13.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 204/13 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1119 DELLA COMMISSIONE
del 31 luglio 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto concerne le organizzazioni di addestramento dichiarate
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità con i requisiti di cui all'allegato VII, parte ORA, del regolamento (UE) n. 1178/2011 (2) della Commissione, le organizzazioni di addestramento dei piloti devono istituire e mantenere un sistema di gestione, che includa il monitoraggio della conformità, e un sistema di gestione della sicurezza. L'intero sistema, i suoi processi, le sue procedure e attività devono essere illustrati in una documentazione dettagliata (manuali). |
(2) |
L'allegato VII, parte ORA, costituisce un quadro giuridico adeguato per la certificazione delle organizzazioni che forniscono un addestramento ai fini dell'ottenimento di licenze di pilota commerciale. I requisiti ivi stabiliti sono tuttavia inutilmente onerosi e non proporzionati per le organizzazioni che forniscono addestramenti finalizzati soltanto all'ottenimento di licenze di pilota non commerciale e di abilitazioni, privilegi e certificati specifici, tenendo conto dei costi sostenuti, della natura e della portata delle loro attività, nonché dei rischi e dei vantaggi per la sicurezza aerea. Come osservato nella tabella di marcia per l'aviazione generale dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (3), per tali organizzazioni si dovrebbe pertanto elaborare un sistema più semplice. |
(3) |
Per tali motivi le suddette organizzazioni dovrebbero essere assoggettate ad una serie di requisiti specifici e non essere soggette all'obbligo di approvazione preliminare da parte dell'autorità competente. Tali organizzazioni dovrebbero piuttosto essere autorizzate a dichiarare all'autorità competente la loro conformità ai requisiti ad esse applicabili. |
(4) |
I requisiti specifici per tali organizzazioni di addestramento dichiarate (declared training organisations, DTO) dovrebbero comprendere procedure semplificate in materia di sicurezza che consentono di tenere conto sia del contesto di rischio inferiore in cui operano i piloti non commerciali sia della necessità, per le autorità competenti, di esercitare una sorveglianza adeguata. Nell'interesse della sicurezza è inoltre opportuno stabilire regole sulla presentazione all'autorità competente dei programmi di addestramento unitamente alla dichiarazione, sulla tenuta delle registrazioni, sul monitoraggio della conformità attraverso una revisione annuale interna e sulla nomina di rappresentanti delle DTO responsabili della politica in materia di sicurezza. |
(5) |
Per gli stessi motivi dovrebbero essere modificate anche le norme sulla sorveglianza e sull'attuazione da parte delle autorità competenti nei confronti delle DTO, stabilite nell'allegato VI, parte ARA, del regolamento (UE) n. 1178/2011, per garantire che siano proporzionate, sufficientemente flessibili, fondate su un approccio basato sul rischio e coerenti con i requisiti specifici per le DTO. |
(6) |
È opportuno modificare anche talune altre disposizioni del regolamento (UE) n. 1178/2011 sulle organizzazioni di addestramento dei piloti, in particolare per fornire chiarimenti, sopprimere le disposizioni transitorie che non sono più pertinenti e modificare l'allegato I, parte FCL, del medesimo regolamento, in modo che esso si riferisca sia alle organizzazioni di addestramento autorizzate sia a quelle dichiarate. |
(7) |
Dovrebbe essere previsto tempo supplementare per l'attuazione delle misure di addestramento a prevenire la perdita di controllo e al recupero dell'assetto. |
(8) |
A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea ha presentato alla Commissione i progetti di norme di attuazione nel parere n. 11/2016. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
1) |
all'articolo 2 sono aggiunte le seguenti definizioni: «14) “metodi accettabili di rispondenza (AMC)”: norme non vincolanti adottate dall'Agenzia per illustrare i metodi atti a stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative; 15) “metodi alternativi di rispondenza (AltMoC)”: metodi che propongono un'alternativa agli AMC esistenti o quelli che propongono nuovi mezzi per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme attuative per i quali l'Agenzia non ha adottato AMC corrispondenti; 16) “organizzazione di addestramento autorizzata (ATO)”: un'organizzazione autorizzata ad addestrare piloti sulla base di un'approvazione rilasciata in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, primo comma; 17) “dispositivo di addestramento strumentale di base (BITD)”: dispositivo di addestramento di base a terra che riproduce la stazione dell'allievo pilota di una classe di velivoli e può usare pannelli strumentali a schermo e controlli di volo a molla, fornendo una piattaforma di addestramento quantomeno per gli aspetti procedurali del volo strumentale; 18) “specifiche di certificazione (CS)”: norme tecniche adottate dall'Agenzia che riportano i metodi atti a essere utilizzati da un'organizzazione ai fini della certificazione; 19) “istruttore di volo (FI)”: un istruttore con i privilegi di fornire l'addestramento su un aeromobile in conformità all'allegato I, parte FCL, sottoparte J; 20) “dispositivo di addestramento al volo simulato (FSTD)”: un dispositivo di addestramento dei piloti che sia:
