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27.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1832 DELLA COMMISSIONE
del 5 novembre 2018
che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) 2017/1151 al fine di migliorare le prove e le procedure di omologazione per le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, comprese quelle per la conformità in servizio e le emissioni reali, e di introdurre dispositivi per il monitoraggio del consumo di carburante e di energia elettrica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3 e l'articolo 14, paragrafo 3,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (2), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 715/2007 è un atto separato nel contesto della procedura di omologazione di cui alla direttiva 2007/46/CE che impone che per le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri nuovi siano rispettati determinati limiti e stabilisce prescrizioni aggiuntive per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli. Le disposizioni tecniche specifiche necessarie per l'attuazione di tale regolamento sono contenute nel regolamento (UE) 2017/1151 (3) della Commissione, che sostituisce e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 (4) della Commissione. |
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(2) |
Taluni degli effetti del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione permangono fino alla sua abrogazione, con effetto dal 1o gennaio 2022. Tuttavia, è necessario chiarire che tali effetti contemplano la possibilità di richiedere estensioni di omologazioni esistenti rilasciate ai sensi del presente regolamento. |
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(3) |
Con il regolamento (UE) 2017/1151 è stata introdotta nella legislazione dell'Unione una nuova procedura regolamentare di prova che attua la procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP). Quest'ultima procedura prevede condizioni più rigorose e più dettagliate per l'esecuzione delle prove relative alle emissioni all'atto dell'omologazione. |
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(4) |
Inoltre, con i regolamenti della Commissione (UE) 2016/427 (5), (UE) 2016/646 (6) e (UE) 2017/1154 (7) è stata introdotta una nuova metodologia per testare le emissioni dei veicoli in condizioni di guida reali, la procedura di prova RDE. |
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(5) |
Affinché la prova WLTP sia possibile, è necessario un certo margine di tolleranza; tuttavia, la tolleranza della prova non dovrebbe essere sfruttata per ottenere risultati diversi da quelli che si avrebbero effettuando la prova alle condizioni di riferimento. Di conseguenza, al fine di garantire parità di condizioni tra i diversi costruttori di veicoli e assicurare che i valori misurati in termini di CO2 e consumo di carburante siano più in linea con le condizioni reali, è opportuno introdurre un metodo per normalizzare l'impatto di specifiche tolleranze della prova sui risultati delle prove in quanto a emissioni di CO2 e consumo di carburante. |
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(6) |
I valori relativi al consumo di carburante e/o di energia elettrica risultanti dalle procedure regolamentari di prova in laboratorio dovrebbero essere integrati da informazioni sul consumo medio reale dei veicoli durante il loro utilizzo su strada. Tali informazioni, una volta anonimizzate, raccolte e aggregate, sono essenziali per valutare se le procedure regolamentari di prova riflettono adeguatamente le emissioni medie di CO2 registrate in condizioni di marcia effettiva, nonché il carburante e/o l'energia elettrica consumati. Inoltre, la disponibilità sul veicolo di informazioni sul consumo istantaneo di carburante dovrebbe facilitare le prove su strada. |
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(7) |
Al fine di garantire una valutazione tempestiva della rappresentatività delle nuove procedure regolamentari di prova, in particolare per i veicoli con ampie quote di mercato, l'ambito di applicazione delle nuove prescrizioni in materia di monitoraggio del consumo di carburante a bordo dovrebbe essere inizialmente limitato ai veicoli convenzionali e ibridi alimentati a combustibili liquidi nonché ai veicoli ibridi ricaricabili, poiché attualmente questi sono gli unici gruppi propulsori per cui valgono da corrispondenti norme tecniche. |
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(8) |
La quantità di carburante e/o di energia elettrica utilizzata è oggi già determinata e memorizzata a bordo della maggior parte dei veicoli nuovi; tuttavia, i dispositivi attualmente utilizzati per monitorare queste informazioni non sono soggetti a prescrizioni standardizzate. Al fine di garantire che i dati forniti da tali dispositivi siano accessibili e possano fungere da base armonizzata per un raffronto tra categorie di veicoli e costruttori diversi, occorre stabilire i requisiti per l'omologazione di base relativi a tali dispositivi. |
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(9) |
Il regolamento (UE) 2016/646 della Commissione ha introdotto l'obbligo per i costruttori di dichiarare il ricorso a strategie ausiliarie di controllo delle emissioni. Inoltre, il regolamento (UE) 2017/1154 della Commissione ha rafforzato la supervisione delle strategie di controllo delle emissioni da parte delle autorità di omologazione. Tuttavia, l'applicazione di tali prescrizioni ha evidenziato la necessità di armonizzare l'applicazione delle norme sulle strategie ausiliarie di controllo delle emissioni da parte delle diverse autorità di omologazione. Di conseguenza, è opportuno stabilire un formato comune per la documentazione ampliata e una metodologia comune per la valutazione delle strategie ausiliarie di controllo delle emissioni. |
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(10) |
La decisione di consentire l'accesso, se richiesto, alla documentazione ampliata del costruttore dovrebbe essere lasciata alle autorità nazionali e, pertanto, la clausola relativa alla riservatezza legata a tale documento dovrebbe essere soppressa dal regolamento (UE) 2017/1151. Tale soppressione dovrebbe avvenire senza pregiudicare l'applicazione uniforme della legislazione in tutta l'Unione, nonché la possibilità per tutte le parti di accedere a tutte le informazioni pertinenti per lo svolgimento delle prove RDE. |
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(11) |
In seguito all'introduzione delle prove RDE nella fase di omologazione, è ora necessario aggiornare le norme in materia di controlli della conformità in servizio al fine di garantire che le emissioni reali siano effettivamente limitate anche durante la normale vita utile dei veicoli in condizioni normali di utilizzo. |
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(12) |
L'applicazione della nuova procedura di prova RDE durante i controlli della conformità in servizio richiederà maggiori risorse per l'esecuzione delle prove della conformità in servizio dei veicoli e per la valutazione dei relativi risultati. Al fine di bilanciare la necessità di eseguire prove efficaci della conformità in servizio con il maggiore onere comportato da dette prove, si dovrebbe procedere a un adattamento del numero massimo di veicoli da includere in un campione statistico e dei criteri di accettazione e rifiuto del campione applicabili a tutte le prove della conformità in servizio. |
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(13) |
Attualmente i controlli della conformità in servizio riguardano soltanto le emissioni inquinanti misurate attraverso la prova di tipo 1. Tuttavia, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni del regolamento (CE) n. 715/2007, i controlli dovrebbero essere estesi alle emissioni allo scarico e a quelle per evaporazione. Di conseguenza si dovrebbero introdurre le prove di tipo 4 e di tipo 6 ai fini delle prove della conformità in servizio. In considerazione del costo e della complessità di tali prove, il ricorso alle stesse dovrebbe rimanere facoltativo. |
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(14) |
Un riesame delle attuali prove della conformità in servizio effettuate dai costruttori ha rivelato che sono stati segnalati pochissimi casi di mancata conformità alle autorità di omologazione, nonostante i costruttori abbiano attuato campagne di richiamo e altre azioni volontarie correlate alle emissioni. Di conseguenza è necessario introdurre maggiore trasparenza e controllo nel contesto dei controlli della conformità in servizio. |
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(15) |
Al fine di verificare in maniera più efficace il processo di controllo della conformità in servizio, le autorità di omologazione dovrebbero essere responsabili dell'esecuzione delle prove e dei controlli su una quota percentuale dei tipi di veicoli omologati ogni anno. |
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(16) |
Per facilitare i flussi di informazioni generati dalle prove di conformità in servizio, nonché assistere le autorità di omologazione nel processo decisionale, la Commissione dovrebbe sviluppare una piattaforma elettronica. |
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(17) |
Onde migliorare il processo di selezione dei veicoli per le prove da parte delle autorità di omologazione, sono necessarie informazioni in grado di individuare problemi potenziali e tipi di veicoli con emissioni elevate. Il telerilevamento, i sistemi semplificati di monitoraggio delle emissioni a bordo (SEMS) e le prove con sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) dovrebbero essere riconosciuti come strumenti validi per fornire informazioni alle autorità di omologazione che possano orientare la selezione dei veicoli da sottoporre a prove. |
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(18) |
Garantire la qualità delle prove della conformità in servizio è fondamentale. Di conseguenza è necessario definire norme per l'accreditamento dei laboratori di prova. |
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(19) |
Al fine di consentire l'esecuzione delle prove, tutte le informazioni pertinenti devono essere accessibili al pubblico. Inoltre, talune informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli della conformità in servizio dovrebbero essere facilmente disponibili e dovrebbero pertanto essere indicate nel certificato di conformità. |
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(20) |
Onde aumentare la trasparenza del processo di controllo della conformità in servizio, le autorità di omologazione dovrebbero essere tenute a pubblicare una relazione annuale contenente i risultati dei loro controlli della conformità in servizio. |
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(21) |
Le metodologie prescritte per fare in modo che soltanto i tragitti percorsi in condizioni normali siano considerati prove RDE valide hanno determinato un numero eccessivo di prove non valide e dovrebbero quindi essere riviste e semplificate. |
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(22) |
Un riesame delle metodologie per la valutazione delle emissioni inquinanti di un tragitto valido ha mostrato che i risultati dei due metodi attualmente consentiti non sono coerenti. Di conseguenza è opportuno definire una nuova metodologia, semplice e trasparente. I fattori di valutazione utilizzati nel contesto della nuova metodologia dovrebbero essere costantemente soggetti a valutazione da parte della Commissione al fine di riflettere lo stato attuale della tecnologia. |
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(23) |
L'uso di veicoli ibridi ricaricabili, utilizzati in parte in modalità elettrica e in parte ricorrendo al motore a combustione interna, dovrebbe essere tenuto debitamente in considerazione ai fini delle prove RDE e, pertanto, le emissioni RDE calcolate dovrebbero riflettere tale vantaggio. |
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(24) |
A livello di Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) è stata sviluppata una nuova procedura di prova delle emissioni per evaporazione che tiene conto del progresso tecnologico nel controllo delle emissioni per evaporazione dei veicoli a benzina, adatta tale procedura a quella di prova WLTP e introduce nuove disposizioni per i serbatoi a tenuta stagna. Di conseguenza è opportuno aggiornare le attuali norme dell'Unione in materia di prove delle emissioni per evaporazione per tenere conto delle modifiche apportate a livello di UN/ECE. |
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(25) |
Sempre sotto l'egida dell'UN/ECE, la procedura di prova WLTP è stata ulteriormente migliorata e integrata con una serie di nuovi elementi, tra i quali modi alternativi di misurare i parametri di resistenza all'avanzamento dei veicoli, disposizioni più chiare per i veicoli bicarburante (bi-fuel), miglioramenti del metodo dell'interpolazione delle emissioni di CO2, aggiornamenti relativi ai requisiti dei banchi dinamometrici ad asse doppio e alla resistenza al rotolamento degli pneumatici. Questi nuovi sviluppi dovrebbero ora essere integrati nella legislazione dell'Unione. |
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(26) |
L'esperienza pratica acquisita nell'applicazione del WLTP, sin dalla sua introduzione obbligatoria per i nuovi tipi di veicoli nell'Unione in data 1o settembre 2017, ha mostrato che tale procedura dovrebbe essere ulteriormente adeguata al sistema di omologazione dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le informazioni da includere nella documentazione pertinente. |
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(27) |
Le variazioni apportate alla documentazione di omologazione a seguito delle modifiche di cui al presente regolamento devono trovare riscontro anche nel certificato di conformità e nella documentazione per l'omologazione globale dei tipi di veicoli di cui alla direttiva 2007/46/CE. |
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(28) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1151, il regolamento (CE) n. 692/2008 e la direttiva 2007/46/CE. |
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(29) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico – Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2017/1151
Il regolamento (UE) 2017/1151 è così modificato:
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1) |
l'articolo 2 è così modificato:
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2) |
l'articolo 3 è così modificato:
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3) |
è inserito il seguente articolo 4 bis: «Articolo 4 bis Prescrizioni relative all'omologazione concernenti i dispositivi per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia elettrica Il costruttore garantisce che i seguenti veicoli delle categorie M1 e N1 sono dotati di un dispositivo atto a determinare, memorizzare e rendere disponibili dati sulla quantità di carburante e/o di energia elettrica utilizzata per il funzionamento del veicolo:
Il dispositivo per il monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia elettrica deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato XXII.»; |
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4) |
l'articolo 5 è così modificato:
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5) |
l'articolo 9 è così modificato:
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6) |
l'articolo 15 è così modificato:
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7) |
l'articolo 18 bis è soppresso; |
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8) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
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9) |
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento; |
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10) |
l'allegato IIIA è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento; |
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11) |
nell'allegato V, il punto 2.3 è sostituito dal seguente:
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12) |
l'allegato VI è sostituito dal testo di cui all'allegato IV del presente regolamento; |
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13) |
l'allegato VII è così modificato:
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14) |
nell'allegato VIII, il punto 3.3 è sostituito dal seguente:
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15) |
l'allegato IX è modificato conformemente all'allegato V del presente regolamento; |
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16) |
l'allegato XI è sostituito dal testo di cui all'allegato VI del presente regolamento; |
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17) |
l'allegato XII è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento; |
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18) |
all'allegato XIV, appendice 1, le parole «allegato I, punti 2.3.1 e 2.3.5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1151» sono sostituite da «allegato I, punti 2.3.1 e 2.3.4, del regolamento (UE) 2017/1151»; |
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19) |
l'allegato XVI è sostituito dal testo di cui all'allegato VIII del presente regolamento; |
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20) |
l'allegato XXI è modificato conformemente all'allegato IX del presente regolamento; |
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21) |
come allegato XXII è aggiunto,l'allegato X del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 692/2008
Il regolamento (CE) n. 692/2008 è modificato come segue:
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1) |
all'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 692/2008, primo comma, è aggiunta la seguente lettera d):
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2) |
nell'allegato 1, appendice 3, è aggiunto il seguente punto 3.2.12.2.5.7:
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3) |
nell'allegato XII, il punto 4.4 è soppresso. |
Articolo 3
Modifiche della direttiva 2007/46/CE
Gli allegati I, III, VIII, IX e XI della direttiva 2007/46/CE sono modificati conformemente all'allegato XI del presente regolamento.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.
(2) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(3) Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2016/427 della Commissione, del 10 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) (GU L 82 del 31.3.2016, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) (GU L 109 del 26.4.2016, pag. 1).
(7) Regolamento (UE) 2017/1154 della Commissione, del 7 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1151, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 e la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni di guida reali dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 6) (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 708).
(*1) Regolamento (UE) 2018/1832 della Commissione del 5 novembre 2018 che modifica la direttiva 2007/46/CE e i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) 2017/1151 al fine di migliorare le prove e le procedure di omologazione per le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, comprese quelle per la conformità in servizio e le emissioni reali, e di introdurre dispositivi per il monitoraggio del consumo di carburante e di energia elettrica (GU L 301 del 27.11.2018, pag. 1)»;
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (UE) 2017/1151 è così modificato:
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1) |
è inserito il seguente punto 1.1.3:
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2) |
i punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 sono sostituiti dai seguenti: 2.3.1. Ogni veicolo dotato di un computer per il controllo delle emissioni deve possedere caratteristiche tali da impedirne la modifica, a meno che detta modifica non sia autorizzata dal costruttore. Il costruttore deve autorizzare modifiche, se esse sono necessarie per la diagnosi, la manutenzione, l'ispezione, l'adeguamento o la riparazione del veicolo. Tutti i codici informatici o i parametri operativi riprogrammabili devono essere protetti dalla manomissione e devono garantire un livello di protezione almeno equivalente a quanto previsto dalle disposizioni della norma ISO 15031-7:2013. Tutti i circuiti di memoria di taratura asportabili devono essere rivestiti di resina, racchiusi in un contenitore sigillato o protetti da algoritmi elettronici e devono poter essere sostituiti soltanto per mezzo di procedure o attrezzi appositi. Questo tipo di protezione è ammesso solo per gli elementi direttamente associati alla regolazione delle emissioni o alla prevenzione del furto del veicolo. 2.3.2. I parametri computerizzati di funzionamento del motore devono poter essere modificati soltanto per mezzo di procedure o attrezzi appositi (ad esempio componenti di computer saldati o rivestiti di resina, o rivestimento sigillato o saldato). 2.3.3. Su richiesta del costruttore, l'autorità di omologazione può concedere esenzioni rispetto alle prescrizioni di cui ai punti 2.3.1 e 2.3.2 per i veicoli che, verosimilmente, non richiedono tale protezione. I criteri che l'autorità di omologazione deve prendere in considerazione nel valutare una domanda di esenzione devono includere, a mero titolo esemplificativo, la disponibilità dei circuiti di memoria per il miglioramento delle prestazioni, la capacità del veicolo di produrre prestazioni elevate e il probabile volume di vendite dello stesso.»; |
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3) |
sono inseriti i seguenti punti 2.3.4, 2.3.5 e 2.3.6: 2.3.4. I costruttori che utilizzano codici informatici riprogrammabili devono adottare le misure necessarie per impedire la riprogrammazione non autorizzata. Tali misure devono includere strategie sofisticate per prevenire la manomissione e funzioni di protezione dalla scrittura che rendano necessario l'accesso elettronico a un computer esterno posto sotto il controllo del costruttore, cui gli operatori indipendenti possano accedere usando la protezione prevista al punto 2.3.1 e al punto 2.2 dell'allegato XIV. L'autorità di omologazione deve autorizzare i metodi che garantiscono un livello adeguato di protezione dalla manomissione. 2.3.5. Nel caso delle pompe di iniezione meccaniche montate su motori ad accensione spontanea, i costruttori devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la manomissione della regolazione della portata massima di carburante nel veicolo in servizio. 2.3.6. I costruttori devono prendere provvedimenti efficaci per impedire che siano falsificati i dati del contachilometri, della rete di bordo, di ogni dispositivo di controllo del gruppo propulsore e dell'unità di trasmissione per lo scambio di dati a distanza, se del caso. I costruttori devono adottare strategie sistematiche per impedire la manomissione e prevedere funzioni di protezione per impedire la scrittura, al fine di preservare l'integrità dei dati del contachilometri. L'autorità di omologazione deve autorizzare i metodi che garantiscono un livello adeguato di protezione dalla manomissione.»; |
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4) |
il punto 2.4.1 è sostituito dal seguente:
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5) |
il punto 3.1.1 è sostituito dal seguente:
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6) |
è inserito il seguente punto 3.1.1.1:
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7) |
al punto 3.1.2, il primo comma dopo il titolo è sostituito dal seguente: «Per le prove Ki eseguite a norma dell'allegato XXI, suballegato 6, appendice 1 (WLTP), l'omologazione può essere estesa se i veicoli soddisfano i criteri di cui all'allegato XXI, punto 5.9.»; |
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8) |
il punto 3.2, comprensivo di tutti i suoi commi, è sostituito dal seguente: «3.2. Estensioni in relazione alle emissioni per evaporazione (prova di tipo 4) 3.2.1. Per le prove eseguite conformemente all'allegato 6 del regolamento UNECE n. 83 [1 giorno NEDC] o all'allegato del regolamento (CE) n. 2017/1221 [2 giorni NEDC], l'omologazione è estesa ai veicoli dotati di sistema di controllo delle emissioni per evaporazione che rispettano le seguenti condizioni:
3.2.2. Per le prove effettuate conformemente all'allegato VI [2 giorni WLTP] l'omologazione è estesa ai veicoli muniti di sistema di controllo delle emissioni per evaporazione che rispettano le prescrizioni di cui all'allegato VI, punto 5.5.1. 3.2.3. L'omologazione è estesa ai veicoli con:
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9) |
il punto 4.1.2 è sostituito dal seguente:
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10) |
il punto 4.1.3 è sostituito dal seguente:
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11) |
sono inseriti i seguenti punti 4.1.3.1, 4.1.3.1.1 e 4.1.3.1.2: «4.1.3.1. Criteri per la famiglia di conformità di produzione 4.1.3.1.1. Per i veicoli di categoria M e per quelli di categoria N1, classi I e II, la famiglia di conformità di produzione deve essere identica alla famiglia di interpolazione, come descritto all'allegato XXI, punto 5.6. 4.1.3.1.2 Per i veicoli di categoria N1, classe III, e di categoria N2, solo i veicoli che sono identici per quanto riguarda le seguenti caratteristiche del veicolo/del gruppo propulsore/della trasmissione possono fare parte della stessa famiglia di conformità di produzione:
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12) |
il punto 4.1.4 è sostituito dal seguente:
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13) |
al punto 4.1.5, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se l'autorità di omologazione non è soddisfatta della procedura di controllo del costruttore, devono essere svolte prove fisiche direttamente sui veicoli in produzione, in conformità alle disposizioni dei punti da 4.2 a 4.7.»; |
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14) |
al punto 4.1.6, nel primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «L'autorità di omologazione deve eseguire queste prove fisiche delle emissioni e dell'OBD su veicoli in produzione secondo le modalità descritte dal punto 4.2 al punto 4.7.»; |
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15) |
i punti 4.2.1 e 4.2.2 sono sostituiti dai seguenti: 4.2.1. La prova di tipo 1 va effettuata su veicoli in produzione di un membro valido della famiglia di conformità di produzione, come descritto al punto 4.1.3.1. I risultati della prova devono corrispondere ai valori risultanti a seguito di tutte le correzioni apportate conformemente al presente regolamento. I valori limite da applicare per la verifica della conformità degli inquinanti sono riportati nell'allegato I, tabella 2, del regolamento (CE) n. 715/2007. Per quanto riguarda le emissioni di CO2, il valore limite è il valore determinato dal costruttore per il veicolo selezionato secondo il metodo di interpolazione di cui all'allegato XXI, suballegato 7. Il calcolo dell'interpolazione deve essere verificato dall'autorità di omologazione. 4.2.2. Deve essere selezionato un campione casuale di tre veicoli della famiglia di conformità di produzione. Una volta che l'autorità di omologazione ha selezionato i veicoli, il costruttore non può eseguire alcuna regolazione su di essi.»; |
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16) |
il punto 4.2.2.1 è soppresso; |
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17) |
al punto 4.2.3, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
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18) |
il punto 4.2.4 è sostituito dal seguente:
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19) |
al punto 4.2.4.1, lettera c), la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
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20) |
il punto 4.4.3.3 è sostituito dal seguente:
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21) |
l'appendice 1 è così modificata:
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23) |
l'appendice 2 è così modificata:
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24) |
l'appendice 3 è così modificata:
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23) |
l'appendice 3a è così modificata:
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24) |
è inserita la seguente appendice 3b: «Appendice 3b Metodologia per la valutazione dell'AES Per la valutazione dell'AES da parte dell'autorità di omologazione devono essere eseguite almeno le seguenti verifiche:
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L'appendice 4 è così modificata:
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l'appendice 6 è così modificata:
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27) |
le appendici da 8a a 8c sono sostituite dalle seguenti: «Appendice 8a Verbali di prova Un verbale di prova è la relazione rilasciata dal servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove conformemente al presente regolamento. PARTE I Le seguenti informazioni, ove applicabili, costituiscono il minimo di dati richiesti per la prova di tipo 1. VERBALE n.
Note generali Se vi sono più opzioni (riferimenti), occorre descrivere nel verbale di prova quella effettivamente corrispondente alla prova svolta. Altrimenti può essere sufficiente un unico riferimento alla scheda informativa all'inizio del verbale di prova. I servizi tecnici hanno facoltà di aggiungere ulteriori informazioni
1. DESCRIZIONE DEL VEICOLO O DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A PROVA: HIGH, LOW E M (SE DEL CASO) 1.1. Dati generali
1.1.1. Architettura del gruppo propulsore
1.1.2. MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA (se del caso) Riprodurre questa parte qualora vi sia più di un motore a combustione interna
1.1.3. CARBURANTE per la prova di tipo 1 (se del caso) Riprodurre questa parte qualora vi sia più di un carburante di prova
1.1.4. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DEL CARBURANTE (se del caso) Riprodurre questa parte qualora vi sia più di un sistema di alimentazione del carburante
1.1.5. SISTEMA DI ASPIRAZIONE (se del caso) Riprodurre questa parte qualora vi sia più di un sistema di aspirazione
1.1.6. SISTEMA DI SCARICO E SISTEMA ANTIEVAPORATIVO (se del caso) Riprodurre questa parte qualora ve ne siano più d'uno.
1.1.7. DISPOSITIVO DI ACCUMULO DEL CALORE (se del caso) Riprodurre questa parte qualora vi sia più di un dispositivo di accumulo del calore
1.1.8. CAMBIO (se del caso) Riprodurre questa parte qualora vi sia più di un cambio
Rapporti di trasmissione (R.T.), rapporti primari (R.P.) e [velocità del veicolo (km/h)] / [regime di giri del motore (1 000 (min– 1)) (V1000)] per ciascun rapporto del cambio (R.B.).
1.1.9. MACCHINA ELETTRICA (se del caso) Riprodurre questa parte qualora vi sia più di una macchina elettrica
1.1.10. REESS DI TRAZIONE (se del caso) Riprodurre questa parte qualora vi sia più di un REESS di trazione
1.1.11. PILA A COMBUSTIBILE (se del caso) Riprodurre questa parte qualora vi sia più di una pila a combustibile
1.1.12. ELETTRONICA DI POTENZA (se del caso) Può esserci più di un sistema (convertitore di propulsione, sistema a bassa tensione o caricatore)
1.2. Descrizione DEL VEICOLO HIGH 1.2.1. MASSA
1.2.2. PARAMETRI DELLA RESISTENZA ALL'AVANZAMENTO
1.2.3. PARAMETRI DI SELEZIONE DEL CICLO
1.2.4. PUNTO DI CAMBIO DELLA MARCIA (SE DEL CASO)
1.3. Descrizione del VEICOLO LOW (SE DEL CASO) 1.3.1. MASSA
1.3.2. PARAMETRI DELLA RESISTENZA ALL'AVANZAMENTO
1.3.3. PARAMETRI DI SELEZIONE DEL CICLO
1.3.4. PUNTO DI CAMBIO DELLA MARCIA (SE DEL CASO)
1.4. Descrizione del VEICOLO M (SE DEL CASO) 1.4.1. MASSA
1.4.2. PARAMETRI DELLA RESISTENZA ALL'AVANZAMENTO
1.4.3. PARAMETRI DI SELEZIONE DEL CICLO
1.4.4. PUNTO DI CAMBIO DELLA MARCIA (SE DEL CASO)
2. RISULTATI DELLE PROVE 2.1. Prova di tipo 1
2.1.1. Veicolo High
2.1.1.1. Emissioni inquinanti (se del caso) 2.1.1.1.1. Emissioni inquinanti dei veicoli dotati di almeno un motore a combustione, dei veicoli NOVC-HEV e dei veicoli OVC-HEV in caso di prova di tipo 1 in modalità charge-sustaining Occorre applicare a ciascuna modalità di funzionamento sottoposta a prova i punti indicati qui di seguito (modalità prevalente o modalità migliore e peggiore, se del caso) Prova 1
Prova 2 (se del caso): del CO2 (dCO2 1) / degli inquinanti (90 % dei limiti) / di entrambi Registrare i risultati della prova conformemente alla tabella della prova 1 Prova 3 (se del caso): del CO2 (dCO2 2) Registrare i risultati della prova conformemente alla tabella della prova 1 2.1.1.1.2. Emissioni inquinanti dei veicoli OVC-HEV in caso di prova di tipo 1 in modalità charge-depleting Prova 1 Occorre rispettare i limiti per le emissioni inquinanti e applicare a ciascun ciclo di prova i punti qui di seguito indicati.
Prova 2 (se del caso): del CO2 (dCO2 1) / degli inquinanti (90 % dei limiti) / di entrambi Registrare i risultati della prova conformemente alla tabella della prova 1 Prova 3 (se del caso): del CO2 (dCO2 2) Registrare i risultati della prova conformemente alla tabella della prova 1 2.1.1.1.3. EMISSIONI INQUINANTI PONDERATE IN BASE AL TASSO DI UTILIZZAZIONE DEI VEICOLI OVC-HEV
2.1.1.2. EMISSIONI DI CO2 (se del caso) 2.1.1.2.1. EMISSIONI DI CO2 dei veicoli dotati di almeno un motore a combustione, dei veicoli NOVC-HEV e dei veicoli OVC-HEV in caso di prova di tipo 1 in modalità charge-sustaining Occorre applicare a ciascuna modalità di funzionamento sottoposta a prova i punti indicati qui di seguito (modalità prevalente o modalità migliore e peggiore, se del caso) Prova 1
Prova 2 (se del caso) Registrare i risultati della prova conformemente alla tabella della prova 1 Prova 3 (se del caso) Registrare i risultati della prova conformemente alla tabella della prova 1 Conclusioni
Informazioni per la conformità della produzione dei veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna (OVC-HEV)
2.1.1.2.2. EMISSIONI MASSICHE DI CO2 dei veicoli OVC-HEV in caso di prova di tipo 1 in modalità charge-depleting Prova 1:
Prova 2 (se del caso) Registrare i risultati della prova conformemente alla tabella della prova 1 Prova 3 (se del caso) Registrare i risultati della prova conformemente alla tabella della prova 1 Conclusioni
2.1.1.2.4. EMISSIONI MASSICHE DI CO2 ponderate in base al tasso di utilizzazione dei veicoli OVC-HEV
2.1.1.3 CONSUMO DI CARBURANTE (SE DEL CASO) 2.1.1.3.1. Consumo di carburante dei veicoli dotati di un solo motore a combustione, dei veicoli NOVC-HEV e dei veicoli OVC-HEV in caso di prova di tipo 1 in modalità charge-sustaining Occorre applicare a ciascuna modalità di funzionamento sottoposta a prova i punti indicati qui di seguito (modalità prevalente o modalità migliore e peggiore, se del caso)
A- Monitoraggio a bordo del consumo di carburante e/o del consumo di energia per i veicoli di cui all'articolo 4 bis a. Accessibilità dei dati I parametri elencati al punto 3 dell'allegato XXII sono accessibili: sì/non applicabile b. Accuratezza (se del caso)
2.1.1.3.2. Consumo di carburante dei veicoli OVC-HEV in caso di prova di tipo 1 in modalità charge-depleting Prova 1:
Prova 2 (se del caso) Registrare i risultati della prova conformemente alla tabella della prova 1 Prova 3 (se del caso) Registrare i risultati della prova conformemente alla tabella della prova 1 Conclusioni
2.1.1.3.3. Consumo di carburante dei veicoli OVC-HEV ponderato in base al tasso di utilizzazione
2.1.1.3.4. Consumo di carburante dei veicoli NOVC-FCHV in caso di prova di tipo 1 in modalità charge-sustaining Occorre applicare a ciascuna modalità di funzionamento sottoposta a prova i punti indicati qui di seguito (modalità prevalente o modalità migliore e peggiore, se del caso)
2.1.1.4. AUTONOMIA (SE DEL CASO) 2.1.1.4.1. Autonomia dei veicoli OVC-HEV (se del caso) 2.1.1.4.1.1. Autonomia in modalità totalmente elettrica (AER) Prova 1
Prova 2 (se del caso) Registrare i risultati della prova conformemente alla tabella della prova 1 Prova 3 (se del caso) Registrare i risultati della prova conformemente alla tabella della prova 1 Conclusioni
2.1.1.4.1.2. Autonomia equivalente in modalità totalmente elettrica (EAER)
2.1.1.4.1.3. Autonomia effettiva in modalità charge-depleting
2.1.1.4.1.4. Autonomia del ciclo in modalità charge-depleting Prova 1
Prova 2 (se del caso) Registrare i risultati della prova conformemente alla tabella della prova 1 Prova 3 (se del caso) Registrare i risultati della prova conformemente alla tabella della prova 1 2.1.1.4.2. Autonomia dei veicoli PEV - autonomia esclusivamente elettrica (PER) (se del caso) Prova 1
Prova 2 (se del caso) Registrare i risultati della prova conformemente alla tabella della prova 1 Prova 3 (se del caso) Registrare i risultati della prova conformemente alla tabella della prova 1 Conclusioni
2.1.1.5. CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (SE DEL CASO) 2.1.1.5.1. Consumo di energia elettrica dei veicoli OVC-HEV (se del caso) 2.1.1.5.1.1. Consumo di energia elettrica (EC)
2.1.1.5.1.2. Consumo di energia elettrica in modalità charge-depleting ponderato in base al tasso di utilizzazione Prova 1
Prova 2 (se del caso) Registrare i risultati della prova conformemente alla tabella della prova 1 Prova 3 (se del caso) Registrare i risultati della prova conformemente alla tabella della prova 1 Conclusioni (se del caso)
2.1.1.5.1.3. Consumo di energia elettrica ponderato in base al tasso di utilizzazione Prova 1
Prova 2 (se del caso) Registrare i risultati della prova conformemente alla tabella della prova 1 Prova 3 (se del caso) Registrare i risultati della prova conformemente alla tabella della prova 1 Conclusioni (se del caso)
2.1.1.5.1.4. Informazioni per la conformità di produzione
2.1.1.5.2. Consumo di energia elettrica dei veicoli PEV (se del caso) Prova 1
Prova 2 (se del caso) Registrare i risultati della prova conformemente alla tabella della prova 1 Prova 3 (se del caso) Registrare i risultati della prova conformemente alla tabella della prova 1
Informazioni per la conformità di produzione
2.1.2. VEICOLO LOW (SE DEL CASO) Riprodurre il punto 2.1.1 2.1.3. VEICOLO M (SE DEL CASO) Riprodurre il punto 2.1.1 2.1.4. VALORI FINALI DELLE EMISSIONI DI RIFERIMENTO (SE DEL CASO)
2.2. Prova di tipo 2 (a) Con i dati relativi alle emissioni richiesti per i controlli tecnici
2.3. Prova di tipo 3 (a) Emissioni di gas del basamento nell'atmosfera: no 2.4. Prova di tipo 4 (a)
2.5. Prova di tipo 5
2.6. Prova RDE
2.7. Prova di tipo 6 (a)
2.8. Sistema diagnostico di bordo
2.9. Prova dell'opacità del fumo (b) 2.9.1. PROVA A VELOCITÀ COSTANTI
2.9.2. PROVA IN ACCELERAZIONE LIBERA
2.10. Potenza del motore
2.11. Informazioni sulla temperatura relative al veicolo high (VH)
Allegati del verbale di prova (punto non applicabile alla prova ATCT e ai veicoli PEV), 1. Tutti i dati di input per lo strumento di correlazione, di cui all'allegato I, punto 2.4, dei regolamenti (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 (regolamenti di correlazione); e Riferimento del file di input: … 2. File di correlazione completo di cui all'allegato I, punto 3.1.1.2, dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153: 3. Veicoli ICE e NOVC-HEV
4. Risultati delle prove OVC-HEV 4.1. Veicolo High 4.1.1. Emissioni massiche di CO2 dei veicoli OVC-HEV
4.1.2. Consumo di energia elettrica dei veicoli OVC-HEV
4.1.3. Consumo di carburante (l/100 km)
4.2. Veicolo Low (se del caso) 4.2.1. Emissioni massiche di CO2 dei veicoli OVC-HEV
4.2.2. Consumo di energia elettrica dei veicoli OVC-HEV
4.2.3. Consumo di carburante (l/100 km)
PARTE II Le seguenti informazioni, ove applicabili, costituiscono il minimo di dati richiesti per la prova ATCT. Verbale n.
Note generali Se vi sono più opzioni (riferimenti), occorre descrivere nel verbale di prova quella effettivamente corrispondente alla prova svolta. Altrimenti può essere sufficiente un unico riferimento alla scheda informativa all'inizio del verbale di prova. I servizi tecnici hanno facoltà di aggiungere ulteriori informazioni
1. DESCRIZIONE DEL VEICOLO SOTTOPOSTO A PROVA 1.1. DATI GENERALI
1.1.1. Architettura del gruppo propulsore
1.1.2. MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA (se del caso) Riprodurre questa parte qualora vi sia più di un motore a combustione interna
1.1.3. CARBURANTE per la prova di tipo 1 (se del caso) Riprodurre questa parte qualora vi sia più di un carburante di prova
1.1.4. SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DEL CARBURANTE (se del caso) Riprodurre questa parte qualora vi sia più di un sistema di alimentazione del carburante
1.1.5. SISTEMA DI ASPIRAZIONE (se del caso) Riprodurre questa parte qualora vi sia più di un sistema di aspirazione
1.1.6. SISTEMA DI SCARICO E SISTEMA ANTIEVAPORATIVO (se del caso) Riprodurre questa parte qualora ve ne siano più d'uno.
1.1.7. DISPOSITIVO DI ACCUMULO DEL CALORE (se del caso) Riprodurre questa parte qualora vi sia più di un dispositivo di accumulo del calore
1.1.8. CAMBIO (se del caso) Riprodurre questa parte qualora vi sia più di un cambio
Rapporti di trasmissione (R.T.), rapporti primari (R.P.) e [velocità del veicolo (km/h)] / [regime di giri del motore (1 000 (min– 1)) (V1000)] per ciascun rapporto del cambio (R.B.).
1.1.9. MACCHINA ELETTRICA (se del caso) Riprodurre questa parte qualora vi sia più di una macchina elettrica
1.1.10. REESS DI TRAZIONE (se del caso) Riprodurre questa parte qualora vi sia più di un REESS di trazione
1.1.11. ELETTRONICA DI POTENZA (se del caso) Può esserci più di un sistema (convertitore di propulsione, sistema a bassa tensione o caricatore)
1.2. Descrizione VEICOLO 1.2.1. MASSA
1.2.2. PARAMETRI DELLA RESISTENZA ALL'AVANZAMENTO
1.2.3. PARAMETRI DI SELEZIONE DEL CICLO
1.2.4. PUNTO DI CAMBIO DELLA MARCIA (SE DEL CASO)
2. RISULTATI DELLE PROVE
2.1 PROVA A 14 °C
2.1.1. Emissioni inquinanti dei veicoli dotati di almeno un motore a combustione, dei veicoli NOVC-HEV e dei veicoli OVC-HEV in caso di modalità charge-sustaining
2.1.2. EMISSIONI DI CO2 dei veicoli dotati di almeno un motore a combustione, dei veicoli NOVC-HEV e dei veicoli OVC-HEV in caso di prove in modalità charge-sustaining
2.2 PROVA A 23 °C Fornire informazioni o fare riferimento al verbale della prova di tipo 1
2.2.1. Emissioni inquinanti dei veicoli dotati di almeno un motore a combustione, dei veicoli NOVC-HEV e dei veicoli OVC-HEV in caso di modalità charge-sustaining
2.2.2. EMISSIONI DI CO2 dei veicoli dotati di almeno un motore a combustione, dei veicoli NOVC-HEV e dei veicoli OVC-HEV in caso di prove in modalità charge-sustaining
2.3 CONCLUSIONI
2.4. INFORMAZIONI SULLA TEMPERATURA del veicolo di riferimento dopo la prova a 23 °C
Appendice 8b Verbale di prova relativo alla resistenza all'avanzamento Le seguenti informazioni, ove applicabili, costituiscono il minimo di dati richiesti per la prova finalizzata alla determinazione della resistenza all'avanzamento. Verbale n.
