REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1990 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 2018
che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 58, paragrafo 1, l'articolo 59, paragrafo 2, e l'articolo 60, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato per la legge applicabile, la competenza e l'esecuzione in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate,
considerando quanto segue:
(1)
Per la corretta applicazione del regolamento (UE) 2016/1104 occorre elaborare una serie di moduli.
(2)
Conformemente alla decisione (UE) 2016/954 del Consiglio (2) che autorizza una cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, il regolamento (UE) 2016/1104 attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali tra Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia. Pertanto, solo tali Stati membri partecipano all'adozione del presente regolamento.
(3)
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la legge applicabile, la competenza e l'esecuzione in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Il modulo da usare per l'attestato di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1104 è conforme al modello di cui all'allegato I.
2. Il modulo da usare per l'attestato relativo a un atto pubblico di cui all'articolo 58, paragrafo 1, e all'articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1104 è conforme al modello di cui all'allegato II.
3. Il modulo da usare per l'attestato relativo a una transazione giudiziaria di cui all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1104 è conforme al modello di cui all'allegato III.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
(2) Decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (GU L 159 del 16.6.2016, pag. 16).
RELATIVO A UNA DECISIONE IN MATERIA DI EFFETTI PATRIMONIALI DELLE UNIONI REGISTRATE
(Articolo 45, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (1))
1. Stato membro d’origine (*)
Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lussemburgo Malta Paesi Bassi Austria Portogallo Slovenia Finlandia Svezia
2. Autorità giurisdizionale o autorità competente che rilascia l’attestato
2.1. Nome e titolo dell’autorità giurisdizionale o autorità competente (*):
2.2. Indirizzo
2.2.1. Via e numero civico/casella postale (*):
2.2.2. Località e CAP (*):
2.3. Telefono (*):
2.4. Fax
2.5. Indirizzo di posta elettronica:
2.6. Altre informazioni pertinenti (precisare):
3. Autorità giurisdizionale (2) che ha emesso la decisione (da compilarsi SOLTANTO se diversa dall’autorità di cui alla sezione 2)
3.1. Nome e titolo dell’autorità giurisdizionale (*):
3.2. Indirizzo
(1) GU L 183 dell’8.7.2016, pag. 30.
(*) Informazioni obbligatorie.
(2) Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, il termine «autorità giurisdizionale» indica, a determinate condizioni, oltre alle autorità giudiziarie, tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un’autorità giudiziaria o sotto il suo controllo. L’elenco di tali altre autorità e dei professionisti legali è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lussemburgo Malta Paesi Bassi Austria Portogallo Slovenia Finlandia Svezia
Altro (precisare codice ISO):
4.3.1.5. Indirizzo di posta elettronica:
4.3.1.6. Posizione nel procedimento (*)
(*) Informazioni obbligatorie.
(1) Indicare il numero più pertinente, se del caso.
Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lussemburgo Malta Paesi Bassi Austria Portogallo Slovenia Finlandia Svezia
Altro (precisare codice ISO):
4.3.2.5. Indirizzo di posta elettronica:
4.3.2.6. Posizione nel procedimento (*)
4.3.2.6.1. Attore
4.3.2.6.2. Convenuto
4.3.2.6.3. Altro (precisare):
4.4. La decisione è stata resa in contumacia (*)
4.4.1. Sì (indicare la data (gg/mm/aaaa) in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato all’interessato):
4.4.2. No
(*) Informazioni obbligatorie.
(1) Indicare il numero più pertinente, se del caso.
4.6. In caso di risposta AFFERMATIVA al punto 4.5.1., la decisione non è più impugnabile con un mezzo ordinario, compreso dinanzi all’autorità giurisdizionale di ultimo grado:
4.6.1. Sì
4.6.2. No
5. Esecutività della decisione
5.1. L’attestato è chiesto ai fini dell’esecuzione della decisione in un altro Stato membro? (*)
5.1.1. Sì
5.1.2. No
5.1.3. Non a conoscenza del richiedente
5.2. In caso di risposta AFFERMATIVA al punto 5.1.1., la decisione è esecutiva nello Stato membro d’origine senza che debbano essere soddisfatte altre condizioni (*)
5.2.1. Sì (precisare la o le obbligazioni esecutive):
5.2.2. Sì, ma solo una parte/alcune parti della decisione (precisare la o le obbligazioni esecutive):
5.2.3. La o le obbligazioni sono esecutive nei confronti della o delle persone seguenti:
6.2.3. Capitalizzazione degli interessi (precisare):
6.2.4. Valuta
euro (EUR) lev (BGN)
corona ceca (CZK) kuna (HRK)
corona svedese (SEK) altro (precisare codice ISO):
7. Costi e spese
7.1. Parti che hanno beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato
7.1.1. e A
7.1.2. e B
7.1.3. Altra parte (precisare):
7.2. Parti che hanno beneficiato dell’esenzione dai costi o dalle spese
7.2.1. e A
7.2.2. e B
7.2.3. Altra parte (precisare):
7.3. È chiesto il recupero delle spese giudiziali? (*)
7.3.1. Sì (1)
7.3.2. No
7.4. In caso di risposta AFFERMATIVA al punto 7.3.1., la/e persona/e seguente/i, contro cui è chiesta l’esecuzione, è stata/sono state condannata/e ai costi e alle spese (*)
7.4.1. e A
7.4.2. e B
7.4.3. Altra parte (precisare):
7.4.4. Se più persone sono state condannate a sostenere i costi o le spese, l’importo totale può essere riscosso da ciascuna di esse?
(*) Informazioni obbligatorie.
(1) Il presente punto riguarda anche le situazioni nelle quali la ripartizione dei costi o delle spese avviene mediante decisione separata.
7.5. In caso di risposta AFFERMATIVA al punto 7.3.1., i costi o le spese di cui si chiede il recupero sono i seguenti (nel caso in cui i costi o le spese possano essere recuperati da più persone, inserire la ripartizione per ciascuna persona separatamente) (*)
7.5.1. I costi o le spese sono stati fissati nella decisione sotto forma di un importo totale (precisare l’importo):
7.5.2. I costi o le spese sono stati fissati nella decisione sotto forma di una percentuale del totale dei costi (precisare la percentuale del totale): %.
7.5.3. Il pagamento dei costi o delle spese è stato determinato nella decisione e gli importi esatti sono i seguenti:
7.5.3.1. Spese di giudizio:
7.5.3.2. Onorari degli avvocati:
7.5.3.3. Spese di notificazione e/o comunicazione degli atti:
7.5.3.4. Altro (precisare):
7.5.4. Altro (precisare):
7.6. In caso di risposta AFFERMATIVA al punto 7.3.1. (*)
7.6.1. Interessi sui costi o sulle spese
7.6.1.1. Non precisati nella decisione
7.6.1.2. Sì, precisati nella decisione come segue
7.6.1.2.1. Interessi dovuti dal: (data (gg/mm/aaaa) o evento)
al: (data (gg/mm/aaaa) o evento) (1)
7.6.1.2.2. Importo finale:
7.6.1.2.3. Metodo per il calcolo degli interessi
7.6.1.2.3.1. Tasso: %
7.6.1.2.3.2. Tasso: % rispetto al tasso di riferimento (BCE/tasso di riferimento della banca centrale nazionale: ) applicabile al:: (data (gg/mm/aaaa) o evento)
7.6.2. Interessi legali da calcolare conformemente a (precisare la fonte pertinente):
RELATIVO A UN ATTO PUBBLICO IN MATERIA DI EFFETTI PATRIMONIALI DELLE UNIONI REGISTRATE
(Articolo 58, paragrafo 1, e articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (1))
1. Stato membro d’origine (*)
Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lussemburgo Malta Paesi Bassi Austria Portogallo Slovenia Finlandia Svezia
2. Autorità che ha redatto l’atto pubblico e che rilascia l’attestato
2.1. Nome e titolo dell’autorità (*):
2.2. Indirizzo
2.2.1. Via e numero civico/casella postale (*):
2.2.2. Località e CAP (*):
2.3. Telefono (*):
2.4. Fax