21) “qualificazione FSTD”: livello di capacità tecnica di un FSTD come definito nelle specifiche di certificazione relative all'FSTD in questione; 22) “sede principale” di un'organizzazione: sede centrale o sede legale dell'organizzazione dove vengono svolti le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo delle attività di cui al presente regolamento; 23) “manuale delle prove di qualifica (QTG)”: un documento ideato per dimostrare che le prestazioni e le qualità di manovra di un FSTD rappresentano quelle dell'aeromobile, della classe di velivolo o del tipo di elicottero, simulato entro i limiti prescritti, e che tutti i requisiti applicabili sono soddisfatti. Il QTG include sia i dati dell'aeromobile, della classe di velivolo o del tipo di elicottero, sia i dati dell'FSTD utilizzati a sostegno della convalida; 24) “organizzazione di addestramento dichiarata (DTO)”: un'organizzazione autorizzata ad addestrare piloti sulla base di una dichiarazione effettuata in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma; 25) “programma di addestramento della DTO”: un documento elaborato dalla DTO, che descrive in modo dettagliato il corso di addestramento tenuto da tale DTO.»; |
2) |
l'articolo 10 bis è così modificato:
|
3) |
l'articolo 12 è così modificato:
|
4) |
l'allegato I è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento; |
5) |
l'allegato VI è modificato in conformità dell'allegato II del presente regolamento; |
6) |
l'allegato VII è modificato in conformità dell'allegato III del presente regolamento; |
7) |
è aggiunto l'allegato VIII, quale riportato nell'allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
(3) http://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation
ALLEGATO I
L'allegato I al regolamento (UE) n. 1178/2011 (parte FCL) è così modificato:
(1) |
al punto FCL.010, la definizione di «Dispositivo di addestramento strumentale di base» è soppressa; |
(2) |
il punto FCL.025 è così modificato:
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(3) |
il punto FCL.115 è sostituito dal seguente: «FCL.115 LAPL - Corso di addestramento
|
(4) |
al punto FCL.110.A, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
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(5) |
al punto FCL.110.H, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
(6) |
al punto FCL.110.S, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
(7) |
al punto FCL.135.S, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «I privilegi di una licenza LAPL(S) possono essere estesi ai TMG qualora il pilota abbia completato presso una DTO o un'ATO almeno:»; |
(8) |
al punto FCL.110.B, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
(9) |
al punto FCL.135.B, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «I privilegi della licenza LAPL(B) devono essere limitati alla classe di palloni liberi utilizzata per il test di abilitazione. Questa limitazione può essere rimossa qualora il pilota abbia completato in un'altra classe, presso una DTO o un'ATO, almeno:»; |
(10) |
il punto FCL.210 è sostituito dal seguente: «FCL.210 Corso di addestramento
|
(11) |
al punto FCL.210.A, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
|
(12) |
al punto FCL.210.H, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
(13) |
al punto FCL.725, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
(14) |
al punto FCL.740, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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(15) |
al punto FCL.800 b) 2), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
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(16) |
il punto FCL.805 è così modificato:
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(17) |
il punto FCL.810 è così modificato:
|
(18) |
al punto FCL.815, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
(19) |
al punto FCL.830 b) 2), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
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(20) |
il punto FCL.930 è sostituito dal seguente: «FCL.930 Corso di addestramento
|
(21) |
al punto FCL.910.FI a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
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(22) |
al punto FCL.1015, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
(23) |
al punto FCL.1025 b), il punto 2) è sostituito dal seguente:
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ALLEGATO II
L'allegato VI al regolamento (UE) n. 1178/2011 (parte ARA), è così modificato:
(1) |
il punto ARA.GEN.105 è soppresso; |
(2) |
al punto ARA.GEN.200, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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(3) |
il punto ARA.GEN.220 è così modificato:
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(4) |
al punto ARA.GEN.300 a), il paragrafo 2) è sostituito dal seguente:
|
(5) |
al punto ARA.GEN.305 è aggiunta la seguente lettera f):
|
(6) |
al punto ARA.GEN.330 è aggiunta la seguente lettera d):
|
(7) |
il punto ARA.GEN.350 è così modificato:
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(8) |
è aggiunta la seguente sottoparte DTO dopo la sottoparte MED: «SOTTOPARTE DTO REQUISITI SPECIFICI PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DICHIARATE (DTO) ARA.DTO.100 Dichiarazione all'autorità competente
ARA.DTO.105 Modifiche delle dichiarazioni Al ricevimento di una notifica di modifica delle informazioni contenute nella dichiarazione di una DTO, l'autorità competente agisce in conformità al punto ARA.DTO.100. ARA.DTO.110 Verifica della conformità del programma di addestramento
|
(9) |
è aggiunta la seguente appendice VIII: «Appendice VIII dell'allegato VI (parte ARA) Approvazione del programma di addestramento di un'organizzazione di addestramento dichiarata (DTO) Unione europea (*1) Autorità competente
|
(*1) Cancellare «Unione europea» per gli Stati non appartenenti all'Unione europea.
