18.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 182/46 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/988 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2018
recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5; l'articolo 21, paragrafo 3; l'articolo 23, paragrafo 5; l'articolo 24, paragrafo 12; l'articolo 32, paragrafo 3;
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 (2) della Commissione stabilisce, tra l'altro, i modelli di determinati documenti che devono essere redatti nell'ambito dell'omologazione UE di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali. In considerazione del numero di errori e omissioni, tali modelli dovrebbero essere modificati, rettificati e resi più completi. |
(2) |
Ai fini della trasparenza e della completezza, nel momento in cui richiede un'omologazione UE, il costruttore del motore dovrebbe includere nella documentazione informativa una copia delle relazioni dimostrative di prove specifiche. |
(3) |
Al fine di armonizzare e facilitare le procedure di calcolo delle emissioni di inquinanti gassosi per il monitoraggio in servizio dei motori di macchine mobili non stradali in conformità al regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione (3), il lavoro di riferimento e la massa di CO2 di riferimento utilizzati per tale calcolo dovrebbero essere indicati nell'addendum del modello di certificato di omologazione UE e nel formato unico del verbale di prova. |
(4) |
Per armonizzare la terminologia utilizzata nell'intero pacchetto legislativo relativo ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e per chiarirne il significato, i termini «cilindrata» e «cilindrata del motore» che figurano nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 dovrebbero essere sostituiti dai termini «cilindrata del cilindro» e «cilindrata totale del motore». |
(5) |
Infine, in seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, sono stati individuati errori non gravi di diversa natura che occorre rettificare. In particolare è opportuno apportare determinate modifiche alle disposizioni contenenti contraddizioni o informazioni ridondanti e rettificare determinati riferimenti e numerazioni. |
(6) |
In particolare è opportuno rettificare i punti da 10 a 11.2 del modello per il formato unico del verbale di prova, affinché rispecchino correttamente la terminologia usata nel regolamento (UE) 2016/1628. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/656. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico – Veicoli a motore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 è così modificato:
1) |
è inserito il seguente articolo 12 bis: «Articolo 12 bis Disposizioni transitorie 1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/988 della Commissione (*1), fino al 31 dicembre 2018 le autorità di omologazione continuano a rilasciare omologazioni UE a tipi di motori o a famiglie di motori in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 6 agosto 2018. 2. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/988, fino al 30 giugno 2019 le autorità nazionali consentono inoltre l'immissione sul mercato di motori basati su un tipo di motore omologato in conformità al presente regolamento, nella sua versione applicabile al 6 agosto 2018. (*1) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/988 della Commissione, del 27 aprile 2018, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 18.7.2018, pag. 46)»;" |
2) |
l'allegato I è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento; |
3) |
l'allegato IV è modificato in conformità all'allegato IV del presente regolamento. |
Articolo 2
Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 è così rettificato:
1) |
l'allegato I è rettificato in conformità all'allegato II del presente regolamento; |
2) |
nell'allegato II, le appendici 1 e 2 sono rettificate in conformità all'allegato III del presente regolamento; |
3) |
nell'allegato III, appendice 1, tabella 1, nella nona riga della prima colonna i termini «Codice della deroga applicabile (EM) o codice della disposizione transitoria (TM) di cui all'allegato II, appendice 2, tabella 1, colonna 4» sono sostituiti dai termini «Codice della deroga applicabile (EM) o codice della disposizione transitoria (TR) di cui all'allegato II, appendice 2, tabella 1, colonna 4»; |
4) |
nell'allegato IV, l'addendum del certificato di omologazione UE è rettificato in conformità all'allegato V del presente regolamento; |
5) |
l'allegato V è rettificato in conformità all'allegato VI del presente regolamento; |
6) |
l'allegato VI è rettificato in conformità all'allegato VII del presente regolamento; |
7) |
l'allegato IX è rettificato in conformità all'allegato VIII del presente regolamento. |
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 364).
