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3.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 41/1 |
RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
dell’8 gennaio 2018
che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario
(CERS/2018/1)
(2018/C 41/01)
IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), in particolare l’articolo 3 e gli articoli da 16 a 18,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2) e in particolare l’articolo 458, paragrafo 8,
vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (3), e in particolare gli articoli 18 e 20,
considerando quanto segue:
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(1) |
Per assicurare efficacia e coerenza delle politiche macroprudenziali è necessario che i responsabili delle politiche prestino la dovuta attenzione agli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale adottate dai singoli Stati membri e, se del caso, adottino misure di politica macroprudenziale di riconoscimento idonee a fronteggiarli. |
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(2) |
La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (4) mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull’esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri. |
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(3) |
La raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico (5) consente all’autorità competente all’attivazione di proporre una soglia massima di rilevanza a livello dei prestatori di servizi finanziari quando richiede il riconoscimento. Il gruppo di valutazione permanente del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito ai sensi della decisione CERS/2015/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico (6), può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario. |
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(4) |
Dal 1o gennaio 2018, gli enti creditizi autorizzati in Finlandia e che utilizzano il metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari sono assoggettati, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, a un livello minimo del 15 % specifico per gli enti creditizi del fattore medio di ponderazione del rischio sui mutui ipotecari residenziali garantiti da unità abitative in Finlandia da applicarsi su base consolidata. |
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(5) |
A seguito della notifica al CERS, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, il Consiglio generale del CERS ha deciso di includere tale misura nell’elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2. |
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(6) |
In data 28 maggio 2017, la misura belga sulle esposizioni derivanti da mutui ipotecari, attuata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, che era stata inserita nell’elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento dalla raccomandazione CERS/2016/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico (7), è scaduta. In data 21 novembre 2017, la Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique ha annunciato l’intenzione di introdurre una nuova misura macroprudenziale nazionale mirata alle esposizioni sui mutui ipotecari, a seguito della procedura stabilita all’articolo 458 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
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(7) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
MODIFICHE
La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:
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1. |
La sezione 1 della subraccomandazione C(1) è sostituita dalla seguente:
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2. |
l’allegato è sostituito dall’allegato alla presente raccomandazione: |
Fatto a Francoforte sul Meno, l’8 gennaio 2018
Francesco MAZZAFERRO
Capo del segretariato del CERS per conto del Consiglio generale del CERS
(1) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
(2) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(3) GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.
(4) Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).
(5) Raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 ottobre 2017, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 431 del 15.12.2017, pag. 1).
(6) Decisione CERS/2015/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 16 dicembre 2015, su un quadro di coordinamento relativo alla notifica delle misure nazionali di politica macroprudenziale da parte delle autorità competenti e alla emanazione di pareri e raccomandazioni da parte del CERS e che modifica la Decisione CERS/2014/2 (GU C 97, 12.3.2016, pag. 28).
(7) Raccomandazione CERS/2016/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 24 marzo 2016, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 153 del 29.4.2016, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Estonia
Coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell’1 per cento applicabile, in conformità all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia
I. Descrizione della misura
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1. |
La misura estone consiste in un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell’1 per cento applicabile, in conformità all’articolo 133 della Direttiva 2013/36/UE, alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia. |
II. Riconoscimento
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2. |
Ove gli Stati membri abbiano recepito l’articolo 134 della Direttiva 2013/36/UE nel diritto nazionale, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura estone con riferimento alle esposizioni situate in Estonia di enti autorizzati a livello nazionale in conformità all’articolo 134, paragrafo 1, della Direttiva 2013/36/UE. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C(3). |
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3. |
Ove gli Stati membri non abbiano recepito l’articolo 134 della Direttiva 2013/36/UE nel diritto nazionale, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura estone con riferimento alle esposizioni situate in Estonia di enti autorizzati a livello nazionale in conformità alla subraccomandazione C(2). Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro sei mesi. |
Finlandia
Un livello minimo specifico per gli enti creditizi del 15 % per il fattore medio di ponderazione del rischio sui mutui garantiti da ipoteca su unità abitative ubicate in Finlandia applicato agli enti creditizi che utilizzano il metodo basato sui rating interni (internal ratings-based, IRB) (di seguito, gli «enti creditizi IRB») applicato ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013.
I. Descrizione della misura
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1. |
La misura finlandese, applicata ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, consiste in un livello minimo del 15 % specifico per gli enti creditizi del fattore medio di ponderazione del rischio per gli enti creditizi IRB, a livello di portafoglio, in relazione ai mutui ipotecari residenziali garantiti da unità abitative ubicate in Finlandia. |
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2. |
La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 1 miliardo di euro di esposizione sul mercato del credito ipotecario residenziale in Finlandia per orientare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte degli Stati membri di riconoscimento. |
II. Riconoscimento
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3. |
In conformità all’articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura finlandese e applicarla ai portafogli degli enti creditizi IRB contenenti mutui ipotecari destinati alla clientela retail garantiti da unità abitative ubicate in Finlandia erogati da succursali autorizzate a livello nazionale situate in Finlandia. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C(3). |
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4. |
Si raccomanda inoltre alle autorità competenti di riconoscere la misura finlandese e applicarla ai portafogli degli enti creditizi IRB contenenti mutui ipotecari destinati alla clientela retail garantiti da unità abitative ubicate in Finlandia erogati direttamente in modalità transfrontaliera da enti creditizi stabiliti nelle rispettive giurisdizioni. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C(3). |
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5. |
In conformità alla subraccomandazione C(2), si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale disponibile nella loro giurisdizione che consegua l’effetto il più possibile equivalente al riconoscimento di cui sopra, inclusa l’adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro quattro mesi. |
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6. |
In assenza di enti creditizi IRB autorizzati in altri Stati membri interessati con succursali situate in Finlandia o che erogano servizi finanziari direttamente in Finlandia, con esposizioni pari o superiori a 1 miliardo di euro sul mercato dei mutui ipotecari finlandese, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere di non effettuare il riconoscimento come previsto dalla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività delle esposizioni e si raccomanda loro il riconoscimento nel momento in cui un ente creditizio IRB superi la soglia di 1 miliardo di euro. |
III. Soglia di rilevanza
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7. |
In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi IRB con portafogli non rilevanti di mutui ipotecari destinati alla clientela retail garantiti da unità abitative ubicate in Finlandia al di sotto della soglia di rilevanza di 1 miliardo di euro. In questo caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività delle esposizioni e si raccomanda loro il riconoscimento quando la soglia di rilevanza di 1 miliardo di euro sia superata.» |