|
20.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 293/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1784 DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2018
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda alcune disposizioni sulle pratiche di inverdimento stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 6, lettera b), e l'articolo 46, paragrafo 9, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Gli articoli da 38 a 48 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (2) definiscono norme che integrano le disposizioni sulle pratiche di inverdimento standard stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013. |
|
(2) |
Il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che modifica diverse disposizioni in materia di pratiche di inverdimento stabilite dal regolamento (UE) n. 1307/2013, è entrato in vigore il 30 dicembre 2017. Le modifiche relative alle pratiche di inverdimento si applicano dal 1o gennaio 2018. Al fine di assicurare chiarezza e coerenza tra i pertinenti obblighi degli operatori, tali modifiche richiedono l'adeguamento di alcune disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 639/2014. |
|
(3) |
Se gli Stati membri decidono che il terreno coperto da erba che non è stato arato da cinque anni o più è considerato prato permanente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393, o se decidono che la superficie di prato permanente può comprendere altre specie quali determinati arbusti o alberi ai sensi della lettera b) del suddetto comma, o se decidono che alcuni terreni pascolabili sono considerati prato permanente ai sensi del punto c) dello stesso comma, essi dovrebbero adeguare, ove necessario, la propria proporzione di riferimento per tenere conto dei possibili effetti significativi sulla proporzione dovuti all'applicazione di tali decisioni. |
|
(4) |
A seguito dell'introduzione nell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393, della possibilità per gli Stati membri di decidere che un terreno coperto da erba che non è stato arato da cinque anni o più sia considerato prato permanente, una superficie di prato permanente può perdere tale qualifica non solo a causa della conversione in colture arabili ma anche dell'aratura. L'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 dovrebbe essere adeguato per prevedere questa nuova possibilità. |
|
(5) |
L'articolo 3, paragrafo 9, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2017/2393 introduce tre nuovi tipi di area di interesse ecologico, aggiungendo all'elenco attuale le superfici con Miscanthus, le superfici con Silphium perfoliatum e i terreni a riposo con specie mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare). Il considerando 45 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sottolinea l'importanza del fatto che le aree di interesse ecologico siano stabilite in maniera coerente. È pertanto necessario chiarire il rapporto tra i tipi di area di interesse ecologico di recente introduzione e quelli già esistenti. |
|
(6) |
In primo luogo, per quanto riguarda i «terreni a riposo con specie mellifere», poiché queste superfici facevano parte del tipo di area di interesse ecologico «terreni lasciati a riposo» è opportuno che i requisiti di gestione esistenti per questi ultimi continuino ad applicarsi. In particolare il divieto di produzione agricola, la durata minima che deve essere fissata dagli Stati membri e il divieto di uso di prodotti fitosanitari, stabiliti per i «terreni lasciati a riposo», dovrebbero applicarsi anche ai «terreni a riposo con specie mellifere», benché sulle superfici di tale nuova area di interesse ecologico sia consentito seminare specie mellifere. |
|
(7) |
Inoltre, per rimuovere i dubbi che potrebbero sorgere a seguito dell'introduzione del nuovo tipo di area di interesse ecologico e per far fronte ai rischi che vi siano seminate colture normalmente utilizzate per la produzione, dato l'obiettivo di biodiversità dell'area di interesse ecologico, è opportuno chiarire che, in linea con il requisito dell'assenza di produzione, tali superfici non dovrebbero includere superfici investite con colture normalmente coltivate a fini di raccolta. |
|
(8) |
Tuttavia, poiché l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393, assegna un fattore di ponderazione maggiore alla nuova area di interesse ecologico «terreni a riposo con specie mellifere», di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) n. 1307/2013, rispetto ai «terreni lasciati a riposo» di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento, è opportuno chiarire la distinzione tra i due tipi di area di interesse ecologico. In particolare, al fine di assicurare la certezza del diritto per gli agricoltori per quanto riguarda le specie che sono considerate ricche di polline e di nettare e quindi «specie mellifere» ai fini dell'articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettera m), del regolamento (UE) n. 1307/2013, è opportuno redigere la lista di tali specie. Considerata la varietà di condizioni agronomiche e di specie in tutta l'Unione, la scelta delle specie adatte dovrebbe essere lasciata agli Stati membri. Le specie esotiche invasive ai sensi del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) non dovrebbero essere utilizzate su tali superfici in quanto comportano un rischio per la biodiversità autoctona, tra l'altro ostacolando le interazioni tra le piante autoctone e gli impollinatori. |
