20.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/103


DECISIONE (UE) 2019/1006 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 giugno 2019

che modifica la decisione BCE/2011/20 recante disposizioni e procedure dettagliate per l'applicazione dei criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli all'accesso ai servizi di TARGET2-Securities (BCE/2019/15)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1 e 12.1, e gli articoli 17, 18 e 22,

visto l'indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione BCE/2011/20 (2) istituisce la procedura di domanda ai fini dell'accesso ai servizi di TARGET2-Securities da parte dei depositari centrali di titoli, che prevede tra i requisiti quello di una valutazione positiva da parte dell'autorità competente rispetto alle raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli. Le raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli sono state sostituite dai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (PFMI) (3) o da una serie di requisiti per l'attuazione di tali principi che, ad esempio, nello Spazio economico europeo, sono attuati dal regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(2)

Il 25 gennaio 2019, il Consiglio della Banca centrale europea (BCE) ha adottato la decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) (5) che ha istituito il Comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) nella sua attuale composizione. In precedenza, il MIB si era riunito in diverse composizioni dedicate e il Comitato per T2S aveva operato come una di esse.

(3)

Sono state apportate talune modifiche alle regole e alle procedure per l'attuazione dei criteri di idoneità per l'accesso da parte dei depositari centrali di titoli ai servizi di TARGET2-Securities, in particolare in relazione al criterio di accesso n. 2 per i CSD.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2011/20 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione BCE/2011/20 è modificata come segue:

1)

all'articolo 1, il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4)

per “criterio di accesso n. 2” si intende il criterio stabilito dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), dell'indirizzo BCE/2012/13 (*1), secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che siano stati valutati positivamente dalle autorità competenti rispetto (i) al regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), per i CSD situati in un paese dello Spazio economico europeo (SEE), ovvero (ii) ai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (*3) o a un quadro giuridico che attua tali principi, per i CSD situati in un ordinamento giuridico non facente parte del SEE;

(*1)  Indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19)."

(*2)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)."

(*3)  Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari CPIM-IOSCO (aprile 2012).»;"

2)

all'articolo 1, il punto 11) è sostituito dal seguente:

«11)

per “Comitato per le infrastrutture di mercato” (Market infrastructure Board) o “MIB” si intende l'organo di governance dell'Eurosistema istituito ai sensi della decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea (BCE/2019/3) (*4);

(*4)  Decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea, del 25 gennaio 2019, sul comitato per le infrastrutture di mercato e che abroga la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3) (GU L 32 del 4.2.2019, pag. 14).»;"

3)

all'articolo 1, il punto 12) è sostituito dal seguente:

«12)

“Gruppo consultivo per le infrastrutture di mercato per titoli e garanzie” (Advisory group on Market Infrastructures for Securities and Collateral) o “AMI SeCo” ha lo stesso significato di cui al punto 25) dell'articolo 2 dell'indirizzo BCE/2012/13;»;

4)

al paragrafo 1 dell'articolo 3, le parole «un rapporto di valutazione» sono sostituite da «un rapporto di autovalutazione»;

5)

al paragrafo 2 dell'articolo 3, le parole «il rapporto di valutazione» sono sostituite da «il rapporto di autovalutazione»;

6)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Continua osservanza dei cinque criteri di accesso per i CSD

1.   Un CSD avente accesso ai servizi T2S si conforma, in seguito alla migrazione a T2S, ai cinque criteri di accesso per i CSD in maniera continuativa e:

a)

assicura, in particolare, attraverso un'autovalutazione affidabile condotta annualmente e supportata dalla documentazione pertinente, la continua conformità ai criteri di accesso per i CSD nn. 1, 3, 4 e 5;

b)

comunica prontamente al MIB l'esito della valutazione più recente effettuata dall'autorità competente interessata rispetto al regolamento (UE) n. 909/2014, ai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (PFMI) o a un quadro giuridico che attua i PFMI. Se l'esito predetto non è disponibile, il CSD presenta un'autocertificazione basata sulla documentazione pertinente;

c)

richiede una nuova valutazione da parte delle autorità competenti interessate circa la propria conformità al regolamento (UE) n. 909/2014, ai PFMI o al quadro giuridico che attua i PFMI nel caso di modifiche sostanziali al sistema del CSD;

d)

notifica al MIB senza indebito ritardo qualora una valutazione dell'autorità competente interessata o un'autovalutazione abbia stabilito la non conformità ad uno qualunque dei cinque criteri di accesso per i CSD;

e)

a seguito di una richiesta del MIB, fornisce un rapporto di valutazione che dimostri che il CSD è ancora conforme ai cinque criteri di accesso per i CSD.

