14.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 286/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1712 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2018

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015 (1), in particolare gli articoli 5 e 7,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 (2), in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando quanto segue:

I.   CONTESTO

(1)

Il 18 luglio 2018, con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 (3), la Commissione ha istituito misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio. Il Sud Africa era incluso nell'ambito di applicazione di tali misure.

(2)

Tuttavia, a norma dell'articolo 33 dell'accordo di partenariato economico («APE») tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe («SADC»), dall'altra (4), gli Stati della SADC aderenti all'APE dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione delle misure di salvaguardia adottate dall'UE a norma dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.

(3)

Attualmente, degli Stati della SADC aderenti all'APE solo il Sud Africa è soggetto a misure di salvaguardia provvisorie per due categorie di prodotti di acciaio, vale a dire fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili (categoria di prodotto 8) e fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili (categoria di prodotto 9).

(4)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/1013 al fine di eliminare il Sud Africa dall'ambito di applicazione delle misure provvisorie su queste due categorie di prodotti.

II.   INCREMENTO DELLE IMPORTAZIONI

(5)

Come indicato nelle tabelle che seguono, l'esclusione del Sud Africa dall'ambito di applicazione delle misure provvisorie non modifica l'andamento complessivo delle importazioni per le due categorie di prodotti interessate, per le quali si registra ancora un notevole aumento delle importazioni.

Categoria di prodotto 8

2013

2014

2015

2016

2017

Totale delle importazioni (tonnellate)

175 816

233 028

269 697

351 075

436 173

indice (2013 = 100)

100

133

153

200

248

Escludendo il Sud Africa

157 289

214 041

246 965

325 272

407 050

indice (2013 = 100)

100

136

157

207

259

Categoria di prodotto 9

2013

2014

2015

2016

2017

Totale delle importazioni (tonnellate)

697 457

1 017 613

787 521

843 352

976 108

indice (2013 = 100)

100

146

113

121

140

Escludendo il Sud Africa

645 259

954 614

697 537

751 259

869 549

indice (2013 = 100)

100

148

108

116

135

(6)

Da un punto di vista generale l'esclusione del Sud Africa non modifica lo sviluppo delle importazioni complessive, poiché rappresenta una quota inferiore allo 0,5 % delle importazioni totali nel periodo 2013-2017. Per lo stesso motivo le importazioni dal Sud Africa non modificano le conclusioni del considerando 81 del regolamento (UE) 2018/1013 relative all'incidenza di altri fattori sulla situazione dell'industria dell'Unione.

III.   LIVELLO DELLE MISURE PROVVISORIE

(7)

Il Sud Africa dovrebbe essere escluso dall'ambito di applicazione delle misure di salvaguardia provvisorie per i prodotti delle categorie 8 e 9 e il livello del contingente dovrebbe essere adeguato di conseguenza per i prodotti delle categorie 8 e 9. Le importazioni dal Sud Africa che hanno avuto luogo dall'entrata in vigore delle misure di salvaguardia provvisorie dovrebbero essere retroattivamente escluse dal calcolo del contingente in franchigia doganale per il restante periodo di validità delle misure provvisorie.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni delle categorie di prodotti 8 e 9 elencate nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1013 e originarie del Sud Africa non sono soggette alle misure di salvaguardia provvisorie istituite dal medesimo regolamento. La parte del regolamento (UE) 2018/1013, allegato V, concernente le categorie di prodotti 8 e 9 è sostituita come segue:

«ALLEGATO V

Contingenti tariffari

Numero di prodotto

Numero d'ordine

Categoria di prodotto

Codici NC

Volume del contingente tariffario (tonnellate nette)

Aliquota del dazio supplementare

8

09.8508

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

178 865

25 %

9

09.8509

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

423 442

25 %

»

Articolo 2

1.   L'allegato IV del regolamento (UE) 2018/1013 è modificato per quanto riguarda i gruppi di prodotti 8 e 9 originari del Sud Africa, al fine di tener conto delle disposizioni dell'articolo 1. La parte del regolamento (UE) 2018/1013, allegato IV, concernente il Sud Africa è sostituita come segue:

«ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti originari di paesi in via di sviluppo a cui si applicano le misure provvisorie (indicati da una «x»)

Paese/Gruppo di prodotti

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

25

26

28

Sud Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»

2.   Le merci originarie del Sud Africa che rientrano nelle categorie 8 e 9 e che sono state importate nell'UE dopo l'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1013 sono escluse dal calcolo del contingente in franchigia doganale.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

(2)   GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione, del 17 luglio 2018, che istituisce misure di salvaguardia provvisorie in relazione alle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 181 del 18.7.2018, pag. 39).

(4)   GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3.