1. VEICOLO O VEICOLI INTERESSATI
2. DESCRIZIONE DEL VEICOLO O DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A PROVA In mancanza di interpolazione, descrivere il veicolo dalle prestazioni peggiori (per quanto riguarda il fabbisogno di energia) 2.1. Metodo della galleria del vento
2.1.1 Informazioni generali
Oppure (in caso di famiglia di matrici della resistenza all'avanzamento):
2.1.2 Masse
Oppure (in caso di famiglia di matrici della resistenza all'avanzamento):
2.1.3 Pneumatici
Oppure (in caso di famiglia di matrici della resistenza all'avanzamento):
2.1.4. Carrozzeria
Oppure (in caso di famiglia di matrici della resistenza all'avanzamento):
2.2 SU STRADA 2.2.1. Aspetti generali
Oppure (in caso di famiglia di matrici della resistenza all'avanzamento):
2.2.2 Masse
Oppure (in caso di famiglia di matrici della resistenza all'avanzamento):
2.2.3 Pneumatici
Oppure (in caso di famiglia di matrici della resistenza all'avanzamento):
2.2.4. Carrozzeria
Oppure (in caso di famiglia di matrici della resistenza all'avanzamento):
2.3. GRUPPO PROPULSORE 2.3.1. Veicolo High
2.3.2. Veicolo Low Riprodurre il punto 2.3.1 con i dati di VL 2.4. RISULTATI DELLE PROVE 2.4.1. Veicolo High
SU STRADA
o METODO DELLA GALLERIA DEL VENTO
o MATRICE DELLA RESISTENZA ALL'AVANZAMENTO SU STRADA
o MATRICE DELLA RESISTENZA ALL'AVANZAMENTO CON IL METODO DELLA GALLERIA DEL VENTO
2.4.2. Veicolo Low Riprodurre il punto 2.4.1 con i dati di VL Appendice 8c Modello di scheda di prova Nella “scheda di prova” devono essere riportati i dati di prova registrati ma non inseriti in alcun verbale di prova. La scheda o le schede di prova devono essere conservate dal servizio tecnico o dal costruttore per almeno 10 anni. Le seguenti informazioni, ove applicabili, costituiscono il minimo di dati richiesti per le schede di prova.
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28) |
è aggiunta la seguente appendice 8d: «Appendice 8d Verbale della prova delle emissioni per evaporazione Le seguenti informazioni, ove applicabili, costituiscono il minimo di dati richiesti per la prova delle emissioni per evaporazione. VERBALE n.
I servizi tecnici hanno facoltà di aggiungere ulteriori informazioni. 1. DESCRIZIONE DEL VEICOLO HIGH SOTTOPOSTO A PROVA
1.1. Architettura del gruppo propulsore
1.2. Motore a combustione interna Riprodurre questa parte qualora vi sia più di un motore a combustione interna
1.4. Sistema di alimentazione del carburante
2. RISULTATI DELLE PROVE 2.1. Invecchiamento dei filtri al banco
2.2. Determinazione del coefficiente di permeabilità (PF)
In caso di serbatoi multistrato o serbatoi metallici
2.3. Prova delle emissioni per evaporazione
2.3.1. Massa
2.3.2. Parametri di resistenza all'avanzamento
2.3.3. Ciclo e punto di cambio della marcia (se del caso)
2.3.4. Veicolo
2.3.5. Procedura di prova e risultati
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(1) In futuro saranno definite procedure di prova specifiche per i veicoli a idrogeno e i veicoli policarburante a biodiesel.
(2) I limiti relativi alla massa del particolato e al numero di particelle e le rispettive procedure di misurazione si applicano soltanto ai veicoli dotati di motore a iniezione diretta.
(3) Per i veicoli combinati, bicarburante e policarburante, si applicano le prescrizioni di prova previste per entrambi i tipi.
(4) Quando il veicolo è alimentato a idrogeno, vanno determinate solo le emissioni di NOx.
(5) La prova RDE per determinare il numero di particelle si applica solo ai veicoli per i quali sono definiti limiti d'emissione Euro 6 in termini di numero di particelle nella tabella 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007.»;
(*1) Il veicolo rappresentativo viene testato per la famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento.
(6) Documento ECE/TRANS/WP.19/1121 reperito sulla seguente pagina web: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/31821.
(7) Ove pertinente.
(8) Arrotondare il valore a due cifre decimali.
(*2) Per i veicoli OVC-HEV, specificare per le condizioni di funzionamento in modalità charge-sustaining e in modalità charge-depleting.
(2) Indicare se applicabile.
(6) Calcolati a partire dai valori allineati del CO2.
(8) Conformemente all'allegato XXII.
(3) Per ogni inquinante nell'ambito di tutti i risultati di prova di VH, VL (se del caso) e VM (se del caso)
(x) Cancellare quanto non pertinente (in certi casi non è necessario cancellare nulla quando sono possibili risposte multiple).
(3) Indicare se applicabile.
(7) Se la risposta è “sì”, le sei ultime righe non sono applicabili.
(2) Correzione come da allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del presente regolamento per i veicoli muniti di motore a combustione interna (ICE), KCO2 per i veicoli HEV
(2) Correzione come da allegato XXI, suballegato 6, appendice 2, del presente regolamento per i veicoli muniti di motore a combustione interna (ICE), e come da allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, del regolamento (UE) 2017/1151 per i veicoli HEV (KCO2)
(3) Se la risposta è “sì”, le sei ultime righe non sono applicabili.
ALLEGATO II
L'allegato II del regolamento (UE) 2017/1151 è così modificato:
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1) |
dopo il titolo è inserito il testo che segue: «PARTE A» |
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2) |
il punto 1.1 è sostituito dal seguente:
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3) |
il punto 2.10 è sostituito dal seguente:
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4) |
È aggiunto quanto segue: «PARTE B NUOVA METODOLOGIA DI CONFORMITÀ IN SERVIZIO 1. Introduzione La presente parte si applica ai veicoli di categoria M e N1, classe I, basati su tipi omologati dopo il 1o gennaio 2019 e a tutti i veicoli immatricolati dopo il 1o settembre 2019, nonché ai veicoli di categoria N1, classi II e III, e di categoria N2, basati su tipi omologati dopo il 1o settembre 2019 e immatricolati dopo il 1o settembre 2020. In essa sono stabiliti i requisiti di conformità in servizio (ISC) per verificare la conformità rispetto ai limiti delle emissioni allo scarico (anche a bassa temperatura) e delle emissioni per evaporazione durante la normale vita utile dei veicoli fino a cinque anni o 100 000 km, a seconda della condizione che si verifica per prima. 2. Descrizione del processo Figura B.1 Illustrazione del processo di conformità in servizio (l'acronimo GTAA si riferisce all'autorità di omologazione e l'acronimo OEM al costruttore) GTAA GTAA, OEM GTAA + OEM GTAA + OEM GTAA Interventi di ripristino (se necessari, sezione 7) Comunicazione (sezione 8) Fasi ISC Responsabilità principale Valutazione della conformità (sezione 6) Prova ISC (sezione 5) Raccolta di informazioni e valutazione del rischio (sezione 4) 3. Definizione della famiglia ISC Una famiglia ISC è composta dai seguenti veicoli:
4. Raccolta di informazioni e valutazione iniziale del rischio L'autorità di omologazione deve raccogliere tutte le informazioni pertinenti sulle eventuali non conformità delle emissioni rilevanti per decidere quali famiglie ISC sottoporre a prova in uno specifico anno. L'autorità di omologazione deve tenere conto in particolare delle informazioni che indicano i tipi di veicoli con emissioni elevate in condizioni di guida reali. Tali informazioni devono essere raccolte mediante l'uso di metodi appropriati, che possono includere il telerilevamento, sistemi semplificati di monitoraggio delle emissioni a bordo (SEMS) e prove con PEMS. Il numero e l'importanza dei superamenti osservati durante tali prove possono essere utilizzati per definire le priorità delle prove ISC. Nel contesto delle informazioni fornite per i controlli ISC, ciascun costruttore deve comunicare all'autorità di omologazione le richieste di intervento correlate alle emissioni nonché le eventuali riparazioni correlate alle emissioni eseguite o registrate durante la manutenzione programmata, secondo un formato concordato all'atto dell'omologazione tra detta autorità e il costruttore. Le informazioni presentate devono descrivere in dettaglio la natura dei guasti dei componenti e dei sistemi in relazione con le emissioni registrati per la famiglia ISC. Le relazioni vanno presentate almeno una volta l'anno per ciascuna famiglia ISC di veicoli per tutto il periodo durante il quale si devono effettuare controlli della conformità in servizio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3. Sulla base delle informazioni di cui al primo e al secondo comma, l'autorità di omologazione deve effettuare una valutazione iniziale del rischio che una famiglia ISC non rispetti le norme in materia di conformità in servizio e, su tale base, adottare una decisione in merito a quali famiglie sottoporre a prova e a quali tipi di prove svolgere in linea con le disposizioni ISC. Inoltre, l'autorità di omologazione può scegliere in maniera casuale le famiglie ISC da sottoporre a prova. 5. Prove ISC Il costruttore deve effettuare prove ISC delle emissioni allo scarico comprendenti almeno la prova di tipo 1 per tutte le famiglie ICS. Il costruttore può altresì effettuare prove RDE, di tipo 4 e di tipo 6 per tutte le famiglie ISC o per una parte di esse. Il costruttore deve comunicare all'autorità di omologazione tutti i risultati delle prove ISC utilizzando la piattaforma elettronica per la conformità in servizio descritta al punto 5.9. L'autorità di omologazione deve controllare un numero adeguato di famiglie ISC ogni anno, come stabilito al punto 5.4. L'autorità di omologazione deve inserire tutti i risultati delle prove ISC nella piattaforma elettronica per la conformità in servizio di cui al punto 5.9. I laboratori o i servizi tecnici accreditati possono effettuare controlli su un numero qualsiasi di famiglie ISC ogni anno. I laboratori o i servizi tecnici accreditati devono comunicare all'autorità di omologazione tutti i risultati delle prove ISC utilizzando la piattaforma elettronica per la conformità in servizio descritta al punto 5.9. 5.1. Assicurazione della qualità delle prove Gli organismi di ispezione e i laboratori che effettuano controlli ISC, che non sono servizi tecnici designati, necessitano di accreditamento secondo la norma EN ISO/IEC 17020:2012 per la procedura ISC. I laboratori che eseguono prove ISC e non sono servizi tecnici designati ai sensi dell'articolo 41 della direttiva 2007/46/CE possono effettuare prove ISC soltanto se accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17025:2017. L'autorità di omologazione deve verificare annualmente i controlli ISC effettuati dal costruttore. L'autorità di omologazione può altresì sottoporre a verifica i controlli ISC effettuati da laboratori e servizi tecnici accreditati. Tale verifica deve basarsi sulle informazioni fornite dai costruttori, nonché dal laboratorio o dal servizio tecnico accreditati, che devono comprendere almeno la relazione dettagliata ISC conformemente all'appendice 3. L'autorità di omologazione può richiedere ai costruttori, ai laboratori o ai servizi tecnici accreditati di fornire ulteriori informazioni. 5.2. Divulgazione dei risultati delle prove da parte di laboratori e servizi tecnici accreditati L'autorità di omologazione deve comunicare i risultati della valutazione della conformità non appena disponibili e gli interventi di ripristino per la determinata famiglia ISC ai laboratori o ai servizi tecnici accreditati che hanno fornito i risultati delle prove per tale famiglia. I risultati delle prove, ivi compresi i dati dettagliati per tutti i veicoli sottoposti a prova, possono essere divulgati al pubblico soltanto in seguito alla pubblicazione da parte dell'autorità di omologazione della relazione annuale o dei risultati di una singola procedura ISC oppure in seguito alla chiusura del procedimento statistico (cfr. punto 5.10) senza ottenimento di risultati. Se i risultati delle prove ISC sono pubblicati, si deve fare riferimento alla relazione annuale pubblicata dall'autorità di omologazione in cui sono stati riportati. 5.3. Tipi di prove Le prove ISC vanno effettuate esclusivamente su veicoli selezionati conformemente all'appendice 1. Le prove ISC con prova di tipo 1 vanno svolte conformemente all'allegato XXI. Le prove ISC con prove RDE vanno effettuate in maniera conforme all'allegato IIIA, quelle con prove di tipo 4 conformemente all'appendice 2 del presente allegato, mentre quelle con prove di tipo 6 vanno effettuate conformemente all'allegato VIII. 5.4. Frequenza e portata delle prove ISC Non devono trascorrere più di 24 mesi tra l'inizio del controllo della conformità in servizio da parte del costruttore e l'inizio del controllo successivo per una determinata famiglia ISC. La frequenza delle prove ISC effettuate dall'autorità di omologazione deve basarsi su un metodo di valutazione del rischio coerente con la norma internazionale ISO 31000:2018 — Gestione del rischio — Principi e linee guida, che deve includere i risultati della valutazione iniziale eseguita ai sensi del punto 4. A decorrere dal 1o gennaio 2020, le autorità di rilascio delle omologazioni devono effettuare le prove di tipo 1 e RDE su almeno il 5 % delle famiglie ICS per costruttore l'anno o almeno su due famiglie ICS per costruttore l'anno, se disponibili. La prescrizione di sottoporre a prova almeno il 5 % o due famiglie ISC per costruttore l'anno non si applica ai piccoli costruttori. L'autorità di omologazione deve garantire la copertura più ampia possibile delle famiglie ICS e dell'età dei veicoli in una particolare famiglia di conformità in servizio al fine di garantire la conformità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3. L'autorità di omologazione deve completare entro 12 mesi il procedimento statistico avviato per ciascuna famiglia ISC. Le prove ISC di tipo 4 o 6 non sono soggette a requisiti di frequenza minimi. 5.5. Finanziamento per le prove RDE da parte delle autorità di omologazione L'autorità di omologazione deve garantire la disponibilità di risorse sufficienti per coprire i costi delle prove di conformità in servizio. Fatta salva la legislazione nazionale, tali costi devono essere recuperati mediante commissioni che possono essere riscosse presso il costruttore dall'autorità di omologazione. Tali commissioni devono coprire le spese delle prove ISC per il 5 % al massimo delle famiglie di conformità in servizio per costruttore l'anno o per almeno due famiglie ISC per costruttore l'anno. 5.6. Piano delle prove In occasione dell'esecuzione delle prove RDE per la conformità in servizio, l'autorità di omologazione deve redigere un piano delle prove. Tale piano deve prevedere prove per verificare la conformità ISC in un'ampia gamma di condizioni conformemente all'allegato IIIA. 5.7. Selezione dei veicoli per le prove ISC Le informazioni raccolte devono essere sufficientemente esaurienti da consentire la valutazione dell'efficienza in servizio dei veicoli opportunamente sottoposti a manutenzione e utilizzati. Le tabelle di cui all'appendice 1 vanno utilizzate per decidere se il veicolo può essere selezionato ai fini delle prove ISC. Durante il controllo in base alle tabelle di cui all'appendice 1, può accadere che taluni veicoli siano dichiarati difettosi e non siano sottoposti a prova durante il controllo ISC, quando vi è evidenza che parti del sistema di controllo delle emissioni sono danneggiate. Il medesimo veicolo può essere utilizzato per eseguire e stabilire relazioni derivanti da più di un tipo di prove (tipo 1, RDE, tipo 4, tipo 6); tuttavia, ai fini del procedimento statistico, va presa in considerazione soltanto la prima prova valida di ciascun tipo. 5.7.1. Prescrizioni generali Il veicolo deve appartenere a una famiglia ISC così come descritta al punto 3 e deve superare i controlli indicati nella tabella di cui all'appendice 1. Inoltre, il veicolo deve essere stato immatricolato nell'Unione ed essere stato guidato nell'Unione per almeno il 90 % del suo tempo di utilizzo. Le prove relative alle emissioni possono essere effettuate in una regione geografica differente da quella nella quale sono stati scelti i veicoli. I veicoli selezionati devono essere accompagnati da una registrazione della manutenzione dalle quali risulti che sono stati sottoposto a una manutenzione corretta e agli interventi di manutenzione programmata conformemente alle indicazioni del costruttore esclusivamente utilizzando parti originali per la sostituzione di parti correlate alle emissioni. Vanno esclusi dall'ISC i veicoli che mostrano segni di abuso o di errato utilizzo, che potrebbe influenzarne le prestazioni in termini di emissioni, oppure di manomissioni o di condizioni in grado di renderne insicuro il funzionamento. I veicoli non devono aver subito modifiche aerodinamiche che non possono essere eliminate prima delle prove. Un veicolo deve essere escluso dalle prove se dalle informazioni memorizzate nel sistema di bordo risulta che ha continuato a essere utilizzato dopo la visualizzazione di un codice di guasto e non è stata effettuata una riparazione in conformità alle specifiche del costruttore. Un veicolo deve essere escluso dalle prove ISC se il carburante prelevato dal serbatoio del veicolo non soddisfa le norme applicabili di cui alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o se vi sono evidenze o registrazioni di rifornimento con un tipo sbagliato di carburante. 5.7.2. Esame e manutenzione del veicolo La diagnosi dei guasti e di qualsiasi normale intervento di manutenzione necessario in conformità all'appendice 1 deve essere effettuata sui veicoli accettati per le prove, prima o dopo aver proceduto alle prove ISC. Devono essere eseguiti i seguenti controlli: controlli OBD (prima e dopo la prova), controlli visivi di eventuali spie accese di indicazione di malfunzionamento, controlli del filtro dell'aria e di tutte le cinghie di trasmissione/distribuzione, livello di tutti i liquidi, tappi del radiatore e del serbatoio del carburante, controllo dell'integrità di tutti i tubi a depressione e del sistema di alimentazione del carburante, nonché dei cavi elettrici connessi con il sistema di post-trattamento dei gas di scarico; verifica dell'eventuale manomissione o regolazione non corretta dell'accensione, del dosaggio del carburante e dei componenti del dispositivo di controllo dell'inquinamento. Se al veicolo mancano meno di 800 km a un intervento di manutenzione programmata, tale intervento dovrà essere effettuato. Il liquido lavavetri va rimosso prima della prova di tipo 4 e sostituito con acqua calda. Un campione di carburante deve essere prelevato e conservato in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato IIIA per ulteriori analisi in caso di mancato superamento della prova. Tutti i guasti devono essere registrati. Quando il guasto è relativo a dispositivi di controllo dell'inquinamento, il veicolo deve essere segnalato come guasto e non va più utilizzato per le prove; tuttavia, tale guasto deve essere preso in considerazione ai fini della valutazione della conformità conformemente al punto 6.1. 5.8. Dimensioni del campione Per l'applicazione del procedimento statistico di cui al punto 5.10 per la prova di tipo 1, il numero di lotti di campioni dipende dal volume annuo di vendite nell'Unione della famiglia in servizio, conformemente ai dati indicati nella tabella che segue. Tabella B.1 numero di lotti di campioni per le prove ICS con prove di tipo 1
Ciascun lotto di campioni deve includere un numero sufficiente di tipi di veicoli, in maniera da garantire la copertura di almeno il 20 % delle vendite totali della famiglia. Quando per una famiglia occorre sottoporre a prova più di un lotto di campioni, i veicoli del secondo e del terzo lotto di campioni devono rispecchiare condizioni di utilizzo diverse da quelle dei veicoli scelti per il primo campione. 5.9. Utilizzo della piattaforma elettronica per la conformità in servizio e accesso ai dati necessari per le prove La Commissione deve istituire una piattaforma elettronica per facilitare lo scambio di dati tra i costruttori, i laboratori o i servizi tecnici accreditati, da un lato, e l'autorità che rilascia l'omologazione e adotta la decisione in merito al rifiuto o all'accettazione del campione, dall'altro. Il costruttore deve approntare la documentazione relativa alla trasparenza delle prove di cui all'articolo 5, paragrafo 12, nel formato specificato alle tabelle 1 e 2 dell'appendice 5 e alla tabella di cui al presente punto e trasmetterla all'autorità di omologazione che rilascia l'omologazione per le emissioni. La tabella 2 dell'appendice 5 deve essere utilizzata per consentire la selezione per le prove di veicoli appartenenti alla medesima famiglia e, unitamente alla tabella 1, deve contenere informazioni sufficienti sui veicoli da sottoporre a prova. Quando la piattaforma elettronica di cui al primo comma è disponibile, l'autorità di omologazione che concede l'omologazione delle emissioni deve inserire nella piattaforma le informazioni di cui alle tabelle 1 e 2 dell'appendice 5 entro 5 giorni lavorativi dal loro ricevimento. Tutte le informazioni contenute nelle tabelle 1 e 2 dell'appendice 5 devono essere accessibili al pubblico in formato elettronico e a titolo gratuito. Anche le informazioni che seguono vanno incluse nella documentazione sulla trasparenza delle prove e devono essere fornite dal costruttore a titolo gratuito entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta da parte di un laboratorio o di un servizio tecnico accreditato.
5.10. Procedimento statistico 5.10.1. Aspetti generali Per la verifica della conformità in servizio occorre fare affidamento su un metodo statistico che segua i principi generali del campionamento sequenziale per l'ispezione per attributi. La dimensione minima del campione per un risultato di accettazione è di tre veicoli, la sua dimensione massima totale è di dieci veicoli per le prove di tipo 1 e RDE. Per le prove di tipo 4 e 6 è possibile utilizzare un metodo semplificato, nel contesto del quale il campione è costituito da tre veicoli e la prova si considera non superata se nessuno dei tre veicoli la supera, oppure superata se tutti e tre i veicoli la superano. Nei casi in cui due dei tre veicoli superino o non superino la prova, l'autorità di omologazione può decidere di effettuare ulteriori prove o concedere la conformità ai sensi del punto 6.1. I risultati delle prove non devono essere moltiplicati per i fattori di deterioramento. Per i veicoli che presentano un valore RDE dichiarato massimo riportato al punto 48.2 del certificato di conformità, come descritto nell'allegato IX della direttiva 2007/46/CE, inferiore ai limiti di emissione di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007, occorre verificare la conformità sia rispetto al valore RDE massimo dichiarato, aumentato del margine di cui all'allegato IIIA, punto 2.1.1, sia alla luce del limite da non superare di cui alla sezione 2.1 di tale allegato. Se si riscontra che il campione non è conforme ai valori RDE massimi dichiarati aumentati del margine applicabile di incertezza della misurazione, ma supera la prova relativamente al limite non superabile, l'autorità di omologazione deve chiedere al costruttore di adottare misure correttive. Prima dell'esecuzione della prima prova ISC, il costruttore, il laboratorio o il servizio tecnico accreditato (“parte”) deve notificare l'intenzione di eseguire prove di conformità in servizio di una determinata famiglia di veicoli all'autorità di omologazione. A seguito di tale notifica, l'autorità di omologazione apre un nuovo fascicolo di documentazione statistica per elaborare i risultati per ciascuna combinazione pertinente dei seguenti parametri per quella particolare parte o gruppo di parti: famiglia di veicoli, tipo di prova delle emissioni e inquinante. È necessario avviare procedimenti statistici separati per ciascuna combinazione pertinente di tali parametri. L'autorità di omologazione deve integrare in ciascun fascicolo di documentazione statistica esclusivamente i risultati forniti dalla parte pertinente. L'autorità di omologazione deve registrare il numero di prove eseguite, il numero di prove non superate e di quelle superate, unitamente ad altri dati necessari per il procedimento statistico. Sebbene sia possibile avviare più di un procedimento statistico contemporaneamente per una determinata combinazione di tipo di prova e famiglia di veicoli, una parte è autorizzata a fornire i risultati delle prove esclusivamente in relazione a un procedimento statistico avviato per una determinata combinazione di tipo di prova e famiglia di veicoli. Ogni prova deve essere segnalata soltanto una volta e devono essere segnalate tutte le prove (valide, non valide, non superate o superate ecc.). Ciascun procedimento statistico ISC deve rimanere aperto fino al raggiungimento di un esito, quando con il procedimento statistico si giunge a una decisione di accettazione o di rifiuto per il campione conformemente al punto 5.10.5. Tuttavia, se non viene raggiunto un risultato entro 12 mesi dall'apertura di un fascicolo di documentazione statistica, l'autorità di omologazione deve chiudere tale fascicolo, a meno che non decida di completare le prove relative allo stesso entro i 6 mesi successivi. 5.10.2. Condivisione dei risultati ISC I risultati delle prove relativi a due o più laboratori o servizi tecnici accreditati possono essere condivisi ai fini di un procedimento statistico comune. La condivisione dei risultati delle prove richiede il consenso scritto di tutte le parti interessate che trasmettono tali risultati a un apposito contenitore, nonché una notifica all'autorità di omologazione prima dell'avvio delle prove. Una delle parti che condividono i risultati delle prove deve essere designata come capofila di tale condivisione, diventando responsabile dell'invio di relazioni e comunicazioni all'autorità di omologazione. 5.10.3. Accettazione/rifiuto/esito non valido per una singola prova Una prova ICS relativa alle emissioni è considerata “superata” (accettazione) per uno o più inquinanti quando il risultato delle emissioni è pari o inferiore al limite di emissione di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007 per quel tipo di prova. Una prova relativa alle emissioni è considerata “non superata” (rifiuto) per uno o più inquinanti quando il risultato delle emissioni è superiore al limite di emissione corrispondente per quel tipo di prova. Ciascun risultato di prove non superate aumenta il conteggio “f” (cfr. punto 5.10.5) di 1 per quella istanza statistica. Una prova ISC relativa alle emissioni è considerata non valida se non rispetta le prescrizioni di prova di cui al punto 5.3. I risultati delle prove non valide devono essere esclusi dal procedimento statistico. I risultati di tutte le prove ISC vanno trasmessi all'autorità di omologazione entro dieci giorni lavorativi dall'esecuzione di ciascuna prova. I risultati delle prove devono essere accompagnati da un verbale di prova completo alla fine delle prove. I risultati devono essere inseriti nel campione nell'ordine cronologico di esecuzione. L'autorità di omologazione deve integrare tutti i risultati validi delle prove relative alle emissioni nel procedimento statistico aperto pertinente fino al raggiungimento di un esito di “rifiuto del campione” o di “accettazione del campione” conformemente al punto 5.10.5. 5.10.4. Trattamento dei valori anomali La presenza di risultati anomali nel contesto del procedimento statistico del campione può portare a un esito di “rifiuto” conformemente alle procedure descritte in appresso. I valori anomali devono essere classificati come intermedi o estremi. Un risultato di una prova delle emissioni è considerato un valore anomalo intermedio se è pari o superiore a 1,3 volte il limite di emissione applicabile. La presenza di due valori anomali di tale tipo in un campione comporta l'esito di rifiuto per il campione. Un risultato delle emissioni è considerato un valore anomalo estremo se è pari o superiore a 2,5 volte il limite di emissione applicabile. La presenza di un valore anomalo di tale tipo in un campione comporta il rifiuto del campione. In tale caso, il numero di targa del veicolo deve essere comunicato al costruttore e all'autorità di omologazione. Di tale possibilità va data notizia ai proprietari del veicolo prima dell'esecuzione della prova. 5.10.5. Decisione di accettazione/rifiuto per un campione Ai fini della decisione in merito a un risultato di accettazione/rifiuto per un campione, “p” corrisponde al conteggio dei risultati delle prove superate, mentre “f” rappresenta il conteggio dei risultati delle prove non superate. Ciascun risultato di superamento della prova determina l'aumento del conteggio “p” di 1, mentre ciascun risultato di mancato superamento della prova incrementa il conteggio “f” di 1 in relazione al pertinente procedimento statistico aperto. Al momento dell'integrazione dei risultati validi delle prove relative alle emissioni in un'istanza aperta del procedimento statistico, l'autorità di omologazione deve eseguire le seguenti operazioni:
La decisione dipende dalla dimensione totale del campione “n”, dai conteggi dei risultati delle prove superate e non superate “p” e “f”, nonché dal numero di valori anomali intermedi e/o estremi presenti nel campione. Per la decisione relativa all'accettazione/al rifiuto di un campione ISC, l'autorità di omologazione deve utilizzare il diagramma apposito di cui alla figura B.2 per i veicoli basati su tipi omologati a partire dal 1o gennaio 2020 e al diagramma di cui alla figura B.2.a per i veicoli basati su tipi omologati fino al 31 dicembre 2019. I diagrammi indicano la decisione da prendere per una data dimensione totale del campione “n” e per il risultato del conteggio delle prove non superate “f”. Sono possibili due decisioni per un procedimento statistico per una determinata combinazione di famiglia di veicoli, tipo di prova delle emissioni e inquinante: l'esito di “accettazione del campione” si ha quando il diagramma decisionale applicabile di cui alla figura B.2 o alla figura B.2.a fornisce un esito di “ACCETTAZIONE” per la dimensione totale del campione “n” e per il conteggio dei risultati delle prove non superate “f” in esame; la decisione di “rifiuto del campione” è presa quando, per una determinata dimensione totale del campione “n”, sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
Qualora non venga raggiunta alcuna decisione, il procedimento statistico deve rimanere aperto ed è necessario aggiungere ulteriori risultati fino a quando non viene presa una decisione, oppure si chiude la procedura conformemente al punto 5.10.1. Figura B.2 diagramma per il procedimento statistico per i veicoli in base a tipi omologati a decorrere dal 1o gennaio 2020 (dove “DNP” significa decisione non presa).
Figura B.2.a diagramma per il procedimento statistico per i tipi di veicoli omologati fino al 31 dicembre 2019 (dove “DNP” significa decisione non presa).
5.10.6. ISC per veicoli completati e veicoli per uso speciale Il costruttore del veicolo di base deve determinare i valori consentiti per i parametri di cui alla tabella B.3. I valori consentiti dei parametri per ciascuna famiglia devono essere registrati nella scheda informativa dell'omologazione per le emissioni (cfr. appendice 3 dell'allegato I) e nella lista di trasparenza 1 dell'appendice 5 (righe da 45 a 48). Il costruttore di seconda fase è autorizzato ad utilizzare i valori delle emissioni dei veicoli di base soltanto se il veicolo completato rimane entro i valori consentiti dei parametri. I valori dei parametri per ciascun veicolo completato devono essere registrati nel relativo certificato di conformità. Tabella B.3 valori consentiti dei parametri per i veicoli omologati in più fasi e per i veicoli per uso speciale per utilizzare l'omologazione delle emissioni del veicolo di base.
Se un veicolo completato o per uso speciale è sottoposto a prova e il risultato è inferiore al limite di emissione applicabile, il veicolo deve essere considerato accettato per la famiglia ISC ai fini del punto 5.10.3. Se il risultato della prova eseguita su un veicolo completato o per uso speciale è superiore ai limiti di emissione applicabili ma non di oltre 1,3 volte, l'esaminatore deve verificare se tale veicolo è conforme ai valori di cui alla tabella B.3. L'eventuale mancato rispetto di tali valori deve essere segnalato all'autorità di omologazione. Se il veicolo non rispetta tali valori, l'autorità di omologazione deve esaminare i motivi della non conformità e prendere provvedimenti adeguati nei confronti del costruttore del veicolo completato o per uso speciale al fine di ripristinarne la conformità, anche eventualmente ritirando l'omologazione. Se il veicolo è conforme ai valori di cui alla tabella B.3, deve essere considerato un veicolo contrassegnato per la famiglia di conformità in servizio ai fini del punto 6.1. Un risultato della prova che superi di 1,3 volte i limiti di emissione applicabili è da considerarsi un mancato superamento per la famiglia di conformità in servizio ai fini del punto 6.1, ma non un valore anomalo per la corrispondente famiglia ISC. Se il veicolo completato o per uso speciale non rispetta i valori di cui alla tabella B.3, occorre fare una segnalazione all'autorità di omologazione, che deve quindi esaminare i motivi della non conformità e prendere provvedimenti adeguati nei confronti del costruttore del veicolo completato o per uso speciale al fine di ripristinarne la conformità, eventualmente anche ritirando l'omologazione. 6. Valutazione della conformità 6.1. Entro 10 giorni dalla conclusione delle prove ISC per il campione di cui al punto 5.10.5, l'autorità di omologazione deve avviare indagini approfondite presso il costruttore al fine di poter stabilire se la famiglia ISC (o parte di essa) è conforme alle norme ISC e se sono necessari interventi di ripristino. Nel caso dei veicoli con omologazione in più fasi o per uso speciale, l'autorità di omologazione deve effettuare indagini approfondite quando vi sono almeno tre veicoli difettosi che presentano il medesimo difetto oppure cinque veicoli contrassegnati nella medesima famiglia ISC, come stabilito al punto 5.10.6. 6.2. L'autorità di omologazione deve fare in modo che siano disponibili risorse sufficienti per coprire i costi della valutazione della conformità. Fatta salva la legislazione nazionale, tali costi devono essere recuperati mediante commissioni che possono essere riscosse presso il costruttore dall'autorità di omologazione. Tali commissioni devono coprire le spese di tutte le prove e verifiche necessarie per poter giungere a una valutazione in merito alla conformità. 6.3. Su richiesta del costruttore, l'autorità di omologazione può estendere le indagini ai veicoli in servizio del medesimo costruttore appartenenti ad altre famiglie ISC che potrebbero essere interessate dai medesimi difetti. 6.4. L'indagine approfondita non deve richiedere più di 60 giorni lavorativi dal suo avvio da parte dell'autorità di omologazione. L'autorità di omologazione può effettuare ulteriori prove ISC al fine di stabilire il motivo per cui i veicoli non hanno superato le prove ISC originali. Tali prove supplementari devono essere eseguite in condizioni analoghe a quelle delle prove ISC originali non superate. Su richiesta dell'autorità di omologazione, il costruttore deve fornire informazioni supplementari, illustrando in particolare la possibile causa dei guasti, quali componenti della famiglia potrebbero essere interessati, se altre famiglie potrebbero essere interessate o perché il problema che ha causato il mancato superamento delle prove ISC originali non è correlato alla conformità in servizio, se del caso. Il costruttore deve avere la possibilità di dimostrare che le disposizioni in materia di conformità in servizio sono state rispettate. 6.5. Entro il termine di cui al punto 6.3, l'autorità di omologazione deve prendere una decisione sulla conformità e sulla necessità di applicare interventi di ripristino per la famiglia ISC oggetto delle indagini approfondite e notificarla al costruttore. 7. Interventi di ripristino 7.1. Il costruttore deve mettere a punto un programma di interventi di ripristino e trasmetterlo all'autorità di omologazione entro 45 giorni lavorativi dalla notifica di cui al punto 6.4. Tale termine può essere prorogato fino ad ulteriori 30 giorni lavorativi laddove il costruttore dimostri all'autorità di omologazione che è necessario un periodo di tempo più lungo per esaminare la non conformità. 7.2. Gli interventi di ripristino richiesti dall'autorità di omologazione devono prevedere prove ragionevolmente studiate e necessarie su componenti e veicoli, atte a dimostrare l'efficacia e la durata degli interventi di ripristino. 7.3. Il costruttore deve assegnare al programma un numero o un nome unico caratteristico. Il programma di interventi di ripristino deve contenere almeno i seguenti elementi:
Ai fini della lettera d), il costruttore non può imporre condizioni per la manutenzione o l'impiego di cui non sia dimostrato che sono connesse alla non conformità e agli interventi di ripristino. 7.4. La riparazione deve essere eseguita nei modi opportuni ed entro un termine ragionevole dal ricevimento del veicolo da parte del costruttore per la riparazione. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento del programma proposto di interventi di ripristino, l'autorità di omologazione deve approvarlo o richiederne uno nuovo conformemente al punto 7.5. 7.5. Qualora l'autorità di omologazione non approvi il programma di interventi di ripristino, il costruttore è tenuto a elaborare un nuovo programma e a trasmetterlo alla medesima autorità entro 20 giorni lavorativi dalla notifica della decisione dell'autorità stessa. 7.6. Qualora non approvi il secondo piano presentato dal costruttore, l'autorità di omologazione deve prendere tutti i provvedimenti, conformemente all'articolo 30 della direttiva 2007/46/CE, atti al ripristino della conformità, fra cui il ritiro dell'omologazione qualora necessario. 7.7. Entro 5 giorni lavorativi l'autorità di omologazione deve notificare la sua decisione a tutti gli Stati membri e alla Commissione. 7.8. Gli interventi di ripristino devono essere eseguiti su tutti i veicoli della famiglia ISC (o di altre famiglie pertinenti individuate dal costruttore in conformità al punto 6.2) che potrebbero essere interessati dal medesimo difetto. L'autorità di omologazione stabilisce se è necessario modificare l'omologazione. 7.9. Il costruttore è tenuto a eseguire il programma approvato di interventi di ripristino in tutti gli Stati membri e a tenere un registro di tutti i veicoli ritirati dal mercato o richiamati e riparati e delle officine presso le quali sono state effettuate le riparazioni. 7.10. Il costruttore deve conservare una copia della comunicazione intercorsa con i clienti dei veicoli interessati in relazione al programma di interventi di ripristino. È inoltre tenuto a conservare una registro della campagna di richiamo, del numero totale di veicoli interessati per Stato membro e del numero totale di veicoli già richiamati per Stato membro, unitamente a una spiegazione per gli eventuali ritardi nell'applicazione degli interventi di ripristino. Il costruttore deve trasmettere ogni due mesi il registro della campagna di richiamo all'autorità di omologazione, alle autorità di omologazione di ciascuno Stato membro e alla Commissione. 7.11. Gli Stati membri devono prendere misure per fare in modo che il programma di interventi di ripristino sia applicato entro due anni ad almeno il 90 % dei veicoli interessati immatricolati nel rispettivo territorio. 7.12. La riparazione e la modifica o il montaggio di nuovi equipaggiamenti devono essere segnalati in un certificato rilasciato al proprietario del veicolo, su cui deve essere indicato il numero della campagna di ripristino. 8. Relazione annuale dell'autorità di omologazione Entro il 31 marzo di ogni anno, l'autorità di omologazione deve mettere a disposizione su un sito web accessibile al pubblico, a titolo gratuito e senza che l'utente debba rivelare la propria identità o iscriversi, una relazione con i risultati di tutte le indagini ISC completate dell'anno precedente. Nel caso delle indagini ISC dell'anno precedente non ancora concluse a tale data, la segnalazione deve essere effettuata non appena le indagini saranno concluse. La relazione deve riportare almeno le voci di cui all'appendice 4. Appendice 1 Criteri per la selezione dei veicoli e le decisioni in merito al rifiuto dei veicoli Selezione dei veicoli per le prove delle emissioni in relazione alla conformità in servizio
Appendice 2 norme per l'esecuzione di prove di tipo 4 durante la conformità in servizio Le prove di tipo 4 per la conformità in servizio vanno effettuate conformemente all'allegato VI [o all'allegato VI del regolamento (CE) n. 692/2008 ove applicabile], con le seguenti eccezioni:
Appendice 3 Verbale ISC dettagliato I seguenti dati devono essere riportati in tutti i verbali ISC dettagliati:
Appendice 4 Formato della relazione ISC annuale dell'autorità di omologazione TITOLO
Appendice 5 Trasparenza Tabella 1 lista di trasparenza 1
Tabella 2. Lista di trasparenza 2 La lista di trasparenza 2 è costituita da due serie di dati caratterizzate dai campi riportati nella tabella 3 e nella tabella 4. Tabella 3. Serie di dati 1 della lista di trasparenza 2
Tabella 4. Serie di dati 2 della lista di trasparenza 2
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(1) Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).
