21.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 327/58


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/2043 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 al fine di chiarire le condizioni di prova WLTP e disporre il monitoraggio dei dati di omologazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Onde tener conto della differenza del livello delle emissioni di CO2 determinate conformemente al nuovo ciclo di guida europeo (New European Test Cycle — NEDC) e quelle determinate conformemente alla nuova procedura di prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (World Harmonised Light Vehicles Test Procedure — WLTP), il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (2) ha istituito un metodo per stabilire una correlazione fra i valori delle emissioni di CO2 relativamente alle autovetture.

(2)

Il metodo di correlazione è inteso a produrre risultati atti a garantire che i requisiti in materia di riduzione stabiliti dal regolamento (CE) n. 443/2009 siano di rigore comparabile nelle procedure di prova vecchie e nuove. Pertanto le autorità di omologazione e i servizi tecnici, con i costruttori, dovrebbero impegnarsi affinché le prove WLTP e NEDC eseguite ai fini del presente regolamento si svolgano in condizioni di prova comparabili e coerenti con la finalità del regolamento medesimo.

(3)

A tal fine è necessario chiarire taluni aspetti delle condizioni di prova WLTP applicabili alle correlazioni effettuate al fine di disporre dei dati di monitoraggio delle emissioni di CO2 nelle prove WLTP e NEDC per i veicoli di nuova immatricolazione nel 2020. Tali chiarimenti dovrebbero applicarsi fatti salvi la procedura e i requisiti di cui al regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (3) e senza incidere sulla validità delle omologazioni concesse su tale base.

(4)

È altresì necessario determinare la differenza nel 2020 fra i valori delle emissioni di CO2 dichiarate dai costruttori ai fini dell'omologazione delle emissioni e quelle misurate conformemente al regolamento (UE) 2017/1151. I costruttori dovrebbero quindi aver l'obbligo di calcolare e comunicare alla Commissione i valori delle emissioni di CO2 ottenuti con la procedura WLTP per tutte le autovetture nuove immatricolate durante l'anno civile 2020 avvalendosi dei valori di misurazione per il veicolo H e il veicolo L come dati di input del metodo di interpolazione.

(5)

Per un numero limitato di famiglie di interpolazione, nel 2020 saranno disponibili solo i valori di misurazione relativi ai veicoli H. Il numero di tali famiglie dovrebbe essere attentamente monitorato e, qualora si osservasse un aumento significativo del loro numero rispetto alla situazione del 2018, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione di escluderle dal calcolo dei dati di riferimento 2020.

(6)

Si dovrebbe migliorare la trasparenza delle prove sulle emissioni e pertanto mettere a disposizione della Commissione i dati delle prove WLTP nonché i risultati delle correlazioni. Questo consentirà alla Commissione di identificare e affrontare rapidamente eventuali questioni e incoerenze connesse all'attuazione delle procedure. Per tale motivo, si dovrebbe completare la matrice dei dati di input per ciascuna prova WLTP effettuata e trasmetterla integralmente alla Commissione nell'ambito dello scambio di dati dello strumento di correlazione. Per garantire la riservatezza il file dei dati di input dovrebbe essere criptato per la trasmissione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 è così modificato:

(1)

è aggiunto il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Comunicazione dei risultati della misurazione WLTP

1.   I costruttori calcolano il valore di CO2 (ciclo misto) per ogni autovettura nuova immatricolata nel 2020 secondo la formula di cui all'allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.4, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1151, in cui i termini MCO2-H ed MCO2-L, per la famiglia di interpolazione in questione, sono sostituiti dai valori MCO2,C,5 tratti dalle voci 2.5.1.1.3 (veicolo H) e 2.5.1.2.3 (veicolo L) del certificato di omologazione CE conforme al modello di cui all'allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151.

Quando le emissioni di CO2 (ciclo misto) del veicolo individuale sono determinate in riferimento al solo veicolo H, i costruttori comunicano il valore MCO2,C,5 tratto dalla voce 2.5.1.1.3 (veicolo H) del certificato di omologazione CE.

I costruttori comunicano alla Commissione tali valori delle emissioni di CO2, con i valori MCO2,C,5 usati per il calcolo, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione della Commissione dei dati provvisori per il 2020 mediante caricamento di tali dati nel registro Business Data Repository dell'Agenzia europea dell'ambiente.

2.   Se i dati di cui al paragrafo 1 non sono comunicati entro il termine indicato, la Commissione prende il valore registrato alla voce 2.5.1.2.3. del certificato di omologazione CE e lo considera il valore corrispondente alle emissioni di CO2 in ciclo misto ai fini del paragrafo 1 per tutti i veicoli nuovi immatricolati della famiglia di interpolazione per la quale è stato emesso il certificato di omologazione e, se del caso, il valore indicato alla voce 2.5.1.1.3 per le famiglie nelle quali sono disponibili solo le misurazioni del veicolo H.

3.   La Commissione monitora il numero delle famiglie di interpolazione per le quali le emissioni di CO2 sono determinate in riferimento al solo veicolo H per ciascun costruttore e, in caso di aumento del numero di tali famiglie rispetto alla situazione del 2018, valuta l'impatto di tale aumento sul calcolo di cui al paragrafo 1 e, se del caso, esclude tali famiglie dal calcolo.»

(2)

L'allegato I è così modificato:

a)

Sono inseriti i seguenti punti 2.2 bis e 2.2 ter:

«2.2 bis   Condizioni di prova WLTP

Affinché la prova WLTP risulti pertinente ai sensi del punto 2.2 e per determinare i dati di input di cui al punto 2.4, si applicano le condizioni di prova di cui all'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, con le seguenti precisazioni:

a)

la correzione dei risultati delle prove WLTP per le emissioni massiche di CO2 a norma dell'allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151 si applica a tutti i risultati di prova, fatte salve le disposizioni di cui al punto 3.4.4, lettera a), di detta appendice;

b)

fatti salvi i requisiti del regolamento (UE) 2017/1151, se il veicolo di prova è munito di tecnologie che incidono sulle prestazioni di CO2, incluse, ma non solamente, quelle di cui alle voci da 42 a 50 della matrice dei dati di input di cui al punto 2.4, e che sono destinate a funzionare durante la prova, dette tecnologie sono in esecuzione durante la prova del veicolo, indipendentemente dalla procedura di prova applicata, ossia NEDC o WLTP;

c)

se il veicolo di prova è munito di trasmissione automatica, si utilizza la stessa modalità selezionabile dal conducente, indipendentemente dalla procedura di prova applicata. Quando per le prove WLTP si usano le modalità migliore e peggiore a norma dell'allegato XXI, suballegato 8, appendice 6, punto 1.2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1151, la modalità peggiore sarà usata come input nello strumento di correlazione nonché per tutte le prove fisiche NEDC;

d)

se il veicolo di prova è munito di trasmissione manuale, il termine nmin_drive_set è definito dalla formula di cui all'allegato XXI, suballegato 2, punto 2, lettera k) 3), del regolamento (UE) 2017/1151.

Previa approvazione dell'autorità di omologazione o, se del caso, del servizio tecnico, il costruttore può calcolare i punti di cambio di velocità diversamente, a condizione che ciò si giustifichi ai fini della guidabilità del veicolo e che il margine di sicurezza aggiuntivo della potenza applicato a norma dell'allegato XXI, suballegato 2, punto 3.4, del regolamento (UE) 2017/1151, non superi il 20 %.

Le condizioni di cui alle lettere da a) a d) si applicano ai fini della correlazione eseguita conformemente al presente regolamento e non pregiudicano le disposizioni stabilite nel regolamento (UE) 2017/1151 né le omologazioni concesse a norma del medesimo regolamento.

2.2 ter.   Applicabilità delle condizioni di prova WLTP

Le precisazioni di cui al punto 2.2 bis, lettere da a) a d), si applicano conformemente a quanto segue:

a)

per i nuovi tipi di veicoli, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

b)

per i tipi di veicoli esistenti, relativamente a tali tipi di veicoli che interessano i veicoli immessi sul mercato nel 2020, i costruttori trasmettono all'autorità di omologazione elementi probanti in base ai quali essa conferma se nelle prove di omologazione siano state soddisfatte le condizioni di prova di cui al punto 2.2 bis, lettere da a) a d).

La conferma indica l'identificante della famiglia di interpolazione e il rispetto di ciascuna condizione di prova di cui alle lettere da a) a d). L'autorità di approvazione rilascia la conferma al costruttore e si assicura che sia registrata e possa essere messa senza indugio a disposizione su richiesta della Commissione.

Se l'autorità di omologazione non può confermare che una o più condizioni di prova in questione sono state soddisfatte, il costruttore garantisce l'esecuzione di una nuova prova WLTP o, se del caso, una serie di prove, a norma dell'allegato XXI, suballegato 6, del regolamento (UE) 2017/1151, sotto la supervisione di un'autorità di omologazione o, se del caso, del servizio tecnico, applicando le condizioni di prova di cui al punto 2.2 bis, lettere da a) a d), per la famiglia di interpolazione in questione, compresa una nuova correlazione conforme al presente regolamento.

Se non è soddisfatta la sola condizione di prova di cui al punto 2.2 bis, lettera a), il costruttore può correggere tale valore nella matrice di input senza dover eseguire una nuova prova WLPT.

