8.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1660 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2018

che impone condizioni particolari per l'importazione di alcuni alimenti di origine non animale da determinati paesi terzi a causa dei rischi di contaminazione con residui di antiparassitari e che modifica il regolamento (CE) n. 669/2009 e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare le opportune misure urgenti a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo al fine di proteggere la salute pubblica, la salute degli animali o l'ambiente, quando sia manifesto che gli alimenti e i mangimi in questione possono comportare un grave rischio per la salute umana e la salute degli animali e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri. Tali misure urgenti dell'Unione possono consistere nell'imposizione di condizioni particolari per l'importazione dei prodotti in questione.

(2)

Il regolamento (CE) n. 669/2009 (3) della Commissione prevede un livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I di detto regolamento. Le foglie di vite originarie della Turchia e la pitahaya (frutto del dragone) del Vietnam sono comprese in tale allegato e sono quindi soggette a un livello accresciuto di controlli ufficiali.

(3)

I risultati dei controlli ufficiali eseguiti dagli Stati membri nel quadro del regolamento (CE) n. 669/2009, i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, le relazioni di audit della Commissione, le relazioni trasmesse da paesi terzi e gli scambi d'informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare indicano il persistere di numerosi casi di non conformità delle foglie di vite originarie della Turchia ai livelli massimi di residui di antiparassitari fissati dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Neppure in seguito all'aumento della frequenza dei controlli alle frontiere dell'Unione è stato possibile constatare un miglioramento della situazione.

(4)

I risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri nel quadro del regolamento (CE) n. 669/2009 indicano un'elevata frequenza di casi di non conformità della pitahaya (frutto del dragone) originaria del Vietnam ai livelli massimi di residui di antiparassitari fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005. Un audit effettuato in Vietnam dalla Commissione nel marzo 2017 al fine di valutare i controlli sugli antiparassitari negli alimenti di origine vegetale destinati all'esportazione nell'Unione europea ha constatato che non esiste alcun sistema ufficiale efficace di controllo antiparassitario per gli alimenti esportati nell'Unione e che le autorità non sono in grado di assicurare la conformità dei prodotti vietnamiti ai livelli massimi di residui di antiparassitari.

(5)

Ciò dimostra che le importazioni di foglie di vite dalla Turchia e di pitahaya (frutto del dragone) dal Vietnam possono comportare un grave rischio per la salute e che tale rischio non può essere adeguatamente affrontato con le misure attualmente in vigore. È pertanto necessario stabilire condizioni particolari per l'importazione di foglie di vite dalla Turchia e di pitahaya (frutto del dragone) dal Vietnam.

(6)

Le foglie di curry originarie dell'India sono attualmente soggette a condizioni particolari per l'importazione, stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 della Commissione (5). Le condizioni particolari per l'importazione di tale prodotto dovrebbero essere mantenute, visti i dati risultanti dalle notifiche ricevute tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi e i risultati dei controlli ufficiali eseguiti dagli Stati membri nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014, che indicano il persistere di numerosi casi di non conformità.

(7)

È pertanto opportuno esigere che le foglie di curry originarie dell'India, le foglie di vite della Turchia e la pitahaya (frutto del dragone) del Vietnam siano sottoposte, prima dell'esportazione nell'Unione, a controlli ufficiali comprendenti campionamenti e analisi, in modo da garantire che tali prodotti soddisfino ai relativi requisiti di legge. Tutte le partite di tali prodotti dovrebbero essere accompagnate da un certificato sanitario attestante che i prodotti sono stati sottoposti a un campionamento in conformità alla direttiva 2002/63/CE della Commissione (6).

(8)

Al fine di garantire un'organizzazione efficiente e un certo grado di uniformità a livello dell'Unione dei controlli all'importazione per quanto riguarda la presenza di residui di antiparassitari nelle e sulle foglie di curry originarie dell'India, sulle foglie di vite della Turchia e sulla pitahaya (frutto del dragone) del Vietnam, è opportuno prevedere nel presente regolamento procedure di controllo almeno equivalenti a quelle previste dal regolamento (CE) n. 669/2009.

