30.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 26/10


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/142 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2019

relativa al riconoscimento dello «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 7 ter e quater e l'allegato IV della direttiva 98/70/CE e gli articoli 17 e 18 e l'allegato V della direttiva 2009/28/CE stabiliscono criteri analoghi di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e procedure analoghe per la verifica della conformità a tali criteri.

(2)

Se i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva stessa.

(3)

La richiesta di riconoscere che lo «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE è stata presentata alla Commissione il 15 novembre 2018. Il sistema ha sede negli Stati Uniti, 16305 Swingley Ridge Road, Suite 200 Chesterfield, MO 63017. Esso si applica alla soia prodotta negli Stati Uniti e alla catena di custodia dalle fattorie che producono la soia al luogo in cui viene esportata.

(4)

Dall'esame dello «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» la Commissione ha riscontrato che il sistema risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità stabiliti dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE e applica una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.

(5)

Dalla valutazione dello «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo «U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol» («il sistema») presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 15 novembre 2018, dimostra che le partite di biocarburanti e di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione dei biocarburanti e bioliquidi in esso stabilite sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.

Il sistema contiene dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni (e l ) di cui all'allegato IV, parte C, punto 1, della direttiva 98/70/CE e all'allegato V, parte C, punto 1, del della direttiva 2009/28/CE, che si dimostrano essere pari a zero.

Articolo 2

La Commissione è informata senza indugio di eventuali modifiche apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 15 novembre 2018, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione.

La Commissione esamina le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continui a rispondere adeguatamente ai criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può decidere di abrogare la presente decisione, tra l'altro, per uno dei motivi sottoelencati:

a)

se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;

b)

se nell'ambito del sistema non sono presentate alla Commissione le relazioni annuali a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE;

c)

se il sistema non rispetta le norme di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporta migliorie ad altri elementi del sistema considerati importanti ai fini del mantenimento del riconoscimento.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica fino al 30 giugno 2021.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(2)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.