L'autorità di omologazione o, se del caso il servizio tecnico designato, registra i risultati della ripetizione o della correzione della prova e della correlazione, a norma dell'allegato I, punto 5, e il file di correlazione completo basato sui dati di input della ripetizione è trasmesso alla Commissione conformemente al punto 3.1.1.2 entro il 30 aprile 2021.»;

b)

il punto 2.4 è così modificato:

i)

al primo comma è aggiunta la frase seguente:

«Si completa la matrice dei dati di input per ciascuna prova WLTP eseguita.»;

ii)

la tabella 1 è così modificata:

alla voce 56, il testo della colonna «Osservazioni» è sostituito dal seguente:

«Serie: dati del sistema OBD e del banco dinamometrico, 1 Hz per il sistema OBD e 10 Hz per il banco dinamometrico, risoluzione 0,1 km/h.»;

alla voce 57, il testo della colonna «Osservazioni» è sostituito dal seguente:

«Serie: 1 Hz. Calcolo teorico del cambio di velocità da comunicare per il veicolo H ed L (se pertinente)»;

alla voce 61, il testo della colonna «Osservazioni» è sostituito dal seguente:

«Serie: 1 Hz (frequenza di campionamento dello strumento 20 Hz), risoluzione 0,1 A, dispositivo di misurazione esterna sincronizzato con il banco dinamometrico»;

la voce 67 è sostituita dalla seguente:

«67

Fattore di rigenerazione Ki moltiplicativo/additivo per i veicoli H e L

Allegato XXI, suballegato 6, appendice 1, del regolamento (UE) 2017/1151

Per i veicoli non dotati di sistema a rigenerazione periodica, tale valore è pari a 1.»

sono aggiunte le seguenti nuove voci:

«69

Potere calorifico del carburante

kWh/l

Allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151

Valore a norma della tabella A6.App2/1 del regolamento (UE) 2017/1151

70

Consumo di carburante della prova WLTP per il veicolo H ed L

l/100 km

Allegato XXI, suballegato 7, punto 6, del regolamento (UE) 2017/1151

Consumo di carburante non equilibrato della prova di tipo 1

71

Tensione nominale del REESS

V

Secondo la norma DIN EN 60050-482

Per l'alimentazione elettrica a bassa tensione definita all'allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151

72

Fattore di correzione della famiglia ATCT

Allegato XXI, suballegato 6 bis, del regolamento (UE) 2017/1151

Fattore di correzione della famiglia ATCT (correzione 14 °C)

73

Correzione per velocità e distanza della prova WLTP

Regolamento (UE) 2017/1151

Correzione eseguita?

0 = No 1 = Sì

74

Correzione RCB della prova WLTP

Allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151

Correzione eseguita?

0 = No 1 = Sì

75

Numero di prove WLTP

1, 2 o 3

 

Indicare se i dati delle prove provengano dalla prima, seconda o terza prova WLTP.

76

Valore di CO2 WLTP dichiarato per il veicolo H e/o L

g/km

Dichiarazione del costruttore

Valore dichiarato WLTP per il veicolo H ed L. Il valore include tutte le correzioni (se pertinente)

77

Valore di CO2 WLTP misurato e corretto per il veicolo H ed L

g/km

Valori MCO2,C,5 ex allegato I, appendice 4, del regolamento (UE) 2017/1151

Emissioni di CO2 in ciclo misto misurate per il veicolo H ed L dopo tutte le correzioni applicabili. Se si eseguono 2 o 3 prove WLTP si comunicano tutti i risultati misurati.

78

Ripetizione della prova WLTP

Allegato I, punto 2.2 ter, lettera b)

Indicare quali condizioni di prova di cui all'allegato I, punto 2.2 bis, lettere da a) a d), hanno determinato la ripetizione della prova»

c)

il punto 3.1.1.1 è così modificato:

i)

la lettera a) è soppressa;

ii)

alla lettera c), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

i dati di input specificati al punto 2.4.»;

iii)

è aggiunto il seguente comma:

«Il file riepilogativo di cui alla lettera c) è criptato per garantire la riservatezza.»;

d)

il punto 3.1.1.2 è sostituito dal seguente:

«3.1.1.2.   File di correlazione completo

Quando il rapporto originale dei risultati ottenuti dallo strumento di correlazione è stato emesso conformemente al punto 3.1.1.1. l'autorità di omologazione o, se del caso, il servizio tecnico designato, carica il file riepilogativo di cui al punto 3.1.1.1. lettera c), su un server della Commissione, che rinvia al mittente una risposta di ricevimento (mettendo in copia i servizi competenti della Commissione), contenente un numero intero generato a caso compreso tra 0 e 99, un codice hash del file riepilogativo che collega senza equivoci tale numero al rapporto originale con firma digitale del server della Commissione.

L'autorità di omologazione o, se del caso il servizio tecnico designato, crea un file di correlazione completo che include il rapporto originale dei risultati ottenuti dallo strumento di correlazione di cui al punto 3.1.1.1. e la risposta del server della Commissione. Il file è conservato dall'autorità di omologazione quale verbale di prova conformemente all'allegato VIII della direttiva 2007/46/CE.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punto 2, lettere c) e d), si applica a decorrere dal 1o febbraio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).

(3)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).