5.11.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 274/21


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1641 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2018

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente le informazioni che gli amministratori di indici di riferimento critici o significativi devono fornire sulla metodologia utilizzata per determinare l'indice di riferimento, sul riesame interno, sull'approvazione della metodologia e sulle procedure per apportare modifiche rilevanti alla metodologia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 impone all'amministratore di un indice di riferimento o, se del caso, di una famiglia di indici di riferimento di pubblicare o mettere a disposizione gli elementi chiave della metodologia da esso utilizzata per determinare l'indice di riferimento o, se del caso, gli indici di riferimento della famiglia di indici di riferimento, i dettagli relativi al riesame interno e all'approvazione della metodologia e le procedure di consultazione su modifiche metodologiche rilevanti e di comunicazione agli utenti di tali modifiche. Il presente regolamento specifica ulteriormente le informazioni che gli amministratori devono fornire per quanto riguarda i loro indici di riferimento significativi e critici. Esso non si applica gli amministratori che forniscono unicamente indici di riferimento non significativi. Gli amministratori che forniscono sia indici di riferimento non significativi che indici di riferimento significativi o critici dovrebbero rispettare il presente regolamento in relazione agli indici di riferimento critici e significativi. Per gli amministratori di indici di riferimento non significativi l'ESMA può emanare orientamenti sulle stesse materie.

(2)

Le metodologie degli indici di riferimento sono molto diverse fra loro. Gli elementi chiave specificati nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere pubblicati o messi a disposizione solo nella misura in cui sono pertinenti per l'indice di riferimento in questione.

(3)

Due elementi chiave della metodologia che dovrebbero essere divulgati per garantire l'affidabilità e l'accuratezza di un indice di riferimento critico o significativo sono la quantità minima e la qualità minima dei dati necessari per applicare la metodologia ed eseguire il calcolo. Inoltre, l'esercizio della discrezionalità nella determinazione degli indici di riferimento aumenta la vulnerabilità di questi ultimi alla manipolazione. Per ridurre al minimo il rischio di manipolazione, tra gli elementi chiave della sua metodologia l'amministratore dovrebbe pertanto indicare le regole chiare che esso ha individuato su i modi e i tempi in cui è possibile esercitare discrezionalità.

(4)

Per aiutare i potenziali utenti a scegliere l'indice di riferimento più adeguato tra una serie di indici di riferimento potenzialmente idonei, dovrebbero essere fornite informazioni che consentano loro di comprendere ciò che l'indice di riferimento intende misurare, quali dati vengono utilizzati e in che modo vengono selezionati, quali sono le componenti dell'indice di riferimento, chi è coinvolto nella raccolta dei dati e nel calcolo dell'indice di riferimento, in quali tempi e in quale misura può essere esercitata discrezionalità e quali sono i limiti della metodologia e i tempi e i modi in cui l'indice di riferimento potrebbe essere modificato.

(5)

Affinché gli utenti e i potenziali utenti dispongano di sufficienti informazioni sul processo applicato dall'amministratore per il riesame interno della metodologia, l'amministratore dovrebbe pubblicare le sue politiche e procedure relative a tale processo, unitamente ai dettagli degli organismi interessati e ai pertinenti meccanismi di governance di cui dispone conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1011.

(6)

Affinché gli utenti e i potenziali utenti comprendano in che modo l'amministratore effettuerà la consultazione su una proposta di modifica rilevante di un indice di riferimento critico o significativo nonché la motivazione di tale modifica, l'amministratore dovrebbe comunicare talune informazioni, comprese le modalità con cui valuterà l'impatto delle modifica proposta.

(7)

Conformemente al principio di proporzionalità, il presente regolamento evita oneri eccessivi per gli amministratori degli indici di riferimento significativi (a differenza degli amministratori degli indici di riferimento critici), consentendo loro, per quanto concerne i loro indici di riferimento significativi, di scegliere di limitare la comunicazione a una serie di elementi più circoscritta, o di comunicare meno dettagli su taluni elementi.

(8)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione presentato alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(9)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici connessi e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(10)

Per garantire la coerenza con il regolamento delegato che specifica ulteriormente gli elementi del codice di condotta che deve essere elaborato dagli amministratori degli indici di riferimento basati su dati ottenuti da contributori, è opportuno rinviare di due mesi l'applicazione del presente regolamento delegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento non riguarda gli amministratori di indici di riferimento non significativi, ai quali pertanto non si applica.

