27.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 115/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2019

relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione della Repubblica di Albania all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche

(2019/C 115/10)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea elenca i poteri della Commissione e stabilisce che la Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine, esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione alle condizioni stabilite dai trattati e assicura la rappresentanza esterna dell’Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati.

(2)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il comitato dei regolatori, i gruppi di lavoro e il consiglio di amministrazione sono aperti alla partecipazione delle autorità di regolamentazione di paesi terzi con responsabilità primaria in materia di comunicazioni elettroniche, laddove tali paesi terzi abbiano concluso con l’Unione accordi in tal senso. Il suddetto articolo prevede inoltre che nell’ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi siano elaborati accordi di lavoro che specifichino, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione, senza diritto di voto, delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e dell’Ufficio BEREC, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dal BEREC, sui contributi finanziari e sul personale dell’Ufficio BEREC.

(3)

A norma dell’articolo 104 dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (2), la cooperazione in materia di comunicazioni elettroniche si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in questo campo. Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi. L’Unione e l’Albania hanno pertanto concluso un accordo ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1971.

(4)

Il proseguimento della partecipazione dell’autorità di regolamentazione dell’Albania al BEREC e all’Ufficio BEREC è pienamente coerente con la strategia per i Balcani occidentali (3), che invita ad adottare azioni volte a sviluppare la società digitale, compresa la diffusione della banda larga e l’abbassamento dei costi di roaming, e ad allineare la normativa dei paesi in questione a quella dell’Unione. Come indicato nell’Agenda digitale per i Balcani occidentali (4), una relazione più stretta tra l’Unione e le autorità nazionali di regolamentazione dei Balcani dovrebbe contribuire ad avvicinare la prassi normativa della regione alla prassi dell’Unione.

(5)

Visto l’interesse dell’Unione a rafforzare la cooperazione con l’Albania e a promuovere l’adozione da parte dell’Albania del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche, è opportuno stabilire gli accordi di lavoro per la partecipazione dell’autorità di regolamentazione dell’Albania al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro del BEREC e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC,

DECIDE:

Articolo 1

L’autorità nazionale di regolamentazione della Repubblica di Albania con responsabilità primaria di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche ha facoltà di partecipare al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC») e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC.

I termini di riferimento della partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’Albania figurano nell’allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2019

Per la Commissione

Mariya GABRIEL

Membro della Commissione


(1)  Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

(2)  Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra (GU L 107 del 28.4.2009, pag. 166).

(3)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’UE per i Balcani occidentali (COM(2018) 65 final del 6.2.2018).

(4)  SWD(2018) 360 final, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Measures in support of a Digital Agenda for the Western Balkans (Misure a sostegno di un’agenda digitale per i Balcani occidentali).


ALLEGATO

TERMINI DI RIFERIMENTO

1.   Partecipazione al comitato dei regolatori del BEREC

1.

L’autorità nazionale di regolamentazione («ANR») della Repubblica di Albania ha facoltà di partecipare ai lavori del comitato dei regolatori (CdR) del BEREC.

2.

L’ANR della Repubblica di Albania nomina un rappresentante per partecipare alle deliberazioni del CdR scegliendolo fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto.

3.

L’ANR della Repubblica di Albania nomina inoltre un supplente che sostituisca il rappresentante in sua assenza. Il supplente è scelto fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR.

4.

Il rappresentante dell’ANR della Repubblica di Albania e il supplente sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Per assicurarsi di trarre il massimo beneficio dalla partecipazione, l’ANR si sforza di limitare l’avvicendamento dei suoi rappresentanti e, se possibile, anche dei loro supplenti.

5.

Il partecipante dell’ANR della Repubblica di Albania ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdR del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdR.

6.

I nomi del rappresentante dell’ANR della Repubblica di Albania e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdR pubblicato conformemente all’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

7.

Nel partecipare ai lavori del CdR, il rappresentante dell’ANR della Repubblica di Albania e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.

2.   Partecipazione ai gruppi di lavoro

1.

L’ANR della Repubblica di Albania ha facoltà di nominare esperti che partecipino ai gruppi di lavoro del BEREC.

2.

Tali esperti possono partecipare a tutte le attività dei gruppi di lavoro, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del BEREC. Essi possono esprimere un parere in tutti gli scambi, sia nell’ambito delle riunioni dei gruppi di lavoro che al di fuori di esse con altre modalità.

3.   Partecipazione al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC

1.

L’ANR della Repubblica di Albania ha facoltà di partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione (CdA) dell’Ufficio BEREC.

2.

L’ANR della Repubblica di Albania nomina la persona designata quale rappresentante nel CdR per partecipare ai lavori del CdA, oppure una persona diversa dal rappresentante nel CdR scelta fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o un loro sostituto.

3.

L’ANR della Repubblica di Albania nomina inoltre quale supplente la persona designata quale supplente del rappresentante nel CdR o un’altra persona scelta tra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR, che sostituisca il rappresentante in sua assenza.

