseguono gli obiettivi di cui al considerando 3, dal secondo al quinto trattino, la proposta di iniziativa dei cittadini non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011. |
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(8) |
Per contro, gli atti giuridici miranti all'applicazione delle disposizioni nel settore delle imprese pubbliche e delle imprese cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi, nonché delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, sulla base dell'articolo 106, paragrafo 3, del TFUE sono adottati non mediante proposta della Commissione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011, bensì dalla Commissione stessa. |
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(9) |
Tuttavia, qualora la proposta di iniziativa dei cittadini fosse presentata alla Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 211/2011, la Commissione si impegna anche a vagliare la necessità di adottare o modificare gli atti giuridici adottati sulla base dell'articolo 106, paragrafo 3, del TFUE alla luce della loro pertinenza con l'oggetto di tale iniziativa. |
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(10) |
Inoltre, la costituzione del comitato di cittadini e la designazione dei referenti sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 211/2011 e la proposta di iniziativa dei cittadini non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del TUE. |
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(11) |
È pertanto opportuno registrare la proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Housing for all» (Una casa per tutti). Le relative dichiarazioni di sostegno dovrebbero essere raccolte sulla base di quanto enunciato ai considerando da 6 a 9, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. È registrata la proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Housing for all» (Una casa per tutti).
2. Per tale proposta di iniziativa dei cittadini è possibile raccogliere dichiarazioni di sostegno sulla base di quanto enunciato ai considerando da 6 a 9 della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2019.
Articolo 3
Destinatari della presente decisione sono gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Housing for all», rappresentati da Karin ZAUNER e Santiago MAS DE XAXAS FAUS in veste di referenti.
Fatto a Strasburgo, il 12 marzo 2019
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente