2.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 246/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1467 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 2018
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta del Pakistan nella tabella di cui al punto I dell'allegato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Unione deve assicurare un'efficace protezione dell'integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Pertanto la direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione debba individuare i paesi terzi ad alto rischio i cui regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione. |
(2) |
La Commissione dovrebbe riesaminare a tempo debito l'elenco dei paesi terzi ad alto rischio figuranti nel regolamento delegato (UE) 2016/1675 (2) alla luce dei progressi da essi compiuti per eliminare le carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo («AML/CFT»). Nelle sue valutazioni la Commissione dovrebbe tenere conto delle nuove informazioni provenienti dalle organizzazioni e dagli enti di normazione internazionali, quali quelle pubblicate dal gruppo d'azione finanziaria Internazionale (GAFI). Alla luce di tali informazioni, la Commissione dovrebbe anche individuare nuovi paesi terzi ad alto rischio i cui regimi AML/CFT presentano carenze strategiche. |
(3) |
Conformemente ai criteri stabiliti nella direttiva (UE) 2015/849, la Commissione ha tenuto conto delle più recenti informazioni disponibili, in particolare della versione più recente dei seguenti documenti: dichiarazioni pubbliche del GAFI, documento del GAFI «Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process» e rapporti del gruppo d'esame della cooperazione internazionale del GAFI riguardo ai rischi rappresentati dai singoli paesi terzi, in linea con l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849. |
(4) |
Il GAFI ha individuato il Pakistan come paese il cui regime di AML/CFT presenta carenze strategiche che costituiscono un rischio per il sistema finanziario internazionale, per rimediare alle quali il paese ha elaborato un piano d'azione con il GAFI. |
(5) |
Il quadro in materia di AML/CFT vigente in Pakistan e il modo in cui tale quadro è applicato rivelano carenze strategiche. Le carenze includono: la vigilanza e l'esecuzione dei controlli in materia di AML/CFT da parte degli enti finanziari, comprese le imprese di servizi monetari; misure insufficienti a prevenire il trasferimento transfrontaliero illegale di valuta; la mancanza di solidi risultati nelle indagini e azioni penali in materia di finanziamento del terrorismo, compreso il carente coordinamento necessario tra le varie autorità; un'applicazione insufficiente delle sanzioni finanziarie mirate e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267 (1999) e 1373 (2001); un'attuazione inadeguata del divieto di fondi e servizi finanziari. |
(6) |
Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell'elevato volume di operazioni transfrontaliere da o verso l'Unione e del grado di apertura del mercato, la Commissione ritiene che qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale rappresenti anche una minaccia al sistema finanziario dell'Unione. |
(7) |
Conformemente alle ultime informazioni pertinenti, l'analisi della Commissione ha concluso che il Pakistan dovrebbe essere considerato paese terzo con carenze strategiche nel suo regime di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. Tale paese ha tuttavia preso per iscritto un impegno politico ad alto livello volto a rimediare alle carenze individuate e ha elaborato un piano d'azione con il GAFI, il che dovrebbe garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/849. La Commissione valuterà nuovamente lo status di tale paese alla luce dell'attuazione dell'impegno di cui sopra. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1675, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, nella tabella di cui al punto I è inserita la riga seguente:
«14 |
Pakistan» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1).