31.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 27/33 |
DECISIONE (UE) 2019/154 DELLA COMMISSIONE
del 30 gennaio 2019
che stabilisce le norme interne relative alla limitazione del diritto di accesso degli interessati al loro fascicolo medico
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 26 bis dello statuto e degli articoli 16 e 91 del regime applicabile agli altri agenti, i funzionari e gli agenti hanno il diritto di prendere conoscenza del proprio fascicolo medico secondo le modalità definite dalle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni. |
(2) |
A partire dal 2004 la conclusione n. 221/04 dei capi dell'amministrazione (1) disciplina l'accesso ai fascicoli medici e non consente l'accesso diretto degli interessati a tutti i documenti a carattere psichiatrico o psicologico che li riguardano. Tale limitazione di carattere generale non comporta un'analisi caso per caso. |
(3) |
Per conformarsi al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le limitazioni relative all'accesso a tali documenti applicate dalla Commissione devono essere proporzionate e prevedere un'analisi caso per caso. |
(4) |
Sebbene l'accesso ai fascicoli medici debba essere concesso agli interessati nella misura più ampia possibile, limitazioni basate sull'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 possono, in alcuni casi, essere necessarie per proteggere la salute del membro del personale o gli interessi legittimi di terzi. Il medico fiscale, che agisce per conto della Commissione, dovrebbe fornire i motivi di tale limitazione, i quali dovrebbero essere integrati nel fascicolo medico del membro del personale interessato. |
(5) |
I dati personali sono conservati in ambienti elettronici e fisici sicuri al fine di impedire l'accesso o il trasferimento illecito di dati a persone che non hanno necessità di venirne a conoscenza. |
(6) |
I periodi di conservazione che si applicano al trattamento dei fascicoli medici sono stabiliti nell'elenco comune di conservazione a livello della Commissione per i fascicoli dell'Unione europea (3). |
(7) |
Il responsabile della protezione dei dati della Commissione europea dovrebbe effettuare un riesame indipendente dell'applicazione delle limitazioni al fine di garantire l'osservanza della presente decisione. |
(8) |
Il Garante europeo della protezione dei dati ha espresso un parere il 10 dicembre 2018. |
(9) |
Il regolamento (UE) 2018/1725 sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) senza alcun periodo transitorio, a decorrere dalla propria entrata in vigore. Il regolamento (CE) n. 45/2001 ha previsto la possibilità di applicare limitazioni a determinati diritti. Per evitare di compromettere i diritti degli interessati, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1725, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione stabilisce le condizioni alle quali la Commissione può limitare l'applicazione dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), di tale regolamento.
2. La presente decisione si applica all'accesso ai dati medici personali trattati dalla Commissione a norma degli articoli 26 bis, 33, 59, 72, 73 e 78 dello statuto e degli articoli 1 e da 13 a 15 dell'allegato VIII dello statuto e degli articoli 13, 16, 28, 32, 33, 83, 91, 95, 100, 101 e 102 del regime applicabile agli altri agenti.
Articolo 2
Limitazioni applicabili
1. Fatti salvi gli articoli da 3 a 5, la Commissione può limitare, caso per caso, il diritto degli interessati di accedere direttamente ai dati medici personali a carattere psichiatrico o psicologico che li riguardano e che sono trattati dalla Commissione, laddove l'accesso a tali dati potrebbe rappresentare un rischio per la salute dell'interessato. Tale limitazione deve essere proporzionata a quanto strettamente necessario per proteggere l'interessato.
2. L'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 è consentito a un medico di scelta dell'interessato.
3. In tal caso, l'interessato, su richiesta, è rimborsato dal Servizio medico per la parte del costo della consultazione con il medico che ha avuto accesso al fascicolo medico, che non è stata rimborsata dal regime comune di assicurazione malattia (RCAM). Il rimborso non può superare la differenza tra il massimale fissato nelle disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche (5) e l'importo rimborsato all'interessato dal regime comune di assicurazione malattia ai sensi di tali disposizioni.
4. Tale rimborso da parte del servizio medico è soggetto alla condizione che l'accesso agli stessi dati non sia già stato concesso.
5. Fatti salvi gli articoli da 3 a 5 della presente decisione, la Commissione può limitare, caso per caso e in conformità all'articolo 25, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1725, il diritto degli interessati di accedere ai loro dati medici personali in suo possesso, se l'esercizio di tale diritto pregiudica i diritti e le libertà dell'interessato o di altri interessati.
Articolo 3
Diritto di accesso dell'interessato
1. Quando la Commissione limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso degli interessati ai dati medici personali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, informa l'interessato nella risposta alla richiesta di accesso, senza indebito ritardo, della limitazione e dei principali motivi della stessa. La Commissione informa inoltre l'interessato in merito alla possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. La comunicazione di informazioni sui motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 può essere rinviata, omessa o rifiutata fintanto che essa rischi di compromettere la finalità della limitazione stessa.
3. La Commissione registra i motivi della limitazione conformemente all'articolo 5.
4. Qualora il diritto di accesso sia limitato, integralmente o in parte, l'interessato esercita il suo diritto di accesso tramite il Garante europeo della protezione dei dati, in conformità dell'articolo 25, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 4
Registrazione delle limitazioni
1. La Commissione registra i motivi di qualsiasi limitazione applicata a norma della presente decisione, compresa una valutazione della relativa necessità e proporzionalità, tenendo conto degli elementi pertinenti di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725.
A tal fine, la registrazione deve indicare in che modo l'esercizio del diritto comporterebbe un rischio per la salute dell'interessato o pregiudicherebbe i diritti e le libertà degli altri interessati.
2. Detta registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati nel relativo fascicolo medico.
Articolo 5
Durata delle limitazioni
1. Le limitazioni di cui all'articolo 2 continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili.
2. Qualora i motivi di una limitazione non siano più applicabili e l'interessato richieda nuovamente l'accesso ai dati medici personali in questione, la Commissione revoca la limitazione e comunica all'interessato i principali motivi della limitazione. Nel contempo la Commissione informa l'interessato in merito alla possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
Articolo 6
Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati della Commissione europea
1. Il responsabile della protezione dei dati viene informato, senza indugio, ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati a norma della presente decisione. Al responsabile della protezione dei dati viene garantito, su richiesta, l'accesso al registro e a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto.
2. Il responsabile della protezione dei dati può chiedere alla Commissione un riesame della limitazione. Il responsabile della protezione dei dati è informato per iscritto dell'esito del riesame richiesto.
Articolo 7
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dall'11 dicembre 2018.
Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) Tale conclusione è stata approvata dai capi delle amministrazioni durante la loro 236 riunione, il 19 febbraio 2004.
(2) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(3) Elenco comune di conservazione a livello della Commissione per i fascicoli dell'Unione europea (SEC(2007) 970) del 4 luglio 2007 aggiornato e completato dal documento SEC(2012) 713 del 17 dicembre 2012.
(4) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(5) Decisione C(2007) 3195 della Commissione, del 2 luglio 2007, che adotta le disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche.