6.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 310/22


REGOLAMENTO (UE) 2018/1903 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2018

che rettifica gli allegati IV, VI e VII del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi e gli allegati II, IV, V e VI di detto regolamento di alcune versioni linguistiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito all'adozione del regolamento (UE) 2017/2279 della Commissione (2) è stato individuato un errore nell'allegato, punto 2, di detto regolamento che sostituisce l'allegato IV, parte A, del regolamento (CE) n. 767/2009 per quanto riguarda il tenore dichiarato di ceneri insolubili in acido cloridrico. Non sono stati di conseguenza stabiliti livelli di tolleranza per un tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico pari al 5 %.

(2)

È stata individuata un'omissione ai punti 3 e 4 dell'allegato del regolamento (UE) 2017/2279 là dove sostituiscono rispettivamente l'allegato VI, capo I, punto 7, e l'allegato VII, capo I, punto 8, del regolamento (CE) n. 767/2009. Ciò ha generato ambiguità per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle disposizioni sull'etichettatura facoltativa degli additivi per mangimi organolettici o nutrizionali.

(3)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 767/2009.

(4)

Le versioni in lingua ceca, croata, estone, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese del regolamento (UE) 2017/2279 contengono un errore nei casi in cui detto regolamento ha sostituito l'espressione «oli e grassi grezzi» con l'espressione «grassi grezzi» negli allegati IV, VI e VII del regolamento (CE) n. 767/2009, omettendo erroneamente di farlo anche negli allegati II e V del medesimo regolamento.

(5)

La versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2017/2279 contiene diversi errori. Vi è un errore nell'allegato, punto 2, di tale regolamento, che sostituisce l'allegato IV, parte A, del regolamento (CE) n. 767/2009 per quanto riguarda i valori percentuali del tenore di umidità. L'allegato, punto 3, del regolamento (UE) 2017/2279, che sostituisce l'allegato VI del regolamento (CE) n. 767/2009, contiene errori per quanto riguarda il nome abbreviato delle sostanze aromatizzanti e le specie bersaglio per le prescrizioni obbligatorie in materia di etichettatura per la lisina e la metionina.

(6)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua ceca, croata, estone, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, polacca, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese del regolamento (CE) n. 767/2009. La presente rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(7)

Non essendovi motivi di sicurezza che giustifichino l'applicazione immediata delle rettifiche degli allegati, onde evitare inutili perturbazioni delle pratiche commerciali e inutili oneri amministrativi a carico degli operatori è opportuno adottare misure transitorie che consentano un'agevole transizione verso la nuova etichettatura.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 767/2009 è così rettificato:

1)

nell'allegato IV, parte A, punto 2, tabella, seconda colonna, riga «ceneri insolubili in acido cloridrico», il contenuto della cella «1 - < 5» è sostituito da «1 - 5»;

2)

nell'allegato VI, capo I, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Fatto salvo il punto 6, se un additivo per mangimi organolettico o nutrizionale è etichettato su base volontaria, la quantità aggiunta è indicata conformemente al punto 1 o, nel caso degli additivi per mangimi del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile, la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione è indicata conformemente al punto 2.»;

3)

nell'allegato VII, capo I, il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8.

Fatto salvo il punto 7, se un additivo per mangimi organolettico o nutrizionale è etichettato su base volontaria, la quantità aggiunta è indicata conformemente al punto 1 o, nel caso degli additivi per mangimi del gruppo funzionale vitamine, pro-vitamine e sostanze chimicamente ben definite con effetto simile, la quantità totale garantita per tutta la durata di conservazione è indicata conformemente al punto 2.»;

4)

nell'allegato II, punto 5, e nell'allegato V, tabella, terza colonna, righe 3, 5, 12, 15, 16 e 18, l'espressione «oli e grassi grezzi» è sostituita dall'espressione «grassi grezzi»;

5)

(non riguarda la versione italiana).

Articolo 2

1.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 26 dicembre 2019 conformemente alle norme applicabili prima del 26 dicembre 2018 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti etichettati prima del 26 dicembre 2020 conformemente alle norme applicabili prima del 26 dicembre 2018, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/2279 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che modifica gli allegati II, IV, VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 3).