2.5. Indirizzo di posta elettronica:
2.6. Altre informazioni pertinenti (precisare):
3. Atto pubblico
3.1. Data (gg/mm/aaaa) in cui è stato redatto l’atto pubblico (*):
3.2. Numero di riferimento dell’atto pubblico:
3.3. Data (gg/mm/aaaa) in cui l’atto pubblico
3.3.1. è stato registrato presso il registro nello Stato membro d’origine OPPURE
3.3.2. è stato depositato presso il registro nello Stato membro d’origine
(3.3.1 o 3.3.2 da compilarsi SOLTANTO se la data è diversa da quella indicata al punto 3.1 e se la data di registrazione/deposito presso il registro determina l’effetto giuridico dell’atto)
3.3.3. Numero di riferimento del registro:
3.4. Parti dell’atto pubblico (1)
3.4.1. Parte A
3.4.1.1. Cognome e nome/i (*):
3.4.1.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
3.4.1.3. Numero identificativo (2)
3.4.1.3.1. Numero di documento di identità:
3.4.1.3.2. Numero di sicurezza sociale:
3.4.1.3.3. Altro (precisare):
3.4.1.4. Indirizzo
3.4.1.4.1. Via e numero civico/casella postale:
3.4.1.4.2. Località e CAP:
3.4.1.4.3. Paese
Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lussemburgo Malta Paesi Bassi Austria Portogallo Slovenia Finlandia Svezia
Altro (precisare codice ISO):
3.4.2. Parte B
3.4.2.1. Cognome e nome/i (*):
3.4.2.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
3.4.2.3. Numero identificativo (2)
3.4.2.3.1. Numero di documento di identità:
3.4.2.3.2. Numero di sicurezza sociale:
3.4.2.3.3. Altro (precisare):
3.4.2.4. Indirizzo
(1) Allegare un foglio supplementare se l’atto pubblico riguarda più di due parti.
(*) Informazioni obbligatorie.
(2) Indicare il numero più pertinente, se del caso.
Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lussemburgo Malta Paesi Bassi Austria Portogallo Slovenia Finlandia Svezia
Altro (precisare codice ISO):
4. Accettazione degli atti pubblici (articolo 58 del regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio)
4.1. È chiesta l’accettazione dell’atto pubblico? (*)
4.1.1. Sì
4.1.2. No
4.2. Autenticità dell’atto ((*) in caso di risposta AFFERMATIVA al punto 4.1.1.)
4.2.1. Secondo la legge dello Stato membro d’origine l’atto pubblico ha un’efficacia probatoria specifica rispetto ad altri atti scritti (*).
4.2.1.1. L’efficacia probatoria specifica riguarda i seguenti elementi: (*)
4.2.1.1.1. la data in cui è stato redatto l’atto pubblico
4.2.1.1.2. il luogo in cui è stato redatto l’atto pubblico
4.2.1.1.3. l’origine della firma delle parti dell’atto pubblico
4.2.1.1.4. il contenuto delle dichiarazioni delle parti
4.2.1.1.5. i fatti che l’autorità dichiara verificati in sua presenza
4.2.1.1.6. le azioni che l’autorità dichiara di aver svolto
4.2.1.1.7. altro (precisare):
4.2.2. Secondo la legge dello Stato membro d’origine l’atto pubblico cessa di avere efficacia probatoria specifica per effetto di (indicare se pertinente):
4.2.2.1. una decisione giudiziaria resa
4.2.2.1.1. in un procedimento giudiziario ordinario
4.2.2.1.2. in un procedimento giudiziario speciale previsto per legge a tal fine (indicare la denominazione e/o i riferimenti giuridici):
4.2.3. Per quanto consta all’autorità, l’autenticità dell’atto pubblico non è contestata nello Stato membro d’origine (*).
4.3. Negozi giuridici e rapporti giuridici registrati nell’atto pubblico ((*) in caso di risposta AFFERMATIVA al punto 4.1.1.)
4.3.1. Per quanto consta all’autorità, l’atto pubblico (*):
4.3.1.1. non è oggetto di contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici in esso registrati
4.3.1.2. è oggetto di contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici in esso registrati, su punti specifici non coperti dal presente attestato (precisare):
4.3.2. Altre informazioni pertinenti (precisare):
5. Altre informazioni
5.1. Nello Stato membro d’origine l’atto pubblico costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di un diritto su beni immobili o mobili nei pertinenti registri (1).
