17.7.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1003 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 2018

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 al fine di chiarire e semplificare la procedura di correlazione e di adattarla alle modifiche del regolamento (UE) 2017/1151

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 6, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (2) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione (3), è emersa la necessità di modificare alcuni elementi di quest'ultimo.

(2)

Occorre integrare l'attuale metodo di definizione dei limiti della linea di interpolazione usata per il calcolo del valore delle emissioni di CO2 NEDC di un singolo veicolo. I limiti, rappresentati da un veicolo di prova con i valori di emissione di CO2 più elevati e da un veicolo di prova con i valori più bassi, dovrebbero essere definiti in modo tale che la differenza tra essi sia uguale o superiore a 5 g CO2/km.

(3)

Per evitare che i valori delle emissioni di CO2 dei singoli veicoli siano determinati sulla base di linee di interpolazione che non forniscono la differenza minima, è opportuno che la presente modifica entri in vigore immediatamente.

(4)

Se ai fini dell'omologazione a norma del regolamento (UE) 2017/1151 si ricorre a famiglie di matrici di resistenza all'avanzamento, il calcolo del valore delle emissioni di CO2 NEDC di un singolo veicolo appartenente a tale famiglia dovrebbe essere semplificato derivando i coefficienti della resistenza all'avanzamento da usare per il calcolo del valore di CO2 NEDC dai coefficienti della resistenza all'avanzamento del singolo veicolo, come previsto nel regolamento (UE) 2017/1151.

(5)

Per quanto riguarda veicoli N1 incompleti, dovrebbe essere presa in considerazione la modifica dell'allegato XII del regolamento (UE) 2017/1151 al fine di determinare i coefficienti di resistenza all'avanzamento da usare come input per lo strumento di correlazione.

(6)

Per assicurare che i risultati ottenuti dallo strumento di correlazione siano solidi, è opportuno aggiungere il numero di cilindri agli input da fornire per lo strumento.

(7)

Si dovrebbe inoltre cogliere l'occasione per correggere alcuni errori di natura redazionale nel testo.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 145 del 31.5.2011, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644).


ALLEGATO

L'allegato I è così modificato:

1)

il punto 2.3.8.1 è sostituito dal seguente:

«2.3.8.1.   Nel caso in cui le resistenze all'avanzamento WLTP sono stabilite conformemente all'allegato XXI, suballegato 4, punti da 1 a 4 e punto 6, del regolamento (UE) 2017/1151

I coefficienti della resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC per i veicoli N1 completi sono calcolati con le formule di cui al punto 2.3.8.1.1 (per il veicolo H) e al punto 2.3.8.1.2 (per il veicolo L) e conformemente alle lettere a) e b) in appresso.

Salvo diversa indicazione, le formule si applicano sia nel caso di simulazioni sia nel caso di prove fisiche sui veicoli.

L'autorità di omologazione o, se del caso, il servizio tecnico verifica se l'impianto di galleria del vento di cui all'allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.2.3 del regolamento (UE) 2017/1151 abbia la capacità di determinare con precisione i valori di Δ(Cd × Af). Se l'impianto di galleria del vento non ha questa capacità, a tutti i veicoli della famiglia si applica il valore di resistenza aerodinamica massimo.

a)

I coefficienti di resistenza all'avanzamento WLTP e i valori di massa di prova di cui alle formule sono quelli derivanti dai veicoli H e L definiti per la famiglia di interpolazione conformemente al regolamento (UE) 2017/1151.

b)

In deroga alla lettera a), quando il fabbisogno di energia del ciclo del veicolo H e/o L WLTP, stabilito conformemente all'allegato XXI, suballegato 7, punto 5, del regolamento (UE) 2017/1151, non determina, rispettivamente, il fabbisogno massimo o minimo di energia del ciclo per il veicolo H e/o L NEDC, i coefficienti della resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC sono determinati in conformità a uno dei seguenti elementi:

i)

sulla base del singolo veicolo della famiglia di interpolazione con il fabbisogno massimo o, rispettivamente, minimo di energia del ciclo NEDC;

ii)

sulla base della combinazione di ciascuna delle caratteristiche massime o, rispettivamente, minime di resistenza all'avanzamento pertinenti, vale a dire la resistenza aerodinamica, la resistenza al rotolamento e la massa, prese per ciascun singolo veicolo della famiglia di interpolazione.

La scelta della procedura di cui ai punti i) o ii) spetta al costruttore.