(9)

Per tenere conto della natura specifica della non conformità ai requisiti documentali, è opportuno stabilire norme sulle azioni da intraprendere qualora la partita non sia accompagnata dai risultati dei campionamenti e delle analisi e dal certificato sanitario o qualora tali risultati o tale certificato sanitario non siano conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

(10)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 dispone che le autorità competenti notifichino alla Commissione e agli altri Stati membri i respingimenti alla frontiera. Per quanto riguarda gli antiparassitari, è opportuno precisare che nei casi in cui le autorità competenti respingono una partita di alimenti indicati nell'elenco del presente regolamento, tale notifica dovrebbe essere effettuata se non è stato rispettato un livello massimo di residui fissato dal regolamento (CE) n. 396/2005, a prescindere dal fatto che sia stata superata o meno la dose acuta di riferimento.

(11)

Al fine di raccogliere dati per una continua valutazione dei rischi in relazione ai prodotti oggetto del presente regolamento e di adeguare, ove necessario, le misure esistenti, è opportuno esigere che gli Stati membri presentino alla Commissione due volte all'anno una relazione su tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali eseguiti a norma del presente regolamento. Alcuni Stati membri registrano su base volontaria il documento comune di entrata relativo ad alcuni mangimi e alimenti di origine non animale nel sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES), istituito dalle decisioni della Commissione 2003/24/CE (7) e 2004/292/CE (8), e forniscono così alla Commissione informazioni sul numero di partite importate e sui risultati dei controlli previsti dal presente regolamento. Detto obbligo di informazione dovrebbe quindi essere considerato soddisfatto se gli Stati membri registrano in TRACES i documenti comuni di entrata rilasciati in conformità al presente regolamento.

(12)

È opportuno riesaminare le misure previste nel presente regolamento entro il 31 ottobre 2019 al fine di valutare se siano ancora necessarie.

(13)

Per organizzare i controlli ufficiali conformemente al presente regolamento dovrebbero essere disponibili risorse finanziarie adeguate. I costi derivanti da tali controlli ufficiali dovrebbero quindi essere sostenuti dagli operatori del settore alimentare responsabili delle partite.

(14)

Per motivi di trasparenza e coerenza delle norme applicabili, il presente regolamento dovrebbe stabilire tutte le condizioni specifiche che disciplinano l'importazione di foglie di curry dall'India, di foglie di vite dalla Turchia e di pitahaya (frutto del dragone) dal Vietnam per quanto riguarda la presenza di residui di antiparassitari. Le voci relative alle foglie di vite originarie della Turchia e alla pitahaya (frutto del dragone) originaria del Vietnam dovrebbero pertanto essere soppresse dall'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, mentre il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 relativo alle foglie di curry originarie dell'India dovrebbe essere abrogato.

(15)

Al fine di concedere agli operatori il tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento, è opportuno che esso si applichi a decorrere dall'8 dicembre 2018. Nell'interesse della certezza del diritto è opportuno prevedere che gli Stati membri autorizzino per un periodo transitorio l'importazione di partite di foglie di vite dalla Turchia, di pitahaya (frutto del dragone) dal Vietnam e di foglie di curry dall'India, che hanno lasciato il paese di origine o il paese di spedizione, se diverso dal paese di origine, prima dell'8 dicembre 2018, a condizione che tali partite siano conformi alle prescrizioni, rispettivamente, del regolamento (UE) n. 669/2009 in vigore al 7 dicembre 2018 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle partite di alimenti di origine non animale elencati nell'allegato I.

Esso si applica anche agli alimenti composti contenenti qualsiasi alimento elencato nell'allegato I in una quantità superiore al 20 %.

2.   Il presente regolamento non si applica alle partite di alimenti destinate a un privato per il solo uso e consumo personale. In caso di dubbio l'onere della prova incombe al destinatario della partita.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Si applicano inoltre le definizioni di «documento comune di entrata» e «punto di entrata designato» di cui all'articolo 3, rispettivamente lettera a) e lettera b), del regolamento (CE) n. 669/2009.

Ai fini del presente regolamento, per «partita» si intende una partita quale definita nella direttiva 2002/63/CE.

Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

Articolo 3

Importazione nell'Unione

Le partite di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, possono essere importate nell'Unione unicamente nel rispetto delle procedure stabilite nel presente regolamento.

Tali partite possono essere introdotte nell'Unione solo attraverso un punto di entrata designato.

