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3.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 197/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1095 DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2018
relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 242/2008 (1) relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica della Costa d'Avorio e la Comunità europea (2) («accordo»). |
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(2) |
L'ultimo protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 30 giugno 2018. |
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(3) |
La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo («protocollo»). Il protocollo è stato siglato il 16 marzo 2018. |
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(4) |
Conformemente alla decisione (UE) 2018/1069 del Consiglio (3), il protocollo è stato firmato il 1o agosto 2018 con riserva della sua conclusione in una data successiva. |
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(5) |
È opportuno ripartire le possibilità di pesca tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo. |
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(6) |
L'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), prevede che nel corso di un anno specifico o di qualsiasi altro periodo di attuazione di un protocollo di un accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile tenendo conto dei periodi di validità delle autorizzazioni di pesca, è opportuno informare gli Stati membri circa le eventuali riassegnazioni delle possibilità di pesca non utilizzate. |
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(7) |
Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:
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a) |
tonniere con reti a circuizione:
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b) |
pescherecci con palangari di superficie:
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2. Il regolamento (UE) 2017/2403 si applica fatti salvi l'accordo e il protocollo.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL
(1) Regolamento (CE) n. 242/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d'Avorio, dall'altro (GU L 75 del 18.3.2008, pag. 51).
(2) GU L 48 del 22.2.2008, pag. 41.
(3) Decisione (UE) 2018/1069 del Consiglio, del 26 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica della Costa d'Avorio (2018-2024) (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).