23.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 264/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1584 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 25 terdecies, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 889/2008 (2) della Commissione consente di integrare i mangimi naturali nella fase di ingrasso di gamberi peneidi e di gamberetti di acqua dolce (Macrobrachium sp.) di cui alla sezione 7 dell'allegato XIII bis del regolamento. L'integrazione dei mangimi, in particolare del fabbisogno di colesterolo, è essenziale per lo sviluppo di tali gamberi e gamberetti nelle prime fasi di vita negli incubatoi e nei vivai. È pertanto necessario estendere l'integrazione dei mangimi con colesterolo a tali gamberi e gamberetti anche nelle prime fasi di vita.

(2)

Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 889/2008, le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti possono essere utilizzati nella trasformazione di alimenti biologici unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati. Secondo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-137/13 (3), l'uso di tali sostanze nella trasformazione degli alimenti biologici è previsto per legge unicamente a condizione che una norma del diritto dell'Unione o una norma del diritto nazionale conforme a quest'ultimo imponga direttamente l'aggiunta della citata sostanza in un prodotto alimentare affinché quest'ultimo possa essere commercializzato in generale.

(3)

Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) consente l'uso di sostanze minerali (anche oligoelementi), vitamine, aminoacidi o micronutrienti nelle formule biologiche per lattanti e di proseguimento, nonché negli alimenti biologici a base di cereali e per la prima infanzia, quando il loro impiego è autorizzato dalla pertinente legislazione dell'Unione. Per evitare una discrepanza tra l'attuale interpretazione dell'uso di tali sostanze negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e garantire la coerenza con la legislazione di prossima entrata in vigore in materia di produzione biologica, è opportuno consentirne l'impiego nella produzione di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.

(4)

A norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 889/2008, a determinate condizioni e in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al 31 dicembre 2018 possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane.

(5)

La produzione sul mercato dell'Unione di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico non è sufficiente in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze degli allevatori di galline ovaiole. Al fine di concedere un lasso di tempo superiore per la produzione di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con il metodo biologico e per stabilire norme dettagliate per la produzione di pollastrelle allevate con il metodo biologico, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2020 il periodo di applicazione della norma eccezionale che consente l'utilizzo di pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane.

(6)

L'articolo 43 del regolamento (CE) n. 889/2008 consente al massimo l'uso del 5 % di mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole nell'arco di 12 mesi per l'anno civile 2018.

(7)

L'offerta di proteine biologiche sul mercato dell'Unione non è sufficiente in termini qualitativi e quantitativi per soddisfare le esigenze nutrizionali dei suini e del pollame allevati in aziende biologiche. La produzione di colture proteiche biologiche è ancora in ritardo rispetto alla domanda. È pertanto opportuno prorogare al 31 dicembre 2020 il periodo in cui è consentito usare mangimi proteici non biologici per le specie suine e avicole in proporzioni limitate.

(8)

L'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 prevede la comunicazione di informazioni su irregolarità o infrazioni che incidono sulla qualificazione di un prodotto come biologico. L'esperienza dimostra che occorre migliorare gli attuali strumenti di comunicazione delle informazioni nel caso in cui uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni in relazione a un prodotto proveniente da tale Stato membro. Per migliorare l'efficienza e l'efficacia, tali comunicazioni dovrebbero avvenire tramite il sistema di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008.

(9)

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, vari Stati membri hanno trasmesso agli altri Stati membri e alla Commissione fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione negli allegati I, II e VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008. I fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.

(10)

Nelle raccomandazioni relative ai concimi (5), l'EGTOP ha concluso, tra l'altro, che le sostanze «fanghi industriali provenienti da zuccherifici» derivanti da canna da zucchero e «xilitolo» sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato I del regolamento (CE) n. 889/2008.

(11)

Nelle raccomandazioni relative ai prodotti fitosanitari (6), l'EGTOP ha concluso, tra l'altro, che le sostanze «Allium sativum» (estratto d'aglio), «COS-OGA», «Salix spp. cortex» (estratto di corteccia di salice) e «idrogenocarbonato di sodio» sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008.