(*2) Adeguare a seconda dei casi
ALLEGATO III
Nell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1178/2011 (parte ORA), al punto ORA.ATO.120 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«I seguenti dati sono conservati per tutta la durata del corso e per un periodo di tre anni dal completamento dell'addestramento:».
ALLEGATO IV
ALLEGATO VIII
REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO DICHIARATE (DTO)
[PARTE DTO]
DTO.GEN.100 Disposizioni generali
In conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, il presente allegato, parte DTO, stabilisce i requisiti applicabili alle organizzazioni di addestramento dei piloti che erogano l'addestramento di cui al punto DTO.GEN.110 sulla base di una dichiarazione effettuata in conformità al punto DTO.GEN.115.
DTO.GEN.105 Autorità competente
Ai fini del presente allegato, parte DTO, l'autorità competente nei confronti di una DTO è l'autorità designata dallo Stato membro sul cui territorio la DTO ha la sua sede principale.
DTO.GEN.110 Portata dell'addestramento
a) |
Le DTO sono autorizzate a erogare l'addestramento seguente, a condizione di aver presentato una dichiarazione in conformità al punto DTO.GEN.115:
|
b) |
Le DTO sono autorizzate a erogare anche i corsi per esaminatori di cui all'allegato I, parte FCL, punti FCL.1015 a) e FCL.1025 b) 2) per FE(S), FIE(S), FE(B) e FIE(B), a condizione che la DTO abbia presentato una dichiarazione in conformità al punto DTO.GEN.115 e che l'autorità competente abbia approvato il programma di addestramento in conformità al punto DTO.GEN.230 c). |
DTO.GEN.115 Dichiarazione
a) |
Prima di impartire un addestramento di cui al punto DTO.GEN.110, l'organizzazione che intende farlo deve presentare una dichiarazione all'autorità competente. La dichiarazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
|
b) |
La dichiarazione, e ogni sua successiva modifica, sono effettuate utilizzando il modulo che figura all'appendice 1. |
c) |
Unitamente alla dichiarazione, la DTO presenta all'autorità competente il programma o i programmi di addestramento di cui si avvale o intende avvalersi durante l'addestramento, nonché la domanda di approvazione del programma o dei programmi di addestramento per i quali tale approvazione è richiesta ai sensi del punto DTO.GEN.230 c). |
d) |
In deroga alla lettera c), un'organizzazione titolare di un'approvazione rilasciata in conformità all'allegato VII, parte ORA, capitolo ATO può presentare, insieme alla dichiarazione, soltanto il riferimento al manuale o ai manuali di addestramento già approvati. |
DTO.GEN.116 Notifica di modifiche e cessazione delle attività di addestramento
Le DTO notificano all'autorità competente senza indugio:
a) |
eventuali modifiche delle informazioni contenute nella dichiarazione di cui al punto DTO.GEN.115 a) e del programma o dei programmi di addestramento approvati oppure del manuale o dei manuali di addestramento approvati, di cui rispettivamente ai punti DTO.GEN.115 c) e d); |
b) |
la cessazione, totale o parziale, delle attività di addestramento cui si riferisce la dichiarazione. |
DTO.GEN.135 Fine del diritto ad impartire l'addestramento
Le DTO non sono più autorizzate ad impartire totalmente o parzialmente l'addestramento specificato nella loro dichiarazione sulla base di tale dichiarazione, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) |
la DTO ha notificato all'autorità competente la cessazione di alcune o di tutte le attività di addestramento oggetto della dichiarazione in conformità al punto DTO.GEN.116 b); |
b) |
la DTO non ha effettuato attività di addestramento per oltre 36 mesi consecutivi. |
DTO.GEN.140 Accesso
Affinché sia possibile determinare se la DTO stia agendo conformemente alla dichiarazione, essa consente ad ogni persona autorizzata dall'autorità competente di accedere in qualsiasi momento a qualsiasi struttura, aeromobile, documento, registro, dato, procedura o ad altro materiale inerente alle proprie attività di addestramento oggetto della dichiarazione.