ALLEGATO III
L'allegato IIIA del regolamento (UE) 2017/1151 è così modificato:
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1) |
il punto 1.2.16 è sostituito dal seguente: «1.2.16. “rumore”: il doppio del valore quadratico medio di dieci deviazioni standard, ciascuna calcolata dalle risposte di azzeramento misurate a una frequenza costante costituita da un multiplo di 1,0 Hz per un periodo di 30 secondi;» |
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2) |
al punto 2.1, l'equazione è sostituita dalla seguente: «NTEpollutant = CFpollutant × EURO-6»; |
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3) |
al punto 2.1.1, nella tabella, seconda colonna, le parole «1 + margin con margin = 0,5» sono sostituite da «1 + margin NOx con margin NOx = 0,43»; |
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4) |
al punto 2.1.2 è aggiunta la seguente frase: «Per le omologazioni interessate dalla presente eccezione non deve essere dichiarato il valore RDE massimo.»; |
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5) |
il punto 2.1.3 è sostituito dal seguente:
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6) |
il punto 3.1.0 è sostituito dal seguente:
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7) |
i punti 3.1.0.1, 3.1.0.2 e 3.1.0.3 sono soppressi; |
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8) |
il punto 3.1.2 è sostituito dal seguente:
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9) |
il punto 3.1.3 è sostituito dal seguente:
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10) |
il punto 3.1.3.2.1 è sostituito dal seguente:
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11) |
il punto 4.2 è sostituito dal seguente:
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12) |
il punto 4.5 è sostituito dal seguente:
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13) |
sono aggiunti i punti 4.6 e 4.7: 4.6. Per le prove RDE eseguite durante l'omologazione, l'autorità di omologazione può verificare se l'impostazione della prova e le apparecchiature utilizzate soddisfano le prescrizioni delle appendici 1 e 2, attraverso un'ispezione diretta o un'analisi delle evidenze a sostegno (ad esempio fotografie, registrazioni). 4.7. La conformità dello strumento software utilizzato per verificare la validità del percorso e calcolare le emissioni conformemente alle disposizioni di cui alle appendici 4, 5, 6, 7a e 7b deve essere convalidata dal fornitore dello strumento o da un'autorità di omologazione. Laddove tale strumento software sia integrato nello strumento PEMS, la prova della convalida va fornita unitamente a quest'ultimo.»; |
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14) |
i punti 5.4.1 e 5.4.2 sono sostituiti dai seguenti: 5.4.1. l'eccesso o l'insufficienza delle dinamiche di guida durante il percorso devono essere verificati utilizzando i metodi descritti nell'appendice 7a; 5.4.2. se il percorso risulta valido a seguito delle verifiche di cui al punto 5.4.1, devono essere utilizzati i metodi di verifica della normalità delle condizioni di prova di cui alle appendici 5, 7a e 7b.»; |
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15) |
il punto 5.5.1 è sostituito dal seguente:
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16) |
i punti 5.5.2.2, 5.5.2.3 e 5.5.2.4 sono sostituiti dai seguenti: 5.5.2.2. Tutti i risultati devono essere corretti con i fattori Ki o con le compensazioni Ki sviluppati dalle procedure contenute nell'allegato XXI, suballegato 6, appendice 1, per l'omologazione dei veicoli dotati di sistema a rigenerazione periodica. Il fattore Ki o la compensazione Ki si applicano ai risultati finali in seguito a valutazione conformemente all'appendice 6. 5.5.2.3. Se le emissioni non soddisfano le prescrizioni di cui al punto 3.1.0, verificare che avvenga la rigenerazione. La verifica della rigenerazione può essere basata sul parere di un esperto mediante la correlazione incrociata di vari segnali, tra cui eventualmente le misurazioni di: temperatura allo scarico, PN, CO2 e O2, in combinazione con la velocità del veicolo e l'accelerazione. Se il veicolo dispone di una funzione di rilevamento della rigenerazione dichiarata nella lista di trasparenza 1 di cui all'allegato II, appendice 5, tabella 1, tale funzione deve essere utilizzata per determinare il verificarsi della rigenerazione. Il costruttore dichiara altresì nella lista di trasparenza 1 di cui all'allegato II, appendice 5, tabella 1, la procedura necessaria per completare la rigenerazione. Il costruttore può fornire consigli sulle modalità per riconoscere se la rigenerazione è avvenuta nel caso in cui tale segnale non sia disponibile. Se durante la prova è avvenuta una rigenerazione, il relativo risultato (senza applicazione del fattore Ki o della compensazione Ki) deve essere verificato sulla base delle prescrizioni di cui al punto 3.1.0. Se le emissioni risultanti non soddisfano le prescrizioni, la prova deve essere annullata e ripetuta una volta. Prima dell'inizio della seconda prova si deve garantire il completamento della rigenerazione e della stabilizzazione attraverso almeno 1 ora di guida. La seconda prova è considerata valida anche se nel corso della stessa avviene una rigenerazione. 5.5.2.4 Anche quando il veicolo soddisfa le prescrizioni di cui al punto 3.1.0, l'evento di rigenerazione può essere verificato come indicato al punto 5.5.2.3. Se l'avvenuta rigenerazione può essere provata, previo consenso dell'autorità di omologazione i risultati finali verranno calcolati senza applicare il fattore Ki o la compensazione Ki.»; |
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17) |
i punti 5.5.2.5 e 5.5.2.6 sono soppressi. |
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18) |
è inserito un nuovo punto 5.5.3:
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19) |
sono inseriti i seguenti punti 5.5.4, 5.5.5 e 5.5.6: 5.5.4. Non sono consentite modifiche che influiscano sull'aerodinamica ad eccezione dell'installazione del PEMS. 5.5.5. I veicoli sottoposti a prova non devono essere guidati con l'intenzione di generare un risultato di superamento o mancato superamento della prova in ragione di modelli di guida estremi che non rappresentano le normali condizioni d'impiego. In caso di necessità, la verifica delle normali condizioni di guida può basarsi sul parere di esperti rilasciato da o per conto dell'autorità di omologazione mediante correlazione incrociata rispetto a segnali diversi, tra i quali eventualmente le misurazioni di: portata dei gas di scarico, temperatura allo scarico, CO2, O2 ecc. unitamente a velocità del veicolo, accelerazione e dati del GPS ed eventualmente a ulteriori parametri dei dati del veicolo quali regime del motore, marcia, posizione del pedale dell'acceleratore ecc. 5.5.6. Il veicolo deve essere in buone condizioni meccaniche e deve essere stato rodato e guidato per almeno 3 000 km prima della prova. Il chilometraggio e l'età del veicolo utilizzato per le prove RDE devono essere registrati.»; |
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20) |
il punto 6.2 è sostituito dal seguente:
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21) |
il punto 7.6 è sostituito dal seguente:
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22) |
il punto 8.2 è sostituito dal seguente:
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23) |
il punto 9.2 è sostituito dal seguente:
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24) |
il punto 9.4 è sostituito dal seguente:
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25) |
il punto 9.6 è sostituito dal seguente:
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26) |
l'appendice 1 è così modificata:
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27) |
l'appendice 2 è così modificata:
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28) |
l'appendice 3 è così modificata:
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29) |
l'appendice 4 è così modificata:
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30) |
l'appendice 5 è sostituita dalla seguente: «Appendice 5 Verifica delle dinamiche complessive del percorso utilizzando il metodo della finestra della media mobile 1. Introduzione Il metodo della finestra della media mobile viene utilizzato per verificare le dinamiche complessive del percorso. La prova si divide in sottosezioni (finestre) e la successiva analisi mira a determinare se il percorso è valido ai fini della prova RDE. La “normalità” delle finestre è calcolata confrontando le rispettive emissioni di CO2 specifiche per la distanza con una curva di riferimento ottenuta dalle emissioni di CO2 del veicolo misurate secondo la procedura WLTP. 2. Simboli, parametri e unità L'indice (i) si riferisce alla fase temporale. L'indice (j) si riferisce alla finestra. L'indice (k) si riferisce alla categoria (t = totale, u = urbano, r = extraurbano, m = autostradale) o alla curva caratteristica (cc) del CO2.
3. Finestre della media mobile 3.1. Definizione di finestre della media Le emissioni istantanee calcolate conformemente all'appendice 4 devono essere integrate utilizzando un metodo della finestra della media mobile basato sulla massa di CO2 di riferimento. Il principio del calcolo è il seguente: le emissioni massiche di CO2 specifiche per la distanza RDE non sono calcolate per l'insieme totale dei dati, ma per sottoinsiemi dell'insieme totale dei dati la cui lunghezza è determinata in modo da corrispondere sempre alla medesima frazione della massa di CO2 emessa dal veicolo nel corso del ciclo WLTP. Per calcolare le finestre mobili si applica un incremento temporale Δt pari alla frequenza di campionamento dei dati. Nelle sezioni che seguono, i sottoinsiemi utilizzati per il calcolo delle emissioni di CO2 su strada del veicolo e la corrispondente velocità media sono chiamati “finestre della media”. Il calcolo descritto al presente punto va effettuato dal primo punto di rilevamento (in avanti). I seguenti dati non devono essere considerati per il calcolo della massa di CO2, della distanza e della velocità media del veicolo nelle finestre della media:
Il calcolo inizia quando la velocità al suolo del veicolo è superiore o uguale a 1 km/h e include eventi di guida durante i quali non viene emessa CO2 e la velocità al suolo del veicolo è superiore o uguale a 1 km/h. Le emissioni massiche Figura 1. Velocità del veicolo nel tempo - Emissioni medie del veicolo nel tempo a partire dalla prima finestra della media. Durata della prima finestra Prima finestra t[s] v[km/h] Figura 2. Definizione di finestre della media basate sulla massa di CO2
La durata (t 2 ,j – t 1 ,j ) della ja finestra della media è determinata come segue:
dove:
Durante l'omologazione il valore di riferimento di CO2 deve essere desunto dalla prova WLTP eseguita durante le prove di omologazione del singolo veicolo. Ai fini delle prove ISC, la massa di CO2 di riferimento si ricava dal punto 12 della lista di trasparenza 1, di cui all'allegato II, appendice 5, con interpolazione tra il veicolo H e il veicolo L (se pertinente) secondo quanto stabilito all'allegato XXI, suballegato 7, utilizzando i coefficienti di massa di prova e di resistenza all'avanzamento (f0, f1 e f2) ricavati dal certificato di conformità per il singolo veicolo come definito nell'allegato IX. Il valore per i veicoli OVC-HEV si ricava dalla prova WLTP svolta utilizzando la modalità charge-sustaining. t 2 ,j deve essere selezionato come:
dove Δt è il periodo di campionamento dei dati. Le masse di CO2
3.2. Calcolo dei parametri di finestra Si deve calcolare quanto segue per ciascuna finestra determinata in conformità al punto 3.1:
4. Valutazione delle finestre 4.1. Introduzione Le condizioni dinamiche di riferimento del veicolo di prova sono definite dalle emissioni di CO2 del veicolo rispetto alla velocità media misurata in sede di omologazione nel contesto della prova di tipo 1 e indicate come “curva caratteristica del CO2 del veicolo”. Per ricavare le emissioni di CO2 specifiche per la distanza, il veicolo deve essere sottoposto a prova in relazione al ciclo WLTP conformemente all'allegato XXI del presente regolamento. 4.2. Punti di riferimento della curva caratteristica del CO2 Le emissioni di CO2 specifiche per la distanza da considerare nel presente paragrafo per la definizione della curva di riferimento si ricavano dal punto 12 della lista di trasparenza 1, di cui all'allegato II, appendice 5, con interpolazione tra il veicolo H e il veicolo L (se pertinente) secondo quanto stabilito all'allegato XXI, suballegato 7, utilizzando i coefficienti di massa di prova e di resistenza all'avanzamento (f0, f1 e f2) ricavati dal certificato di conformità per il singolo veicolo come definito nell'allegato IX. Il valore per i veicoli OVC-HEV si ricava dalla prova WLTP svolta utilizzando la modalità charge-sustaining. Durante l'omologazione i valori vanno desunti dalla prova WLTP eseguita durante le prove di omologazione del singolo veicolo. I punti di riferimento P 1, P 2 e P 3 necessari per definire la curva caratteristica del CO2 del veicolo devono essere stabiliti come segue: 4.2.1. Punto P 1
4.2.2. Punto P 2
4.2.3. Punto P 3
4.3. Definizione della curva caratteristica del CO2 Utilizzando i punti di riferimento definiti al punto 4.2, la curva caratteristica delle emissioni di CO2 è calcolata come funzione della velocità media utilizzando due sezioni lineari (P 1, P 2 e P 2, P 3). La sezione (P 2, P 3) è limitata a 145 km/h sull'asse della velocità del veicolo. La curva caratteristica è definita dalle seguenti equazioni: per la sezione (P 1, P 2):
with:
and:
per la sezione (P 2, P 3):
with:
and:
Figura 3. Curva caratteristica del CO2 del veicolo e tolleranze per i veicoli ICE e NOVC-HEV Finestra Figura 4. Curva caratteristica del CO2 del veicolo e tolleranze per i veicoli OVC-HEV Finestra 4.4. Finestre dei tratti urbano, extraurbano e autostradale 4.4.1. Finestre del tratto urbano Le finestre relative al tratto urbano sono caratterizzate da velocità medie del veicolo 4.4.2. Finestre del tratto extraurbano Le finestre relative al tratto extraurbano sono caratterizzate da velocità medie Per i veicoli di categoria N2 dotati, in conformità alla direttiva 92/6/CEE, di un dispositivo che ne limita la velocità a 90 km/h, le finestre relative al tratto extraurbano sono caratterizzate da velocità medie del veicolo 4.4.3. Finestre del tratto autostradale Le finestre relative al tratto autostradale sono caratterizzate da velocità medie del veicolo Per i veicoli di categoria N2 dotati, in conformità alla direttiva 92/6/CEE, di un dispositivo che ne limita la velocità a 90 km/h, le finestre relative al tratto autostradale sono caratterizzate da velocità medie del veicolo Figura 5. Curva caratteristica del CO2 del veicolo: definizioni di guida urbana, extraurbana e autostradale (illustrate per i veicoli ICE e NOVC-HEV) ad eccezione dei veicoli di categoria N2 dotati, in conformità alla direttiva 92/6/CEE, di un dispositivo che ne limita la velocità a 90 km/h AUTOSTRADALE EXTRA-URBANA URBANA Finestra Figura 6. Curva caratteristica del CO2 del veicolo: definizioni di guida urbana, extraurbana e autostradale (illustrate per i veicoli OVC-HEV) ad eccezione dei veicoli di categoria N2 dotati, in conformità alla direttiva 92/6/CEE, di un dispositivo che ne limita la velocità a 90 km/h AUTOSTRADALE EXTRA- URBANA URBANA Finestra 4.5. Verifica della validità del percorso 4.5.1. Tolleranze attorno alla curva caratteristica del CO2 del veicolo La tolleranza superiore della curva caratteristica del CO2 del veicolo è tol 1H = 45 % per la guida urbana e tol 1H = 40 % per la guida extraurbana e autostradale. La tolleranza inferiore della curva caratteristica del CO2 del veicolo è tol 1L = 25 % per i veicoli ICE e NOVC-HEV e tol 1L = 100 % per i veicoli OVC-HEV. 4.5.2. Verifica della validità della prova La prova è valida quando almeno il 50 % delle finestre relative ai tratti urbano, extraurbano e autostradale rientra nella tolleranza definita per la curva caratteristica del CO2. Per i veicoli NOVC-HEV e OVC-HEV, se la prescrizione minima relativa al 50 % tra tol1H e tol1L non è soddisfatta, la tolleranza positiva superiore tol1H può essere progressivamente aumentata dell'1 % fino al conseguimento dell'obiettivo del 50 %. Quando si usa questo metodo, il valore di tol1H non deve mai superare il 50 %. |
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31) |
l'appendice 6 è sostituita dalla seguente: «Appendice 6 CALCOLO DEI RISULTATI FINALI DELLE EMISSIONI DI GUIDA REALI (RDE) 1. Simboli, parametri e unità L'indice (k) si riferisce alla categoria (t = totale, u = urbano, 1-2 = prime due fasi del ciclo WLTP)
2. Calcolo dei risultati finali delle emissioni di guida reali (RDE) 2.1. Introduzione La validità del percorso deve essere verificata conformemente all'allegato IIIA, punto 9.2. Per i percorsi validi, i risultati finali RDE sono calcolati come segue per i veicoli ICE, NOVC-HEV e OVC-HEV. Per il percorso RDE completo e per la parte urbana del percorso RDE (k = t = totale, k = u = urbano): MRDE,k = mRDE,k · RFk I valori dei parametri RFL 1 e RFL 2 della funzione utilizzata per calcolare il fattore di valutazione del risultato sono i seguenti:
2.2. Fattore di valutazione del risultato RDE per i veicoli ICE e NOVC-HEV Il valore del fattore di valutazione del risultato RDE dipende dal rapporto rk tra le emissioni di CO2 specifiche per la distanza misurate durante la prova RDE e le emissioni di CO2 specifiche per la distanza fatte registrare dal veicolo durante la prova WLTP svolta in conformità all'allegato XXI, suballegato 6, del presente regolamento, ricavate dal punto 12 della lista di trasparenza 1 di cui all'allegato II, appendice 5, con interpolazione tra il veicolo H e il veicolo L (se pertinente) di cui all'allegato XXI, suballegato 7, utilizzando i coefficienti di massa di prova e di resistenza all'avanzamento (F0, F1 e F2) desunti dal certificato di conformità per il singolo veicolo come stabilito nell'allegato IX. Per le emissioni urbane, le fasi pertinenti del ciclo di guida WLTP sono:
2.3. Fattore di valutazione del risultato RDE per i veicoli OVC-HEV Il valore del fattore di valutazione del risultato RDE dipende dal rapporto rk tra le emissioni di CO2 specifiche per la distanza misurate durante la prova RDE e le emissioni di CO2 specifiche per la distanza fatte registrare dal veicolo durante la prova WLTP svolta utilizzando la modalità charge-sustaining in conformità all'allegato XXI, suballegato 6, del presente regolamento, ricavate dal punto 12 della lista di trasparenza 1 di cui all'allegato II, appendice 5, con interpolazione tra il veicolo H e il veicolo L (se pertinente) di cui all'allegato XXI, suballegato 7, utilizzando i coefficienti di massa di prova e di resistenza all'avanzamento (F0, F1 e F2) desunti dal certificato di conformità per il singolo veicolo come stabilito nell'allegato IX. Il rapporto rk viene corretto mediante un rapporto che riflette l'impiego del motore a combustione interna durante il percorso RDE e la prova WLTP, da applicare utilizzando la modalità charge-sustaining. La formula che segue è soggetta a riesame da parte della Commissione e sarà riesaminata in ragione del progresso tecnico. Per quanto concerne la guida urbana o totale:
dove ICk è il rapporto tra la distanza percorsa nel tratto urbano o nel percorso totale con il motore a combustione divisa per la distanza totale urbana o totale del percorso:
Con determinazione del funzionamento del motore a combustione conformemente all'appendice 4, paragrafo 5. |
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32) |
l'appendice 7 è così modificata:
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33) |
l'appendice 7a è così modificata:
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34) |
l'appendice 7a è così modificata:
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35) |
l'appendice 7c è soppressa. |
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36) |
l'appendice 8 è così modificata:
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37) |
l'appendice 9 è sostituita dalla seguente: «Appendice 9 Certificato di conformità del costruttore Certificato del costruttore attestante la conformità alle prescrizioni relative alle emissioni reali di guida (Costruttore): … (Indirizzo del costruttore): … certifica che i tipi di veicoli indicati nell'allegato del presente certificato sono conformi alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2017/1151, allegato IIIA, punto 2.1, relative alle emissioni reali di guida per tutte le prove possibili delle emissioni reali di guida conformi alle prescrizioni del presente allegato. Fatto a [… (luogo)] il [… (data)] … (Timbro e firma del rappresentante del costruttore) Allegato:
|
(1) Massa del veicolo come sottoposto a prova su strada, inclusa la massa del conducente e di tutti i componenti del PEMS, nonché l'eventuale carico utile artificiale.
(3) Obbligatorio se la portata massica del gas di scarico è determinata da un EFM.
(4) Se necessario, si possono aggiungere ulteriori informazioni qui.
(5) È possibile aggiungere parametri supplementari per caratterizzare e etichettare la prova.
(2) Da determinare con almeno un metodo.
(3) Si possono aggiungere parametri supplementari per caratterizzare il veicolo e le condizioni di prova.
(4) Si possono aggiungere parametri supplementari per caratterizzare ulteriori elementi del percorso.
(5) È possibile aggiungere parametri supplementari fino alla riga 95 per caratterizzare ulteriori impostazioni di calcolo.
(6) È possibile aggiungere parametri supplementari fino alla riga 195.
(7) È possibile aggiungere parametri supplementari.
(8) Si possono aggiungere parametri supplementari per caratterizzare le peculiarità della finestra.»;
ALLEGATO IV
«ALLEGATO VI
DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI PER EVAPORAZIONE
(PROVA DI TIPO 4)
1. Introduzione
Nel presente allegato è stabilito il metodo per determinare i livelli di emissioni per evaporazione dei veicoli leggeri in maniera ripetibile e riproducibile, messo a punto per essere rappresentativo del funzionamento effettivo dei veicoli nelle condizioni di funzionamento reali.
2. Riservato
3. Definizioni
Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni.
3.1. Apparecchiature di prova
3.1.1. “Accuratezza”: differenza tra un valore misurato e un valore di riferimento riconducibile a una norma nazionale; descrive la correttezza di un risultato;
3.1.2. “Taratura”: processo di regolazione della risposta del sistema di misurazione finalizzato a fare in modo che il risultato si situi all'interno di una fascia di segnali di riferimento;
3.2. Veicoli ibridi elettrici
3.2.1. “Funzionamento in modalità charge-depleting”: condizione operativa in cui l'energia accumulata nel sistema ricaricabile di accumulo dell'energia elettrica (REESS), pur potendo fluttuare, diminuisce in media, durante il funzionamento del veicolo, fino al passaggio alla modalità charge-sustaining.
3.2.2. “Funzionamento in modalità charge-sustaining”: condizione operativa in cui l'energia accumulata nel REESS, pur potendo fluttuare, è mantenuta in media a un livello neutro di bilancio di carica durante il funzionamento del veicolo.
3.2.3. “Veicolo ibrido elettrico non a ricarica esterna” (NOVC-HEV): veicolo ibrido elettrico non ricaricabile mediante una fonte esterna.
3.2.4. “Veicolo ibrido elettrico a ricarica esterna” (OVC-HEV): veicolo ibrido elettrico ricaricabile mediante una fonte esterna.
3.2.5. “Veicolo ibrido elettrico” (HEV): veicolo ibrido in cui uno dei convertitori dell'energia di propulsione è costituito da una macchina elettrica.
3.2.6. “Veicolo ibrido” (HV): veicolo dotato di un gruppo propulsore che include convertitori dell'energia di propulsione di almeno due categorie diverse e sistemi di accumulo dell'energia di propulsione di almeno due categorie diverse.
3.3. Emissioni per evaporazione
3.3.1. “Sistema del serbatoio del carburante”: dispositivi che consentono lo stoccaggio del carburante, quali il serbatoio del carburante, il bocchettone di immissione, il tappo del serbatoio e la pompa del carburante se installata all'interno del serbatoio del carburante o su di esso.
3.3.2. “Sistema di alimentazione del carburante”: componenti che immagazzinano o trasportano carburante a bordo del veicolo, quali il sistema del serbatoio del carburante, tutti i condotti del carburante e del vapore, le pompa del carburante non montate sul serbatoio e il filtro ai carboni attivi.
3.3.3. “Capacità operativa del butano” (BWC): massa di butano che può essere assorbita da un filtro.
3.3.4. “BWC300”: capacità operativa del butano dopo 300 cicli di invecchiamento del carburante.
3.3.5. “Coefficiente di permeabilità” (PF): fattore determinato sulla base delle perdite di idrocarburi in un determinato arco di tempo e utilizzato per determinare le emissioni per evaporazione finali.
3.3.6. “Serbatoio monostrato non metallico”: serbatoio costituito da un solo strato di materiale non metallico, includendo i materiali solfonati/fluorurati.
3.3.7. “Serbatoio multistrato”: serbatoio costituito da almeno due diversi materiali stratificati, uno dei quali è un materiale barriera per idrocarburi.
3.3.8. “Sistema sigillato del serbatoio del carburante”: sistema del serbatoio del carburante nel quale i vapori di carburante non sfogano durante il parcheggio nel corso del ciclo diurno di 24 ore di cui all'allegato 7, appendice 2, del regolamento UNECE n. 83, se viene utilizzato un carburante di riferimento di cui all'allegato IX, sezione A.1, del presente regolamento.
3.3.9. “Emissioni per evaporazione”: nel contesto del presente regolamento, i vapori di idrocarburi persi dal sistema di alimentazione del carburante di un veicolo a motore durante il parcheggio e immediatamente prima di immettere carburante in un serbatoio sigillato.
3.3.10. “Veicolo monocarburante a gas”: veicolo monocarburante che funziona principalmente con gas di petrolio liquefatto, gas naturale/biometano o idrogeno, ma che può anche essere munito di un sistema a benzina utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento, con un serbatoio per la benzina di capacità non superiore a 15 litri.
3.3.11. “Perdita da sfiato per depressurizzazione”: fuoriuscita di idrocarburi dalla valvola di sfiato della pressione di un sistema sigillato del serbatoio del carburante che si verifica esclusivamente attraverso l'unità di raccolta del vapore consentita dal sistema.
3.3.12. “Straripamento di perdite da sfiato per depressurizzazione”: idrocarburi da perdite da sfiato per depressurizzazione che attraversano l'unità di raccolta del vapore durante la depressurizzazione.
3.3.13. “Pressione di sfiato del serbatoio del carburante”: valore della pressione minima al quale il sistema sigillato del serbatoio del carburante inizia lo sfiato unicamente in risposta alla pressione presente all'interno del serbatoio.
3.3.14. “Filtro ausiliario”: il filtro impiegato per misurare lo straripamento di perdite da sfiato per depressurizzazione.
3.3.15. “Punto dei 2 grammi di fuoriuscita”: si considera raggiunto quando la quantità totale di idrocarburi emessa dal filtro a carboni attivi è pari a 2 grammi.
4. Abbreviazioni
Abbreviazioni generali
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BWC |
Capacità operativa del butano |
|
PF |
Coefficiente di permeabilità |
|
APF |
Coefficiente di permeabilità assegnato |
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OVC-HEV |
Veicolo ibrido elettrico a ricarica esterna |
|
NOVC-HEV |
Veicolo ibrido elettrico non a ricarica esterna |
|
WLTC |
Ciclo di prova mondiale per i veicoli leggeri |
|
REESS |
Sistema ricaricabile di accumulo dell'energia elettrica |
5. Prescrizioni generali
5.1. Il veicolo e i relativi componenti che possono influire sulle emissioni per evaporazione devono essere progettati, costruiti e montati in modo tale che il veicolo, nell'uso normale e in condizioni normali di utilizzo quali umidità, pioggia, neve, calore, freddo, sabbia, sporcizia, vibrazioni, usura eccetera rispetti le disposizioni del presente regolamento durante la sua vita utile.
5.1.1. Ciò vale anche per la sicurezza di tutti i tubi flessibili utilizzati con i sistemi di controllo delle emissioni per evaporazione e dei relativi raccordi e collegamenti.
5.1.2. I veicoli con sistema sigillato del serbatoio del carburante devono essere dotati anche di un sistema che, appena prima del rifornimento, rilascia la pressione del serbatoio esclusivamente attraverso un'unità di raccolta del vapore avente la sola funzione di immagazzinare i vapori del carburante. Questo percorso di ventilazione deve essere altresì l'unico utilizzato quando la pressione del serbatoio supera la soglia di sicurezza.
5.2. Il veicolo da sottoporre a prova deve essere selezionato in maniera conforme al punto 5.5.2.
5.3. Condizioni di prova del veicolo
5.3.1. I tipi e i quantitativi di lubrificanti e di liquido di raffreddamento per le prove delle emissioni devono essere quelli specificati dal costruttore per il funzionamento normale del veicolo.
5.3.2. Il tipo di carburante per le prove deve essere quello indicato nell'allegato IX, sezione A.1.
5.3.3. Tutti i sistemi per il controllo delle emissioni per evaporazione devono essere in buono stato di funzionamento.
5.3.4. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, è vietato l'uso di impianti di manipolazione.
5.4. Disposizioni concernenti la sicurezza del sistema elettronico
5.4.1. Le disposizioni concernenti la sicurezza del sistema elettronico sono riportate nell'allegato I, punto 2.3.
5.5. Famiglia per le emissioni per evaporazione
5.5.1. Possono far parte della medesima famiglia per quanto riguarda le emissioni per evaporazione esclusivamente veicoli identici rispetto alle caratteristiche di cui alle lettere a), c) e d), tecnicamente equivalenti rispetto alle caratteristiche di cui alla lettera b) e simili o, se del caso, che rientrino nella tolleranza indicata per quanto concerne le caratteristiche di cui alle lettere e) ed f):
|
a) |
materiali e costruzione del sistema del serbatoio del carburante; |
|
b) |
materiale del tubo flessibile del vapore, materiale del condotto del carburante e tecnica di collegamento; |
|
c) |
sistema con serbatoio sigillato o con serbatoio non sigillato; |
|
d) |
regolazione della valvola di sfiato del serbatoio del carburante (immissione e sfiato dell'aria); |
|
e) |
capacità operativa del butano (BWC300) del filtro entro un intervallo del 10 % del valore massimo (per i filtri con il medesimo tipo di carbone vegetale, il volume del carbone vegetale deve rientrare nel 10 % di quello per il quale è stata determinata la BWC300); |
|
f) |
sistema di controllo dello spurgo (ad esempio, tipo di valvola, strategia di controllo dello spurgo). |
5.5.2. Occorre considerare che il veicolo produca emissioni per evaporazione nelle condizioni peggiori e deve essere usato per le prove se presenta il rapporto più elevato tra la capacità del serbatoio del carburante e la capacità operativa del butano del filtro all'interno della famiglia. La selezione dei veicoli deve essere concordata preventivamente con l'autorità di omologazione.
5.5.3. L'uso eventuale di una taratura o configurazione innovativa o di un hardware innovativo in relazione al sistema di controllo delle emissioni per evaporazione comporta la riclassificazione del modello di veicolo in una famiglia diversa.
5.5.4. Identificatore della famiglia per le emissioni per evaporazione
A ciascuna delle famiglie per le emissioni per evaporazione di cui al punto 5.5.1 deve essere attribuito un identificativo unico avente il seguente formato:
EV-nnnnnnnnnnnnnnn-WMI-x
dove:
nnnnnnnnnnnnnnn è una stringa con un massimo di quindici caratteri, limitata all'utilizzo dei caratteri 0-9, A-Z e del carattere di sottolineatura “_”.
WMI (world manufacturer identifier) è un codice, definito dalla norma ISO 3780:2009, che identifica il costruttore in modo univoco.
x deve essere impostato su “1” o “0” in conformità alle seguenti disposizioni:
|
a) |
previo accordo dell'autorità di omologazione e del proprietario del WMI, il numero va impostato su “1” qualora sia definita una famiglia di veicoli allo scopo di includere veicoli di:
Nei casi i), ii) e iii), il codice identificatore della famiglia deve essere costituito da una stringa univoca di n caratteri e un codice WMI univoco seguito da “1”; |
|
b) |
previo accordo dell'autorità di omologazione, il numero deve essere impostato su “0” nel caso in cui una famiglia di veicoli sia definita sulla base dei medesimi criteri della corrispondente famiglia di veicoli definita conformemente alla lettera a), ma il costruttore scelga di utilizzare un WMI diverso. In questo caso il codice identificatore della famiglia deve essere costituito dalla medesima stringa di n caratteri di quella della famiglia di veicoli definita conformemente alla lettera a) e da un codice WMI univoco che deve essere diverso da qualsiasi altro codice WMI utilizzato nel caso a), seguito da “0”. |
5.6. L'autorità di omologazione non deve rilasciare l'omologazione se le informazioni fornite non sono sufficienti a dimostrare che le emissioni per evaporazione sono effettivamente limitate durante l'uso normale del veicolo.
6. Prescrizioni relative alle prestazioni
6.1. Valori limite
Il valore limite è quello specificato nell'allegato I, tabella 3, del regolamento (CE) n. 715/2007.
Appendice 1
Procedure e condizioni per la prova di tipo 4
1. Introduzione
Il presente allegato descrive il procedimento da utilizzare per la prova di tipo 4 con cui si determinano le emissioni per evaporazione prodotte dai veicoli.
2. Requisiti tecnici
2.1. La procedura prevede la prova delle emissioni per evaporazione e altre due prove, una per l'invecchiamento del filtro a carboni attivi, descritta al punto 5.1 della presente appendice, l'altra per la permeabilità del sistema del serbatoio del carburante, descritta al punto 5.2 della presente appendice. Con la prova delle emissioni per evaporazione (figura VI.4) si rilevano le emissioni per evaporazione di idrocarburi dovute alle fluttuazioni della temperatura diurna e alle soste a caldo del veicolo durante le fasi di parcheggio.
2.2. Nel caso in cui il sistema di alimentazione del carburante contenga più di un filtro a carbone, tutti i riferimenti al termine “filtro” di cui al presente allegato si applicano a ciascun filtro.
3. Veicolo
Il veicolo deve essere in buone condizioni meccaniche e deve essere stato rodato e guidato per almeno 3 000 km prima della prova. Per determinare le emissioni per evaporazione devono essere inclusi in tutti i verbali di prova pertinenti il chilometraggio e l'età del veicolo utilizzato. Il sistema di controllo delle emissioni per evaporazione deve essere collegato e correttamente funzionante durante il periodo di rodaggio. Occorre utilizzare un filtro a carbone invecchiato conformemente alla procedura di cui alla presente appendice, punto 5.1.
4. Apparecchiature di prova
4.1. Banco dinamometrico
Il banco dinamometrico deve soddisfare le prescrizioni di cui all'allegato XXI, suballegato 5, punto 2.
4.2. Locale per la misurazione delle emissioni per evaporazione
Il locale per la misurazione delle emissioni per evaporazione deve soddisfare le prescrizioni di cui all'allegato 7, punto 4.2, del regolamento UNECE n. 83.
4.3. Sistemi di analisi
I sistemi di analisi devono soddisfare le prescrizioni di cui all'allegato 7, punto 4.3, del regolamento UNECE n. 83. La misurazione continua degli idrocarburi non è obbligatoria a meno che non venga utilizzato il tipo di locale a volume fisso.
4.4. Sistema di registrazione della temperatura
Il sistema di registrazione della temperatura deve soddisfare le prescrizioni di cui all'allegato 7, punto 4.5, del regolamento UNECE n. 83.
4.5. Sistema di registrazione della pressione
Il sistema di registrazione della pressione deve soddisfare le prescrizioni di cui all'allegato 7, punto 4.6, del regolamento UNECE n. 83, fatta eccezione per il fatto che l'accuratezza e la risoluzione del sistema di registrazione della pressione di cui all'allegato 7, punto 4.6.2, del regolamento UNECE n. 83 devono corrispondere a quanto segue:
|
a) |
accuratezza: ± 0,3 kPa; |
|
b) |
risoluzione: 0,025 kPa. |
4.6. Ventole
Le ventole devono soddisfare le prescrizioni di cui all'allegato 7, punto 4.7, del regolamento UNECE n. 83, fatta eccezione per il fatto che la capacità delle soffianti deve essere compresa tra 0,1 e 0,5 m3/sec anziché tra 0,1 e 0,5 m3/min.
4.7. Gas di taratura
I gas devono soddisfare le prescrizioni di cui all'allegato 7, punto 4.8, del regolamento UNECE n. 83.
4.8. Apparecchiature supplementari
Le apparecchiature supplementari devono soddisfare le prescrizioni di cui all'allegato 7, punto 4.9, del regolamento UNECE n. 83.
4.9. Filtro ausiliario
Il filtro ausiliario deve essere identico al filtro principale ma non deve necessariamente essere invecchiato. Il tubo di raccordo al filtro del veicolo deve essere il più corto possibile. Il filtro ausiliario deve essere completamente spurgato utilizzando aria secca prima del caricamento.
4.10. Bilancia per la pesatura del filtro
La bilancia per la pesatura del filtro deve avere una precisione pari a ± 0,02 g.
5. Procedura per l'invecchiamento del filtro al banco e per la determinazione del PF
5.1. Invecchiamento del filtro al banco
Prima di eseguire le sequenze di perdita diurna e per sosta a caldo occorre invecchiare il filtro secondo la procedura descritta nella figura VI.1.
Figura VI.1
Procedura di invecchiamento del filtro al banco
50 volte
5.1.3. Invecchiamento mediante esposizione al vapore di carburante e determinazione di BWC300
5.1.2. Invecchiamento mediante esposizione a vibrazioni
5.1.1. Invecchiamento mediante esposizione a cicli di temperatura
Selezionare nuovo campione filtro
Inizio della prova
5.1.1. Invecchiamento mediante esposizione a cicli di temperatura
Il filtro deve essere sottoposto a cicli di temperatura compresi fra – 15 °C e 60 °C in un locale apposito per la gestione della temperatura con 30 minuti di stabilizzazione a – 15 °C e a 60 °C. Ogni ciclo deve durare 210 minuti (cfr. figura VI.2).
Il gradiente di temperatura deve essere il più possibile vicino a 1 °C/min. Attraverso il filtro non devono passare flussi d'aria forzata.
Il ciclo deve essere ripetuto 50 volte consecutive. Complessivamente, questa procedura dura 175 ore.
Figura VI.2
Ciclo di prova di condizionamento mediante temperatura
Temperatura (°C) rispetto al tempo (min)
5.1.2. Invecchiamento mediante esposizione a vibrazioni
Secondo la procedura di invecchiamento mediante temperatura, il filtro è montato in base all'orientamento che ha nel veicolo e sottoposto a vibrazione verticalmente con un valore totale di Grms > 1,5 m/sec2 e una frequenza di 30 ± 10 Hz. La prova deve durare 12 ore.
5.1.3. Invecchiamento mediante esposizione al vapore di carburante e determinazione di BWC300
5.1.3.1. L'invecchiamento consiste nel caricare il filtro ripetutamente con vapore di carburante per poi spurgarlo con aria di laboratorio.
5.1.3.1.1. Dopo l'invecchiamento mediante temperatura e vibrazioni, il filtro deve essere ulteriormente invecchiato utilizzando una miscela di comune carburante, come specificato nella presente appendice al punto 5.1.3.1.1.1, e azoto o aria con un volume di vapore di carburante pari al 50 ± 15 %. Il tasso di riempimento del vapore di carburante deve essere di 60 ± 20 g/h.
Il filtro deve essere caricato fino al punto dei 2 grammi di fuoriuscita. In alternativa, si considera completato il caricamento quando il livello di concentrazione degli idrocarburi all'uscita di sfiato raggiunge il valore di 3 000 ppm.
5.1.3.1.1.1. Il comune carburante utilizzato per la prova deve possedere i medesimi requisiti di un carburante di riferimento per quanto riguarda:
|
a) |
la densità a 15 °C; |
|
b) |
la tensione di vapore; |
|
c) |
la distillazione (70 °C, 100 °C, 150 °C); |
|
d) |
l'analisi degli idrocarburi (solo olefine, aromatici, benzene); |
|
e) |
il tenore di ossigeno; |
|
f) |
il tenore di etanolo. |
5.1.3.1.2. Il filtro deve essere spurgato per 5-60 minuti dopo il caricamento con 25 ± 5 litri al minuto di aria di laboratorio fino ai 300 scambi volumici.
5.1.3.1.3. Le procedure di cui ai punti 5.1.3.1.1 e 5.1.3.1.2 della presente appendice devono essere ripetute 300 volte, dopo di che il filtro deve essere considerato stabilizzato.