(12)

Nelle raccomandazioni relative ai prodotti e alle sostanze utilizzati o aggiunti nei prodotti biologici durante alcune fasi del processo di produzione e come tipi di trattamento in conformità all'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (7) nel settore vitivinicolo (8), l'EGTOP ha concluso, tra l'altro che le sostanze «proteine di patate», «estratti proteici di lieviti» e «chitosano derivato da Aspergillus niger» per la chiarificazione (punto 10 dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009), «lieviti inattivati, autolisati di lieviti e scorze di lieviti» per l'aggiunta (punto 15 di tale allegato), «mannoproteine di lieviti» e «chitosano derivato da Aspergillus niger» per l'utilizzo (punti 6, 35 e 44 di tale allegato) sono conformi agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. È pertanto opportuno inserire tali sostanze nell'allegato VIII bis del regolamento (CE) n. 889/2008.

(13)

Nelle raccomandazioni relative ai prodotti per la pulizia e la disinfezione (9), l'EGTOP ha concluso, tra l'altro, che l'idrossido di sodio dovrebbe essere consentito nell'apicoltura biologica.

(14)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 889/2008.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato:

1)

all'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per la pulizia e la disinfezione dei telaini, degli alveari e dei favi, può essere utilizzato l'idrossido di sodio.

Per la protezione dei telaini, degli alveari e dei favi, in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i rodenticidi (da utilizzare unicamente in trappole) e i prodotti elencati nell'allegato II.»;

2)

all'articolo 25 terdecies, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

la razione dei gamberi peneidi e di gamberetti di acqua dolce (Macrobrachium sp.) di cui alla sezione 7 dell»allegato XIII bis può contenere al massimo il 25 % di farina di pesce e il 10 % di olio di pesce derivanti dalla pesca sostenibile. Al fine di assicurare le esigenze nutritive quantitative di detti gamberi e gamberetti, per integrare la loro dieta può essere utilizzato colesterolo biologico. Nei casi in cui quest'ultimo non sia disponibile può essere utilizzato colesterolo non biologico derivante dalla lana, dai molluschi o da altre fonti. L'opzione di integrare la loro dieta con colesterolo si applica sia in fase di ingrasso che nelle prime fasi di vita in incubatoi e vivai,»;

3)

all'articolo 27, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e i micronutrienti, a condizione che:

i)

il loro impiego negli alimenti per il consumo normale sia «direttamente previsto per legge», cioè direttamente previsto da disposizioni del diritto dell'Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell'Unione, con la conseguenza che gli alimenti non possano essere immessi sul mercato come alimenti per il consumo normale se tali sostanze minerali, vitamine, aminoacidi o micronutrienti non sono stati aggiunti; o

ii)

per quanto concerne gli alimenti immessi sul mercato come alimenti dotati di caratteristiche o effetti particolari in relazione alla salute o all'alimentazione o in relazione alle esigenze di gruppi specifici di consumatori:

nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), il loro impiego sia autorizzato da detto regolamento e dagli atti adottati sulla base del suo articolo 11, paragrafo 1, per i prodotti in questione, oppure

nei prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE (*2) della Commissione, il loro impiego sia autorizzato da detta direttiva, o

nei prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/141/CE (*3) della Commissione, il loro impiego sia autorizzato da detta direttiva.

(*1)  Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35)."

(*2)  Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16)."

