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21.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 327/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/2033 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2018
che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2019-2021
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura. |
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(2) |
L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo iniziale non superiore a tre anni, rinnovabile per un altro periodo totale di tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i Consigli consultivi competenti. |
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(3) |
Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque sudoccidentali. La Commissione ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2016-2018 mediante il regolamento delegato (UE) 2015/2439 (2), che è stato abrogato e sostituito dal regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione (3), a seguito di una raccomandazione comune presentata da Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo nel 2016. Il regolamento delegato (UE) 2016/2374 è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/44 della Commissione (4). |
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(4) |
Il 31 maggio 2018 il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque sudoccidentali. Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (5). L'11 settembre 2018 si è svolta, con la partecipazione di rappresentanti dei 28 Stati membri, della Commissione e del Parlamento europeo in qualità di osservatore, una riunione di un gruppo di esperti in cui sono state discusse le misure in questione. |
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(5) |
Il regolamento delegato (UE) 2016/2374 ha introdotto un'esenzione dall'obbligo di sbarco per lo scampo catturato con reti a strascico nelle sottozone 8 e 9 del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), dal momento che la documentazione scientifica indicava la possibilità di tassi di sopravvivenza elevati, tenuto conto delle caratteristiche degli attrezzi specificamente utilizzati nella pesca di tale specie, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Nella sua valutazione (6) lo CSTEP ha concluso che i tassi di sopravvivenza dimostrati dagli esperimenti più recenti e dagli studi condotti tra il 2016 e il 2018 erano in linea con quelli osservati nelle indagini precedenti. Di conseguenza, poiché le circostanze sono rimaste immutate, l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza dovrebbe essere mantenuta nel piano in materia di rigetti per la pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2019-2021. |
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(6) |
Per le razze catturate con qualunque tipo di attrezzi da pesca nelle sottozone CIEM 8 e 9 non si dispone di prove scientifiche circostanziate sui tassi di sopravvivenza per tutti i segmenti di flotta e per le combinazioni che beneficiano dell'esenzione. Tuttavia, salvo alcune eccezioni, i tassi di sopravvivenza sono ritenuti generalmente attendibili, anche se sono necessarie informazioni più dettagliate. Per poter raccogliere tali dati la pesca dovrebbe proseguire; la Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere concessa, ma che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovrebbero presentare al più presto entro il 31 maggio di ogni anno: a) una tabella di marcia, elaborata al fine di aumentare la capacità di sopravvivenza e colmare la carenza di dati riscontrata dallo CSTEP, da sottoporre ogni anno alla valutazione di quest'ultimo e b) relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei programmi riguardanti la capacità di sopravvivenza e sulle eventuali modifiche o rettifiche ad essi apportate. |
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(7) |
Nel corso dell'esame del tasso di sopravvivenza delle razze si è constatato che per la razza cuculo (Leucoraja naevus) esso era molto più basso delle altre specie e che si disponeva in tal caso di minori conoscenze scientifiche. Escludere del tutto tale specie dall'esenzione, tuttavia, significherebbe impedire l'attività di pesca e la raccolta continua di dati precisi. La Commissione, pertanto, ritiene che in tal caso l'esenzione dovrebbe essere concessa solo per un anno e che, con urgenza, sarebbe opportuno effettuare nuovi studi e mettere a punto misure efficaci concernenti la capacità di sopravvivenza, da sottoporre alla valutazione dello CSTEP non appena possibile, prima del 31 maggio 2019. |
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(8) |
La nuova raccomandazione comune propone inoltre un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza dell'occhialone catturato con l'attrezzo da pesca artigianale denominato «voracera» nella divisione CIEM 9a. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche atte a dimostrare i tassi di sopravvivenza dei rigetti di tale specie. Dalle prove presentate lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è sufficientemente motivata. È quindi opportuno includerla nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021. |
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(9) |
La nuova raccomandazione comune propone inoltre un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l'occhialone catturato con ami e palangari nella sottozona CIEM 10. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche atte a dimostrare i tassi di sopravvivenza dell'occhialone nell'ambito di tale attività di pesca. Dalle prove presentate lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è sufficientemente motivata. È quindi opportuno includerla nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021. |
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(10) |
