16.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/8


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/65 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2019

che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni da brucellosi e l'allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) di alcune regioni della Spagna

[notificata con il numero C(2019) 39]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4, e l'allegato A, parte II, paragrafo 7,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l'allegato A, capitolo 1, sezione II,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali della specie bovina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi o ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(2)

A norma dell'articolo 1 della decisione 2003/467/CE della Commissione (3) le regioni degli Stati membri elencate nell'allegato I, capitolo 2, della medesima sono dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(3)

La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la provincia di Pontevedra della Comunità autonoma di Galizia soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(4)

In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna, la provincia di Pontevedra della Comunità autonoma di Galizia dovrebbe essere riconosciuta come ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2003/467/CE.

(6)

A norma dell'articolo 2 della decisione 2003/467/CE le regioni degli Stati membri elencate nell'allegato II, capitolo 2, della medesima sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(7)

La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che le Comunità autonome di Madrid e di Valencia e le province di Almería, Granada e Jaén della Comunità autonoma dell'Andalusia soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(8)

In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna, le Comunità autonome di Madrid e di Valencia e le province di Almería, Granada e Jaén della Comunità autonoma dell'Andalusia dovrebbero essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2003/467/CE.

(10)

La direttiva 91/68/CEE fissa le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

(11)

La decisione 93/52/CEE della Commissione (4) prevede che le regioni degli Stati membri elencate nell'allegato II della medesima decisione sono riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini, in conformità alle condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE.

(12)

La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la Comunità autonoma di Madrid, la provincia di Cadice della Comunità autonoma dell'Andalusia e la provincia di Ciudad Real della Comunità autonoma di Castilla-La Mancha soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per essere riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

(13)

In esito alla valutazione della documentazione presentata dalla Spagna, la Comunità autonoma di Madrid, la provincia di Cadice della Comunità autonoma dell'Andalusia e la provincia di Ciudad Real della Comunità autonoma di Castilla-La Mancha dovrebbero essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 93/52/CEE.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2019

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19.

(3)  Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

(4)  Decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14).


ALLEGATO I

Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono così modificati:

1)

nell'allegato I, capitolo 2, la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

Comunità autonoma delle Isole Canarie,

Comunità autonoma di Galizia: provincia di Pontevedra.»;

2)

nell'allegato II, capitolo 2, la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

Comunità autonoma dell'Andalusia: province di Almería, Granada e Jaén,

Comunità autonoma delle Asturie,

Comunità autonoma delle Isole Baleari,

Comunità autonoma delle Isole Canarie,

Comunità autonoma di Castilla-La Mancha,

Comunità autonoma di Castilla y León: province di Burgos, Soria, Valladolid e Zamora,

Comunità autonoma di Catalogna,

Comunità autonoma di Galizia,

Comunità autonoma di La Rioja,

Comunità autonoma di Madrid,

Comunità autonoma di Murcia,

Comunità autonoma di Navarra,

Comunità autonoma dei Paesi Baschi,

Comunità autonoma di Valencia.».


ALLEGATO II

Nell'allegato II della decisione 93/52/CEE la voce relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«In Spagna:

Comunità autonoma di Aragona,

Comunità autonoma dell'Andalusia: provincia di Cadice,

Comunità autonoma delle Asturie,

Comunità autonoma delle Isole Baleari,

Comunità autonoma delle Isole Canarie,

Comunità autonoma di Cantabria,

Comunità autonoma di Castilla-La Mancha: province di Albacete, Ciudad Real, Cuenca e Guadalajara,

Comunità autonoma di Castilla y León,

Comunità autonoma di Catalogna,

Comunità autonoma di Estremadura,

Comunità autonoma di Galizia,

Comunità autonoma di La Rioja,

Comunità autonoma di Madrid,

Comunità autonoma di Navarra,

Comunità autonoma dei Paesi Baschi,

Comunità autonoma di Valencia.».