26.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 57/4


DECISIONE (PESC) 2019/325 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2019

che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

(2)

In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della Bielorussia fino al 28 febbraio 2020.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 8 della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1.   La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2020.

2.   La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

G. CIAMBA


(1)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).