Il regolamento delegato (UE) 2016/2374 ha introdotto esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le catture di sogliola effettuate con sfogliare e reti a strascico nelle divisioni CIEM 8a e 8b e per le catture di sogliola effettuate con tramagli e reti da imbrocco nelle divisioni CIEM 8a e 8b. Le prove fornite dagli Stati membri per tali esenzioni nella nuova raccomandazione comune sono state esaminate dallo CSTEP (7). Quest'ultimo ha concluso che la raccomandazione comune giustificava in maniera fondata la difficoltà di conseguire un aumento della selettività e i costi sproporzionati nel gestire le catture indesiderate. Di conseguenza, poiché le circostanze sono rimaste immutate, le esenzioni de minimis dovrebbero essere mantenute nel piano in materia di rigetti per la pesca demersale nelle acque sudoccidentali per il periodo 2019-2021. |
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(11) |
Il regolamento delegato (UE) 2016/2374 ha introdotto un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le catture di nasello effettuate con reti da traino e sciabiche nelle sottozone CIEM 8 e 9. Lo CSTEP ha riesaminato le prove fornite dagli Stati membri per tale esenzione e ha concluso (8) che era opportuno effettuare ulteriori prove al fine di valutare il miglioramento della selettività. Per poter raccogliere tali dati la pesca dovrebbe proseguire; la Commissione ritiene pertanto che l'esenzione dovrebbe essere concessa in via provvisoria, ma che gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. L'esenzione de minimis dovrebbe quindi essere concessa in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP. |
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(12) |
La nuova raccomandazione comune contiene nuove esenzioni de minimis per:
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(13) |
Gli Stati membri hanno fornito informazioni per le esenzioni de minimis riguardanti le catture di berici e musdea bianca con ami e palangari nella sottozona CIEM 10. Lo CSTEP ha esaminato tali prove e ha concluso che le informazioni fornite giustificavano in maniera fondata la difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività o i costi sproporzionati che ne deriverebbero per la gestione delle catture indesiderate. È quindi opportuno includere tali esenzioni de minimis nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2019-2021. |
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(14) |
Le informazioni fornite dagli Stati membri devono essere completate per quanto concerne le nuove esenzioni de minimis applicate singolarmente alle specie seguenti, segnatamente:
In tali circostanze, le suddette esenzioni individuali per ciascuna specie dovrebbero essere limitate ad un anno e gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la loro fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. Tali esenzioni de minimis dovrebbero essere concesse in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ai fini della valutazione da parte dello CSTEP. |
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(15) |
Nel caso in cui l'esenzione de minimis si basi sull'estrapolazione di dati insufficienti e informazioni parziali riguardanti la flotta, gli Stati membri dovrebbero assicurare la trasmissione di dati esatti e verificabili per l'intera flotta contemplata dall'esenzione, in modo da garantire stime attendibili del volume dei rigetti ai fini della fissazione dei totali ammissibili di catture (TAC). |
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(16) |
Le misure proposte nella nuova raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 4, all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), e all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono pertanto essere incluse nel presente regolamento. |
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(17) |
Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha preso in considerazione sia la valutazione dello CSTEP sia la necessità per gli Stati membri di garantire la piena attuazione dell'obbligo di sbarco dal 1o gennaio 2019. In vari casi, le esenzioni richiedono il proseguimento dell'attività di pesca e la raccolta di dati al fine di rispondere alle osservazioni formulate dallo CSTEP. In tali casi, la Commissione ritiene che concedere esenzioni in via temporanea sia un approccio prudente e pragmatico alla gestione della pesca, in quanto non sarebbe altrimenti possibile raccogliere i dati indispensabili per una gestione corretta e consapevole dei rigetti in vista della piena entrata in vigore dell'obbligo di sbarco. |
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(18) |
Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2019, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Attuazione dell'obbligo di sbarco
Nelle sottozone CIEM 8, 9, 10 e nelle zone COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale) 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle specie demersali a norma del presente regolamento per il periodo 2019-2021.
Articolo 2
Definizioni
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Per «voracera» si intende un attrezzo da pesca artigianale, segnatamente un palangaro meccanizzato progettato e costruito a livello locale, utilizzato dalla flotta artigianale specificamente per la pesca dell'occhialone nel sud della Spagna nella divisione CIEM 9a. |
Articolo 3
Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per lo scampo
1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco prevista per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, con reti a strascico (codici degli attrezzi (9): OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT e TX).
2. In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.
Articolo 4
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze
1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco prevista per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di razze (Rajiformes) effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, con qualunque tipo di attrezzi da pesca. In caso di rigetto in mare, le razze catturate in tale zona sono rilasciate immediatamente.