5.1.3.1.4. La procedura per misurare la capacità operativa del butano (BWC) rispetto alla famiglia per le emissioni per evaporazione di cui al paragrafo 5.5 è illustrata qui di seguito.
|
a) |
Il filtro stabilizzato deve essere caricato fino al punto dei 2 grammi di fuoriuscita e successivamente spurgato almeno 5 volte. Il caricamento deve avvenire utilizzando una miscela composta in termini di volume al 50 % da butano e al 50 % da azoto, alla velocità di 40 grammi di butano l'ora; |
|
b) |
lo spurgo deve avvenire in maniera conforme al punto 5.1.3.1.2 della presente appendice; |
|
c) |
la BWC deve essere indicata in tutti i verbali di prova pertinenti dopo ciascun caricamento; |
|
d) |
il valore di BWC300 deve essere calcolato come media degli ultimi 5 valori della BWC. |
5.1.3.2. Se il filtro invecchiato è messo a disposizione da un fornitore, il costruttore deve informare con anticipo l'autorità di omologazione in merito al processo di invecchiamento, in maniera da consentire al suo personale di assistere a ogni fase di tale processo presso le strutture del fornitore.
5.1.3.3. Il costruttore deve presentare all'autorità di omologazione un verbale di prova che includa almeno i seguenti elementi:
|
a) |
tipo di carboni attivi; |
|
b) |
percentuale di caricamento; |
|
c) |
specifiche del carburante. |
5.2. Determinazione del coefficiente di permeabilità (PF) del sistema del serbatoio del carburante (cfr. figura VI.3)
Figura VI.3
Determinazione del PF
5.2.5. Coefficiente di permeabilità = HC20w - HC3w
5.2.4. Misurazione di HC nelle stesse condizioni del 1° giorno della prova di emissioni diurna: HC20w
5.2.4. Svuotare il serbatoio e poi riempirlo fino al 40 % della sua capacità nominale utilizzando il carburante di riferimento.
5.2.3. Sosta per le rimanenti 17 settimane a 40 °C ±2 °C
5.2.2. Misurazione di HC nelle stesse condizioni del 1° giorno della prova di emissioni diurna: HC3w
5.2.1. Sosta per 3 settimane a 40 °C ±2 °C
5.2.2. Svuotare il serbatoio e poi riempirlo fino al 40 % della sua capacità nominale utilizzando il carburante di riferimento.
5.2.1. Riempire di carburante di riferimento il serbatoio fino al 40 ±2 % della sua capacità nominale
Inizio della prova
5.2.1. Il sistema del serbatoio del carburante rappresentativo di una famiglia deve essere selezionato e montato su una piattaforma con un orientamento analogo a quello assunto nel veicolo. Il serbatoio deve essere riempito al 40 ± 2 % della sua capacità nominale facendo uso di carburante di riferimento alla temperatura di 18 °C ± 2 °C. La piattaforma con il sistema del serbatoio del carburante deve essere collocata in un locale con una temperatura controllata di 40 °C ± 2 °C per 3 settimane.
5.2.2. Alla fine della terza settimana, il serbatoio deve essere innanzitutto svuotato e quindi riempito nuovamente di carburante di riferimento alla temperatura di 18 °C ± 2 °C al 40 ± 2 % della capacità nominale.
Entro un arco di tempo compreso tra 6 e 36 ore, la piattaforma con il sistema del serbatoio del carburante deve essere collocata in un locale apposito. Le ultime 6 ore di tale periodo di tempo devono trascorrere a una temperatura ambiente pari a 20 °C ± 2 °C. Nel locale previsto, deve essere effettuata una prova diurna durante il primo periodo di 24 ore della procedura di cui al paragrafo 6.5.9 della presente appendice. Il vapore di carburante presente nel serbatoio deve essere espulso all'esterno del locale, di modo che le emissioni di sfiato del serbatoio non siano conteggiate come permeazione. Devono quindi essere misurate le emissioni di HC, il cui dato va indicato in tutti i verbali di prova pertinenti come HC3W.
5.2.3. La piattaforma con il sistema di alimentazione del carburante deve essere rimessa in un locale avente una temperatura controllata di 40 °C ± 2 °C per le restanti 17 settimane.
5.2.4. Alla fine della diciassettesima settimana, il serbatoio deve essere innanzitutto svuotato e quindi riempito nuovamente di carburante di riferimento alla temperatura di 18 °C ± 2 °C al 40 ± 2 % della capacità nominale.
Entro un arco di tempo compreso tra 6 e 36 ore, la piattaforma con il sistema del serbatoio del carburante deve essere collocata in un locale dedicato. Le ultime 6 ore di tale periodo di tempo devono trascorrere a una temperatura ambiente pari a 20 °C ± 2 °C. Nel locale previsto, deve essere effettuata una prova diurna durante il primo periodo di 24 ore della procedura di cui al paragrafo 6.5.9 della presente appendice. Lo sfiato del sistema del serbatoio del carburante deve avvenire verso l'esterno del locale, di modo che le emissioni di sfiato del serbatoio non siano conteggiate come permeazione. Devono quindi essere misurate le emissioni di HC, il cui dato va indicato in tutti i verbali di prova pertinenti, in questo caso come HC20W.
5.2.5. Il coefficiente di permeabilità corrisponde alla differenza tra HC20W e HC3W in g/24h calcolati su 3 cifre significative utilizzando la seguente equazione:
PF = HC20w – HC3W
5.2.6. Se il coefficiente di permeabilità è determinato da un fornitore, il costruttore del veicolo deve informare con anticipo l'autorità di omologazione in merito a tale determinazione, in maniera da consentire un controllo diretto presso le strutture del fornitore.
5.2.7. Il costruttore deve presentare all'autorità di omologazione un verbale di prova che riporti almeno quanto segue:
|
a) |
una descrizione completa del sistema del serbatoio del carburante sottoposto a prova, comprensiva di informazioni sul tipo di serbatoio testato, se si tratta di un serbatoio metallico, monostrato non metallico o multistrato, e su quali tipi di materiali sono stati utilizzati per il serbatoio e per le altre parti del sistema del serbatoio del carburante; |
|
b) |
le temperature medie settimanali alle quali è stato effettuato l'invecchiamento; |
|
c) |
il valore HC misurato durante la terza settimana (HC3W); |
|
d) |
il valore HC misurato durante la ventesima settimana (HC20W); |
|
e) |
il coefficiente di permeabilità (PF) risultante. |
5.2.8. In alternativa ai precedenti punti da 5.2.1 a 5.2.7 della presente appendice, un costruttore che utilizzi serbatoi multistrato o metallici può scegliere di usare un coefficiente di permeabilità assegnato (APF) anziché seguire l'intera procedura di misurazione di cui sopra:
APF per serbatoio multistrato/metallico = 120 mg/24 h
Se sceglie di utilizzare un APF, il costruttore deve fornire all'autorità di omologazione una dichiarazione in cui sia specificato chiaramente il tipo di serbatoio, oltre a una dichiarazione relativa al tipo di materiale utilizzato.
6. Procedura di prova per la misurazione della perdita diurna e per sosta a caldo
6.1. Preparazione del veicolo
Il veicolo deve essere preparato in conformità all'allegato 7, punti 5.1.1 e 5.1.2, del regolamento UNECE n. 83. Su richiesta del costruttore e previa approvazione dell'autorità di omologazione, le fonti di emissione di fondo diverse da quelle dovute al carburante (ad esempio vernice, adesivi, plastiche, condotti per carburante/vapore, pneumatici e altri componenti in gomma o polimeri) possono essere ridotte a livelli di fondo tipici del veicolo prima della prova (ad esempio riscaldamento degli pneumatici a temperature di 50 °C o superiori per periodi adeguati, riscaldamento del veicolo, scarico del liquido lavavetri).
Nel caso dei sistemi serbatoio carburante sigillati, i filtri del veicolo devono essere installati in modo che siano facilmente accessibili e facilmente collegabili/scollegabili.
6.2. Selezione della modalità e prescrizioni per il cambio marcia
6.2.1. Per i veicoli con cambio manuale si applicano le prescrizioni relative al cambio di marcia di cui all'allegato XXI, suballegato 2.
6.2.2. Nel caso dei veicoli ICE, la modalità deve essere selezionata conformemente all'allegato XXI, suballegato 6.
6.2.3. Nel caso dei veicoli NOVC-HEV e OVC-HEV, la modalità deve essere selezionata conformemente all'allegato XXI, suballegato 8, appendice 6.
6.2.4. Su richiesta dell'autorità di omologazione, la modalità selezionata può differire da quella descritta ai punti 6.2.2 e 6.2.3 della presente appendice.
6.3. Condizioni di prova
Le prove di cui al presente allegato devono essere effettuate applicando le condizioni di prova specifiche per il veicolo H della famiglia di interpolazione con il fabbisogno di energia del ciclo più elevato di tutte le famiglie di interpolazione incluse nella famiglia considerata per le emissioni per evaporazione.
In alternativa, su richiesta dell'autorità di omologazione, per la prova può essere utilizzata qualsiasi energia del ciclo rappresentativa di un veicolo facente parte della famiglia.
6.4. Flusso operativo della procedura di prova
La procedura di prova per i sistemi non sigillati e sigillati del serbatoio del carburante deve essere eseguita rispettando il diagramma di flusso illustrato nella figura VI.4.
I sistemi serbatoio carburante sigillati vanno sottoposti a prova scegliendo una delle 2 opzioni possibili. Un'opzione consiste nel sottoporre a prova il veicolo secondo una procedura continua. Un'altra opzione, denominata procedura indipendente, consiste nel sottoporre a prova il veicolo seguendo due procedure distinte, che consentiranno di ripetere la prova al banco dinamometrico e le prove diurne senza dover ripetere la prova dello straripamento di perdite da sfiato per depressurizzazione e la misurazione di tali perdite.
Figura VI.4
Diagrammi di flusso delle procedure di prova
6.6.1.12. Depressurizz.serbatoio carburante con filtro scollegato
6.6.1.5. Spurgo filtro 5 % consumo carb. equiv.
6.7.2.1.3. Caricam. filtro massa simulata perdite da sfiato
6.6.1.5. Caricam. filtro invecchiato fino punto 2 gr.
6.6.1.9.1. Ricarica dei REESS degli OVC-HEV
6.6.1.4. Sfiato della pressione delserbatoio del carburante
Sistema del serbatoio del carburante sigillato?
Inizio prova sosta a caldo entro 7 minuti dalla prova al banco dinamometrico e 2 minuti dallo spegnimento del motore
Inizio per: prove diurne e sosta a caldo indipendenti serbatoi sigillati
6.6.1.9. Sosta per 6-36 ore a 23 °C
6.6.1.9. Sosta per 6-36 ore a 23 °C
6.6.1.5. Spurgo del filtro all'85 % del consumo di carb. equivalente
6.6.1.5. Caricamento del filtro invecch. fino punto 2 gr.fuoriuscita
6.6.1.3. Sosta per 6-36 ore a 20 °C
Inizio sosta succ. entro 5 minuti
6.6.1.2. Svuot.+riemp. serb. al 15 %
No
Sì
6.5.5. Sosta per 12-36 ore a 23 °C
Inizio sosta succ. entro 5 minuti
6.5.4. Svuot.+riemp. serb. al 40 %
6.6.1.11. Sosta per 6-36 ore a 20 °C
6.6.1.10. Svuotamento + riempimento serbatoio al 40 %
6.6.1.9.1. Ric. REESS OVC-HEV
Fine prova indipend. perdite sfiato
6.6.1.8. Misurazione straripamento perdite da sfiato
6.6.1.7.2. Caric. perd. sf.
Inizio caricam. per perdite sf. entro 15 minuti
6.6.1.6. Preparazione caricamento filtro per perdite da sfiato per depress. (ciclo temperatura 11 ore)
Inizio svuotamento e riempim. serbatoio carburante entro 1 ora
6.5.3. Ciclo di precondizionamento
6.5.2. Sosta per 6-36 ore a 23 °C
Inizio sosta success. entro 5 min
6.5.1. Svuot.+riemp. serb. al 40 %
Fine
7. Calcoli
6.5.9. 2° giorno, diurna: MD2
6.5.9. 1° giorno, diurna: MD1
6.5.8. Sosta per 6-36 ore a 20 °C
6.5.7. Prova di sosta a caldo: MHS
6.5.6. Prova al banco dinamometrico
6.5.5.2. Caricam. filtro invecchiato fino punto 2 gr.
6.5.5.1. Ricarica dei REESS degli OVC-HEV
Inizio svuotamento e riempim. serbatoio carburante entro 1 ora
6.5.3. Ciclo di precondizionamento
6.5.2. Sosta per 6-36 ore a 23 °C
Inizio sosta success. entro 5 min
6.5.1. Svuot.+riemp. serb. al 40 %
Inizio per: perdite da sfiato indipendenti serbatoi carb. non sigillati, sigillati, continui e sigillati
6.5. Procedura di prova continua per sistemi serbatoio carburante non sigillati
6.5.1. Svuotamento e successivo riempimento del serbatoio del carburante
Il serbatoio del carburante del veicolo deve essere svuotato. Lo svuotamento deve avere luogo in maniera tale che non si spurghino né si carichino in modo anomalo i dispositivi di controllo delle emissioni per evaporazione montati sul veicolo. Di norma è sufficiente rimuovere il tappo del serbatoio del carburante per conseguire tale risultato. Il serbatoio del carburante va riempito nuovamente di carburante di riferimento a una temperatura di 18 °C ± 2 °C al 40 ± 2 % della capacità nominale.
6.5.2. Sosta
Entro 5 minuti dallo svuotamento e successivo riempimento del serbatoio, il veicolo va fatto stazionare per un periodo compreso fra un minimo di 6 ore e un massimo di 36 ore a 23 °C ± 3 °C.
6.5.3. Ciclo di precondizionamento
Il veicolo deve essere collocato su un banco dinamometrico e guidato durante le seguenti fasi del ciclo di cui all'allegato XXI, suballegato 1:
|
a) |
per i veicoli della classe 1: Low, Medium, Low, Low, Medium, Low; |
|
b) |
per i veicoli delle classi 2 e 3: Low, Medium, High, Medium. |
Per i veicoli OVC-HEV, il ciclo di precondizionamento va effettuato in modalità charge-sustaining conformemente all'allegato XXI, punto 3.3.6. Su richiesta dell'autorità di omologazione, può essere utilizzata qualsiasi altra modalità.
6.5.4. Svuotamento e successivo riempimento del serbatoio del carburante
Entro un'ora dal completamento del ciclo di precondizionamento, il serbatoio del carburante del veicolo va svuotato. Lo svuotamento deve avere luogo in maniera tale che non si spurghino né si carichino in modo anomalo i dispositivi di controllo delle emissioni per evaporazione montati sul veicolo. Di norma è sufficiente rimuovere il tappo del serbatoio del carburante per conseguire tale risultato. Il serbatoio del carburante deve essere riempito nuovamente di carburante di prova a una temperatura di 18 °C ± 2 °C al 40 ± 2 % della capacità nominale.
6.5.5. Sosta
Entro 5 minuti dallo svuotamento e successivo riempimento del serbatoio, il veicolo va fatto stazionare per un periodo compreso fra un minimo di 12 ore e un massimo di 36 ore a 23 °C ± 3 °C.
Durante la stabilizzazione è possibile seguire le procedure di cui ai punti 6.5.5.1 e 6.5.5.2 eseguendo dapprima quanto previsto dal punto 6.5.5.1 e poi quanto previsto dal punto 6.5.5.2, oppure cominciando dal punto 6.5.5.2 per poi passare al punto 6.5.5.1. Le procedure di cui ai punti 6.5.5.1 e 6.5.5.2 possono anche essere seguite contemporaneamente.
6.5.5.1. Ricarica dei REESS
Per i veicoli OVC-HEV, il REESS va ricaricato completamente, in conformità alle prescrizioni per la ricarica di cui all'allegato XXI, suballegato 8, appendice 4, punto 2.2.3.
6.5.5.2. Caricamento del filtro
Il filtro invecchiato conformemente alla sequenza di cui al punto 5.1 della presente appendice deve essere caricato fino al raggiungimento del punto dei 2 grammi di fuoriuscita secondo la procedura di cui all'allegato 7, punto 5.1.4, del regolamento UNECE n. 83.
6.5.6. Prova al banco dinamometrico
Il veicolo di prova deve essere collocato su un dinamometro e guidato nel contesto dei cicli di cui al punto 6.5.3, lettera a), o al punto 6.5.3, lettera b), della presente appendice. I veicoli OVC-HEV vanno fatti funzionare in modalità charge-depleting. Successivamente il motore va spento. Le emissioni di gas di scarico possono essere campionate durante questa operazione e i risultati possono essere utilizzati ai fini dell'omologazione delle emissioni allo scarico e del consumo di carburante, qualora tale operazione soddisfi il requisito di cui all'allegato XXI, suballegato 6 o suballegato 8.
6.5.7. Prova delle emissioni per evaporazione per sosta a caldo
Entro 7 minuti dalla prova al banco dinamometrico ed entro 2 minuti dallo spegnimento del motore deve essere effettuata la prova delle emissioni per evaporazione per sosta a caldo di cui all'allegato 7, punto 5.5, del regolamento UNECE n. 83. Le perdite per sosta a caldo devono essere calcolate conformemente al punto 7.1 della presente appendice e indicate in tutti i verbali di prova pertinenti come MHS.
6.5.8. Sosta
Dopo la prova delle emissioni per evaporazione a caldo, il veicolo sottoposto a prova va fatto stazionare per non meno di 6 ore e non più di 36 ore tra la fine della prova di sosta a caldo e l'inizio della prova di emissioni diurna. Per almeno le ultime 6 ore di tale periodo, il veicolo deve essere fatto stazionare a 20 °C ± 2 °C.
6.5.9. Prova diurna
6.5.9.1. Il veicolo di prova deve essere esposto a due cicli di temperatura ambiente conformemente al profilo specificato per la prova di emissioni diurna di cui all'allegato 7, appendice 2, del regolamento UNECE n. 83, con una deviazione massima di ± 2 °C in qualsiasi momento. La deviazione media della temperatura dal profilo, calcolata utilizzando il valore assoluto di ciascuna deviazione misurata, non deve superare ± 1 °C. La temperatura ambiente deve essere misurata almeno ogni minuto e indicata in tutte le schede di prova pertinenti. I cicli di temperatura iniziano al momento Tstart = 0, come specificato al punto 6.5.9.6 della presente appendice.
6.5.9.2. Occorre areare il locale per diversi minuti immediatamente prima della prova, fino a quando non si ottiene un fondo stabile. Durante questa fase vanno attivate anche la ventola o le ventole di miscelazione della camera.
6.5.9.3. Il veicolo sottoposto a prova, con il gruppo propulsore spento e i finestrini e il/i vano/i bagagli aperti, deve essere portato nella camera di misurazione. La ventola o le ventole di miscelazione devono essere regolate in maniera tale da mantenere una velocità minima di circolazione dell'aria pari a 8 km/h sotto il serbatoio del carburante del veicolo sottoposto a prova.
6.5.9.4. L'analizzatore di idrocarburi deve essere azzerato e calibrato immediatamente prima dell'esecuzione della prova.
6.5.9.5. Le porte del locale devono essere chiuse e sigillate a tenuta di gas.
6.5.9.6. Entro 10 minuti dalla chiusura e sigillatura delle porte, si procede alla misurazione della concentrazione degli idrocarburi, della temperatura e della pressione barometrica, in maniera da rilevare i dati iniziali della concentrazione di idrocarburi presente nel locale (CHCi), della pressione barometrica (Pi) e della temperatura ambiente della camera (Ti) per le prove diurne. Tstart = 0 inizia in questo momento.
6.5.9.7. L'analizzatore di idrocarburi deve essere azzerato e calibrato immediatamente prima del termine di ciascun periodo di campionamento delle emissioni.
6.5.9.8. La fine del primo e del secondo periodo di campionamento delle emissioni deve avvenire rispettivamente 24 ore ± 6 minuti e 48 ore ± 6 minuti dopo l'inizio del campionamento iniziale, come indicato al punto 6.5.9.6 della presente appendice. Il tempo trascorso deve essere indicato in tutti i verbali di prova pertinenti.
Al termine di ciascun periodo di campionamento delle emissioni si procede alla misurazione della concentrazione di idrocarburi, della temperatura e della pressione barometrica, valori impiegati successivamente per calcolare i risultati delle prove diurne ricorrendo all'equazione di cui al punto 7.1 della presente appendice. Il risultato delle prime 24 ore deve essere indicato in tutti i verbali di prova pertinenti come MD1. Il risultato delle seconde 24 ore deve essere indicato in tutti i verbali di prova pertinenti come MD2.
6.6. Procedura di prova continua per sistemi serbatoio carburante sigillati
6.6.1. Nel caso in cui la pressione di sfiato del serbatoio del carburante non sia inferiore a 30 kPa.
6.6.1.1. La prova deve essere effettuata come descritto ai punti da 6.5.1 a 6.5.3 della presente appendice.
6.6.1.2. Svuotamento e successivo riempimento del serbatoio del carburante
Entro un'ora dal completamento del ciclo di precondizionamento, il serbatoio del carburante del veicolo va svuotato. Lo svuotamento deve avere luogo in maniera tale che non si spurghino né si carichino in modo anomalo i dispositivi di controllo delle emissioni per evaporazione montati sul veicolo. Di norma è sufficiente rimuovere il tappo del serbatoio del carburante per conseguire tale risultato, altrimenti si deve scollegare il filtro. Il serbatoio del carburante deve essere riempito nuovamente facendo uso di carburante di riferimento a una temperatura di 18 °C ± 2 °C al 15 ± 2 % della capacità nominale.
6.6.1.3. Sosta
Entro 5 minuti dallo svuotamento e successivo riempimento del serbatoio, il veicolo va fatto stazionare per la stabilizzazione per un periodo compreso fra 6 e 36 ore alla temperatura ambiente di 20 °C ± 2 °C.
6.6.1.4. Depressurizzazione del serbatoio del carburante
La pressione del serbatoio deve essere quindi rilasciata in maniera da non aumentare in modo anomalo la pressione interna del serbatoio del carburante. Ciò può essere fatto svitando il tappo del serbatoio del carburante del veicolo. Indipendentemente dal metodo di depressurizzazione, il veicolo deve essere riportato alle sue condizioni originali entro 1 minuto.
6.6.1.5. Caricamento e spurgo del filtro
Il filtro invecchiato conformemente alla sequenza di cui al punto 5.1 della presente appendice deve essere caricato fino al raggiungimento del punto dei 2 grammi di fuoriuscita secondo la procedura di cui all'allegato 7, punto 5.1.6, del regolamento UNECE n. 83, e successivamente spurgato con 25 ± 5 litri al minuto di aria di laboratorio. Il volume dell'aria di spurgo non deve superare il volume determinato al punto 6.6.1.5.1. Tale operazione di caricamento e spurgo può essere effettuata: a) utilizzando un filtro montato a bordo a una temperatura di 20 °C od opzionalmente di 23 °C; oppure b) scollegando il filtro. In entrambi i casi, non è consentito effettuare un ulteriore sfiato della pressione del serbatoio.
6.6.1.5.1. Determinazione del volume massimo di spurgo
La quantità massima di spurgo Volmax deve essere determinata tramite l'equazione che segue. Nel caso dei veicoli OVC-HEV, il veicolo va fatto funzionare in modalità charge-sustaining. Tale determinazione può essere effettuata anche nel contesto di una prova distinta o durante il ciclo di precondizionamento.
dove:
|
VolPcycle |
è il volume totale di spurgo arrotondato allo 0,1 di litro più vicino misurato utilizzando un dispositivo adatto (ad esempio un flussometro collegato allo sfiato del filtro a carboni o equivalente) durante il ciclo di precondizionamento per l'avviamento a freddo di cui al punto 6.5.3 della presente appendice; |
|
Voltank |
è la capacità nominale del serbatoio del carburante indicata dal costruttore, in litri; |
|
FCPcycle |
è il consumo di carburante in l/100 km nell'ambito del singolo ciclo di spurgo di cui al punto 6.5.3. della presente appendice, che può essere misurato in condizioni di avviamento a caldo o a freddo. Per i veicoli OVC-HEV e NOVC-HEV, il consumo di carburante deve essere calcolato conformemente all'allegato XXI, suballegato 8, punto 4.2.1; |
|
DistPcycle |
è la distanza teorica in km dallo 0,1 di km più vicino di un ciclo di spurgo singolo di cui al punto 6.5.3 della presente appendice. |
6.6.1.6. Preparazione del caricamento del filtro per le perdite da sfiato per depressurizzazione
Dopo aver completato il caricamento e lo spurgo del filtro, il veicolo di prova deve essere portato in un locale, sia esso una cabina o una camera climatica adeguata. Occorre dimostrare che il sistema è esente da perdite. La pressurizzazione avviene in modo normale durante la prova oppure mediante una prova distinta (ad esempio mediante un sensore di pressione situato sul veicolo). Il veicolo sottoposto a prova deve quindi essere esposto alle prime 11 ore del profilo di temperatura ambiente specificato per la prova di emissioni diurna di cui all'allegato 7, appendice 2, del regolamento UNECE n. 83, con una deviazione massima di ± 2 °C in qualsiasi momento. La deviazione media della temperatura dal profilo, calcolata utilizzando il valore assoluto di ciascuna deviazione misurata, non deve superare ± 1 °C. La temperatura ambiente deve essere misurata almeno ogni 10 minuti e indicata in tutte le schede di prova pertinenti.
6.6.1.7. Caricamento del filtro per le perdite di sfiato (puff loss)
6.6.1.7.1. Depressurizzazione del serbatoio del carburante prima del rifornimento
Il costruttore deve fare in modo che l'operazione di rifornimento non possa essere avviata prima che il sistema sigillato del serbatoio del carburante sia completamente depressurizzato a una pressione inferiore a 2,5 kPa al di sopra della pressione ambiente in condizioni di normale funzionamento e uso del veicolo. Se richieste dall'autorità di omologazione, il costruttore deve fornire informazioni dettagliate o prova del funzionamento (ad esempio mediante un sensore di pressione collocato sul veicolo). Può essere consentita anche un'altra soluzione tecnica, a condizione che sia garantita la sicurezza a dell'operazione di rifornimento e che non vengano rilasciate emissioni eccessive nell'atmosfera prima che il dispositivo di rifornimento sia collegato al veicolo.
6.6.1.7.2. Entro 15 minuti dal momento in cui la temperatura ambiente ha raggiunto i 35 °C si deve aprire la valvola di sfiato del serbatoio per caricare il filtro. Questa procedura di caricamento può essere eseguita all'interno o all'esterno del locale. Il filtro caricato in maniera conforme al presente punto va scollegato e conservato nell'area di sosta. Quando si segue la procedura di cui ai punti 6.6.1.9 a 6.6.1.12 della presente appendice, sul veicolo deve essere installato un filtro fittizio.
6.6.1.8. Misurazione dello straripamento delle perdite da sfiato per depressurizzazione
6.6.1.8.1. Un eventuale straripamento di perdite da sfiato per depressurizzazione risultante dal filtro del veicolo va misurato utilizzando un filtro ausiliario a carboni connesso direttamente all'uscita dell'unità di raccolta del vapore del veicolo. La pesatura deve essere effettuata prima e dopo la procedura di cui al punto 6.6.1.7 della presente appendice.
6.6.1.8.2. In alternativa, lo straripamento di perdite da sfiato per depressurizzazione risultante dal filtro del veicolo durante la sua depressurizzazione può essere misurato in una cabina.
Entro 15 minuti dal momento in cui la temperatura ambiente ha raggiunto i 35 °C, come descritto al punto 6.6.1.6 della presente appendice, la camera deve essere sigillata e deve essere avviata la procedura di misurazione.
L'analizzatore di idrocarburi deve essere azzerato e calibrato, dopodiché si procede con la misurazione della concentrazione degli idrocarburi, della temperatura e della pressione barometrica, in maniera da rilevare i dati iniziali di CHCi, Pi e Ti per la determinazione dello straripamento di perdite da sfiato per depressurizzazione del serbatoio sigillato.
Durante la procedura di misurazione, la temperatura ambiente T del locale non deve essere inferiore a 25 °C.
Al termine della procedura di cui al punto 6.6.1.7.2 della presente appendice, si deve misurare la concentrazione di idrocarburi presente nella camera dopo 60 ± 5 secondi. Si devono misurare anche la temperatura e la pressione barometrica. Questi sono i dati finali relativi a CHCf, Pf e Tf per lo straripamento di perdite da sfiato per depressurizzazione del serbatoio sigillato.
Il risultato dello straripamento delle perdite da sfiato del serbatoio sigillato deve essere calcolato in maniera conforme al punto 7.1 della presente appendice e indicato in tutti i verbali di prova pertinenti.
6.6.1.8.3. Non ci devono essere variazioni in merito al peso del filtro ausiliario o al risultato della misurazione in cabina, per i quali è consentita una tolleranza di ± 0,5 grammi.
6.6.1.9. Sosta
Dopo aver completato il caricamento per perdite da sfiato, il veicolo deve essere fatto stazionare a 23 ± 2 °C per 6-36 ore, di modo che la temperatura si stabilizzi.
6.6.1.9.1. Ricarica dei REESS
Per i veicoli OVC-HEV, il REESS va ricaricato completamente, in conformità alle prescrizioni per la ricarica di cui all'allegato XXI, suballegato 8, appendice 4, punto 2.2.3, durante il periodo di sosta di cui al punto 6.6.1.9 della presente appendice.
6.6.1.10. Svuotamento e successivo riempimento del serbatoio del carburante
Il serbatoio del carburante del veicolo deve essere svuotato e poi riempito nuovamente fino al 40 ± 2 % della capacità nominale del serbatoio facendo uso di carburante di riferimento a una temperatura di 18 °C ± 2 °C.
6.6.1.11. Sosta
Successivamente il veicolo va fatto stazionare per un minimo di 6 ore e un massimo di 36 ore nell'area di sosta a 20 °C ± 2 °C, affinché la temperatura del carburante si stabilizzi.
6.6.1.12. Depressurizzazione del serbatoio del carburante
La pressione del serbatoio deve essere successivamente fatta calare senza che ciò comporti un aumento anomalo della pressione interna del serbatoio del carburante. Ciò può essere fatto svitando il tappo del serbatoio del carburante del veicolo. Indipendentemente dal metodo di depressurizzazione, il veicolo deve essere riportato alle sue condizioni originali entro 1 minuto. Quindi occorre ricollegare l'unità di stoccaggio del vapore.
6.6.1.13. Si devono seguire le procedure di cui ai punti da 6.5.6 a 6.5.9.8 della presente appendice.
6.6.2. Nel caso in cui la pressione di sfiato del serbatoio del carburante sia inferiore a 30 kPa
La prova deve essere effettuata come descritto ai punti da 6.6.1.1 a 6.6.1.13 della presente appendice. Tuttavia, in questo caso, la temperatura ambiente di cui al punto 6.5.9.1 della presente appendice è sostituita dal profilo specificato nella tabella VI.1 della presente appendice per la prova di emissioni diurna.
Tabella VI.1
Profilo della temperatura ambiente della sequenza alternativa per i sistemi serbatoio carburante sigillati
|
Tempo (ore) |
Temperatura (°C) |
|
0/24 |
20,0 |
|
1 |
20,4 |
|
2 |
20,8 |
|
3 |
21,7 |
|
4 |
23,9 |
|
5 |
26,1 |
|
6 |
28,5 |
|
7 |
31,4 |
|
8 |
33,8 |
|
9 |
35,6 |
|
10 |
37,1 |
|
11 |
38,0 |
|
12 |
37,7 |
|
13 |
36,4 |
|
14 |
34,2 |
|
15 |
31,9 |
|
16 |
29,9 |
|
17 |
28,2 |
|
18 |
26,2 |
|
19 |
24,7 |
|
20 |
23,5 |
|
21 |
22,3 |
|
22 |
21,0 |
|
23 |
20,2 |
6.7. Procedura di prova indipendente per i sistemi serbatoio carburante sigillati
6.7.1 Misurazione della massa di caricamento per perdite da sfiato per depressurizzazione
6.7.1.1. Si devono seguire le procedure di cui ai punti da 6.6.1.1 a 6.6.1.7.2 della presente appendice. La massa di caricamento per perdite da sfiato per depressurizzazione è definita come la differenza tra il peso del filtro del veicolo prima dell'applicazione del punto 6.6.1.6 della presente appendice e quello dopo l'applicazione del punto 6.6.1.7.2 della presente appendice.
6.7.1.2. Lo straripamento di perdite da sfiato per depressurizzazione dal filtro del veicolo deve essere misurato conformemente ai punti 6.6.1.8.1 e 6.6.1.8.2 della presente appendice e deve essere conforme alle prescrizioni di cui al punto 6.6.1.8.3 dell'appendice.
6.7.2. Prova delle emissioni per evaporazione per sfiati diurni e sosta a caldo
6.7.2.1. Nel caso in cui la pressione di sfiato del serbatoio del carburante non sia inferiore a 30 kPa
6.7.2.1.1. La prova deve essere effettuata come descritto ai punti da 6.5.1 a 6.5.3 e ai punti da 6.6.1.9 a 6.6.1.9.1 della presente appendice.
6.7.2.1.2. Il filtro deve essere invecchiato in conformità alla sequenza descritta al punto 5.1 della presente appendice, nonché caricato e spurgato in conformità al punto 6.6.1.5 della presente appendice.
6.7.2.1.3. Il filtro invecchiato deve quindi essere caricato seguendo la procedura di cui all'allegato 7, punto 5.1.6, del regolamento UNECE n. 83, con l'esenzione della massa di caricamento. La massa totale di caricamento va determinata in conformità al punto 6.7.1.1 della presente appendice. Su richiesta del costruttore, può essere utilizzato il carburante di riferimento anziché il butano. Il filtro deve essere scollegato.
6.7.2.1.4. Si devono seguire le procedure di cui ai punti da 6.6.1.10 a 6.6.1.13 della presente appendice.
6.7.2.2. Nel caso in cui la pressione di sfiato del serbatoio del carburante sia inferiore a 30 kPa
La prova deve essere effettuata come descritto ai punti da 6.7.2.1.1 a 6.7.2.1.4 della presente appendice. Tuttavia, in questo caso, la temperatura ambiente di cui al punto 6.5.9.1 della presente appendice deve essere modificata in base al profilo di cui alla tabella VI.1 della presente appendice per la prova di emissioni diurna.
7. Calcolo dei risultati delle prove relative alle emissioni per evaporazione
7.1. Le prove relative alle emissioni per evaporazione descritte nel presente allegato consentono di calcolare le emissioni di idrocarburi risultanti dalle prove di straripamento delle perdite da sfiato, dalle prove diurne e da quelle di sosta a caldo. Le perdite per evaporazione ricavate da ciascuna di queste prove devono essere calcolate utilizzando le concentrazioni di idrocarburi, le temperature e le pressioni iniziali e finali presenti nel locale, unitamente al volume netto del locale.
Si deve utilizzare l'equazione seguente:
dove:
|
MHC |
è la massa di idrocarburi, in grammi; |
||||
|
MHC,out |
è la massa di idrocarburi che esce dal locale in caso di locali a volume fisso per prove diurne delle emissioni, in grammi; |
||||
|
MHC,in |
è la massa di idrocarburi che entra nel locale in caso di locali a volume fisso per prove diurne delle emissioni, in grammi; |
||||
|
CHC |
è la concentrazione di idrocarburi misurata nel locale, volume in ppm in atomi di carbonio (C1) equivalenti; |
||||
|
V |
è il volume netto del locale rettificato in base al volume del veicolo con i finestrini e il vano bagagli aperti, in m3. Qualora il volume del veicolo non sia noto, si sottrae un volume di 1,42 m3; |
||||
|
T |
è la temperatura ambiente della camera, in K; |
||||
|
P |
è la pressione barometrica, in kPa; |
||||
|
H/C |
è il rapporto idrogeno/carbonio dove:
|
||||
|
k |
è pari a 1,2 × 10– 4 × (12 + H/C), in (g × K/(m3 × kPa)); |
||||
|
i |
è il dato rilevato all'inizio; |
||||
|
f |
è il dato rilevato alla fine; |
7.2. Il risultato di (MHS + MD1 + MD2 + (2 × PF)) deve essere inferiore al limite di cui al punto 6.1.
8. Verbale di prova
Il verbale di prova deve contenere almeno i seguenti elementi:
|
a) |
descrizione dei periodi di sosta, compresi i tempi e le temperature medie; |
|
b) |
descrizione del filtro invecchiato utilizzato e riferimento preciso al verbale di invecchiamento; |
|
c) |
temperatura media durante la prova di sosta a caldo; |
|
d) |
misurazioni nel corso della prova di sosta a caldo, HSL (perdite per sosta a caldo); |
|
e) |
misurazioni della prima prova diurna, DL1st day (perdite diurne, giorno 1); |
|
f) |
misurazioni della seconda prova diurna, DL2nd day (perdite diurne, giorno 2); |
|
g) |
risultato della prova finale delle emissioni per evaporazione, calcolato conformemente al punto 7 della presente appendice; |
|
h) |
pressione di sfiato dichiarata del serbatoio del carburante del sistema (per i sistemi con serbatoio sigillato); |
|
i) |
valore del caricamento per perdite da sfiato (nel caso in cui si ricorra alla prova indipendente di cui al punto 6.7 della presente appendice). |
ALLEGATO V
L'allegato IX del regolamento (UE) 2017/1151 è così modificato:
|
1) |
nella sezione A, il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. Dati tecnici relativi ai carburanti per le prove effettuate su veicoli a pile a combustibile Tipo: idrogeno per veicoli a pile a combustibile
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) L'indice dell'idrogeno combustibile è determinato sottraendo il “totale dei componenti gassosi diversi dall'idrogeno” di cui alla presente tabella, espresso in % moli, dal 100 % moli.
(2) Gli idrocarburi totali comprendono specie organiche ossigenate. Gli idrocarburi totali devono essere misurati in base al carbonio (μmolC/mol). Gli idrocarburi totali possono superare il valore di 2 μmol/mol esclusivamente in ragione della presenza di metano, nel qual caso la somma di metano, azoto e argon non deve superare 100 μmol/mol.
(3) Come minimo, il totale dei composti dello zolfo include H2S, COS, CS2 e mercaptani, che si trovano tipicamente nel gas naturale.
(4) Il totale dei composti alogenati include, ad esempio, bromuro di idrogeno (HBr), cloruro di idrogeno (HCl), cloro (Cl2) e alogenuri organici (R-X).
(5) Il metodo di prova deve essere documentato.»
ALLEGATO VI
«ALLEGATO XI
DIAGNOSTICA DI BORDO (OBD) DEI VEICOLI A MOTORE
1. INTRODUZIONE
1.1. Nel presente allegato è illustrato il funzionamento dei sistemi diagnostici di bordo (OBD) per il controllo delle emissioni dei veicoli a motore.
2. DEFINIZIONI, PRESCRIZIONI E PROVE
2.1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni, le prescrizioni e le prove per i sistemi OBD di cui ai punti 2 e 3 dell'allegato 11 del regolamento UNECE n. 83, con le eccezioni qui indicate.
2.1.1. Il testo introduttivo del punto 2 dell'allegato 11 del regolamento UNECE n. 83 va inteso come segue:
“Unicamente ai fini del presente allegato si intende per:”.
2.1.2. Il punto 2.10 dell'allegato 11 del regolamento UNECE n. 83 va inteso come segue:
“ “ ciclo di guida ”: posizionamento della chiave di accensione nella posizione di contatto (“on”), fase di guida per individuare l'eventuale malfunzionamento, riposizionamento della chiave di accensione su “off” ”.