(3) Regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 334).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 è così modificato:
1) |
la parte A è così modificata:
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2) |
l'appendice 3 è così modificata:
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ALLEGATO II
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 è così rettificato:
1) |
nella parte A, il punto 1.3 è sostituito dal seguente:
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2) |
la parte B è così rettificata:
|
3) |
l'appendice 3 è così rettificata:
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ALLEGATO III
L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 è così rettificato:
1) |
nell'appendice 1, parte 2, il punto 3 è sostituito dal seguente:
|
2) |
nell'appendice 2, la tabella 1 è così rettificata:
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ALLEGATO IV
L'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 è così modificato:
1) |
nell'addendum del certificato di omologazione UE sono aggiunti i seguenti punti da 11.3 a 11.3.2: «11.3. Valori di riferimento per il monitoraggio in servizio (9)
|
2) |
nelle «Note esplicative relative all'allegato IV» è aggiunta la seguente nota esplicativa (9):
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ALLEGATO V
Nell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656, l'addendum del certificato di omologazione UE è così rettificato:
1) |
i punti 2.11.8, 2.11.9 e 2.11.10 sono sostituiti dai seguenti:
|
2) |
al punto 3.6.4, nella seconda colonna «Descrizione della voce», i termini «Cilindrata del motore (cm3):» sono sostituiti dai termini «Cilindrata totale del motore (cm3):». |
ALLEGATO VI
L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 è così rettificato:
1) |
al punto 3.1, la frase introduttiva del primo paragrafo è sostituita dalla seguente: «Esempio di numero di omologazione UE di un motore NRSh-v-1b a benzina, che è stata rilasciata dai Paesi Bassi ed è stata estesa tre volte:»; |
2) |
al punto 3.2, la frase introduttiva del primo paragrafo è sostituita dalla seguente: «Esempio di numero di omologazione UE di un motore a doppia alimentazione NRE-c-3 di tipo 1 A alimentato con carburante gassoso di tipo LN2 (una specifica composizione di gas naturale liquefatto/biometano liquefatto, il cui fattore di spostamento λ non si discosta di oltre il 3 % dal fattore di spostamento λ del gas G20 di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/654, e il cui contenuto di etano non supera l'1,5 %), che è stata rilasciata dalla Francia e non è stata estesa:»; |
3) |
al punto 3.3, la frase introduttiva del primo paragrafo è sostituita dalla seguente: «Esempio di numero di omologazione UE di un motore diesel RLL-v-1 secondo i limiti di emissione SPE, che è stata rilasciata dall'Austria ed è stata estesa due volte:». |
ALLEGATO VII
L'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 è così rettificato:
1) |
il punto 2.6 è sostituito dal seguente:
|
2) |
l'appendice 1 è così rettificata:
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ALLEGATO VIII
I punti da 2.4.4 a 2.4.4.3 dell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 sono sostituiti dai seguenti:
«2.4.4. Cilindrata del cilindro
2.4.4.1. Motore con cilindrata del cilindro ≥ 750 cm3
Affinché i motori con cilindrata del cilindro ≥ 750 cm3 siano considerati appartenenti alla stessa famiglia di motori, la differenza tra le relative cilindrate del cilindro non deve essere superiore al 15 % della cilindrata del cilindro massima della famiglia di motori.
2.4.4.2. Motore con cilindrata del cilindro < 750 cm3
Affinché i motori con cilindrata del singolo cilindro < 750 cm3 siano considerati appartenenti alla stessa famiglia di motori, la differenza tra le relative cilindrate del cilindro non deve essere superiore al 30 % della cilindrata del cilindro massima della famiglia di motori.
2.4.4.3. Motore con la massima differenza di cilindrata del cilindro
Fatti salvi i punti 2.4.4.1 e 2.4.4.2, i motori la cui cilindrata del cilindro presenta una differenza superiore ai limiti definiti ai punti 2.4.4.1 e 2.4.4.2 possono essere considerati appartenenti alla stessa famiglia di motori purché vi sia l'approvazione dell'autorità di omologazione. L'approvazione deve fondarsi su elementi tecnici (calcoli, simulazioni, risultati di prova ecc.) che indichino che il superamento dei limiti non incide in maniera significativa sulle emissioni allo scarico.»