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18.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/61 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/989 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2018
recante modifica e rettifica del regolamento delegato (UE) 2017/654 che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, lettere da a) a d), l'articolo 26, paragrafo 6, l'articolo 42, paragrafo 4, lettera b), e l'articolo 43, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di consentire l'impiego di determinati carburanti legalmente commercializzati in alcuni Stati membri senza imporre un ulteriore onere sui costruttori, il contenuto autorizzato di estere metilico di acidi grassi (Fatty-Acid Methyl Ester, «FAME») dovrebbe essere dell'8,0 % v/v anziché del 7,0 % v/v. |
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(2) |
Al fine di garantire la coerenza con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione (2), a norma del quale viene presentato un verbale di prova esistente per i motori della categoria RLL ai fini dell'omologazione della fase V conformemente a tale articolo, è opportuno autorizzare l'utilizzo della stessa versione del ciclo di prova F per verificare la conformità della produzione dei motori omologati in tale ciclo. |
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(3) |
Al fine di migliorare le procedure di prova per i motori che non sono muniti di un sistema di post-trattamento, per questi ultimi è opportuno stabilire requisiti specifici allo scopo di determinarne i fattori di deterioramento. |
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(4) |
Al fine di prendere in considerazione tutte le possibili strategie di controllo delle emissioni, i requisiti tecnici relativi alle suddette strategie dovrebbero includere, oltre alla strategia ausiliaria per il controllo delle emissioni, anche la strategia di base. |
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(5) |
I requisiti in materia di strategie di controllo delle emissioni, inizialmente stabiliti per i motori sottoposti a ciclo di prova transitorio, non sono adatti ai motori sottoposti soltanto al ciclo di prova NRSC e non al ciclo transitorio. Le attuali strategie di controllo delle emissioni per i motori sottoposti a ciclo transitorio dovrebbero pertanto essere adattate a tali motori stabilendo una distinzione tra le condizioni per la prova delle emissioni (in regime unicamente stazionario) e tutte le altre condizioni di funzionamento (in regime transitorio). |
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(6) |
Al fine di tenere conto della rigenerazione di un sistema di post-trattamento durante la dimostrazione basata sulla scelta di punti a caso conformemente all'allegato V, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione (3) e per precisare che un sistema di post-trattamento del motore può rigenerarsi prima che sia effettuato il ciclo di prova delle emissioni, i requisiti di prova di cui all'allegato V, punto 4, del medesimo regolamento dovrebbero essere modificati di conseguenza con nuove disposizioni specifiche riguardanti la rigenerazione. |
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(7) |
Per diminuire la probabilità di rigenerazione durante la prova, è inoltre opportuno ridurre a 3 minuti per punto il tempo minimo di campionamento nel momento in cui si utilizza il ciclo NRSC in modalità discreta per la dimostrazione basata su punti scelti a caso in conformità all'allegato V, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2017/654. |
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(8) |
Per motivi di esaustività il costruttore dovrebbe inserire nella documentazione informativa di cui all'allegato I, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 le relazioni che documentano le dimostrazioni svolte conformemente a specifici requisiti tecnici e procedure di cui al regolamento delegato (UE) 2017/654. |
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(9) |
Il riferimento alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1628, a norma del quale si prendono in considerazione i fattori di deterioramento nei risultati delle prove delle emissioni condotte in laboratorio di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/654, è errato e dovrebbe essere rettificato. |
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(10) |
Al fine di assicurare la coerenza del regolamento (UE) 2016/1628 e di tutti i regolamenti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento, alcuni requisiti applicabili alle famiglie di sistemi di post-trattamento dei motori dovrebbero essere applicabili anche a famiglie di motori o a gruppi di famiglie di motori. |
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(11) |
È opportuno apportare alcune modifiche alle disposizioni contenenti contraddizioni o informazioni ridondanti e rettificare determinati riferimenti. |
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(12) |
Successivamente alla pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2017/654, sono stati rilevati ulteriori errori di vario genere, ad esempio a livello terminologico e di numerazione, che richiedono una rettifica. |
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(13) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/654, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/654
Il regolamento delegato (UE) 2017/654 è così modificato:
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1) |
è inserito il seguente articolo 20 bis: «Articolo 20 bis Disposizioni transitorie 1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/989 della Commissione, fino al 31 dicembre 2018 le autorità di omologazione continuano inoltre a rilasciare omologazioni UE a tipi di motori o a famiglie di motori in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 6 agosto 2018. 2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2018/989 della Commissione, fino al 30 giugno 2019 gli Stati membri autorizzano inoltre l'immissione sul mercato di motori basati su un tipo di motore omologato in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 6 agosto 2018.»; |
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2) |
l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento; |
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3) |
l'allegato II è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento; |
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4) |
l'allegato III è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento; |
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5) |
l'allegato IV è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento; |
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6) |
l'allegato V è modificato in conformità all'allegato V del presente regolamento; |
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7) |
l'allegato VI è modificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento; |
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8) |
l'allegato VII è modificato in conformità all'allegato VII del presente regolamento; |
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9) |
l'allegato VIII è modificato in conformità all'allegato VIII del presente regolamento; |
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10) |
l'allegato IX è modificato in conformità all'allegato IX del presente regolamento; |
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11) |
l'allegato XIII è modificato in conformità all'allegato X del presente regolamento; |
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12) |
l'allegato XV è modificato in conformità all'allegato XI del presente regolamento. |
Articolo 2
Rettifiche al regolamento delegato (UE) 2017/654
Il regolamento delegato (UE) 2017/654 è così rettificato:
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1) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Metodologia di adeguamento dei risultati delle prove delle emissioni condotte in laboratorio al fine di includere i fattori di deterioramento I risultati delle prove delle emissioni condotte in laboratorio sono adeguati al fine di includere i fattori di deterioramento, compresi quelli legati alla misurazione del numero di particelle (PN) e ai motori alimentati a gas, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1628 conformemente alla metodologia di cui all'allegato III del presente regolamento.»; |
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2) |
l'allegato I è rettificato in conformità all'allegato XII del presente regolamento; |
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3) |
nell'allegato II, il punto 3.3.2 è sostituito dal seguente:
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4) |
l'allegato III è rettificato in conformità all'allegato XIII del presente regolamento; |
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5) |
l'allegato IV è rettificato in conformità all'allegato XIV del presente regolamento; |
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6) |
l'allegato V è rettificato in conformità all'allegato XV del presente regolamento; |
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7) |
l'allegato VI è rettificato in conformità all'allegato XVI del presente regolamento; |
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8) |
l'allegato VII è rettificato in conformità all'allegato XVII del presente regolamento; |
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9) |
l'allegato VIII è rettificato in conformità all'allegato XVIII del presente regolamento. |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 364).