5.1.1. Sì (precisare):
5.1.2. No
6. Esecutività degli atti pubblici (articolo 59 del regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio)
6.1. È chiesta l’esecuzione dell’atto pubblico? (*)
6.1.1. Sì
(*) Informazioni obbligatorie.
(1) L’iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili è disciplinata dalla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro.
6.2. In caso di risposta AFFERMATIVA al punto 6.1.1., l’atto pubblico è esecutivo nello Stato membro d’origine senza che debbano essere soddisfatte altre condizioni? (*)
6.2.1. Sì (precisare la o le obbligazioni esecutive):
6.2.2. Sì, ma solo una parte/alcune parti dell’atto pubblico (precisare la o le obbligazioni esecutive):
6.2.3. La o le obbligazioni sono esecutive nei confronti della o delle persone seguenti: (*)
6.2.3.1. e A
6.2.3.2. e B
6.2.3.3. Altro (precisare):
7. Interessi
7.1. È chiesto il recupero di interessi? (*)
7.1.1. Sì
7.1.2. No
7.2. In caso di risposta AFFERMATIVA al punto 7.1.1. (*)
7.2.1. Interessi
7.2.1.1. Non precisati nell’atto pubblico
7.2.1.2. Sì, precisati nell’atto pubblico come segue
7.2.1.2.1. Interessi dovuti dal: (data (gg/mm/aaaa) o evento)
RELATIVO A UNA TRANSAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA DI EFFETTI PATRIMONIALI DELLE UNIONI REGISTRATE
(Articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (1))
1. Stato membro d’origine (*)
Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lussemburgo Malta Paesi Bassi Austria Portogallo Slovenia Finlandia Svezia
2. Autorità giurisdizionale che ha approvato la transazione giudiziaria o dinanzi alla quale essa è stata conclusa e che rilascia l’attestato
2.1. Nome e titolo dell’autorità giurisdizionale (2) (*):
2.2. Indirizzo
2.2.1. Via e numero civico/casella postale (*):
2.2.2. Località e CAP (*):
2.3. Telefono (*):
2.4. Fax
2.5. Indirizzo di posta elettronica:
2.6. Altre informazioni pertinenti (precisare):
3. Transazione giudiziaria
3.1. Data (gg/mm/aaaa) della transazione giudiziaria (*):
3.2. Numero di riferimento della transazione giudiziaria (*):
(1) GU L 183 dell’8.7.2016, pag. 30.
(*) Informazioni obbligatorie.
(2) Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, il termine «autorità giurisdizionale» indica, a determinate condizioni, oltre alle autorità giudiziarie, tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un’autorità giudiziaria o sotto il suo controllo. L’elenco di tali altre autorità e dei professionisti legali è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lussemburgo Malta Paesi Bassi Austria Portogallo Slovenia Finlandia Svezia
Altro (precisare codice ISO):
3.3.1.5. Indirizzo di posta elettronica:
3.3.1.6. Posizione nel procedimento (*)
3.3.1.6.1. Attore
3.3.1.6.2. Convenuto
3.3.1.6.3. Altro (precisare):
3.3.2. Parte B
3.3.2.1. Cognome e nome/i (*):
3.3.2.2. Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita:
3.3.2.3. Numero identificativo (2)
(1) Allegare un foglio supplementare se la transazione riguarda più di due parti.
(*) Informazioni obbligatorie.
(2) Indicare il numero più pertinente, se del caso.
Belgio Bulgaria Repubblica ceca Germania Grecia Spagna Francia Croazia Italia Cipro Lussemburgo Malta Paesi Bassi Austria Portogallo Slovenia Finlandia Svezia
Altro (precisare codice ISO):
3.3.2.5. Indirizzo di posta elettronica:
3.3.2.6. Posizione nel procedimento (*)
3.3.2.6.1. Attore
3.3.2.6.2. Convenuto
3.3.2.6.3. Altro (precisare):
4. Esecutività della transazione giudiziaria
4.1. La transazione giudiziaria è esecutiva nello Stato membro d’origine senza che debbano essere soddisfatte altre condizioni? (*)
4.1.1. Sì (precisare la o le obbligazioni esecutive):
4.1.2. Sì, ma solo una parte/alcune parti della transazione giudiziaria (precisare la o le obbligazioni esecutive):
4.2. L’obbligazione è esecutiva nei confronti della o delle persone seguenti (*)