La lettera b) si applica alle nuove omologazioni per le emissioni rilasciate a partire dal 1o gennaio 2019, o da una data anteriore, su richiesta del costruttore.»;

2)

al punto 2.3.8.1.1 è aggiunto il seguente primo comma:

«Nel caso in cui tale procedura di calcolo sia utilizzata per un singolo veicolo in conformità al punto 4.2.1.4.2, le resistenze all'avanzamento WLTP e la massa di prova corrispondenti al singolo veicolo NEDC sono utilizzate eliminando l'effetto delle apparecchiature opzionali.»;

3)

al punto 2.3.8.1.1, lettera c), l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«dove il fattore F*2w,H designa il coefficiente di resistenza all'avanzamento F2 determinato per la prova WLTP del veicolo H, da cui è stato eliminato l'effetto di tutte le apparecchiature opzionali.»;

4)

al punto 2.3.8.1.2, lettera c), l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«dove il fattore F*2w,L designa il coefficiente di resistenza all'avanzamento F2 determinato per la prova WLTP del veicolo L, da cui è stato eliminato l'effetto di tutte le apparecchiature opzionali.»;

5)

il punto 2.3.8.2.1, lettera b), è sostituito dal seguente:

«b)   Coefficienti di resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC se non sono utilizzati i valori tabulati NEDC

Nel caso di veicoli aventi una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile pari o superiore a 3 000 kg, i coefficienti di resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC possono, su richiesta del costruttore, essere determinati conformemente al punto 2.3.8.1.»;

6)

il punto 2.3.8.2.2 è sostituito dal seguente:

«2.3.8.2.2.   Determinazione della resistenza all'avanzamento per veicoli N1 incompleti conformemente all'allegato XII, punto 2.2, del regolamento (UE) 2017/1151

Nel caso di un veicolo N1 incompleto laddove le resistenze all'avanzamento del veicolo rappresentativo siano state calcolate in conformità all'allegato XII, punto 2.2, e all'allegato XXI, suballegato 4, punto 5.1, del regolamento (UE) 2017/1151, le resistenze all'avanzamento nella procedura NEDC da utilizzare come dati di input per le simulazioni dello strumento di correlazione sono determinate come segue:

 

Formula

 

Formula

 

Formula

dove:

F 0 n,R , F 1 n,R , F 2 n,R

sono i coefficienti della resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC per il veicolo rappresentativo;

T 0 n,R , T 2 n,R

sono i coefficienti del banco dinamometrico nella procedura NEDC per il veicolo rappresentativo, determinati conformemente alla tabella 3 dell'allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83;

AW,L/H, BW,L/H, CW,L/H

sono i coefficienti del banco dinamometrico per il veicolo utilizzati per la preparazione del banco dinamometrico conformemente all'allegato XXI, suballegato 4, punti 7 e 8, del regolamento (UE) 2017/1151.

L'eventuale prova fisica su un veicolo si esegue con i coefficienti del banco dinamometrico nella procedura NEDC per il veicolo R determinati conformemente alla tabella 3 dell'allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83.»;

7)

è aggiunto il seguente punto 2.3.8.3 bis:

«2.3.8.3 bis.   Estensione delle omologazioni delle emissioni rilasciate a norma del regolamento (UE) 2017/1151

Nel caso in cui un'omologazione delle emissioni a norma del regolamento (UE) 2017/1151 sia estesa a seguito dell'aggiunta di nuovi veicoli della famiglia di interpolazione del CO2 con emissioni di CO2 NEDC superiori a quelle del veicolo H o inferiori a quelle del veicolo L, ai fini della correlazione si applicano le disposizioni seguenti:

a)

se la differenza tra i veicoli H e L NEDC della famiglia di interpolazione è pari o superiore a 5 g di CO2/km, la linea di interpolazione del NEDC determinata per la famiglia può essere estesa, a condizione che le emissioni di CO2 NEDC determinate conformemente al punto 3 sulla base dei dati di input ricavati dal ciclo di prove WLTP per i veicoli di cui all'allegato I, punto 3.1.1, del regolamento (UE) 2017/1151, siano pari o inferiori alle emissioni di CO2 determinate sulla base della linea di interpolazione del NEDC;

b)

se la differenza tra i veicoli H e L NEDC è inferiore a 5 g di CO2/km la linea di interpolazione non può essere estesa.

Nel caso a), le emissioni di CO2 di riferimento sono determinate senza la selezione di cui ai punti 3.1.1.2 e 3.2.6.

Nel caso b), o nel caso in cui le emissioni di CO2 di riferimento di cui alla lettera a) siano superiori alla linea di interpolazione, i veicoli H e L NEDC sono determinati conformemente ai punti 2 e 3 del presente allegato.

La lettera a) si applica con riferimento alle nuove estensioni delle nuove omologazioni rilasciate a partire dal 1o gennaio 2019, o da una data anteriore, su richiesta del costruttore.»;

8)

al punto 2.4, la tabella 1 è così modificata:

a)

al punto 66, il testo della prima colonna è sostituito dal seguente:

«Numero di identificazione della famiglia di interpolazione»

b)

è aggiunto il seguente punto 68:

«68

Numero di cilindri

Dichiarazione del costruttore

Numero (fornito al più tardi a partire dal 1o gennaio 2019)»;

9)

al punto 3.1.1.1, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

il numero di identificazione della famiglia di interpolazione»;

10)

al punto 3.1.4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di veicoli N1 incompleti, la prova NEDC simulata sul veicolo rappresentativo (veicolo RMSV) si effettua utilizzando lo strumento di correlazione e i pertinenti dati di input registrati nella matrice di cui al punto 2.4 relativamente al veicolo H o L con il fabbisogno di energia del ciclo più vicino a quello determinato per il veicolo rappresentativo in conformità al punto 4.2.1.5.»;

