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18.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1009 DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2018
che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 5,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509. |
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(2) |
Il 9 luglio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006), ha modificato l'inserimento nell'elenco di una persona e di un'entità soggette a misure restrittive. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
G. BLÜMEL
ALLEGATO
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1. |
Nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, la voce 4 della rubrica «a) Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:
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2. |
Nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, la voce 28 della rubrica «b) Persone giuridiche, entità e organismi» è sostituita dalla seguente:
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