2.1.3. In aggiunta alle prescrizioni di cui all'allegato 11, punto 3.2.2, del regolamento UNECE n. 83, l'individuazione di un deterioramento o di malfunzionamenti può anche avere luogo al di fuori di un ciclo di guida (ad esempio dopo lo spegnimento del motore).
2.1.4. Il punto 3.3.3.1 dell'allegato 11 del regolamento UNECE n. 83 va inteso come segue:
|
“3.3.3.1. |
La riduzione di efficienza del convertitore catalitico in relazione alle emissioni di NMHC e NOx. I costruttori possono controllare il catalizzatore anteriore (“front catalyst”) da solo o in combinazione con il più vicino catalizzatore (o catalizzatori) a valle. Si considera che vi sia un malfunzionamento del catalizzatore o della combinazione di catalizzatori controllati quando le emissioni superano i valori limite di NMHC o di NOx di cui al punto 3.3.2 del presente allegato.” |
2.1.5. Il riferimento ai “valori limite” di cui al punto 3.3.3.1 dell'allegato 11 del regolamento UNECE n. 83 va inteso come riferimento ai valori limite indicati al punto 2.3 del presente allegato.
2.1.6. Riservato.
2.1.7. I punti 3.3.4.9 e 3.3.4.10 dell'allegato 11 del regolamento UNECE n. 83 non si applicano.
2.1.8. I punti da 3.3.5 a 3.3.5.2 dell'allegato 11 del regolamento UNECE n. 83 vanno intesi come segue:
3.3.5. I costruttori possono dimostrare all'autorità di omologazione che determinati componenti o sistemi non necessitano di monitoraggio se, in caso di loro guasto completo o asportazione completa, le emissioni non superano i valori limite per l'OBD di cui al punto 3.3.2 del presente allegato.
3.3.5.1. I seguenti dispositivi vanno comunque monitorati in caso di guasto o di asportazione dal veicolo (qualora l'asportazione comporti il superamento dei limiti di emissione applicabili di cui al punto 5.3.1.4 del presente regolamento):
|
a) |
il filtro antiparticolato installato nei motori ad accensione spontanea come entità tecnica indipendente o integrato in un dispositivo combinato per il controllo delle emissioni; |
|
b) |
il sistema di post-trattamento degli NOx nei motori ad accensione spontanea, installato come entità tecnica indipendente o integrato in un dispositivo combinato per il controllo delle emissioni; |
|
c) |
il catalizzatore di ossidazione per motori diesel (DOC) installato nei motori ad accensione spontanea come entità tecnica indipendente o integrato in un dispositivo combinato per il controllo delle emissioni. |
3.3.5.2. I dispositivi di cui al punto 3.3.5.1 del presente allegato vanno monitorati anche per rilevare eventuali guasti che provocherebbero il superamento dei valori limite applicabili per l'OBD.”
2.1.9. Il punto 3.8.1 dell'allegato 11 del regolamento UNECE n. 83 va inteso come segue:
“Il sistema OBD può cancellare un codice di guasto, la distanza percorsa e le informazioni freeze-frame se lo stesso guasto non viene registrato nuovamente per almeno 40 cicli di riscaldamento del motore o per almeno 40 cicli di guida con il funzionamento del veicolo in conformità con i criteri di cui all'allegato 11, appendice 1, punto 7.5.1, dalla lettera a) alla lettera c).”
2.1.10. Il riferimento a “ISO DIS 15031 5” al punto 3.9.3.1 dell'allegato 11 del regolamento UNECE n. 83 va inteso come segue:
“… la norma di cui al punto 6.5.3.2, lettera a), dell'allegato 11, appendice 1, del presente regolamento.”
2.1.11. Oltre alle prescrizioni dell'allegato 11, punto 3, del regolamento UNECE n. 83, si applica quanto segue:
“Disposizioni aggiuntive per i veicoli che utilizzano strategie di spegnimento del motore
Ciclo di guida
Le riaccensioni autonome del motore comandate dal sistema di controllo del motore a seguito di uno spegnimento possono essere considerate un nuovo ciclo di guida o il proseguimento del ciclo di guida in corso.”
2.2. La “distanza specificata nella prova di durata di tipo V” e la “prova di durata di tipo V” di cui ai punti 3.1 e 3.3.1 dell'allegato 11 del regolamento UNECE n. 83 vanno intese come riferimento alle prescrizioni dell'allegato VII del presente regolamento.
2.3. Il “valori limite per l'OBD” di cui al punto 3.3.2 dell'allegato 11 del regolamento UNECE n. 83 vanno intesi come riferimento alle prescrizioni di cui ai seguenti punti 2.3.1 e 2.3.2:
|
2.3.1. |
I valori limite per l'OBD da applicarsi ai veicoli omologati conformemente ai limiti d'emissione Euro 6 stabiliti all'allegato I, tabella 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 a decorrere da 3 anni dopo le date di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 5, dello stesso regolamento, sono indicati nella seguente tabella:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.3.2. |
Fino a tre anni dopo le date di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 715/2007, rispettivamente per le nuove omologazioni e i veicoli nuovi, sono applicati i seguenti limiti massimi OBD ai veicoli omologati conformemente ai limiti di emissione Euro 6 di cui all'allegato I, tabella 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, a scelta del costruttore:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.
2.5. Riservato.
2.6. Il ciclo di prova di tipo I di cui al punto 3.3.3.2 dell'allegato 11 del regolamento UNECE n. 83 va inteso come lo stesso ciclo di prova di tipo 1 usato per almeno due cicli consecutivi dopo l'inserimento delle accensioni irregolari a norma dell'allegato 11, appendice 1, punto 6.3.1.2, del regolamento UNECE n. 83.
2.7. Il riferimento ai “valori limite del particolato di cui al punto 3.3.2” di cui all'allegato 11, punto 3.3.3.7, del regolamento UNECE n. 83 va inteso come riferimento ai valori limite indicati al punto 2.3 del presente allegato.
2.8. Il punto 3.3.3.4 dell'allegato 11 del regolamento UNECE n. 83 va inteso come segue:
|
“3.3.3.4. |
Qualora attivi in relazione al carburante selezionato, altri componenti o sistemi del sistema di controllo delle emissioni, oppure componenti o sistemi di gruppi propulsori relativi alle emissioni collegati a un computer, il cui guasto può comportare emissioni allo scarico superiori ai valori limite per l'OBD di cui al punto 3.3.2. del presente allegato.” |
2.9. Il punto 3.3.4.4 dell'allegato 11 del regolamento UNECE n. 83 va inteso come segue:
|
“3.3.4.4. |
Altri componenti o sistemi del sistema di controllo delle emissioni, oppure componenti o sistemi di gruppi propulsori relativi alle emissioni collegati a un computer, il cui guasto può comportare emissioni allo scarico superiori ai valori limite per l'OBD di cui al punto 3.3.2 del presente allegato, ad esempio sistemi o componenti utilizzati per il monitoraggio e il controllo della portata massica dell'aria, del flusso volumetrico dell'aria (e della temperatura), della pressione di sovralimentazione e della pressione al collettore di aspirazione (e dei relativi sensori per consentire l'esecuzione di tali funzioni).” |
3. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI LE ANOMALIE DEI SISTEMI OBD
3.1. Le disposizioni amministrative per le anomalie dei sistemi OBD di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sono quelle specificate al punto 4 dell'allegato 11 del regolamento UNECE n. 83 con le seguenti eccezioni.
3.2. Il riferimento ai “valori limite dell'OBD” di cui all'allegato 11, punto 4.2.2, del regolamento UNECE n. 83 va inteso come riferimento ai valori limite dell'OBD indicati al punto 2.3 del presente allegato.
3.3. L'allegato 11, punto 4.6, del regolamento UNECE n. 83 va inteso come segue:
“L'autorità di omologazione notifica la decisione di ammettere una richiesta di anomalia conformemente all'articolo 6, paragrafo 2”.
4. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI OBD
4.1. Le prescrizioni riguardanti l'accesso alle informazioni OBD sono specificate nell'allegato 11, punto 5, del regolamento UNECE n. 83. Le eccezioni a tali prescrizioni sono descritte nei punti seguenti.
4.2. I riferimenti all'allegato 2, appendice 1, del regolamento UNECE n. 83 vanno intesi come riferimenti all'allegato I, appendice 5, del presente regolamento.
4.3. I riferimenti all'allegato 1, punto 3.2.12.2.7.6, del regolamento UNECE n. 83 vanno intesi come riferimenti all'allegato I, appendice 3, punto 3.2.12.2.7.6, del presente regolamento.
4.4. I riferimenti alle “parti contraenti” vanno intesi come riferimenti agli “Stati membri”.
4.5. I riferimenti alle “omologazioni rilasciate in base al regolamento UNECE n. 83” vanno intesi come riferimenti alle omologazioni rilasciate a norma del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 715/2007.
4.6. Le omologazioni UNECE si intendono come omologazioni CE.
Appendice 1
FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DIAGNOSTICI DI BORDO (OBD)
1. INTRODUZIONE
1.1. Nella presente appendice è descritta la procedura di prova da seguire conformemente al punto 2 del presente allegato.
2. REQUISITI TECNICI
2.1. I requisiti tecnici e le specifiche sono quelli indicati nell'allegato 11, appendice 1, del regolamento UNECE n. 83, con le eccezioni e le prescrizioni aggiuntive descritte nei punti seguenti.
2.2. Nel regolamento UNECE n. 83, allegato 11, appendice 1, i riferimenti ai valori limite per l'OBD di cui al punto 3.3.2 dell'allegato 11 del regolamento UNECE n. 83 sono da intendersi come riferimenti ai valori limite per l'OBD di cui al punto 2.3 del presente allegato.
2.3. Il riferimento al “ciclo di prova di tipo I” di cui all'allegato 11, appendice 1, punto 2.1.3, del regolamento UNECE n. 83 va inteso come riferimento alla prova di tipo 1 a norma del regolamento (CE) n. 692/2008 o dell'allegato XXI del presente regolamento, a scelta del costruttore, per ciascun singolo malfunzionamento da dimostrare.
2.4. I carburanti di riferimento di cui all'allegato 11, appendice 1, punto 3.2, del regolamento UNECE n. 83 sono da intendersi come gli opportuni carburanti di riferimento le cui specifiche sono riportate nell'allegato IX del presente regolamento.
2.5. Nell'allegato 11, appendice 1, del regolamento UNECE n. 83, il punto 6.4.1.1 va inteso come segue:
|
“6.4.1.1. |
In seguito al precondizionamento del veicolo conformemente al punto 6.2 della presente appendice, il veicolo sottoposto a prova è condotto nel contesto di una prova di tipo I (parti uno e due).
La spia di malfunzionamento deve attivarsi entro il termine della prova in tutte le condizioni di cui ai punti da 6.4.1.2 a 6.4.1.5. della presente appendice. La spia di malfunzionamento può attivarsi anche durante il precondizionamento. Il servizio tecnico può sostituire tali condizioni con altre in conformità al punto 6.4.1.6. della presente appendice”. Tuttavia, ai fini dell'omologazione il numero totale di guasti simulati non deve essere superiore a quattro (4). Qualora sia sottoposto a prova un veicolo bicarburante a gas, devono essere utilizzati entrambi i tipi di carburante entro il massimo di quattro (4) guasti simulati a discrezione dell'autorità di omologazione.” |
2.6. Il riferimento all'“allegato 11” contenuto nell'allegato 11, appendice 1, punto 6.5.1.4, del regolamento UNECE n. 83 è da intendersi come riferimento all'allegato XI del presente regolamento.
2.7. Oltre alle prescrizioni dell'allegato 11, appendice 1, punto 1, secondo comma, del regolamento UNECE n. 83, si applica quanto segue:
“In caso di guasti elettrici (corto circuito/circuito aperto) le emissioni possono superare di oltre il 20 % i limiti di cui al punto 3.3.2.”
2.8. Nell'allegato 11, appendice 1, del regolamento UNECE n. 83, il punto 6.5.3 va inteso come segue:
6.5.3. L'accesso al sistema di diagnosi per il controllo delle emissioni deve essere standardizzato e illimitato; il sistema deve essere conforme alle norme ISO e/o alle specifiche SAE sotto indicate. Possono essere utilizzate versioni successive nel caso in cui una delle seguenti norme venga ritirata e sostituita dall'organizzazione di normazione pertinente.
6.5.3.1. Per il collegamento di comunicazione tra strumenti di bordo e strumenti esterni si applica la norma seguente:
|
a) |
ISO 15765-4:2011 “Road vehicles – Diagnostics on Controller Area Network (CAN) – Part 4: Requirements for emissions-related systems”, dell'aprile 2016; |
6.5.3.2. Norme utilizzate per la trasmissione delle pertinenti informazioni OBD:
|
a) |
ISO 15031-5 “Road vehicles - communication between vehicles and external test equipment for emissions-related diagnostics – Part 5: Emissions-related diagnostic services”, dell'agosto 2015 o SAE J1979 del febbraio 2017; |
|
b) |
ISO 15031-4 “Road vehicles – Communication between vehicle and external test equipment for emissions related diagnostics – Part 4: External test equipment”, del febbraio 2014 o SAE J1978 del 30 aprile 2002; |
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c) |
ISO 15031-3 “Road vehicles – Communication between vehicle and external test equipment for emissions related diagnostics Part 3: Diagnostic connector and related electrical circuits: specification and use”, dell'aprile 2016 o SAE J1962 del 26 luglio 2012; |
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d) |
ISO 15031-6 “Road vehicles – Communication between vehicle and external test equipment for emissions related diagnostics – Part 6: Diagnostic trouble code definitions”, dell'agosto 2015 o SAE J2012 del 7 marzo 2013; |
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e) |
ISO 27145 “Road vehicles – Implementation of World-Wide Harmonized On-Board Diagnostics (WWH-OBD)” del 15 agosto 2012 con la restrizione per cui solo la norma di cui al punto 6.5.3.1, lettera a), può essere usata come collegamento dati; |
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f) |
ISO 14229:2013 “Road vehicles – Unified diagnostic services (UDS)” con la restrizione per cui solo la norma di cui al punto 6.5.3.1, lettera a), può essere usata come collegamento dati. |
Le norme di cui alle lettere e) e f) possono essere utilizzate opzionalmente in alternativa alla norma di cui alla lettera a) non prima del 1o gennaio 2019.
6.5.3.3. L'apparecchiatura di prova e gli strumenti di diagnosi necessari per comunicare con i sistemi OBD devono essere almeno conformi alle specifiche funzionali delle norme di cui al punto 6.5.3.2, lettera b), della presente appendice.
6.5.3.4. I dati diagnostici di base (di cui al punto 6.5.1) e le informazioni per il controllo bidirezionale devono essere forniti utilizzando il formato e le unità descritti nella norma di cui al punto 6.5.3.2, lettera a), della presente appendice e devono essere disponibili mediante uno strumento diagnostico conforme alle prescrizioni della norma di cui al punto 6.5.3.2, lettera b), della presente appendice.
Il costruttore del veicolo deve fornire a un organismo nazionale di normazione i particolari di tutti i dati diagnostici relativi alle emissioni, per es. PID, ID monitor OBD, ID prova non specificati nella norma di cui al punto 6.5.3.2, lettera a), del presente regolamento ma collegati al presente regolamento.
6.5.3.5. Quando viene registrato un guasto, il costruttore deve individuarlo usando un opportuno codice di guasto controllato ISO/SAE specificato in una delle norme di cui al punto 6.5.3.2, lettera d), della presente appendice riguardante “ emission related system diagnostic trouble codes ” (codici diagnostici di guasto relativi alle emissioni). Se non è possibile individuare il guasto, il costruttore può usare i codici diagnostici di guasto controllati in conformità alla stessa norma. I codici di guasto devono essere interamente accessibili utilizzando uno strumento diagnostico standardizzato conformemente alle prescrizioni di cui al punto 6.5.3.3 della presente appendice.
Il costruttore del veicolo deve fornire a un organismo nazionale di normazione i particolari di tutti i dati diagnostici relativi alle emissioni, per es. PID, ID monitor OBD, ID prova non specificati nelle norme di cui al punto 6.5.3.2, lettera a), della presente appendice, ma collegati al presente regolamento.
6.5.3.6. L'interfaccia di connessione tra il veicolo e il dispositivo di diagnosi deve essere standardizzata e conforme a tutti i requisiti della norma di cui al punto 6.5.3.2, lettera c), della presente appendice. La posizione di montaggio deve essere approvata dal servizio amministrativo e deve essere facilmente accessibile al personale tecnico, ma protetta in modo da evitare manomissioni da parte di personale non qualificato.
6.5.3.7. Il costruttore è tenuto altresì a rendere accessibili, eventualmente a titolo oneroso, le informazioni tecniche necessarie alla riparazione o alla manutenzione dei veicoli, a meno che tali informazioni siano oggetto di un diritto di proprietà intellettuale o costituiscano un know-how segreto ed essenziale, opportunamente identificato; in questo caso le informazioni tecniche necessarie non devono essere indebitamente negate.
Hanno diritto a ottenere tali informazioni tutte le persone che operano nei servizi commerciali di assistenza tecnica o riparazione, nei servizi di assistenza su strada, nei servizi di ispezione o prova dei veicoli o nella produzione e vendita di componenti di ricambio o adeguamento, strumenti diagnostici e apparecchiature di prova.”
2.9. Oltre alle prescrizioni dell'allegato 11, appendice 1, punto 6.1, del regolamento UNECE n. 83, si applica quanto segue:
“Non è necessario effettuare la prova di tipo I per dimostrare i guasti elettrici (corto circuito/circuito aperto). Il costruttore può dimostrare questi tipi di guasto nelle condizioni di guida in cui tale componente è usato e sono date le condizioni per il monitoraggio. Tali condizioni devono essere documentate nella documentazione di omologazione.”
2.10. Nell'allegato 11, appendice 1, del regolamento UNECE n. 83, il punto 6.2.2 va inteso come segue:
“Su richiesta del costruttore, si possono utilizzare metodi di precondizionamento alternativi e/o aggiuntivi”.
2.11. Oltre alle prescrizioni dell'allegato 11, appendice 1, punto 6.2, del regolamento UNECE n. 83, si applica quanto segue:
“Il ricorso a cicli di precondizionamento aggiuntivi o alternativi deve essere documentato nella documentazione di omologazione.”
2.12. Nell'allegato 11, appendice 1, del regolamento UNECE n. 83, il punto 6.3.1.5 va inteso come segue:
“Disinnesto elettrico del dispositivo elettronico di controllo dello spurgo delle evaporazioni (se montato sul veicolo e se attivo con il tipo di carburante scelto).”.
2.13. Riservato.
2.14. Nell'allegato 11, appendice 1, del regolamento UNECE n. 83, il punto 6.4.2.1 va inteso come segue:
“In seguito al precondizionamento del veicolo conformemente al punto 6.2 della presente appendice, il veicolo sottoposto a prova è condotto nel contesto di una prova di tipo I (parti uno e due).
La spia di malfunzionamento deve attivarsi entro il termine della prova in tutte le condizioni di cui ai punti da 6.4.2.2. a 6.4.2.5. La spia di malfunzionamento può attivarsi anche durante il precondizionamento. Il servizio tecnico può sostituire tali condizioni con altre in conformità al punto 6.4.2.5 della presente appendice”. Tuttavia, ai fini dell'omologazione il numero totale di guasti simulati non deve essere superiore a quattro (4).”;
2.15. Le informazioni di cui all'allegato XXII, punto 3, sono messe a disposizione come segnali attraverso il connettore della porta seriale di cui all'allegato 11, appendice 1, punto 6.5.3.2, lettera c), del regolamento UNECE n. 83, inteso come definito all'appendice 1, punto 2.8, del presente allegato.
3. EFFICIENZA IN USO
3.1. Prescrizioni generali
I requisiti tecnici e le specifiche sono quelli indicati nell'allegato 11, appendice 1, del regolamento UNECE n. 83, con le eccezioni e le prescrizioni aggiuntive descritte qui di seguito.
3.1.1. Le prescrizioni dell'allegato 11, appendice 1, punto 7.1.5, del regolamento UNECE n. 83 vanno intese come segue.
Per le nuove omologazioni e i nuovi veicoli, il monitoraggio di cui all'allegato 11, punto 3.3.4.7, del regolamento UNECE n. 83, prevede un IUPR non inferiore a 0,1 fino a tre anni dopo le date di cui all'articolo 10, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 715/2007.
3.1.2. Le prescrizioni dell'allegato 11, appendice 1, punto 7.1.7, del regolamento UNECE n. 83 vanno intese come segue.
Il costruttore deve dimostrare all'autorità di omologazione, e su richiesta alla Commissione, che queste condizioni statistiche sono soddisfatte per tutti i sistemi di monitoraggio relativamente ai quali il sistema OBD deve fornire informazioni conformemente all'allegato 11, appendice 1, punto 7.6, del regolamento n. 83 non oltre 18 mesi dalla commercializzazione del primo tipo di veicolo con IUPR in una famiglia OBD e in seguito ogni 18 mesi. A tale fine, per le famiglie OBD con oltre 1 000 immatricolazioni nell'Unione oggetto di un campionamento durante il periodo di campionamento si deve utilizzare la procedura di cui all'allegato II, fatte salve le disposizioni di cui all'allegato 11, appendice 1, punto 7.1.9, del regolamento n. 83.
Oltre alle disposizioni di cui all'allegato II e indipendentemente dai risultati delle verifiche di cui alla sezione 2 dell'allegato II, l'autorità che ha rilasciato l'omologazione deve applicare il controllo della conformità in servizio per l'IUPR, descritto nell'appendice 1 dell'allegato II, a un numero appropriato di casi scelti in modo aleatorio. “A un numero appropriato di casi scelti in modo aleatorio” significa che questa misura ha un effetto dissuasivo sul mancato rispetto delle disposizioni di cui alla sezione 3 del presente allegato o sulla fornitura di dati manipolati, falsi o non rappresentativi per la verifica. Se nessuna circostanza speciale può essere applicata o dimostrata dalle autorità di omologazione, si considera sufficiente, ai fini del rispetto di questa disposizione, applicare il controllo della conformità in servizio al 5 % delle famiglie OBD omologate. A tale fine le autorità di omologazione possono trovare un accordo con il costruttore per ridurre la duplicazione delle prove per una determinata famiglia OBD, nella misura in cui tali accordi non intacchino l'effetto dissuasivo che la verifica della conformità in servizio effettuata dall'autorità di omologazione stessa dovrebbe avere sul mancato rispetto delle disposizioni di cui alla sezione 3 del presente allegato. I dati raccolti nel quadro dei programmi di prove di sorveglianza degli Stati membri possono essere utilizzati per i controlli della conformità in servizio. Su richiesta, le autorità di omologazione devono comunicare alla Commissione e alle altre autorità di omologazione i dati relativi alle verifiche e ai controlli aleatori della conformità in servizio effettuati, tra cui anche le informazioni sulla metodologia utilizzata per individuare i casi sottoposti a controllo.
3.1.3. La non conformità alle disposizioni di cui all'allegato 11, appendice 1, punto 7.1.6, del regolamento n. 83 stabilita mediante le prove descritte al punto 3.1.2 della presente appendice o al punto 7.1.9 dell'appendice 1 dell'allegato 11 del regolamento n. 83 è considerata una violazione oggetto di sanzioni conformemente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2007. Questo riferimento non preclude l'applicazione di tali sanzioni ad altre violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 o al presente regolamento che non rimandano esplicitamente all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2007.
3.1.4. Nell'allegato 11, appendice 1, del regolamento UNECE n. 83, il punto 7.6.1 è sostituito dal seguente:
|
“7.6.1. |
Il sistema OBD deve segnalare, conformemente alla norma di cui al punto 6.5.3.2, lettera a), della presente appendice, il valore del contatore di cicli di accensione e il valore del denominatore generale, nonché dei numeratori e denominatori dei seguenti sistemi di monitoraggio, se la loro presenza sul veicolo è obbligatoria ai sensi del presente allegato: |
|
a) |
catalizzatori (i dati di ciascuna bancata devono essere indicati separatamente); |
|
b) |
sensori di ossigeno/gas di scarico, compresi i sensori di ossigeno secondario (i dati di ciascun sensore devono essere indicati separatamente); |
|
c) |
sistema evaporativo; |
|
d) |
sistema EGR; |
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e) |
sistema VVT; |
|
f) |
sistema dell'aria secondaria; |
|
g) |
trappola/filtro antiparticolato; |
|
h) |
sistema di post-trattamento degli NOx (ad esempio assorbitore di NOx, catalizzatore con reagente); |
|
i) |
sistema di controllo della pressione di sovralimentazione.” |
3.1.5. Nell'allegato 11, appendice 1, del regolamento UNECE n. 83, il punto 7.6.2 va inteso come segue:
|
“7.6.2. |
Per componenti o sistemi specifici che hanno più sistemi di monitoraggio i cui dati devono essere presentati conformemente alle prescrizioni del presente punto (ad esempio la bancata 1 del sensore di ossigeno può avere più sistemi di monitoraggio della risposta dei sensori o di altre caratteristiche dei sensori), il sistema OBD deve tenere traccia separatamente dei numeratori e dei denominatori di ciascuno dei sistemi di monitoraggio specifici e segnalare solo il numeratore e denominatore corrispondente al sistema di monitoraggio con il rapporto numerico più basso. Se due o più sistemi di monitoraggio specifici hanno rapporti identici, per il componente specifico devono essere segnalati il numeratore e il denominatore corrispondenti al sistema di monitoraggio specifico che ha il denominatore più alto.” |
3.1.6. Oltre alle prescrizioni dell'allegato 11, appendice 1, punto 7.6.2, del regolamento UNECE n. 83, si applica quanto segue:
“I numeratori e i denominatori per specifici sistemi di monitoraggio di componenti o sistemi che rilevano in modo continuo i guasti di corto circuito o di circuito aperto sono esenti dall'obbligo di comunicazione dei dati.
“In modo continuo”, se usato in questo contesto, significa che il monitoraggio è sempre attivo e il campionamento del segnale usato per il monitoraggio si verifica a un tasso non inferiore a due campioni al secondo e la presenza o l'assenza del guasto relativo a tale sistema di monitoraggio deve essere determinata entro 15 secondi.
Se, ai fini del controllo, un componente dell'input del computer è campionato meno frequentemente, il segnale del componente può essere valutato ogni volta che avviene il campionamento.
Non è richiesta l'attivazione di un componente/sistema di output al solo scopo di monitorare tale componente/sistema di output.”
Appendice 2
CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLA FAMIGLIA DI VEICOLI
Le caratteristiche essenziali della famiglia di veicoli devono essere quelle indicate nel regolamento UNECE n. 83, allegato 11, appendice 2.
(1) I limiti relativi alla massa del particolato e al numero di particelle per i motori ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motore a iniezione diretta.
(2) I limiti relativi al numero di particelle possono essere introdotti in una data successiva.
(3) I limiti relativi alla massa del particolato dei veicoli con motore ad accensione comandata si applicano solo ai veicoli con motore a iniezione diretta.
ALLEGATO VII
L'allegato XII del regolamento (UE) 2017/1151 è così modificato:
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1) |
Il titolo è sostituito dal seguente: « OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI DOTATI DI ECO-INNOVAZIONI E DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 DEL CONSUMO DI CARBURANTE DEI VEICOLI SOTTOPOSTI AD OMOLOGAZIONE IN PIÙ FASI O AD OMOLOGAZIONE INDIVIDUALE »; |
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2) |
il punto 1.4 è soppresso; |
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3) |
il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2 E DEL CONSUMO DI CARBURANTE DEI VEICOLI SOTTOPOSTI AD OMOLOGAZIONE IN PIÙ FASI O AD OMOLOGAZIONE INDIVIDUALE 2.1. Al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli sottoposti a omologazione in più fasi, di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2007/46/CE, si applicano le procedure di cui all'allegato XXI. Tuttavia, a scelta del costruttore e indipendentemente dalla massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico, si può utilizzare l'alternativa di cui ai punti da 2.2 a 2.6 laddove il veicolo base sia incompleto. 2.2. Occorre determinare la famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento, come definita all'allegato XXI, punto 5.8, in base ai parametri del veicolo rappresentativo omologato in più fasi in conformità all'allegato XXI, suballegato 4, punto 4.2.1.4. 2.3. Il costruttore del veicolo di base deve calcolare i coefficienti di resistenza all'avanzamento dei veicoli HM e LM della famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento, come stabilito all'allegato XXI, suballegato 4, paragrafo 5, e le emissioni di CO2 e il consumo di carburante per entrambi i veicoli nell'ambito di una prova di tipo 1. Il costruttore del veicolo di base deve mettere a disposizione uno strumento di calcolo per stabilire, sulla base dei parametri dei veicoli completati, i valori finali delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante, come stabilito al suballegato 7 dell'allegato XXI. 2.4. Il calcolo della resistenza all'avanzamento e della resistenza al moto per un singolo veicolo con omologazione in più fasi deve essere eseguito in conformità all'allegato XXI, suballegato 4, punto 5.1. 2.5. I valori finali delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante devono essere calcolati dal costruttore della fase finale sulla base dei parametri del veicolo completato, come specificato all'allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.4, utilizzando lo strumento fornito dal costruttore del veicolo di base. 2.6. Il costruttore del veicolo completato deve riportare, nel certificato di conformità, le informazioni relative al veicolo completato e aggiungere le informazioni relative ai veicoli di base, conformemente all'allegato IX della direttiva 2007/46/CE. 2.7. Nel caso dei veicoli ad omologazione in più fasi sottoposti ad omologazione individuale, la scheda di omologazione individuale deve contenere le seguenti informazioni:
2.8. In caso di omologazione in più fasi o di omologazione individuale di un veicolo di base che è un veicolo completo con certificato di conformità valido, il costruttore della fase finale deve consultare il costruttore del veicolo di base in maniera da stabilire il nuovo valore di CO2 in conformità all'interpolazione del CO2 utilizzando i dati appropriati derivanti dal veicolo completato, o da calcolare il nuovo valore di CO2 sulla base dei parametri del veicolo completato, come specificato all'allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.4, utilizzando lo strumento fornito dal costruttore del veicolo di base, come indicato al precedente punto 2.3. Qualora lo strumento non sia disponibile o l'interpolazione del CO2 non sia possibile, va utilizzato il valore CO2 del veicolo High risultante dal veicolo di base previo consenso dell'autorità di omologazione.»; |
ALLEGATO VIII
«ALLEGATO XVI
PRESCRIZIONI PER I VEICOLI CHE UTILIZZANO UN REAGENTE PER IL SISTEMA DI POST-TRATTAMENTO DEI GAS DI SCARICO
1. Introduzione
Il presente allegato contiene le prescrizioni relative ai veicoli che utilizzano un reagente nel sistema di post-trattamento per ridurre le emissioni. Ogni riferimento nel presente allegato al “serbatoio del reagente” si intende applicabile anche ad altri contenitori nei quali è conservato un reagente.
1.1. La capacità del serbatoio del reagente deve essere tale da non richiedere un nuovo rifornimento del serbatoio completo per un'autonomia media del veicolo pari a 5 pieni di carburante, a condizione che il serbatoio del reagente possa essere riempito facilmente (ad esempio senza l'uso di strumenti e senza rimuovere le finiture interne del veicolo; l'apertura di uno sportellino interno per poter immettere il reagente non costituisce un'asportazione di finiture interne). Qualora si ritenga che il serbatoio del reagente non sia facile da rifornire come descritto in precedenza, la sua capacità minima deve essere almeno equivalente a una distanza media di percorrenza equivalente a 15 pieni di carburante. Tuttavia, nel caso dell'opzione di cui al punto 3.5, qualora il costruttore scelga di avviare il sistema di avvertimento a una distanza che non può essere inferiore a 2 400 km prima che il serbatoio del reagente si svuoti, le restrizioni di cui sopra, concernenti la capacità minima del serbatoio del reagente, non si applicano.
1.2. Nel contesto del presente allegato, l'espressione “distanza media di percorrenza” fa riferimento al consumo di carburante o di reagente durante una prova di tipo 1 rispettivamente per la percorrenza consentita da un serbatoio di carburante e per quella consentita da un serbatoio di reagente.
2. Indicatore del reagente
2.1. Il quadro strumenti del veicolo deve prevedere un indicatore specifico che segnali al conducente quando il livello del reagente scende al di sotto dei valori di soglia indicati al punto 3.5.
3. Sistema di avvertimento del conducente
3.1. Il veicolo deve essere dotato di un sistema di avvertimento costituito da allarmi visivi, che segnali al conducente eventuali anomalie rilevate in relazione al dosaggio del reagente quali, ad esempio, emissioni troppo elevate, livello del reagente basso, interruzione del dosaggio del reagente o la presenza nel serbatoio di un reagente di qualità diversa da quella prescritta dal costruttore. Il sistema di avvertimento può emettere anche un segnale acustico per avvisare il conducente.
3.2. Le segnalazioni del sistema di avvertimento devono aumentare di intensità all'approssimarsi del momento in cui il reagente si esaurisce e culminare in una segnalazione difficilmente disattivabile o ignorabile. Il sistema non deve poter essere disattivato fino a quando non è stato effettuato il rifornimento del reagente.
3.3. Con l'avvertimento visivo deve apparire un messaggio che segnali il basso livello di reagente. L'avvertimento deve essere diverso da quello usato per l'OBD o per segnalare la necessità di sottoporre a manutenzione il motore. L'avvertimento deve essere sufficientemente chiaro da far comprendere al conducente che il livello del reagente è basso (ad esempio “Livello di urea basso”, “Livello di AdBlue basso” o “Reagente scarso”).
3.4. Inizialmente non occorre che il sistema di avvertimento rimanga attivato in modo continuo; le segnalazioni, però, devono aumentare di intensità all'avvicinarsi all'esaurimento del reagente e diventare continue quando il livello di reagente si approssima al punto di attivazione del sistema di persuasione del conducente di cui al punto 8. L'avvertimento visualizzato deve essere esplicito (ad esempio “Effettuare il rifornimento di urea”, “Effettuare il rifornimento di AdBlue” o “Effettuare il rifornimento di reagente”). La segnalazione continua del sistema di avvertimento può essere temporaneamente interrotta da altri segnali di avvertimento, a condizione che questi ultimi siano utilizzati per visualizzare messaggi importanti concernenti la sicurezza.
3.5. Il sistema di avvertimento deve attivarsi a una distanza equivalente a una autonomia di guida di 2 400 km prima dell'esaurimento del reagente nel serbatoio o, a scelta del costruttore, al più tardi quando il reagente che si trova nel serbatoio raggiunge uno dei seguenti livelli:
|
a) |
un livello che si prevede sufficiente a percorrere il 150 % di un'autonomia media del veicolo con un pieno di carburante; o |
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b) |
il 10 % della capacità del serbatoio del reagente; |
a seconda di quale di queste condizioni si verifichi per prima.
4. Identificazione di reagente non corretto
4.1. Il veicolo deve essere dotato di un sistema in grado di verificare che il veicolo disponga di un reagente con caratteristiche corrispondenti a quelle dichiarate dal costruttore e registrate nell'allegato I, appendice 3.
4.2. Se il reagente contenuto nel serbatoio non è conforme alle caratteristiche minime dichiarate dal costruttore, il sistema di avvertimento del conducente di cui al punto 3 deve attivarsi e far scattare un messaggio con un avvertimento adeguato alla situazione (ad esempio “Rilevata urea non conforme”, “Rilevato AdBlue non conforme” o “Rilevato reagente non conforme”). Se la qualità del reagente non viene corretta entro 50 km dall'attivazione del sistema di avvertimento, si applicano le prescrizioni relative al sistema di persuasione del conducente di cui al punto 8.
5. Monitoraggio del consumo di reagente
5.1. Il veicolo deve essere dotato di un sistema che permetta di determinare il consumo di reagente e che consenta l'accesso dall'esterno ai dati sul consumo.
5.2. L'accesso ai dati riguardanti il consumo medio di reagente e il consumo medio di reagente prescritto per il sistema motore deve poter avvenire attraverso la porta seriale del connettore diagnostico normalizzato. Devono essere disponibili i dati relativi all'ultimo periodo completo di 2 400 km di funzionamento del veicolo.
5.3. Per il monitoraggio del consumo di reagente devono essere controllati almeno i seguenti parametri del veicolo:
|
a) |
il livello di reagente nel serbatoio del veicolo; e |
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b) |
il flusso di reagente o l'iniezione di reagente nel punto più vicino possibile, dal punto di vista tecnico, al punto di iniezione nel sistema di post-trattamento dei gas di scarico. |
5.4. In caso di differenza superiore al 50 % tra il consumo medio di reagente e il consumo medio di reagente prescritto per il sistema motore nell'arco di 30 minuti di funzionamento del veicolo, il sistema di avvertimento del conducente, di cui al punto 3, deve attivarsi, facendo apparire un messaggio di avvertimento adeguato alla situazione (ad esempio “Malfunzionamento dosaggio urea”, “Malfunzionamento dosaggio AdBlue” o “Malfunzionamento dosaggio reagente”). Se il consumo di reagente non viene riportato ai valori corretti entro 50 km dall'attivazione del sistema di avvertimento, si applicano le prescrizioni relative al sistema di persuasione del conducente di cui al punto 8.
5.5. L'interruzione dell'attività di dosaggio del reagente deve determinare l'attivazione del sistema di avvertimento del conducente di cui al punto 3 e la visualizzazione di un messaggio di avvertimento adeguato alla situazione. L'attivazione del sistema di avvertimento del conducente di cui al punto 3 non è necessaria quando l'interruzione del dosaggio del reagente è determinata dal sistema motore perché le condizioni operative del veicolo sono tali per cui i livelli delle emissioni non richiedono il dosaggio di reagente, sempreché il costruttore abbia comunicato chiaramente all'autorità di omologazione quando si applicano tali condizioni operative. Se il dosaggio del reagente non viene riportato ai valori corretti entro 50 km dall'attivazione del sistema di avvertimento, si applicano le prescrizioni relative al sistema di persuasione del conducente di cui al punto 8.
6. Monitoraggio delle emissioni di NOx
6.1. In alternativa al monitoraggio prescritto ai punti 4 e 5, i costruttori possono usare sensori dei gas di scarico per rilevare direttamente i livelli eccessivi di NOx nei gas di scarico.
6.2. Il costruttore deve dimostrare che l'uso dei sensori di cui al precedente punto 6.1 e di qualsiasi altro sensore nel veicolo determina l'attivazione del sistema di avvertimento del conducente di cui al precedente punto 3, la visualizzazione di un messaggio di avvertimento adeguato (ad esempio “Emissioni troppo elevate: controllare urea”, “Emissioni troppo elevate: controllare AdBlue”, “Emissioni troppo elevate: controllare reagente”) e l'attivazione del sistema di persuasione del conducente di cui al punto 8.3 quando si verificano le situazioni di cui ai punti 4.2, 5.4 o 5.5.
Ai fini del presente punto si presume che tali situazioni si verifichino quando viene superato il valore limite per l'OBD applicabile agli NOx indicato nelle tabelle di cui all'allegato XI, punto 2.3.
Le emissioni di NOx durante la prova per dimostrare la conformità a tali prescrizioni non devono superare di oltre il 20 % i valori limite per l'OBD.
