11.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 234/1


Dichiarazione relativa alla direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (1)

(2019/C 234/01)

Dichiarazione del Parlamento europeo relativa all’articolo 9

Il Parlamento europeo deplora che, contrariamente alla proposta originaria, la direttiva non contenga disposizioni riguardanti i termini precisi e i canali informatici per lo scambio di informazioni tra le Unità di informazione finanziaria dei diversi Stati membri. Il Parlamento europeo si rammarica inoltre che l’ambito di applicazione di questo articolo sia stato limitato ai casi di terrorismo e di criminalità organizzata associati al terrorismo e non contempli, come proposto inizialmente, tutti i tipi di reati gravi, che possono anche avere serie conseguenze negative per le nostre società. Il Parlamento europeo sollecita la Commissione a riesaminare la questione nelle sue relazioni sull’attuazione e la valutazione della presente direttiva e della direttiva antiriciclaggio, e in particolare nell’ambito della sua valutazione ai sensi dell’articolo 21. Il Parlamento europeo seguirà e analizzerà attentamente tali relazioni e valutazioni e, se del caso, formulerà le proprie raccomandazioni.

Dichiarazione della Commissione

In relazione all’articolo 9 della direttiva, la Commissione si rammarica del fatto che, diversamente dalla proposta originaria, la direttiva non includa disposizioni relative alle scadenze precise e ai canali informatici per lo scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria dei diversi Stati membri. La Commissione si rammarica inoltre del fatto che il campo di applicazione del presente articolo sia stato limitato ai casi di terrorismo e di criminalità organizzata associata al terrorismo e che non copra tutti i tipi di reati gravi, come inizialmente proposto. La Commissione continuerà a riflettere sulla cooperazione tra unità di informazione finanziaria, in particolare nel quadro delle sue relazioni sull’attuazione della presente direttiva e della direttiva antiriciclaggio.


(1)  GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 122.