(3) Regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 1).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così modificato:
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1) |
il punto 1.2.2 è sostituito dal seguente:
(*1) Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).»;" |
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2) |
il punto 1.2.2.1 è così modificato:
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3) |
il punto 2.4.1.4 è soppresso. |
(*1) Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).»;»
ALLEGATO II
L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così modificato:
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1) |
è inserito il seguente punto 6.2.3.1:
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2) |
al punto 6.2.4, i termini «, come stabilito in conformità all'allegato III» sono sostituiti da «, quale determinato in conformità all'allegato III»; |
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3) |
al punto 6.4, la terza frase è sostituita dalla seguente: «Per i motori alimentati a gas naturale/biometano (GN) o a gas di petrolio liquefatto (GPL), compresi i motori a doppia alimentazione, le prove devono essere eseguite con almeno due dei carburanti di riferimento per ciascun motore alimentato a gas; fanno eccezione i motori alimentati a gas che detengono un'omologazione per uno specifico carburante, i quali devono essere sottoposti a prova con un solo carburante di riferimento, come descritto nell'appendice 1 dell'allegato I.». |
ALLEGATO III
L'allegato III del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così modificato:
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1) |
i punti 3.1.3 e 3.1.4 sono sostituiti dai seguenti:
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2) |
il punto 3.2.1 è sostituito dal seguente: «3.2.1. Aspetti generali I fattori di deterioramento applicabili a una famiglia di motori, a un gruppo di famiglie di motori o a una famiglia di sistemi di post-trattamento dei motori si ricavano in base ai motori selezionati secondo un programma di accumulo di esercizio che prevede prove periodiche delle emissioni gassose e di particolato per ciascun ciclo di prova applicabile alla categoria di motori, come indicato nell'allegato IV del regolamento (UE) 2016/1628. Nel caso dei cicli di prova transitori non stradali per i motori della categoria NRE («NRTC»), vanno usati solo i risultati del ciclo NRTC con avviamento a caldo («NRTC con avviamento a caldo»).»; |
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3) |
al punto 3.2.5.2, il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «Se si usano valori di emissione per famiglie di motori dello stesso gruppo di famiglie di motori o della stessa famiglia di sistemi di post-trattamento che però hanno periodi di durabilità delle emissioni diversi, allora i valori delle emissioni al punto finale del periodo di durabilità delle emissioni vanno ricalcolati per ogni periodo di durabilità delle emissioni, estrapolando o interpolando l'equazione di regressione illustrata al punto 3.2.5.1.»; |
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4) |
al punto 3.2.6.1, l'ultimo paragrafo è soppresso; |
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5) |
è inserito il seguente punto 3.2.6.1.1:
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ALLEGATO IV
L'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così modificato:
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1) |
sono inseriti i seguenti punti 2.2.3.1 e 2.2.4:
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2) |
al punto 2.6, il paragrafo dopo il titolo è soppresso; |
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3) |
sono inseriti i seguenti punti 2.6.1 e 2.6.2:
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4) |
l'appendice 1 è così modificata:
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5) |
l'appendice 2 è così modificata:
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6) |
l'appendice 4 è così modificata:
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ALLEGATO V
L'allegato V del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così modificato:
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1) |
il punto 2.1.2 è così modificato:
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2) |
è inserito il seguente punto 3.1:
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3) |
il punto 4 è così modificato:
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4) |
è aggiunto il seguente punto 5: «5. Rigenerazione Nel caso in cui si verifichi un evento di rigenerazione durante o immediatamente prima della procedura di cui al punto 4, al termine di tale procedura la prova può essere annullata su richiesta del costruttore, indipendentemente dalla causa della rigenerazione. In questo caso la prova deve essere ripetuta. Si usano gli stessi punti della coppia e del regime anche se l'ordine di marcia può essere modificato. Non si considera necessario ripetere i punti della coppia e del regime per i quali è già stato ottenuto un esito favorevole. Per ripetere la prova occorre utilizzare la seguente procedura:
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ALLEGATO VI
L'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così modificato:
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1) |
il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Introduzione Il presente allegato descrive il metodo per la determinazione delle emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante prodotte dal motore sottoposto a prova e le specifiche relative alle apparecchiature di misurazione. A partire dalla parte 6, la numerazione del presente allegato rispecchia quella del regolamento tecnico mondiale n. 11 (*1) (GTR 11) e del regolamento UNECE n. 96, serie di modifiche 04 (*2), allegato 4B. Alcuni punti del regolamento GTR 11 non sono tuttavia necessari nel presente allegato o sono stati modificati alla luce del progresso tecnico. (*1) Regolamento tecnico mondiale n. 11 sulle emissioni dei motori di trattori agricoli e forestali e di macchine mobili non stradali nell'ambito del Registro mondiale creato il 18 novembre 2004 a norma dell'articolo 6 dell'Accordo relativo all'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore." (*2) Regolamento n. 96 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori ad accensione spontanea destinati a essere montati sui trattori agricoli e forestali e sulle macchine mobili non stradali, per quanto riguarda l'emissione di inquinanti prodotti dal motore.»;" |