Articolo 2

Elementi chiave della metodologia utilizzata per determinare gli indici di riferimento critici o significativi

1.   Le informazioni che l'amministratore di un indice di riferimento o, se del caso, di una famiglia di indici di riferimento deve fornire in conformità con l'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno i seguenti elementi, nella misura in cui sono pertinenti per l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento o per i dati utilizzati per determinarli:

a)

la definizione e la descrizione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento e del mercato o della realtà economica che intende misurare;

b)

la valuta o altra unità di misura dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento;

c)

i criteri applicati dall'amministratore per selezionare le fonti dei dati utilizzati per determinare l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento;

d)

i tipi di dati utilizzati per determinare l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento e la priorità assegnata a ciascun tipo;

e)

la composizione dei gruppi di contributori di dati e i criteri utilizzati per determinare l'ammissibilità a tali gruppi;

f)

la descrizione delle componenti dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento e i criteri utilizzati per la loro selezione e ponderazione;

g)

i requisiti minimi di liquidità per le componenti dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento;

h)

i requisiti minimi di quantità dei dati e gli standard minimi di qualità dei dati utilizzati per determinare l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento;

i)

le regole chiare che indicano i modi e i tempi in cui è possibile esercitare discrezionalità nella determinazione dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento;

j)

se l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento tiene conto di reinvestimenti dei dividendi o cedole versate dalle sue componenti;

k)

se la metodologia può essere modificata periodicamente per garantire che l'indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento rimanga rappresentativa del mercato o della realtà economica pertinenti:

i)

i criteri da utilizzare per determinare quando la modifica è necessaria;

ii)

i criteri da utilizzare per determinare la frequenza della modifica;

iii)

i criteri da utilizzare per riequilibrare le componenti dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento nel quadro della modifica;

l)

i potenziali limiti della metodologia e i dettagli delle metodologie da utilizzare in circostanze eccezionali, incluso in caso di mercato illiquido o in periodi di tensione, o se le fonti dei dati sulle operazioni possono essere insufficienti, inaccurate o inaffidabili;

m)

la descrizione dei ruoli di terzi coinvolti nella raccolta di dati per l'indice di riferimento o per la famiglia di indici di riferimento, o nel suo calcolo o diffusione;

n)

il modello o il metodo utilizzato per l'estrapolazione e l'eventuale interpolazione dei dati dell'indice di riferimento.

2.   Gli amministratori possono decidere di pubblicare o mettere a disposizione le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere m) e n), soltanto per i loro indici di riferimento critici.

Articolo 3

Dettagli relativi al riesame interno e all'approvazione della metodologia

1.   Le informazioni che l'amministratore di un indice di riferimento o, se del caso, di una famiglia di indici di riferimento deve fornire in conformità con l'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno i seguenti elementi:

a)

le politiche e le procedure relative al riesame interno e all'approvazione della metodologia;

b)

i dettagli di eventi specifici che potrebbero dare luogo a un riesame interno, compresi i dettagli dei meccanismi utilizzati dall'amministratore per stabilire se la metodologia sia tracciabile e verificabile;

c)

gli organi o le funzioni all'interno della struttura organizzativa dell'amministratore che sono coinvolti nel riesame e nell'approvazione della metodologia;

d)

i ruoli svolti da tutte le persone coinvolte nel riesame o nell'approvazione della metodologia;

e)

la descrizione della procedura di nomina e di rimozione delle persone coinvolte nel riesame e nell'approvazione della metodologia.

2.   Gli amministratori possono decidere di pubblicare o mettere a disposizione le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), soltanto per i loro indici di riferimento critici.

Articolo 4

Modifiche rilevanti della metodologia

1.   Le informazioni che l'amministratore di un indice di riferimento o, se del caso, di una famiglia di indici di riferimento deve fornire in conformità con l'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 comprendono almeno i seguenti elementi:

a)

la descrizione delle informazioni che l'amministratore deve comunicare all'inizio di ogni esercizio di consultazione, compreso l'obbligo di comunicare gli elementi chiave della metodologia che, a suo avviso, sarebbero interessati dalla proposta di modifica rilevante;

b)

il termine standard fissato dall'amministratore per le consultazioni;

c)

le circostanze in cui può essere fissato un termine più breve per una consultazione e la descrizione delle procedure da seguire quando si effettua una consultazione entro un termine più breve.

2.   La motivazione che l'amministratore deve fornire in conformità con l'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1011 indica, tra le altre cose, se la rappresentatività dell'indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento, e la sua adeguatezza come riferimento per strumenti e contratti finanziari, sarebbe messa a repentaglio nel caso in cui la modifica rilevante proposta non fosse effettuata.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).