5.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 224/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1214 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2018

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Morcilla de Burgos» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Morcilla de Burgos» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

La Commissione ha ricevuto due notifiche di opposizione seguite da due dichiarazioni di opposizione motivate ai sensi dell'articolo 51, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 da parte del sig. Iñaki Libano, Colonia, Germania, e del sig. Diego Garcia rappresentante della società Hydroplus, Chatou, Francia, che ha giudicato irricevibili. A norma dell'articolo 51 di detto regolamento, le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e stabilite o residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di presentazione della domanda non possono presentare una notifica di opposizione direttamente alla Commissione.

(3)

La denominazione «Morcilla de Burgos» deve pertanto essere registrata.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Morcilla de Burgos» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 455 del 6.12.2016, pag. 7.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).