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3.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1098 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2018
che modifica e rettifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 26,
considerando quanto segue:
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(1) |
a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, per ogni indicazione geografica registrata nell'allegato III del regolamento suddetto, gli Stati membri dovevano presentare alla Commissione una scheda tecnica entro il 20 febbraio 2015. In seguito all'esame di tali schede tecniche conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (2), è risultato che numerose indicazioni geografiche registrate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 10/2008 devono essere modificate o rettificate. |
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(2) |
La Francia ha presentato una scheda tecnica relativa all'indicazione geografica «Eau-de-vie de Cognac/Eau-de-vie des Charentes/Cognac». Tali denominazioni sono elencate nell'allegato III, categoria di prodotto 4 «Acquavite di vino», del regolamento (CE) n. 110/2008, come tre indicazioni geografiche distinte: «Eau-de-vie de Cognac», «Eau-de-vie des Charentes» e «Cognac» . Come richiede la Francia, è necessario modificare l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 ed elencare le tre denominazioni di cui sopra in modo che si riferiscano ad un solo prodotto, in quanto relativamente ad esse è stata presentata una sola scheda tecnica. |
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(3) |
La Francia ha inoltre presentato cinque schede tecniche per le seguenti indicazioni geografiche: «Eau-de-vie de Faugères», «Marc du Bugey», «Marc de Savoie», «Marc de Provence», «Marc du Languedoc» . Tali schede tecniche non si riferiscono alle denominazioni «Faugères», «Eau-de-vie de marc originaire de Bugey», «Eau-de-vie de marc originaire de Savoie», «Eau-de-vie de marc originaire de Provence» e «Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc» , che risultano ugualmente elencate nell'allegato III, categoria di prodotti 4 «Acquavite di vino» e categoria di prodotti 6 «Acquavite di vinaccia», del regolamento (CE) n. 110/2008, come denominazioni alternative alle cinque indicazioni geografiche per le quali sono state presentate le schede tecniche. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 110/2008, le indicazioni geografiche stabilite per le quali alla Commissione non sono state presentate le schede tecniche entro il 20 febbraio 2015 dovrebbero essere soppresse dall'allegato III dello stesso regolamento. Di conseguenza, tali denominazioni alternative dovrebbero essere soppresse dall'allegato III in questione. |
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(4) |
La Grecia ha presentato una scheda tecnica per l'indicazione geografica «Τσικουδιά/Tsikoudia/Τσίπουρο/Tsipouro». Tali denominazioni sono elencate nell'allegato III, categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia» del regolamento (CE) n. 110/2008, come due indicazioni geografiche distinte: «Τσικουδιά/Tsikoudia» e «Τσίπουρο/Tsipouro» . È pertanto necessario modificare l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 ed elencare tali denominazioni in modo che si riferiscano ad un solo prodotto, in quanto relativamente ad esse è stata presentata una sola scheda tecnica. |
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(5) |
L'indicazione geografica «Grappa lombarda/Grappa di Lombardia» è registrata nell'allegato III, categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia», del regolamento (CE) n. 110/2008. A causa di un errore grammaticale, è necessario correggere la denominazione dell'indicazione geografica in «Grappa lombarda/Grappa della Lombardia». |
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(6) |
L'indicazione geografica «Marc d'Alsace Gewürztraminer» è registrata nell'allegato III, categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia», del regolamento (CE) n. 110/2008. La classificazione francese delle varietà di uve da vino di cui all'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) comprende la denominazione della varietà di uva da vino «Gewurztraminer» e non «Gewürztraminer». Di conseguenza, la denominazione di tale indicazione geografica deve essere corretta in «Marc d'Alsace Gewurztraminer.» |
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(7) |
L'indicazione geografica «Genièvre Flandres Artois» è registrata nell'allegato III, categoria di prodotto 19 «Bevande spiritose al ginepro», del regolamento (CE) n. 110/2008. Essendo stato individuato un refuso nella denominazione registrata, all'indicazione geografica deve essere data la denominazione corretta «Genièvre Flandre Artois». |
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(8) |
L'indicazione geografica «Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi» è registrata nell'allegato III, categoria di prodotto 32 «Liquore», del regolamento (CE) n. 110/2008. A causa di un errore grammaticale, è necessario correggere la denominazione dell'indicazione geografica in «Génépi des Alpes/Genepì delle Alpi». |
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(9) |
L'indicazione geografica «Irish Poteen/Irish Poitín» è registrata nell'allegato III, categoria di prodotto «Altre bevande spiritose», del regolamento (CE) n. 110/2008. È necessario specificare che tale indicazione geografica comprende anche il prodotto corrispondente realizzato in Irlanda del Nord. |
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(10) |
È quindi opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 110/2008. |
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(11) |
Per consentire agli operatori di utilizzare le etichette già stampate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 110/2008 precedenti alle modifiche e alle rettifiche previste dal presente regolamento, è opportuno autorizzare la commercializzazione delle scorte di etichette esistenti. |
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(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le bevande spiritose, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008
L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Rettifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008
L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è rettificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Le etichette stampate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).
(3) Regolamento (EU) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
ALLEGATO I
L'allegato III al regolamento (CE) n. 110/2008 è così modificato:
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(1) |
nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 4 «Acquavite di vino», le voci «Eau-de-vie de Cognac», «Eau-de-vie des Charentes» e «Cognac» sono sostituite dalla voce «Eau-de-vie de Cognac/Eau-de-vie des Charentes/Cognac»; |
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(2) |
nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 4 «Acquavite di vino», la voce «Eau-de-vie de Faugères/Faugères» è sostituita dalla voce «Eau-de-vie de Faugères»; |
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(3) |
nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia», le voci «Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey», «Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie», «Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence» e «Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc» sono sostituite dalle voci «Marc du Bugey», «Marc de Savoie», «Marc de Provence» e «Marc du Languedoc»; |
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(4) |
nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia», le voci «Τσικουδιά/Tsikoudia» e «Τσίπουρο/Tsipouro» sono sostituite dalla voce «Τσικουδιά/Tsikoudia/Τσίπουρο/Tsipouro»; |
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(5) |
nella terza colonna della tabella, alla categoria di prodotto «Altre bevande spiritose», la voce «Irlanda» relativa alla bevanda «Irish Poteen/Irish Poitín» è sostituita da «Irlanda (*1)». |
(*1) L'indicazione geografica « Irish Poteen/Irish Poitín » si riferisce alla corrispondente bevanda spiritosa prodotta in Irlanda e in Irlanda del Nord.
ALLEGATO II
L'allegato III è così rettificato:
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(1) |
nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia», la voce «Grappa lombarda/Grappa di Lombardia» è sostituita dalla voce «Grappa lombarda/Grappa della Lombardia»; |
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(2) |
nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 6 «Acquavite di vinaccia», la voce «Marc d'Alsace Gewürztraminer» è sostituita dalla voce «Marc d'Alsace Gewurztraminer»; |
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(3) |
nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 19 «Bevande spiritose al ginepro», la voce «Genièvre Flandres Artois» è sostituita dalla voce «Genièvre Flandre Artois»; |
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(4) |
nella seconda colonna della tabella, alla categoria di prodotto 32 «Liquore», la voce «Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi» è sostituita dalla voce «Génépi des Alpes/Genepì delle Alpi». |