20.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 163/103 |
DECISIONE (UE) 2019/1006 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 7 giugno 2019
che modifica la decisione BCE/2011/20 recante disposizioni e procedure dettagliate per l'applicazione dei criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli all'accesso ai servizi di TARGET2-Securities (BCE/2019/15)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1 e 12.1, e gli articoli 17, 18 e 22,
visto l'indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione BCE/2011/20 (2) istituisce la procedura di domanda ai fini dell'accesso ai servizi di TARGET2-Securities da parte dei depositari centrali di titoli, che prevede tra i requisiti quello di una valutazione positiva da parte dell'autorità competente rispetto alle raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli. Le raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli sono state sostituite dai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (PFMI) (3) o da una serie di requisiti per l'attuazione di tali principi che, ad esempio, nello Spazio economico europeo, sono attuati dal regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(2) |
Il 25 gennaio 2019, il Consiglio della Banca centrale europea (BCE) ha adottato la decisione (UE) 2019/166 (BCE/2019/3) (5) che ha istituito il Comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) nella sua attuale composizione. In precedenza, il MIB si era riunito in diverse composizioni dedicate e il Comitato per T2S aveva operato come una di esse. |
(3) |
Sono state apportate talune modifiche alle regole e alle procedure per l'attuazione dei criteri di idoneità per l'accesso da parte dei depositari centrali di titoli ai servizi di TARGET2-Securities, in particolare in relazione al criterio di accesso n. 2 per i CSD. |
(4) |
Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2011/20 di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione BCE/2011/20 è modificata come segue:
1) |
all'articolo 1, il punto 4) è sostituito dal seguente:
(*1) Indirizzo BCE/2012/13, del 18 luglio 2012, relativo a TARGET2-Securities (GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19)." (*2) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)." (*3) Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari CPIM-IOSCO (aprile 2012).»;" |
2) |
all'articolo 1, il punto 11) è sostituito dal seguente:
(*4) Decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea, del 25 gennaio 2019, sul comitato per le infrastrutture di mercato e che abroga la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3) (GU L 32 del 4.2.2019, pag. 14).»;" |
3) |
all'articolo 1, il punto 12) è sostituito dal seguente:
|
4) |
al paragrafo 1 dell'articolo 3, le parole «un rapporto di valutazione» sono sostituite da «un rapporto di autovalutazione»; |
5) |
al paragrafo 2 dell'articolo 3, le parole «il rapporto di valutazione» sono sostituite da «il rapporto di autovalutazione»; |
6) |
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Continua osservanza dei cinque criteri di accesso per i CSD 1. Un CSD avente accesso ai servizi T2S si conforma, in seguito alla migrazione a T2S, ai cinque criteri di accesso per i CSD in maniera continuativa e:
2. Il MIB può effettuare la propria valutazione e monitorare la conformità ai cinque criteri di accesso per i CSD o richiedere informazioni a un CSD. Laddove il MIB decida che un CSD non è conforme ad uno dei cinque criteri di accesso per i CSD, dà avvio alla procedura stabilita nei contratti con i CSD ai sensi dell'articolo 16 dell'indirizzo BCE/2012/13.»; |
7) |
agli articoli 3 e 4 e nell'allegato, i riferimenti al «comitato per il programma T2S» sono sostituiti da «MIB»; |
8) |
all'articolo 4, i riferimenti al «gruppo consultivo T2S» sono sostituiti da «AMI SeCo»; |
9) |
l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente indirizzo. |
Articolo 2
Disposizione transitoria
Per quanto riguarda la continua osservanza del criterio di accesso per i CSD n. 2, l'esito della valutazione da parte delle autorità competenti interessate rispetto alle raccomandazioni del Sistema europeo di banche centrali/comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari per i sistemi di regolamento titoli rimane valida fino a che il depositario centrale di titoli interessato non sia stato valutato dalle autorità competenti interessate rispetto al regolamento (UE) n. 909/2014, ai PFMI o a un quadro giuridico che attua i PFMI.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 giugno 2019.
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 215 dell'11.8.2012, pag. 19.
(2) Decisione BCE/2011/20, del 16 novembre 2011, recante disposizioni e procedure dettagliate per l'applicazione dei criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli all'accesso ai servizi di TARGET2-Securities (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 117).
(3) Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari CPIM-IOSCO (aprile 2012).
(4) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(5) Decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea, del 25 gennaio 2019, sul comitato per le infrastrutture di mercato e che modifica la decisione BCE/2012/6 relativa all'istituzione di un comitato per TARGET2-Securities (BCE/2019/3) (GU L 32 del 4.2.2019, pag. 14).
ALLEGATO
L'allegato alla decisione BCE/2011/20 è modificato come segue:
1. |
la sezione II è sostituita dalla seguente: «II. Modalità dettagliate per l'applicazione del criterio di accesso per i CSD n. 2 Un CSD, nel quadro della sua valutazione rispetto a tale criterio, è tenuto a fornire la seguente documentazione:
Laddove siano state individuate carenze da parte dellel autorità competenti interessate concernenti l'osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, dei PFMI o di un quadro giuridico che attua i PFMI da parte del CSD, il CSD interessato è tenuto a informare il MIB in merito ai relativi dettagli e fornire spiegazioni e prove riguardanti tali carenze. Il CSD è tenuto altresì a fornire al MIB le conclusioni delle pertinenti autorità competenti contenute nella valutazione. Eventuali carenze individuate dalle autorità competenti interessate concernenti l'osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014, dei PFMI o del quadro giuridico che attua i PFMI da parte del CSD non devono mettere in pericolo, a parere del Consiglio direttivo, la sicura ed efficiente erogazione dei servizi T2S. Le informazioni predette saranno trattate in conformità alle relative procedure di adesione per l'accesso ai servizi di T2S e al rispetto costante dei cinque criteri di accesso per i CSD. Un CSD rispetterà questo criterio di accesso per i CSD laddove:
Ove il CSD sia autorizzato o valutato positivamente ai sensi di un quadro giuridico diverso dai PFMI o dal regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD deve dimostrare in modo soddisfacente per il MIB e il Consiglio direttivo di essere stato valutato rispetto a un quadro giuridico di livello e natura comparabili a quello dei PFMI o del regolamento (UE) n. 909/2014. Laddove la valutazione delle pertinenti autorità competenti contenga informazioni riservate, il CSD deve fornire una sintesi generale o le conclusioni della valutazione per mostrare il proprio livello di conformità. (*1) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1)." (*2) Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari CPMI-IOSCO (aprile 2012).»;" |
2. |
è aggiunta la seguente sezione VI: «VI. Disposizione generale Laddove un CSD avente accesso ai servizi di T2S non sia più conforme a uno dei cinque criteri di accesso per i CSD, il MIB avvia la procedura prevista nei contratti con i CSD.». |
(*1) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del Regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(*2) Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari CPMI-IOSCO (aprile 2012).»;»