13.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 42/29


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/252 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2019

recante modifica della decisione 2005/240/CE relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia

[notificata con il numero C(2019) 811]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, lettere p) e t),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'allegato IV, sezione B.IV, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione. Sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione dovrebbe essere subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima, definito nell'allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione (2).

(2)

Con la decisione 2005/240/CE della Commissione (3) sono stati autorizzati otto metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia. Con tale decisione la Polonia è stata inoltre autorizzata a prevedere una presentazione delle carcasse di suino con la sugna, i rognoni e/o il diaframma.

(3)

La Polonia ha chiesto alla Commissione di autorizzare tre nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e ha presentato una descrizione dettagliata delle prove di dissezione, indicando nel protocollo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 i principi su cui si basano tali metodi, i risultati delle prove di dissezione e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra.

(4)

Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di questi nuovi metodi di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tali metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia.

(5)

Conformemente all'articolo 20, lettera t), del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Polonia ha inoltre chiesto l'autorizzazione a prevedere una presentazione delle carcasse di suino diversa da quella tipo definita nell'allegato IV, sezione B.III, di tale regolamento. A causa delle normali prassi commerciali, le carcasse di suino sono presentate in Polonia con la sugna, i rognoni e/o il diaframma e senza il condotto uditivo esterno. Pertanto, il peso delle carcasse non corrisponde al peso della presentazione tipo.

(6)

Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di una presentazione diversa delle carcasse di suino in Polonia. È pertanto opportuno autorizzare la Polonia a prevedere una presentazione delle carcasse di suino con la sugna, i rognoni e/o il diaframma e senza il condotto uditivo esterno. Il peso constatato per le carcasse deve essere adeguato di conseguenza al peso della presentazione tipo.

(7)

La decisione 2005/240/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(8)

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione dovrebbero essere consentite soltanto se espressamente autorizzate da una decisione di esecuzione della Commissione.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/240/CE è modificata come segue:

(1)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino ai sensi dell'allegato IV, sezione B.I, punto 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), in Polonia è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi:

a)

l'apparecchio denominato “Capteur Gras/Maigre — Sydel (CGM)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 1 dell'allegato;

b)

l'apparecchio denominato “Ultra FOM 300” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 2 dell'allegato;

c)

l'apparecchio denominato “Fully Automatic Ultrasonic Carcass Grading (Autofom)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 3 dell'allegato;

d)

l'apparecchio “IM-03” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 4 dell'allegato;

e)

l'apparecchio denominato “Autofom III” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 5 dell'allegato;

f)

l'apparecchio denominato “CSB Image-Meater (CBS)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 6 dell'allegato;

g)

l'apparecchio denominato “Fat-O-Meater II (FOM II)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 7 dell'allegato;

h)

il “metodo manuale (ZP)” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 8 dell'allegato;

i)

l'apparecchio “gmSCAN” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 9 dell'allegato;

j)

l'apparecchio “ESTIMEAT” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 10 dell'allegato;

k)

l'apparecchio “MEAT3D” e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte 11 dell'allegato.

Per quanto riguarda l'apparecchio “Ultra FOM 300”, di cui al primo comma, lettera b), al termine della procedura di misurazione deve essere possibile verificare sulla carcassa che l'apparecchio ha rilevato i valori delle misure F1 e F2 nel punto indicato nella parte 2, punto 3, dell'allegato. Il marchio corrispondente nel punto di misurazione deve essere eseguito contemporaneamente alla procedura di misurazione.

Il metodo manuale ZP, di cui al primo comma, lettera h), può essere autorizzato unicamente per i macelli aventi una linea di macellazione con una capacità di non più di 40 suini l'ora.

(*1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).»."

(2)

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

In deroga alla presentazione tipo di cui all'allegato IV, sezione B.III, del regolamento (UE) n. 1308/2013, non è necessario asportare la sugna, i rognoni e il diaframma dalle carcasse di suino prima della pesatura e della classificazione, mentre il condotto uditivo esterno può essere rimosso. Per stabilire la quotazione delle carcasse di suino in maniera comparabile, il peso a caldo constatato viene:

a)

ridotto delle seguenti percentuali:

(1)

0,23 % per il diaframma;

(2)

per la sugna e i rognoni:

1,90 % per le carcasse di classe S ed E,

2,11 % per le carcasse di classe U,

2,54 % per le carcasse di classe R,

3,12 % per le carcasse di classe O,

3,35 % per le carcasse di classe P.

b)

aumentato di 260 grammi per carcassa per entrambi i condotti uditivi esterni.».

(3)

L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi(GU L 171 del 4.7.2017, pag. 74).

(3)  Decisione 2005/240/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Polonia (GU L 74 del 19.3.2005, pag. 62).


ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2005/240/CE sono aggiunte le seguenti parti 9, 10 e 11:

« Parte 9

gmSCAN

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato “gmSCAN”.

2.

Il gmSCAN utilizza l'induzione magnetica per determinare, senza contatto, le proprietà dielettriche delle carcasse. Il sistema di misurazione è costituito da una serie di bobine di trasmissione che generano un campo magnetico variabile e a bassa intensità. Le bobine di ricezione convertono il segnale proveniente dalla perturbazione del campo magnetico causata dalla carcassa in un segnale elettrico complesso, collegato ai parametri dielettrici del tessuto muscolare e adiposo della carcassa.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Ŷ

=

44,589 – 0,190 × CW + 2 341,210 × (Q1/CW) – 936,097 × (Q2/CW) + 1 495,516 × (Q3/CW)

dove:

Ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa;

CW

=

peso della carcassa a caldo (in kg);

Q1, Q2 e Q3

=

reazione di induzione magnetica (in volt) generata rispettivamente dal prosciutto, dalla zona centrale e dalla spalla.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo).

Parte 10

ESTIMEAT

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato “ESTIMEAT”.

2.

ESTIMEAT utilizza una telecamera di profondità per produrre un'immagine tridimensionale della carcassa e calcolare i parametri di forma della stessa. Per ciascuna delle 130 sezioni prodotte vengono determinati i seguenti parametri per calcolare il tenore di carne magra: dimensioni della superficie, circuito, convessità.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Ŷ

=

38,39317497 + 508,24 × X1 – 148,557 × X2 – 3,63439 × X3 + 2,481331 × X4 + 8,353825 × X5 + 2,75896 × X6 + 268,8835 × X7

dove:

Ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa;

X1

=

errore di sintesi dei punti di intersezione della sezione al cerchio di raggio Rsf nel punto P-66;

X2

=

convessità esterna della carcassa tra convessità massima del prosciutto e della spalla nel punto Z-80;

X3

=

errore di sintesi dei punti di intersezione della sezione al cerchio di raggio R nel punto P-58/errore di sintesi dei punti di intersezione della sezione al cerchio di raggio R nel punto P-67;

X4

=

errore di sintesi dei punti di intersezione della sezione al cerchio di raggio Rsf nel punto P-103/errore di sintesi dei punti di intersezione della sezione al cerchio di raggio Rsf nel punto P-111;

X5

=

spessore parziale della sezione nel punto P-49 in 3/10 della larghezza della sezione/profondità parziale della sezione nel punto P-49 in 5/10 della larghezza della sezione;

X6

=

profondità massima della sezione nel punto P-18/profondità massima della sezione nel punto P-49;

X7

=

errore parziale nei punti della sezione al cerchio di raggio R nel punto P-72 in 4/10 della superficie della sezione.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo).

Parte 11

MEAT3D

1.

Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato “MEAT3D”.

2.

MEAT3D utilizza uno scanner per produrre un'immagine tridimensionale della carcassa e calcolare i parametri di forma della stessa. È utilizzato un quadro specifico per posizionare la mezza carcassa di suino durante il processo di scansione. Per ciascuna delle 130 sezioni prodotte vengono determinati i seguenti parametri per calcolare il tenore di carne magra: dimensioni della superficie, circuito, convessità.

3.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

Ŷ

=

50,36925112 + 0,543385 × X1 – 9,06185 × X2 – 10,83 × X3 + 488,8033 × X4 – 2,56922 × X5 + 17,34226 × X6 – 2,00088 × X7

dove:

Ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa;

X1

=

errore di sintesi dei punti di intersezione della sezione al cerchio di raggio Rsf nel punto P-49/errore di sintesi dei punti di intersezione della sezione al cerchio di raggio Rsf nel punto P-23;

X2

=

errore di sintesi dei punti di intersezione della sezione trasversale al cerchio di raggio R nel punto P-79/valore minimo delle convessità delle carcasse nei punti P_50 — P99;

X3

=

raggio di curvatura della sezione nel punto P-68/raggio di curvatura della sezione nel punto P-51;

X4

=

errore parziale nei punti della sezione al cerchio di raggio R nel punto P-70 in 3/10 della superficie della sezione;

X5

=

errore di sintesi dei punti di intersezione della sezione al cerchio di raggio Rsf nel punto P-55/errore di sintesi dei punti di intersezione della sezione al cerchio di raggio Rsf nel punto P-71;

X6

=

spessore parziale della sezione nel punto P-62 in 3/10 della larghezza della sezione/profondità parziale della sezione nel punto P-62 in 6/10 della larghezza della sezione;

X7

=

profondità parziale della sezione nel punto P-33 in 2/10 della larghezza della sezione/valore massimo del prosciutto.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo).»