(*3)  Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).»;"

4)

all'articolo 42, lettera b), la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;

5)

all'articolo 43, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La percentuale massima di mangimi proteici non biologici autorizzata nell'arco di 12 mesi per tali specie è pari al 5 % per gli anni civili 2018, 2019 e 2020.»;

6)

all'articolo 92 bis è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Qualora uno Stato membro rilevi irregolarità o infrazioni inerenti all'applicazione del presente regolamento, per un prodotto proveniente da tale Stato membro e che reca le indicazioni di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo III del presente regolamento o all'allegato XI del presente regolamento, e se tali irregolarità o infrazioni hanno implicazioni per uno o più altri Stati membri, ne informa quanto prima lo Stato membro o gli Stati membri interessati, gli altri Stati membri e la Commissione, tramite il sistema di cui all'articolo 94, paragrafo 1, del presente regolamento.»;

7)

l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

8)

l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

9)

l'allegato VIII bis è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

(3)  Sentenza della Corte di giustizia del 5 novembre 2015, C-137/13, ECLI:EU:C:2014:2335.

(4)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

(5)  Relazione finale sui concimi (II) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en (in inglese).

(6)  Relazione finale sulla protezione fitosanitaria (III) https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en (in inglese).

(7)  Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

(8)  Relazione finale sul vino https://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/expert-advice/documents/final-reports_en (in inglese).

(9)  Relazione finale sulla pulizia e la disinfezione https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/final_report_egtop_on_cleaning_disinfection_en.pdf (in inglese).


ALLEGATO I

«

ALLEGATO I

Concimi, ammendanti e nutrienti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 6 quinquies, paragrafo 2

Note:

A

:

autorizzati a norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 e prorogati dall'articolo 16, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007

B

:

autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 834/2007

Autorizzazione

Denominazione

Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze di seguito elencate:

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

A

Letame

Prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiera)

Proibiti se provenienti da allevamenti industriali

A

Letame essiccato e pollina

Proibiti se provenienti da allevamenti industriali

A

Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato

Proibiti se provenienti da allevamenti industriali

A

Effluenti di allevamento liquidi

Uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata

Proibiti se provenienti da allevamenti industriali

B

Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata

Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas.

Solo rifiuti domestici vegetali e animali.

Solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e sorvegliato, ammesso dallo Stato membro.

Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca:

cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile

A

Torba

Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai)

A

Residui di fungaie

La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presente allegato

A

Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti

 

A

Guano

 

A

Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata

Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas

B

Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato

I sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 [categorie 2 e 3 definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)] non devono provenire da allevamenti industriali.

I processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (2).

Non applicabili alle parti commestibili della coltura

B

Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati:

 

farina di sangue

 

farina di zoccoli

 

farina di corna

 

farina di ossa, anche degelatinata

 

farina di pesce

 

farina di carne

 

pennone

 

lana

 

pellami (1)

 

peli e crini

 

prodotti lattiero-caseari

 

proteine idrolizzate (2)

(1)

Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI): non rilevabile

(2)

Non applicabili alle parti commestibili della coltura

A

Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione

Esempi: panelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto

B

Proteine idrolizzate di origine vegetale

 

A

Alghe e prodotti a base di alghe

Se ottenuti direttamente mediante:

i)

processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione;

ii)

estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina;

iii)

fermentazione

A

Segatura e trucioli di legno

Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento

A

Cortecce compostate

Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento

A

Cenere di legno

Proveniente da legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento

A

Fosfato naturale tenero

Prodotto definito al punto 7 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativo ai concimi

Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205

A

Fosfato alluminocalcico

Prodotto definito al punto 6 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003

Tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P205

Impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5)

A

Scorie di defosforazione

Prodotto definito al punto 1 dell'allegato IA.2. del regolamento (CE) n. 2003/2003

A

Sale grezzo di potassio o kainite

Prodotto definito al punto 1 dell'allegato IA.3. del regolamento (CE) n. 2003/2003

A

Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio

Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio

A

Borlande ed estratti di borlande

Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali

A

Carbonato di calcio

(creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)

Solo di origine naturale

A

Carbonato di calcio e di magnesio

Solo di origine naturale

(ad esempio: creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)

A

Solfato di magnesio (kieserite)

Solo di origine naturale

A

Soluzione di cloruro di calcio

Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio

A

Solfato di calcio (gesso)

