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28.1.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 24/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/119 DELLA COMMISSIONE
del 24 gennaio 2019
che modifica la direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda la data fissata nell'articolo 21, paragrafo 3, fino alla quale gli Stati membri sono autorizzati a prorogare la validità delle decisioni sull'equivalenza dei tuberi-seme di patate provenienti da paesi terzi
[notificata con il numero C(2019) 247]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2002/56/CE dispone che, a decorrere da certe date, gli Stati membri non possono più stabilire essi stessi l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti nei paesi terzi con quelli raccolti nell'Unione e conformi a detta direttiva. |
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(2) |
Tuttavia, poiché i lavori per stabilire l'equivalenza a livello di Unione per i tuberi-seme di patate di tutti i paesi terzi interessati non erano ancora stati conclusi, la direttiva 2002/56/CE ha autorizzato gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 2017 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già adottate per i tuberi-seme di patate provenienti da alcuni paesi terzi ai quali non si applica l'equivalenza a livello di Unione. Tale data è stata scelta poiché corrisponde alla fine del periodo di commercializzazione dei tuberi-seme di patate. |
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(3) |
Poiché questi lavori non sono ancora stati conclusi e una nuova campagna di commercializzazione inizierà entro la fine del 2018 è necessario autorizzare gli Stati membri a prorogare la validità delle decisioni nazionali di equivalenza. L'autorizzazione dovrebbe durare fino al 31 marzo 2024 per poter disporre del tempo necessario a stabilire tale equivalenza a livello di Unione. Ciò è conforme alla data adottata nella decisione di esecuzione 2011/778/UE della Commissione (2). |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/56/CE. |
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(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 21, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2002/56/CE, la data «31 marzo 2017» è sostituita dalla data «31 marzo 2024».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60.
(2) Decisione di esecuzione 2011/778/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe temporanee a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi-seme di patata originari di alcune province del Canada (GU L 317 del 30.11.2011, pag. 37).