3.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/1


REGOLAMENTO (UE) 2018/1095 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2018

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 (1) relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea (2) («accordo»).

(2)

L'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 30 giugno 2018.

(3)

La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo («protocollo»). Il protocollo è stato siglato il 16 marzo 2018.

(4)

Conformemente alla decisione (UE) 2018/1069 del Consiglio (3), il protocollo è stato firmato il 1o agosto 2018 con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(5)

È opportuno ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo.

(6)

L'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), prevede che nel corso di un anno specifico o di qualsiasi altro periodo di attuazione di un protocollo di un accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile tenendo conto dei periodi di validità delle autorizzazioni di pesca, è opportuno informare gli Stati membri circa le eventuali riassegnazioni delle possibilità di pesca non utilizzate.

(7)

Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

tonniere con reti a circuizione:

 

Spagna: 16 unità

 

Francia: 12 unità

b)

pescherecci con palangari di superficie:

 

Spagna: 6 unità

 

Portogallo: 2 unità

2.   Il regolamento (UE) 2017/2403 si applica fatti salvi l'accordo e il protocollo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

G. BLÜMEL


(1)  Regolamento (CE) n. 242/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51).

(2)   GU L 48 del 22.2.2008, pag. 41.

(3)  Decisione (UE) 2018/1069 del Consiglio, del 26 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).