DTO.GEN.150 Rilievi
Dopo che l'autorità competente ha comunicato un rilievo a una DTO conformemente al punto ARA.GEN.350 da) 1), la DTO adotta le seguenti misure entro il termine stabilito dall'autorità competente:
a) |
individuare le cause che sono alla base della non conformità; |
b) |
adottare le necessarie misure correttive per risolvere la non conformità e, se del caso, ovviare alle conseguenze che ne derivano; |
c) |
informare l'autorità competente in merito alle misure correttive adottate. |
DTO.GEN.155 Reazione immediata a un problema di sicurezza
Nella reazione a un problema di sicurezza, la DTO attua:
a) |
le misure di sicurezza imposte dall'autorità competente conformemente al punto ARA.GEN.135 c); |
b) |
le pertinenti informazioni di sicurezza obbligatorie rilasciate dall'Agenzia, incluse le direttive di aeronavigabilità. |
DTO.GEN.210 Requisiti relativi al personale
a) |
Le DTO designano:
|
b) |
Le DTO possono designare una sola persona come rappresentante e capo istruttore. |
c) |
Le DTO non designano una persona come rappresentante o capo istruttore se vi sono elementi oggettivi che dimostrano che dalla persona in questione non ci si può attendere che svolga i compiti di cui alla lettera a) in modo da tutelare e promuovere la sicurezza aerea. Il fatto che una persona sia stata oggetto di un provvedimento attuativo adottato a norma del punto ARA.GEN.355 negli ultimi tre anni è considerato di per sé un elemento oggettivo, a meno che tale persona non possa dimostrare che le circostanze che hanno determinato l'adozione di tale provvedimento, a causa della loro natura, dimensione o impatto sulla sicurezza aerea, non sono tali da indicare che dalla persona in questione non ci si possa attendere che esegua i suddetti compiti nel modo auspicato. |
d) |
Le DTO garantiscono che gli istruttori che impartiscono l'istruzione teorica dispongono di almeno una delle seguenti qualifiche:
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e) |
Gli istruttori di volo e gli istruttori per l'addestramento al volo simulato devono avere le qualifiche richieste dall'allegato I, parte FCL, per il tipo di addestramento che impartiscono. |
DTO.GEN.215 Requisiti relativi alle strutture
Le DTO devono disporre di strutture atte a consentire lo svolgimento e la gestione di tutte le loro attività in conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 216/2008 e ai requisiti del presente allegato, parte DTO.
DTO.GEN.220 Tenuta delle registrazioni
a) |
Le DTO conservano per ciascun singolo studente la seguente documentazione durante tutto il corso di addestramento e per tre anni dopo il completamento dell'ultima sessione di addestramento:
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b) |
Le DTO conservano la relazione sulla revisione annuale interna e la relazione di attività di cui rispettivamente ai punti DTO.GEN.270 a) e b) per tre anni a decorrere dalla data in cui tali relazioni sono state elaborate. |
c) |
Le DTO mantengono il loro programma di addestramento per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui hanno impartito l'ultimo corso di addestramento in conformità a tale programma. |
d) |
In conformità alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali, le DTO conservano la documentazione di cui alla lettera a) in modo tale da assicurarne la protezione con opportuni strumenti e protocolli e adottano le misure necessarie per limitare l'accesso a tale documentazione alle persone debitamente autorizzate. |
DTO.GEN.230 Programma di addestramento delle DTO
a) |
Le DTO stabiliscono un programma di addestramento per ciascuno degli addestramenti di cui al punto DTO.GEN.110 che impartiscono. |
b) |
I programmi di addestramento sono conformi ai requisiti dell'allegato I, parte FCL. |
c) |
Le DTO sono autorizzate a impartire l'addestramento di cui al punto DTO.GEN.110 b) solo se il loro programma di addestramento per tale addestramento e le eventuali sue modifiche sono stati approvati dall'autorità competente, su richiesta della DTO, e detta autorità ha confermato che il programma di addestramento e le eventuali modifiche sono conformi ai requisiti dell'allegato I, parte FCL, in conformità al punto ARA.DTO.110. Le DTO richiedono tale approvazione presentando la loro dichiarazione in conformità al punto DTO.GEN.115. |
d) |
La lettera c) non si applica alle organizzazioni che sono anche titolari di un'approvazione rilasciata in conformità all'allegato VII, parte ORA, capitolo ATO, comprendente privilegi per tale addestramento. |
