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12.3.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 70/1 |
DECISIONE (UE) 2019/385 DEL CONSIGLIO
del 4 marzo 2019
relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 (2) relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea (3) («accordo»). L'accordo è stato poi tacitamente rinnovato ed è tuttora in vigore. |
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(2) |
L'ultimo protocollo dell'accordo è scaduto il 30 giugno 2018. |
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(3) |
La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo («protocollo»). Il protocollo è stato siglato il 16 marzo 2018. |
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(4) |
Conformemente alla decisione (UE) 2018/1069 del Consiglio (4), il protocollo è stato firmato il 1o agosto 2018, con riserva della sua conclusione in data successiva. |
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(5) |
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma. |
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(6) |
L'obiettivo del protocollo è consentire all'Unione e alla Repubblica della Costa d'Avorio («Costa d'Avorio») di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque ivoriane e gli sforzi compiuti da tale paese per lo sviluppo dell'economia blu. |
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(7) |
È opportuno approvare il protocollo. |
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(8) |
L'articolo 9 dell'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione («commissione mista»). Inoltre, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, e degli articoli 6 e 7 del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvare tali modifiche con una procedura semplificata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Unione e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) è approvato a nome dell'Unione (5).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 14 del protocollo.
Articolo 3
Fatte salve le disposizioni e le condizioni stabilite nell'allegato II della presente decisione, alla Commissione europea è conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo che saranno adottate dalla commissione mista.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019
Per il Consiglio
Il presidente
A. ANTON
(1) Approvazione del 12 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Regolamento (CE) n. 242/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51).
(3) GU L 48 del 22.2.2008, pag. 41.
(4) Decisione (UE) 2018/1069 del Consiglio, del 26 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo sull'attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 1).
(5) Il protocollo è stato pubblicato nella GU L 194 del 31.7.2018, pag. 3, unitamente alla decisione di firma.
ALLEGATO
AMBITO DEI POTERI CONFERITI E PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE DELL'UNIONE NELLA COMMISSIONE MISTA
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1) |
La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica della Costa d'Avorio nonché, ove opportuno e fatto salvo il rispetto del punto 3, ad approvare modifiche del protocollo riguardo agli aspetti seguenti:
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2) |
Nell'ambito della commissione mista istituita in virtù dell'accordo, l'Unione:
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3) |
Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, vengono prese tutte le disposizioni necessarie affinché la posizione da esprimere a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati statistici e biologici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell'Unione, affinché sia esaminato e approvato. |
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4) |
Con riguardo agli aspetti di cui al punto 1, lettera a), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio o entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio. |
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5) |
Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori. |
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6) |
La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l'attuazione di tale decisione. |