7. Memorizzazione delle informazioni sui guasti
7.1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente punto, deve essere registrato un identificativo di parametro (Parameter Identifier - PID) non cancellabile da cui risultino il motivo dell'attivazione del sistema di persuasione e la distanza percorsa dal veicolo nel corso dell'attivazione di tale sistema. Il PID deve restare memorizzato nel veicolo per almeno 800 giorni o 30 000 km di percorrenza del veicolo. Deve essere possibile accedere al PID attraverso la porta seriale del connettore diagnostico normalizzato su richiesta di uno scanner generico conformemente alle disposizioni di cui all'allegato XI, appendice 1, punto 2.3. Le informazioni memorizzate nel PID devono riguardare il periodo di funzionamento cumulato del veicolo in cui si è verificato l'evento, con una precisione non inferiore a 300 giorni o 10 000 km.
7.2. Anche i malfunzionamenti del sistema di dosaggio del reagente dovuti a guasti tecnici (ad esempio guasti meccanici o elettrici) sono soggetti alle prescrizioni relative all'OBD di cui all'allegato XI.
8. Sistema di persuasione del conducente
8.1. Il veicolo deve essere dotato di un sistema di persuasione del conducente per fare in modo che il sistema di controllo delle emissioni sia sempre funzionante durante l'utilizzo del veicolo. Il sistema di persuasione deve essere progettato in modo che il veicolo non possa funzionare con il serbatoio del reagente vuoto.
8.2. Il sistema di persuasione deve attivarsi al più tardi quando il livello del reagente nel serbatoio raggiunge:
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a) |
un livello che dovrebbe essere sufficiente a far percorrere al veicolo una distanza pari all'autonomia media con un pieno di carburante, nel caso in cui il sistema di avvertimento si attivi almeno 2 400 km prima della previsione di esaurimento del reagente nel serbatoio; |
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b) |
un livello che dovrebbe essere sufficiente a far percorrere al veicolo il 75 % dell'autonomia media con un pieno di carburante, nel caso in cui il sistema di avvertimento si attivi al raggiungimento del livello di cui al punto 3.5, lettera a); oppure |
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c) |
il 5 % della capacità del serbatoio del reagente, nel caso in cui il sistema di avvertimento si attivi al raggiungimento del livello di cui al punto 3.5, lettera b); |
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d) |
il livello di cui alle lettere b) o c) del presente punto che viene raggiunto per primo, nel caso in cui il sistema di avvertimento si attivi prima del raggiungimento dei livelli di cui al punto 3.5, lettere a) e b), ma a meno di 2 400 km dall'esaurimento del reagente nel serbatoio. |
In caso di ricorso all'opzione di cui al punto 6.1, il sistema deve attivarsi qualora si verifichino le irregolarità di cui ai punti 4 o 5 oppure qualora siano raggiunti i livelli di NOx di cui al punto 6.2.
In caso di rilevamento dell'esaurimento del reagente nel serbatoio e delle irregolarità di cui ai punti 4, 5 o 6, si applicano le prescrizioni relative alla memorizzazione delle informazioni di cui al punto 7.
8.3. Spetta al costruttore selezionare il tipo di sistema di persuasione da installare. Le opzioni a disposizione a tale riguardo sono descritte ai punti 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 e 8.3.4.
8.3.1. Un sistema basato sul “mancato riavvio del motore dopo l'inizio del conto alla rovescia” prevede il conto alla rovescia dei riavvii o della distanza residua dopo l'attivazione del sistema di persuasione. Nel conto alla rovescia non rientrano le accensioni del motore comandate dal sistema di controllo del veicolo, come quelle del sistema start-stop.
8.3.1.1. Nel caso in cui il sistema di avvertimento si attivi almeno 2 400 km prima della previsione di esaurimento del reagente nel serbatoio oppure che si verifichino le irregolarità di cui ai punti 4 o 5 o che si rilevino i livelli di NOx di cui al punto 6.2, devono essere evitate le riaccensioni del motore immediatamente dopo che il veicolo ha percorso una distanza ritenuta sufficiente a garantire una percorrenza pari all'autonomia media del veicolo con un pieno di carburante dal momento dell'attivazione del sistema di persuasione.
8.3.1.2. Nel caso in cui il sistema di persuasione si attivi al livello di cui al punto 8.2, lettera b), devono essere evitate le riaccensioni del motore immediatamente dopo che il veicolo ha percorso una distanza ritenuta sufficiente a garantire una percorrenza pari al 75 % dell'autonomia media del veicolo con un pieno di carburante dal momento dell'attivazione del sistema di persuasione.
8.3.1.3. Nel caso in cui il sistema di persuasione si attivi al livello di cui al punto 8.2, lettera c), devono essere evitate le riaccensioni del motore immediatamente dopo che il veicolo ha percorso una distanza ritenuta sufficiente a garantire una percorrenza pari all'autonomia media del veicolo con il 5 % della capacità del serbatoio del reagente dal momento dell'attivazione del sistema di persuasione.
8.3.1.4. Inoltre, devono essere evitate le riaccensioni del motore immediatamente dopo l'esaurimento del reagente nel serbatoio, qualora tale situazione si verifichi prima di quelle di cui ai punti 8.3.1.1, 8.3.1.2 o 8.3.1.3.
8.3.2. Un sistema basato sul “mancato riavvio dopo il rifornimento di carburante” impedisce il riavvio del veicolo dopo il rifornimento di carburante, se il sistema di persuasione si è attivato.
8.3.3. Un sistema basato sul “blocco del rifornimento di carburante” impedisce il rifornimento di carburante bloccando il sistema di erogazione dopo l'attivazione del sistema di persuasione. Il sistema di blocco deve essere progettato in modo che non sia possibile manometterlo.
8.3.4. Un sistema basato sulla “limitazione delle prestazioni” limita la velocità del veicolo dopo l'attivazione del sistema di persuasione. La limitazione della velocità deve risultare evidente al conducente e determinare una riduzione significativa della velocità massima raggiungibile dal veicolo. Tale limitazione deve avere luogo gradualmente al riavvio del motore o successivamente allo stesso. Poco prima che venga impedito il riavvio del motore, la velocità del veicolo non deve superare i 50 km/h.
8.3.4.1. Nel caso in cui il sistema di avvertimento si attivi almeno 2 400 km prima della previsione di esaurimento del reagente nel serbatoio oppure che si verifichino le irregolarità di cui ai punti 4 o 5 o che si rilevino i livelli di NOx di cui al punto 6.2, devono essere evitate le riaccensioni del motore immediatamente dopo che il veicolo ha percorso una distanza ritenuta sufficiente a garantire una percorrenza pari all'autonomia media del veicolo con un pieno di carburante dal momento dell'attivazione del sistema di persuasione.
8.3.4.2. Nel caso in cui il sistema di persuasione si attivi al livello di cui al punto 8.2, lettera b), devono essere evitate le riaccensioni del motore immediatamente dopo che il veicolo ha percorso una distanza ritenuta sufficiente a garantire una percorrenza pari al 75 % dell'autonomia media del veicolo con un pieno di carburante dal momento dell'attivazione del sistema di persuasione.
8.3.4.3. Nel caso in cui il sistema di persuasione si attivi al livello di cui al punto 8.2, lettera c), devono essere evitate le riaccensioni del motore immediatamente dopo che il veicolo ha percorso una distanza prevista essere sufficiente per coprire l'autonomia media del veicolo con il 5 % della capacità del serbatoio del reagente a partire dal momento dell'attivazione del sistema di persuasione.
8.3.4.4. Inoltre, devono essere evitate le riaccensioni del motore immediatamente dopo l'esaurimento del reagente nel serbatoio, qualora tale situazione si verifichi prima di quelle specificate ai punti 8.3.4.1, 8.3.4.2 o 8.3.4.3.
8.4. Dopo che ha impedito il riavvio del motore, il sistema di persuasione del conducente deve essere disattivato soltanto se le irregolarità di cui ai punti 4, 5 o 6 sono state corrette o se la quantità di reagente aggiunta al serbatoio del veicolo soddisfa almeno uno dei seguenti criteri:
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a) |
è ritenuta sufficiente a garantire una percorrenza pari al 150 % dell'autonomia media del veicolo con un pieno di carburante; o |
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b) |
corrisponde ad almeno il 10 % della capacità del serbatoio del reagente. |
Dopo la riparazione di un guasto che abbia determinato l'attivazione del sistema OBD conformemente al punto 7.2, il sistema di persuasione può essere reinizializzato attraverso la porta seriale dell'OBD (ad esempio per mezzo di uno scanner generico) per consentire il riavvio del veicolo per scopi diagnostici. Il funzionamento del veicolo deve essere ripristinato per non più di 50 km onde verificare l'efficacia della riparazione. Se percorsa questa distanza l'anomalia persiste, il sistema di persuasione deve essere totalmente riattivato.
8.5. Il sistema di avvertimento del conducente di cui al punto 3 deve emettere un messaggio che indichi chiaramente:
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a) |
il numero di riavvii ancora disponibili e/o il chilometraggio ancora percorribile; e |
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b) |
le condizioni necessarie per il riavvio del veicolo. |
8.6. Il sistema di persuasione del conducente deve disattivarsi una volta che vengono meno le circostanze che sottendono alla sua attivazione. Il sistema di persuasione del conducente non deve disattivarsi automaticamente se non è stato eliminato il motivo che ha determinato la sua attivazione.
8.7. In concomitanza con l'omologazione, all'autorità di omologazione deve essere fornita una dettagliata descrizione scritta delle caratteristiche operative e di funzionamento del sistema di persuasione del conducente.
8.8. Con la domanda di omologazione a norma del presente regolamento, il costruttore fornire una dimostrazione del funzionamento del sistema di avvertimento e del sistema di persuasione del conducente.
9. Prescrizioni relative alle informazioni
9.1. Il costruttore deve fornire a tutti i proprietari di veicoli nuovi informazioni chiare in forma scritta sul sistema di controllo delle emissioni, in cui si indichi che il funzionamento non corretto del sistema di controllo delle emissioni comporta la segnalazione del problema al conducente per mezzo del sistema di avvertimento del conducente e la conseguente impossibilità di avviare il veicolo in seguito all'intervento del sistema di persuasione del conducente.
9.2. Nelle istruzioni devono essere riportate le prescrizioni relative all'impiego e alla manutenzione appropriati dei veicoli e, all'occorrenza, all'uso di reagenti consumabili.
9.3. Nelle istruzioni deve essere specificato se il rifornimento dei reagenti consumabili va effettuato dal conducente del veicolo tra i normali intervalli di manutenzione. Inoltre devono essere illustrate le modalità di immissione del reagente nel serbatoio apposito. Nelle informazioni deve essere altresì indicato il consumo previsto di reagente per il tipo specifico di veicolo e la frequenza prevista per i rifornimenti.
9.4. Nelle istruzioni deve essere precisato che affinché il veicolo possa risultare conforme al certificato di conformità per esso rilasciato è obbligatorio utilizzare un reagente prescritto con le specifiche corrette.
9.5. Nelle istruzioni deve essere specificato che l'uso di un veicolo che non consuma reagente può costituire un reato, se il reagente è necessario per la riduzione delle emissioni.
9.6. Nelle istruzioni devono inoltre essere illustrate le modalità di funzionamento del sistema di avvertimento e del sistema di persuasione del conducente, nonché le conseguenze in cui si incorre qualora si ignorino le segnalazioni del sistema di avvertimento e non si reintegri il reagente consumato.
10. Condizioni di funzionamento del sistema di post-trattamento dei gas di scarico
Il costruttore deve fare in modo che il sistema di controllo delle emissioni continui a svolgere la sua funzione di riduzione delle emissioni in tutte le condizioni ambientali, specialmente alle basse temperature ambiente, adottando anche misure per evitare il completo congelamento del reagente contenuto nel serbatoio di un veicolo parcheggiato per un periodo fino a 7 giorni a 258 K (-15 °C) con il serbatoio di reagente pieno al 50 %. Il costruttore deve inoltre fare sì che il reagente, qualora si congeli, torni allo stato liquido e sia disponibile per l'uso entro 20 minuti dall'avviamento del veicolo ad una temperatura di 258 K (-15 °C) misurata all'interno del serbatoio del reagente.
ALLEGATO IX
L'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151 è così modificato:
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1) |
prima della figura 1 sono inseriti i seguenti punti 3.1.16, 3.1.17 e 3.1.18: «3.1.16. “Tempo di risposta”: intervallo di tempo che intercorre tra la variazione del componente da misurare al punto di riferimento e una risposta del sistema equivalente al 90 % del valore finale rilevato (t90) nel contesto del quale la sonda di campionamento è definita come punto di riferimento, nell'ambito del quale la variazione del componente misurato è pari ad almeno il 60 % del fondo scala (FS) e avviene in meno di 0,1 secondi. Il tempo di risposta del sistema è dato dal tempo di ritardo fino al sistema più il tempo di salita del sistema stesso. 3.1.17. “Tempo di ritardo”: intervallo di tempo che intercorre tra la variazione del componente da misurare al punto di riferimento e una risposta del sistema equivalente al 10 % del valore finale rilevato (t10) nel contesto del quale la sonda di campionamento è definita come punto di riferimento. Per i componenti gassosi, si tratta del tempo di trasporto del componente misurato dalla sonda di campionamento fino al rivelatore. 3.1.18. “Tempo di salita”: intervallo di tempo che intercorre tra il 10 % e il 90 % della risposta del valore finale rilevato (t90 – t10).»; |
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2) |
il punto 3.2.21 è sostituito dal seguente: «3.2.21. “Modalità di coast-down del veicolo”: sistema di funzionamento che consente una determinazione precisa e ripetibile della resistenza all'avanzamento e un'impostazione precisa del dinamometro.»; |
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3) |
sono inseriti i seguenti punti da 3.2.28 a 3.2.35:
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4) |
il punto 3.3 è sostituito dal seguente:
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5) |
sono inseriti i seguenti punti: «3.3.21. “Veicolo bicarburante”: veicolo, munito di due sistemi distinti di stoccaggio del carburante, concepito per utilizzare principalmente un solo carburante per volta; tuttavia l'uso simultaneo di entrambi i carburanti è consentito per quantitativi e durate limitati. 3.3.22. “Veicolo bicarburante a gas”: veicolo bicarburante in cui i due carburanti sono benzina (modalità a benzina) e GPL, gas naturale/biometano o idrogeno.»; |
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6) |
il punto 3.5.9 è sostituito dal seguente: «3.5.9. “Modalità prevalente”: ai fini del presente allegato, modalità singola selezionabile dal conducente che è sempre selezionata quando il veicolo è acceso, indipendentemente dalla modalità selezionabile dal conducente attiva quando il veicolo era stato spento in precedenza e che non può essere ridefinita in un'altra modalità. Dopo l'accensione del veicolo, la modalità prevalente può essere commutata in un'altra modalità selezionabile dal conducente soltanto mediante un'azione intenzionale del conducente.»; |
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7) |
il punto 3.5.11 è sostituito dal seguente: «3.5.11. “Emissioni allo scarico”: emissioni di composti gassosi, solidi e liquidi dallo scarico.»; |
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8) |
il punto 3.7.1 è sostituito dal seguente: «3.7.1. “Potenza nominale del motore” (Prated): potenza massima netta del motore a scoppio o elettrico in kW conformemente alle prescrizioni dell'allegato XX.»; |
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9) |
il punto 3.8.1 è sostituito dal seguente: «3.8.1. “Sistema a rigenerazione periodica”: dispositivo di controllo delle emissioni allo scarico (ad esempio convertitore catalitico, filtro antiparticolato) che prevede un processo di rigenerazione periodica.»; |
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10) |
il punto 4.1 è così modificato:
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11) |
il punto 5.0 è sostituito dal seguente:
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12) |
al punto 5.1 è aggiunto il seguente comma: «Ciò vale per la sicurezza di tutti i tubi flessibili utilizzati nei sistemi di controllo delle emissioni e dei relativi raccordi e collegamenti.»; |
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13) |
il punto 5.1.1 è soppresso; |
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14) |
il punto 5.3.6 è sostituito dal seguente:
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15) |
il punto 5.5 è sostituito dal seguente: «5.5. Disposizioni concernenti la sicurezza del sistema elettronico Le disposizioni concernenti la sicurezza del sistema elettronico sono riportate nell'allegato I, punto 2.3.»; |
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16) |
i punti 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 e 5.5.4 sono soppressi; |
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17) |
il punto 5.6.1 è sostituito dal seguente:
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18) |
sono inseriti i seguenti punti 5.6.1.1, 5.6.1.2 e 5.6.1.3: 5.6.1.1. I veicoli possono far parte della medesima famiglia di interpolazione in uno dei seguenti casi, ivi compreso in occasione di combinazioni degli stessi:
5.6.1.2. Solo i veicoli che sono identici per quanto riguarda le seguenti caratteristiche del veicolo/del gruppo propulsore/della trasmissione possono fare parte della medesima famiglia di interpolazione:
5.6.1.3. Se viene usato un parametro alternativo come ad esempio un nmin_drive più elevato, come specificato al punto 2, lettera k), del suballegato 2, oppure ASM, come definito al punto 3.4 del suballegato 2, tale parametro deve essere il medesimo all'interno di una famiglia di interpolazione.»; |
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19) |
al punto 5.6.2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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20) |
al punto 5.6.3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
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21) |
al punto 5.6.3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
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22) |
il punto 5.7, dalla lettera d) fino alla fine, è sostituito dal seguente:
Se almeno una macchina elettrica è accoppiata nella posizione del cambio in folle e il veicolo non è dotato di una modalità coast-down (punto 4.2.1.8.5 del suballegato 4), per cui la macchina elettrica non ha influsso sulla resistenza all'avanzamento, si applicano i criteri di cui al punto 5.6.2, lettera a), e del punto 5.6.3 lettera a). Se sussiste una differenza, oltre alla massa del veicolo, alla resistenza al rotolamento e all'aerodinamica, che ha un influsso non trascurabile sulla resistenza all'avanzamento, il veicolo non deve essere considerato parte della famiglia salvo approvazione dell'autorità di omologazione.»; |
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23) |
il punto 5.8 è sostituito dal seguente: «5.8. Famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento La famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento può essere applicata ai veicoli progettati per una massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico ≥ 3 000 kg. La famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento può essere applicata anche ai veicoli presentati per l'omologazione in più fasi o per i veicoli costruiti in più fasi presentati per l'omologazione individuale del veicolo. In questi casi si applicano le disposizioni di cui all'allegato XII, punto 2. Solo i veicoli che sono identici per quanto riguarda le seguenti caratteristiche possono fare parte della stessa famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento:
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24) |
il punto 5.9 è sostituito dal seguente: «5.9. Famiglia di sistemi a rigenerazione periodica (Ki) Solo i veicoli che sono identici per quanto riguarda le seguenti caratteristiche possono fare parte della stessa famiglia di sistemi a rigenerazione periodica:
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25) |
i punti 5.9.1 e 5.9.2 sono soppressi; |
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26) |
il punto 6.1 è sostituito dal seguente: «6.1. Valori limite I valori limite di emissione devono essere quelli specificati nella tabella 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007.»; |
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27) |
il suballegato 1 è così modificato:
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28) |
il suballegato 2 è sostituito dal seguente: «Suballegato 2 Scelta della marcia e determinazione del punto di cambio per i veicoli dotati di cambio manuale 1. Approccio generale 1.1. Le procedure di cambio descritte nel presente suballegato si applicano ai veicoli dotati di cambio manuale. 1.2. Le marce e i punti di cambio prescritti si basano sull'equilibrio tra la potenza necessaria per superare la resistenza all'avanzamento e l'accelerazione e la potenza fornita dal motore in tutte le possibili marce nella specifica fase del ciclo. 1.3. Il calcolo per determinare le marce da usare deve essere basato sulle velocità del motore e sulle curve di potenza a pieno carico in funzione del regime. 1.4. Nel caso dei veicoli dotati di cambio con riduttore (dual range, high e low), per determinare le marce da usare si deve considerare soltanto il rapporto per la normale circolazione su strada. 1.5. Le prescrizioni per il funzionamento della frizione non devono essere applicate se la frizione funziona automaticamente, senza la necessità del suo innesto o disinnesto da parte del conducente. 1.6. Il presente suballegato non si applica ai veicoli sottoposti a prova in conformità al suballegato 8. 2. Calcoli preliminari e dati prescritti Sono prescritti i seguenti dati e devono essere effettuati calcoli per determinare le marce da utilizzare durante la guida del ciclo su un banco dinamometrico:
3. Calcoli della potenza prescritta, del regime, della potenza disponibile e della marcia selezionabile 3.1. Calcolo della potenza prescritta Per ciascun secondo j del tracciato del ciclo, la potenza necessaria per superare la resistenza all'avanzamento e accelerare deve essere calcolata con la seguente equazione:
dove:
3.2. Determinazione dei regimi Per ciascun vj < 1 km/h, si deve supporre che il veicolo sia fermo e il regime deve essere fissato a nidle. La leva del cambio deve essere posizionata in folle con la frizione innestata fino a 1 secondo prima dell'inizio di una accelerazione da fermo in cui deve essere selezionata la prima marcia con la frizione disinnestata. Per ciascun vj ≥ 1 km/h del tracciato del ciclo e ciascuna marcia i, da i = 1 a ngmax, il regime, ni,j, deve essere calcolato con la seguente equazione: ni,j = (n/v)i × vj Il calcolo deve essere effettuato con numeri in virgola mobile, senza arrotondamento dei risultati. 3.3. Marce selezionabili in base al regime Le seguenti marce possono essere selezionate per il tracciato della velocità a vj:
Se aj < 0 e ni,j ≤ nidle, ni,j deve essere fissato a nidle e la frizione deve essere disinnestata. Se aj ≥ 0 e ni,j < max(1,15 × nidle; regime min. del motore della curva Pwot(n)), ni,j deve essere impostato al valore massimo di 1,15 × nidle o (n/v)i x vj e la frizione deve essere impostata su “indefinito”. L'impostazione “indefinito” copre qualsiasi stato della frizione tra disinnestata e innestata, a seconda del motore e della concezione della trasmissione specifici. In questo caso il regime reale del motore potrebbe discostarsi da quello calcolato. 3.4. Calcolo della potenza disponibile La potenza disponibile per ciascuna marcia selezionabile i e ciascun valore della velocità del veicolo del tracciato del ciclo vi, deve essere calcolata con la seguente equazione: Pavailable_i,j = Pwot (ni,j) × (1 – (SM + ASM)) dove:
Laddove richiesto, il costruttore deve fornire i valori ASM (in percentuale di riduzione della potenza a pieno carico) unitamente alle serie di dati per Pwot(n) come mostrato nell'esempio di cui alla tabella A2/1. Tra punti di dati consecutivi occorre utilizzare l'interpolazione lineare. ASM è limitato al 50 %; L'applicazione di un ASM richiede l'approvazione dell'autorità di omologazione. Tabella A2/1
3.5. Determinazione delle marce selezionabili Le marce selezionabili devono essere determinate dalle seguenti condizioni:
La marcia iniziale da usare per ciascun secondo j del tracciato del ciclo è la marcia finale più alta possibile, imax. Per le partenze da fermo deve essere usata solo la prima marcia. La marcia finale più bassa possibile è imin. 4. Prescrizioni aggiuntive per le correzioni e/o le modifiche dell'uso delle marce La scelta della marcia iniziale deve essere verificata e modificata per evitare cambi di marcia troppo frequenti e assicurare la guidabilità e la praticità. Una fase di accelerazione è un periodo di tempo di più di 2 secondi con una velocità del veicolo ≥ 1 km/h e con un aumento monotonico della velocità del veicolo. Una fase di decelerazione è un periodo di tempo di più di 2 secondi con una velocità del veicolo ≥ 1 km/h e con una diminuzione monotonica della velocità del veicolo. Le correzioni e/o modifiche devono essere apportate secondo le seguenti prescrizioni:
5. I punti da 4, lettera a), a 4, lettera f), devono essere applicati in sequenza, coprendo il tracciato completo del ciclo in ciascun caso. Poiché le modifiche ai punti da 4, lettera a), a 4, lettera f), possono generare nuove sequenze di uso delle marce, queste nuove sequenze devono essere controllate tre volte e modificate se necessario. Per permettere di valutare la correttezza del calcolo, deve essere calcolata e indicata in tutti i verbali di prova pertinenti la marcia media per v ≥ 1 km/h, arrotondata a quattro punti decimali. |
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29) |
il suballegato 4 è così modificato:
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30) |
il suballegato 5 è così modificato:
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31) |
il suballegato 6 è sostituito dal seguente: «Suballegato 6 Procedure e condizioni per la prova di tipo 1 1. Descrizione delle prove 1.1. La prova di tipo 1 è usata per verificare le emissioni di composti gassosi, particolato, particelle, emissioni massiche di CO2, il consumo di carburante, il consumo di energia elettrica e l'autonomia elettrica durante il ciclo di prova WLTP applicabile. 1.1.1. Le prove devono essere eseguite secondo il metodo di cui al punto 2 del presente suballegato o al punto 3 del suballegato 8 per i veicoli esclusivamente elettrici, ibridi elettrici e a pile a combustibile a idrogeno compresso. I gas di scarico, il particolato e il numero di particelle devono essere campionati e analizzati seguendo i metodi prescritti. 1.2. Il numero di prove deve essere determinato conformemente al diagramma di flusso di cui alla figura A6/1. Il valore limite è il valore massimo consentito per i rispettivi criteri relativi alle emissioni di cui alla tabella 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007. 1.2.1. Il diagramma di flusso di cui alla figura A6/1 va applicato soltanto all'intero ciclo di prova WLTP applicabile e non alle singole fasi. 1.2.2. I risultati della prova sono i valori risultanti a seguito dell'applicazione della correzione dei fattori di deterioramento, dell'ATCT, del Ki, della correzione basata sulla variazione energetica del REESS e della correzione della velocità target. 1.2.3. Determinazione dei valori dell'intero ciclo 1.2.3.1. Se nel corso di una qualunque delle prove viene superato il limite delle emissioni di riferimento, il veicolo deve essere respinto. 1.2.3.2. In funzione del tipo di veicolo, il costruttore deve dichiarare come applicabili il valore dell'intero ciclo delle emissioni massiche di CO2, il consumo di energia elettrica, il consumo di carburante per i veicoli NOVC-FCHV e PER e AER conformemente alla tabella A6/1. 1.2.3.3. Il valore dichiarato del consumo di energia elettrica per i veicoli OVC-HEV in modalità charge-depleting non deve essere determinato conformemente alla figura A6/1. Deve essere fissato come valore di omologazione se il valore di CO2 dichiarato è accettato come valore di omologazione. In caso contrario, come valore di omologazione deve essere preso il valore misurato del consumo di energia elettrica.. 1.2.3.4. Se dopo la prima prova tutti i criteri di cui alla riga 1 della tabella applicabile A6/2 risultano rispettati, tutti i valori dichiarati dal costruttore devono essere accettati come valore di omologazione. Se uno qualsiasi di tali criteri non è rispettato, deve essere eseguita una seconda prova con lo stesso veicolo. 1.2.3.5. Dopo la seconda prova si calcola la media aritmetica dei risultati delle due prove. Se tale media rispetta tutti i criteri di cui alla riga 2 della tabella applicabile A6/2, tutti i valori dichiarati dal costruttore devono essere accettati come valore di omologazione. Se uno qualsiasi di tali criteri non è rispettato, deve essere eseguita una terza prova con lo stesso veicolo. 1.2.3.6. Dopo la terza prova si calcola la media aritmetica dei risultati di tutte e tre le prove. Per tutti i parametri che rispettano il criterio corrispondente di cui alla riga 3 della tabella applicabile A6/2, come valore di omologazione deve essere preso il valore dichiarato. Per qualsiasi parametro che non rispetta il criterio corrispondente di cui alla riga 3 della tabella applicabile A6/2, come valore di omologazione deve essere presa la media aritmetica dei risultati. 1.2.3.7. Qualora uno qualsiasi dei criteri di cui alla tabella applicabile A6/2 non risulti rispettato dopo la prima o la seconda prova, su richiesta del costruttore e previa approvazione dell'autorità di omologazione i valori possono essere nuovamente dichiarati come valori più elevati per le emissioni o il consumo oppure come valori inferiori per l'autonomia elettrica al fine di ridurre il numero di prove necessario per l'omologazione. 1.2.3.8. Determinazione del valore di accettazione dCO21, dCO22 e dCO23 1.2.3.8.1. Oltre alla prescrizione di cui al punto 1.2.3.8.2, in relazione ai criteri per il numero di prove di cui alla tabella A6/2 devono essere usati i seguenti valori per dCO21, dCO22 e dCO23:
1.2.3.8.2. Se la prova di tipo 1 in modalità charge-depleting per i veicoli OVC-HEV consiste in due o più cicli di prova WLTP applicabili e il valore di dCO2x è inferiore a 1,0, il valore di dCO2x deve essere sostituito da 1,0. 1.2.3.9. Qualora siano stato preso e confermato come valore di omologazione il risultato di una prova o la media dei risultati delle prove, tale risultato deve essere indicato come “valore dichiarato” per ulteriori calcoli. Tabella A6/1 Norme applicabili per i valori dichiarati dal costruttore (valori per tutto il ciclo) (1)
Figura A6/1 Diagramma per il numero di prove di tipo 1 Una qualsiasi delle emissioni di riferimento > limite Tutti i criteri della tabella A6/2, riga "prima prova", sono rispettati. Una qualsiasi delle emissioni di riferimento > limite Una qualsiasi delle emissioni di riferimento > limite Respinto Tutti i criteri della tabella A6/2, riga "seconda prova", sono rispettati. No No No No No Sì Sì Sì Sì Sì Media o valore dichiarato dei tre accettati, a seconda del risultato della valutazione di ciascun valore Tutti i valori e le emissioni dichiarati accettati Terza prova Seconda prova Prima prova Tabella A6/2 Criteri per il numero di prove Per la prova di tipo 1 in modalità charge-sustaining per i veicoli ICE, NOVC-HEV e OVC-HEV.
Per i veicoli OVC-HEV, prova di tipo 1 in modalità charge-depleting.
Per i veicoli PEV
Per i veicoli NOVC-FCHV
1.2.4. Determinazione del valori specifici per fase 1.2.4.1. Valore specifico per fase per il CO2 1.2.4.1.1. Una volta che il valore dichiarato delle emissioni massiche di CO2 per l'intero ciclo sia stato accettato, la media aritmetica dei valori fase per fase dei risultati delle prove in g/km deve essere moltiplicata per il fattore di aggiustamento CO2_AF per compensare la differenza tra il valore dichiarato e i risultati delle prove. Tale valore corretto è il valore di omologazione per il CO2.
