14.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 205/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1130 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2018

che approva la cipermetrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Detto elenco comprende la cipermetrina.

(2)

La cipermetrina è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il Belgio è stato designato Stato membro relatore e la sua autorità di valutazione competente ha presentato la relazione di valutazione, insieme alle sue raccomandazioni, il 15 aprile 2015.

(4)

In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 5 maggio 2017 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente (3).

(5)

In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti cipermetrina possono essere considerati conformi ai criteri stabiliti all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.

(6)

È pertanto opportuno approvare la cipermetrina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.

(7)

In uno studio analitico condotto durante la preparazione della valutazione d'impatto effettuata della Commissione su varie opzioni per definire i criteri di individuazione degli interferenti endocrini (4) è stata inoltre rilevata la necessità di esaminare ulteriormente il potenziale di interferente endocrino della cipermetrina. Una valutazione delle proprietà di interferente endocrino potenziale della cipermetrina sarà effettuata anche nel contesto del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e le sue conclusioni sono attese entro la fine del 2018. A seconda dell'esito di tale valutazione, la Commissione valuterà la necessità di riesaminare l'approvazione della cipermetrina come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 528/2012.

(8)

Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La cipermetrina è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Parere del comitato sui biocidi (BPC) relativo alla domanda di approvazione del principio attivo cipermetrina, tipo di prodotto PT 18, ECHA/BPC/153/2017, adottato il 5 maggio 2017.

(4)  COM(2016) 350 final.

(5)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche

Cipermetrina

Denominazione IUPAC:

Cypermethrin cis:trans 40:60; (RS)-α-cyano-3 phenoxybenzyl-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

N. CE: 257-842-9

N. CAS: 52315-07-8

≥ 92 % p/p

Rapporto isomerico: cis:trans 40:60

1o giugno 2020

31 maggio 2030

18

Le autorizzazioni dei biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:

1)

nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia riguardanti qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione in relazione al principio attivo;

2)

visti i rischi constatati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto occorre prestare particolare attenzione:

a)

agli utilizzatori professionali;

b)

all'esposizione secondaria di lattanti e bambini piccoli;

c)

alle acque superficiali per:

i)

l'applicazione su superfici in ambienti interni e

ii)

le applicazioni su muri esterni e recinzioni in zone urbane;

d)

al suolo per:

i)

l'applicazione su superfici in ambienti interni;

ii)

le applicazioni su muri esterni in zone urbane e rurali e

iii)

le applicazioni su recinzioni in zone rurali;

e)

al sedimento per:

i)

l'applicazione su superfici, il trattamento di fessure, fenditure e barriere chimiche in ambienti interni e

ii)

le applicazioni su muri esterni e recinzioni in zone urbane;

f)

alle acque sotterranee per le applicazioni su muri esterni e recinzioni in zone urbane;

3)

per i prodotti che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, va verificata la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e vanno adottate opportune misure di attenuazione del rischio per garantire che non vengano superati gli LMR applicabili.


(1)  La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).