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2) |
al punto 5.1, il secondo, il terzo e il quarto paragrafo sono sostituiti dai seguenti: «I valori misurati di inquinanti gassosi, di particolato inquinante e di CO2 emessi dal motore si riferiscono alle emissioni specifiche al banco frenato in grammi per chilowattora (g/kWh) o, per il PN, in numero per chilowattora (#/kWh). Gli inquinanti gassosi e il particolato inquinante da misurare sono gli stessi per i quali sono applicabili valori limite alla sottocategoria di motori sottoposti a prova, come stabilito nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628. I risultati, comprendenti:
non devono superare i valori limite applicabili. Le emissioni di CO2 devono essere misurate e registrate per tutte le sottocategorie di motori come previsto dall'articolo 43, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1628.»; |
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3) |
il punto 5.2.5.1.1 è sostituito dal seguente: «5.2.5.1.1. Calcolo dell'MTS Al fine di calcolare l'MTS, occorre eseguire la procedura di mappatura in transitorio conformemente al punto 7.4. L'MTS è quindi determinato in base ai valori mappati del regime rispetto alla potenza del motore. L'MTS si calcola applicando una delle seguenti opzioni:
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4) |
il punto 5.2.5.2 è così modificato:
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5) |
il punto 5.2.5.3 è così modificato:
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6) |
al punto 6.2, il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «Deve essere utilizzato un sistema di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione con una capacità totale dell'aria aspirata che rappresenti l'installazione in condizioni d'uso dei motori. Ogni sistema di laboratorio di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione deve essere progettato per ridurre al minimo la condensa. La condensa accumulata deve essere drenata; tutte le condotte di drenaggio devono essere chiuse ermeticamente prima delle prove delle emissioni e rimanere chiuse durante la prova delle emissioni. Le condizioni del refrigerante devono essere mantenute come segue:
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7) |
il punto 6.3.4 è sostituito dal seguente: «6.3.4. Determinazione della potenza ausiliaria Ove applicabile in conformità ai punti 6.3.2 e 6.3.3, i valori della potenza ausiliaria e il metodo di misurazione/calcolo usato per determinare tale potenza devono essere forniti dal costruttore del motore per tutta la zona di funzionamento dei cicli di prova applicabili e devono essere approvati dall'autorità di omologazione.»; |
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8) |
il punto 6.6.2.3 è così modificato:
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9) |
al punto 6.6.2.4, terzo paragrafo, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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10) |
il punto 7.3.1.1 è così modificato:
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11) |
il punto 7.3.1.1.5 è soppresso. |
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12) |
i punti da 7.3.1.2 a 7.3.1.5 sono sostituiti dai seguenti: «7.3.1.2. Raffreddamento del motore (NRTC) Il raffreddamento può essere ottenuto in modo naturale o forzato. Per il raffreddamento forzato vanno utilizzati sistemi conformi ai criteri di buona pratica ingegneristica per inviare aria di raffreddamento sul motore, far circolare olio freddo nel sistema di lubrificazione del motore, sottrarre calore dal fluido refrigerante nel sistema di raffreddamento del motore e sottrarre calore dal sistema di post-trattamento dei gas di scarico. Nel caso del raffreddamento forzato del sistema di post-trattamento, l'aria di raffreddamento non deve essere applicata fino a quando la temperatura del sistema di post-trattamento non sia scesa al di sotto della temperatura di attivazione catalitica. Non è ammesso l'uso di procedure di raffreddamento che determinino emissioni non rappresentative. 7.3.1.3. Verifica della contaminazione da HC Se vi è il sospetto di una contaminazione essenziale da HC del sistema di misurazione dei gas di scarico, detta contaminazione può essere controllata con un gas di azzeramento e quindi corretta. Se è necessario controllare il livello di contaminazione del sistema di misurazione e del sistema HC di fondo, tale controllo deve essere effettuato nelle 8 ore precedenti l'inizio di ogni ciclo di prova. I valori vanno registrati ai fini di una correzione successiva. Prima di tale controllo è necessario controllare le perdite e tarare l'analizzatore FID. 7.3.1.4. Preparazione delle apparecchiature di misurazione per il campionamento Prima di avviare il campionamento delle emissioni vanno eseguite le azioni di seguito elencate:
7.3.1.5. Taratura degli analizzatori di gas È necessario selezionare gli intervalli appropriati dell'analizzatore di gas. È consentito utilizzare analizzatori delle emissioni con commutazione dell'intervallo automatica o manuale. Durante un ciclo di prova transitorio (NRTC o LSI-NRTC) o RMC e durante un periodo di campionamento di un'emissione gassosa alla fine di ogni prova NRSC in modalità discreta, l'intervallo degli analizzatori delle emissioni non deve essere modificato. Allo stesso modo, durante il ciclo di prova non devono essere commutati i guadagni degli amplificatori operazionali analogici di un analizzatore. Tutti gli analizzatori continui devono essere sottoposti a una taratura dello zero e dello span utilizzando gas che abbiano una tracciabilità internazionale e che soddisfino le specifiche di cui al punto 9.5.1. La taratura dello span degli analizzatori FID deve essere effettuata sulla base di un numero di carbonio pari a uno (C1).»; |
