11.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/46


DECISIONE (UE) 2019/381 DEL CONSIGLIO

del 4 marzo 2019

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 43, 114 e 337, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) di tale accordo.

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

Gli allegati II e XI dell'accordo SEE dovrebbero quindi essere opportunamente modificati.

(5)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2019

Per il Consiglio

Il presidente

A. ANTON


(1)  GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2019

del

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) e l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (1).

(2)

La direttiva (UE) 2015/1535 abroga la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), quale modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

Gli Stati EFTA possono formulare osservazioni e pareri circostanziati in merito a un progetto di regola tecnica notificato dagli altri Stati EFTA, ma possono formulare soltanto osservazioni in merito a un progetto di regola tecnica notificato dagli Stati membri dell'Unione e viceversa.

(4)

Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II e XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 1 (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32015 L 1535: Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il termine «specificazione tecnica» comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE (integrata al punto 15 q del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 82/2002 del 25 giugno 2002 (4)), così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;»;

b)

all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto quanto segue:

«Il testo integrale del progetto di regola tecnica notificato viene trasmesso nella lingua originale con traduzione integrale in una delle lingue ufficiali dell'Unione.»;

c)

all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«La Commissione, a nome dell'Unione, da un lato, e l'Autorità di vigilanza EFTA o gli Stati EFTA attraverso l'Autorità di vigilanza EFTA, dall'altro, possono chiedere informazioni supplementari su un progetto di regola tecnica notificato»;

d)

all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Le osservazioni degli Stati EFTA vengono trasmesse dall'Autorità di vigilanza EFTA alla Commissione sotto forma di una comunicazione unica coordinata e le osservazioni dell'Unione vengono trasmesse dalla Commissione all'Autorità di vigilanza EFTA.»;

e)

i termini «Stato membro», «Stati membri» e «Commissione» contenuti nell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 7, sono sostituiti, rispettivamente, dai termini «Stato EFTA», «Stati EFTA» e «Autorità di vigilanza EFTA»;

f)

l'articolo 6, paragrafi 3, 4, 5 e 6, non si applica.».

Articolo 2

Il testo del punto 5i (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32015 L 1535: Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il termine «specificazione tecnica» comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE (integrata al punto 15 q del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 82/2002 del 25 giugno 2002 (5)), così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;»;

b)

all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto quanto segue:

«Il testo integrale del progetto di regola tecnica notificato viene trasmesso nella lingua originale con traduzione integrale in una delle lingue ufficiali dell'Unione.»;

c)

all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«La Commissione, a nome dell'Unione, da un lato, e l'Autorità di vigilanza EFTA o gli Stati EFTA attraverso l'Autorità di vigilanza EFTA, dall'altro, possono chiedere informazioni supplementari su un progetto di regola tecnica notificato»;

d)

all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Le osservazioni degli Stati EFTA vengono trasmesse dall'Autorità di vigilanza EFTA alla Commissione sotto forma di una comunicazione unica coordinata e le osservazioni dell'Unione vengono trasmesse dalla Commissione all'Autorità di vigilanza EFTA.»;

e)

i termini «Stato membro», «Stati membri» e «Commissione» contenuti nell'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 7, sono sostituiti, rispettivamente, dai termini «Stato EFTA», «Stati EFTA» e «Autorità di vigilanza EFTA»;

f)

l'articolo 6, paragrafi 3, 4, 5 e 6, non si applica.»

Articolo 3

Il testo della direttiva (UE) 2015/1535 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il …, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(1)  GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.

(2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

(3)  GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

(4)  GU L 266 del 3.10.2002, pag. 32, e supplemento SEE n. 49 del 3.10.2002, pag. 22.

(5)  GU L 266 del 3.10.2002, pag. 32, e supplemento SEE n. 49 del 3.10.2002, pag. 22.

(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]