11)

al punto 3.3.1, la definizione di cui all'ultimo comma è sostituita dalla seguente:

«CO2,AF,H

designa l'indice di adeguamento per il veicolo H calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO2 NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e i risultati della prova NEDC simulata con lo strumento di correlazione di cui al punto 3.1.2 o, ove applicabile, il risultato della misurazione fisica.»;

12)

al punto 3.3.2, la definizione di cui all'ultimo comma è sostituita dalla seguente:

«CO2,AF,L

designa l'indice di adeguamento per il veicolo L calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO2 NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e i risultati della prova NEDC simulata con lo strumento di correlazione di cui al punto 3.1.3 o, ove applicabile, il risultato della misurazione fisica.»;

13)

al punto 3.3.3, la definizione di cui all'ultimo comma è sostituita dalla seguente:

«CO2,AF,R

designa l'indice di adeguamento per il veicolo RMSV calcolato mediante il rapporto tra il valore di CO2 NEDC determinato conformemente al punto 3.2 e i risultati della prova NEDC simulata con lo strumento di correlazione di cui al punto 3.1.3 o, ove applicabile, il risultato della misurazione fisica.»;

14)

il punto 4.2.1.4 è sostituito dal seguente:

«4.2.1.4.   Calcolo della resistenza all'avanzamento per un singolo veicolo di una famiglia di interpolazione WLTP

4.2.1.4.1.   Coefficienti di resistenza all'avanzamento ottenuti dai veicoli H e L NEDC

I coefficienti di resistenza all'avanzamento F0,n, F1,n e F2,n per i veicoli H e L determinati conformemente al punto 2.3.8 sono rispettivamente designati con F0n,H, F1n,H e F2n,H e F0n,L, F1n,L e F2n,L.

I coefficienti di resistenza all'avanzamento f0n,ind, f1n,ind e f2n,ind per un singolo veicolo sono calcolati con la seguente formula:

Formula 1(a)

Formula

Per le nuove omologazioni delle emissioni rilasciate a partire dal 1o gennaio 2019 o, su richiesta del costruttore, prima di tale data i coefficienti di resistenza all'avanzamento sono calcolati con la seguente formula:

Formula 1(b)

Formula

O, se (TMn,H · RRn,H TMn,L · RRn,L ) = 0, o, ove applicabile, (RMn,H · RRn,H RMn,L · RRn,L ) = 0, si applica la formula 2:

Formula 2

f 0 n,ind = F 0 n,H – ΔF0n

f 1 n,ind = F 1 n,H

Formula

o, se Δ[Cd · Af]LH,n = 0, si applica la formula:

Formula 3

f 2 n,ind = F 2 n,H – ΔF2n

dove:

 

ΔF 0,n = F 0n,HF0n,L

 

ΔF 2,n = F 2n,HF2n,L

4.2.1.4.2.   Coefficienti di resistenza all'avanzamento derivati dai coefficienti di resistenza all'avanzamento WLTP dei singoli veicoli

A decorrere dal 1o gennaio 2019 per le nuove omologazioni e dal 1o gennaio 2020 per tutti i nuovi veicoli immessi in circolazione, o prima di tale data su richiesta del costruttore, le resistenze all'avanzamento nella procedura NEDC di un singolo veicolo sono ottenute dai coefficienti di resistenza all'avanzamento WLTP del veicolo nei seguenti casi:

a)

se il valore delle emissioni di CO2, il fabbisogno di energia del ciclo o uno dei coefficienti di resistenza all'avanzamento f0, f1 o f2 calcolati in conformità al punto 4.2.1.4.1., deve essere estrapolato dal veicolo H o L NEDC;

b)

se i coefficienti di resistenza all'avanzamento per i veicoli H e L NEDC sono derivati da diverse famiglie di resistenza all'avanzamento;

c)

se il singolo veicolo rientra in una famiglia di resistenza all'avanzamento diversa da quella del veicolo H e/o L NEDC;

d)

se il singolo veicolo rientra in una famiglia di matrici di resistenza all'avanzamento.

Nei casi di cui alle lettere da a) a d), i coefficienti di resistenza all'avanzamento nella procedura NEDC sono calcolati utilizzando le formule di cui al punto 2.3.8.1.1, dove i riferimenti al veicolo H sono da considerarsi come riferimenti al singolo veicolo.

Nel caso di cui alla lettera a), l'estrapolazione di CO2 può essere effettuata solo se la differenza tra i veicoli H e L NEDC è pari o superiore a 5 g di CO2/km. Si può estrapolare la linea di interpolazione fino a un massimo di 3 g di CO2/km al di sopra della emissioni di CO2 del veicolo H o al di sotto di quelle del veicolo L. Se l'estrapolazione è superiore a 3 g di CO2/km, o la differenza tra i veicoli H e L NEDC è inferiore a 5 g di CO2/km, il costruttore determina una nuova linea per tale famiglia conformemente ai punti 2 e 3 del presente allegato.»;

15)

il punto 4.2.1.6 è soppresso.