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13) |
è inserito il seguente punto 7.3.1.6: «7.3.1.6. Precondizionamento e taratura del filtro antiparticolato (PM) Le procedure per il precondizionamento e la taratura del filtro antiparticolato devono essere effettuate conformemente al punto 8.2.3.»; |
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14) |
il punto 7.4 è sostituito dal seguente: «7.4. Cicli di prova La prova di omologazione deve essere eseguita utilizzando il ciclo NRSC adatto e, se del caso, il ciclo NRTC o LSI-NRTC, come specificato all'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1628 e nell'allegato IV del medesimo regolamento. Le specifiche tecniche e le caratteristiche dei cicli NRSC, NRTC e LSI-NRTC sono stabilite nell'allegato XVII del presente regolamento e il metodo per determinare le impostazioni della coppia, della potenza e del regime di tali cicli è descritto nella parte 5.2.»; |
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15) |
il punto 7.5 è così modificato:
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16) |
al punto 7.5.1.2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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17) |
il punto 7.8.1.2 è così modificato:
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18) |
al punto 7.8.2.4, l'ultima frase del primo paragrafo è sostituita dalla seguente: «Per le prove condotte su motori con potenza di riferimento superiore a 560 kW è possibile utilizzare le tolleranze della linea di regressione di cui alla tabella 6.2 e la cancellazione di punti di cui alla tabella 6.3.»; |
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19) |
al punto 7.8.3.5, la tabella 6.3 è sostituita dalla seguente: «Tabella 6.3 Cancellazioni di punti ammesse nell'analisi di regressione
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20) |
al punto 8.1.2, la tabella 6.4 è così modificata:
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21) |
il punto 8.1.7 è sostituito dal seguente: «8.1.7. Misurazione dei parametri del motore e delle condizioni ambientali Occorre applicare procedure di qualità interne basate su standard nazionali o internazionali riconosciuti. In caso contrario vanno applicate le procedure che seguono.»; |
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22) |
al punto 8.1.8.4.1, lettera f), il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «È possibile rimuovere in alternativa il tubo di Venturi a flusso critico (CFV) o il tubo di Venturi subsonico (SSV) dalla posizione permanente per la taratura, purché siano rispettati i seguenti requisiti quando i suddetti tubi sono installati nel dispositivo CVS:»; |
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23) |
al punto 8.1.8.5.1, lettera a), il sottopunto iv) è sostituito dal seguente:
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24) |
al punto 8.1.8.5.4, la prima e la seconda frase dopo il titolo sono sostituite dalle seguenti: «La verifica dell'integrità dal lato in depressione del sistema di campionamento degli HC può essere eseguita conformemente alla lettera g). Se si applica questa procedura, si può usare la procedura di contaminazione degli HC di cui al punto 7.3.1.3.»; |
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25) |
il punto 8.1.8.5.8 è soppresso; |
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26) |
il punto 8.1.9.1.2 è sostituito dal seguente: «8.1.9.1.2. Principi di misurazione L'H2O può interferire con la risposta di un analizzatore NDIR al CO2. Se l'analizzatore NDIR usa algoritmi di compensazione che utilizzano le misurazioni di altri gas per soddisfare la verifica dell'interferenza, tali misurazioni vanno eseguite contemporaneamente per provare gli algoritmi di compensazione durante la verifica dell'interferenza dell'analizzatore.»; |
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27) |
al punto 8.1.9.1.4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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28) |
al punto 8.1.9.2.4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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29) |
il punto 8.1.10.1.3 è così modificato:
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30) |
al punto 8.1.10.2.4, lettera a), la seconda frase è soppressa; |
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31) |
il punto 8.1.11.1.5 è così modificato:
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32) |
al punto 8.1.11.3.4, lettera g), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «moltiplicare la differenza per il rapporto tra la concentrazione media di HC prevista e la concentrazione di HC misurata durante la verifica. L'analizzatore supera la verifica dell'interferenza di cui al presente punto se il risultato è pari a ± 2 % della concentrazione di NOx prevista al valore limite delle emissioni, come illustrato nell'equazione 6-25:»; |
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33) |
al punto 8.1.11.4.2, i termini «bagno di raffreddamento» sono sostituiti dai termini «essiccatore del campione»; |
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34) |
il punto 8.1.12 è sostituito dal seguente: «8.1.12. Verifica dell'essiccatore del campione Se si usa un sensore dell'umidità per il monitoraggio continuo del punto di rugiada all'uscita dell'essiccatore del campione, questo controllo non si applica fintanto che si garantisce che l'umidità all'uscita dell'essiccatore è inferiore ai valori minimi usati per i controlli di attenuazione, interferenza e compensazione. Se si utilizza un essiccatore del campione autorizzato al punto 9.3.2.3.1 per rimuovere l'acqua dal gas campione, la prestazione dei dispositivi di raffreddamento termico deve essere verificata al momento dell'installazione e dopo manutenzioni importanti. Per gli essiccatori a membrana osmotica la prestazione deve essere verificata al momento dell'installazione, dopo manutenzioni importanti ed entro 35 giorni dalla prova. L'acqua può inibire la capacità dell'analizzatore di misurare correttamente il componente d'interesse dei gas di scarico; pertanto l'acqua viene talvolta rimossa prima che il gas campione raggiunga l'analizzatore. Ad esempio l'acqua può interferire negativamente sulla risposta agli NOx di un analizzatore CLD mediante un'attenuazione per collisione e può interferire positivamente su un analizzatore NDIR causando una risposta simile al CO. L'essiccatore del campione deve soddisfare le specifiche di cui al punto 9.3.2.3.1 per il punto di rugiada, T dew, e la pressione assoluta, p total, a valle dell'essiccatore a membrana osmotica o del dispositivo di raffreddamento termico. Occorre applicare la seguente procedura di verifica dell'essiccatore del campione per determinarne la prestazione; in alternativa deve essere elaborato un protocollo diverso in base alla buona pratica ingegneristica:
