22.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/9


DECISIONE (UE) 2019/305 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2019

che autorizza l'Austria, Cipro, la Croazia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito ad accettare, nell'interesse dell'Unione europea, l'adesione della Repubblica Dominicana alla convenzione del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.

(2)

Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 (2) («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.

(3)

Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.

(4)

Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.

(5)

L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

(6)

Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.

(7)

La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.

(8)

La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.

(9)

Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea (3), le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.

(10)

L'11 agosto 2004 la Repubblica dominicana ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore nella Repubblica dominicana il 1o novembre 2004.

(11)

Tutti gli Stati membri, tranne l'Austria, Cipro, la Croazia, la Danimarca, il Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito, hanno già accettato l'adesione della Repubblica dominicana alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione della Repubblica Dominicana ha portato alla conclusione che l'Austria, Cipro, la Croazia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Repubblica dominicana a norma della convenzione dell'Aia del 1980.

(12)

L'Austria, Cipro, la Croazia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito dovrebbero pertanto essere autorizzati a depositare le loro dichiarazioni di accettazione, nell'interesse dell'Unione, dell'adesione della Repubblica dominicana in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Gli altri Stati membri dell'Unione che hanno già accettato l'adesione della Repubblica dominicana alla convenzione dell'Aia del 1980 non dovrebbero depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico.

(13)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento Bruxelles II bis e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Austria, Cipro, la Croazia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Repubblica dominicana alla convenzione dell'Aia del 1980.

2.   Non oltre il 19 febbraio 2020, gli Stati membri di cui al paragrafo 1 depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione della Repubblica dominicana alla convenzione dell'Aia del 1980, formulata come segue:

«L'/Il/La [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione della Repubblica dominicana alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2019/305 del Consiglio».

3.   Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 informano il Consiglio e la Commissione del deposito delle loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione della Repubblica dominicana alla convenzione dell'Aia del 1980 e comunicano il testo delle dichiarazioni entro due mesi dal deposito alla Commissione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Articolo 3

L'Austria, Cipro, la Croazia, il Lussemburgo, il Portogallo, la Romania e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

N. BĂDĂLĂU


(1)  Parere del 31 gennaio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

(3)  ECLI:EU:C:2014:2303.