2.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1467 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2018

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell'allegato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione deve assicurare un'efficace protezione dell'integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Pertanto la direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione debba individuare i paesi terzi ad alto rischio i cui regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.

(2)

La Commissione dovrebbe riesaminare a tempo debito l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio figuranti nel regolamento delegato (UE) 2016/1675 (2) alla luce dei progressi da essi compiuti per eliminare le carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo («AML/CFT»). Nelle sue valutazioni la Commissione dovrebbe tenere conto delle nuove informazioni provenienti dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali, quali quelle pubblicate dal gruppo d'azione finanziaria Internazionale (GAFI). Alla luce di tali informazioni, la Commissione dovrebbe anche individuare nuovi paesi terzi ad alto rischio i cui regimi AML/CFT presentano carenze strategiche.

(3)

Conformemente ai criteri stabiliti nella direttiva (UE) 2015/849, la Commissione ha tenuto conto delle più recenti informazioni disponibili, in particolare della versione più recente dei seguenti documenti: dichiarazioni pubbliche del GAFI, documento del GAFI «Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process» e rapporti del gruppo d'esame della cooperazione internazionale del GAFI riguardo ai rischi rappresentati dai singoli paesi terzi, in linea con l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849.

(4)

Il GAFI ha individuato il Pakistan come paese il cui regime di AML/CFT presenta carenze strategiche che costituiscono un rischio per il sistema finanziario internazionale, per rimediare alle quali il paese ha elaborato un piano d'azione con il GAFI.

(5)

Il quadro in materia di AML/CFT vigente in Pakistan e il modo in cui tale quadro è applicato rivelano carenze strategiche. Le carenze includono: la vigilanza e l'esecuzione dei controlli in materia di AML/CFT da parte degli enti finanziari, comprese le imprese di servizi monetari; misure insufficienti a prevenire il trasferimento transfrontaliero illegale di valuta; la mancanza di solidi risultati nelle indagini e azioni penali in materia di finanziamento del terrorismo, compreso il carente coordinamento necessario tra le varie autorità; un'applicazione insufficiente delle sanzioni finanziarie mirate e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267 (1999) e 1373 (2001); un'attuazione inadeguata del divieto di fondi e servizi finanziari.

(6)

Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell'elevato volume di operazioni transfrontaliere da o verso l'Unione e del grado di apertura del mercato, la Commissione ritiene che qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale rappresenti anche una minaccia al sistema finanziario dell'Unione.

(7)

Conformemente alle ultime informazioni pertinenti, l'analisi della Commissione ha concluso che il Pakistan dovrebbe essere considerato paese terzo con carenze strategiche nel suo regime di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. Tale paese ha tuttavia preso per iscritto un impegno politico ad alto livello volto a rimediare alle carenze individuate e ha elaborato un piano d'azione con il GAFI, il che dovrebbe garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/849. La Commissione valuterà nuovamente lo status di tale paese alla luce dell'attuazione dell'impegno di cui sopra.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1675,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, nella tabella di cui al punto I è inserita la riga seguente:

«14

Pakistan»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).