Articolo 4

Risultati dei campionamenti e delle analisi

1.   Ciascuna partita di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, deve essere accompagnata dai risultati dei campionamenti e delle analisi effettuati dalle autorità competenti del paese di origine indicato nell'allegato I o del paese terzo dal quale la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine, per accertare la conformità alla legislazione dell'Unione sui livelli massimi di residui di antiparassitari.

2.   Il campionamento di cui al paragrafo 1 deve essere effettuato in conformità alla direttiva 2002/63/CE.

3.   Le analisi di cui al paragrafo 1 devono essere eseguite da laboratori accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 sui requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura.

Articolo 5

Certificato sanitario

1.   Ciascuna partita di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, deve essere accompagnata dalla versione originale di un certificato sanitario, in conformità al modello riportato all'allegato II.

2.   Il certificato sanitario è compilato, firmato e verificato dall'autorità competente del paese di origine o del paese dal quale la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine.

3.   Il certificato sanitario è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui è situato il punto di entrata designato. Uno Stato membro può tuttavia consentire che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

4.   Il certificato sanitario deve essere rilasciato prima che la partita alla quale esso si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente che lo rilascia.

5.   Il certificato sanitario è valido solo per quattro mesi a decorrere dalla data di rilascio.

6.   Il certificato sanitario originale è presentato all'autorità competente del punto di entrata designato e da questa conservato.

Articolo 6

Identificazione

Ciascuna partita di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è identificata da un codice di identificazione che corrisponde al codice di identificazione indicato sui risultati dei campionamenti e delle analisi di cui all'articolo 4 e sul certificato sanitario di cui all'articolo 5. Ogni singolo sacco o altro tipo di imballaggio della partita è contrassegnato da tale codice di identificazione.

Articolo 7

Notifica previa delle partite

1.   Gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti notificano con anticipo alle autorità competenti al punto di entrata designato la data e l'ora previste dell'arrivo fisico delle partite di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nonché la natura della partita.

2.   Ai fini della notifica previa, gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti completano la parte I del documento comune di entrata (DCE) e trasmettono quest'ultimo alle autorità competenti al punto di entrata designato almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.

3.   Nel compilare il DCE conformemente al presente regolamento, gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti tengono conto delle note orientative per la compilazione del DCE riportate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009.

Articolo 8

Controlli ufficiali

1.   Le autorità competenti al punto di entrata designato eseguono controlli documentali in relazione a ciascuna partita di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al fine di accertare la conformità ai requisiti stabiliti agli articoli 4 e 5.

2.   Gli Stati membri eseguono controlli di identità e fisici delle partite, comprendenti campionamenti e analisi, in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, e agli articoli 9 e 19 del regolamento (CE) n. 669/2009, con la frequenza indicata nell'allegato I del presente regolamento.

3.   Al termine dei controlli, le autorità competenti:

a)

compilano le voci pertinenti della parte II del DCE;

b)

allegano al DCE i risultati dei campionamenti e delle analisi effettuati in conformità al paragrafo 2 del presente articolo;

c)

forniscono e inseriscono nel DCE il numero di riferimento del DCE;

d)

timbrano e firmano l'originale del DCE;

e)

preparano e conservano una copia del DCE firmato e timbrato.

4.   Le autorità competenti al punto di entrata designato rilasciano all'operatore responsabile della partita una copia autenticata del certificato sanitario o, nel caso di una partita frazionata, più copie di tale certificato, ognuna autenticata individualmente.

5.   Durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica la partita è accompagnata dal DCE originale.

Articolo 9

Frazionamento di una partita

1.   Il frazionamento di una partita non è ammesso finché non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE secondo quanto disposto all'articolo 8.

2.   Nel caso di un successivo frazionamento della partita, ogni frazione della partita è accompagnata da una copia autenticata del DCE durante il trasporto e fino all'immissione in libera pratica.

Articolo 10

Immissione in libera pratica

L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte degli operatori del settore alimentare o dei loro rappresentanti, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente dopo l'espletamento di tutti i controlli ufficiali. Le autorità doganali immettono la partita in libera pratica solo se nella casella II.14 del DCE è indicata una decisione favorevole dell'autorità competente e se il DCE è firmato nella casella II.21.

