28.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/119 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2019

che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell'articolo 21, paragrafo 3, fino alla quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2019) 247]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2002/56/CE dispone che, a decorrere da certe date, gli Stati membri non possono più stabilire essi stessi l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti nei paesi terzi con quelli raccolti nell'Unione e conformi a detta direttiva.

(2)

Tuttavia, poiché i lavori per stabilire l'equivalenza a livello di Unione per i tuberi-seme di patate di tutti i paesi terzi interessati non erano ancora stati conclusi, la direttiva 2002/56/CE ha autorizzato gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 2017 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già adottate per i tuberi-seme di patate provenienti da alcuni paesi terzi ai quali non si applica l'equivalenza a livello di Unione. Tale data è stata scelta poiché corrisponde alla fine del periodo di commercializzazione dei tuberi-seme di patate.

(3)

Poiché questi lavori non sono ancora stati conclusi e una nuova campagna di commercializzazione inizierà entro la fine del 2018 è necessario autorizzare gli Stati membri a prorogare la validità delle decisioni nazionali di equivalenza. L'autorizzazione dovrebbe durare fino al 31 marzo 2024 per poter disporre del tempo necessario a stabilire tale equivalenza a livello di Unione. Ciò è conforme alla data adottata nella decisione di esecuzione 2011/778/UE della Commissione (2).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/56/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 21, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2002/56/CE, la data «31 marzo 2017» è sostituita dalla data «31 marzo 2024».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.

(2)  Decisione di esecuzione 2011/778/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada (GU L 317 del 30.11.2011, pag. 37).