2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, anteriormente al 1o agosto di ogni anno, le informazioni scientifiche fornite.
3. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica alla razza cuculo fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, anteriormente al 1o agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.
Articolo 5
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per l'occhialone
1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco prevista per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) effettuate, nella divisione CIEM 9a, con l'attrezzo da pesca artigianale denominato «voracera» ivi utilizzato e alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) effettuate, nella sottozona CIEM 10, con ami e palangari.
2. In caso di rigetto in mare, gli occhialoni catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.
Articolo 6
Esenzioni de minimis
1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare i seguenti quantitativi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento:
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(a) |
per il nasello (Merluccius merluccius), fino a un massimo del 6 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da traino e sciabiche (codici degli attrezzi: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV); |
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(b) |
per la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle divisioni CIEM 8a e 8b, da navi che utilizzano sfogliare e reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT e TX); |
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(c) |
per la sogliola (Solea solea), fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle divisioni CIEM 8a e 8b, da navi che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR e GEN); |
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(d) |
per i berici (Beryx spp.), fino ad un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella sottozona CIEM 10, da navi che utilizzano ami e palangari (codici degli attrezzi: LHP, LHM, LLS, LLD); |
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(e) |
per la musdea bianca (Phycis blennoides), fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella sottozona CIEM 10, da navi che utilizzano ami e palangari (codici degli attrezzi: LHP, LHM, LLS, LLD); |
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(f) |
per il suro (Trachurus spp.), fino ad un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV); |
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(g) |
per il suro (Trachurus spp.), fino ad un massimo del 3 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN); |
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(h) |
per lo sgombro (Scomber scombrus), fino a un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV); |
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(i) |
per lo sgombro (Scomber scombrus), fino ad un massimo del 3 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN); |
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(j) |
per l'acciuga (Engraulis encrasicolus), fino ad un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV); |
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(k) |
per il pesce tamburo (Caproidae), fino ad un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV); |
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(l) |
per il rombo giallo (Lepidorhombus spp.), fino ad un massimo del 5 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV); |
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(m) |
per il rombo giallo (Lepidorhombus spp.), fino ad un massimo del 4 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN); |
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(n) |
per la passera di mare (Pleuronectes platessa), fino ad un massimo del 5 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV); |
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(o) |
per la passera di mare (Pleuronectes platessa), fino ad un massimo del 4 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN); |
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(p) |
per la rana pescatrice (Lophiidae), fino ad un massimo del 5 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV); |
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(q) |
per la rana pescatrice (Lophiidae), fino ad un massimo del 4 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN); |
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(r) |
per il merlano (Merlangius merlangus), fino ad un massimo del 5 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV); |
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(s) |
per il merlano (Merlangius merlangus), fino ad un massimo del 4 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN); |
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(t) |
per il merluzzo giallo (Pollachius pollachius), fino ad un massimo del 5 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV); |
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(u) |
per il merluzzo giallo (Pollachius pollachius), fino ad un massimo del 4 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 9, da navi che utilizzano reti da imbrocco (codici degli attrezzi: GNS, GND, GNC, GTR, GTN); |
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(v) |
per la musdea bianca (Phycis blennoides), fino ad un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella divisione CIEM 9a, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV); |
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(w) |
per l'occhialone (Pagellus bogaraveo), fino ad un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella divisione CIEM 9a, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV); |
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(x) |
per la sogliola (Solea spp.), fino ad un massimo del 7 % nel 2019 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella divisione CIEM 9a, da navi che utilizzano sfogliare, reti a strascico e sciabiche (codici degli attrezzi: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV). |
2. Le esenzioni de minimis di cui al paragrafo 1, lettere a) e da f) a x), si applicano in via provvisoria fino al 31 dicembre 2019. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, prima del 31 maggio 2019, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tali esenzioni. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta, anteriormente al 1o agosto 2019, le informazioni scientifiche fornite.
Articolo 7
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/2439 della Commissione, del 12 ottobre 2015, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 36).
(3) Regolamento delegato (UE) 2016/2374 della Commissione, del 12 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 33).
(4) Regolamento delegato (UE) 2018/44 della Commissione, del 20 ottobre 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2374 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali (GU L 7 del 12.1.2018, pag. 1).
(5) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
(6) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf
(7) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf
(8) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
(9) I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.