4.

Il partecipante dell’ANR della Repubblica di Albania ha il diritto di esprimere un parere in tutte le discussioni, sia nell’ambito delle riunioni del CdA del BEREC che al di fuori di esse con altre modalità. Tale parere è debitamente iscritto a verbale, conformemente alle regole e alle prassi di lavoro del CdA.

5.

I nomi del rappresentante dell’ANR della Repubblica di Albania e del supplente sono inseriti nell’elenco dei membri del CdA pubblicato conformemente all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1971.

6.

Nel partecipare ai lavori del CdA, il rappresentante dell’ANR della Repubblica di Albania e il supplente non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.

4.   Dichiarazione di interessi

1.

I rappresentanti dell’ANR della Repubblica di Albania nel CdR e nel CdA e i loro supplenti redigono ciascuno una dichiarazione scritta di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l’assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.

Tali dichiarazioni sono fatte al momento dell’assunzione di responsabilità e sono pubblicate. Esse sono accurate e complete e vengono aggiornate ogniqualvolta sussista il rischio che vi siano interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con l’indipendenza del dichiarante.

5.   Personale

1.

L’Ufficio BEREC può avvalersi di personale della Repubblica di Albania, compresi esperti nazionali distaccati e altro personale non impiegato presso l’Ufficio BEREC, conformemente a una decisione che deve essere adottata dal CdA.

6.   Contributo finanziario dell’ANR della Repubblica di Albania all’Ufficio BEREC

1.

Il contributo finanziario al bilancio dell’Ufficio BEREC a carico dell’ANR della Repubblica di Albania per la partecipazione al BEREC corrisponde al pieno costo della sua partecipazione conformemente ai punti 1, 2 e 3 del presente allegato. Gli importi sono determinati secondo le modalità di cui al punto 6.2.

2.

Il contributo finanziario a carico dell’ANR della Repubblica di Albania di cui al punto 6.1 copre quanto segue:

i costi per il rimborso delle spese di viaggio dei rappresentanti dell’ANR per le riunioni del BEREC, secondo le regole di rimborso del BEREC;

le spese amministrative relative ai rimborsi di cui sopra per le spese di viaggio, fino a un massimo del 3 % degli importi versati a titolo di rimborso delle spese di viaggio;

le spese amministrative relative alla partecipazione dell’ANR ai lavori del BEREC in generale.

L’importo del contributo finanziario è determinato dal BEREC tenendo conto, tra l’altro, delle missioni previste per l’anno successivo e delle missioni e dei rimborsi effettivi per l’anno o gli anni precedenti.

3.

Il contributo dell’ANR è attuato in conformità alle disposizioni finanziarie applicabili all’Ufficio BEREC adottate a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1971.

4.

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti dell’ANR della Repubblica di Albania per partecipare alle attività del BEREC e dell’Ufficio BEREC e alle relative riunioni sono rimborsate dall’Ufficio del BEREC conformemente alle norme stabilite nella decisione del Comitato di gestione dell'Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l'Ufficio BEREC (2).

5.

Dopo l’entrata in vigore della presente decisione e all’inizio di ogni anno successivo, l’Ufficio BEREC inoltra all’ANR una richiesta di fondi per un importo corrispondente al contributo da essa dovuto all’Agenzia in forza della presente decisione.

6.

Il contributo è espresso in EUR e versato su un conto bancario in EUR dell’Ufficio BEREC.

7.

Dando seguito alla richiesta di fondi, l’ANR della Repubblica di Albania versa il suo contributo entro trenta giorni dall’invio della richiesta da parte dell’Ufficio BEREC.

8.

In caso di ritardo nel versamento del contributo, l’ANR è tenuta a corrispondere gli interessi sull’importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d’interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in EUR, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

7.   Accordi di lavoro dettagliati

1.

Il CdR e il CdA specificano gli accordi di lavoro dettagliati per la partecipazione dell’ANR della Repubblica di Albania, ove necessario, in conformità al regolamento (UE) 2018/1971 e ai presenti termini di riferimento.

2.

L’ANR della Repubblica di Albania ha facoltà di partecipare ai lavori del BEREC, compresi il CdR e i gruppi di lavoro, e al CdA dal giorno di entrata in vigore della presente decisione, a prescindere dal completamento degli accordi di lavoro dettagliati di cui al punto 7.1.

(1)  Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

(2)  BEREC Office MC Decision concerning the reimbursement of travel, subsistence and other expenses incurred in the course of journeys made by persons not employed by the BEREC Office and repealing the previous Management Committee Decision № MC/2013/05 of 6 June 2013 (Decisione del Comitato di gestione dell’Ufficio BEREC concernente il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e di altra natura sostenute nel corso di viaggi effettuati da persone non impiegate presso l’Ufficio BEREC, che abroga la precedente decisione del Comitato di gestione n. MC/2013/05 del 6 giugno 2013 MC/2015/13)