2.   Il MIB può effettuare la propria valutazione e monitorare la conformità ai cinque criteri di accesso per i CSD o richiedere informazioni a un CSD. Laddove il MIB decida che un CSD non è conforme ad uno dei cinque criteri di accesso per i CSD, dà avvio alla procedura stabilita nei contratti con i CSD ai sensi dell'articolo 16 dell'indirizzo BCE/2012/13.»;

7)

agli articoli 3 e 4 e nell'allegato, i riferimenti al «comitato per il programma T2S» sono sostituiti da «MIB»;

8)

all'articolo 4, i riferimenti al «gruppo consultivo T2S» sono sostituiti da «AMI SeCo»;

9)

l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente indirizzo.

Articolo 2

Disposizione transitoria

Per quanto riguarda la continua osservanza del criterio di accesso per i CSD n. 2, l'esito della valutazione da parte delle autorità competenti interessate rispetto alle raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli rimane valida fino a che il depositario centrale di titoli interessato non sia stato valutato dalle autorità competenti interessate rispetto al regolamento (UE) n. 909/2014, ai PFMI o a un quadro giuridico che attua i PFMI.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 giugno 2019.

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19.

(2)  Decisione BCE/2011/20, del 16 novembre 2011, recante disposizioni e procedure dettagliate per l'applicazione dei criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli all'accesso ai servizi di TARGET2-Securities (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 117).

(3)  Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari CPIM-IOSCO (aprile 2012).

(4)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(5)  Decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea, del 25 gennaio 2019, sul comitato per le infrastrutture di mercato e che modifica la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3) (GU L 32 del 4.2.2019, pag. 14).


ALLEGATO

L'allegato alla decisione BCE/2011/20 è modificato come segue:

1.

la sezione II è sostituita dalla seguente:

«II.   Modalità dettagliate per l'applicazione del criterio di accesso per i CSD n. 2

Un CSD, nel quadro della sua valutazione rispetto a tale criterio, è tenuto a fornire la seguente documentazione:

a)

per un CSD situato in un paese del SEE, l'esito della propria valutazione o la prova della propria autorizzazione (a seconda di quale sia il più recente) da parte delle autorità competenti interessate rispetto al regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); ove non sia disponibile la prova della conformità a tale regolamento, il CSD è tenuto a presentare un'autocertificazione coerente con la valutazione e/o l'autorizzazione; ovvero

b)

per un CSD situato in un paese al di fuori del SSE, l'esito della propria valutazione o la prova della propria autorizzazione (a seconda di quale sia il più recente) da parte delle autorità competenti interessate rispetto ai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (PFMI) (*2) o a un quadro giuridico che attua i PFMI, a seconda dei casi. Ove la prova della conformità a un quadro giuridico che attui i PFMI non sia disponibile, il CSD è tenuto a presentare un'autocertificazione coerente con la valutazione e/o l'autorizzazione.

Laddove siano state individuate carenze da parte dellel autorità competenti interessate concernenti l'osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, dei PFMI o di un quadro giuridico che attua i PFMI da parte del CSD, il CSD interessato è tenuto a informare il MIB in merito ai relativi dettagli e fornire spiegazioni e prove riguardanti tali carenze. Il CSD è tenuto altresì a fornire al MIB le conclusioni delle pertinenti autorità competenti contenute nella valutazione.

Eventuali carenze individuate dalle autorità competenti interessate concernenti l'osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, dei PFMI o del quadro giuridico che attua i PFMI da parte del CSD non devono mettere in pericolo, a parere del Consiglio direttivo, la sicura ed efficiente erogazione dei servizi T2S.

Le informazioni predette saranno trattate in conformità alle relative procedure di adesione per l'accesso ai servizi di T2S e al rispetto costante dei cinque criteri di accesso per i CSD.

Un CSD rispetterà questo criterio di accesso per i CSD laddove:

a)

un CSD situato in un paese del SEE sia stato autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 o valutato positivamente rispetto al regolamento (UE) n. 909/2014 nella più recente valutazione effettuata dalle autorità competenti interessate; ovvero

b)

un CSD situato al di fuori del SEE sia stato valutato positivamente rispetto ai PFMI o a un quadro giuridico che attua i PFMI nella più recente valutazione effettuata dalle autorità competenti interessate.

Ove il CSD sia autorizzato o valutato positivamente ai sensi di un quadro giuridico diverso dai PFMI o dal regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD deve dimostrare in modo soddisfacente per il MIB e il Consiglio direttivo di essere stato valutato rispetto a un quadro giuridico di livello e natura comparabili a quello dei PFMI o del regolamento (UE) n. 909/2014.

Laddove la valutazione delle pertinenti autorità competenti contenga informazioni riservate, il CSD deve fornire una sintesi generale o le conclusioni della valutazione per mostrare il proprio livello di conformità.

(*1)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)."

(*2)  Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari CPMI-IOSCO (aprile 2012).»;"

2.

è aggiunta la seguente sezione VI:

«VI.   Disposizione generale

Laddove un CSD avente accesso ai servizi di T2S non sia più conforme a uno dei cinque criteri di accesso per i CSD, il MIB avvia la procedura prevista nei contratti con i CSD.».


(*1)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(*2)  Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari CPMI-IOSCO (aprile 2012).»;»