Articolo 11

Non conformità

1.   Se i controlli ufficiali eseguiti in conformità all'articolo 8 accertano la non conformità alla pertinente legislazione dell'Unione, ivi incluso il presente regolamento, l'autorità competente compila la parte III del DCE e vengono adottate misure in applicazione degli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

2.   Se una partita non è accompagnata sia dai risultati dei campionamenti e delle analisi di cui all'articolo 4 sia dal certificato sanitario di cui all'articolo 5 oppure se tali risultati o tale certificato sanitario non sono conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, la partita non può essere importata nell'Unione ed è rispedita al di fuori dell'Unione o distrutta.

3.   Se l'autorità competente al punto di entrata designato non permette l'introduzione di una partita di alimenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a causa della non conformità a un livello massimo di residui fissato dal regolamento (CE) n. 396/2005, essa notifica immediatamente tale respingimento alla frontiera in conformità all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 12

Relazioni

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione due volte all'anno, entro la fine del mese successivo a ciascun semestre, una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali eseguiti sulle partite di alimenti a norma del presente regolamento.

La relazione contiene le seguenti informazioni:

a)

il numero di partite importate;

b)

il numero di partite sottoposte al campionamento per l'analisi;

c)

i risultati dei controlli previsti all'articolo 8, paragrafo 2.

2.   Gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1 sono considerati soddisfatti se gli Stati membri registrano in TRACES i DCE rilasciati dalle rispettive autorità competenti in conformità al presente regolamento.

Articolo 13

Riesame

Il presente regolamento è riesaminato entro il 31 ottobre 2019.

Articolo 14

Spese

Tutte le spese derivanti dai controlli ufficiali, compresi i campionamenti, le analisi, l'immagazzinamento e qualsiasi misura adottata in seguito a una non conformità, sono a carico degli operatori del settore alimentare responsabili della partita.

Articolo 15

Modifica del regolamento (CE) n. 669/2009

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è così modificato:

a)

fra le voci per la Turchia è soppressa la voce relativa alle «Foglie di vite»;

b)

fra le voci per il Vietnam è soppressa la voce relativa alla «Pitahaya (frutto del dragone)».

Articolo 16

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 è abrogato.

Articolo 17

Misure transitorie

Per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri continuano ad autorizzare l'introduzione di partite di foglie di curry originarie dell'India, che hanno lasciato il paese di origine o il paese di spedizione, se diverso dal paese di origine, prima dell'8 dicembre 2018 a condizione che tali partite siano conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014.

Per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri continuano ad autorizzare l'introduzione di partite di foglie di vite originarie della Turchia e di pitahaya (frutto del dragone) originaria del Vietnam, che hanno lasciato il paese di origine o il paese di spedizione, se diverso dal paese di origine, prima dell'8 dicembre 2018 a condizione che tali partite siano conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2009 in vigore il 7 dicembre 2018.

Articolo 18

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall'8 dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11).

(4)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni specifiche applicabili alle importazioni di gombo e di foglie di curry dall'India e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 91/2013 (GU L 242 del 14.8.2014, pag. 20).

(6)  Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

(7)  Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).

(8)  Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).


ALLEGATO I

Alimenti di origine non animale soggetti a condizioni particolari riguardanti l'importazione nell'Unione europea

Alimenti (uso previsto)

Codice NC (1)

Suddivisione TARIC

Paese di origine

Rischio

Frequenza dei controlli fisici e d'identità (%) all'importazione

Pitahaya (frutto del dragone)

(Alimenti - freschi o refrigerati)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Residui degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale) (2) e residui di ditiocarbammati (3) (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb (3), mancozeb (3), metiram (3), propineb (3), tiram (3) e ziram (3), fentoato (2) e quinalfos (2)).

10

Foglie di curry (Bergera/Murraya koenigii)

(Alimenti - freschi, refrigerati, congelati o essiccati)

ex 1211 90 86

10

India (IN)

Residui degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale (2) e residui di acefato (2)).

20

Foglie di vite

(Alimenti)

ex 2008 99 99

11 , 19

Turchia (TR)

Residui degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale) (2) e residui di ditiocarbammati (3) (ditiocarbammati espressi in CS2, comprendenti maneb (3), mancozeb (3), metiram (3), propineb (3), tiram (3) e ziram (3) e metrafenone (2)).

20


(1)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con «ex».

(2)  Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su CG-MS e LC-MS.

(3)  Residui di antiparassitari analizzati con metodi monoresiduo.


ALLEGATO II

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