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35) |
i punti da 8.1.12.1 a 8.1.12.2.5 sono soppressi; |
|
36) |
sono inseriti i seguenti punti da 8.1.13. a 8.1.13.2.5: «8.1.13. Misurazione del PM 8.1.13.1. Verifiche della bilancia del PM e della procedura di pesata 8.1.13.1.1. Campo di applicazione e frequenza La presente parte descrive tre verifiche:
8.1.13.1.2. Verifica indipendente Il costruttore della bilancia (o un rappresentante approvato dal costruttore della bilancia) deve verificare le prestazioni della bilancia entro 370 giorni dalla prova conformemente alle procedure di audit interno. 8.1.13.1.3. Taratura dello zero e dello span Le prestazioni della bilancia devono essere verificate mediante taratura dello zero e dello span con almeno un peso di taratura; per eseguire questa verifica tutti i pesi usati devono essere conformi alle specifiche del punto 9.5.2. È possibile avvalersi di una procedura manuale o automatizzata:
8.1.13.1.4. Pesata del campione di riferimento Tutte le letture della massa durante una sessione di pesata devono essere verificate pesando i mezzi di campionamento del PM di riferimento (ad esempio filtri) prima e dopo la sessione di pesata. Quest'ultima può essere della durata desiderata ma non può superare le 80 ore. Si possono includere le letture delle masse precedenti e successive alla prova. Le successive determinazioni della massa di ogni mezzo di campionamento del PM devono avere per risultato la stessa massa totale prevista del PM, ± 10 μg o ± 10 %, a seconda di quale sia il valore superiore. Se le pesate successive del filtro di campionamento del PM non rispondono a questo criterio, devono essere invalidate tutte le letture della massa dei singoli filtri di prova che avvengono tra le determinazioni successive della massa del filtro di riferimento. Tali filtri possono essere ripesati in un'altra sessione di pesata. Se un filtro analizzato successivamente alla prova viene invalidato, tutto l'intervallo di prova è nullo. La verifica deve essere eseguita come segue:
8.1.13.2. Correzione in funzione della galleggiabilità del filtro di campionamento del PM 8.1.13.2.1. Aspetti generali Il filtro di campionamento del PM deve essere corretto in funzione della sua galleggiabilità in aria. Tale correzione dipende dalla densità del mezzo di campionamento, dalla densità dell'aria e dalla densità del peso di taratura della bilancia. La correzione in funzione della galleggiabilità non tiene conto della galleggiabilità del PM stesso, poiché la massa del PM rappresenta tipicamente solo lo 0,01-0,10 % del peso totale. La correzione di questa piccola frazione di massa corrisponderebbe al massimo allo 0,010 %. I valori corretti in funzione della galleggiabilità sono le masse della tara dei campioni di PM. I valori corretti in funzione della galleggiabilità della pesata del filtro precedente alla prova sono in seguito sottratti dai valori corretti in funzione della galleggiabilità della pesata successiva alla prova del filtro corrispondente, al fine di determinare la massa del PM emesso durante la prova. 8.1.13.2.2. Densità del filtro di campionamento del PM Filtri di campionamento del PM diversi hanno densità diverse. Deve essere usata la densità nota dei mezzi di campionamento o una delle densità di alcuni mezzi di campionamento comuni come segue:
8.1.13.2.3. Densità dell'aria Poiché l'ambiente della bilancia del PM deve essere rigorosamente mantenuto a una temperatura ambiente di 295 ± 1 K (22 ± 1 °C) e a un punto di rugiada di 282,5 ± 1 K (9,5 ± 1 °C), la densità dell'aria è determinata principalmente dalla pressione atmosferica. Occorre quindi specificare una correzione della galleggiabilità che rappresenti soltanto una funzione della pressione atmosferica. 8.1.13.2.4. Densità del peso di taratura Utilizzare la densità dichiarata del materiale del peso di taratura di metallo. 8.1.13.2.5. Calcoli di correzione Per correggere il filtro di campionamento del PM in funzione della galleggiabilità si usa l'equazione 6-27:
dove:
con
dove:
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37) |
al punto 9.3.2.1.1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Se usato in conformità al punto 9.3.1.1.1, il volume interno del miscelatore non deve essere inferiore a dieci volte la cilindrata per singolo cilindro del motore sottoposto a prova.»; |
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38) |
al punto 9.3.2.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
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39) |
al punto 9.3.2.3.1.1, l'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente: «Per la concentrazione più alta prevista di vapore acqueo Hm, la tecnica di rimozione dell'acqua deve mantenere l'umidità a ≤ 5 g acqua/kg aria secca (o circa lo 0,8 % in volume di H2O), che corrisponde al 100 % di umidità relativa a 277,1 K (3,9 °C) e 101,3 kPa. Questa specifica dell'umidità equivale a un'umidità relativa del 25 % a 298 K (25 °C) e 101,3 kPa. Ciò può essere dimostrato:
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40) |
al punto 9.3.3.4.3, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «La temperatura del campione deve essere regolata a 320 K ± 5 K (47 ± 5 °C), misurata in qualsiasi punto entro 200 mm a monte e 200 mm a valle del mezzo di filtrazione del PM.»; |
|
41) |
al punto 9.3.4.4, lettera b), l'ultima frase è sostituita dalla seguente: «Tale valore va utilizzato per calcolare la correzione in funzione della galleggiabilità del filtro di campionamento del PM di cui al punto 8.1.13.2.»; |
