5.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 224/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1214 DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2018
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Morcilla de Burgos» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Morcilla de Burgos» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
La Commissione ha ricevuto due notifiche di opposizione seguite da due dichiarazioni di opposizione motivate ai sensi dell'articolo 51, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 da parte del sig. Iñaki Libano, Colonia, Germania, e del sig. Diego Garcia rappresentante della società Hydroplus, Chatou, Francia, che ha giudicato irricevibili. A norma dell'articolo 51 di detto regolamento, le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e stabilite o residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di presentazione della domanda non possono presentare una notifica di opposizione direttamente alla Commissione. |
(3) |
La denominazione «Morcilla de Burgos» deve pertanto essere registrata. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Morcilla de Burgos» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 455 del 6.12.2016, pag. 7.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).