27.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/8


REGOLAMENTO (UE) 2018/2058 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2018

che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e, ove del caso, delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(3)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca nel Mar Nero, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. In conformità dell'articolo 16, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca e conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento.

(4)

Nella 41a riunione annuale del 2017 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ha adottato la raccomandazione CGPM/41/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nella sottozona geografica 29 (Mar Nero). Tale raccomandazione fissa un totale ammissibile di catture (TAC) per il rombo chiodato per un periodo di due anni (2018-2019), stabilendo una ripartizione temporanea dei contingenti. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.

(5)

Le possibilità di pesca dovrebbero essere stabilite sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

(6)

Conformemente al parere scientifico formulato dallo CSTEP, è necessario mantenere il livello attuale della mortalità per pesca al fine di garantire la sostenibilità dello stock di spratto nel Mar Nero.

(7)

L'uso delle possibilità di pesca stabilite nel presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (2), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento.

(8)

A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (3), è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(9)

È opportuno adottare ulteriori misure di conservazione per lo stock di rombo chiodato. Il fatto di mantenere il fermo di pesca attualmente applicabile, avente durata di due mesi, dal 15 aprile al 15 giugno, consentirà di continuare a garantire la protezione dello stock durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato. Il fatto di gestire lo sforzo di pesca e limitare i giorni di pesca a 180 all'anno avrebbe un impatto positivo sulla conservazione dello stock di rombo chiodato.

(10)

Al fine di evitare interruzioni delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, è importante che le attività di pesca considerate nel Mar Nero siano aperte a decorrere dal 1o gennaio 2019. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(11)

Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca assegnate ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera della Bulgaria e della Romania per i seguenti stock nel Mar Nero:

a)

spratto (Spratti sprattus);

b)

rombo chiodato (Psetta maxima).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione battenti bandiera della Bulgaria o della Romania e operanti nel Mar Nero.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)   «Mar Nero»: la sottozona geografica 29 quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

b)   «peschereccio»: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;

c)   «peschereccio dell'Unione»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

d)   «stock»: una risorsa biologica marina presente in una determinata zona di gestione;

e)   «totale ammissibile di catture» (TAC): il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell'arco di un anno;

f)   «contingente autonomo dell'Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;

g)   «contingente analitico»: un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;

h)   «valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

Ripartizione delle possibilità di pesca

1.   Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato.

2.   Il TAC per il rombo chiodato, applicabile nelle acque dell'Unione e ai pescherecci dell'Unione, nonché la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica nessuno dei seguenti elementi:

a)

gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Gestione dello sforzo di pesca del rombo chiodato

I pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, non possono superare i 180 giorni di pesca all'anno.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. KÖSTINGER


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(4)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).


ALLEGATO

Nelle tabelle del presente allegato figurano i TAC e i contingenti in tonnellate di peso vivo e, se del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

Acque dell'Unione nel Mar Nero

(SPR/F3742C)

Bulgaria

8 032,50

 

 

Romania

3 442,50

 

 

Unione

11 475

 

 

TAC

Non pertinente/Non concordato

 

Contingente analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


Specie:

Rombo chiodato

Psetta maxima

Zona:

Acque dell'Unione nel Mar Nero

(TUR/F3742C)

Bulgaria

57

 

 

Romania

57

 

 

Unione

114 (*1)

 

 

TAC

644

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


(*1)  Dal 15 aprile al 15 giugno 2019 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, l'imbarco, lo sbarco e la prima vendita.