dove:
dove:
1.2.4.1.2. Qualora il valore dichiarato delle emissioni massiche di CO2 per l'intero ciclo non sia accettato, il valore di omologazione specifico per fase relativo alle emissioni massiche di CO2 deve essere calcolato prendendo la media aritmetica di tutti i risultati delle prove per la rispettiva fase. 1.2.4.2. Valori specifici per fase per il consumo di carburante Il valore del consumo del carburante deve essere calcolato per le emissioni massiche di CO2 specifiche per fase usando le equazioni di cui al punto 1.2.4.1 del presente suballegato e la media aritmetica delle emissioni. 1.2.4.3. Valore del consumo di energia elettrica specifico per fase, PER e AER Il consumo di energia elettrica specifico per fase e le autonomie elettriche specifiche per fase si calcolano prendendo la media aritmetica dei valori specifici per fase del risultato o dei risultati delle prove, senza fattore di aggiustamento. 2. Condizioni per la prova di tipo 1 2.1. Sintesi 2.1.1. La prova di tipo 1 deve consistere in sequenze prestabilite di preparazione al dinamometro, rifornimento di carburante, stabilizzazione termica e condizioni di funzionamento. 2.1.2. La prova di tipo 1 deve consistere nel funzionamento del veicolo su banco dinamometrico sul ciclo WLTC applicabile per la famiglia di interpolazione. Una parte proporzionale delle emissioni di gas di scarico diluite deve essere raccolta con continuità per essere analizzata successivamente per mezzo di un dispositivo di campionamento a volume costante. 2.1.3. Devono essere misurate le concentrazioni di fondo per tutti i composti per i quali sono effettuate misurazioni delle emissioni massiche diluite. Per le prove delle emissioni dei gas di scarico, ciò implica il campionamento e l'analisi dell'aria di diluizione. 2.1.3.1. Misurazione del particolato di fondo 2.1.3.1.1. Qualora il costruttore richieda di sottrarre dalle misurazioni delle emissioni il particolato di fondo prelevato dall'aria di diluizione o dalla galleria di diluizione, tali livelli di fondo devono essere determinati secondo le procedure di cui ai punti da 2.1.3.1.1.1 a 2.1.3.1.1.3 del presente suballegato. 2.1.3.1.1.1. La correzione massima ammissibile del livello di fondo del particolato deve essere una massa sul filtro equivalente a 1 mg/km alla portata di prova. 2.1.3.1.1.2. Nel caso in cui il particolato di fondo ecceda tale livello, deve essere sottratta la cifra di riferimento di 1 mg/km. 2.1.3.1.1.3. Qualora risulti un valore negativo dalla sottrazione del contributo del particolato di fondo, il livello di fondo deve essere considerato pari a zero. 2.1.3.1.2. Il livello di fondo del particolato dell'aria di diluizione deve essere determinato facendo passare l'aria di diluizione filtrata attraverso il filtro antiparticolato di fondo. L'aria deve provenire da un punto immediatamente a valle dei filtri dell'aria di diluizione. I livelli di fondo in μg/m3 devono essere determinati come media aritmetica mobile di almeno 14 misurazioni, con almeno 1 misurazione per settimana. 2.1.3.1.3. I livelli di fondo del particolato della galleria di diluizione devono essere determinati facendo passare l'aria di diluizione filtrata attraverso il filtro antiparticolato di fondo. L'aria deve provenire dallo stesso punto del campione di particolato. Qualora per la prova venga utilizzata la diluizione secondaria, il sistema di diluizione secondaria deve essere attivo ai fini della misurazione dei livelli di fondo. Una misurazione può essere effettuata il giorno della prova, prima o dopo la prova stessa. 2.1.3.2. Determinazione del numero di particelle di fondo 2.1.3.2.1. Qualora il costruttore richieda una correzione delle misurazioni del fondo, i livelli di fondo devono essere determinati come segue:
2.1.3.2.2. Il livello del numero di particelle di fondo dell'aria di diluizione deve essere determinato mediante campionamento dell'aria di diluizione filtrata. L'aria deve provenire da un punto immediatamente a valle dei filtri dell'aria di diluizione nel sistema di misurazione del PN. I livelli di fondo delle particelle per cm3 devono essere determinati come media aritmetica mobile di almeno 14 misurazioni, con almeno 1 misurazione per settimana. 2.1.3.2.3. Il livello del numero di particelle di fondo della galleria di diluizione deve essere determinato mediante campionamento dell'aria di diluizione filtrata. L'aria deve provenire dallo stesso punto del campione di PN. Qualora per la prova venga utilizzata la diluizione secondaria, il sistema di diluizione secondaria deve essere attivo ai fini della misurazione dei livelli di fondo. Una misurazione può essere effettuata il giorno della prova, prima o dopo la prova stessa, usando il PCRF effettivo e la portata del CVS utilizzati nella prova. 2.2. Apparecchiatura generale della camera di prova 2.2.1. Parametri da misurare 2.2.1.1. Le seguenti temperature devono essere misurate con una tolleranza di ± 1,5 °C:
2.2.1.2. La pressione atmosferica deve essere misurabile con una precisione di ± 0,1 kPa. 2.2.1.3. L'umidità specifica H deve essere misurabile con una precisione di ± 1 g H2O/kg di aria secca. 2.2.2. Camera di prova e area di stabilizzazione termica 2.2.2.1. Camera di prova 2.2.2.1.1. Il valore impostato (set point) della temperatura della camera di prova deve essere di di 23 °C, con una tolleranza rispetto al valore effettivo di ± 5 °C. La temperatura e l'umidità dell'aria devono essere misurate all'uscita della ventola di raffreddamento della camera di prova a una frequenza minima di 0,1 Hz. Per la temperatura all'inizio della prova cfr. punto 2.8.1 del presente suballegato. 2.2.2.1.2. L'umidità specifica H dell'aria nella camera di prova o dell'aria di aspirazione del motore deve essere tale per cui: 5,5 ≤ H ≤ 12,2 (g H2O/kg aria secca) 2.2.2.1.3. L'umidità deve essere misurata di continuo a una frequenza minima di 0,1 Hz. 2.2.2.2. Area di stabilizzazione termica Il valore impostato (set point) della temperatura dell'area di stabilizzazione termica deve essere di 23 °C, con una tolleranza del valore effettivo di ± 3 °C su una media aritmetica mobile di 5 minuti, senza una deviazione sistematica dal set point. La temperatura deve essere misurata di continuo a una frequenza minima di 0,033 Hz (ogni 30 s). 2.3. Veicolo di prova 2.3.1. Aspetti generali Il veicolo di prova con tutti i suoi componenti deve essere conforme alla serie di produzione o, se il veicolo è diverso dalla serie di produzione, è necessario allegare una descrizione dettagliata a tutti i verbali di prova pertinenti. Al momento di selezionare il veicolo di prova, il costruttore e l'autorità di omologazione devono decidere insieme quale modello di veicolo sia rappresentativo della famiglia di interpolazione. Per la misurazione delle emissioni si deve applicare la resistenza all'avanzamento determinata con il veicolo di prova H. Nel caso di una famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento, per la misurazione delle emissioni si deve applicare la resistenza all'avanzamento calcolata per il veicolo HM in conformità al punto 5.1 del suballegato 4. Nel caso in cui, su richiesta del costruttore, sia usato il metodo dell'interpolazione (cfr. punto 3.2.3.2 del suballegato 7), si deve effettuare un'ulteriore misurazione delle emissioni tenendo conto della resistenza all'avanzamento determinata con il veicolo di prova L. Le prove sui veicoli H e L dovrebbero essere eseguite con lo stesso veicolo di prova e utilizzando il rapporto N/V più breve (con una tolleranza pari a ± 1,5 %) nella famiglia di interpolazione. Nel caso di una famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento, si deve effettuare una misurazione delle emissioni aggiuntiva usando la resistenza all'avanzamento calcolata per il veicolo LM in conformità al punto 5.1 del suballegato 4. I coefficienti di resistenza all'avanzamento e la massa di prova del veicolo di prova L e H possono essere desunti da famiglie diverse di resistenza all'avanzamento, a condizione che la differenza tra tali famiglie risulti dall'applicazione del punto 6.8 del suballegato 4 e le prescrizioni di cui al punto 2.3.2 del presente suballegato siano comunque soddisfatte. 2.3.2. Intervallo di interpolazione del CO2 2.3.2.1. Il metodo di interpolazione deve essere utilizzato esclusivamente se:
Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, le prove possono essere dichiarate nulle e ripetute in accordo con l'autorità di omologazione. 2.3.2.2. Il delta massimo del CO2 consentito nel corso del ciclo applicabile risultante dalla fase 9 della tabella A7/1 del suballegato 7 tra i veicoli di prova L e H è pari al 20 % più 5 g/km delle emissioni di CO2 dal veicolo H, ma deve essere compreso tra 15 g/km e 30 g/km. Tale restrizione non è valida per l'applicazione di una famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento. 2.3.2.3. Su richiesta del costruttore e previa approvazione dell'autorità di omologazione, si può estrapolare la linea di interpolazione fino a un massimo di 3 g/km al di sopra delle emissioni di CO2 del veicolo H e/o al disotto delle emissioni di CO2 del veicolo L. Tale estensione è valida solo all'interno dei limiti assoluti dell'intervallo di interpolazione specificato al punto 2.3.2.2. L'estrapolazione non è consentita per l'applicazione di una famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento. Quando due o più famiglie di interpolazione sono identiche per quanto concerne le prescrizioni di cui al punto 5.6 del presente allegato, ma si differenziano in ragione del fatto che il loro intervallo complessivo di valori CO2 sarebbe superiore al delta massimo specificato al punto 2.3.2.2, tutti i singoli veicoli aventi specifiche identiche (ad esempio marca, modello, dispositivi opzionali) appartengono a una sola delle famiglie di interpolazione. 2.3.3. Rodaggio Il veicolo deve essere in buone condizioni tecniche. Esso deve inoltre essere stato sottoposto a rodaggio e aver percorso fra i 3 000 e i 15 000 km prima della prova. Il motore, la trasmissione e il veicolo devono essere rodati secondo le raccomandazioni del costruttore. 2.4. Regolazioni 2.4.1. Le regolazioni e la verifica del dinamometro devono essere effettuate in conformità al suballegato 4. 2.4.2. Funzionamento del dinamometro 2.4.2.1. Quando il dinamometro è in funzione i dispositivi ausiliari devono essere spenti, a meno che il loro funzionamento non sia prescritto per legge. 2.4.2.2. La modalità di funzionamento del dinamometro del veicolo, se presente, deve essere attivata avvalendosi delle istruzioni del costruttore (ad esempio usando i pulsanti del volante in una determinata sequenza, utilizzando il dispositivo di prova del costruttore per le officine, rimuovendo un fusibile). Il costruttore deve fornire all'autorità di omologazione un elenco dei dispositivi disattivati e il motivo della disattivazione. La modalità di funzionamento del dinamometro deve essere approvata dall'autorità di omologazione e l'uso di una modalità di funzionamento del dinamometro deve essere indicato in tutti i verbali di prova pertinenti. 2.4.2.3. La modalità di funzionamento del dinamometro del veicolo non deve attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di una qualsiasi parte che influisca sulle emissioni e sul consumo di carburante nelle condizioni di prova. Qualsiasi dispositivo che influisca sul funzionamento su un banco dinamometrico deve essere regolato in modo da garantire un corretto funzionamento. 2.4.2.4. Assegnazione del tipo di dinamometro al veicolo sottoposto a prova 2.4.2.4.1. Se il veicolo di prova dispone di due assi motori e in condizioni WLTP funziona parzialmente o permanentemente con due assi motori o che recuperano energia durante il ciclo applicabile, il veicolo deve essere sottoposto a prova su un dinamometro in modalità a quattro ruote motrici che soddisfi le prescrizioni di cui ai punti 2.2 e 2.3 del suballegato 5. 2.4.2.4.2. Se è sottoposto a prova con un solo asse motore, il veicolo di prova deve essere provato su un dinamometro in modalità a due ruote motrici che soddisfi le prescrizioni di cui al punto 2.2 del suballegato 5. Su richiesta del costruttore e previa approvazione dell'autorità di omologazione, il veicolo con un asse motore può essere sottoposto a prova su un dinamometro in modalità a quattro ruote motrici. 2.4.2.4.3. Se il veicolo di prova funziona con due assi motori che operano secondo modalità dedicate selezionabili dal conducente non destinate al normale funzionamento quotidiano ma soltanto per fini speciali limitati, quali la “modalità montagna” o la “modalità manutenzione”, oppure nei casi in cui la modalità a due assi motori è attivata soltanto in situazioni di fuoristrada, il veicolo deve essere sottoposto a prova su un dinamometro in modalità a due ruote motrici che soddisfi le prescrizioni di cui al punto 2.2 del suballegato 5. 2.4.2.4.4. Se il veicolo di prova viene provato su un dinamometro per quattro ruote motrici in modalità a due ruote motrici, le ruote sull'asse non motore possono ruotare durante la prova, a condizione che la modalità di funzionamento del dinamometro del veicolo e la modalità di coast-down del veicolo supportino tale modalità di funzionamento. Figura A6/1a Possibili configurazioni di prova su dinamometri per due e quattro ruote motrici
2.4.2.5. Dimostrazione di equivalenza tra un dinamometro in modalità a due ruote motrici e un dinamometro in modalità a quattro ruote motrici 2.4.2.5.1. Su richiesta del costruttore e previa approvazione dell'autorità di omologazione, il veicolo che deve essere sottoposto a prova su un dinamometro in modalità a quattro ruote motrici può essere in alternativa sottoposto a prova su un dinamometro in modalità a due ruote motrici, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
2.4.2.5.2. Questa dimostrazione di equivalenza si applica a tutti i veicoli della stessa famiglia di resistenza all'avanzamento. Su richiesta del costruttore e previo consenso dell'autorità di omologazione, questa dimostrazione di equivalenza può essere estesa ad altre famiglie di resistenza all'avanzamento veicoli qualora sussista evidenza del fatto che un veicolo della famiglia peggiore di resistenza all'avanzamento è stato selezionato come veicolo di prova. 2.4.2.6. Le informazioni relative al fatto che il veicolo sia stato sottoposto a prova su un dinamometro per due o per quattro ruote motrici e che sia stato sottoposto a prova su un dinamometro in modalità a due o quattro ruote motrici devono essere incluse in tutti i verbali di prova pertinenti. Nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a prova su un dinamometro per quattro ruote motrici, con tale dinamometro in modalità a due ruote motrici, tale informazione deve specificare altresì se le ruote sull'asse non motore ruotavano o no. 2.4.3. Il sistema di scarico del veicolo non deve presentare perdite che possano ridurre la quantità dei gas raccolti. 2.4.4. Le regolazioni del gruppo propulsore e dei comandi del veicolo devono essere quelle previste dal costruttore per la produzione di serie. 2.4.5. Gli pneumatici devono essere di un tipo specificato come componente originale dal costruttore del veicolo. La pressione degli pneumatici può essere aumentata a un massimo del 50 % in più della pressione specificata al punto 4.2.2.3 del suballegato 4. La stessa pressione deve essere usata per la regolazione del dinamometro e per tutte le prove successive. La pressione degli pneumatici deve essere indicata in tutti i pertinenti verbali di prova. 2.4.6. Carburante di riferimento Per la prova deve essere utilizzato il carburante di riferimento appropriato, specificato nell'allegato IX. 2.4.7. Preparazione del veicolo di prova 2.4.7.1. Nel corso della prova il veicolo deve essere in posizione approssimativamente orizzontale per evitare una distribuzione anormale del carburante. 2.4.7.2. Se necessario il costruttore deve fornire i dispositivi e gli adattatori supplementari prescritti per procedere ad uno svuotamento fino al punto più basso possibile dei serbatoi di carburante installati sul veicolo e alla raccolta dei campioni di gas di scarico. 2.4.7.3. Per il campionamento della massa di particolato (PM) durante una prova nell'ambito della quale l'apparecchiatura di rigenerazione si trovi in una condizione di carico stabilizzata (ovvero, il veicolo non sia sottoposto a rigenerazione), è consigliabile che il veicolo abbia completato > 1/3 del chilometraggio fra le rigenerazioni programmate o che il filtro sia stato sottoposto ad un'operazione equivalente. 2.5. Cicli di prova preliminari Su richiesta del costruttore, possono essere effettuati cicli di prova preliminari per seguire il tracciato della velocità entro i limiti prescritti. 2.6. Precondizionamento del veicolo di prova 2.6.1. Preparazione del veicolo 2.6.1.1. Riempimento del serbatoio del carburante Il serbatoio o i serbatoi del carburante devono essere riempiti con il carburante specifico utilizzato per la prova. Qualora il carburante contenuto nel serbatoio o nei serbatoi non sia conforme alle specifiche del punto 2.4.6 del presente suballegato, il serbatoio o i serbatoi vanno svuotati prima di essere nuovamente riempiti di carburante. Il sistema di controllo delle emissioni per evaporazione non può essere né spurgato né caricato in modo anomalo. 2.6.1.2. Ricarica dei REESS Prima del ciclo di prova di precondizionamento, i REESS devono essere ricaricati completamente. Su richiesta del costruttore è possibile omettere la carica prima del precondizionamento. I REESS non devono essere ricaricati di nuovo prima della prova ufficiale. 2.6.1.3. Pressioni degli pneumatici La pressione degli pneumatici delle ruote motrici deve essere pari a quella indicata al punto 2.4.5 del presente suballegato. 2.6.1.4. Veicoli a carburante gassoso Tra le prove con il primo carburante di riferimento gassoso e quelle con il secondo carburante di riferimento gassoso, nel caso dei veicoli con motore ad accensione comandata funzionanti a GPL o a GN/biometano, o attrezzati in modo da poter essere alimentati sia a benzina che a GPL o a GN/biometano, il veicolo deve essere nuovamente precondizionato prima della prova con il secondo carburante di riferimento. Tra le prove con il primo carburante di riferimento gassoso e quelle con il secondo carburante di riferimento gassoso, nel caso dei veicoli con motore ad accensione comandata funzionanti a GPL o a GN/biometano, o attrezzati in modo da poter essere alimentati sia a benzina che a GPL o a GN/biometano, il veicolo deve essere nuovamente precondizionato prima della prova con il secondo carburante di riferimento. 2.6.2. Camera di prova 2.6.2.1. Temperatura Durante il precondizionamento la temperatura della camera di prova deve essere pari a quella definita per la prova di tipo 1 (punto 2.2.2.1.1 del presente suballegato). 2.6.2.2. Misurazione del livello di fondo In un laboratorio di prova che sia a rischio di contaminazione di una prova su un veicolo a bassa emissione di particolato a causa dei residui di una prova precedente su un veicolo a elevata emissione di particolato, a fini di precondizionamento dell'apparecchiatura di campionamento è consigliabile effettuare un ciclo di guida alla velocità costante di 120 km/h della durata di 20 minuti con un veicolo a bassa emissione di particolato. A fini di precondizionamento dell'apparecchiatura di campionamento, se prescritto, è consentito far funzionare il veicolo più a lungo o a velocità superiore. Le misurazioni del livello di fondo della galleria di diluizione, se del caso, devono essere svolte dopo il precondizionamento della galleria e prima di sottoporre i veicoli a qualsiasi altra prova. 2.6.3. Procedura 2.6.3.1. Il veicolo di prova deve essere guidato o spinto su un dinamometro e sottoposto ai cicli WLTC applicabili. Il veicolo non deve necessariamente essere freddo e può essere usato per regolare il carico dinamometrico. 2.6.3.2. Il carico dinamometrico deve essere regolato in conformità ai punti 7 e 8 del suballegato 4. Nel caso in cui per la prova sia utilizzato un dinamometro in modalità a due ruote motrici, l'impostazione della resistenza all'avanzamento deve essere effettuata su un dinamometro in modalità a due ruote motrici, mentre nel caso in cui per la prova venga utilizzato un banco dinamometrico in modalità a quattro ruote motrici, l'impostazione della resistenza all'avanzamento deve essere effettuata su un dinamometro in modalità a quattro ruote motrici. 2.6.4. Funzionamento del veicolo 2.6.4.1. La procedura di avviamento del gruppo propulsore deve essere avviata mediante i dispositivi appositamente previsti secondo le istruzioni del costruttore. Salvo diversamente specificato, durante la prova non è permesso un cambiamento di modalità di funzionamento non comandato dal veicolo. 2.6.4.1.1. Se la procedura di avviamento del gruppo propulsore non riesce, ad esempio perché il motore non si avvia come previsto o il veicolo presenta un problema di avviamento, la prova è nulla ed è necessario ripetere le prove di precondizionamento ed effettuare una nuova prova. 2.6.4.1.2. Nei casi in cui è previsto l'uso di GPL o GN/biometano quale carburante, il motore può essere avviato a benzina e commutato automaticamente a GPL o GN/biometano dopo un periodo di tempo predeterminato, non modificabile dal conducente. Tale periodo non può superare 60 secondi. È inoltre consentito utilizzare solo benzina o simultaneamente al gas quando il veicolo funziona in modalità a gas, a condizione che il consumo di energia del gas sia superiore all'80 % della quantità totale di energia consumata durante la prova di tipo 1. Tale percentuale è calcolata secondo il metodo di cui all'appendice 3 del presente suballegato. 2.6.4.2. Il ciclo di prova comincia all'inizio della procedura di avviamento del gruppo propulsore. 2.6.4.3. Per il precondizionamento deve essere eseguito il ciclo WLTC applicabile. Su richiesta del costruttore o dell'autorità di omologazione, possono essere eseguiti cicli WLTC aggiuntivi al fine di portare il veicolo e i relativi sistemi di controllo in una condizione stabilizzata. L'estensione di questo ulteriore precondizionamento deve essere riportata in tutti i pertinenti verbali di prova. 2.6.4.4. Accelerazioni Il veicolo deve essere fatto funzionare con il movimento appropriato del comando dell'acceleratore necessario per seguire con accuratezza il tracciato della velocità. Il veicolo deve essere fatto funzionare in modo fluido, con velocità e procedure di cambio marcia rappresentative. Per i veicoli dotati di cambio manuale, il comando dell'acceleratore deve essere rilasciato durante ogni cambio di marcia e quest'ultimo deve essere eseguito nel minor tempo possibile. Se il veicolo non riesce a seguire il tracciato della velocità, deve essere fatto funzionare alla potenza massima disponibile finché la sua velocità non raggiunge di nuovo la rispettiva velocità target. 2.6.4.5. Decelerazione Durante le decelerazioni del ciclo, il conducente deve disattivare il comando dell'acceleratore ma non deve disinnestare manualmente la frizione fino al punto specificato al punto 4, lettere d), e) o f), del suballegato 2. Se il veicolo decelera più rapidamente di quanto prescritto dal tracciato della velocità, il comando dell'acceleratore deve essere messo in funzione in modo che il veicolo segua con accuratezza il tracciato della velocità. Se il veicolo decelera troppo lentamente per seguire la decelerazione prevista, i freni devono essere messi in funzione in modo che il veicolo segua con accuratezza il tracciato della velocità. 2.6.4.6. Applicazione del freno Durante le fasi in cui il veicolo è fermo o col motore al minimo, i freni devono essere attivati con forza adeguata a impedire la rotazione delle ruote motrici. 2.6.5. Uso del cambio 2.6.5.1. Cambi manuali 2.6.5.1.1. Devono essere seguite le prescrizioni relative al cambio di marcia di cui al suballegato 2. I veicoli sottoposti a prova conformemente al suballegato 8 devono essere condotti in conformità al punto 1.5 di tale suballegato. 2.6.5.1.2. Il cambio di marcia deve cominciare e finire a ± 1,0 secondo dal punto di cambio prescritto per la marcia. 2.6.5.1.3. La frizione deve essere premuta a fondo a ± 1,0 secondo dal punto prescritto di azionamento. 2.6.5.2. Cambi automatici 2.6.5.2.1. Dopo che è stato messo nella posizione iniziale, il selettore non deve più essere azionato durante l'intera prova. L'operazione deve essere eseguita 1 secondo prima dell'inizio della prima accelerazione. 2.6.5.2.2. I veicoli dotati di cambio automatico con una modalità manuale non devono essere sottoposti a prova in modalità manuale. 2.6.6. Modalità selezionabili dal conducente 2.6.6.1. I veicoli dotati di una modalità prevalente devono essere sottoposti a prova in tale modalità. In alternativa e su richiesta del costruttore, il veicolo può essere sottoposto a prova con la modalità selezionabile dal conducente nella posizione peggiore in termini di emissioni di CO2. 2.6.6.2. Il costruttore deve fornire all'autorità di omologazione elementi di prova atti a dimostrare l'esistenza di una modalità selezionabile dal conducente che rispetta le prescrizioni di cui al punto 3.5.9 del presente allegato. Previo accordo dell'autorità di omologazione, la modalità prevalente può essere utilizzata come modalità unica selezionabile dal conducente per il sistema o dispositivo pertinente per determinare le emissioni di riferimento, le emissioni di CO2 e il consumo di carburante. 2.6.6.3. Se il veicolo non possiede una modalità prevalente o se la modalità prevalente prescritta non è approvata come tale dall'autorità di omologazione, il veicolo deve essere sottoposto a prova nelle modalità selezionabili dal conducente migliore e peggiore in termini di emissioni di riferimento, emissioni di CO2 e consumo di carburante. Le modalità migliore e peggiore devono essere individuate in base agli elementi di prova presentati in merito alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante in tutte le modalità. Le emissioni di CO2 e il consumo di carburante devono risultare dalla media aritmetica dei risultati delle prove in entrambe le modalità. I risultati delle prove per entrambe le modalità devono essere registrati. Su richiesta del costruttore, il veicolo può essere alternativamente sottoposto a prova con la modalità selezionabile dal conducente nella posizione peggiore in termini di emissioni di CO2. 2.6.6.4. In base alle prove tecniche presentate dal costruttore e previo accordo dell'autorità di omologazione, non devono essere prese in considerazione le modalità selezionabili dal conducente specifiche per scopi molto limitati (ad esempio modalità di manutenzione, modalità di marcia lenta). Tutte le restanti modalità selezionabili dal conducente utilizzate per il moto in avanti devono essere prese in considerazione e i limiti delle emissioni di riferimento devono essere soddisfatti in tutte queste modalità. 2.6.6.5. I punti da 2.6.6.1 a 2.6.6.4 del presente suballegato si applicano a tutti i sistemi di veicoli con modalità selezionabili dal conducente, ivi compresi quelli non esclusivamente specifici della trasmissione. 2.6.7. Annullamento della prova di tipo 1 e completamento del ciclo Se il motore si spegne in modo inaspettato, la prova di precondizionamento o di tipo 1 deve essere dichiarata nulla. Al completamento del ciclo il motore deve essere spento. Il veicolo non deve essere riavviato fino all'inizio della prova per la quale è stato precondizionato. 2.6.8. Dati richiesti, controllo della qualità 2.6.8.1. Misurazione della velocità Nel corso del precondizionamento, la velocità deve essere misurata in rapporto al tempo effettivo o rilevata per mezzo del sistema di acquisizione dei dati a una frequenza non inferiore a 1 Hz, in modo che sia possibile valutare la velocità di marcia effettiva. 2.6.8.2. Distanza percorsa La distanza effettivamente percorsa dal veicolo deve essere indicata in tutte le schede di prova pertinenti per ogni fase WLTC. 2.6.8.3. Tolleranze per il tracciato della velocità Per i veicoli che non raggiungono i valori di accelerazione e di velocità massima prescritti per il ciclo WLTC applicabile, il comando dell'acceleratore deve essere azionato a fondo fino a che venga nuovamente raggiunto il tracciato della velocità prescritto. Eventuali violazioni dei parametri del tracciato di velocità in queste circostanze non costituiscono motivo di annullamento della prova. Eventuali deviazioni dal ciclo di guida devono essere indicate in tutti i verbali di prova pertinenti. 2.6.8.3.1. Devono essere consentite le seguenti tolleranze fra la velocità effettiva del veicolo e la velocità prescritta dei cicli di prova applicabili. Le tolleranze non devono essere mostrate al conducente:
Cfr. figura A6/2. Sono consentite tolleranze sulla velocità superiori a quelle prescritte, a condizione che la durata degli scarti constatati non superi mai 1 secondo per volta. Per ogni ciclo di prova non devono risultare più di dieci deviazioni di questo tipo. 2.6.8.3.2. Gli indici del tracciato IWR e RMSSE devono essere calcolati conformemente alle prescrizioni del punto 7 del suballegato 7. Se IWR o RMSSE sono al di fuori del rispettivo intervallo di validità, la prova di guida deve essere considerata nulla. Figura A6/2 Tolleranze per il tracciato della velocità
2.7. Stabilizzazione termica 2.7.1. Dopo il precondizionamento e prima della prova, il veicolo di prova deve essere tenuto in un'area le cui condizioni ambientali sono specificate al punto 2.2.2.2 del presente suballegato. 2.7.2. Il veicolo deve essere sottoposto a stabilizzazione termica per un minimo di 6 ore e un massimo di 36 ore con il vano motore aperto o chiuso. Se non escluso da disposizioni specifiche per un determinato veicolo, il raffreddamento può essere ottenuto mediante un raffreddamento forzato fino al raggiungimento della temperatura prevista. Qualora il raffreddamento sia accelerato mediante ventole, tali ventole devono essere collocate in modo da ottenere il massimo raffreddamento possibile del sistema di trazione, del motore e del sistema di post-trattamento dei gas di scarico in modo omogeneo. 2.8. Prova relativa alle emissioni e al consumo di carburante (prova di tipo 1) 2.8.1. La temperatura della camera di prova all'inizio della prova deve essere pari a 23 °C ± 3 °C. La temperatura dell'olio del motore e del liquido di raffreddamento, se del caso, deve essere pari al valore impostato (set point) di 23 °C ± 2 °C. 2.8.2. Il veicolo di prova deve essere posto su un dinamometro. 2.8.2.1. Le ruote motrici del veicolo devono essere collocate sul dinamometro senza avviare il motore. 2.8.2.2. La pressione degli pneumatici delle ruote motrici deve essere pari a quella indicata al punto 2.4.5 del presente suballegato. 2.8.2.3. Il vano motore deve essere chiuso. 2.8.2.4. Un tubo di raccordo per i gas di scarico deve essere connesso al tubo o ai tubi di scappamento del veicolo immediatamente prima di avviare il motore. 2.8.3. Avviamento del gruppo propulsore e guida 2.8.3.1. La procedura di avviamento del gruppo propulsore deve essere avviata mediante i dispositivi appositamente previsti secondo le istruzioni del costruttore. 2.8.3.2. Il veicolo deve essere condotto secondo le prescrizioni di cui ai punti da 2.6.4 a 2.6.7 del presente suballegato durante tutto il ciclo WLTC applicabile descritto al suballegato 1. 2.8.4. I dati RCB devono essere misurati per ogni fase del WLTC come definito all'appendice 2 del presente suballegato. 2.8.5. La velocità effettiva del veicolo deve essere campionata con una frequenza di misurazione di 10 Hz, e gli indici del tracciato di cui al punto 7 del suballegato 7 devono essere calcolati e documentati. 2.8.6. La velocità effettiva del veicolo campionata con una frequenza di misurazione di 10 Hz unitamente al tempo effettivo deve essere applicata per le correzioni di risultati CO2 rispetto alla velocità e alla distanza target definite nel suballegato 6b. 2.9. Campionamento dei gas I campioni di gas devono essere raccolti in sacchi e i composti analizzati alla fine della prova o di una fase della prova oppure analizzati di continuo e integrati nel corso di tutto il ciclo. 2.9.1. Prima di ciascuna prova devono essere eseguite le operazioni seguenti.
2.10. Campionamento per determinare il PM 2.10.1. Prima di ciascuna prova devono essere eseguite le operazioni di cui ai punti da 2.10.1.1 a 2.10.1.2.2 del presente suballegato. 2.10.1.1. Selezione del filtro Per il ciclo completo WLTC applicabile deve essere impiegato un unico filtro di campionamento del particolato. Al fine di tener conto delle variazioni del ciclo rappresentative della regione, è possibile utilizzare un filtro unico per le prime tre fasi e un filtro distinto per la quarta. 2.10.1.2. Preparazione del filtro 2.10.1.2.1. Almeno un'ora prima della prova, si introduce il filtro in una capsula di Petri, protetta contro la contaminazione da polvere ma tale da permettere il ricambio dell'aria, e lo si pone in una camera di pesatura per la stabilizzazione. Alla fine del periodo di stabilizzazione, il filtro deve essere pesato e il suo peso deve essere riportato in tutte le schede di prova pertinenti. Il filtro deve successivamente essere conservato in una capsula di Petri chiusa o in un portafiltro sigillato fino al momento della prova. Il filtro deve essere usato entro 8 ore dall'uscita dalla camera di pesatura. Deve poi essere riportato nella camera di pesatura entro un'ora dalla prova e condizionato per almeno un'ora prima di essere pesato. 2.10.1.2.2. Il filtro di campionamento del particolato deve essere inserito con cura nel portafiltro e maneggiato soltanto con pinze o molle. Una manipolazione poco attenta del filtro che lo danneggi causerà errori nella determinazione del peso. Il portafiltro deve essere posto in un condotto di prelievo nel quale non passa alcun flusso. 2.10.1.2.3. Si raccomanda di controllare la microbilancia all'inizio di ciascuna sessione di pesatura, entro 24 ore dalla pesatura campione, utilizzando un oggetto di riferimento di circa 100 mg. Tale oggetto dev'essere pesato tre volte e la media aritmetica dei risultati deve essere riportata in tutte le schede di prova pertinenti. Se le operazioni di pesatura producono una media aritmetica dei risultati di ± 5 μg rispetto alla sessione di pesatura precedente, la sessione di pesatura e la bilancia vengono considerati validi. 2.11. Campionamento del PN 2.11.1. Prima di ciascuna prova devono essere eseguite le operazioni di cui ai punti da 2.11.1.1 a 2.11.1.2 del presente suballegato. 2.11.1.1. Il sistema di diluizione e l'apparecchiatura di misurazione delle particelle devono essere avviati e predisposti per l'esecuzione del campionamento. 2.11.1.2. Il corretto funzionamento degli elementi PNC e VPR del sistema di campionamento delle particelle deve essere confermato in conformità alle procedure di cui ai punti da 2.11.1.2.1 a 2.11.1.2.4 del presente suballegato. 2.11.1.2.1. Una verifica della tenuta, mediante l'uso di un filtro di efficacia adeguata posto all'ingresso dell'intero sistema di misurazione dei PN, VPR e PNC, deve dare come risultato una concentrazione misurata inferiore a 0,5 particelle per cm3. 2.11.1.2.2. Ogni giorno, un controllo dello zero del PNC mediante l'uso di un filtro di efficacia adeguata posto all'ingresso del PNC deve dare come risultato una concentrazione di ≤ 0,2 particelle per cm3. Rimosso il filtro, il PNC deve indicare un aumento della concentrazione misurata di almeno 100 particelle per cm3 se campiona aria ambientale, e un ritorno a ≤ 0,2 particelle per cm3 appena viene sostituito il filtro. 2.11.1.2.3. Occorre una conferma del fatto che il sistema di misurazione indichi che il tubo di evaporazione, se compreso nel sistema, abbia raggiunto la sua corretta temperatura di funzionamento. 2.11.1.2.4. Occorre una conferma del fatto che il sistema di misurazione indichi che il diluitore PND1 abbia raggiunto la sua corretta temperatura di funzionamento. 2.12. Campionamento durante la prova 2.12.1. Devono essere avviati il sistema di diluizione, le pompe di campionamento e il sistema di raccolta dei dati. 2.12.2. Devono essere avviati i sistemi di campionamento del PM e del PN. 2.12.3. Il numero di particelle deve essere misurato continuativamente. La media aritmetica delle concentrazioni deve essere determinata integrando i segnali degli analizzatori durante ogni fase. 2.12.4. Il campionamento deve cominciare prima o all'inizio della procedura di avvio del gruppo propulsore e terminare alla conclusione del ciclo. 2.12.5. Trasferimento del campione 2.12.5.1. Emissioni gassose Il campionamento dei gas di scarico diluiti e dell'aria di diluizione deve essere trasferito da una coppia di sacchi di campionamento alle coppie successive, se necessario, alla fine di ciascuna fase del ciclo WLTC applicabile da eseguire. 2.12.5.2. Particolato Si devono applicare le prescrizioni di cui al punto 2.10.1.1 del presente suballegato. 2.12.6. La distanza del dinamometro deve essere indicata in tutte le schede di prova pertinenti per ogni fase. 2.13. Termine della prova 2.13.1. Il motore deve essere spento immediatamente dopo la fine dell'ultima parte della prova. 2.13.2. Il dispositivo di campionamento a volume costante (CVS) o qualsiasi altro dispositivo di aspirazione deve essere spento, o il tubo di scarico disconnesso dal tubo o dai tubi di scappamento del veicolo. 2.13.3. Il veicolo può essere spostato dal dinamometro. 2.14. Operazioni successive alla prova 2.14.1. Controllo degli analizzatori dei gas Devono essere controllati i dati rilevati relativamente ai gas di azzeramento e di taratura degli analizzatori utilizzati per la misurazione continua con diluizione. La prova è considerata accettabile se la differenza tra i risultati della misurazione prima e dopo la prova è inferiore al 2 % del valore del gas di taratura. 2.14.2. Analisi del contenuto dei sacchi 2.14.2.1. I gas di scarico e l'aria di diluizione contenuti nei sacchi devono essere analizzati quanto prima. L'analisi dei gas di scarico deve comunque essere effettuata non oltre 30 minuti dopo la fine della fase del ciclo. Occorre tenere conto del tempo di reattività dei gas per i composti contenuti nel sacco. 2.14.2.2. Quanto prima possibile prima dell'analisi, si deve azzerare l'intervallo dell'analizzatore da usare per ciascun composto utilizzando il gas di azzeramento opportuno. 2.14.2.3. Le curve di taratura degli analizzatori devono essere regolate con appositi gas di taratura che presentino concentrazioni nominali comprese tra il 70 e il 100 % dell'intervallo considerato. 2.14.2.4. Ricontrollare quindi lo zero degli analizzatori: se il valore rilevato si discosta di oltre il 2 % dell'intervallo considerato dal valore ottenuto durante la regolazione prescritta al punto 2.14.2.2 del presente suballegato, si deve ripetere l'operazione per l'analizzatore in questione. 2.14.2.5. I campioni devono essere successivamente analizzati. 2.14.2.6. Dopo l'analisi, devono essere verificati nuovamente i valori di azzeramento e di taratura usando gli stessi gas. La prova è considerata accettabile se la differenza è inferiore al 2 % del valore del gas di taratura. 2.14.2.7. La portata e la pressione dei diversi gas attraverso gli analizzatori devono essere le stesse di quelle utilizzate durante la taratura degli analizzatori. 2.14.2.8. Il contenuto di ciascuno dei composti analizzati deve essere riportato nelle schede di prova pertinenti dopo la stabilizzazione dell'apparecchio di misurazione. 2.14.2.9. La massa e il numero di tutte le emissioni, ove pertinente, devono essere calcolati in conformità al suballegato 7. 2.14.2.10. Le tarature e i controlli devono essere eseguiti o:
Nel caso b), le tarature e i controlli devono essere eseguiti su tutti gli analizzatori per tutti gli intervalli di funzionamento utilizzati durante la prova. Nel caso a) come nel caso b), lo stesso intervallo di funzionamento dell'analizzatore deve essere usato per l'aria ambiente e i sacchi di gas di scarico corrispondenti. 2.14.3. Pesatura del filtro di campionamento del particolato 2.14.3.1. Entro un'ora della conclusione della prova, il filtro di campionamento del particolato deve essere riportato nella camera di pesatura. Si condiziona il filtro in una capsula di Petri, protetta contro la contaminazione da polvere ma tale da permettere il ricambio dell'aria, per almeno un'ora, quindi lo si pesa. Il peso lordo del filtro deve essere riportato in tutte le schede di prova pertinenti. 2.14.3.2. Entro 8 ore dalla pesatura dei filtri di campionamento, ma preferibilmente nello stesso momento, devono essere pesati almeno due filtri di riferimento non utilizzati. I filtri di riferimento devono essere delle stesse dimensioni e dello stesso materiale del filtro di campionamento. 2.14.3.3. Se il peso specifico di uno dei filtri di riferimento varia di oltre ± 5 μg fra le singole pesature del filtro di campionamento, il filtro di campionamento e i filtri di riferimento devono essere ricondizionati nella camera di pesatura e ripesati. 2.14.3.4. Il confronto fra le pesature dei filtri di riferimento va effettuato fra i pesi specifici e la media aritmetica mobile dei pesi specifici del filtro di riferimento in questione. La media aritmetica mobile deve essere calcolata a partire dai pesi specifici rilevati dal momento in cui i filtri di riferimento sono stati posizionati nella camera di pesatura. Il periodo di riferimento per il calcolo della media deve essere di almeno un giorno ma non superiore a 15 giorni. 2.14.3.5. Sono ammesse operazioni multiple di ricondizionamento e ripesatura del campione e dei filtri di riferimento per un periodo di tempo pari a 80 ore successive alla misurazione dei gas dalla prova delle emissioni. Se allo scadere delle 80 ore o entro tale termine oltre la metà del numero dei filtri di riferimento soddisfa il criterio dei ± 5 μg, la pesatura del filtro di campionamento può ritenersi valida. Se allo scadere delle 80 ore sono in uso due filtri di riferimento e uno non soddisfa il criterio dei ± 5 μg, la pesatura del filtro di campionamento può considerarsi valida a condizione che la somma delle differenze assolute fra le medie specifiche e mobili dei due filtri di riferimento sia inferiore o uguale a 10 μg. 2.14.3.6. Nel caso in cui meno della metà dei filtri di riferimento rispetti il criterio dei ± 5 μg, deve essere scartato il filtro di campionamento e ripetuta la prova delle emissioni. Tutti i filtri di riferimento devono essere scartati e sostituiti entro 48 ore. In tutti gli altri casi, i filtri di riferimento devono essere sostituiti ogni 30 giorni e secondo una procedura tale per cui non vi sia alcun filtro di campionamento che venga pesato senza il confronto con un filtro di riferimento presente nella camera di pesatura da almeno un giorno. 2.14.3.7. Qualora non vengano raggiunti i criteri di stabilità della camera di pesatura di cui al punto 4.2.2.1 del suballegato 5, ma tali criteri siano soddisfatti dalle pesature dei filtri di riferimento, il costruttore del veicolo può scegliere se accettare i pesi dei filtri di campionamento o annullare le prove, riparare il sistema di controllo della camera di pesatura ed eseguire nuovamente la prova. Suballegato 6 - appendice 1. Procedura di prova delle emissioni di tutti i veicoli dotati di sistemi a rigenerazione periodica 1. Aspetti generali 1.1. La presente appendice contiene le prescrizioni specifiche relative alla prova dei veicoli dotati di sistemi a rigenerazione periodica di cui al punto 3.8.1 del presente allegato. 1.2. Durante i cicli di rigenerazione non è necessario applicare i limiti di emissione. Se la rigenerazione periodica si verifica almeno una volta per ogni prova di tipo 1 e si è già verificata almeno una volta durante il ciclo di preparazione del veicolo o se la distanza tra due rigenerazioni periodiche successive è superiore a 4 000 km di prove di tipo 1 ripetute, non è necessaria una procedura di prova particolare. In questo caso la presente appendice non si applica e si deve utilizzare un fattore Ki pari a 1,0. 1.3. Le disposizioni di cui alla presente appendice si applicano esclusivamente a fini delle misurazioni del PM e non del PN. 1.4. Su richiesta del costruttore e previa approvazione dell'autorità di omologazione, non è necessario applicare la procedura di prova specifica per i sistemi a rigenerazione periodica a un dispositivo a rigenerazione se il costruttore fornisce all'autorità di omologazione dati che confermano che nei cicli in cui si verifica la rigenerazione le emissioni rimangono al di sotto dei limiti stabiliti per la categoria di veicoli pertinente. In questo caso deve essere utilizzato un valore Ki fisso pari a 1,05 per le emissioni di CO2 e il consumo di carburante. 1.5. Su richiesta del costruttore e previo accordo dell'autorità di omologazione, la fase Extra High può essere esclusa dalla determinazione del fattore di rigenerazione Ki per i veicoli della classe 2 e della classe 3. 2. Procedura di prova Il veicolo di prova deve essere in grado di impedire o consentire il processo di rigenerazione, a condizione che tale operazione non abbia alcun effetto sulle tarature originali del motore. Impedire la rigenerazione è consentito solo durante il caricamento del sistema a rigenerazione e durante i cicli di precondizionamento. Non è consentito nel corso della misurazione delle emissioni durante la fase di rigenerazione. La prova di emissione deve essere effettuata con l'unità di controllo originale del costruttore (OEM). Su richiesta del costruttore e previo consenso dell'autorità di omologazione, durante la determinazione di Ki può essere usata una “centralina” che non influisce sulle tarature originali del motore. 2.1. Misurazione delle emissioni di gas di scarico fra due cicli WLTC con eventi di rigenerazione 2.1.1. La media aritmetica delle emissioni nei periodi compresi tra gli eventi di rigenerazione e durante il caricamento del dispositivo a rigenerazione deve essere determinata in base alla media aritmetica di varie prove di tipo 1 approssimativamente equidistanti (se più di due). In alternativa, il costruttore può fornire dati comprovanti che le emissioni rimangono costanti (± 15 %) durante i cicli WLTC nel periodo che intercorre tra gli eventi di rigenerazione. In questo caso, possono essere usate le emissioni misurate durante la prova di tipo 1. In tutti gli altri casi devono essere completate le misurazioni delle emissioni per almeno due cicli di tipo 1: uno subito dopo la rigenerazione (prima di un nuovo caricamento) e uno appena possibile prima di una fase di rigenerazione. Tutte le misurazioni delle emissioni devono essere eseguite in conformità al presente suballegato, e tutti i calcoli devono essere effettuati in conformità al punto 3. della presente appendice. 2.1.2. Il processo di caricamento e la determinazione di Ki devono essere effettuati durante il ciclo di guida di tipo 1, su un banco dinamometrico a rulli oppure su un banco di prova motori utilizzando un ciclo di prova equivalente. I cicli possono essere effettuati in modo continuo (senza spegnere il motore tra un ciclo e l'altro). Il veicolo può essere rimosso dal banco dinamometrico dopo aver completato un numero qualsiasi di cicli e la prova può essere proseguita in un secondo momento. Su richiesta del costruttore e previa approvazione dell'autorità di omologazione, il costruttore può sviluppare una procedura alternativa e dimostrarne l'equivalenza per quanto riguarda, fra l'altro, la temperatura del filtro, il livello di saturazione e la distanza percorsa. Tale procedura può essere eseguita su un banco di prova motori o su un banco dinamometrico. 2.1.3. Il numero di cicli D fra due WLTC in cui si verificano eventi di rigenerazione, il numero di cicli durante i quali sono eseguite le misurazioni delle emissioni n e la misurazioni delle emissioni massiche M′sij per ogni composto i durante ogni ciclo j deve essere riportato in tutte le schede di prova pertinenti. 2.2. Misurazione delle emissioni durante gli eventi di rigenerazione 2.2.1. La preparazione del veicolo per la prova delle emissioni durante una fase di rigenerazione può essere effettuata, se prescritta, utilizzando i cicli di precondizionamento di cui al punto 2.6. del presente suballegato oppure i cicli equivalenti al banco di prova motori, a seconda della procedura di caricamento scelta al punto 2.1.2 della presente appendice. 2.2.2. Le condizioni di prova e del veicolo per la prova di tipo 1 di cui al presente allegato si applicano prima dell'esecuzione della prima prova valida delle emissioni. 2.2.3. Durante la preparazione del veicolo non deve innescarsi il processo di rigenerazione. Tale condizione può essere garantita:
2.2.4. Deve essere eseguita una prova delle emissioni di gas di scarico con avviamento a freddo, che includa un processo di rigenerazione, secondo il WLTC applicabile. 2.2.5. Se il processo di rigenerazione richiede più di un ciclo WLTC, ogni WLTC deve essere completato. Può essere consentito l'uso di un solo filtro di campionamento del particolato per i cicli multipli necessari a completare la rigenerazione. Se è necessario più di un ciclo WLTC, i successivi cicli WLTC devono essere effettuati immediatamente, senza spegnere il motore, fino al raggiungimento della completa rigenerazione. Nel caso in cui il numero di sacchi per le emissioni gassose necessari per i cicli multipli sia superiore al numero di sacchi disponibili, il tempo necessario a predisporre una nuova prova deve essere il più breve possibile. Durante questo periodo il motore non deve essere spento. 2.2.6. I valori delle emissioni durante la rigenerazione Mri per ogni composto i devono essere calcolati in conformità al punto 3 della presente appendice. Il numero dei cicli di prova applicabili d misurato per la rigenerazione completa deve essere riportato in tutte le schede di prova pertinenti. 3. Calcoli 3.1. Calcolo delle emissioni di gas di scarico e di CO2 e del consumo di carburante per un singolo sistema a rigenerazione
dove per ciascun composto i considerato:
Il calcolo di Mpi è mostrato sotto forma di grafico nella figura A6.App1/1. Figura A6.App1/1 Parametri misurati nel corso della prova delle emissioni durante e tra due cicli in cui si innesca il processo di rigenerazione (esempio schematico, le emissioni possono aumentare o diminuire durante “D”) Numero di cicli Emissioni [g/km] 3.1.1. Calcolo del fattore di rigenerazione Ki per ogni composto i considerato Il costruttore può scegliere di determinare per ogni composto indipendentemente o fattori addizionali o fattori moltiplicativi.
