19.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/31


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1567 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2018

che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 relativo all'autorizzazione delle sostanze taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, acido L-aspartico, L-istidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, L-cisteina, glicina, glutammato monosodico e acido L-glutamico come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della sostanza L-cisteina cloridrato monoidrato per tutte le specie ad eccezione di gatti e cani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 della Commissione (2) autorizza come aromi determinati additivi per mangimi tra cui glicina, L-cisteina e L-cisteina cloridrato monoidrato.

(2)

È stato rilevato un errore nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/249, alla voce relativa alla glicina, in cui nella colonna «Altre disposizioni» si precisa che l'etichetta di questo additivo reca l'indicazione che il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % per le altre specie e categorie è pari a 25 g/kg. Conformemente al parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (3) rilasciato per l'autorizzazione di tale additivo per mangimi, l'importo corretto è 25 mg/kg.

(3)

Sono stati rilevati errori nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/249, alle voci relative alla L-cisteina e alla L-cisteina cloridrato monoidrato, per quanto riguarda il processo di fabbricazione della sostanza attiva. In particolare nella colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi» è indicato che la sostanza attiva è prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica. In questa parte si è omesso di indicare che l'idrolisi proteica è effettuata con proteine animali o vegetali, quindi non è consentito l'uso di capelli che potrebbero costituire la fonte per l'idrolisi finalizzata alla produzione di questo specifico additivo.

(4)

Le disposizioni erronee sono state motivo di confusione per gli operatori del settore dei mangimi per quanto riguarda le effettive disposizioni che disciplinano l'immissione sul mercato degli additivi in questione. Questa situazione ha creato incertezza giuridica in merito al quadro normativo applicabile. I suddetti errori hanno pertanto comportato alcune turbative del mercato dovute ad incertezze in merito all'autorizzazione di immissione sul mercato e di utilizzo di glicina, L-cisteina e L-cisteina cloridrato monoidrato. La rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 dovrebbe pertanto applicarsi con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore di tale regolamento di esecuzione, al fine di ristabilire la certezza giuridica sullo status normativo degli additivi oggetto di errori, evitare conseguenze pregiudizievoli per gli operatori interessati e riportare quindi stabilità sul mercato.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 è rettificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 15 marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 della Commissione, del 15 febbraio 2018, relativo all'autorizzazione delle sostanze taurina, beta-alanina, L-alanina, L-arginina, acido L-aspartico, L-istidina, D,L-isoleucina, L-leucina, L-fenilalanina, L-prolina, D,L-serina, L-tirosina, L-metionina, L-valina, L-cisteina, glicina, glutammato monosodico e acido L-glutamico come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della sostanza L-cisteina cloridrato monoidrato per tutte le specie ad eccezione di gatti e cani (GU L 53 del 23.2.2018, pag. 134).

(3)  The EFSA Journal 2014; 12(5): 3670.


ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/249 è così rettificato:

1)

alla voce relativa alla sostanza 2b17034 «glicina», la colonna «Altre disposizioni» è così rettificata:

a)

il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: “Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

20 g/kg per gatti e cani,

25 mg/kg per altre specie e categorie.”»;

b)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera:

20 g/kg per gatti e cani,

25 mg/kg per altre specie e categorie.»;

2)

alla voce relativa alla sostanza 2b17033 «L-cisteina», nella colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi», il testo «Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica» è sostituito da «Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi di proteine animali o vegetali»;

3)

alla voce relativa alla sostanza 2b920 «L-cisteina cloridrato monoidrato», nella colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi», il testo «Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi proteica» è sostituito da «Prodotta mediante sintesi chimica o idrolisi di proteine animali o vegetali».