|
42) |
al punto 9.4.1.2, l'ultima frase è sostituita dalla seguente: «Se è specificato più di uno strumento per una misurazione particolare, uno di essi sarà identificato dall'autorità di omologazione, su richiesta, come riferimento per la dimostrazione dell'equivalenza di una procedura alternativa a quella prescritta.»; |
|
43) |
al punto 9.4.1.3, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Previa approvazione dell'autorità di omologazione, per calcolare i risultati di un'unica prova è possibile usare dati da diversi strumenti; ciò vale per tutti gli strumenti di misurazione descritti al presente punto.»; |
|
44) |
al punto 9.4.5.3.2, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Al fine del controllo di un sistema di diluizione a flusso parziale, per estrarre un campione proporzionale dei gas di scarico grezzi è necessario un tempo di risposta del flussimetro più rapido di quello indicato nella tabella 6.8.»; |
|
45) |
al punto 9.4.6, l'ultima frase è sostituita dalla seguente: «Il sistema NDIR deve soddisfare la taratura e le verifiche stabilite ai punti 8.1.9.1 o 8.1.9.2, a seconda dei casi.»; |
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46) |
al punto 9.4.12, il paragrafo dopo il titolo è sostituito dal seguente: «Per misurare l'ammoniaca è possibile utilizzare un analizzatore FTIR (analizzatore a infrarossi in trasformata di Fourier), un analizzatore NDUV o un analizzatore laser a infrarossi, in conformità all'appendice 4.»; |
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47) |
il punto 9.5.1.1, lettera a), è così modificato:
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48) |
al punto 9.5.1.1, lettera c), il sottopunto i) è sostituito dal seguente:
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49) |
al punto 9.5.1.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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50) |
al punto 9.5.1.3, il secondo paragrafo dopo il titolo è soppresso; |
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51) |
l'appendice 1 è così modificata:
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52) |
nell'appendice 3, punto 3, secondo paragrafo, la prima frase è sostituita dalla seguente: «I valori della coppia trasmessi dall'ECU devono essere accettati senza correzioni se, per ciascuno dei punti su cui è stata effettuata la misurazione, il fattore calcolato dividendo il valore della coppia misurato dal dinamometro per il valore della coppia trasmesso dall'ECU è pari almeno a 0,93 (corrispondente a una differenza massima del 7 %).»; |
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53) |
l'appendice 4 è così modificata:
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54) |
l'appendice 5 è così modificata:
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(*1) Regolamento tecnico mondiale n. 11 sulle emissioni dei motori di trattori agricoli e forestali e di macchine mobili non stradali nell'ambito del Registro mondiale creato il 18 novembre 2004 a norma dell'articolo 6 dell'Accordo relativo all'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore.
(*2) Regolamento n. 96 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori ad accensione spontanea destinati a essere montati sui trattori agricoli e forestali e sulle macchine mobili non stradali, per quanto riguarda l'emissione di inquinanti prodotti dal motore.»;»
ALLEGATO VII
L'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così modificato:
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1) |
il punto 2.1 è sostituito dal seguente: «2.1. Misurazione delle emissioni gassose nei gas di scarico grezzi»; |
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2) |
al punto 2.1.1, l'equazione 7-1 è sostituita dalla seguente:
|
|
3) |
al punto 2.1.3, l'equazione 7-4 è sostituita dalla seguente:
|
|
4) |
al punto 2.1.5.2, l'equazione 7-13 è sostituita dalla seguente:
|
|
5) |
al punto 2.1.6.4, nella legenda dell'equazione 7-21, la riga corrispondente al termine «wC » è sostituita dalla seguente:
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|
6) |
al punto 2.2.3, nella legenda dell'equazione 7-34, le righe corrispondenti ai termini «Mda,w» e «Mr,w» sono sostituite dalle seguenti:
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7) |
il punto 2.3.1 è sostituito dal seguente: «2.3.1. Cicli di prova transitori (NRTC e LSI-NRTC) e RMC La massa del particolato si calcola dopo la correzione in funzione della galleggiabilità della massa del campione di particolato conformemente al punto 8.1.13.2.5 dell'allegato VI.»; |
|
8) |
al punto 2.3.1.1.2, l'equazione 7-46 è sostituita dalla seguente:
|
|
9) |
il punto 2.4.1.1 è così modificato:
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|
10) |
al punto 2.4.1.2, la legenda dell'equazione 7-64 è così modificata:
|
|
11) |
il punto 2.4.2.2 è così modificato:
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12) |
al punto 3.3.4, il primo paragrafo è sostituito dal seguente: «Per misurare gli HC, il valore di x THC[THC-FID] deve essere calcolato usando la concentrazione della contaminazione iniziale da THC x THC[THC-FID]init di cui al punto 7.3.1.3 dell'allegato VI, per mezzo dell'equazione 7-83:»; |
|
13) |
al punto 3.3.5, l'ultima frase è sostituita dalla seguente: «Una determinata concentrazione media ponderata proporzionalmente alla portata di un valore limite delle emissioni potrebbe già essere prevista in base a prove precedenti con motori simili o a prove con apparecchiature e strumenti simili.»; |
|
14) |
il punto 3.5 è sostituito dal seguente: «3.5. Misurazione delle emissioni gassose nei gas di scarico grezzi»; |
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15) |
al punto 3.5.3, lettera c), l'equazione 7-113 è sostituita dalla seguente:
|
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16) |
il punto 3.6.1 è sostituito dal seguente: «3.6.1. Calcolo della massa delle emissioni e correzione in funzione del fondo La massa delle emissioni gassose m gas [g/prova] come funzione delle portate molari delle emissioni si calcola nel modo seguente:
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17) |