DTO.GEN.240 Aeromobile di addestramento e FSTD
a) |
Le DTO utilizzano una flotta adeguata di aeromobili per l'addestramento o FSTD consoni ai corsi di addestramento forniti. |
b) |
Le DTO redigono e tengono aggiornato un elenco di tutti gli aeromobili, inclusi i numeri di registrazione, utilizzati per l'addestramento impartito. |
DTO.GEN.250 Aeroporti e siti operativi
a) |
Nell'addestramento al volo su un aeromobile, le DTO utilizzano aeroporti o siti operativi dotati di strutture e caratteristiche appropriate per consentire l'addestramento alle manovre pertinenti, tenendo conto dell'addestramento fornito e della categoria e del tipo di aeromobile utilizzato. |
b) |
Quando utilizzano più di un aeroporto per impartire uno degli addestramenti di cui ai punti DTO.GEN.110 a) 1) e 2), le DTO:
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DTO.GEN.260 Istruzione teorica
a) |
Per fornire l'istruzione teorica, le DTO possono avere ricorso all'istruzione in loco o a distanza. |
b) |
Le DTO monitorano e registrano i progressi di ogni studente che segue il corso di istruzione teorica. |
DTO.GEN.270 Revisione annuale interna e relazione annuale di attività
Le DTO procedono nel modo seguente:
a) |
effettuano una revisione annuale interna dei compiti e delle responsabilità di cui al punto DTO.GEN.210 e redigono una relazione su tale revisione; |
b) |
elaborano una relazione annuale di attività; |
c) |
presentano all'autorità competente, entro il termine da essa stabilito, la relazione sulla revisione annuale interna e la relazione annuale di attività. |
Appendice I dell'allegato VIII, parte DTO
DICHIARAZIONE a norma del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione. |
|
☐ Dichiarazione iniziale ☐ Notifica di modifiche (1) – Numero di riferimento della DTO: |
|
1. |
Organizzazione di addestramento dichiarata (DTO) Nome: |
2. |
Sede(i) Recapiti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo email) della sede principale della DTO: |
3. |
Personale Nome e recapiti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo email) del rappresentante della DTO: Nome e recapiti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo email) del capo istruttore della DTO e, se del caso, del vicecapo istruttore della DTO: |
4. |
Portata dell'addestramento Elenco di tutti gli addestramenti forniti: Elenco di tutti i programmi di addestramento utilizzati per impartire l'addestramento (documenti da allegare alla presente dichiarazione) oppure, nel caso di cui all'allegato VIII, parte DTO, punto DTO.GEN.230 d), del regolamento (UE) n. 1178/2011, il riferimento a tutti i manuali di addestramento approvati utilizzati per l'addestramento: |
5. |
Aeromobili di addestramento e FSTD Elenco degli aeromobili utilizzati per l'addestramento: Elenco degli FSTD qualificati utilizzati per l'addestramento (se del caso, incluso il codice a lettere come indicato sul certificato di qualificazione): |
6. |
Aeroporti e siti operativi Recapiti (indirizzo, numero di telefono, indirizzo email) di tutti gli aeroporti e siti operativi utilizzati dalla DTO per fornire l'addestramento: |
7. |
Data prevista di inizio delle attività di addestramento: |
8. |
Domanda di approvazione di corsi di standardizzazione e seminari di aggiornamento per esaminatori (se del caso) ☐ La DTO chiede l'approvazione del summenzionato programma di addestramento relativo a corsi per esaminatori per alianti o palloni liberi in conformità all'allegato VIII, parte DTO, punti DTO.GEN.110 b) e DTO.GEN.230 c), del regolamento (UE) n. 1178/2011. |
9. |
Dichiarazioni La DTO ha elaborato una politica in materia di sicurezza in conformità all'allegato VIII, parte DTO, del regolamento (UE) n. 1178/2011 e, in particolare, al punto DTO.GEN.210 a) 1) ii), e applica tale politica durante tutte le attività di addestramento cui si riferisce la dichiarazione. Durante tutte le attività di addestramento oggetto della dichiarazione la DTO rispetta e continuerà a rispettare i requisiti essenziali di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 216/2008 e i requisiti dell'allegato I, parte FCL e dell'allegato VIII, parte DTO, del regolamento (UE) n. 1178/2011. Confermiamo che tutte le informazioni incluse nella presente dichiarazione, compresi gli allegati (se del caso), sono complete e corrette. Nome, data e firma del rappresentante della DTO Nome, data e firma del capo istruttore della DTO |
(1) In caso di modifiche è sufficiente compilare solo il punto 1 e i campi contenenti modifiche.