19.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 236/72 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 settembre 2018
recante modifica del regolamento (UE) 2016/794 ai fini dell’istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, lettera a),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) assegna nuovi compiti all’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol), quali la gestione dell’elenco di controllo ETIAS, l’inserimento in tale elenco di dati relativi a reati di terrorismo o altri reati gravi e la formulazione di pareri in seguito a richieste di consultazione da parte delle unità nazionali ETIAS. Per assolvere tali compiti, è pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(2) |
A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(3) |
A norma degli articoli 1 e 2 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(4) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2016/794
Il regolamento (UE) 2016/794 è così modificato:
1) |
l’articolo 4, paragrafo 1, è così modificato:
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2) |
l’articolo 21 è così modificato:
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Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione ai sensi dell’articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1240.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 12 settembre 2018
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
K. EDTSTADLER
(1) Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 settembre 2018.
(2) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).