Prodotto definito al punto 1 dell'allegato ID del regolamento (CE) n. 2003/2003

Solo di origine naturale

A, B

Fanghi industriali provenienti da zuccherifici

Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola e di canna da zucchero

A

Fanghi industriali derivanti dalla produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione

Sottoprodotto della produzione di sale mediante estrazione per dissoluzione da salamoie naturali presenti in zone montane

A

Zolfo elementare

Prodotto definito nell'allegato ID.3 del regolamento (CE) n. 2003/2003

A

Oligoelementi

Microelementi inorganici elencati nella parte E dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003

A

Cloruro di sodio

Unicamente salgemma

A

Farina di roccia e argille

 

B

Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)

Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive

B

Xilitolo

Solo se ottenuto come sottoprodotto di attività estrattive (ad esempio sottoprodotto dell'estrazione di lignite)

B

Chitina (polisaccaride ottenuto dall'esoscheletro dei crostacei)

Solo se ottenuta da attività di pesca sostenibili, definite all'articolo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio (4), o da acquacoltura biologica

B

Sedimento ricco di materie organiche formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico

(ad esempio sapropel)

Solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce

Laddove applicabile, l'estrazione eventuale va effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico

Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe al petrolio

Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca:

cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile

»

(1)  Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

(3)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

(4)  Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).


ALLEGATO II

«

ALLEGATO II

Antiparassitari — prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1

Tutte le sostanze elencate nel presente allegato devono rispettare almeno le condizioni di uso specificate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (1). Condizioni più restrittive per l'uso nella produzione biologica sono specificate nella seconda colonna di ciascuna tabella.

1.   Sostanze di origine vegetale o animale

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

Allium sativum (estratto d'aglio)

 

Azadiractina estratta da Azadirachta indica (albero del neem)

 

Sostanze di base (compresi:. lecitine, saccarosio, fruttosio, aceto, siero di latte, chitosano cloridrato (2) ed Equisetum arvense ecc.)

Solo le sostanze di base definite dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 (3) che sono alimenti definiti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 e sono di origine vegetale o animale

Sostanze che non devono essere utilizzate come diserbanti, ma solo per il controllo di organismi nocivi e malattie.

Cera d'api

Solo come cicatrizzante/agente di protezione dei tagli di potatura

COS-OGA

 

Proteine idrolizzate tranne la gelatina

 

Laminarina

L'alga bruna è ottenuta da produzione biologica conformemente all'articolo 6 quinquies o raccolta in modo sostenibile conformemente all'articolo 6 quater.

Feromoni

Solo in trappole e distributori automatici.

Oli vegetali

Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida.

Piretrine estratte da Chrysanthemum cinerariaefolium

 

Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina)

Solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro Bactrocera oleae e Ceratitis capitata Wied

Quassia estratta da Quassia amara

Solo come insetticida, repellente

Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora

Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura e laddove il materiale vegetale non sia ingerito da ovini e caprini.

Salix spp. cortex (estratto di corteccia di salice)

 

2.   Microrganismi o sostanze prodotte da microorganismi

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso

Microrganismi

Non provenienti da OGM.

Spinosad

 

3.   Sostanze diverse da quelle di cui alle sezioni 1 e 2

Denominazione

Descrizione, requisiti di composizione, condizioni o limitazioni per l'uso

Silicato d'alluminio (caolino)

 

Idrossido di calcio

Se utilizzato come fungicida, solo su alberi da frutta, compresi i vivai, per combattere la Nectria galligena.

Biossido di carbonio

 

Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico

Massimo 6 kg di rame per ettaro l'anno.

Per le colture perenni, in deroga al paragrafo precedente, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg.

Fosfato di diammonio

Solo come sostanza attrattiva nelle trappole

Etilene

È autorizzato solo in ambienti chiusi come fitoregolatore. Le autorizzazioni sono limitate agli utilizzatori professionali.

Acidi grassi

Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida.

Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro (III)]

Preparati da spargere in superficie tra le piante coltivate.