al punto 3.6.3, la lettera b) è così modificata:
|
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18) |
il punto 3.8.1.1 è così modificato:
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19) |
al punto 3.8.1.2, la legenda dell'equazione 7-131 è così modificata:
|
|
20) |
il punto 3.8.2.2.1 è così modificato:
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|
21) |
il punto 3.8.2.2.2 è così modificato:
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22) |
al punto 3.9.3, lettera a), l'equazione 7-140 è sostituita dalla seguente:
|
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23) |
nell'appendice 3, al punto 5, sono aggiunte le seguenti tabelle 7.9 e 7.10: «Tabella 7-9 Valori critici di F, Fcrit90, rispetto a N - 1 e Nref - 1 al 90 per cento di affidabilità
Tabella 7-10 Valori critici di F, Fcrit95, rispetto a N - 1 e Nref - 1 al 95 per cento di affidabilità
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24) |
l'appendice 5 è così modificata:
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ALLEGATO VIII
L'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così modificato:
|
1) |
al punto 4.2.2.2, ultimo paragrafo, è aggiunta la seguente frase: «Una descrizione delle modalità di accesso alle registrazioni e un metodo di lettura di tali registrazioni devono essere inclusi nella documentazione informativa di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2017/656.»; |
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2) |
al punto 4.5.1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
|
|
3) |
il punto 6.4.1 è sostituito dal seguente:
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|
4) |
è inserito il seguente punto 6.8: «6.8. Documentazione della dimostrazione La dimostrazione effettuata conformemente ai punti da 6.1 a 6.7.1 deve essere documentata da una relazione dimostrativa che deve:
|
|
5) |
l'appendice 2 è così modificata:
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ALLEGATO IX
Nell'allegato IX, appendice 2, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2017/654, la frase introduttiva che precede l'equazione 9-5 è sostituita dalla seguente:
«Il valore di Sλ può essere determinato in base al rapporto tra il rapporto della composizione stechiometrica di ossigeno e metano rispetto al rapporto della composizione stechiometrica di ossigeno, e la miscela di carburante fornita al motore, come illustrato nell'equazione 9-5:».
ALLEGATO X
L'allegato XIII, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così modificato:
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1) |
al paragrafo 1), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
(*1) Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).»;" |
|
2) |
al paragrafo 2), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
(*2) Regolamento n. 49 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dai motori ad accensione spontanea e dai motori ad accensione comandata destinati alla propulsione di veicoli (GU L 171 del 24.6.2013, pag. 1).»." |
(*1) Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).»;
(*2) Regolamento n. 49 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dai motori ad accensione spontanea e dai motori ad accensione comandata destinati alla propulsione di veicoli (GU L 171 del 24.6.2013, pag. 1).».»
ALLEGATO XI
Nell'allegato XV, punto 3, paragrafo 15, del regolamento delegato (UE) 2017/654, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
«a) |
se il motore è destinato a funzionare all'interno dell'Unione con diesel o gasolio per macchine non stradali, una dichiarazione attestante che deve essere usato un carburante con tenore di zolfo non superiore a 10 mg/kg (20 mg/kg al punto di distribuzione finale), numero di cetano non inferiore a 45 e tenore di FAME non superiore a 8 % v/v;». |
ALLEGATO XII
L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così rettificato:
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1) |
il punto 2.4.1 è sostituito dal seguente:
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2) |
i punti 2.5.2 e 2.5.2.1 sono sostituiti dai seguenti: «2.5.2. Motori a doppia alimentazione funzionanti con un carburante specifico alimentati a Gas Naturale Liquefatto (GNL) 2.5.2.1. In una famiglia di motori a doppia alimentazione i cui motori sono tarati per una composizione specifica di gas GNL, tale che il fattore di spostamento λ non si discosti di oltre il 3 % dal fattore di spostamento λ del carburante G20 specificato nell'allegato IX, e il cui tenore di etano non superi l'1,5 %, il motore capostipite deve essere sottoposto a prova soltanto con il carburante gassoso di riferimento G20 o con il carburante equivalente creato usando miscele di gas da gasdotto e altri gas come specificato nell'allegato IX, appendice 1.» |
ALLEGATO XIII
L'allegato III del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così rettificato:
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1) |
il punto 3.1.2 è sostituito dal seguente:
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|
2) |
al punto 3.4.1.3, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «L'autorità di omologazione non rifiuta l'approvazione di requisiti per gli interventi di manutenzione ragionevoli e necessari dal punto di vista tecnico, tra cui quelli identificati al punto 3.4.1.4.» |
ALLEGATO XIV
L'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così rettificato:
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1) |
il punto 2.3.1 è sostituito dal seguente:
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2) |
l'appendice 1 è così rettificata:
|
|
3) |
l'appendice 4 è così rettificata:
|
ALLEGATO XV
L'allegato V, punto 1, del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così rettificato:
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1) |