|
(9) |
Inoltre, per massimizzare i benefici per la biodiversità di tali superfici, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a decidere in merito all'eventuale introduzione di pertinenti requisiti di gestione aggiuntivi, quali i miscugli di specie. Infine, dato che la presenza di specie erbacee non predominanti e l'utilizzo di arnie non compromettono l'effetto sulla biodiversità dei terreni a riposo con specie mellifere, è opportuno consentire la presenza di arnie. |
|
(10) |
Al fine di salvaguardare e migliorare la biodiversità in linea con gli obiettivi dell'«inverdimento», è opportuno stabilire requisiti di gestione in materia di utilizzo di prodotti chimici (fertilizzanti minerali e prodotti fitosanitari) per le aree di interesse ecologico di nuova istituzione investite con Miscanthus e Silphium perfoliatum. In particolare, considerato il loro impatto relativamente più dannoso sulla biodiversità, è opportuno vietare l'utilizzo di prodotti fitosanitari su tali superfici, ma consentirlo solo nel primo anno per favorire la creazione di queste ultime. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 639/2014. |
|
(11) |
Il presente regolamento si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili a decorrere dal 1o gennaio 2018. Tuttavia, tenuto conto del tempo necessario alle autorità nazionali e agli agricoltori per adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento in materia di aree di interesse ecologico, le modifiche corrispondenti dovrebbero applicarsi soltanto alle domande di aiuto relative agli anni civili a decorrere dal 1o gennaio 2019, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 639/2014
Il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è modificato come segue:
|
1) |
all'articolo 43, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri adeguano la proporzione di riferimento se rilevano un impatto significativo sull'andamento della proporzione a causa, in particolare, di una variazione nella superficie adibita alla produzione biologica o di una variazione nella popolazione dei partecipanti al regime per i piccoli agricoltori o quando uno Stato membro adotta una decisione in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettere a), b) o c), del regolamento 1307/2013. In tali casi gli Stati membri informano senza indugio la Commissione dell'adeguamento apportato e dei motivi che lo hanno giustificato.»; |
|
2) |
all'articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri possono imporre agli agricoltori l'obbligo individuale di non convertire ad altri usi, e in particolare, se applicano l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, di non arare superfici investite a prati permanenti senza preventiva autorizzazione individuale. Gli agricoltori sono informati di tale obbligo senza indugio e in ogni caso entro il 15 novembre dell'anno in cui lo Stato membro interessato ha stabilito l'obbligo. Tale obbligo si applica solo agli agricoltori soggetti agli obblighi di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 concernenti le superfici investite a prato permanente che non sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Il rilascio dell'autorizzazione può dipendere dall'applicazione di criteri oggettivi e non discriminatori, anche di tipo ambientale. Se l'autorizzazione di cui al primo comma è subordinata alla condizione di destinare a prato permanente un'altra superficie costituita da un numero corrispondente di ettari, o, se lo Stato membro applica l'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, alla condizione che un'altra superficie o la stessa superficie sia considerata prato permanente, tale superficie, in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, è considerata prato permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, inclusa l'aratura. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per almeno cinque anni consecutivi dalla data della conversione, inclusa l'aratura. Tuttavia, se lo Stato membro decide in tal senso, quando gli agricoltori convertono in prato permanente superfici già utilizzate per coltivare erba e altre piante erbacee da foraggio, tali superfici devono essere utilizzate per coltivare erba o altre piante erbacee da foraggio per il restante numero di anni necessario al raggiungimento dei cinque anni consecutivi.»; |
|
3) |
l'articolo 45 è così modificato:
|
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica alle domande di aiuto presentate con riferimento agli anni civili a decorrere dal 1o gennaio 2018.
L'articolo 1, punto 3, si applica alle domande di aiuto relative agli anni civili a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).
(4) Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).