Kieselgur (terra diatomacea)

 

Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)

 

Olio di paraffina

 

Idrogenocarbonato di potassio e sodio (bicarbonato di potassio/sodio)

 

Sabbia di quarzo

 

Zolfo

 

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(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(2)  Ottenuto da attività di pesca sostenibili o acquacoltura biologica.

(3)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO III

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ALLEGATO VIII bis

Prodotti e sostanze di cui è autorizzato l'utilizzo o l'aggiunta ai prodotti biologici del settore vitivinicolo a norma dell'articolo 29 quater

Tipo di trattamento a norma dell'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009

Nome del prodotto o della sostanza

Condizioni e restrizioni specifiche nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 e al regolamento (CE) n. 606/2009

Punto 1: Utilizzo per arieggiamento o ossigenazione

Aria

Ossigeno gassoso

 

Punto 3: Centrifugazione e filtrazione

Perlite

Cellulosa

Terra di diatomee

Uso esclusivamente come coadiuvante di filtrazione inerte

Punto 4: Utilizzo per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria

Azoto

Anidride carbonica

Argo

 

Punti 5, 15 e 21: Utilizzo

Lieviti (1)

 

Punto 6: Utilizzo

Fosfato diammonico

Cloridrato di tiamina

Lieviti inattivati, autolisati di lieviti e scorze di lieviti

 

Punto 7: Utilizzo

Anidride solforosa

Bisolfito di potassio o metabisolfito di potassio

a)

Il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 100 mg/l per i vini rossi, come prescritto dall'allegato I B, parte A, punto 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l;

b)

il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, come prescritto dall'allegato I B, parte A, punto 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l;

c)

per tutti gli altri vini, il tenore massimo di anidride solforosa fissato a norma dell'allegato I B del regolamento (CE) n. 606/2009 al 1o agosto 2010 è ridotto di 30 mg/l.

Punto 9: Utilizzo

Carbone per uso enologico

 

Punto 10: Chiarificazione

Gelatina alimentare (2)

Proteine vegetali ottenute da frumento o piselli (2)

Colla di pesce (2)

Ovoalbumina (2)

Tannini (2)

Proteina di patate (2)

estratti proteici di lieviti (2)

Caseina

Chitosano derivato da Aspergillus niger,

Caseinato di potassio

Diossido di silicio

Bentonite

Enzimi pectolitici

 

Punto 12: Utilizzo per l'acidificazione

Acido lattico

Acido L (+) tartarico

 

Punto 13: Utilizzo per la disacidificazione

Acido L (+) tartarico

Carbonato di calcio

Tartrato neutro di potassio

Bicarbonato di potassio

 

Punto 14: Aggiunta

Resina di pino di Aleppo

 

Punto 17: Utilizzo

Batteri lattici

 

Punto 19: Aggiunta

Acido L-ascorbico

 

Punto 22: Utilizzo per gorgogliamento

Azoto

 

Punto 23: Aggiunta

Biossido di carbonio

 

Punto 24: Aggiunta per la stabilizzazione del vino

Acido citrico

 

Punto 25: Aggiunta

Tannini (2)

 

Punto 27: Aggiunta

Acido metatartarico

 

Punto 28: Utilizzo

Gomma d'acacia (gomma arabica) (2)

 

Punto 30: Utilizzo

Bitartrato di potassio

 

Punto 31: Utilizzo

Citrato rameico

 

Punto 31: Utilizzo

Solfato di rame

 

Punto 35: Utilizzo

Mannoproteine di lieviti

 

Punto 38: Utilizzo

Pezzi di legno di quercia

 

Punto 39: Utilizzo

Alginato di potassio

 

Punto 44: Utilizzo

Chitosano derivato da Aspergillus niger,

 

Punto 51: Utilizzo

Leviti inattivati

 

Tipo di trattamento a norma dell'allegato III, punto A. 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 606/2009

Solfato di calcio

Solo per “vino generoso” o “vino generoso de licor”

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(1)  Per i singoli ceppi di lieviti: ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili.

(2)  Ottenuto da materie prime biologiche, se disponibili.