il secondo e il terzo paragrafo sono sostituiti dai seguenti: «Il presente allegato stabilisce i requisiti tecnici relativi alla superficie associata al pertinente ciclo NRSC, nell'ambito del quale viene controllata la quantità ammessa di emissioni eccedente i limiti di emissione stabiliti nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628. Se il motore è sottoposto a prova secondo quanto descritto nei requisiti di prova di cui alla parte 4, le emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante campionate in qualsiasi punto scelto a caso entro la superficie di controllo di cui alla parte 2 non devono superare i limiti di emissione applicabili di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1628 moltiplicati per il fattore 2,0.»; |
|
2) |
l'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente: «Le istruzioni di installazione fornite dal costruttore agli OEM conformemente alle disposizioni dell'allegato XIV devono individuare il limite superiore e inferiore della superficie di controllo applicabile e comprendere una dichiarazione in cui si precisi che l'OEM non deve installare il motore in modo che questo sia costretto a funzionare costantemente ed esclusivamente a combinazioni di regime e coppia al di fuori della superficie di controllo per la curva di coppia corrispondente al tipo di motore omologato o alla famiglia di motori omologati.» |
ALLEGATO XVI
L'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così rettificato:
|
1) |
al punto 5.2.5.6, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «Se viene utilizzato il regolatore installato sul motore, il regime al 100 % deve corrispondere al regime controllato dal motore quale definito all'articolo 1, paragrafo 24.»; |
|
2) |
il punto 6.3.1 è sostituito dal seguente: «6.3.1. Base per la misurazione delle emissioni La base per la misurazione delle emissioni specifiche è la potenza netta non corretta, quale definita all'articolo 3, paragrafo 25, del regolamento (UE) 2016/1628.»; |
|
3) |
al punto 6.3.3, l'ultima frase del secondo paragrafo è sostituita dalla seguente: «La potenza assorbita dai dispositivi ausiliari deve essere utilizzata per regolare i valori impostati e per calcolare il lavoro prodotto dal motore durante il ciclo di prova conformemente al punto 7.7.1.3 oppure al punto 7.7.2.3, lettera b).»; |
|
4) |
al punto 7.4.2.1, i due paragrafi dopo la figura 6.3 sono sostituiti dai seguenti:
|
|
5) |
al punto 7.6, i termini «secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 12» sono sostituiti dai termini «secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 12»; |
|
6) |
al punto 7.6.3.1, lettera b), la quarta e la quinta frase sono sostituite dalle seguenti: «La potenza registrata non deve superare di oltre il 12,5 % la potenza nominale definita all'articolo 3, paragrafo 27, del regolamento (UE) 2016/1628. Se questo valore viene superato, il costruttore deve rivedere la potenza nominale dichiarata.»; |
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7) |
al punto 7.7.2.3, nella legenda dell'equazione 6-16, la seconda riga è sostituita dalla seguente:
|
|
8) |
al punto 8.2.3.5, l'ultima frase è sostituita dalla seguente: «Se tuttavia si prevede una massa del PM pari o superiore a 400 μg, i mezzi di campionamento devono essere stabilizzati per almeno 60 minuti.»; |
|
9) |
al punto 9.2.1, lettera c), il sottopunto i) è sostituito dal seguente:
|
|
10) |
al punto 9.2.2, lettera g), l'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente: «Per il campionamento del PM il flusso già proporzionale in arrivo dal CVS passa attraverso (una o più) diluizioni secondarie fino a ottenere il rapporto di diluizione globale necessario di cui alla figura 6.7 e al punto 9.2.3.2;»; |
|
11) |
al punto 9.2.3.1, primo paragrafo, l'ultima frase è sostituita dalla seguente: «Esse devono soddisfare altri criteri di cui ai punti 8.1.8.6 (taratura periodica) e 8.2.1.2 (convalida) per la diluizione variabile PFD, e di cui al punto 8.1.4.5 e alla tabella 6.5 (verifica della linearità) e al punto 8.1.8.5.7 (verifica) per la diluizione costante PFD.»; |
|
12) |
al punto 9.2.3.3, l'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente: «Il sistema può essere usato anche per gas di scarico precedentemente diluiti in cui, mediante un rapporto di diluizione costante, viene diluito un flusso già proporzionale (cfr. figura 6.7). In questo modo si esegue una diluizione secondaria da un tunnel CVS al fine di ottenere il rapporto di diluizione globale necessario per il campionamento del PM.»; |
|
13) |
nell'appendice 4, al punto 3.4.1, l'ultima frase è sostituita dalla seguente: «La differenza tra i risultati precedenti e quelli successivi alla prova deve essere inferiore al 2 % del fondo scala.». |
ALLEGATO XVII
L'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così rettificato:
|
1) |
il punto 2.4.1.1 è così rettificato:
|
|
2) |
il punto 3.9.5 è sostituito dal seguente: «3.9.5. Taratura del CFV Alcuni flussimetri CFV dispongono di un unico tubo di Venturi; altri dispongono invece di numerosi tubi di Venturi che sono usati in combinazioni diverse per misurare portate diverse. Per i flussimetri CVF che hanno più tubi di Venturi, la taratura di ogni singolo tubo può essere eseguita indipendentemente, in modo da determinare un coefficiente di efflusso separato C d per ciascun tubo di Venturi, oppure è possibile effettuare la taratura di una combinazione di tubi di Venturi. Se viene tarata una combinazione di tubi di Venturi, la somma dell'area della gola dei tubi di Venturi attivi è espressa con A t, la radice quadrata della somma dei quadrati dei diametri delle gole dei tubi di Venturi attivi è espressa con d t e il rapporto dei diametri delle gole dei tubi di Venturi rispetto ai diametri di ingresso è espresso come il rapporto della radice quadrata della somma dei diametri delle gole dei tubi di Venturi attivi (d t) rispetto al diametro dell'ingresso comune a tutti i tubi di Venturi (D). Per determinare il C d per un singolo tubo di Venturi o una combinazione di tubi di Venturi si segue la seguente procedura:
|
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3) |
all'appendice 6, l'equazione 7-180 è sostituita dalla seguente:
|
ALLEGATO XVIII
L'allegato VIII del regolamento delegato (UE) 2017/654 è così rettificato:
|
1) |
al punto 4.6, (non riguarda la versione italiana); |
|
2) |
nell'appendice 2, punto 4, nel terzo paragrafo dopo il titolo l'ultima frase è sostituita dalla seguente: «Tale interferenza deve essere compensata con uno dei metodi descritti al punto 7.». |