Msi I risultati per Mpi e Ki e la scelta del tipo di fattore fatta dal costruttore devono essere registrati. Il risultato per Ki deve essere riportato in tutti i verbali di prova pertinenti. I risultati per Msi, Mpi e Ki devono essere riportati in tutte le schede di prova pertinenti. Ki può essere determinato in seguito al completamento di una singola sequenza di rigenerazione comprendente misurazioni prima, durante e dopo gli eventi di rigenerazione come illustrato nella figura A6.App1/1. 3.2. Calcolo delle emissioni di gas di scarico e di CO2 e del consumo di carburante per sistemi multipli a rigenerazione periodica Deve essere calcolato quanto segue per un ciclo di funzionamento di tipo 1 per le emissioni di riferimento e per le emissioni di CO2. Le emissioni di CO2 utilizzate per tale calcolo devono essere ottenute dal risultato della fase 3 descritta nella tabella A7/1 del suballegato 7.
dove:
Il calcolo di Mpi è mostrato sotto forma di grafico nella figura A6.App1/2. Figura A6.App1/2 Parametri misurati nel corso della prova delle emissioni durante e tra cicli in cui si innesca il processo di rigenerazione (esempio schematico) Il calcolo di Ki per più sistemi a rigenerazione periodica è possibile solo dopo un certo numero di eventi di rigenerazione per ciascun sistema. Dopo avere eseguito la procedura completa (da A a B, cfr. figura A6.App1/2), si dovrebbero riottenere le condizioni di partenza A. 3.3. I fattori Ki (moltiplicativo o addizionale) devono essere arrotondati a quattro decimali in base all'unità fisica del valore standard di emissioni. Suballegato 6 - appendice 2 Procedura di prova per il monitoraggio del sistema ricaricabile di accumulo dell'energia elettrica 1. Aspetti generali Nel caso in cui siano sottoposti a prova veicoli NOVC-HEV e OVC-HEV, si applicano le appendici 2 e 3 del suballegato 8. La presente appendice definisce le disposizioni specifiche in merito alla correzione dei risultati delle prove per le emissioni massiche di CO2 come funzione del bilancio energetico ΔEREESS per tutti i REESS. I valori corretti per le emissioni massiche di CO2 devono corrispondere a un bilancio energetico pari a zero (ΔEREESS = 0 = 0) e devono essere calcolati per mezzo di un coefficiente di correzione determinato come specificato sotto. 2. Apparecchiatura e strumentazione di misurazione 2.1. Misurazione della corrente Lo scaricamento del REESS deve essere definito come corrente negativa. 2.1.1. La corrente o le correnti del REESS devono essere misurate nel corso delle prove per mezzo di un trasduttore di corrente a pinza o ad anello chiuso. Il sistema di misurazione della corrente deve rispettare le prescrizioni di cui alla tabella A8/1. Il trasduttore o i trasduttori di corrente devono essere in grado di tenere conto delle correnti di picco in occasione degli avviamenti del motore e delle condizioni di temperatura nel punto della misurazione. Per ottenere una misurazione accurata, prima della prova si deve procedere alla regolazione dello zero e alla smagnetizzazione in maniera conforme alle istruzioni del fabbricante dello strumento. 2.1.2. I trasduttori di corrente devono essere collegati ad uno qualsiasi dei REESS mediante uno dei cavi connessi direttamente al REESS e devono comprendere la totalità della corrente del REESS. Nel caso dei cavi schermati si devono utilizzare metodi adeguati di concerto con l'autorità di omologazione. Per consentire una misurazione agevole della corrente del REESS per mezzo di un apparecchio di misurazione esterno, i costruttori dovrebbero possibilmente integrare nel veicolo punti di connessione adeguati, sicuri e accessibili. Se ciò non è possibile, il costruttore deve facilitare il lavoro dell'autorità di omologazione fornendo i mezzi per collegare ai cavi del REESS un trasduttore di corrente nel modo sopra descritto. 2.1.3. La corrente misurata deve essere integrata nel tempo, a una frequenza minima di 20 Hz, in modo da ottenere il valore misurato Q, espresso in ampere-ora (Ah). La corrente misurata deve essere integrata nel tempo, in modo da ottenere il valore misurato Q, espresso in ampere-ora (Ah). L'integrazione può essere effettuata nel sistema di misurazione della corrente. 2.2. Dati di bordo del veicolo 2.2.1. In alternativa, la corrente del REESS deve essere determinata usando i dati di bordo del veicolo. Per poter utilizzare questo metodo di misurazione, dal veicolo di prova dev'essere possibile accedere alle informazioni seguenti:
2.2.2. L'accuratezza dei dati di bordo del veicolo relativi a scaricamento e ricarica del REESS deve essere dimostrata dal costruttore all'autorità di omologazione. Il costruttore può creare una famiglia di veicoli per il monitoraggio del REESS al fine di dimostrare che i dati di bordo del veicolo relativi a scaricamento e ricarica del REESS sono corretti. L'accuratezza dei dati deve essere dimostrata su un veicolo rappresentativo. Devono essere validi i criteri seguenti:
2.2.3. Tutti i REESS che non influenzano le emissioni massiche di CO2 devono essere esclusi dal monitoraggio. 3. Procedura di correzione basata sulla variazione energetica del REESS 3.1. La misurazione della corrente del REESS deve iniziare contemporaneamente all'inizio della prova e terminare subito dopo la conclusione del ciclo di guida completo del veicolo. 3.2. Il bilancio elettrico Q misurato nel sistema di alimentazione elettrica deve essere usato come misura della differenza nel contenuto di energia del REESS alla fine del ciclo rispetto all'inizio del ciclo. Il bilancio elettrico deve essere determinato per il ciclo totale WLTC percorso. 3.3. Valori distinti di Qphase devono essere registrati durante le fasi del ciclo percorso. 3.4. Correzione delle emissioni massiche di CO2 durante l'intero ciclo come funzione del criterio di correzione c 3.4.1. Calcolo del criterio di correzione c Il criterio di correzione c è il rapporto fra il valore assoluto della variazione di energia elettrica ΔEREESS,j e l'energia del carburante e deve essere calcolato con le seguenti equazioni:
dove:
3.4.2. La correzione deve essere applicata se ΔEREESS è negativa (indica cioè che il REESS è scarico) e se il criterio di correzione “c” calcolato in conformità al punto 3.4.1 della presente appendice è superiore alla soglia applicabile in conformità alla tabella A6.App2/2. 3.4.3. La correzione deve essere omessa e si devono utilizzare i valori non corretti se il criterio di correzione “c” calcolato secondo il punto 3.4.1 della presente appendice è inferiore alla soglia applicabile in conformità alla tabella A6.App2/2. 3.4.4. È possibile non eseguire la correzione e usare i valori non corretti se:
Tabella A6.App2/1 Contenuto energetico del carburante
Tabella A6.App2/2 Soglie dei criteri di correzione RCB
4. Applicazione della funzione di correzione 4.1. Per applicare la funzione di correzione, la variazione di energia elettrica ΔTREESS,j di un periodo j di tutti i REESS deve essere calcolata a partire dalla corrente misurata e dalla tensione nominale:
dove:
e:
dove:
4.2. Per la correzione delle emissioni massiche di CO2, in g/km, devono essere usati i fattori di Willans specifici per il processo di combustione di cui alla tabella A6.App2/3. 4.3. La correzione deve essere eseguita e applicata per l'intero ciclo e per ciascuna delle sue fasi separatamente, e riportata in tutti i verbali di prova pertinenti. 4.4. Per questo calcolo specifico, deve essere usato un valore fisso per il rendimento dell'alternatore del sistema di alimentazione elettrica: ηalternator = 0,67 for electric power supply system REESS alternators 4.5. La differenza di emissioni massiche di CO2 che ne deriva per il periodo j considerato dovuta al comportamento di carica dell'alternatore per la ricarica di un REESS deve essere calcolata con la seguente equazione:
dove:
4.5.1. I valori relativi al CO2 di ciascuna fase e dell'intero ciclo devono essere corretti come segue: MCO2,p,3 = MCO2,p,1 – ΔMCO2,j MCO2,c,3 = MCO2,c,2 – ΔMCO2,j dove:
4.6. Per la correzione dell'emissione di CO2, in g/km, devono essere usati i fattori di Willans di cui alla tabella A6.App2/3. Tabella A6.App2/3 Fattori di Willans
Suballegato 6 - appendice 3 Calcolo dell'indice energetico medio del gas per carburanti gassosi (GPL e gas naturale/biometano) 1. Misurazione della massa di carburante gassoso consumato durante il ciclo di prova di tipo 1 La misurazione della massa di gas consumato durante il ciclo deve avvenire utilizzando un sistema di pesatura del carburante in grado di misurare il peso del serbatoio durante la prova in conformità a quanto segue:
2. Calcolo dell'indice energetico medio del gas I valori del consumo di carburante devono essere calcolati in base alle emissioni di idrocarburi, monossido di carbonio e biossido di carbonio determinate in base ai risultati di misurazione presumendo che durante la prova venga combusto soltanto carburante gassoso. L'indice medio del gas dell'energia consumata nel ciclo deve essere determinato utilizzando la seguente equazione:
dove:
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32) |
il suballegato 6a è sostituito dal seguente: «Suballegato 6a Prova di correzione della temperatura ambiente per la determinazione delle emissioni di CO2 in condizioni di temperatura rappresentative della regione 1. Introduzione Nel presente suballegato è descritta la procedura di prova di correzione della temperatura ambiente (ATCT) per determinare le emissioni di CO2 in condizioni di temperatura rappresentative della regione. 1.1. Le emissioni di CO2 dei veicoli ICE e NOVC-HEV e il valore in modalità charge-sustaining dei veicoli OVC-HEV devono essere corretti in conformità alle prescrizioni del presente suballegato. Per il valore di CO2 della prova in modalità charge-depleting non sono necessarie correzioni. Per l'autonomia elettrica non sono necessarie correzioni. 2. Famiglia di prova di correzione della temperatura ambiente (ATCT) 2.1. Solo ai veicoli che sono identici per quanto riguarda tutte le seguenti caratteristiche è consentito di fare parte della stessa famiglia ATCT:
I veicoli devono inoltre essere simili per quanto riguarda le caratteristiche seguenti:
La differenza in termini di materiale isolante e ubicazione può altresì essere accettata per la partecipazione a una singola famiglia ATCT a condizione che si possa dimostrare che il veicolo di prova costituisce il caso peggiore per quanto riguarda l'isolamento del vano motore. 2.1.1. Se sono installati dispositivi attivi di accumulo del calore, devono essere considerati appartenenti alla stessa famiglia ATCT solo i veicoli che rispettano i requisiti seguenti:
2.1.2. Solo i veicoli che rispettano i criteri di cui al punto 3.9.4 del presente suballegato 6a devono essere considerati appartenenti alla stessa famiglia ATCT. 3. Procedura ATCT La prova di tipo 1 di cui al suballegato 6 deve essere eseguita con l'eccezione delle prescrizioni di cui ai punti da 3.1 a 3.9 del presente suballegato 6a. Ciò richiede altresì un nuovo calcolo e una nuova applicazione dei punti di cambio della marcia conformemente al suballegato 2, tenendo conto della diversa resistenza all'avanzamento come specificato al paragrafo 3.4 del presente suballegato 6a. 3.1. Condizioni ambientali per l'ATCT 3.1.1. Il veicolo deve essere sottoposto a stabilizzazione termica e a prova per l'ATCT a una temperatura (Treg) di 14 °C. 3.1.2. Il tempo di sosta minimo ai fini della stabilizzazione termica (tsoak_ATCT) per l'ATCT deve essere di 9 ore. 3.2. Camera di prova e area di stabilizzazione termica 3.2.1. Camera di prova 3.2.1.1. Il valore impostato (set point) della temperatura della camera di prova deve essere uguale a Treg. Il valore della temperatura effettiva deve essere entro ± 3 °C all'inizio della prova ed entro ± 5 °C alla fine della prova. 3.2.1.2. L'umidità specifica H dell'aria nella camera di prova o dell'aria di aspirazione del motore deve essere tale per cui:
3.2.1.3. La temperatura e l'umidità dell'aria devono essere misurate all'uscita della ventola di raffreddamento a una frequenza di 0,1 Hz. 3.2.2. Area di stabilizzazione termica 3.2.2.1. Il valore impostato (set point) della temperatura dell'area di stabilizzazione termica deve essere uguale a Treg, con una temperatura effettiva entro ± 3 °C su una media aritmetica mobile di 5 minuti, senza una deviazione sistematica dal set point. La temperatura deve essere misurata di continuo a una frequenza minima di 0,033 Hz. 3.2.2.2. L'ubicazione del sensore di temperatura per l'area di stabilizzazione termica deve essere rappresentativa per la misurazione della temperatura ambiente intorno al veicolo e deve essere controllata dal servizio tecnico. Il sensore deve trovarsi ad almeno 10 cm di distanza dalla parete dell'area di stabilizzazione termica e deve essere al riparo dal flusso diretto dell'aria. Le condizioni di circolazione dell'aria all'interno del locale di stabilizzazione termica in prossimità del veicolo devono rappresentare una convezione naturale dell'aria rappresentativa per le dimensioni del locale (senza convezione forzata). 3.3. Veicolo di prova 3.3.1. Il veicolo sottoposto a prova deve essere rappresentativo della famiglia per la quale sono determinati i dati ATCT (come descritto al punto 2.1 del presente suballegato 6a). 3.3.2. Dalla famiglia ATCT deve essere scelta la famiglia di interpolazione con la cilindrata minore (cfr. punto 2 del presente suballegato 6a) e il veicolo di prova deve appartenere alla configurazione “veicolo H” di tale famiglia. 3.3.3. Ove applicabile, deve essere selezionato il veicolo della famiglia ATCT con la minore entalpia del dispositivo attivo di accumulo del calore e il più lento rilascio del calore per il dispositivo attivo di accumulo del calore. 3.3.4. Il veicolo di prova deve rispettare le prescrizioni di cui al punto 2.3 del suballegato 6 e al punto 2.1 del presente suballegato 6a. 3.4. Regolazioni 3.4.1. Le regolazioni della resistenza all'avanzamento e del dinamometro devono corrispondere a quanto prescritto al suballegato 4, ivi inclusa la prescrizione che prevede la temperatura ambiente sia pari a 23 °C. Per tener conto della differenza fra la densità dell'aria a 14 °C e a 20 °C, il banco dinamometrico deve essere regolato come specificato ai punti 7. e 8. del suballegato 4, con l'eccezione del fatto che il fattore f2_TReg dell'equazione che segue deve essere usato come coefficiente target Ct. f2_TReg = f2 × (Tref + 273)/(Treg + 273) dove:
Nel caso in cui sia disponibile una regolazione valida del banco dinamometrico della prova a 23 °C, il coefficiente di secondo ordine del banco dinamometrico, Cd, deve essere adattato in conformità alla seguente equazione: Cd_Treg = Cd + (f2_TReg – f2) 3.4.2. La prova ATCT e la sua regolazione della resistenza all'avanzamento devono essere effettuate su un dinamometro per due ruote motrici nel caso in cui la corrispondente prova di tipo 1 sia stato eseguito su un dinamometro di tale tipo; mentre devono essere effettuate su un dinamometro per quattro ruote motrici nel caso in cui la corrispondente prova di tipo 1 sia stato eseguito su un dinamometro di tale tipo. 3.5. Precondizionamento Su richiesta del costruttore è possibile eseguire il precondizionamento a Treg. La temperatura del motore deve essere compresa tra ± 2 °C rispetto al valore impostato (set point) pari a 23 °C o Treg, a seconda della temperatura scelta per il precondizionamento. 3.5.1. I veicoli ICE devono essere precondizionati come descritto al punto 2.6 del suballegato 6. 3.5.2. I veicoli NOVC-HEV devono essere precondizionati come descritto al punto 3.3.1.1 del suballegato 8. 3.5.3. I veicoli OVC-HEV devono essere precondizionati come descritto al suballegato 8, appendice 4, punto 2.1.1 o 2.1.2. 3.6. Procedura di stabilizzazione termica 3.6.1. Dopo il precondizionamento e prima della prova, i veicoli devono essere tenuti in un'area di stabilizzazione termica alle condizioni ambientali specificate al punto 3.2.2 del presente suballegato 6a. 3.6.2. Dalla fine del precondizionamento fino alla stabilizzazione termica a Treg , il veicolo non deve essere esposto a una temperatura diversa da Treg per più di 10 minuti. 3.6.3. Il veicolo deve essere poi tenuto in tale area in modo che il lasso di tempo che intercorre tra la fine della prova di precondizionamento e l'inizio della prova ATCT sia uguale a tsoak_ATCT con una tolleranza di altri 15 minuti. Su richiesta del costruttore e previa approvazione dell'autorità di omologazione, tsoak_ATCT può essere esteso fino a 120 minuti. In questo caso, il tempo in più deve essere usato per il raffreddamento di cui al punto 3.9 del presente suballegato 6a. 3.6.4. La stabilizzazione termica deve essere effettuata senza usare una ventola di raffreddamento e con tutte le parti della carrozzeria nella normale posizione di parcheggio. Il tempo che intercorre tra la fine del precondizionamento e l'inizio della prova ATCT deve essere registrato. 3.6.5. Il trasferimento dall'area di stabilizzazione termica alla camera di prova deve essere effettuato quanto più rapidamente possibile. Il veicolo non deve essere esposto a una temperatura diversa da Treg per più di 10 minuti. 3.7. Prova ATCT 3.7.1. Il ciclo di prova deve essere il ciclo WLTC applicabile specificato al suballegato 1 per la classe di veicoli in questione. 3.7.2. Devono essere seguite le procedure per la prova delle emissioni di cui al suballegato 6 per i veicoli ICE e di cui al suballegato 8 per i veicoli NOVC-HEV e per la prova di tipo 1 in modalità charge-sustaining dei veicoli OVC-HEV, a eccezione del fatto che le condizioni ambientali per la camera di prova devono essere quelle descritte al punto 3.2.1 del presente suballegato 6a. 3.7.3. In particolare, le emissioni dallo scarico definite dalla tabella A7/1 passaggio n.1 per i veicoli ICE e dalla tabella A8/5 passaggio n. 2 per i veicoli HEV in una prova ATCT non devono superare i limiti di emissione Euro 6 applicabili al veicolo sottoposto a prova definiti nel regolamento (CE) n. 715/2007, allegato I, tabella 2. 3.8. Calcolo e documentazione 3.8.1. Il fattore di correzione della famiglia, FCF, deve essere calcolato come segue: FCF = MCO2,Treg / MCO2,23° dove
Tanto MCO2,23° quanto MCO2,Treg devono essere misurati sul medesimo veicolo di prova. L'FCF deve essere indicato in tutti i verbali di prova pertinenti. L'FCF deve essere arrotondato a 4 decimali. 3.8.2. I valori relativi al CO2 per ogni veicolo ICE puro della famiglia ATCT di cui al punto 2.3 del presente suballegato 6a devono essere calcolati usando le seguenti equazioni: MCO2,c,5 = MCO2,c,4 × FCF MCO2,p,5 = MCO2,p,4 × FCF dove
3.8.3. I valori relativi al CO2 per ogni veicolo OVC-HEV e NOVC-HEV della famiglia ATCT di cui al punto 2.3 del presente suballegato 6a devono essere calcolati usando le seguenti equazioni: MCO2,CS,c,5 = MCO2,CS,c,4 × FCF MCO2,CS,p,5 = MCO2,CS,p,4 × FCF dove
3.8.4. Se un FCF è inferiore a uno, è considerato pari a uno, nel caso dell'approccio del caso peggiore, in conformità al punto 4.1 del presente suballegato. 3.9. Disposizioni per il raffreddamento 3.9.1. Per il veicolo di prova che serve da veicolo di riferimento per la famiglia ATCT e tutti i veicoli H delle famiglie di interpolazione nell'ambito della famiglia ATCT, la temperatura finale del liquido di raffreddamento del motore deve essere misurata dopo la stabilizzazione termica a 23 °C per la durata di tsoak_ATCT, con una tolleranza di ulteriori 15 minuti, avendo preventivamente guidato la prova di tipo 1 corrispondente a 23 °C. La durata è misurata dalla fine di tale prova di tipo 1 corrispondente. 3.9.1.1. Nel caso in cui nella rispettiva prova ATCT tsoak_ATCT sia stato esteso, deve essere usato lo stesso tempo di stabilizzazione termica, con una tolleranza di ulteriori 15 minuti. 3.9.2. La procedura di raffreddamento deve essere eseguita il più presto possibile dopo la fine della prova di tipo 1, e comunque entro 20 minuti. Il tempo di stabilizzazione termica misurato è il tempo intercorso fra la misurazione della temperatura finale e la fine della prova di tipo 1 a 23 °C, e deve essere riportato in tutte le schede di prova pertinenti. 3.9.3. La temperatura media dell'area di stabilizzazione termica delle ultime 3 ore deve essere sottratta dalla temperatura misurata del liquido di raffreddamento del motore alla fine del periodo di stabilizzazione di cui al punto 3.9.1. Tale valore è designato come ΔT_ATCT, arrotondato al numero intero più vicino. 3.9.4. Se ΔT_ATCT è superiore o uguale a – 2 °C rispetto al valore ΔT_ATCT del veicolo di prova, questa famiglia di interpolazione deve essere considerata appartenere alla stessa famiglia ATCT. 3.9.5. Per tutti i veicoli di una famiglia ATCT, il liquido di raffreddamento deve essere misurato nello stesso punto del sistema di raffreddamento. Tale punto deve essere il più vicino possibile al motore, in modo che la temperatura del liquido di raffreddamento sia il più simile possibile alla temperatura del motore. 3.9.6. La misurazione della temperatura delle aree di stabilizzazione termica deve essere eseguita in conformità al punto 3.2.2.2 del presente suballegato 6a. 4. Alternative nel processo di misurazione 4.1. Raffreddamento del veicolo nell'approccio della modalità peggiore Su richiesta del costruttore e previo consenso da parte dell'autorità di omologazione, si può applicare la procedura di raffreddamento della prova di tipo 1 anziché le disposizioni di cui al punto 3.6 del presente suballegato 6a. A tale fine:
Questa alternativa non è consentita se il veicolo è dotato di un dispositivo attivo di accumulo del calore. L'applicazione di tale approccio deve essere indicata in tutti i verbali di prova pertinenti. 4.2. Famiglia ATCT composta da un'unica famiglia di interpolazione Nel caso in cui la famiglia ATCT sia costituita da un'unica famiglia di interpolazione, non è necessario applicare la disposizione per il raffreddamento di cui al punto 3.9 del presente suballegato 6a. Ciò deve essere riportato in tutti i verbali di prova pertinenti. 4.3. Misurazione alternativa della temperatura del motore Qualora non sia fattibile la misurazione della temperatura del liquido di raffreddamento, su richiesta del costruttore e previo consenso dell'autorità di omologazione, anziché utilizzare la temperatura del liquido di raffreddamento per la prescrizione per il raffreddamento di cui al punto 3.9 del presente allegato 6a, è possibile utilizzare la temperatura dell'olio motore. In tal caso, per tutti i veicoli della famiglia si deve utilizzare la temperatura dell'olio motore. L'applicazione di tale procedura deve essere indicata in tutti i verbali di prova pertinenti. |
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è inserito il seguente suballegato 6b: «Suballegato 6b Correzione di risultati di CO2 rispetto alla distanza e alla velocità target 1. Aspetti generali Il presente suballegato 6b definisce le disposizioni specifiche relative alla correzione dei risultati delle prove relative al CO2 per le tolleranze rispetto alla distanza e alla velocità target. Il presente suballegato 6b si applica esclusivamente ai veicoli ICE. 2. Misurazione della velocità del veicolo 2.1. La velocità effettiva/misurata del veicolo (vmi; km/h) derivante dalla velocità dei rulli del banco dinamometrico deve essere campionata con una frequenza di misurazione di 10 Hz associata al tempo effettivo corrispondente alla velocità effettiva. 2.2. La velocità target (vi; km/h) fra i punti temporali di cui alle tabelle da A1/1 a A1/12 del suballegato 1 deve essere determinata mediante il metodo dell'interpolazione lineare a una frequenza di 10 Hz. 3. Procedura di correzione 3.1. Calcolo della potenza target e della potenza effettiva/misurata alle ruote La potenza e le forze presenti alle ruote derivanti dalla velocità target e da quella misurata/effettiva devono essere calcolate applicando le seguenti equazioni:
dove:
3.2. Nella fase successiva si calcola il valore iniziale di POVERRUN,1 utilizzando la seguente equazione: POVERRUN,1 = – 0,02 × PRATED dove:
3.3. Tutti i valori calcolati di Pi e Pmi inferiori a POVERRUN,1 devono essere impostati come equivalenti a POVERRUN,1 al fine di escludere valori negativi non pertinenti per le emissioni di CO2. 3.4. I valori di Pm,j devono essere calcolati per ciascuna fase del WLTC utilizzando la seguente equazione:
dove:
3.5. Le emissioni massiche medie di CO2 (g/km) soggette a correzione RCB per ciascuna fase del WLTC applicabile devono essere espresse in unità g/s utilizzando la seguente equazione:
dove:
3.6. Nella fase successiva tali emissioni massiche di CO2 (g/s) per ciascuna fase del WLTC devono essere correlate ai valori medi di Pm,j 1 calcolati conformemente al punto 3.4 del presente suballegato 6b. Il valore ottimale dei dati deve essere calcolato utilizzando il metodo di regressione con i minimi quadrati. Un esempio di questa linea di regressione (linea Veline) è illustrato nella figura A6b/1. Figura A6b/1. Esempio della linea di regressione della Veline. Potenza Pm,j (kW) LINEA VELINE CO2 (g/s) 3.7. L'equazione-1 della Veline specifica del veicolo calcolata al punto 3.6 del presente suballegato 6b definisce la correlazione tra le emissioni di CO2 in g/s per la fase j considerata e la potenza media alla ruota misurata per la stessa fase j ed espressa tramite la seguente equazione: M CO 2 ,j = (kv,1 × Pm,j 1) + Dv,1 dove:
3.8. Nella fase successiva, viene calcolato un secondo valore POVERRUN,2 seguendo l'equazione: POVERRUN,2 = – Dv,1/ kv,1 dove:
3.9. Tutti i valori calcolati di Pi e Pmi di cui al punto 3.1. del presente suballegato 6b inferiori a POVERRUN,2 devono essere impostati come equivalenti a POVERRUN,2 al fine di escludere valori negativi non pertinenti per le emissioni di CO2. 3.10. I valori di Pm,j 2 devono essere calcolati nuovamente per ogni singola fase del WLTC utilizzando le equazioni di cui al punto 3.4 del presente suballegato 6b. 3.11. La nuova equazione-2 della Veline specifica per il veicolo deve essere calcolata utilizzando il metodo di regressione con i minimi quadrati descritto al punto 3.6 del presente suballegato 6b. L'equazione-2 della Veline è espressa tramite la seguente equazione: MCO 2 ,j = (kv,2 × Pm,j 2) + Dv,2 dove:
3.12. Nel passaggio successivo devono essere calcolati i valori di Pi,j risultanti dal profilo della velocità target per ciascuna singola fase del WLTC utilizzando la seguente equazione:
dove:
3.13. Il delta delle emissioni massiche di CO2 del periodo j espresse in g/s viene quindi calcolato secondo l'equazione: ΔCO2,j = kv,2 × (P i,j 2 – P m,j 2) dove:
3.14. Le emissioni massiche di CO2 corrette in base alla distanza finale e alla velocità del periodo j sono calcolate secondo l'equazione:
dove:
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il suballegato 7 è così modificato:
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il suballegato 8 è così modificato:
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(1) Il valore dichiarato deve essere il valore cui sono applicate le necessarie correzioni (ossia le correzioni Ki, ATCT e DF).
(2) Arrotondamento xxx,xx.
(3) Arrotondamento xxx,x.
(4) Ogni risultato della prova deve rispettare il limite imposto dal regolamento.
(5) “0,9” deve essere sostituito con “1,0” per la prova di tipo 1 in modalità charge-depleting per i veicoli OVC-HEV solo se la prova in modalità charge-depleting comprende due o più cicli WLTC applicabili.
(6) Ogni risultato della prova deve rispettare il limite imposto dal regolamento.
(7) Apparecchiatura: contatore statico per l'energia attiva.
(8) Wattorametro AC di classe 1 in conformità alla norma IEC 62053-21 o equivalente.
(9) A seconda di quale sia il valore più alto.
(10) Frequenza di integrazione della corrente di 20 Hz o più.
(11) Senza parametri individuali per il veicolo.
(12) (p) indica il periodo considerato, che può corrispondere a una fase, a una combinazione di fasi o all'intero ciclo.»;
(13) Consumo di carburante (bilancio di carica del REESS = 0) durante la prova, in massa, deviazione standard.
ALLEGATO X
«ALLEGATO XXII
Dispositivi per il monitoraggio a bordo del veicolo del consumo di carburante e/o di energia elettrica
1. Introduzione
Il presente allegato stabilisce le definizioni e le prescrizioni applicabili ai dispositivi per il monitoraggio a bordo del veicolo del consumo di carburante e/o di energia elettrica.
2. Definizioni
2.1 “Dispositivo di monitoraggio a bordo del consumo di carburante e/o di energia” (“dispositivo OBFCM”): qualsiasi elemento di progettazione, software e/o hardware che rileva e utilizza i parametri del veicolo, del motore, del carburante e/o dell'energia elettrica per determinare e rendere disponibili almeno le informazioni di cui al punto 3, nonché per conservare a bordo del veicolo i valori del ciclo di vita.
2.2 “Ciclo di vita”: il valore di una data quantità determinato e memorizzato al tempo t che corrisponde ai valori di questa quantità accumulati a partire dal completamento della produzione del veicolo fino al momento t.
2.3. “Flusso di carburante del motore”: quantità di carburante iniettata nel motore per unità di tempo. Non include il carburante iniettato direttamente nel dispositivo di controllo dell'inquinamento.
2.4 “Flusso di carburante del veicolo”: quantità di carburante iniettata nel motore e direttamente nel dispositivo di controllo dell'inquinamento per unità di tempo. Non include il carburante utilizzato da un bruciatore azionato a carburante.
2.5 “Carburante totale consumato” (ciclo di vita): accumulo della quantità calcolata di carburante iniettato nel motore e della quantità calcolata di carburante iniettata direttamente nel dispositivo di controllo dell'inquinamento. Non include il carburante utilizzato da un bruciatore azionato a carburante.
2.6 “Distanza totale percorsa (ciclo di vita)”: accumulo della distanza percorsa utilizzando la stessa fonte di dati utilizzata dal contachilometri del veicolo.
2.7 “Energia di rete”: per i veicoli OVC-HEV, energia elettrica che fluisce nella batteria quando il veicolo è collegato a una fonte esterna di alimentazione di energia elettrica e il motore è spento. Non deve includere perdite elettriche tra la fonte di alimentazione esterna e la batteria.
2.8 “Funzionamento in modalità charge-sustaining”: per i veicoli OVC-HEV, stato di funzionamento del veicolo durante il quale lo stato di carica del REESS può fluttuare, ma l'intento del sistema di controllo del veicolo è quello di mantenere, in media, lo stato corrente di carica.
2.9 “Funzionamento in modalità charge-depleting”: per i veicoli OVC-HEV, stato di funzionamento del veicolo durante il quale lo stato di carica corrente del REESS è superiore al valore dello stato di carica target in modalità charge-sustaining e, mentre fluttua, l'intento del sistema di controllo del veicolo è quello di ridurre lo stato di carica da un livello superiore al valore dello stato di carica target in modalità charge-sustaining.
2.10 “Funzionamento di aumento della carica selezionabile dal conducente”: per i veicoli OVC-HEV, condizione di funzionamento durante la quale il conducente ha selezionato una modalità di funzionamento con l'intenzione di aumentare lo stato di carica del REESS.
3. Informazioni da determinare, conservare e rendere disponibili
Il dispositivo OBFCM determina quanto meno i seguenti parametri e conserva a bordo del veicolo i valori del ciclo di vita. I parametri devono essere calcolati e rettificati secondo le norme di cui all'allegato 11, appendice 1, punto 6.5.3, lettera a), del regolamento UNECE n. 83, come indicato all'allegato XI, appendice 1, punto 2.8, del presente regolamento.
3.1. Per tutti i veicoli di cui all'articolo 4 bis, ad eccezione dei veicoli OVC-HEV:
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a) |
carburante totale consumato (ciclo di vita) (litri); |
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b) |
distanza totale percorsa (ciclo di vita) (chilometri); |
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c) |
flusso di carburante del motore (grammi/secondo); |
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d) |
flusso di carburante del motore (litri/ora); |
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e) |
flusso di carburante del veicolo (grammi/secondo); |
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f) |
velocità del veicolo (chilometri/ora). |
3.2. Per i veicoli OVC-HEV:
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a) |
carburante totale consumato (ciclo di vita) (litri); |
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b) |
carburante totale consumato in funzionamento in modalità charge-depleting (ciclo di vita) (litri); |
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c) |
carburante totale consumato in funzionamento di aumento della carica selezionabile dal conducente (ciclo di vita) (litri); |
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d) |
distanza totale percorsa (ciclo di vita) (chilometri); |
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e) |
distanza totale percorsa in funzionamento in modalità charge-depleting con motore spento (ciclo di vita) (chilometri); |
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f) |
distanza totale percorsa in funzionamento in modalità charge-depleting con motore acceso (ciclo di vita) (chilometri); |
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g) |
distanza totale percorsa in funzionamento di aumento della carica selezionabile dal conducente (ciclo di vita) (chilometri); |
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h) |
flusso di carburante del motore (grammi/secondo); |
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i) |
flusso di carburante del motore (litri/ora); |
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j) |
flusso di carburante del veicolo (grammi/secondo); |
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k) |
velocità del veicolo (chilometri/ora); |
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l) |
energia totale di rete alimentata alla batteria (ciclo di vita) (kWh). |
4. Accuratezza
4.1 Per quanto concerne le informazioni di cui al punto 3, il costruttore deve assicurare che il dispositivo OBFCM fornisca i valori più accurati che possono essere ottenuti dal sistema di misurazione e calcolo della centralina del motore.
4.2 Fatte salve le disposizioni di cui al punto 4.1, il costruttore deve garantire che l'accuratezza sia compresa tra – 0,05 e 0,05, calcolata con tre decimali ricorrendo alla seguente formula:
dove
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Fuel_ConsumedWLTP (litri) |
è il consumo di carburante determinato in occasione della prima prova effettuata in conformità all'allegato XXI, suballegato 6, punto 1.2, calcolato in conformità al medesimo allegato, suballegato 7, punto 6, utilizzando i risultati delle emissioni nel corso del ciclo totale prima di applicare le correzioni (uscita del passaggio 2 di cui alla tabella A7/1 del suballegato 7), moltiplicato per la distanza effettiva percorsa e diviso per 100. |
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Fuel_ConsumedOBFCM (litri) |
è il consumo di carburante determinato per la medesima prova utilizzando i differenziali del parametro “Carburante totale consumato (ciclo di vita)” come previsto dal dispositivo OBFCM. |
Per i veicoli OVC-HEV deve essere utilizzata la prova di tipo 1 in modalità charge-sustaining.
4.2.1 Se le prescrizioni di accuratezza di cui al punto 4.2 non sono soddisfatte, l'accuratezza deve essere ricalcolata per le successive prove di tipo 1 effettuate in conformità al punto 1.2 del suballegato 6, secondo le formule di cui al punto 4.2, utilizzando il carburante consumato determinato e accumulato nel corso di tutte le prove eseguite. La prescrizione relativa all'accuratezza è considerata soddisfatta se l'accuratezza è superiore a – 0,05 o inferiore a 0,05.
4.2.2 Se le prescrizioni di accuratezza di cui al punto 4.2.1 non sono soddisfatti in seguito alle prove successive ai sensi del presente punto, possono essere effettuate prove supplementari ai fini della determinazione dell'accuratezza, tuttavia è consentito un massimo di tre prove per un veicolo sottoposto a prova senza l'utilizzo del metodo dell'interpolazione (veicolo H) e sei prove per un veicolo sottoposto a prova utilizzando il metodo dell'interpolazione (tre prove per il veicolo H e tre prove per il veicolo L). L'accuratezza deve essere ricalcolata per le ulteriori prove successive di tipo 1 in conformità alle formule di cui al punto 4.2, utilizzando il carburante consumato determinato e accumulato nel corso di tutte le prove eseguite. La prescrizione è considerata soddisfatta se l'accuratezza è superiore a – 0,05 o inferiore a 0,05. Qualora le prove siano state effettuate esclusivamente al fine di determinare l'accuratezza del dispositivo OBFCM, i risultati delle prove supplementari non devono essere presi in considerazione per altri fini.
5. Accesso alle informazioni fornite dal dispositivo OBFCM
5.1 Il dispositivo OBFCM deve garantire un accesso standardizzato e senza restrizioni alle informazioni di cui al punto 3 e deve essere conforme alle norme di cui all'allegato 11, appendice 1, punto 6.5.3.1, lettera a) e punto 6.5.3.2, lettera a), del regolamento UNECE n. 83, come indicato all'allegato XI, appendice 1, punto 2.8, del presente regolamento.
5.2. In deroga alle condizioni di azzeramento specificate nelle norme di cui al punto 5.1 e fatti salvi i punti 5.3 e 5.4, una volta che il veicolo è stato immesso in servizio devono essere conservati i valori dei contatori del ciclo di vita.
5.3 I valori dei contatori del ciclo di vita possono essere azzerati solo nel caso di veicoli che hanno una centralina del motore con un tipo di memoria che non può conservare i dati quando non è alimentato da energia elettrica. Per tali veicoli i valori possono essere azzerati simultaneamente solo se la batteria non è collegata al veicolo. In questo caso l'obbligo di conservare i valori dei contatori del ciclo di vita si applica per le nuove omologazioni al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2022 e per i nuovi veicoli a decorrere dal 1o gennaio 2023.
5.4. In caso di malfunzionamento che influisce sui valori dei contatori del ciclo di vita o di sostituzione della centralina del motore, i contatori possono essere azzerati simultaneamente in maniera da garantire che i valori rimangano completamente sincronizzati.
ALLEGATO XI
Gli allegati I, III, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati come segue:
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1) |
l'allegato I è così modificato:
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2) |
l'allegato III è così modificato:
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3) |
l'allegato VIII è così modificato:
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4) |
l'allegato IX è così modificato:
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5) |
l'allegato XI è così modificato: Nella sezione «Significato delle note», la nota (1) è sostituita dalla seguente:
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(*1) il veicolo rappresentativo viene sottoposto a prova per la famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento